TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa,
sentenza
riservata all'udienza del 19 febbraio 2025, nella causa civile iscritta al n.1930/2023 R.G.C.A. e vertente
tra
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore avv. Arturo Spinazzola che la rappresentata e difende giusta procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 25.7.2023- Opponente
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Pineto, _1 ivi elettivamente domiciliata alla via Gabriele D'Annunzio n.194/6, presso lo studio dell'avv. Achille Ronda che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 22.11.2023- Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14 giugno 2023, la richiedeva ed otteneva _1 decreto ingiuntivo n.597/2023 per il pagamento della somma di €.62.217,90, oltre interessi commerciali di mora ex D.Lgs. 231/2002, nei confronti della Parte_1
Avverso il predetto decreto ingiuntivo la proponeva opposizione con Parte_1 atto di citazione notificato il 25.07.2023, deducendo: i) l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Teramo;
ii) l'inammissibilità del ricorso monitorio per violazione degli artt.
1 633 e 634 c.p.c.; iii) la nullità del preteso "patto di garanzia" sottostante l'emissione degli assegni bancari;
iv) l'inesistenza del credito azionato.
Si costituiva in giudizio la contestando le deduzioni della opponente e _1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.
Nel corso del giudizio, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, espletati i mezzi di prova richiesti, venivano precisate le conclusioni e su di esse la causa veniva discussa e decisa.
L'opposizione si è dimostrata infondata per cui va rigettata.
Preliminarmente, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo sulla circostanza che il credito oggetto della domanda di ingiunzione sarebbe per sue caratteristiche pagabile al domicilio del debitore, ex art. 1182 comma 4° cod. civ., e che - quanto al forum contractus – e che il rapporto negoziale da cui il credito si è originato sarebbe comunque sorto in Benevento, va rigettata. Nel caso di specie, l'opponente avrebbe dovuto escludere la competenza del Tribunale di Teramo non solo con riguardo ai criteri elencati nell'art. 20 c.p.c., ma anche con riferimento a quelli generali di cui all'art.19 stesso codice (luogo dove ha sede la persona giuridica convenuta o ove essa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda), il cui omesso esame da parte della comporta Parte_1
l'incompletezza dell'eccezione ex art.38 c.p.c., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, che si deve, dunque, intendere come non proposta.
L'infondatezza dell'eccezione in esame emerge, peraltro, sotto plurimi profili. All'art. 17 delle Condizioni Generali di Fornitura sottoscritte dalla d allegate sub Parte_1 documento 7 al contratto di partnership " " del 20.02.2019 (doc. 8 di parte Parte_2 opposta) le parti hanno espressamente previsto che: "Competente in via esclusiva per ogni controversia nascente dal rapporto di fornitura, ivi comprese le azioni del Fornitore per il recupero dei propri crediti, sarà il Foro di Teramo. Il rapporto di fornitura sarà in ogni caso regolato dalla legge italiana". La clausola è stata, peraltro, approvata espressamente dalla ai sensi dell'art. 1342 c.c. ed è, altresì, riproduttiva dell'identica Parte_1 previsione contenuta nell'art. 16.2 del contratto di partnership " " tra le parti Parte_2
(doc. 7 di parte opposta).
Anche in assenza di una competenza convenzionale esclusiva, il tribunale di Teramo risulterebbe pur sempre competente quale forum contractus, sia in via generale - avendo
2 le parti sottoscritto in Pineto (TE) il contratto "quadro" tra loro (partnership
[...]
") e le condizioni generali di fornitura - sia con riferimento a ciascun singolo Pt_2 successivo ordinativo, atto di esecuzione del rapporto di fornitura complessivo.
Ciò in virtù della previsione di cui all'art. 1327 cod. civ. che stabilisce che, qualora per la natura dell'affare o secondo gli usi la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta dell'accettante la proposta contrattuale, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
I singoli ordinativi della merce sono stati trasmessi dalla alla Parte_1 _1
[... per il tramite dell'agente di zona – senza rappresentanza – della mero _1 nuncius della proposta medesima, ovvero mediante invio di email (doc. 9 di parte opposta: commissioni d'ordine in relazione a ciascuna fattura), così che l'accettazione della proposta d'ordine (e, dunque, il sorgere del vincolo negoziale) è avvenuta – com'è peraltro d'uso nella tipologia di rapporti commerciali cui è riconducibile quello dedotto in causa – mediante esecuzione diretta dell'ordine da parte della fornitrice, _1 che ha messo in produzione la merce presso il proprio opificio di Pineto, di poi consegnandola al vettore per la spedizione alla ditta acquirente.
La conclusione del contratto, ai sensi della disposizione di cui all'art. 20 c.p.c., è intervenuta, pertanto in Pineto (TE), ove la ha il proprio opificio e sede _1 legale (doc. 5 di parte opposta), con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Teramo.
La società opponente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso monitorio per asserita violazione degli artt.633 e 634 c.p.c., sul presupposto che la creditrice avrebbe richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo sulla base di mere fatture elettroniche, le quali, a dire della non soddisferebbero il requisito della prova scritta Parte_1 ex art. 633 n. 1 c.p.c., se non accompagnate dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634 comma 2° c.p.c.. L'eccezione è infondata. Ed invero, parte opposta ha prodotto a sostegno della domanda monitoria non solo le fatture emesse nei confronti della società oggi opponente (docc. da 1 a 20 del fascicolo monitorio), ma anche la copia conforme notarile dell'estratto delle scritture contabili della - registro delle _1 fatture emesse o c.d. "libro IVA" - ove tali fatture agite sono state regolarmente annotate
(doc. 19 di parte opposta).
La produzione documentale ha, dunque, pienamente soddisfatto il disposto dell'art. 634
3 c.p.c., anche secondo l'interpretazione più rigorosa fornita dalla giurisprudenza, onde la nozione di "prova scritta" di cui all'art. 633 comma 1 n. 1) c.p.c., seppur più ampia di quella che si ricava dalla disciplina dettata per il procedimento di cognizione ordinario, richiede comunque, per la prova del credito commerciale, la produzione sia delle fatture fiscali che dell'estratto autentico del registro IVA ove le stesse sono state annotate.
Inoltre, la ha prodotto: a) i documenti di trasporto della merce venduta _1 alla attestanti la consegna di essa presso la sede della Società Parte_1 debitrice (docc. da 1 a 20 del fascicolo monitorio), documentazione che, siccome sottoscritta dal debitore - e per esso dai suoi delegati alla ricezione - costituisce ulteriore prova scritta dell'esistenza del credito;
b) la copia conforme dei titoli di credito emessi dalla parte debitrice e rimasti impagati alla presentazione (docc. 22, 23 e 24 del fascicolo monitorio), titoli che, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., costituiscono una formale promessa di pagamento, da cui sorge la presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale sottostante, dispensando colui a favore del quale gli assegni sono stati tratti dall'onere di provarlo.
Com'è noto, invero, per costante giurisprudenza di legittimità, l'emissione di assegni, al di là della loro validità formale quali titoli di credito, comporta sempre il rilascio, da parte del traente ed in favore del beneficiario, di una formale promessa di pagamento della somma portata nel titolo, in forza della quale il rapporto di credito sottostante si presume esistente sino a prova contraria, ex art. 1988 c.c..
Il prenditore dell'assegno - nel caso: - non è dunque tenuto a dare prova _1 delle ragioni per le quali l'assegno è stato tratto e gli è stato consegnato, ovvero del rapporto causale sottostante l'emissione di esso, restando semmai onere del traente debitore, al fine di sottrarsi all'obbligazione di pagamento, dimostrare l'inesistenza,
l'invalidità, l'inefficacia o la sopravvenuta estinzione del rapporto fondamentale, onus probandi del tutto trascurato da parte dell'odierna opponente.
In conclusione, la correttezza formale del ricorso monitorio e la presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. risultano ampiamente comprovati dalla documentazione prodotta dalla rendendo manifestamente infondata la correlata eccezione _1 di controparte.
Con la prima memoria ex art. 171ter c.p.c., la a inteso disconoscere il Parte_1 documento allegato sub n. 8 delle produzioni effettuate dalla in sede di _1
4 propria costituzione in giudizio, deducendo che "si tratta di documenti separati e del tutto estranei tra loro, senza alcuna intestazione o firma da parte dell'attuale opponente.
Inoltre, mancano completamente di data e luogo, risultando completamente estranei ai presunti rapporti che sono al centro della richiesta monitoria".
Si osserva che, in merito, è univoco l'orientamento giurisprudenziale per cui il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. deve avvenire in modo inequivoco, essendo a tal fine inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (cfr. Cass. civ. Sez. 5^,
Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021; Sez. 2^, Sentenza n. 1537 del 22/01/2018; Corte appello L'Aquila sez. I, 07/06/2021, n.884).
Nel caso che ci occupa, la ha inteso genericamente disconoscere il Parte_1 documento n. 8 di parte opposta, non precisando quale profilo di esso viene contestato né quali - tra le molte presenti - siano le firme di cui si eccepisce la non riferibilità al legale rappresentante della Appare, altresì, dirimente la notazione Parte_1 che il documento n. 8 ("condizioni generali di vendita") - ex adverso disconosciuto - è costituito da un mero stralcio del più ampio documento n. 7 ("contratto ed Parte_2 allegati") che non è stato, invece, disconosciuto dall'opponente.
Per essere valido, il disconoscimento in esame avrebbe, dunque, dovuto avere ad oggetto (anche) il documento n. 7, che costituisce il complessivo contratto di partnership tra le parti in causa, di cui le "condizioni generali di fornitura" costituiscono uno degli allegati.
Ulteriore prova della fondatezza del credito vantato dalla opposta, emerge dalle prove testimoniali. Ed invero, il teste , in sede di deposizione Testimone_1 testimoniale, confermava le seguenti circostanze: i) l'apposizione della firma da parte del legale rappresentante della sul contratto di partnership e sulle Parte_1 condizioni generali di fornitura;
ii) la ricezione degli ordinativi da parte della
iii) la conformità dei prezzi al listino pubblicato nell'area riservata;
iv) Parte_1
l'avvenuta consegna della merce tramite vettore;
v) l'assenza di contestazioni circa la mancata ricezione della merce. Il teste ha precisato di poter confermare tale circostanza
"perché l'ha firmato con me", così fornendo una testimonianza diretta e circostanziata dell'avvenuta sottoscrizione dei documenti da parte del legale rappresentante della società opponente.
5 La piena validità ed efficacia della documentazione contrattuale prodotta dalla società opposta, risulta comprovata dall'insieme degli elementi probatori acquisiti in giudizio, sia documentali che orali. In primo luogo, l'esame analitico del documento n. 7
("contratto Area Ponzio ed allegati"), mai fatto oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente, consente di accertare la sussistenza di tutti gli elementi identificativi essenziali della scrittura privata, giacché essa reca: - la chiara indicazione dei soggetti contraenti;
- la data di formazione e sottoscrizione, tanto del contratto quadro quanto dei relativi allegati;
- l'inequivoca riferibilità della convenzione ai futuri rapporti di fornitura tra la e la - la sottoscrizione del legale rappresentante _1 Parte_1 della società opponente su ogni pagina.
Tale documentazione negoziale trova pieno riscontro nella deposizione testimoniale del sig. , la cui attendibilità non è stata in alcun modo scalfita nel corso Testimone_2 dell'escussione. Il teste, infatti, ha confermato di aver personalmente assistito all'apposizione delle sottoscrizioni da parte del legale rappresentante della Parte_1
precisando circostanze di tempo ("il giorno 20 febbraio 2019") e di luogo ("in
[...]
Pineto"), ed ha altresì specificato di poterne dare conferma "perché l'ha firmato con me"
(cfr. verbale di udienza del 6 novembre 2024).
La convergenza tra le risultanze documentali e la prova testimoniale assunta in giudizio, unitamente alla natura meramente generica del disconoscimento operato ex adverso - peraltro riferito al solo doc. 8 e non anche al doc. 7 di cui il primo costituisce mero stralcio - consente di ritenere definitivamente accertata l'autenticità della sottoscrizione apposta dal legale rappresentante della tanto sul contratto di Parte_1 partnership quanto sulle allegate condizioni generali di fornitura. Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalla condotta processuale della società opponente la quale, a fronte dell'istanza di verificazione formulata da questa difesa nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., non ha svolto alcuna attività difensiva volta a contrastare gli esiti della prova testimoniale espletata, così implicitamente confermando la genuinità delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione contrattuale versata in atti.
Ne consegue la piena validità ed efficacia dei documenti prodotti da parte opposta, con correlato rigetto delle eccezioni sollevate dalla società opponente in ordine alla autenticità della documentazione contrattuale.
La società opponente ha eccepito la nullità di un asserito "patto di garanzia" che,
6 secondo la prospettazione avversaria, avrebbe costituito la causa dell'emissione degli assegni bancari rilasciati in favore della (cfr. pag.
7-8 dell'atto di _1 opposizione, doc. 7 di parte opponente). In particolare, controparte sostiene che gli assegni bancari n. 9337411264-12 di € 13.401,86, n.9337411812-01 di € 21.609,77 e n.
7246568701-08 di € 7.607,05 sarebbero stati consegnati alla non in _1 pagamento delle fatture scadute ed insolute, bensì con funzione di "garanzia" dell'adempimento di forniture "estranee alla vicenda de qua", con correlato patto di restituzione dei titoli all'adempimento dell'obbligazione garantita. Tale eccezione si rivela infondata alla luce delle risultanze documentali acquisite in atti.
Come emerso inequivocabilmente nel corso dell'istruttoria, non vi è alcuna traccia nei contratti e nella corrispondenza tra le parti del supposto "patto di garanzia" che, secondo parte opponente, avrebbe costituito la causa dell'emissione dei titoli di credito. Al contrario, la documentazione prodotta dimostra inconfutabilmente che tali assegni furono consegnati dalla espressamente in pagamento delle fatture Parte_1 scadute ed impagate. Sul punto, è dirimente quanto emerso dalle emails trasmesse dalla stessa società opponente alla in data 28 aprile 2022 (doc. 10 e 11 di parte _1 opposta) e 27 giugno 2022 (doc. 12 e 13 di parte opposta), con le quali Parte_1 inviava la scansione dei titoli, specificando espressamente che essi venivano rilasciati in pagamento delle Ricevute Bancarie già scadute ed insolute.
La corresponsione degli assegni bancari, dunque, è inequivocabilmente avvenuta con funzione solutoria e non di garanzia, essendo stati i titoli consegnati dalla Parte_1 specificamente in pagamento delle fatture. Inoltre, le copie per scansione dei titoli
[...] allegate alle citate emails (docc. 10 e 12 di parte opposta) comprovano che detti assegni furono consegnati alla già compilati in ogni loro parte dalla stessa società _1 traente. La questione circa la postdatazione degli assegni, peraltro, è del tutto irrilevante ai fini della loro validità ed efficacia. Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente ordinanza n.35192 del 30.11.2022: "l'assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione (c.d. postdatato) ha certamente valore di una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ed anche di titolo esecutivo se regolarizzato nel bollo".
Conseguentemente, anche a voler seguire la tesi avversaria - qui fermamente contestata - circa l'esistenza di un patto di garanzia sottostante all'emissione dei titoli, la nullità di tale patto non inciderebbe comunque sulla validità della promessa di pagamento insita
7 nell'assegno ai sensi dell'art.1988 c.c. e sul correlato diritto della di agire _1 per il pagamento delle somme portate dai titoli in suo legittimo possesso (cfr. Corte
d'Appello L'Aquila, sentenza n. 359 dell'8 marzo 2022).
L'emissione di assegni comporta, infatti, sempre il rilascio di una formale promessa di pagamento della somma portata nel titolo, in forza della quale il rapporto di credito sottostante si presume esistente sino a prova contraria ex art. 1988 c.c. Tale presunzione non è stata in alcun modo vinta dalla società opponente, la quale non ha fornito alcuna prova dell'inesistenza, invalidità, inefficacia o sopravvenuta estinzione del rapporto fondamentale.
La società opponente, con l'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione, ha contestato in radice l'esistenza stessa del credito azionato in sede monitoria dalla nonché la misura di esso, assumendo di "non aver mai sottoscritto alcun _1 contratto di compravendita e/o di fornitura" con la società opposta e di non aver
"ricevuto alcuna delle merci" di cui alle fatture oggetto di ingiunzione.
Le risultanze istruttorie al contrario hanno dimostrato l'infondatezza di tali contestazioni, confermando la piena sussistenza del credito azionato dalla _1
e la correttezza della quantificazione di esso.
Come già ampiamente documentato in atti, la nell'ambito Parte_1 dell'accordo di partnership " " (doc. 7 di parte opposta) e secondo le modalità Parte_2 stabilite con le Condizioni Generali di Fornitura (doc. 8 di parte opposta), ha effettuato una serie di commesse d'ordine alla di cui sono stati prodotti in giudizio i _1 relativi ordinativi (doc. 9 di parte opposta), nell'ambito dei quali venivano dettagliatamente stabiliti tipologia, quantitativo e prezzi delle merci ordinate.
La prova dell'effettuazione di tali commesse e della loro puntuale evasione da parte della società opposta risulta ulteriormente confermata dalle dichiarazioni rese in sede di prova orale dal teste , agente della il quale ha Testimone_2 _1 espressamente confermato di aver ricevuto dalla "personalmente o Parte_1 mediante e-mails, le commesse di merce indicate nei vari ordinativi prodotti quale documento n. 9 di parte opposta, ed oggetto delle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto".
Quanto alla determinazione dei prezzi applicati alle forniture in parola, va in primo luogo rilevato che all'art.3 delle Condizioni Generali di Fornitura, in vigore tra le parti, è espressamente stabilito che: "I prezzi dei beni sono indicati nella conferma d'ordine e, ove non
8 diversamente specificato, si intendono espressi in Euro, al netto dell'IVA, e sono comprensivi di imballo idoneo alla spedizione. Laddove non indicato espressamente nella Conferma D'Ordine i prezzi applicati per la fornitura saranno quelli del listino in vigore del Fornitore e disponibile presso la sua sede". Tale pattuizione è stata pienamente confermata in sede istruttoria dal teste , il quale ha espressamente confermato che il prezzo unitario Testimone_2 della merce oggetto degli ordinativi di vendita di cui al documento n. 9 di parte opposta ed esposto nelle fatture di vendita di cui ai documenti da 1 a 20 del fascicolo monitorio era quello indicato nel listino prezzi pubblicato nel sito 'Area Ponzio' ed accessibile anche mediante l'applicazione 'My Ponzio' da parte di ciascun affiliato alla rete di vendita “ ”. Parte_2
L'effettiva consegna alla della merce oggetto delle fatture azionate in Parte_1 sede monitoria risulta comprovata dai documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla
(doc.2 di parte opposta), nonché dalla testimonianza resa dal teste _1 [...]
, il quale ha confermato che la ha provveduto alla spedizione Tes_2 _1 alla mediante consegna a vettore terzo, della merce oggetto degli Parte_1 ordinativi prodotti quale documento n. 9 di parte opposta, nonché delle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto ed allegate quali documenti da 1 a 20 del fascicolo monitorio.
A fronte di tali risultanze istruttorie, il "disconoscimento" dei documenti di trasporto operato dalla società opponente risulta del tutto inefficace, non solo per la sua palese genericità, ma anche in considerazione del fatto che l'obbligazione di consegna gravante sulla società venditrice deve ritenersi adempiuta, con conseguente insorgenza del diritto al pagamento del prezzo, per effetto della sola rimessione dei beni al vettore, tanto in forza dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Fornitura – che pone espressamente a carico dell'acquirente i rischi del trasporto - quanto ai sensi dell'art. 1510, comma 3°, cod. civ., che libera il venditore dall'obbligo di consegna con la rimessione della merce al trasportatore (cfr. Cass. civ. sez. III, 31/05/2005, n.11585).
Va, infine, evidenziato che la non ha mai sollevato alcuna Parte_1 contestazione in ordine alla effettiva ricezione della merce, né al momento del ricevimento delle relative fatture e delle Ricevute Bancarie emesse alle scadenze, né allorquando - resasi inadempiente al pagamento delle fatture - ha proposto a _1 il pagamento delle forniture mediante consegna di assegni bancari (docc. 10, 11, 12
[...]
9 e 13 di parte opposta). Tale circostanza è stata ulteriormente confermata dal teste
[...]
, il quale ha espressamente dichiarato che "Non è vero" che la Tes_2 Parte_1 contestava alla la mancata ricezione della merce oggetto degli ordinativi _1 prodotti quale documento n. 9 di parte opposta, nonché delle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto ed allegate quali documenti da 1 a 20 del fascicolo monitorio, precisando che "Non abbiamo mai ricevuto alcuna contestazione".
La piena sussistenza dei rapporti commerciali tra le parti e la loro perdurante operatività sino all'inadempimento della società opponente risulta, peraltro, ulteriormente confermata dalla circostanza, oggetto di specifica prova testimoniale con risposta affermativa da parte del teste , che sulla pagina "facebook" della Testimone_2 risultano presenti e pubblicati, ancora alla data del 15 gennaio 2024, ben Parte_1 quattro messaggi pubblicitari raffiguranti serramenti e profili in alluminio della riprodotti nel documento n. 9 allegato alla seconda memoria ex art. 171 _1 ter c.p.c. di parte opposta (pagg. 4-7).
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve ritenersi pienamente provata tanto l'esistenza del credito azionato in sede monitoria dalla quanto la corretta _1 quantificazione di esso nell'importo di €.62.217,90, risultante dalle fatture oggetto di ingiunzione. L'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: _1
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna la società opponente a rimborsare alla società opposta le spese del presente giudizio che liquida in complessivi €.15.000,00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna, in Teramo il 19 febbraio 2025.
LA GIUDICE ONORARIA
(Carla Fazzini)
10