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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/09/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2837/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2837/2018 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Libera D'Amelio, elettivamente domiciliato in Giulianova, via Ruetta
Bompadre n.8/A, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Manola Di Pasquale, elettivamente domiciliata in Teramo, via Ciotti
n.17, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
Per la riforma della sentenza n. 403/2018 del Giudice di Pace di Teramo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1.4.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
OGGETTO: altri rapporti condominiali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 27.7.2018, Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 403/2018 con cui il Giudice di
[...]
Pace di Teramo accoglieva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1403/2016, reso pagina 1 di 7 dal giudice di Pace di Teramo in data 12.06.2016, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno appellato e condannava l'odierno appellante al pagamento delle spese di lite.
Alla base della propria pronuncia il Giudice di pace, da un lato, riteneva indimostrato il credito di €1.933,51 per rimborso spese e residuo competenze per lo svolgimento dell'attività di amministratore del condomino oggetto della pretesa CP_1 monitoria azionata dall'appellante, e, dall'altro, riteneva sfornita di prova la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dal CP_1
La sentenza era impugnata da per i seguenti motivi di Parte_1 appello che possono essere così sintetizzati:
1. erronea valutazione delle prove ad opera del Giudice di primo grado, per non avere quest'ultimo attribuito adeguata valenza istruttoria alla documentazione versata in atti dall'appellante, applicando in modo non corretto i principi giurisprudenziali in materia di onere della prova nei rapporti tra amministratore e condominio, nonostante la produzione della fattura n. 94 del 1.4.2015, regolarmente emessa e mai contestata nella sua autenticità, del preventivo approvato dall'assemblea del
21.06.2013, contenente formale indicazione dell'onorario pattuito, della documentazione contabile relativa all'attività svolta durante il mandato;
2. erronea interpretazione del valore probatorio della fattura commerciale, per non avere il Giudice di pace attribuito valore probante o quantomeno indiziario alla fattura posta a fondamento del ricorso monitorio, nonostante tale documento non fosse mai stato contestato dall'appellato nella sua genuinità e risultasse corroborato dal preventivo approvato dall'assemblea condominiale, costituente il titolo contrattuale del credito vantato;
3. omessa valutazione del riconoscimento implicito del credito attraverso l'approvazione del preventivo da parte dell'assemblea condominiale in data del
21.06.2013, per non avere il Giudice di primo grado ritenuto tale delibera quale manifestazione di volontà del condominio di conferire l'incarico alle condizioni economiche indicate dall'amministratore, con conseguente instaurazione di un vincolo contrattuale specifico.
pagina 2 di 7 Alla luce dei superiori motivi, l'appellante chiedeva che l'impugnata sentenza venisse riformata, con rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello perché proposto in violazione dell'art. 348 c.p.c. e, nel merito, di accogliere l'impugnazione incidentale e riformare l'impugnata sentenza, accertando le gravi omissioni, inadempimenti e responsabilità poste in essere dall'appellante, con condanna di quest'ultimo al pagamento della complessiva somma di €
2.000,00 a titolo di danno, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, o della maggior somma ritenuta di giustizia.
In particolare, l'appellato deduceva in sintesi:
1. che l'unica fonte di prova fornita dall'opposto era costituita dalla fattura prodotta a fondamento del monitorio, peraltro recante un importo diverso da quello richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto indicava soltanto la voce “onorario”
e non anche la voce “spese anticipate”;
2. che solo la deliberazione dell'assemblea di condominio di approvazione del rendiconto consuntivo aveva valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate, in quanto la contabilità presentata dall'amministratore del condominio dovrebbe essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione;
3. che l'amministratore aveva non solo l'onere di dimostrare attraverso CP_2 documenti gli esborsi sostenuti nell'interesse del , ma anche quello di CP_1 dimostrare le modalità di esecuzione del mandato per consentire all'assemblea la valutazione sul rispetto dei canoni della buona amministrazione;
4. che l'amministratore non aveva ottenuto alcuna approvazione da parte dell'assemblea dell'attività svolta e degli esborsi sostenuti, tanto che veniva revocato dal suo incarico;
5. che il verbale di passaggio di consegne tra amministratori non poteva considerarsi un riconoscimento di debito, in quanto atto proveniente non dalla parte personalmente, ma dal suo mandatario e potendo, al più, costituire il presupposto giuridico/sostanziale della pretesa creditoria dell'ex amministratore, purché adeguatamente integrato da ulteriore documentazione attestante la pretesa;
pagina 3 di 7 6. che le gravi omissioni e gli inadempimenti dell'appellante erano dimostrati dalla documentazione versata in atti dall'appellato, pertanto la domanda risarcitoria meritava accoglimento.
Esaurita la trattazione, la causa, medio tempore assegnata alla scrivente magistrato, giungeva all'udienza del 1.4.2025, ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata da parte appellata in relazione all'art. 348 bis c.p.c.
Tale eccezione deve intendersi già implicitamente disattesa, essendo il presente giudizio approdato alla naturale fase decisoria, là dove la richiamata disposizione consente al giudice di arrestare il giudizio di secondo grado ai suoi esordi, dichiarando inammissibile con ordinanza l'impugnazione che risulti inconsistente all'esito di prima delibazione e, comunque, fuori dei casi in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità debbano essere dichiarate con sentenza.
Passando all'esame delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, il primo e il secondo motivo di appello, con cui l'appellante si duole sostanzialmente dell'omesso riconoscimento di valore probatorio o indiziario del credito alla fattura emessa dall'amministratore di condominio, da trattarsi congiuntamente in quanto involgenti le medesime questioni, non meritano accoglimento.
Giova ribadire il principio per cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del
12/07/2023).
Nella specie, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, la parte opposta (odierno appellante) ha fondato la propria pretesa creditoria esclusivamente sul documento commerciale, senza articolare ulteriori istanze istruttorie idonee a dimostrare il credito portato dal decreto ingiuntivo.
Nessun rilievo, infatti, può essere attribuito al bonifico di € 478,00 con causale
“saldo della polizza globale del , attesa l'impossibilità di individuare il Controparte_1
pagina 4 di 7 soggetto ordinante, né risultano dimostrate le spese asseritamente sostenute nell'interesse del condominio appellato.
Quanto al regime delle spese anticipate dall'amministratore, è opportuno precisare che il rapporto di mandato che intercorre tra amministratore e condominio determina l'applicazione dell'art. 1720 c.c. (secondo cui il mandante ha l'obbligo di rimborsare il mandatario delle anticipazioni da lui fatte); tale norma, tuttavia, va correlata con i principi in materia di condominio e spese condominiali, in base ai quali le spese anticipate, per essere richieste dal mandatario, sono soggette alla previsione e ratifica dell'assemblea condominiale.
Da quanto detto segue che l'amministratore di condominio cessato dall'incarico è attivamente legittimato (ex artt. 1130 n. 3, 1135 n. 3 c.c.) a proporre l'azione per il recupero delle somme da lui anticipate nell'interesse del nel corso della gestione, che CP_1 risultino dalla deliberazione di approvazione del rendiconto, nei confronti dei singoli condomini per le quote rispettivamente a loro carico (cfr. Cass. civ., sez. II, 26 febbraio
2019, n. 5611; Cass. civ., sez. VI, 17 agosto 2017, n. 20137; App. Catania 27 maggio
2021).
L'amministratore non ha, invece, diritto al rimborso delle spese anticipate se, come nella specie, non risultano contabilizzate nel rendiconto approvato dall'assemblea condominiale (cfr. Trib. Torino 16 ottobre 2020, n. 3611).
Peraltro, non è neppure possibile dalla documentazione prodotta risalire all'effettivo esborso anticipato dall'amministratore.
Neppure può condividersi la deduzione dell'appellante secondo cui l'approvazione del preventivo formulato dall'amministratore da parte dell'assemblea condominiale (doc. 5 fascicolo appellato) sarebbe sufficiente a dimostrare la debenza dell'importo richiesto a titolo di residuo dell'onorario.
Osserva il Tribunale che, sebbene l'amministratore, nell'espletare la propria attività di gestione, abbia diritto a ricevere un compenso, determinato con un apposito preventivo analitico sottoposto all'approvazione dell'assemblea (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 settembre
2017, n. 21966; Trib. Busto Arsizio 10 gennaio 2020; Trib. Palermo 9 febbraio 2018), tale compenso per l'attività gestoria, ai sensi dell'art. 1129 c.c., costituisce una spesa componente il bilancio condominiale, alla cui approvazione l'assemblea provvede in sede pagina 5 di 7 di delibera di approvazione del consuntivo spese (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 giugno 2023, n.
17713; Cass. civ., sez. II, 21 settembre 2017, n. 21966).
Nel caso in esame, difetta la prova del corretto adempimento degli obblighi di rendiconto per l'attività di amministrazione svolta, con la conseguenza che, in mancanza della necessaria approvazione dell'assemblea condominiale, i crediti eventualmente risultanti in favore dell'amministratore da documenti predisposti unilateralmente non possono dirsi dimostrati (cfr. in tal senso in motivazione Cassazione civile sez. II,
21/06/2023, n.17713, secondo cui “il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Sez. 2, Sentenza n. 1429 del
08/03/1979; Sez. 3, Sentenza n. 3596 del 28/04/1990); proprio le specifiche norme dettate in materia di condominio, poi, prevedono che l'assemblea sia esclusivamente competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (Sez. 2,
Sentenza n. 14197 del 2011; Sez. 2 -, Ordinanza n. 7874 del 19/03/2021)”).
Le sopra esposte considerazioni in punto di insussistenza di una delibera di approvazione del rendiconto determinano il rigetto anche del terzo motivo di appello.
Si osserva, infatti che, in materia di deliberazioni di assemblea condominiale soltanto l'approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificamente indicate (cfr. Cass. 10153/2011).
L'appello proposto, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Venendo all'esame dell'appello incidentale, lo stesso è del pari infondato e va rigettato, non avendo il fornito prova del danno. CP_1
La documentazione prodotta dall'appellato, in disparte dalla sua ammissibilità e dalla valutazione compiuta dal Giudice di pace rispetto ad essa, non consente di ricondurre univocamente alla condotta dell'appellante (asseritamente inadempiente e irregolare)
l'esposizione debitoria del , atteso che si riferisce a prestazioni eseguite dai CP_1 creditori anche in epoca anteriore e successiva allo svolgimento dell'attività gestoria dell'appellante.
pagina 6 di 7 Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale costituisce circostanza che integra gli estremi della soccombenza reciproca, tale da giustificare la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Si dà atto della esistenza dei presupposti per l'applicazione del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 c. I quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 2837/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- per l'effetto, conferma la sentenza appellata n. 403/2018 del Giudice di Pace di
Teramo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- visto l'art.13 comma 1 quater del DPR n.115/2002, a norma del quale: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, a carico delle parti, stante il rigetto dell'impugnazione.
Così deciso in Teramo, il 24.9.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2837/2018 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Libera D'Amelio, elettivamente domiciliato in Giulianova, via Ruetta
Bompadre n.8/A, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Manola Di Pasquale, elettivamente domiciliata in Teramo, via Ciotti
n.17, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
Per la riforma della sentenza n. 403/2018 del Giudice di Pace di Teramo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1.4.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
OGGETTO: altri rapporti condominiali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 27.7.2018, Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 403/2018 con cui il Giudice di
[...]
Pace di Teramo accoglieva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1403/2016, reso pagina 1 di 7 dal giudice di Pace di Teramo in data 12.06.2016, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno appellato e condannava l'odierno appellante al pagamento delle spese di lite.
Alla base della propria pronuncia il Giudice di pace, da un lato, riteneva indimostrato il credito di €1.933,51 per rimborso spese e residuo competenze per lo svolgimento dell'attività di amministratore del condomino oggetto della pretesa CP_1 monitoria azionata dall'appellante, e, dall'altro, riteneva sfornita di prova la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dal CP_1
La sentenza era impugnata da per i seguenti motivi di Parte_1 appello che possono essere così sintetizzati:
1. erronea valutazione delle prove ad opera del Giudice di primo grado, per non avere quest'ultimo attribuito adeguata valenza istruttoria alla documentazione versata in atti dall'appellante, applicando in modo non corretto i principi giurisprudenziali in materia di onere della prova nei rapporti tra amministratore e condominio, nonostante la produzione della fattura n. 94 del 1.4.2015, regolarmente emessa e mai contestata nella sua autenticità, del preventivo approvato dall'assemblea del
21.06.2013, contenente formale indicazione dell'onorario pattuito, della documentazione contabile relativa all'attività svolta durante il mandato;
2. erronea interpretazione del valore probatorio della fattura commerciale, per non avere il Giudice di pace attribuito valore probante o quantomeno indiziario alla fattura posta a fondamento del ricorso monitorio, nonostante tale documento non fosse mai stato contestato dall'appellato nella sua genuinità e risultasse corroborato dal preventivo approvato dall'assemblea condominiale, costituente il titolo contrattuale del credito vantato;
3. omessa valutazione del riconoscimento implicito del credito attraverso l'approvazione del preventivo da parte dell'assemblea condominiale in data del
21.06.2013, per non avere il Giudice di primo grado ritenuto tale delibera quale manifestazione di volontà del condominio di conferire l'incarico alle condizioni economiche indicate dall'amministratore, con conseguente instaurazione di un vincolo contrattuale specifico.
pagina 2 di 7 Alla luce dei superiori motivi, l'appellante chiedeva che l'impugnata sentenza venisse riformata, con rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello perché proposto in violazione dell'art. 348 c.p.c. e, nel merito, di accogliere l'impugnazione incidentale e riformare l'impugnata sentenza, accertando le gravi omissioni, inadempimenti e responsabilità poste in essere dall'appellante, con condanna di quest'ultimo al pagamento della complessiva somma di €
2.000,00 a titolo di danno, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, o della maggior somma ritenuta di giustizia.
In particolare, l'appellato deduceva in sintesi:
1. che l'unica fonte di prova fornita dall'opposto era costituita dalla fattura prodotta a fondamento del monitorio, peraltro recante un importo diverso da quello richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto indicava soltanto la voce “onorario”
e non anche la voce “spese anticipate”;
2. che solo la deliberazione dell'assemblea di condominio di approvazione del rendiconto consuntivo aveva valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate, in quanto la contabilità presentata dall'amministratore del condominio dovrebbe essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione;
3. che l'amministratore aveva non solo l'onere di dimostrare attraverso CP_2 documenti gli esborsi sostenuti nell'interesse del , ma anche quello di CP_1 dimostrare le modalità di esecuzione del mandato per consentire all'assemblea la valutazione sul rispetto dei canoni della buona amministrazione;
4. che l'amministratore non aveva ottenuto alcuna approvazione da parte dell'assemblea dell'attività svolta e degli esborsi sostenuti, tanto che veniva revocato dal suo incarico;
5. che il verbale di passaggio di consegne tra amministratori non poteva considerarsi un riconoscimento di debito, in quanto atto proveniente non dalla parte personalmente, ma dal suo mandatario e potendo, al più, costituire il presupposto giuridico/sostanziale della pretesa creditoria dell'ex amministratore, purché adeguatamente integrato da ulteriore documentazione attestante la pretesa;
pagina 3 di 7 6. che le gravi omissioni e gli inadempimenti dell'appellante erano dimostrati dalla documentazione versata in atti dall'appellato, pertanto la domanda risarcitoria meritava accoglimento.
Esaurita la trattazione, la causa, medio tempore assegnata alla scrivente magistrato, giungeva all'udienza del 1.4.2025, ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata da parte appellata in relazione all'art. 348 bis c.p.c.
Tale eccezione deve intendersi già implicitamente disattesa, essendo il presente giudizio approdato alla naturale fase decisoria, là dove la richiamata disposizione consente al giudice di arrestare il giudizio di secondo grado ai suoi esordi, dichiarando inammissibile con ordinanza l'impugnazione che risulti inconsistente all'esito di prima delibazione e, comunque, fuori dei casi in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità debbano essere dichiarate con sentenza.
Passando all'esame delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, il primo e il secondo motivo di appello, con cui l'appellante si duole sostanzialmente dell'omesso riconoscimento di valore probatorio o indiziario del credito alla fattura emessa dall'amministratore di condominio, da trattarsi congiuntamente in quanto involgenti le medesime questioni, non meritano accoglimento.
Giova ribadire il principio per cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del
12/07/2023).
Nella specie, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, la parte opposta (odierno appellante) ha fondato la propria pretesa creditoria esclusivamente sul documento commerciale, senza articolare ulteriori istanze istruttorie idonee a dimostrare il credito portato dal decreto ingiuntivo.
Nessun rilievo, infatti, può essere attribuito al bonifico di € 478,00 con causale
“saldo della polizza globale del , attesa l'impossibilità di individuare il Controparte_1
pagina 4 di 7 soggetto ordinante, né risultano dimostrate le spese asseritamente sostenute nell'interesse del condominio appellato.
Quanto al regime delle spese anticipate dall'amministratore, è opportuno precisare che il rapporto di mandato che intercorre tra amministratore e condominio determina l'applicazione dell'art. 1720 c.c. (secondo cui il mandante ha l'obbligo di rimborsare il mandatario delle anticipazioni da lui fatte); tale norma, tuttavia, va correlata con i principi in materia di condominio e spese condominiali, in base ai quali le spese anticipate, per essere richieste dal mandatario, sono soggette alla previsione e ratifica dell'assemblea condominiale.
Da quanto detto segue che l'amministratore di condominio cessato dall'incarico è attivamente legittimato (ex artt. 1130 n. 3, 1135 n. 3 c.c.) a proporre l'azione per il recupero delle somme da lui anticipate nell'interesse del nel corso della gestione, che CP_1 risultino dalla deliberazione di approvazione del rendiconto, nei confronti dei singoli condomini per le quote rispettivamente a loro carico (cfr. Cass. civ., sez. II, 26 febbraio
2019, n. 5611; Cass. civ., sez. VI, 17 agosto 2017, n. 20137; App. Catania 27 maggio
2021).
L'amministratore non ha, invece, diritto al rimborso delle spese anticipate se, come nella specie, non risultano contabilizzate nel rendiconto approvato dall'assemblea condominiale (cfr. Trib. Torino 16 ottobre 2020, n. 3611).
Peraltro, non è neppure possibile dalla documentazione prodotta risalire all'effettivo esborso anticipato dall'amministratore.
Neppure può condividersi la deduzione dell'appellante secondo cui l'approvazione del preventivo formulato dall'amministratore da parte dell'assemblea condominiale (doc. 5 fascicolo appellato) sarebbe sufficiente a dimostrare la debenza dell'importo richiesto a titolo di residuo dell'onorario.
Osserva il Tribunale che, sebbene l'amministratore, nell'espletare la propria attività di gestione, abbia diritto a ricevere un compenso, determinato con un apposito preventivo analitico sottoposto all'approvazione dell'assemblea (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 settembre
2017, n. 21966; Trib. Busto Arsizio 10 gennaio 2020; Trib. Palermo 9 febbraio 2018), tale compenso per l'attività gestoria, ai sensi dell'art. 1129 c.c., costituisce una spesa componente il bilancio condominiale, alla cui approvazione l'assemblea provvede in sede pagina 5 di 7 di delibera di approvazione del consuntivo spese (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 giugno 2023, n.
17713; Cass. civ., sez. II, 21 settembre 2017, n. 21966).
Nel caso in esame, difetta la prova del corretto adempimento degli obblighi di rendiconto per l'attività di amministrazione svolta, con la conseguenza che, in mancanza della necessaria approvazione dell'assemblea condominiale, i crediti eventualmente risultanti in favore dell'amministratore da documenti predisposti unilateralmente non possono dirsi dimostrati (cfr. in tal senso in motivazione Cassazione civile sez. II,
21/06/2023, n.17713, secondo cui “il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Sez. 2, Sentenza n. 1429 del
08/03/1979; Sez. 3, Sentenza n. 3596 del 28/04/1990); proprio le specifiche norme dettate in materia di condominio, poi, prevedono che l'assemblea sia esclusivamente competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (Sez. 2,
Sentenza n. 14197 del 2011; Sez. 2 -, Ordinanza n. 7874 del 19/03/2021)”).
Le sopra esposte considerazioni in punto di insussistenza di una delibera di approvazione del rendiconto determinano il rigetto anche del terzo motivo di appello.
Si osserva, infatti che, in materia di deliberazioni di assemblea condominiale soltanto l'approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificamente indicate (cfr. Cass. 10153/2011).
L'appello proposto, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Venendo all'esame dell'appello incidentale, lo stesso è del pari infondato e va rigettato, non avendo il fornito prova del danno. CP_1
La documentazione prodotta dall'appellato, in disparte dalla sua ammissibilità e dalla valutazione compiuta dal Giudice di pace rispetto ad essa, non consente di ricondurre univocamente alla condotta dell'appellante (asseritamente inadempiente e irregolare)
l'esposizione debitoria del , atteso che si riferisce a prestazioni eseguite dai CP_1 creditori anche in epoca anteriore e successiva allo svolgimento dell'attività gestoria dell'appellante.
pagina 6 di 7 Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale costituisce circostanza che integra gli estremi della soccombenza reciproca, tale da giustificare la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Si dà atto della esistenza dei presupposti per l'applicazione del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 c. I quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 2837/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- per l'effetto, conferma la sentenza appellata n. 403/2018 del Giudice di Pace di
Teramo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- visto l'art.13 comma 1 quater del DPR n.115/2002, a norma del quale: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, a carico delle parti, stante il rigetto dell'impugnazione.
Così deciso in Teramo, il 24.9.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7