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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 3871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3871 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TALINA PU
Esito scambio note ex art. 127 ter c.p.c.
Giudice Istruttore dott.ssa IN Mercurio
causa civile iscritta al n. R.G. A.C. 6006 2023
*****
Il Giudice,
letto il proprio provvedimento con il quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni;
letto il proprio decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
19.09.2025 con il quale disponeva la sostituzione dell'udienza attraverso il deposito di note scritte, ritualmente notificato alle parti costituite;
lette le note depositate tempestivamente dalle parti, con le quali esse hanno ottemperato alla disposizione del Giudice e rassegnato le rispettive conclusioni;
ritenuta pertanto, come avvenuta la discussione figurata delle parti, mediante il deposito di note scritte ai sensi di quanto dispone l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. così come di seguito
REPV BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
R. G. A. C. 6008 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. IN Mercurio in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa IN
Mercurio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 95 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1 in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Niceforo ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n.81, giusta procura in atti;
- APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del 1.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Tartaglione e Fabio Francavilla presso questi elettivamente domiciliato in Caserta, alla via F. Ricciardi n.51, giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
in persona del 1.r.p.t. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Eboli, presso questi elettivamente domiciliata in Portici (Na) al Corso Garibaldi n. 85;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di pace
-
decisione resa su opposizione avverso estratto ruolo.
2
R. G. A. C. 6008 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. IN Mercurio RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In via preliminare, questo Giudice rileva la completezza documentale delle produzioni di parte appellante, di talché si può muovere all'esame del gravame (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13218 del
27/06/2016).
2.1. Sempre in via preliminare, deve ritenersi ammissibile il presente gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Ed infatti, dall'esame dell'atto di appello, si evince l'osservanza delle prescrizioni “filtro" in tema di forma-contenuto richieste dalla norma citata. Tanto si desume dal tenore complessivo dell'atto di appello e delle asserzioni ed argomentazioni ivi contenute. Posta,
dunque, la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto contenuta nell'atto di appello, non si ritiene violato il disposto di cui all'art. 342
c.p.c., dal momento che le argomentazioni svolte consentono di far percepire al Giudice del gravame il contenuto delle censure mosse alle statuizioni adottate dal primo giudicante (cfr., infatti, in proposito,
Cass. civ. sez. I del 2537 del 9.2.2016, secondo cui l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente
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Dott. IN Mercurio consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al Giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza,
all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più
o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. In tale prospettiva, pertanto, i motivi in parola ben possono sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purché
ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice).
Inoltre, deve chiarirsi che le dedotte nullità dell'atto introduttivo appaiono chiaramente sanate dalla costituzione della parte appellata che ha spiegato la eccezione.Controparte_1
3. Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Parte_1
Maddaloni n. 425/2023 che ha dichiarato la prescrizione del credito pari dalla cartella di pagamento n.02820140022985557000 emessa a
titolo di omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno
2009, risultante dall'estratto di ruolo impugnato dalla CP_1
[...] attore in prime cure. L'appellante ha devoluto come motivi di gravame due questioni già prospettate in prime cure ed ovvero: 1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, nella tesi
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Dott. IN Mercurio prospettata, le controversie relative alla debenza della tassa
automobilistica rientrerebbero nella giurisdizione del giudice tributario;
2) la inammissibilità della domanda azionata in primo grado, avendo la parte attrice impugnato l'estratto di ruolo al fine di far valere la prescrizione del credito per l'omesso pagamento della tassa
automobilistica, in epoca successiva alla notifica della cartella di pagamento. Dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo,
all'udienza del 28.10.2025, tenutasi nella modalità cartolare, è avvenuta una discussione figurata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4. Così chiarito il thema decidendum, e venendo al merito del presente gravame, occorre esaminare partitamente i due motivi di appello.
4.1. Come innanzi accennato, con un primo motivo, la parte appellante deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di tassa automobilistica, oggetto della controversia devoluta in prime cure. Nella tesi di parte appellante, infatti, tali controversie sarebbero devolute alla giurisdizione del giudice tributario.
Detto motivo di appello è infondato.
Come noto, in materia di tassa automobilistica, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (per effetto delle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2,
della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle
Commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che
1 restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del
1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle
Commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. S.U. 4.12.2019, n. 34447.
Come altresì noto, la questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario in tema di crediti inerenti alla tassa automobilistica è stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità.
In proposito, risulta dirimente la pronuncia n. 3447 del
4/12/2019 con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
superando il precedente indirizzo espresso nell'anno 2017 (si veda Cass.
S.U. 14648/2017), hanno chiarito che la notifica della cartella di pagamento ...non impugnata (o vanamente impugnata) dal "
contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria, né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario." Tale impostazione era già stata delineata dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 114 del 31 maggio 2018.
In tale occasione, la Consulta dichiarando la illegittimità
costituzionale dell'art. 57 co.1 DPR (come sostituito dall'art. 16, D. Lgs.
n. 46/1999) nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento ex art. 50, DPR. n.
602/73, siano ammesse le opposizioni di cui all'art. 615 c.p.c.
-aveva ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, il confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituito dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, in maniera che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
Così argomentando, il Giudice delle leggi aveva individuato una linea di demarcazione della giurisdizione posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite, la cognizione degli atti
dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è
devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
Nella pronuncia in commento, si legge, inoltre, che “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così
introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992,
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Dott. IN Mercurio proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”. (si veda Corte
Cost. n. 114 del 31 maggio 2018).
4.2. Tale approdo è stato, altresì, confermato dall'ordinanza n.
16986 del 25.05.2022 resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno delineato il riparto di giurisdizione nei termini di seguito indicati: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria è devoluta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale,
sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione),
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Dott. IN Mercurio nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi nell'ipotesi di nullità, mancanza O
-
inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Dalle coordinate poc'anzi tracciate, può, dunque, rilevarsi che, fino allo spirare dei termini di impugnazione della cartella di pagamento ed all'eventuale avviso di intimazione espressivi del potere di imposizione fiscale, la giurisdizione del giudice tributario. Spirato
detto termine di impugnazione, la giurisdizione sarà del giudice dell'esecuzione (e quindi del G.O.) per tutte le vicende successive in cui il contribuente deduca ed eccepisca dei fatti modificativi e/o estintivi della pretesa.
4.3. Applicando i menzionati principi al caso di specie,
l'odierno appellato, attore in prime cure, ha Controparte_1
impugnato l'estratto di ruolo, deducendo che la pretesa creditoria portata dalla cartella esattoriale per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2009 (cartella presuntivamente notificata in data 12.06.2014) sarebbe prescritta alla data di introduzione della domanda, ed ovvero in data 20.01.2022.
In altri termini, e per quanto interessa nella corrente sede, ai fini della delibazione sulla giurisdizione, la parte attrice in prime cure solleva all'attenzione del Tribunale la questione del tempo decorso,
0
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Dott. IN Mercurio successivamente alla notifica della cartella esattoriale, e quindi un fatto estintivo a valle della cartella medesima, ovvero ancora, riportando le espressioni della Suprema Corte, “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione" e come tali rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ne consegue che il primo motivo di appello deve essere rigettato e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Il rigetto di tale motivo riguardante il difetto di giurisdizione consente l'esame nel merito del secondo motivo.
5. Con un secondo motivo di appello, l'appellante deduce la inammissibilità della domanda spiegata in prime cure, avendo la parte attrice in primo grado impugnato l'estratto di ruolo, dal quale risultava la cartella di pagamento n. 02820140022985557000 (presuntamente notificata in data 12.06.2014) riportante un credito a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2009, al fine di far valere la prescrizione della pretesa portata dalla detta cartella.
In particolare, la parte appellante deduce che la domanda in prime cure sarebbe stata proposta avverso l'estratto di ruolo, indicato come unico mediante il quale l'attore ha avuto conoscenza della pretesa creditoria, pur in presenza di una regolare notifica sia della cartella esattoriale che della intimazione di pagamento. In questo caso, nella tesi prospettata dalla parte appellante, non vi sarebbe un attuale e concreto interesse a proporre la domanda, anche laddove la stessa fosse qualificata come opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. atteso che parte attrice, avendo dichiarato di non aver mai ricevuto a mezzo di notifica la cartella esattoriale, ha utilizzato lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione, in assenza di una concreta attività esecutiva da parte dell'Ente appellante diretta alla esazione del credito portato dalla cartella.
5.1. Innanzitutto, muovendo dalla interpretazione delle censure attoree, appare evidente che, l'odierno appellato, attore in prime cure, ha devoluto all'attenzione del giudicante la questione del trascorrere del tempo a seguito della notifica della cartella esattoriale, chiedendo in pratica l'accertamento negativo dell'esistenza del credito.
Nel caso che ci occupa, la Controparte_1 ha riferito di non aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale, ma di aver appreso della esistenza di tale posizione debitoria soltanto all'esito di un autonomo accesso presso lo sportello dell' Controparte_3 ed ha
impugnato l'estratto di ruolo, al fine di richiedere l'accertamento negativo del diritto degli Enti convenuti alla riscossione di tale credito.
In tal modo, egli ha, dunque, inteso azionare una tutela giurisdizionale al solo fine di far accertare la inesistenza di una pretesa creditoria, indicandola come prescritta al tempo della iscrizione a ruolo della domanda in prime cure avvenuta in data 20 gennaio 2022.
Al riguardo, inoltre, giova sottolineare che, nel corso del giudizio di primo grado la ha provato la notifica sia Controparte_4
della cartella esattoriale n. 02820140022985557000, come emerge dalla documentazione contenuta nel fascicolo di parte di primo grado, versata in atti. Tanto chiarito in ordine alla vicenda processuale, si rileva quanto segue.
5.2. L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice;
pertanto, costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (si veda Cass. 19268/16). Ciò
esclude, come ha analiticamente chiarito la Cassazione, l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante. La Suprema Corte, rapportandosi a quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 19704 del 2015 (in materia tributaria) e ponendosi in sintonia con detta pronuncia, ha chiarito, invero,
l'ammissibilità dell'opposizione allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta, l'estratto di ruolo, dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti;
in tale situazione l'opposizione gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.
Diverso è il caso invece, in cui il contribuente (o in generale colui che abbia un debito iscritto a ruolo) miri ad ottenere il mero
accertamento dell'inesistenza del credito, pur in assenza di attività
esecutiva da parte dell'amministrazione. (cfr. Cass. 20618/16 come precisato da Cass. 22946/16). Pertanto ad essere ammissibile è
l'impugnazione della cartella esattoriale - la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo, soltanto se il contribuente spieghi deduzioni avverso la cartella (che pertanto risulti non notificata) e se, dall'altro verso, il abbia mostrato di voler azionare ilCP_5
credito di cui in cartella, sebbene prescritto.
5.3. Nel caso di specie, come sopra rilevato, la doglianza della
Controparte_1 attiene (esclusivamente) al trascorrere del tempo a seguito della formazione della cartella, in assenza di atti successivi di riscossione, con la richiesta, dunque, di un accertamento negativo dell'esistenza del credito, a prescindere dalla validità o meno della notifica delle cartelle esattoriali.
Nel nostro caso, infatti, la stessa CP_4 ha dato conto del disinteresse del Concessionario nel dare corso all'esecuzione esattoriale,
giacché non risulta avviata né minacciata alcuna procedura esecutiva.
5.4. In proposito, giova osservare che, il credito portato dalla cartella si riferisce al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009 che, come noto, in virtù dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre
1982, n. 953, come modificato dall'art3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla 1. n. 60 del 1986) soggiace al termine di prescrizione triennale decorrente dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. La cartella di pagamento risulta notificata in data 12.06.2014, ma a ben vedere ad essere devoluta all'attenzione del giudice di prime cure, è la prescrizione successiva alla detta notifica,
che benché sconosciuta alla parte attrice viene considerata come dies a quo della prescrizione che comincia nuovamente a decorrere dopo l'atto interruttivo.
Ebbene, dalla data del 01.01.2015 (dies a quo come individuato dalla legge: si veda sul punto Cassazione civile sez. VI, 10/08/2022,
n.24595,che afferma < La prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli,
non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo>> ) alla data del 20 gennaio 2022 ( data di introduzione della domanda in prime cure) era decorsa la prescrizione.
Tanto chiarito, è quindi palese che l'opposizione spiegata rivesta il carattere di mero accertamento e che ricorra un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., atteso che, in mancanza di una iniziativa esecutiva del
Concessionario (tale non essendo la notifica della cartella esattoriale avvenuta in data in data 12.06.2014) non può ritenersi ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione: ben avrebbe potuto il contribuente rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. Sgravio, attività di cui non vi è traccia in atti. (v. in proposito Cass. 20618/16). Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva
opposto la cartella a suo tempo.
6. A ciò va aggiunta, come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, una considerazione di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui;
situazione che verrebbe in essere ove il debitore potesse ottenere, con l'azione di mero accertamento, l'estinzione del suo debito per intervenuta prescrizione. È ben vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la
rilevabilità d'ufficio. Tuttavia, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione,
ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione. Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento (Cass. 22946/16).
6.1. In proposito, da ultimo, giova richiamare la recente decisione della Suprema Corte, n. 6166 del 2019, la quale dando continuità a precedenti pronunce (Cass. n. 229 46 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017), ha chiarito che l'azione con la quale, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., è contestato il diritto di procedere all'esecuzione forzata, presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso di specie,
difetta e che è ben possibile, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela, mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva. In altri termini,
l'opposizione all'estratto di ruolo offre una tutela anticipatoria, rispetto alla facoltà, da sempre riconosciuta, di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo. Tale
facoltà si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa. Tale strumento non può invece giustificarsi laddove l'istante intenda agire per far valere fatti estintivi del diritto a procedere all'esecuzione, in mancanza di una concreta ed attuale minaccia di esecuzione, difettando, appunto l'interesse ad agire.
Per completezza, si osserva che la giurisprudenza di legittimità si
è posta nel solco tracciato dalla sentenza c.d. “manifesto” ovvero la citata pronuncia a sezioni unite del 2015 con l'affermazione della possibilità per il contribuente di impugnare la cartella non notificata, ma conosciuta tramite l'estratto di ruolo ( ex plurimis, Cass., sez. 6-5,
21 gennaio 2022, n. 1971; Cass., sez. 6-5, 11 gennaio 2012, n. 587;
Cass., sez. 5, 24 dicembre 2021, n. 41508; Cass., sez. 5, 10 dicembre
2021, n. 39282; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2021, n. 38964; Cass., sez. 5,
22 novembre 2021, n. 36013; Cass., sez. 6-5, 5 ottobre 2020, n. 21289;
Cass., sez. 5, 17 settembre 2019, n. 23076; Cass., sez. 6-5, 9 settembre
2019, n. 22507; Cass., sez.
6-L, 25 febbraio 2019, n. 5443; Cass., 1
giugno 2016, n. 11439).
7. Muovendo dal dettato normativo, occorre prendere le mosse dall'art.
3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17
dicembre 2021, n. 215 (non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) recentemente riformato dal d.lgs. 29 luglio
2024 n. 110 (Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione).
Ebbene, la prima parte della disposizione sancisce che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, mentre la seconda parte ancora la proponibilità della impugnativa dell'estratto ruolo ad un interesse qualificato, e la ratio legis sembrerebbe quella di limitare la tutela giurisdizionale anticipata del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad euro 5.000 (dal 1° gennaio 2018, prima euro 10.000,00); c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Da ultimo, deve darsi atto del recentissimo intervento normativo costituito dal Decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024 che modificato il comma 4 bis dell'art. 12 del D.p.r. n. 603 del 1972
prevedendo, oltre alle ipotesi appena citate, ulteriori casi di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ovvero : d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
In proposito, già prima della novella del 2024, per saggiare l'impatto dello ius superveniens nei giudizi in corso, la Corte aveva rimesso la questione alle Sezioni unite con ordinanza interlocutoria del11 febbraio 2022 n. 4526 2022.
7.1. Le Sezioni Unite, si sono di recente pronunciate con sentenza n. 26283 del 2022.
La sentenza afferma che < In tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma
4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
-> In particolare, la Corte ha chiarito che < La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18
quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R.
n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n.
689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)>>
Ancora, la Corte chiarisce che < Con la norma in questione, invece, il legislatore, mediante la regolazione di specifici casi di azione "diretta",
stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.>> Interesse ad agire che la Corte ritiene rilevante fino alla pronuncia della sentenza O comunque della ordinanza conclusiva del giudizio e per la cui dimostrazione le parti possono ricorrere alla rimessione in termini.
Applicando i menzionati principi giurisprudenziali alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che, nel caso in esame, non sono emersi i presupposti per la proponibilità della impugnativa dell'estratto ruolo e dunque la sussistenza di un interesse qualificato;
pertanto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile. La questione, in ogni caso, non rileva immediatamente nel procedimento de quo, atteso che la inammissibilità è aliunde motivata in ragione dei consolidati principi giurisprudenziali formatisi in materia ed ovvero la impossibilità di far valere in via di azione la prescrizione in assenza di qualsivoglia azione di recupero da parte dell'Agente della riscossione.
Per tutto quanto fin qui argomentato, ne consegue che l'appello va accolto, con riforma della sentenza gravata, atteso che la domanda proposta in prime cure deve ritenersi inammissibile.
L'appello va, dunque, accolto quanto al secondo motivo.
8. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite,
esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per entrambi i gradi di giudizio.
Più precisamente devono essere riconosciute le spese di lite del primo grado di giudizio in favore della sola parte Controparte_2
[...] ( che ha aderito all'appello), convenuta in prime cure, non essendosi costituita la all'esito della determinazione Parte_1
,
operata seguendo i parametri del D.M. 55 del 2014 novellato per quanto concerne il primo grado, (con riconoscimento delle fasi di introduzione e decisione, secondo lo scaglione di valore di riferimento e con esclusione delle fasi di studio e della istruttoria) e con riduzione per assenza di particolari ragioni di fatto o di diritto.
Con riferimento alle spese di lite del secondo grado, si ritengono sussistere i presupposti per operare una compensazione delle spese di lite, in ragione del principio di causalità che ha dato origine al corrente giudizio ed alla valutazione offerta in prime cure sulla qualificazione della domanda, anche valorizzando il mutamento giurisprudenziale intercorso, nonché alla luce del rigetto del primo motivo di gravame.
Dichiara non ripetibili le spese da parte della Parte_1
convenuta contumace.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello quanto al secondo motivo e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza n. 425 2023 del Giudice di pace di
Maddaloni, in ragione della inammissibilità della domanda proposta in prime cure;
2. Condanna la società Controparte_1 in persona del
1.r.p.t., alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio nei confronti della Controparte_6 in persona del
1.r.p.t., spese che si liquidano in euro € 231,70 oltre oneri accessori come per legge. Con dichiarazione di non ripetibilità da parte della
,contumace in primo grado. Parte_1
3. Compensa le spese di lite del corrente grado di giudizio, per quanto in parte motiva.
Santa Maria Capua Vetere, li 02.12.2025
Il Giudice Monocratico
(dott.ssa IN Mercurio) R. G. A. C. 6008 2023
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Dott. IN Mercurio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 05 R. G. A. C. 6008 2023 Il Giudice Monocratico
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Esito scambio note ex art. 127 ter c.p.c.
Giudice Istruttore dott.ssa IN Mercurio
causa civile iscritta al n. R.G. A.C. 6006 2023
*****
Il Giudice,
letto il proprio provvedimento con il quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni;
letto il proprio decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
19.09.2025 con il quale disponeva la sostituzione dell'udienza attraverso il deposito di note scritte, ritualmente notificato alle parti costituite;
lette le note depositate tempestivamente dalle parti, con le quali esse hanno ottemperato alla disposizione del Giudice e rassegnato le rispettive conclusioni;
ritenuta pertanto, come avvenuta la discussione figurata delle parti, mediante il deposito di note scritte ai sensi di quanto dispone l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. così come di seguito
REPV BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
R. G. A. C. 6008 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. IN Mercurio in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa IN
Mercurio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 95 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1 in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Niceforo ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n.81, giusta procura in atti;
- APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del 1.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Tartaglione e Fabio Francavilla presso questi elettivamente domiciliato in Caserta, alla via F. Ricciardi n.51, giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
in persona del 1.r.p.t. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Eboli, presso questi elettivamente domiciliata in Portici (Na) al Corso Garibaldi n. 85;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di pace
-
decisione resa su opposizione avverso estratto ruolo.
2
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Dott. IN Mercurio RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In via preliminare, questo Giudice rileva la completezza documentale delle produzioni di parte appellante, di talché si può muovere all'esame del gravame (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13218 del
27/06/2016).
2.1. Sempre in via preliminare, deve ritenersi ammissibile il presente gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Ed infatti, dall'esame dell'atto di appello, si evince l'osservanza delle prescrizioni “filtro" in tema di forma-contenuto richieste dalla norma citata. Tanto si desume dal tenore complessivo dell'atto di appello e delle asserzioni ed argomentazioni ivi contenute. Posta,
dunque, la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto contenuta nell'atto di appello, non si ritiene violato il disposto di cui all'art. 342
c.p.c., dal momento che le argomentazioni svolte consentono di far percepire al Giudice del gravame il contenuto delle censure mosse alle statuizioni adottate dal primo giudicante (cfr., infatti, in proposito,
Cass. civ. sez. I del 2537 del 9.2.2016, secondo cui l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente
R. G. A. C. 6008 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. IN Mercurio consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al Giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza,
all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più
o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. In tale prospettiva, pertanto, i motivi in parola ben possono sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purché
ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice).
Inoltre, deve chiarirsi che le dedotte nullità dell'atto introduttivo appaiono chiaramente sanate dalla costituzione della parte appellata che ha spiegato la eccezione.Controparte_1
3. Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Parte_1
Maddaloni n. 425/2023 che ha dichiarato la prescrizione del credito pari dalla cartella di pagamento n.02820140022985557000 emessa a
titolo di omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno
2009, risultante dall'estratto di ruolo impugnato dalla CP_1
[...] attore in prime cure. L'appellante ha devoluto come motivi di gravame due questioni già prospettate in prime cure ed ovvero: 1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, nella tesi
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Dott. IN Mercurio prospettata, le controversie relative alla debenza della tassa
automobilistica rientrerebbero nella giurisdizione del giudice tributario;
2) la inammissibilità della domanda azionata in primo grado, avendo la parte attrice impugnato l'estratto di ruolo al fine di far valere la prescrizione del credito per l'omesso pagamento della tassa
automobilistica, in epoca successiva alla notifica della cartella di pagamento. Dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo,
all'udienza del 28.10.2025, tenutasi nella modalità cartolare, è avvenuta una discussione figurata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4. Così chiarito il thema decidendum, e venendo al merito del presente gravame, occorre esaminare partitamente i due motivi di appello.
4.1. Come innanzi accennato, con un primo motivo, la parte appellante deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di tassa automobilistica, oggetto della controversia devoluta in prime cure. Nella tesi di parte appellante, infatti, tali controversie sarebbero devolute alla giurisdizione del giudice tributario.
Detto motivo di appello è infondato.
Come noto, in materia di tassa automobilistica, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (per effetto delle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2,
della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle
Commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che
1 restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del
1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle
Commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. S.U. 4.12.2019, n. 34447.
Come altresì noto, la questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario in tema di crediti inerenti alla tassa automobilistica è stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità.
In proposito, risulta dirimente la pronuncia n. 3447 del
4/12/2019 con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
superando il precedente indirizzo espresso nell'anno 2017 (si veda Cass.
S.U. 14648/2017), hanno chiarito che la notifica della cartella di pagamento ...non impugnata (o vanamente impugnata) dal "
contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria, né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario." Tale impostazione era già stata delineata dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 114 del 31 maggio 2018.
In tale occasione, la Consulta dichiarando la illegittimità
costituzionale dell'art. 57 co.1 DPR (come sostituito dall'art. 16, D. Lgs.
n. 46/1999) nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento ex art. 50, DPR. n.
602/73, siano ammesse le opposizioni di cui all'art. 615 c.p.c.
-aveva ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, il confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituito dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, in maniera che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
Così argomentando, il Giudice delle leggi aveva individuato una linea di demarcazione della giurisdizione posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite, la cognizione degli atti
dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è
devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
Nella pronuncia in commento, si legge, inoltre, che “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così
introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992,
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Dott. IN Mercurio proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”. (si veda Corte
Cost. n. 114 del 31 maggio 2018).
4.2. Tale approdo è stato, altresì, confermato dall'ordinanza n.
16986 del 25.05.2022 resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno delineato il riparto di giurisdizione nei termini di seguito indicati: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria è devoluta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale,
sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione),
R. G. A. C. 6008 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. IN Mercurio nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi nell'ipotesi di nullità, mancanza O
-
inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Dalle coordinate poc'anzi tracciate, può, dunque, rilevarsi che, fino allo spirare dei termini di impugnazione della cartella di pagamento ed all'eventuale avviso di intimazione espressivi del potere di imposizione fiscale, la giurisdizione del giudice tributario. Spirato
detto termine di impugnazione, la giurisdizione sarà del giudice dell'esecuzione (e quindi del G.O.) per tutte le vicende successive in cui il contribuente deduca ed eccepisca dei fatti modificativi e/o estintivi della pretesa.
4.3. Applicando i menzionati principi al caso di specie,
l'odierno appellato, attore in prime cure, ha Controparte_1
impugnato l'estratto di ruolo, deducendo che la pretesa creditoria portata dalla cartella esattoriale per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2009 (cartella presuntivamente notificata in data 12.06.2014) sarebbe prescritta alla data di introduzione della domanda, ed ovvero in data 20.01.2022.
In altri termini, e per quanto interessa nella corrente sede, ai fini della delibazione sulla giurisdizione, la parte attrice in prime cure solleva all'attenzione del Tribunale la questione del tempo decorso,
0
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Dott. IN Mercurio successivamente alla notifica della cartella esattoriale, e quindi un fatto estintivo a valle della cartella medesima, ovvero ancora, riportando le espressioni della Suprema Corte, “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione" e come tali rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ne consegue che il primo motivo di appello deve essere rigettato e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Il rigetto di tale motivo riguardante il difetto di giurisdizione consente l'esame nel merito del secondo motivo.
5. Con un secondo motivo di appello, l'appellante deduce la inammissibilità della domanda spiegata in prime cure, avendo la parte attrice in primo grado impugnato l'estratto di ruolo, dal quale risultava la cartella di pagamento n. 02820140022985557000 (presuntamente notificata in data 12.06.2014) riportante un credito a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2009, al fine di far valere la prescrizione della pretesa portata dalla detta cartella.
In particolare, la parte appellante deduce che la domanda in prime cure sarebbe stata proposta avverso l'estratto di ruolo, indicato come unico mediante il quale l'attore ha avuto conoscenza della pretesa creditoria, pur in presenza di una regolare notifica sia della cartella esattoriale che della intimazione di pagamento. In questo caso, nella tesi prospettata dalla parte appellante, non vi sarebbe un attuale e concreto interesse a proporre la domanda, anche laddove la stessa fosse qualificata come opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. atteso che parte attrice, avendo dichiarato di non aver mai ricevuto a mezzo di notifica la cartella esattoriale, ha utilizzato lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione, in assenza di una concreta attività esecutiva da parte dell'Ente appellante diretta alla esazione del credito portato dalla cartella.
5.1. Innanzitutto, muovendo dalla interpretazione delle censure attoree, appare evidente che, l'odierno appellato, attore in prime cure, ha devoluto all'attenzione del giudicante la questione del trascorrere del tempo a seguito della notifica della cartella esattoriale, chiedendo in pratica l'accertamento negativo dell'esistenza del credito.
Nel caso che ci occupa, la Controparte_1 ha riferito di non aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale, ma di aver appreso della esistenza di tale posizione debitoria soltanto all'esito di un autonomo accesso presso lo sportello dell' Controparte_3 ed ha
impugnato l'estratto di ruolo, al fine di richiedere l'accertamento negativo del diritto degli Enti convenuti alla riscossione di tale credito.
In tal modo, egli ha, dunque, inteso azionare una tutela giurisdizionale al solo fine di far accertare la inesistenza di una pretesa creditoria, indicandola come prescritta al tempo della iscrizione a ruolo della domanda in prime cure avvenuta in data 20 gennaio 2022.
Al riguardo, inoltre, giova sottolineare che, nel corso del giudizio di primo grado la ha provato la notifica sia Controparte_4
della cartella esattoriale n. 02820140022985557000, come emerge dalla documentazione contenuta nel fascicolo di parte di primo grado, versata in atti. Tanto chiarito in ordine alla vicenda processuale, si rileva quanto segue.
5.2. L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice;
pertanto, costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (si veda Cass. 19268/16). Ciò
esclude, come ha analiticamente chiarito la Cassazione, l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante. La Suprema Corte, rapportandosi a quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 19704 del 2015 (in materia tributaria) e ponendosi in sintonia con detta pronuncia, ha chiarito, invero,
l'ammissibilità dell'opposizione allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta, l'estratto di ruolo, dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti;
in tale situazione l'opposizione gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.
Diverso è il caso invece, in cui il contribuente (o in generale colui che abbia un debito iscritto a ruolo) miri ad ottenere il mero
accertamento dell'inesistenza del credito, pur in assenza di attività
esecutiva da parte dell'amministrazione. (cfr. Cass. 20618/16 come precisato da Cass. 22946/16). Pertanto ad essere ammissibile è
l'impugnazione della cartella esattoriale - la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo, soltanto se il contribuente spieghi deduzioni avverso la cartella (che pertanto risulti non notificata) e se, dall'altro verso, il abbia mostrato di voler azionare ilCP_5
credito di cui in cartella, sebbene prescritto.
5.3. Nel caso di specie, come sopra rilevato, la doglianza della
Controparte_1 attiene (esclusivamente) al trascorrere del tempo a seguito della formazione della cartella, in assenza di atti successivi di riscossione, con la richiesta, dunque, di un accertamento negativo dell'esistenza del credito, a prescindere dalla validità o meno della notifica delle cartelle esattoriali.
Nel nostro caso, infatti, la stessa CP_4 ha dato conto del disinteresse del Concessionario nel dare corso all'esecuzione esattoriale,
giacché non risulta avviata né minacciata alcuna procedura esecutiva.
5.4. In proposito, giova osservare che, il credito portato dalla cartella si riferisce al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009 che, come noto, in virtù dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre
1982, n. 953, come modificato dall'art3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla 1. n. 60 del 1986) soggiace al termine di prescrizione triennale decorrente dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. La cartella di pagamento risulta notificata in data 12.06.2014, ma a ben vedere ad essere devoluta all'attenzione del giudice di prime cure, è la prescrizione successiva alla detta notifica,
che benché sconosciuta alla parte attrice viene considerata come dies a quo della prescrizione che comincia nuovamente a decorrere dopo l'atto interruttivo.
Ebbene, dalla data del 01.01.2015 (dies a quo come individuato dalla legge: si veda sul punto Cassazione civile sez. VI, 10/08/2022,
n.24595,che afferma < La prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli,
non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo>> ) alla data del 20 gennaio 2022 ( data di introduzione della domanda in prime cure) era decorsa la prescrizione.
Tanto chiarito, è quindi palese che l'opposizione spiegata rivesta il carattere di mero accertamento e che ricorra un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., atteso che, in mancanza di una iniziativa esecutiva del
Concessionario (tale non essendo la notifica della cartella esattoriale avvenuta in data in data 12.06.2014) non può ritenersi ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione: ben avrebbe potuto il contribuente rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. Sgravio, attività di cui non vi è traccia in atti. (v. in proposito Cass. 20618/16). Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva
opposto la cartella a suo tempo.
6. A ciò va aggiunta, come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, una considerazione di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui;
situazione che verrebbe in essere ove il debitore potesse ottenere, con l'azione di mero accertamento, l'estinzione del suo debito per intervenuta prescrizione. È ben vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la
rilevabilità d'ufficio. Tuttavia, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione,
ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione. Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento (Cass. 22946/16).
6.1. In proposito, da ultimo, giova richiamare la recente decisione della Suprema Corte, n. 6166 del 2019, la quale dando continuità a precedenti pronunce (Cass. n. 229 46 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017), ha chiarito che l'azione con la quale, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., è contestato il diritto di procedere all'esecuzione forzata, presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso di specie,
difetta e che è ben possibile, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela, mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva. In altri termini,
l'opposizione all'estratto di ruolo offre una tutela anticipatoria, rispetto alla facoltà, da sempre riconosciuta, di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo. Tale
facoltà si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa. Tale strumento non può invece giustificarsi laddove l'istante intenda agire per far valere fatti estintivi del diritto a procedere all'esecuzione, in mancanza di una concreta ed attuale minaccia di esecuzione, difettando, appunto l'interesse ad agire.
Per completezza, si osserva che la giurisprudenza di legittimità si
è posta nel solco tracciato dalla sentenza c.d. “manifesto” ovvero la citata pronuncia a sezioni unite del 2015 con l'affermazione della possibilità per il contribuente di impugnare la cartella non notificata, ma conosciuta tramite l'estratto di ruolo ( ex plurimis, Cass., sez. 6-5,
21 gennaio 2022, n. 1971; Cass., sez. 6-5, 11 gennaio 2012, n. 587;
Cass., sez. 5, 24 dicembre 2021, n. 41508; Cass., sez. 5, 10 dicembre
2021, n. 39282; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2021, n. 38964; Cass., sez. 5,
22 novembre 2021, n. 36013; Cass., sez. 6-5, 5 ottobre 2020, n. 21289;
Cass., sez. 5, 17 settembre 2019, n. 23076; Cass., sez. 6-5, 9 settembre
2019, n. 22507; Cass., sez.
6-L, 25 febbraio 2019, n. 5443; Cass., 1
giugno 2016, n. 11439).
7. Muovendo dal dettato normativo, occorre prendere le mosse dall'art.
3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17
dicembre 2021, n. 215 (non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) recentemente riformato dal d.lgs. 29 luglio
2024 n. 110 (Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione).
Ebbene, la prima parte della disposizione sancisce che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, mentre la seconda parte ancora la proponibilità della impugnativa dell'estratto ruolo ad un interesse qualificato, e la ratio legis sembrerebbe quella di limitare la tutela giurisdizionale anticipata del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad euro 5.000 (dal 1° gennaio 2018, prima euro 10.000,00); c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Da ultimo, deve darsi atto del recentissimo intervento normativo costituito dal Decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024 che modificato il comma 4 bis dell'art. 12 del D.p.r. n. 603 del 1972
prevedendo, oltre alle ipotesi appena citate, ulteriori casi di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ovvero : d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
In proposito, già prima della novella del 2024, per saggiare l'impatto dello ius superveniens nei giudizi in corso, la Corte aveva rimesso la questione alle Sezioni unite con ordinanza interlocutoria del11 febbraio 2022 n. 4526 2022.
7.1. Le Sezioni Unite, si sono di recente pronunciate con sentenza n. 26283 del 2022.
La sentenza afferma che < In tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma
4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
-> In particolare, la Corte ha chiarito che < La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18
quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R.
n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n.
689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)>>
Ancora, la Corte chiarisce che < Con la norma in questione, invece, il legislatore, mediante la regolazione di specifici casi di azione "diretta",
stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.>> Interesse ad agire che la Corte ritiene rilevante fino alla pronuncia della sentenza O comunque della ordinanza conclusiva del giudizio e per la cui dimostrazione le parti possono ricorrere alla rimessione in termini.
Applicando i menzionati principi giurisprudenziali alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che, nel caso in esame, non sono emersi i presupposti per la proponibilità della impugnativa dell'estratto ruolo e dunque la sussistenza di un interesse qualificato;
pertanto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile. La questione, in ogni caso, non rileva immediatamente nel procedimento de quo, atteso che la inammissibilità è aliunde motivata in ragione dei consolidati principi giurisprudenziali formatisi in materia ed ovvero la impossibilità di far valere in via di azione la prescrizione in assenza di qualsivoglia azione di recupero da parte dell'Agente della riscossione.
Per tutto quanto fin qui argomentato, ne consegue che l'appello va accolto, con riforma della sentenza gravata, atteso che la domanda proposta in prime cure deve ritenersi inammissibile.
L'appello va, dunque, accolto quanto al secondo motivo.
8. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite,
esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per entrambi i gradi di giudizio.
Più precisamente devono essere riconosciute le spese di lite del primo grado di giudizio in favore della sola parte Controparte_2
[...] ( che ha aderito all'appello), convenuta in prime cure, non essendosi costituita la all'esito della determinazione Parte_1
,
operata seguendo i parametri del D.M. 55 del 2014 novellato per quanto concerne il primo grado, (con riconoscimento delle fasi di introduzione e decisione, secondo lo scaglione di valore di riferimento e con esclusione delle fasi di studio e della istruttoria) e con riduzione per assenza di particolari ragioni di fatto o di diritto.
Con riferimento alle spese di lite del secondo grado, si ritengono sussistere i presupposti per operare una compensazione delle spese di lite, in ragione del principio di causalità che ha dato origine al corrente giudizio ed alla valutazione offerta in prime cure sulla qualificazione della domanda, anche valorizzando il mutamento giurisprudenziale intercorso, nonché alla luce del rigetto del primo motivo di gravame.
Dichiara non ripetibili le spese da parte della Parte_1
convenuta contumace.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello quanto al secondo motivo e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza n. 425 2023 del Giudice di pace di
Maddaloni, in ragione della inammissibilità della domanda proposta in prime cure;
2. Condanna la società Controparte_1 in persona del
1.r.p.t., alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio nei confronti della Controparte_6 in persona del
1.r.p.t., spese che si liquidano in euro € 231,70 oltre oneri accessori come per legge. Con dichiarazione di non ripetibilità da parte della
,contumace in primo grado. Parte_1
3. Compensa le spese di lite del corrente grado di giudizio, per quanto in parte motiva.
Santa Maria Capua Vetere, li 02.12.2025
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