CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 999/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6379/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortorici - Via Rosario Livatino 98078 Tortorici ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018691122000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018691122000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018691122000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018691122000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14.07.2025 all'Agente della Riscossione ed al comune di Tortorici, depositato il
15.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520200018691122000, notificata il 14.05.2025, a titolo di TARES 2013, TARI 2014-2015-2016, per complessivi €1.592,08.
Nella cartella si menziona “sollecito n. 17735 del 11/10/2018, notificato il 06/12/2018”.
Il ricorso è stato proposto per far valere la prescrizione, maturata anche a far data dalla notifica dell'avviso indicato.
Con distrazione.
In data 07.11.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni nelle quali ha rivendicato la legittimità dell'attività di riscossione e demandato all'ente impositore la responsabilità di una eventuale prescrizione maturata prima della consegna del ruolo (avvenuta il 25.09.2020), per effetto dell'omessa notifica dell'avviso indicato in cartella. Ha comunque rivendicato l'insussistenza della prescrizione, operando la normativa emergenziale Covid19.
Nessuno si è costituito per l'ente impositore.
Il 02.02.2026 parte ricorrente ha depositato memorie nelle quali ha insistito in ricorso.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti per gli anni dal 2013 al 2016.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti). La carenza di prova in ordine alla notifica di atti interruttivi del decorso del termini, e segnatamente del sollecito indicato nella cartella, rende certamente tardiva la notifica della cartella oggi impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'ente impositore, avendo AdER correttamente operato per la parte di competenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il comune di Tortorici al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 700,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.
Compensa le spese nei confronti di AdER.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6379/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortorici - Via Rosario Livatino 98078 Tortorici ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018691122000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018691122000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018691122000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200018691122000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14.07.2025 all'Agente della Riscossione ed al comune di Tortorici, depositato il
15.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520200018691122000, notificata il 14.05.2025, a titolo di TARES 2013, TARI 2014-2015-2016, per complessivi €1.592,08.
Nella cartella si menziona “sollecito n. 17735 del 11/10/2018, notificato il 06/12/2018”.
Il ricorso è stato proposto per far valere la prescrizione, maturata anche a far data dalla notifica dell'avviso indicato.
Con distrazione.
In data 07.11.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni nelle quali ha rivendicato la legittimità dell'attività di riscossione e demandato all'ente impositore la responsabilità di una eventuale prescrizione maturata prima della consegna del ruolo (avvenuta il 25.09.2020), per effetto dell'omessa notifica dell'avviso indicato in cartella. Ha comunque rivendicato l'insussistenza della prescrizione, operando la normativa emergenziale Covid19.
Nessuno si è costituito per l'ente impositore.
Il 02.02.2026 parte ricorrente ha depositato memorie nelle quali ha insistito in ricorso.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti per gli anni dal 2013 al 2016.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti). La carenza di prova in ordine alla notifica di atti interruttivi del decorso del termini, e segnatamente del sollecito indicato nella cartella, rende certamente tardiva la notifica della cartella oggi impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'ente impositore, avendo AdER correttamente operato per la parte di competenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il comune di Tortorici al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 700,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.
Compensa le spese nei confronti di AdER.