Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1380
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso

    Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente ha già impugnato il preavviso di fermo cui erano sottese le medesime cartelle per le quali è stato poi eseguito il fermo; perché non risulta chiaro avverso quale atto sia rivolto il ricorso; e perché non vi è prova che il debito tributario per il quale è stato iscritto sia stato integralmente estinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1380
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1380
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo