CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1380/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
VISONA' STEFANO, OR
NE GIACOMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17710/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. A183374N BOLLO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 737/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 novembre 2024 Ricorrente_1 promuove opposizione al fermo amministrativo disposto con atto del 27 gennaio 2017 fino alla concorrenza dell'importo di € 18.649,83 di cui afferma di essere venuto a conoscenza solo il 4 novembre 2024 dovendo stipulare l'atto di vendita della propria autovettura. Deduce e argomenta:
-che le cartelle sottese al fermo di cui ai nn. 1, 2, 4, 6, 7 e 8 sono state annullate dalla CTR del Lazio con sentenza n. 3633 nel 2022; quelle di cui ai nn. 3 e 5 sono state annullate dal giudice di pace di Roma con sentenza n. 27114/2016; e quella di cui al n. 9, relativa a tasse automobilistiche, emessa nel 2024, non è mai stata notificata.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutività dell'atto opposto e, nel merito, per sentirne dichiarare l'illegittimità (richiesta distrazione).
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione deduce:
-che il fermo amministrativo cui si oppone il ricorrente è stato preceduto dal preavviso di fermo n.
0978021500152626000 notificatogli il 27 gennaio 2016 e reca sottese 18 cartelle di pagamento inadempiute;
- che l'opposizione del ricorrente è tardiva;
- che il ricorrente ha già promosso opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
0978021500152626000;
- che la CGT è priva di giurisdizione sulle cartelle sottese al fermo nn 097 … 2588,097 … 2965, 097… 3145,
097 …6749 e 097 … 6346 aventi ad oggetto violazioni al codice della strada;
- di non essere legittimata passiva a contraddire in ordine al merito della pretesa tributaria.
Conclude per il rigetto del ricorso.
In vista dell'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Con ordinanza del 7 febbraio 2025 la CGT ha respinto l'istanza cautelare proposta in ricorso.
In vista dell'udienza di discussione il ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria illustrativa.
Finalmente all'udienza del 23 gennaio 2020 la CGT, in composizione collegiale, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e infondato.
Il ricorrente dichiara di volersi opporre ad un fermo amministrativo allegando una visura dalla quale risulta l'esistenza di un fermo per un importo a concorrenza di € 18.649,83; nonché un elenco – separato e distinto dalla visura - di 9 cartelle emesse per mancato pagamento della tassa automobilistica negli anni 2001, 2002,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 di importo non coincidente, e che non è chiaro se siano le cartelle sottese al fermo.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dedotto, poi, che il ricorrente ha già impugnato tali cartelle ed il relativo preavviso di fermo e che la CTR Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 3933 del 2021 – passata in giudicato -, versata in atti, dalla quale, in effetti, risulta l'impugnazione di 12 cartelle aventi ad oggetto la tassa automobilistica degli anni 2000/2010, notificate tra il 2006 e il 2015 e del preavviso di fermo n. 0978021500152626000.
Il ricorrente ha prodotto a sua volta la sentenza della CTR Lazio n. 3633 del 2022 che riguarda 5 delle 9 cartelle di cui all'elenco prodotto dal ricorrente, ma nulla ha replicato con riguardo alla precedente sentenza della CTR n. 3933 del 2021, la quale riguarda, come già detto, oltre alle cartelle per tassa automobilistica non assolta nel periodo 2000/2010 anche il preavviso di fermo, di cui dalla sentenza non risulta contestata la rituale notifica. Lo stesso ricorrente, inoltre, ha prodotto un documento dal quale risulta che egli avrebbe pagato l'importo delle 9 cartelle di cui al predetto elenco nel marzo 2005.
Deve, perciò, concludersi che il presente ricorso è inammissibile e, comunque, infondato perché il ricorrente ha già impugnato il preavviso di fermo cui erano sottese le medesime cartelle per le quali è stato poi eseguito il fermo;
perché non risulta chiaro avverso quale atto sia rivolto il ricorso;
e perché non vi è prova che il debito tributario per il quale è stato iscritto sia stato integralmente estinto.
Segue la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile e rigetta il ricorso;
spese di lite a carico del Ricorrente liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
VISONA' STEFANO, OR
NE GIACOMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17710/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. A183374N BOLLO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 737/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 novembre 2024 Ricorrente_1 promuove opposizione al fermo amministrativo disposto con atto del 27 gennaio 2017 fino alla concorrenza dell'importo di € 18.649,83 di cui afferma di essere venuto a conoscenza solo il 4 novembre 2024 dovendo stipulare l'atto di vendita della propria autovettura. Deduce e argomenta:
-che le cartelle sottese al fermo di cui ai nn. 1, 2, 4, 6, 7 e 8 sono state annullate dalla CTR del Lazio con sentenza n. 3633 nel 2022; quelle di cui ai nn. 3 e 5 sono state annullate dal giudice di pace di Roma con sentenza n. 27114/2016; e quella di cui al n. 9, relativa a tasse automobilistiche, emessa nel 2024, non è mai stata notificata.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutività dell'atto opposto e, nel merito, per sentirne dichiarare l'illegittimità (richiesta distrazione).
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione deduce:
-che il fermo amministrativo cui si oppone il ricorrente è stato preceduto dal preavviso di fermo n.
0978021500152626000 notificatogli il 27 gennaio 2016 e reca sottese 18 cartelle di pagamento inadempiute;
- che l'opposizione del ricorrente è tardiva;
- che il ricorrente ha già promosso opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
0978021500152626000;
- che la CGT è priva di giurisdizione sulle cartelle sottese al fermo nn 097 … 2588,097 … 2965, 097… 3145,
097 …6749 e 097 … 6346 aventi ad oggetto violazioni al codice della strada;
- di non essere legittimata passiva a contraddire in ordine al merito della pretesa tributaria.
Conclude per il rigetto del ricorso.
In vista dell'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Con ordinanza del 7 febbraio 2025 la CGT ha respinto l'istanza cautelare proposta in ricorso.
In vista dell'udienza di discussione il ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria illustrativa.
Finalmente all'udienza del 23 gennaio 2020 la CGT, in composizione collegiale, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e infondato.
Il ricorrente dichiara di volersi opporre ad un fermo amministrativo allegando una visura dalla quale risulta l'esistenza di un fermo per un importo a concorrenza di € 18.649,83; nonché un elenco – separato e distinto dalla visura - di 9 cartelle emesse per mancato pagamento della tassa automobilistica negli anni 2001, 2002,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 di importo non coincidente, e che non è chiaro se siano le cartelle sottese al fermo.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dedotto, poi, che il ricorrente ha già impugnato tali cartelle ed il relativo preavviso di fermo e che la CTR Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 3933 del 2021 – passata in giudicato -, versata in atti, dalla quale, in effetti, risulta l'impugnazione di 12 cartelle aventi ad oggetto la tassa automobilistica degli anni 2000/2010, notificate tra il 2006 e il 2015 e del preavviso di fermo n. 0978021500152626000.
Il ricorrente ha prodotto a sua volta la sentenza della CTR Lazio n. 3633 del 2022 che riguarda 5 delle 9 cartelle di cui all'elenco prodotto dal ricorrente, ma nulla ha replicato con riguardo alla precedente sentenza della CTR n. 3933 del 2021, la quale riguarda, come già detto, oltre alle cartelle per tassa automobilistica non assolta nel periodo 2000/2010 anche il preavviso di fermo, di cui dalla sentenza non risulta contestata la rituale notifica. Lo stesso ricorrente, inoltre, ha prodotto un documento dal quale risulta che egli avrebbe pagato l'importo delle 9 cartelle di cui al predetto elenco nel marzo 2005.
Deve, perciò, concludersi che il presente ricorso è inammissibile e, comunque, infondato perché il ricorrente ha già impugnato il preavviso di fermo cui erano sottese le medesime cartelle per le quali è stato poi eseguito il fermo;
perché non risulta chiaro avverso quale atto sia rivolto il ricorso;
e perché non vi è prova che il debito tributario per il quale è stato iscritto sia stato integralmente estinto.
Segue la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile e rigetta il ricorso;
spese di lite a carico del Ricorrente liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione.