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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/11/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4202/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso,
[...]
dagli avvocati Francesco Cocco Ortu e Mauro Tronci, presso i quali è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro la , in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dagli avvocati Andrea Secchi e Floriana Isola dell'Ufficio Legale dell'Ente, ed elettivamente domiciliata presso il predetto Ufficio Legale in Cagliari
Convenuta
E in contraddittorio con lo , in Controparte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla comparsa di intervento volontario, dagli avvocati Francesco Cocco Ortu e Mauro Tronci, presso i quali è elettivamente domiciliato
pagina 1 Intervenuto
*******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente e dell'intervenuto: “si chiede a TO
Ecc.mo Tribunale di voler accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di selezione e della conseguente nomina del Dott.
a Direttore Generale dell'Industria e, per Persona_1
l'effetto, condannare la al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal ricorrente Ing. , nella misura che sarà Parte_1
accertata in corso di causa o liquidata in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Nell'interesse della convenuta: “Si conclude affinché codesto Ecc.mo
Tribunale, contrariis reiectis, voglia: dichiarare inammissibile e/o infondato in fatto e diritto il ricorso, per tutti i motivi di cui all'espositiva che precede. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre accessori
(da intendersi quali spese generali e oneri riflessi)”.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.12.2024 il dottor Parte_1
ha adito il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del
[...]
Lavoro, per sentir condannare la (di Controparte_1
seguito al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non CP_3
patrimoniali, da lui subiti in conseguenza della mancata nomina a
Direttore Generale presso la Direzione Generale dell'Industria.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
1.1. Ha allegato di essere un dirigente a tempo indeterminato, in seguito all'espletamento di un concorso pubblico, presso la e di CP_3
svolgere – alla data di deposito del ricorso - l'incarico di Direttore del
Servizio lingua e cultura sarda della Direzione Generale dei Beni
pagina 2 Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, presso l'Assessorato degli
Affari Generali, Personale e Riforma della R.A.S.
Ha quindi allegato di aver partecipato alla selezione, bandita dalla con nota prot. n. 1028 del 15 maggio 2024, per la nomina a CP_3
Direttore Generale della Direzione , affermando di Parte_2
vantare un curriculum di primissimo profilo, con una serie di titoli ed esperienze estremamente rilevanti.
In particolare, oltre ad essere un dirigente a tempo indeterminato da molti anni, egli aveva ricoperto sistematicamente l'incarico di Direttore responsabile di Servizio presso numerosi assessorati regionali e presso l'Agenzia LAORE, e in più occasioni, per lassi di tempo significativi, aveva ricoperto l'incarico di Direttore Generale, sia con specifica nomina, che quale facente funzioni ex art. 30 L.R. n. 31/1998.
In particolare, egli aveva ricoperto il predetto incarico come segue:
(a) presso la Direzione Generale Innovazione Tecnologica e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni della Presidenza della R.A.S., nel dicembre 2007 e nel gennaio 2008, quale f.f. ex art. 30
L.R. n. 31/1998 per vacanza di titolare;
(b) presso la Direzione Generale degli affari generali e della società dell'informazione dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione, in forza di un incarico quinquennale, dal giugno
2014 al giugno 2019, essendo stato nominato in qualità di dirigente di ruolo con Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n.16423/42 del 18 giugno2014;
(c) presso la stessa dell'assessorato Controparte_4
omonimo, quale f.f. ex art. 30 L.R. n. 31/1998 nei seguenti periodi: dal 1° luglio 2020 al 31 agosto 2020, dal 9 dicembre 2020 al 14 gennaio 2021, dal 21 luglio 2021 al 3 marzo 2022 e dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno
2024.
Il ricorrente ha quindi rilevato di aver appreso, in seguito ad apposita istanza di accesso agli atti, che la sopra citata procedura selettiva si era
pagina 3 definita con la nomina di un candidato - il dottor – da Persona_2
ritenersi privo degli imprescindibili requisiti di professionalità previsti per l'accesso al predetto incarico, di livello apicale nell'ambito dell'Amministrazione regionale.
1.2. Tanto premesso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue.
Ha osservato come nel decreto di nomina del si facesse Per_1
riferimento alla nota prot. n. 907 del 10 maggio 2024 del Segretario
Generale avente per oggetto “Nomina dei direttori generali dell'Amministrazione regionale - Costituzione di un gruppo di lavoro trasversale” ed al conseguente ordine di servizio del Direttore Generale del Personale e Riforma della Regione n. 11 Prot. 19338 dell'11 maggio
2024, di costituzione del medesimo gruppo, rilevando come tuttavia, all'esito dell'accesso ai documenti, non risultasse alcuna evidenza delle attività svolte a fini della predetta nomina, né risultasse aliunde come e da chi fosse stato costituito il gruppo di lavoro.
Per tale ragione, era quindi impossibile accertare se i componenti del predetto gruppo avessero le competenze necessarie e fossero privi di incompatibilità, ed ancora se, a fronte della loro nomina e designazione, avessero avuto il tempo e la possibilità di esaminare approfonditamente le domande e classificarle, procedendo poi all'esame dei titoli allegati.
Ed ancora, non constava la redazione, da parte del gruppo di lavoro, di verbali delle sedute, a testimonianza dell'attività effettuata, in cui fossero esplicitati i criteri valutativi seguiti per la delibazione e la valutazione dei titoli allegati dai concorrenti con le rispettive manifestazioni di interesse.
Difettava, poi, del tutto ogni riferimento all'istruttoria svolta, alla quale il Segretario Generale avrebbe dovuto sovraintendere.
Parte ricorrente ha quindi richiamato l'art. 2 dell'avviso della selezione, secondo il quale: “Il presente avviso è rivolto:
a) ai dirigenti a tempo indeterminato appartenenti al Sistema
Regione;
pagina 4 b) a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, esterne ai ruoli dell'Amministrazione, che:
b.1) abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
b.2) abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per
l'accesso alla dirigenza;
b.3) provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”.
Svolto tale richiamo, ha osservato come in capo al dottor Per_1
soggetto esterno ai ruoli della dirigenza regionale, difettassero altresì i requisiti previsti dalla lettera b), sottocapi b.1), b.2) e b.3).
Nonostante egli fosse stato ammesso alla procedura quale “Esterno”,
“con particolare specializzazione professionale” (b.2)”, difettava in capo a quest'ultimo l'aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, considerato che in capo al Per_1
non risultavano reali esperienze lavorative al di fuori dell'impiego quale funzionario presso la se non saltuarie attività a Controparte_1
contratto presso l'Università degli Studi di Cagliari.
Inoltre, per quanto concerneva le pubblicazioni scientifiche, egli aveva allegato soltanto delle pubblicazioni di non particolare rilievo.
Si era trattato, infatti, di porzioni di testo in sezioni di rapporti periodici o su quaderni quasi esclusivamente di valenza meramente locale (ad es. CUEC editrice), privi di classificazione nel novero delle riviste scientifiche di classe A, e quindi non rilevanti ai fini dell'accesso alla carriera universitaria.
pagina 5 Di conseguenza, l'Amministrazione regionale non poteva non essere consapevole delle palesi incongruenze esistenti nelle caratteristiche professionali esposte dal come “persona esterna” (priva dei Per_1
necessari titoli), o dell'evidente forzatura consistita nell'affidargli, comunque, un incarico assai rilevante, e ciò pur in presenza di domande provenienti da dirigenti regionali a pieno titolo.
Parte ricorrente ha inoltre osservato come la nomina del si Per_1
palesasse comunque illegittima, in quanto posta in essere in violazione della disposizione di legge di carattere imperativo contenuta nell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, che impone all'Amministrazione
l'obbligo di motivare in modo esplicito in ordine alla sussistenza dei presupposti enunciati nella medesima disposizione per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni.
Secondo parte ricorrente, i principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione postulano che le scelte di quest'ultima, anche quando agisce come datore di 1avoro privato, siano trasparenti, e che pertanto di esse venga dato conto attraverso l'ostensione delle ragioni che hanno ispirato il suo agire negoziale, mediante adeguata motivazione.
1.3. Parte ricorrente ha quindi affermato che, qualora la procedura selettiva fosse stata espletata nel rispetto delle disposizioni di legge, oltre che dei canoni di correttezza e buona fede, alla luce della sua competenza ed esperienza professionale, egli sarebbe stato destinatario dell'incarico con probabilità pari alla certezza.
Poiché l'inadempimento datoriale gli aveva precluso l'attribuzione del predetto incarico, altrimenti certa, egli aveva diritto al risarcimento del danno c.d. da mancata promozione
In subordine, ha invocato il risarcimento del danno da perdita di chance.
Rilevava innanzitutto il danno patrimoniale, avuto riguardo sia alla maggiore retribuzione e alle indennità varie che egli avrebbe potuto
pagina 6 percepire dalla data di nomina del presso la Direzione Generale Per_1
all'Industria sino a quella del proprio prevedibile pensionamento, circa quattro anni dopo il deposito del ricorso (c.d. danno retributivo), sia alle ulteriori conseguenze negative in termini di calcolo del trattamento pensionistico (c.d. danno pensionistico), giacché tale mancata nomina era avvenuta negli ultimi cinque anni della carriera lavorativa del ricorrente, rilevanti per il calcolo della pensione.
Rilevava, inoltre, il danno di carattere non patrimoniale, conseguente alla lesione dell'immagine e della dignità professionale.
Si trattava del danno morale soggettivo per la sofferenza interiore arrecata all'interessato dall'illegittima mancata nomina.
1.4. Per quanto concerne la quantificazione del danno, parte ricorrente, che ha prodotto apposita perizia di parte, ha ritenuto di poter determinare il pregiudizio complessivamente subito come segue.
Per il calcolo del danno patrimoniale, ha fatto riferimento, in via principale, a tutte le differenze retributive che egli avrebbe percepito sino al suo presumibile pensionamento, oltre al c.d. danno pensionistico.
In via subordinata, qualora il danno fosse stato considerato in termini di perdita di chance, ha richiesto che il medesimo venisse liquidato, in via equitativa, in misura non inferiore al 50% del danno da perdita delle retribuzioni e del danno pensionistico.
Per quanto concerneva il danno non patrimoniale, ne ha richiesto la liquidazione, in via equitativa, in misura pari al 30% del danno patrimoniale.
I danni sono stati quantificati in euro 278.086,19 (di cui euro
213.912,46 a titolo di danno patrimoniale ed euro 64.173,73 a titolo di danno non patrimoniale).
2. Si è costituita in giudizio la che ha richiesto il rigetto CP_3
dell'avverso ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto.
In punto di fatto, ha allegato che in data 15 maggio 2024 era stato pubblicato l'avviso, a firma dell' , per Parte_3
pagina 7 l'acquisizione di manifestazione di interesse per ricoprire l'incarico di
Direttore Generale della , specificando Controparte_4
che il predetto avviso, nel pieno rispetto del disposto di cui al vigente art. 29, comma 1, della L.R. n. 31/1998, era espressamente rivolto a due categorie di soggetti:
a) ai dirigenti a tempo indeterminato appartenenti al c.d. sistema
Regione;
b) a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, esterne ai ruoli dell'Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 5 dell'avviso, la procedura non prevedeva la formazione di alcuna graduatoria, essendo previsto che, tra i soggetti in possesso dei requisiti, come accertati dall'istruttoria condotta dalla
Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione, l'
[...]
avrebbe proceduto all'individuazione del candidato da Parte_3
proporre per il conferimento dell'incarico, ferma la necessaria ricorrenza del rapporto fiduciario.
La durata dell'incarico era di tre anni, decorrenti dalla data del decreto di conferimento o dalla data della presa di servizio, ove successiva.
Al termine della fase istruttoria, erano state ammesse, complessivamente, n. 30 candidature, di cui n. 21 provenienti da soggetti esterni ai ruoli dell'Amministrazione (dirigenti di altre amministrazioni e/o funzionari, anche di altre amministrazioni, con almeno cinque anni di servizio e in possesso degli altri requisiti richiesti) e n. 9 provenienti da dirigenti di ruolo del c.d. sistema tra i quali il ricorrente. CP_1
A conclusione della predetta procedura selettiva, con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n.
39, prot. n. 2793 del 28.6.2024, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 20/3 del 26.6.2024, l'incarico era stato conferito al dottor Persona_2
La ha quindi specificato che al c.d. gruppo di lavoro, costituito CP_3
CP_ presso gli uffici della Direzione Generale del Personale e Riforma
pagina 8 Regione dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, non erano stati demandati compiti valutativi, dato che l'attività degli uffici era unicamente volta ad accertare se il requisito d'idoneità previsto nell'avviso fosse stato o meno indicato dal candidato nel modello di domanda presentato.
L'attività svolta dal gruppo di lavoro risultava documentata attraverso l'elaborazione di due distinte tabelle riepilogative sui requisiti dichiarati, una per i dirigenti di ruolo del sistema e l'altra per i candidati CP_1
esterni, compilate su foglio elettronico.
Con riferimento al possesso dei requisiti per la nomina in capo al la R.A.S. ha osservato quanto segue. Per_1
In primo luogo, ha richiamato la disposizione di legge di cui all'art. 29, comma 1, della L.R. n. 31/1998, secondo cui “Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all'Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. Tali funzioni possono essere conferite per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta, nel limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali”.
Ha quindi richiamato l'art. 1 della L.R. n. 25/2019, rubricato
“Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)”, ai sensi del quale
“L'articolo 29, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31
(Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) si interpreta, in conformità dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni, nel senso che le funzioni di direttore generale possono essere conferite a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, esterne ai ruoli dell'Amministrazione, che
pagina 9 abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro
[...]
3 novembre 1999, n. 509”. Controparte_5
Alla luce del chiaro dettato normativo della L.R. n. 25/2019 e della richiamata normativa statale contenuta nel Testo Unico del Pubblico
Impiego, era evidente che il concetto di “persone esterne ai ruoli dell'Amministrazione” doveva essere interpretato ed inteso alla luce di quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 e dunque come persone “esterne ai ruoli dirigenziali”.
Tanto premesso, la R.A.S. ha rilevato che, nel caso di specie, il che aveva presentato la sua candidatura quale soggetto esterno, Per_1
nel senso sopra chiarito, era in possesso tanto dei requisiti di cui alla lettera b), sottocapo b.2), quanto di quelli di cui alla lettera b), sottocapo b.3) dell'art. 2 dell'avviso.
Per quanto concerne i primi (b.2), la R.A.S. ha rilevato che il Per_1
- aveva maturato concrete esperienze di lavoro per almeno un quinquennio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza: egli, infatti, era un dipendente regionale, e nello specifico un funzionario amministrativo di categoria D (e, quindi, in posizione funzionale per
pagina 10 l'accesso alla dirigenza), sin dal 2014 (e cioè per quasi 10 anni antecedenti l'avviso pubblico);
- sempre con riferimento alla particolare specializzazione professionale, era sicuramente significativa l'esperienza maturata dal
(dal 2022 al 2024) come Direttore del Servizio per le politiche di Per_1
sviluppo, attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato regionale dell'Industria, nonché le ulteriori attività elencate alle pagine 3, 4 e 5 del suo curriculum (incarichi di alta professionalità, componente di gruppi interassessorili di attrazione di investimenti, componente di gruppi di lavoro e di coordinamento etc.);
- quanto alla formazione universitaria e post-universitaria, il Per_1
aveva conseguito, oltre alla laurea magistrale in Scienze Politiche con il massimo dei voti, un master di primo livello in progettazione europea e un dottorato di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi;
si tratta dei massimi titoli universitari che è possibile conseguire (peraltro in materie sicuramente attinenti alla governance amministrativa che deve essere padroneggiata dai dirigenti e ancor più dai Direttori Generali), di modo che era indubitabile la particolare specializzazione culturale e scientifica posseduta dal Per_1
- infine, con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, il Per_1
aveva elencato nel proprio curriculum 15 pubblicazioni edite tra il 2006 ed il 2018.
Con specifico riferimento alle pubblicazioni, la ha sostenuto CP_3
che la circostanza per cui esse fossero state edite in riviste o testi non contemplati nella massima classe dell' era del tutto irrilevante, CP_6
non discorrendosi, nella fattispecie, della specializzazione culturale e scientifica necessaria per la docenza universitaria, bensì di quella utile per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale di un assessorato regionale.
Per quanto concerne i secondi (b.3), la R.A.S. ha rilevato che il aveva svolto l'attività di docente universitario a contratto presso Per_1
pagina 11 l'Università degli Studi di Cagliari (nelle materie “Economia Politica” e
“Tecniche di elaborazione Dati”) dal 2010 al 2019, ragion per cui egli proveniva dal settore della docenza universitaria.
Inoltre, il possesso del predetto requisito era stato accertato dal
[...]
con la sentenza n. 59 del 6.3.2023, all'esito di un giudizio CP_7
avente ad oggetto la nomina del medesimo a Direttore del Per_1
Servizio per le politiche di sviluppo, attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato regionale dell'Industria, nell'ambito del quale la parte ricorrente aveva contestato il possesso, da parte del del requisito di partecipazione di cui Per_1
all'art. 2, lett. c) dell'avviso pubblico, consistente, come nel caso di specie, nel provenire “dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”.
Secondo il T.A.R. Sardegna, “la norma in discorso non poteva essere letta nel senso, restrittivo, proposto dalla parte ricorrente e per cui il requisito sarebbe riferito ai soli ricercatori e professori universitari di I
e II fascia di ruolo. Ciò in quanto, a ben vedere, è proprio l'indicazione separata dei settori della "ricerca" e della "docenza universitaria" - ed a prescindere dal riferimento ai "ruoli" riferito ad avvocati e procuratori dello Stato, come dedotto invece dal controinteressato - a far propendere per la sufficienza anche di docenze a contratto (…)”.
Per quanto poi concerneva la doglianza circa l'asserita mancata motivazione della scelta che aveva indotto l'Amministrazione al conferimento dell'incarico al la ha fatto riferimento Per_1 CP_3
all'imprescindibile componente di fiduciarietà espressa dall'Assessore di riferimento, oltre alla valutazione delle capacità professionali, di pertinenza esclusiva della Giunta, da ritenersi insindacabile nel merito.
Ciò poiché le funzioni proprie dei Direttori Generali degli assessorati regionali sono strumentali ad un'attività strettamente correlata all'esercizio delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo,
pagina 12 costituendo l'anello di raccordo tra queste e le funzioni amministrative di competenza dei dirigenti.
La ha infine rilevato come nel caso di specie difettasse una CP_3
compiuta allegazione in ordine alla c.d. prova di resistenza, non avendo il ricorrente dedotto alcunché in merito alla posizione degli altri aspiranti all'incarico, ed essendosi limitato all'esame del suo currriculum.
3. Con “Atto do costituzione ad adiuvandum” è intervenuto nel presente procedimento lo – Sindacato Dirigenti e Direttivi della CP_2
Controparte_1
In ordine all'interesse che lo legittimava ad intervenire, lo ha CP_2
allegato che si trattava dell'interesse al rigoroso rispetto dei presupposti di legittimità delle nomine per gli incarichi dirigenziali primari e secondari della giacché si erano diffuse, negli ultimi tempi, CP_1
prassi e situazioni contra legem ripetutamente contestate dal Sindacato.
Lo ha quindi svolto difese analoghe a quelle del ricorrente ed CP_2
ha rassegnato le medesime conclusioni.
4. La causa è stata istruita con produzioni documentali.
All'udienza del 28 ottobre 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-c.p.c., le parti hanno insistito nelle rispettive difese, eccezioni e conclusioni.
*******
5. Preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento spiegato dallo CP_2
Sul punto, questo giudice ritiene di dover richiamare le considerazioni espresse nell'ordinanza del 19 maggio 2025, resa a conclusione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. (procedimento n. n. 1428/2025 R.G.).
In tale provvedimento si è osservato quanto segue: “L'intervento spiegato dal sindacato, a ben vedere, non rientra in nessuna delle tipologie d'intervento previste dall'art. 105 c.p.c..
pagina 13 Nel vigente ordinamento le organizzazioni sindacali debbono essere considerate tendenzialmente estranee alle controversie individuali di lavoro, essendo stata scartata l'ipotesi di poter considerare le medesime alla stregua di rappresentanti o sostituti processuali delle parti individuali del rapporto di lavoro.
E ciò, come ha precisato la dottrina,
innanzitutto alla luce dei principi che informano il sistema del processo, ovvero quello secondo cui si può stare in giudizio per la tutela dei
“propri” diritti e interessi legittimi (art. 24
Cost.) e quello secondo cui non si può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio,
fuori dei casi espressamente previsti dalla legge
(art. 81 c.p.c.).
Ciò ha indotto la dottrina ad affermare che il diritto e l'interesse del sindacato sono ontologicamente diversi e logicamente autonomi rispetto al diritto e all'interesse del singolo lavoratore.
La predetta conclusione interpretativa è,
peraltro, rafforzata da una serie di ulteriori argomenti di carattere normativo.
Innanzitutto, dal fatto che la L. n. 533/1973
ha espressamente abrogato l'art. 443 c.p.c.
secondo cui “le associazioni legalmente
riconosciute delle categorie alle quali
appartengono le parti possono intervenire in
qualunque stato e grado del processo per la
tutela degli interessi di categoria”.
pagina 14 Inoltre, viene considerata implicitamente abrogata, per effetto dell'abolizione del corporativismo, la disposizione di cui all'art. 2907, secondo comma, c.c., la quale afferma che
“la tutela giurisdizionale dei diritti,
nell'interesse delle categorie professionali, è
attuata su domanda delle associazioni legalmente
riconosciute, nei casi determinati dalla legge e
con le forme da questa stabilite”.
Infine, quale argomento a contrario, vi è la disposizione eccezionale contenuta nell'art. 5
del D. Lgs. n. 216/2003, dalla quale si desume che il sindacato ha potuto assumere il ruolo di rappresentante processuale e di sostituto processuale nell'interesse di singoli o di una pluralità di individui solo per le controversie di diritto antidiscriminatorio in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e, quindi,
in un contesto lavoristico del tutto particolare.
A conferma di quanto sopra affermato circa la legittimazione delle organizzazioni sindacali,
nella giurisprudenza è stato precisato che, in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo, ai sindacati, i quali, allo stato della vigente legislazione, hanno natura di associazioni di fatto, mentre è riconosciuta la legittimazione a stare in giudizio per la tutela dell'esercizio della libertà e dell'attività
sindacale ai sensi dell'art. 28 della Legge n.
300 del 1970, non è invece riconosciuto un interesse (collettivo) all'applicazione dei
pagina 15 contratti collettivi di lavoro, né la legittimazione ad agire, nell'ambito di una controversia collettiva, per l'applicazione di tali contratti, la quale, pertanto, può essere chiesta soltanto dai singoli lavoratori nell'ambito di una controversia individuale di lavoro (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 6480 del 3.11.1983).
La giurisprudenza più recente ha precisato che le associazioni sindacali, e, più in generale, le associazioni di categoria, sono legittimate a stare in giudizio, mediante la proposizione del ricorso o l'intervento, solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non in interessi di singoli associati o di gruppi di associati (v.
T.A.R. Lazio – Latina – Sez. I – sentenza del
22.7.2021, n. 469; Cons. Stato, sez. VI, 27 marzo
2012, n. 2208; sez. V, 26 ottobre 2011, n. 5709;
sez. VI, 14 luglio 1999, n. 943).
La stessa giurisprudenza ha precisato che la legittimazione ad intervenire in giudizio di un'organizzazione sindacale non può discendere dalla mera finalità statutaria di difesa dei suoi
pagina 16 appartenenti, perché occorre che dalla controversia emergano specifici e concreti elementi lesivi di altrettanto specifici e concreti diritti e poteri rappresentativi,
siccome riconosciuti iure proprio al sindacato
(v. Cons. Stato, IV, 9 novembre 1995, n. 898).
In altri termini, la lesione dell'interesse del singolo iscritto alla categoria non coincide, e deve essere tenuta concettualmente distinta,
dall'interesse collettivo rappresentato dall'associazione.
Applicando tali principi al caso di specie,
dalle allegazioni dello non si individua in CP_2
capo al predetto sindacato la tutela di un proprio interesse, comune ed omogeneo all'intera categoria rappresentata e, al contempo, distinto rispetto a quello fatto valere dal singolo dirigente.
Ed infatti, evidentemente generico appare il richiamo all'affermata difesa dei valori statutari, quali “la dignità, il prestigio e
l'interesse” della categoria dei soggetti iscritti, così come appare altrettanto generico il richiamo al vulnus arrecato ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A., che si assumono lesi per effetto del conferimento dell'incarico alla controinteressata”.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche nel caso di specie, atteso che l'interesse invocato, ovverosia quello al rispetto delle norme in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, per come
pagina 17 genericamente dedotto, non appare un interesse collettivo, come tale distinguibile rispetto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio dal singolo dirigente.
Si osservi, infatti, che non viene individuata una specifica norma, di legge o della contrattazione collettiva, la cui interpretazione da parte dell'Amministrazione regionale arrecherebbe un pregiudizio alla generalità degli iscritti, ma si fa riferimento a non meglio specificate prassi o situazioni contra legem.
In altri termini, la comparsa d'intervento appare unicamente finalizzata a tutelare l'interesse del singolo dirigente nella specifica vicenda per cui è causa.
6. Venendo all'esame del ricorso nel merito, esso è fondato, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
6.1. È noto che, in tema di pubblico impiego privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali hanno natura di determinazioni negoziali, a cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, sicché in capo al dipendente (salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale) è configurabile una posizione soggettiva di interesse legittimo di diritto privato, che rientra nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c. e sussiste anche rispetto agli atti preliminari al conferimento dell'incarico.
Tale posizione è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione, nonché il danno subito, in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'Amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A. (v., ex multis, Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenze n. 7495 del 14.4.2015 e n. 18972 del
24.9.2015, ordinanza n. 5546 del 28.2.2020).
pagina 18 La lesione del predetto interesse legittimo giustifica l'esperimento di due distinti rimedi: l'azione di adempimento, mediante la quale il ricorrente richiede una nuova valutazione delle candidature ad opera del datore di lavoro, nonché l'azione di risarcimento del danno.
Nel caso di specie parte ricorrente ha correttamente invocato la tutela correlata alla sua posizione di interesse legittimo, non avendo richiesto al giudice di essere nominato in luogo del vincitore, bensì la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, in tal modo esperendo soltanto il secondo dei rimedi sopra enunciati.
È stato inoltre precisato, sempre in tema di pubblico impiego privatizzato, che, proprio in ragione del rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione,
l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito della valutazione comparativa con gli altri candidati (v.
Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 6485 del 9.3.2021 e l'ampia giurisprudenza ivi citata).
Secondo la Suprema Corte, ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di chance invocato dal candidato escluso, occorre distinguere due ordini di ipotesi: quelle in cui la motivazione sia mancante o illegittima, e quelle in cui essa sia soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere ex novo a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico;
nel secondo caso, in cui dalla motivazione pur insufficiente assunta dalla P.A. sia comunque possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare, alla stregua di questi ultimi, l'esistenza di una significativa probabilità
pagina 19 che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro.
Anche con riferimento ad un incarico di alta amministrazione, quale la nomina del Segretario Generale del , la Parte_4
Suprema Corte ha precisato che il relativo atto di conferimento - che non costituisce atto politico, ma amministrativo - seppur caratterizzato da ampia discrezionalità, deve rispettare i principi di imparzialità, buon andamento, oggettività e trasparenza dell'azione della P.A., nonché le clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c., che impongono all'Amministrazione di indicare, in via preventiva, i requisiti professionali necessari per l'affidamento dell'incarico, di adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali, di comparare le posizioni dei vari candidati e di esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, precisando che la violazione di tali oneri procedimentali integra un inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n.
29206 del 7.10.2022).
È stato inoltre precisato che il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente ad una procedura concorsuale illegittima deriva dall'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno deve assumere connotati prossimi alla certezza, e non può essere quindi desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso
(Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 25442 del 23.9.2024).
Il requisito motivazionale, se relativo ad una valutazione comparativa, per essere soddisfatto necessita dell'esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati.
È stato ritenuto intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente adempimento non
pagina 20 possa essere assolto in via meramente formale, dovendosi, invece, rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è attribuita preponderanza e, poi, le ragioni per le quali, rispetto a siffatti profili, gli altri concorrenti siano stati ritenuti meno preferibili (v. la già citata ordinanza della S.C. n.
29206 del 7.10.2022, che a sua volta richiama la citata pronuncia n. 6485 del 9.3.2021).
6.2. Alla luce dei principi sopra esposti si procede all'esame della domanda risarcitoria.
Si rileva, in primo luogo, che non colgono nel segno le censure afferenti ad eventuali vizi della procedura selettiva, della sua istruttoria e quindi dell'atto conclusivo della medesima, dal momento che, come si è detto, trattandosi di una determinazione negoziale assunta dall'Amministrazione quale datore di lavoro, soggetta alla disciplina di diritto privato, non trovano applicazione i rimedi propri del diritto amministrativo.
Anche il vizio di motivazione rileva non di per sé stesso, ma soltanto in quanto sintomatico del mancato rispetto dei sopra richiamati principi di correttezza e buona fede.
Per altro verso, come ha osservato la R.A.S., al c.d. gruppo di lavoro è stato demandato soltanto il compito di verificare se il candidato, sulla base di quanto dallo stesso autocertificato, presentasse o meno i requisiti di cui alle lettere a) o b) (con i tre sottocapi), necessari, in forza dell'art. 2 dell'avviso e, a monte, del citato art. 29, primo comma, della L.R. n.
31/1998, affinché la sua candidatura potesse essere presa in considerazione.
Si osserva, altresì, che il era in possesso dei requisiti di cui Per_1
alla lettera b), sottocapi b.2) e b.3), per le ragioni correttamente illustrate dalla R.A.S. e riassunte nel paragrafo 2 dell'esposizione che precede, alla cui lettura si rinvia.
Pertanto, la candidatura di quest'ultimo quale soggetto esterno, nel senso chiarito dalla citata norma di interpretazione autentica di soggetto
pagina 21 estraneo ai ruoli dirigenziali del sistema doveva essere presa in CP_1
considerazione dalla R.A.S. e valutata comparativamente con le altre.
Tanto premesso, per le ragioni sopra esposte non si ritine corretto l'assunto della secondo il quale, trattandosi di un incarico di CP_3
natura prettamente fiduciaria, l'Amministrazione non era affatto tenuta a motivare la propria scelta, di carattere assolutamente discrezionale.
Come chiarito dalla citata giurisprudenza, oltre che dalla dottrina, in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali, la valutazione delle candidature deve avvenire sotto un duplice profilo: in primo luogo, deve essere verificata l'adeguatezza rispetto al profilo richiesto (è questa la cosiddetta valutazione idoneativa, con la quale il valutatore accerta il possesso da parte del candidato degli elementi indispensabili per ricoprire l'incarico); in secondo luogo, una volta verificata tale idoneità, occorre procedere al confronto tra i vari curricula per individuare il candidato migliore, sulla base dei criteri predeterminati in sede di indizione della procedura selettiva.
Nel caso di specie, se dai documenti di causa risulta il compimento della valutazione idoneativa che ha condotto il gruppo di lavoro alla verifica dei requisiti di cui al più volte citato art. 2 dell'avviso, soltanto apparente è, invece, la motivazione in ordine alla successiva valutazione comparativa tra i vari candidati idonei.
Ed infatti, tanto nella nota dell'Assessore all'Industria prot. n. 1494 del 20.6.2024, quanto nella successiva nota del Segretario Generale avente ad oggetto “Riscontro alla nota prot. n. 1494 del 20 giugno 2024.
Proposta di nomina del Direttore generale dell'Industria al Dott.
, quanto, infine, nel successivo decreto di nomina Persona_2
prot. n. 2793 del 28.6.2024 non è presente alcuno specifico riferimento ai motivi che hanno fatto propendere l'Amministrazione regionale per la scelta del in luogo degli altri candidati. Per_1
L'Assessore, nella citata nota, ha motivato la sua designazione indicando soltanto che la stessa era stata effettuata “a seguito di
pagina 22 approfondita analisi dei profili di cui alla manifestazione di interesse”, senza tuttavia enunciare in alcun modo le ragioni che lo hanno condotto alla designazione del Per_1
Inoltre, il Segretario Generale si è limitato ad affermare che “non si rilevano motivi ostativi al conferimento delle funzioni di Direttore generale della al Dott. Controparte_4 Per_2
, mentre il successivo decreto di nomina si è limitato a
[...]
richiamare i predetti atti.
Per tali ragioni, si versa nella prima delle due ipotesi individuate dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra citata, ovverosia quella in cui la motivazione è stata mancante.
Difetta del tutto, infatti, nella riportata motivazione, l'esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche l'esplicitazione di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati.
Ne consegue che questo giudice, investito della domanda risarcitoria, ai fini dell'accertamento del danno, deve procedere ex novo a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, per verificare se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto.
Soccorre al compimento di tale verifica la produzione, da parte del ricorrente, dei curricula dei candidati idonei.
Tale produzione, pur se successiva al deposito del ricorso, deve ritenersi ammissibile ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., sul rilievo per cui nel rito del lavoro, al ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421
e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte
(in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in
pagina 23 materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.) (v., ex multis, Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n.
32265 del 10.12.2019).
Nel procedere all'analisi comparativa dei predetti curricula, si deve prendere in considerazione, quale necessario punto di riferimento, l'art. 3 del citato avviso, rubricato “Caratteristiche professionali”, che così prevede:
“Ai fini del conferimento dell'incarico i candidati dovranno, inoltre, essere in possesso delle seguenti caratteristiche professionali:
a) esperienza nell'organizzazione, coordinamento e gestione del personale;
b) comprovata e specifica qualificazione professionale, desumibile dal curriculum vitae, dal percorso di studio e professionale, maturata nella gestione di procedure complesse sotto il profilo giuridico, amministrativo e tecnico e nei processi di pianificazione e programmazione;
c) comprovata e specifica qualificazione professionale, desumibile dal curriculum vitae, dal percorso di studio e professionale, maturata nelle materie di competenza della Direzione generale e, nello specifico, nell'espletamento di funzioni connesse a: produzione industriale;
miniere, cave e saline;
acque minerali e termali;
utilizzazione delle fonti energetiche;
promozione degli investimenti nel campo delle energie rinnovabili e in generale della cosiddetta Green economy;
programmazione delle infrastrutture industriali;
incentivazioni creditizie;
internazionalizzazione.
Le esperienze e la qualificazione professionale dovranno chiaramente evincersi dal curriculum vitae e riportate, in sintesi, nel modello di manifestazione di interesse”.
Ciò posto, nel caso di specie il ricorrente effettivamente vantava assai significative chances di vittoria della selezione.
pagina 24 Egli, infatti, è uno dei pochi soggetti che, oltre ad avere una notevole esperienza nello svolgimento delle funzioni dirigenziali, valorizzate dall'avviso alle lettere a) e b) sopra citate, può vantare altresì una significativa esperienza nell'espletamento delle specifiche funzioni dirigenziali attinenti all'incarico da ricoprire.
Ed infatti, come risulta dal suo curriculum, il ricorrente ha svolto, in più occasioni, l'incarico di Direttore Generale, sia con specifica nomina che quale facente funzioni, e segnatamente:
- presso la Direzione Generale Innovazione Tecnologica e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni della Presidenza della R.A.S., nel dicembre 2007 e nel gennaio 2008 come f.f.;
- presso la Direzione Generale degli affari generali e della società dell'informazione dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione, in forza di incarico quinquennale dal giugno 2014 al giugno 2019, nominato in qualità di dirigente di ruolo;
- presso la stessa Direzione Generale all'Industria, come f.f., negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 nei periodi di vacanza, o per assenza del titolare: nel ricorso vengono indicati distinti periodi (dal 1° luglio 2020 al
31 agosto 2020, dal 9 dicembre 2020 al 14 gennaio 2021, dal 21 luglio
2021 al 3 marzo 2022 e dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2024: v. pag.
21), che, sommati tra loro, ammontano a circa 15 mesi.
Di conseguenza, il ricorrente ha svolto incarichi di Direttore Generale, in virtù di conferimento di uno specifico incarico o quale facente funzioni, per un periodo complessivo di circa sei anni e cinque mesi.
Inoltre, come risulta dal citato curriculum, egli ha diretto tutti i servizi facenti capo alla citata Direzione Generale all'Industria.
Si legge infatti che egli ha svolto i seguenti incarichi: “Direttore del
Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali (in corso); inoltre:
pagina 25 Direttore a interim del Servizio energia ed economia verde dal
06/04/2020 al 19/12/2021, successivamente dal 05/09/2022 (in corso), ai sensi della L. R. 13/11/1998, n. 31- art. 30 comma 4;
Direttore a interim del Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dal 06/04/2020 al 09/06/2022, ai sensi della L. R. 13/11/1998, n. 31- art. 30 comma 4;
Direttore a interim del Servizio attività estrattive e recupero ambientale, dal 06/04/2020 al 03/01/2021, dal 21/07/2021 al
30/11/2021, e dal 15.01.2024 (in corso) ai sensi della L. R. 13/11/1998,
n. 31- art. 30 comma 4;
Direttore Generale Sostituto negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 nei periodi di vacanza, o per assenza del titolare, e sostituto DG dal
15.01.2024 (in corso) ai sensi della L. R. 13/11/1998, n. 31- art. 30”.
Deve ritenersi comprovato, alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che il ricorrente ha svolto tutti gli incarichi da lui indicati nel curriculum.
Il profilo che si ritiene maggiormente comparabile rispetto a quello del ricorrente, per esperienza maturata, anche nello specifico settore, è quello dell'ingegner . Persona_3
Il predetto candidato, a differenza del ricorrente, ha svolto l'incarico di Direttore Generale presso la Direzione Generale dell'Industria non quale facente funzioni, ma quale titolare, nominato per il triennio dal
15.1.2021 al 14.1.2024.
Inoltre, il vanta una notevole esperienza, sia pure in ambiti Per_3
non propriamente “industriali”, quali la valorizzazione del patrimonio immobiliare, del demanio regionale e del demanio marittimo, maturata quale Direttore del Servizio demanio e patrimonio della provincia del
Sud e Cagliari, oltre che una notevole esperienza quale CP_1
Direttore del Servizio del genio civile di Sassari e quale responsabile dell'ufficio tecnico presso i comuni di Macomer e Arborea.
pagina 26 E tuttavia, pur essendo il suo curriculum preferibile rispetto a quello del ricorrente sotto l'aspetto sopra evidenziato - ovvero l'essere stato, a quanto consta, l'unico candidato ad aver espletato da titolare l'incarico di
Direttore Generale presso la Direzione Generale dell'Industria -, lo stesso vanta una minore esperienza rispetto al sia Per_3 Parte_1
nell'espletamento di incarichi di Direttore Generale (prima del citato incarico aveva svolto degli incarichi di direttore di vari servizi presso gli assessorati ai Lavori Pubblici e agli Enti Locali), sia nell'espletamento degli incarichi di direzione dei vari servizi della Direzione Generale all'Industria.
Si aggiunga che il ricorrente, pur non essendo titolare dell'incarico, ha comunque svolto le funzioni di Direttore Generale presso la Direzione
Generale dell'Industria per un apprezzabile lasso di tempo.
Altri profili che possono rilevare ai fini della comparazione con il ricorrente sono quelli dell'ingegner e della dottoressa Persona_4
, oltre che quello del vincitore, dottor Persona_5 Persona_2
Per quanto riguarda l'ing. la predetta candidata ha svolto, dal Per_4
27 febbraio al 30 marzo 2023 e dal 1° luglio al 1° novembre 2023,
l'incarico di Direttore Generale f.f. presso la Direzione Generale della
Centrale Regionale di Committenza. Inoltre, presso la Direzione
Generale dell'Industria, ha svolto dal 1.7.2015 al 5.4.2020 l'incarico di
Direttore del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale.
Per quanto riguarda la dottoressa la predetta candidata ha Per_5
svolto, dal 27 febbraio 2023 al 13 novembre 2023, l'incarico di Direttore
Generale f.f. presso la Direzione Innovazione e sicurezza, mentre, presso la , ha svolto, dal 23.5.2015 al Controparte_4
17.10.2019, l'incarico di Direttore del Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica.
Anche le due predette candidate, che pure possono vantare significative esperienze nella direzione di vari servizi, per contro, non possiedono la stessa esperienza del ricorrente con riferimento agli
pagina 27 incarichi di Direzione Generale, avendo svolto l'incarico di Direttore
Generale f.f. per periodi decisamente più brevi (inferiori all'anno).
Inoltre, tali candidate hanno svolto l'incarico di Direttore di un solo servizio presso la Direzione Generale , a differenza del CP_4
ricorrente che, oltre all'incarico di Direttore Generale f.f., ha svolto incarichi direttivi in relazione a più servizi presso tale Direzione
Generale.
Venendo poi al profilo del candidato risultato vincitore, si osserva che il funzionario regionale di categoria D, dal 10 giugno 2022 sino Per_1
alla data di presentazione del curriculum, ha svolto, quale soggetto
“esterno” ai ruoli dirigenziali del sistema Regione, incaricato ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 31/1998, le funzioni di Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo, attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato regionale dell'industria.
Ne discende che il predetto candidato vantava di certo una minore esperienza nelle funzioni dirigenziali sia rispetto al ricorrente, sia rispetto agli altri candidati sopra richiamati.
Ed infatti, a differenza di costoro, egli non aveva mai svolto, neppure per un breve periodo di tempo, l'incarico di Direttore Generale, né aveva svolto incarichi dirigenziali differenti rispetto all'unico incarico citato nel curriculum.
Per quanto poi concerne i titoli accademici e le pubblicazioni scientifiche, si ritiene che ragionevolmente, nella complessiva valutazione del candidato, essi non possano avere il medesimo peso rispetto all'esperienza maturata nel concreto esercizio delle funzioni dirigenziali.
Come infatti si desume da una lettura delle “caratteristiche professionali” di cui al citato art. 3 dell'avviso, il percorso di studio del candidato non deve essere preso in esame di per sé stesso, ma in quanto rivelatore della comprovata e specifica qualificazione professionale, a sua volta rilevante in quanto maturata “nella gestione di procedure
pagina 28 complesse sotto il profilo giuridico” (lettera b) oltre che “nelle specifiche materie di competenza della Direzione Generale” (lettera c).
Il che si comprende avuto riguardo alla natura dell'incarico da ricoprire, che richiede, da un lato, una notevole esperienza nell'esercizio di funzioni manageriali (v. le lettere a) e b) delle citate “caratteristiche professionali”) e, dall'altro, un'approfondita conoscenza delle varie tematiche e problematiche inerenti alle materie di competenza dei servizi in cui si articola la Direzione Generale dell'Industria (v. la lettera c) delle citate “caratteristiche professionali”).
Resta quindi confermato che, per i motivi sopra esposti, il ricorrente vantava, se non la certezza, comunque un'assai elevata probabilità di esito vittorioso della selezione per cui è causa.
Di conseguenza, è fondata la sua domanda risarcitoria.
6.3. Venendo alla quantificazione del danno, si ritiene di dover procedere come segue.
6.3.1. Considerato che, per le ragioni già esposte, è corretto qualificare il danno subito in termini di danno da perdita di chance, si ritiene, innanzitutto, dovendo quantificare il predetto danno, in via necessariamente equitativa, di prendere in considerazione la differenza tra la retribuzione spettante al ricorrente in quanto titolare di un incarico dirigenziale minore (Direttore di Servizio) e quella spettante ad un
Direttore Generale, che egli avrebbe percepito per tutta la durata dell'incarico al quale egli ambiva, ovverosia tre anni.
Come risulta dal C.C.R.L. dei dirigenti regionali, la retribuzione ad essi spettante si compone di varie voci.
Oltre al c.d. trattamento tabellare annuo, identico per tutti i dirigenti, rileva la retribuzione di posizione, che, a sua volta, si articola in una parte variabile, corrisposta per 12 mensilità, ed in una parte fissa, corrisposta per 14 mensilità.
Mentre la parte fissa spetta in misura uguale a tutti i dirigenti, quella variabile spetta in base alla graduazione delle funzioni dirigenziali.
pagina 29 Come risulta dall'allegato C.C.R.L., parte economica, per il triennio
2022-2024, al Direttore Generale spetta una retribuzione di posizione variabile pari a euro 6.739,97 mensili per 12 mensilità, mentre al
Direttore di Servizio spetta una retribuzione di posizione variabile pari a euro 3.549,07 mensili per 12 mensilità.
Tenuto conto della durata triennale dell'incarico per cui è causa, le differenze retributive in esame sono pari ad euro 114.872,40 (euro
6.739,97 – euro 3.549,07 = euro 3.190,90; euro 3.190,90 X 36 = euro
114.872,40).
Si ritiene di non dover prendere in considerazione la retribuzione di risultato, trattandosi di una componente variabile non assistita da elementi di certezza.
Nel caso di specie, dovendosi procedere ad una valutazione necessariamente equitativa del danno, tenuto conto di tutte le circostanze sottese al caso concreto - ed in particolare della presenza di una pluralità di candidati aventi comunque delle significative esperienze e competenze, oltre alla circostanza per cui neppure è astrattamente da escludere la possibilità che il ricorrente partecipi, con esito vittorioso, ad un'altra selezione per l'attribuzione di un incarico di Direttore Generale - si ritiene giusto ed equo determinare il danno c.d. retributivo in euro
72.000,00, pari a poco più del 60% del sopra indicato importo.
6.3.2. Oltre al danno c.d. retributivo, merita di essere risarcito anche il c.d. danno pensionistico.
Ed infatti, in conseguenza della perdita di chance in ordine alla nomina a Dirigente Generale, il ricorrente ha visto compromesse le possibilità di conseguire un aumento del proprio montante contributivo, non avendo percepito le differenze retributive sopra indicate.
Si ritiene corretto il metodo per la determinazione, pur sempre equitativa, del predetto danno adoperato dal consulente di parte ricorrente
(il consulente del lavoro dottor ), con le precisazioni che Persona_6
seguono.
pagina 30 In primo luogo, ai fini della stima del danno relativo al montante contributivo, il consulente del lavoro ha calcolato il predetto montante dal 1996 al 2023 (per il periodo precedente al 1996, il metodo pensionistico era quello retributivo), stimando una retribuzione lorda annua, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni, per gli anni dal 2024 al
2027, pari ad euro 162.000,00, per poi determinare la misura annua della pensione con l'attuale qualifica di Dirigente di Servizio. Sul montante così ottenuto, sommato a quello calcolato dalla gestione separata, il consulente ha applicato l'ultimo coefficiente di trasformazione pubblicato, considerata l'età di 67 anni al momento della richiesta della pensione (5,723%), ed ha in tal modo ottenuto la stima di una pensione lorda annua pari ad euro 57.060,00 (v. il calcolo a pag. 4 della relazione).
La stessa metodologia è stata applicata dal consulente del lavoro per la stima della pensione annua che il ricorrente avrebbe conseguito se gli fosse stato attribuito l'incarico oggetto di causa. In questo caso, è stata presa in considerazione la retribuzione presunta sopra descritta, maggiorata delle differenze retributive per come richieste nel ricorso (v. il calcolo a pag. 5 della relazione).
Tenuto conto di quanto osservato in precedenza, si ritiene di dover considerare, per il triennio di durata dell'incarico, la stessa retribuzione annua indicata dal consulente, pari ad euro 162.000,00, maggiorata, per ogni anno del triennio, della somma di euro 24.000,00, pari a un terzo del danno c.d. retributivo sopra indicato.
Si ottiene quindi l'importo annuo di euro 186.000,00 in luogo di quello di euro 206.985,00 indicato dal consulente di parte (v. sempre il calcolo a pag. 5 della relazione).
Applicando quindi l'aliquota contributiva del 33%, si ottiene l'importo annuo di euro 61.380,00 in lugo di quello di euro 68.305,05, con una differenza sul montante contributivo di euro 20.775,15.
Applicando al montante contributivo così determinato (euro
1.020.782,54 in luogo di euro 1.041.557,69 stimato dal consulente) il
pagina 31 coefficiente di trasformazione del 5,723%, si ottiene l'importo di euro
58.419,38.
Operando quindi la differenza tra le due stime della pensione annua lorda così determinate, ovverosia euro 58.419,38 ed euro 57.060,00, si ottiene l'importo di euro 1.359,38.
Tale importo, costituente la stima del danno pensionistico annuo, deve essere a sua volta moltiplicato per 14,4, pari alla differenza tra (a) l'età di
81,4 anni, ovverosia l'aspettativa di vita media in Italia di una persona di sesso maschile nel 2025, secondo i dati ISTAT (costituenti fatti notori), e
(b) l'età del ricorrente alla data della domanda di pensionamento (67 anni).
Si ottiene, pertanto, l'importo di euro 19.575,07, che costituisce l'ammontare del danno c.d. pensionistico.
6.3.3. La somma dei due importi sopra determinati, pari ad euro
91.575,07, costituisce l'ammontare del danno complessivo, liquidato in favore del ricorrente direttamente a valori attuali.
6.3.4. Si ritiene che non meriti accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di una specifica e concreta allegazione in ordine al pregiudizio sofferto, non trattandosi di un danno in re ipsa.
6.3.5. Venendo agli accessori, trattandosi di somme dovute al pubblico dipendente e maturate in un periodo successivo al 31 dicembre
1994, vige il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, introdotto dall'art. 22, comma 36, della Legge 23 dicembre 1994 n. 724, potendosi riconoscere la rivalutazione monetaria solo se superiore alla somma dovuta per interessi e con esclusione, in questo caso, della spettanza di questi ultimi.
Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della Legge n. 724 del 1994 per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti
pagina 32 risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione “crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 13624 del 2.7.2020).
Spetta quindi al ricorrente la maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma sopra indicata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
7. Venendo al regolamento delle spese processuali, lo il cui CP_2
intervento viene dichiarato inammissibile, viene condannato alla rifusione delle spese in favore della R.A.S..
Nel rapporto tra il ricorrente e la in considerazione dell'entità CP_3
della reciproca soccombenza, tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria, le spese processuali vengono compensate per metà, mentre la viene condannata alla rifusione CP_3
delle spese processuali residue.
In relazione ai due predetti rapporti, le spese si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore indeterminabile).
Nel procedere alla liquidazione delle spese relativamente ai distinti rapporti processuali sopra richiamati, si ritiene di dover liquidare un compenso maggiore in favore del ricorrente, in ragione del maggiore impegno profuso, specie per quanto attiene alle fasi di studio e introduttiva della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara inammissibile l'intervento dello Controparte_2
e Direttivi della
[...] Controparte_1
pagina 33 2) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno, la somma equitativamente
[...]
determinata di euro 91.575,07, oltre la maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna lo e Direttivi della Controparte_2 CP_1
alla rifusione delle spese processuali in favore della
[...] [...]
che liquida in euro 6.200,00 per compenso di Controparte_1
avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
4) compensa le spese processuali per metà e condanna la
[...]
alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali residue, che liquida in euro 129,50 per spese di contributo unificato ed in euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 11 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Andrea Bernardino
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