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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7851/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CELENTANO GIACOMO ALESSANDRO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/09/2024 premesso di aver Parte_1 proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la CTU non aveva riconosciuto il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto, con condanna dell al pagamento delle spese di causa. CP_1
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * * pagina 1 di 5 In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel mer ito, occorre premettere che ai sensi dell'art.12 L. 118/1971 “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del , una pensione di Controparte_2 inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di ATP il CTU, dott. , ha evidenziato che Persona_1
“Dall'anamnesi, dalla dalla visita medica peritale, dalla certificazione allegata agli atti emerge che la signora è affetta dalle seguenti patologie:
1. Esiti di mastectomia radicale e Parte_1 linfoadenectomia sinistra per carcinoma localmente avanzato della mammella sinistra sottoposto a chemioterapia adiuvante e radioterapia in attuale ormonoterapia con noduli polmonari in follow up
(03.21) a) criterio analogico: codice 9323 neoplasia prognosi favorevole con grave compromissione funzionale fisso 70% si considera 70% b) codice 8006 mammectomia fisso 34% si considera 34% c) depressione maggiore criterio analogico;
codice 2205 Sindrome depressiva endoreattiva lieve fisso 25%
pagina 2 di 5 Depressione maggiore, episodio ricorrente (deficit lieve) Min 51% Max 60% si considera 51%
Valutazione delle percentuali fatte secondo la formula del calcolo riduzionistico IPT= (IP1 + IP2) – (IP1
X IP2) ovvero 90%. Si precisa che nel computo finale della percentuale di invalidità non sono state considerate le percentuali inscritte tra lo 0% del 10% di cui al punto 6), 7), 8) del presente elaborato peritale in quanto non concorrenti fra loro e con le minorazioni delle fasce superiori. CONCLUSIONI la
Sig.ra è affetta da “Esiti di mastectomia radicale e linfoadenectomia Parte_1 sinistra per carcinoma localmente avanzato della mammella sinistra sottoposto a chemioterapia adiuvante e radioterapia in attuale ormonoterapia con noduli polmonari in follow-up. Depressione maggiore”. Il CTU, esaminati gli atti e sottoposto a visita medica la ricorrente dichiara che la medesima
è affetta dalle infermità sopra descritte. Le infermità rendono la perizianda: -INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 73% al 99% (art.2 e 13 L.118/71 e art.9 D.L. 509/88) con percentuale del 90% dalla data della domanda amministrativa (13.03.2023)” (cfr. atti nel procedimento di ATP n.7567/2023 R.G.).
Parte ricorrente proponeva il dissenso avverso tali conclusioni e depositava nuova certificazione medica, per cui il CTU rendeva i chiarimenti, assumendo che “…Successivamente alla mia visita peritale nulla si è modificato, fino al 9 gennaio 2025 data in cui viene formulata diagnosi di cardiopatia ipertensiva
e se esibisce certificato in sede di CTU. In atti l'avvocato di parte ricorrente sottolinea che la ricorrente percepiva la pensione di inabilità civile, già concessa alla commissione Asl in sede di visita. Va precisato che tale beneficio fu concesso è revocato alla revisione a causa dello status patologico oncologico;
nello specifico la diagnosi oncologica è del Marzo 2021. La periziando viene definita invalida (visita del 16
Febbraio 2022) nella misura del 100% perché al primo anno di follow-up, dopo la diagnosi, lo stato patologico oncologico, viene valutato con il codice 9325: neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica fisso 100%. Preciso che il follow-up oncologico a monitoraggio stretto viene eseguito in protocollo oncologico per 5 anni. Il II-III-IV anno di follow-up viene applicato il codice 9323: neoplasia prognosi favorevole con grave compromissione funzionale fisso 70%
Alla revisione del 10 Marzo 2023 viene definita invalida all' 80%. Dal quinto anno di follow-up si applica il codice 9322: neoplasia prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale fisso 11%:
Visionato certificato prodotto non presente su fascicolo telematico non autorizzato dallo stesso giudice del lavoro si esegue una valutazione medico legale pari al 100%”. CONCLUSIONI la Sig.ra
è affetta da “Esiti di mastectomia radicale e linfoadenectomia sinistra per Parte_1 carcinoma localmente avanzato della mammella sinistra sottoposto a chemioterapia adiuvante e radioterapia in attuale ormonoterapia con noduli polmonari in follow-up. Depressione maggiore.
Cardiopatia ipertensiva II classe NYHA”. Il CTU, esaminati gli atti e sottoposto a visita medica la ricorrente dichiara che la medesima è affetta dalle infermità sopra descritte. Le infermità rendono la perizianda: -INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 73% al 99% (art.2 e 13
L.118/71 e art.9 D.L. 509/88) con percentuale del 90% dalla data della domanda amministrativa
pagina 3 di 5 (13.3.2023). Qualora l'Ill.mo GDL ritenga di dover autorizzare la valutazione di nuova documentazione portata in visione in sede di CTU, e non depositata telematicamente, si definisce INVALIDO con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa 100% dal 9.1.2025 (data che corrisponde ad una visita cardiologica con riscontro di stato patologico).
Verificato che il certificato medico del 9.1.2025 risulta depositato nel fascicolo telematico in data
24.1.2025 e in data 27.1.2025 è stata autorizzata la sua acquisizione, si possono condividere le conclusioni del CTU, che possono essere poste a base della presente decisione: risultano invero logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame .
Devono, pertanto, recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez.
II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile in capo a parte ricorrente a decorrere dal 9.1.2025.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche
l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013,
n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr.
26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
pagina 4 di 5 In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 17/09/2024 , nella causa iscritta al n. 7851 /2024 R.G.A.C. CP_1 così provvede:
-accerta e dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile a decorrere dal 9.1.2025;
- compensa integralmente le spese di causa tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto in data CP_1 odierna.
Foggia, 07/02/2025 ore 14,40
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7851/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CELENTANO GIACOMO ALESSANDRO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/09/2024 premesso di aver Parte_1 proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la CTU non aveva riconosciuto il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto, con condanna dell al pagamento delle spese di causa. CP_1
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * * pagina 1 di 5 In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel mer ito, occorre premettere che ai sensi dell'art.12 L. 118/1971 “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del , una pensione di Controparte_2 inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di ATP il CTU, dott. , ha evidenziato che Persona_1
“Dall'anamnesi, dalla dalla visita medica peritale, dalla certificazione allegata agli atti emerge che la signora è affetta dalle seguenti patologie:
1. Esiti di mastectomia radicale e Parte_1 linfoadenectomia sinistra per carcinoma localmente avanzato della mammella sinistra sottoposto a chemioterapia adiuvante e radioterapia in attuale ormonoterapia con noduli polmonari in follow up
(03.21) a) criterio analogico: codice 9323 neoplasia prognosi favorevole con grave compromissione funzionale fisso 70% si considera 70% b) codice 8006 mammectomia fisso 34% si considera 34% c) depressione maggiore criterio analogico;
codice 2205 Sindrome depressiva endoreattiva lieve fisso 25%
pagina 2 di 5 Depressione maggiore, episodio ricorrente (deficit lieve) Min 51% Max 60% si considera 51%
Valutazione delle percentuali fatte secondo la formula del calcolo riduzionistico IPT= (IP1 + IP2) – (IP1
X IP2) ovvero 90%. Si precisa che nel computo finale della percentuale di invalidità non sono state considerate le percentuali inscritte tra lo 0% del 10% di cui al punto 6), 7), 8) del presente elaborato peritale in quanto non concorrenti fra loro e con le minorazioni delle fasce superiori. CONCLUSIONI la
Sig.ra è affetta da “Esiti di mastectomia radicale e linfoadenectomia Parte_1 sinistra per carcinoma localmente avanzato della mammella sinistra sottoposto a chemioterapia adiuvante e radioterapia in attuale ormonoterapia con noduli polmonari in follow-up. Depressione maggiore”. Il CTU, esaminati gli atti e sottoposto a visita medica la ricorrente dichiara che la medesima
è affetta dalle infermità sopra descritte. Le infermità rendono la perizianda: -INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 73% al 99% (art.2 e 13 L.118/71 e art.9 D.L. 509/88) con percentuale del 90% dalla data della domanda amministrativa (13.03.2023)” (cfr. atti nel procedimento di ATP n.7567/2023 R.G.).
Parte ricorrente proponeva il dissenso avverso tali conclusioni e depositava nuova certificazione medica, per cui il CTU rendeva i chiarimenti, assumendo che “…Successivamente alla mia visita peritale nulla si è modificato, fino al 9 gennaio 2025 data in cui viene formulata diagnosi di cardiopatia ipertensiva
e se esibisce certificato in sede di CTU. In atti l'avvocato di parte ricorrente sottolinea che la ricorrente percepiva la pensione di inabilità civile, già concessa alla commissione Asl in sede di visita. Va precisato che tale beneficio fu concesso è revocato alla revisione a causa dello status patologico oncologico;
nello specifico la diagnosi oncologica è del Marzo 2021. La periziando viene definita invalida (visita del 16
Febbraio 2022) nella misura del 100% perché al primo anno di follow-up, dopo la diagnosi, lo stato patologico oncologico, viene valutato con il codice 9325: neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica fisso 100%. Preciso che il follow-up oncologico a monitoraggio stretto viene eseguito in protocollo oncologico per 5 anni. Il II-III-IV anno di follow-up viene applicato il codice 9323: neoplasia prognosi favorevole con grave compromissione funzionale fisso 70%
Alla revisione del 10 Marzo 2023 viene definita invalida all' 80%. Dal quinto anno di follow-up si applica il codice 9322: neoplasia prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale fisso 11%:
Visionato certificato prodotto non presente su fascicolo telematico non autorizzato dallo stesso giudice del lavoro si esegue una valutazione medico legale pari al 100%”. CONCLUSIONI la Sig.ra
è affetta da “Esiti di mastectomia radicale e linfoadenectomia sinistra per Parte_1 carcinoma localmente avanzato della mammella sinistra sottoposto a chemioterapia adiuvante e radioterapia in attuale ormonoterapia con noduli polmonari in follow-up. Depressione maggiore.
Cardiopatia ipertensiva II classe NYHA”. Il CTU, esaminati gli atti e sottoposto a visita medica la ricorrente dichiara che la medesima è affetta dalle infermità sopra descritte. Le infermità rendono la perizianda: -INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 73% al 99% (art.2 e 13
L.118/71 e art.9 D.L. 509/88) con percentuale del 90% dalla data della domanda amministrativa
pagina 3 di 5 (13.3.2023). Qualora l'Ill.mo GDL ritenga di dover autorizzare la valutazione di nuova documentazione portata in visione in sede di CTU, e non depositata telematicamente, si definisce INVALIDO con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa 100% dal 9.1.2025 (data che corrisponde ad una visita cardiologica con riscontro di stato patologico).
Verificato che il certificato medico del 9.1.2025 risulta depositato nel fascicolo telematico in data
24.1.2025 e in data 27.1.2025 è stata autorizzata la sua acquisizione, si possono condividere le conclusioni del CTU, che possono essere poste a base della presente decisione: risultano invero logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame .
Devono, pertanto, recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez.
II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile in capo a parte ricorrente a decorrere dal 9.1.2025.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche
l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013,
n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr.
26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
pagina 4 di 5 In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 17/09/2024 , nella causa iscritta al n. 7851 /2024 R.G.A.C. CP_1 così provvede:
-accerta e dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile a decorrere dal 9.1.2025;
- compensa integralmente le spese di causa tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto in data CP_1 odierna.
Foggia, 07/02/2025 ore 14,40
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 5 di 5