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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUCCHETTO CESARE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2731/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Siciliana - 02711070827
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291202440015068474 BOLLO 2021 proposto da
Società_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 291202440015068474000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe di sentenza.
Assume:
l'illegittima/irregolare/inesistente notifica dell'atto prodromico;
l'illegittima/irregolare/inesistente notifica della cartella;
la prescrizione della pretesa;
l'insussistenza della pretesa creditoria. Si è costituita ADER che eccepisce il suo difetto di legittimazione passiva e contesta la fondatezza delle doglianze tutte formulate dalla parte ricorrente.
Non si è costituto l'ente impositore.
All'udienza del 21.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, trattandosi di tassa auto 2021, questa non richiede la previa emissione e notifica di un atto di accertamento. Infatti, ai sensi dell'art.2, della L.R. n.16/2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la Regione Siciliana è autorizzata, a far tempo dal 1.1.2016, a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo del relativo credito tributario, senza l'emissione del prodromico atto di accertamento. E', pertanto la cartella stessa che costituisce la prima intimazione di pagamento. La detta disciplina è stata dichiarata conforme a Costituzione (C. Cost. sent. n.152/2018).
Infondate le eccezioni circa pretese irregolarità della notifica della cartella, posto che la ricorrente è indubbiamente pervenuta a conoscenza del contenuto della stessa (vd. file “atto impugnato” prodotto al fascicolo telematico;
si veda anche la documentazione prodotta al riguardo dalla convenuta ADER).
L'eccezione di insussistenza della pretesa è formulata in termini assolutamente generici e pertanto inammissibile.
La tassa concerne bollo auto per il periodo mag.21/apr.22. La prescrizione è triennale ed inizia a decorre dalla data del termine ordinario di pagamento (mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente), vale a dire dal 1.6.2021, con dies ad quem della prescrizione al 1.6.2024. Posto che la stessa ricorrente assume la presa di conoscenza della cartella al 29.4.2024 ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ADER, difesa da proprio funzionario, in € 120,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione delle spese di lite che liquida in € 120,00. Agrigento, 21.1.2026 Il giudice Cesare Zucchetto
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUCCHETTO CESARE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2731/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Siciliana - 02711070827
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291202440015068474 BOLLO 2021 proposto da
Società_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 291202440015068474000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe di sentenza.
Assume:
l'illegittima/irregolare/inesistente notifica dell'atto prodromico;
l'illegittima/irregolare/inesistente notifica della cartella;
la prescrizione della pretesa;
l'insussistenza della pretesa creditoria. Si è costituita ADER che eccepisce il suo difetto di legittimazione passiva e contesta la fondatezza delle doglianze tutte formulate dalla parte ricorrente.
Non si è costituto l'ente impositore.
All'udienza del 21.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, trattandosi di tassa auto 2021, questa non richiede la previa emissione e notifica di un atto di accertamento. Infatti, ai sensi dell'art.2, della L.R. n.16/2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la Regione Siciliana è autorizzata, a far tempo dal 1.1.2016, a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo del relativo credito tributario, senza l'emissione del prodromico atto di accertamento. E', pertanto la cartella stessa che costituisce la prima intimazione di pagamento. La detta disciplina è stata dichiarata conforme a Costituzione (C. Cost. sent. n.152/2018).
Infondate le eccezioni circa pretese irregolarità della notifica della cartella, posto che la ricorrente è indubbiamente pervenuta a conoscenza del contenuto della stessa (vd. file “atto impugnato” prodotto al fascicolo telematico;
si veda anche la documentazione prodotta al riguardo dalla convenuta ADER).
L'eccezione di insussistenza della pretesa è formulata in termini assolutamente generici e pertanto inammissibile.
La tassa concerne bollo auto per il periodo mag.21/apr.22. La prescrizione è triennale ed inizia a decorre dalla data del termine ordinario di pagamento (mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente), vale a dire dal 1.6.2021, con dies ad quem della prescrizione al 1.6.2024. Posto che la stessa ricorrente assume la presa di conoscenza della cartella al 29.4.2024 ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ADER, difesa da proprio funzionario, in € 120,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione delle spese di lite che liquida in € 120,00. Agrigento, 21.1.2026 Il giudice Cesare Zucchetto