Decreto cautelare 4 novembre 2021
Ordinanza cautelare 17 novembre 2021
Sentenza 15 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 15/01/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00637/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10804/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10804 del 2021, proposto da
AN AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CO De TO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all’estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- della nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446;
- della nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021 emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell’Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero in corso di riconoscimento;
- della comunicazione di esclusione emessa dall’A.T. di Taranto in data 10.08.2021, prot. n. 10057;
- dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall’Ufficio scolastico di Taranto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2024 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso introduttivo la sig.ra AN ha impugnato gli atti indicati in epigrafe contestando la legittimità della propria esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze, in relazione all’insegnamento di sostegno, ad opera dell’Ufficio scolastico di Taranto in data 10.08.2021.
In particolare, ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità: 1) violazione della convenzione di Lisbona, ratificata dall’Italia con l. 11 luglio 2002 n. 148; violazione dell’art. 7, comma 4, lettera e) dell’O.M. 60/2020 del 10.07.2020; 2) violazione di legge – dpr 189/2009 – incompetenza; 3) eccesso di potere per violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza 4) eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e buon andamento.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, con atto di mero stile.
Con ordinanza del 17 novembre 2021 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ordinando l’integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami, poi puntualmente adempiuta.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2024 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento in linea con la consolidata giurisprudenza della Sezione.
Si osserva che l’O.M. n. 60/2020 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) all’art. 7, comma 4, lett. e), prevede che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”. L’ordinanza consente, pertanto, l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.
L’art. 10 della medesima ordinanza prevede, poi, la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione.
Il D.M. n. 51/2021, adottato in attuazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020, proprio al fine di disciplinare i criteri di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, prevede che “possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”. L’art. 7 del medesimo decreto rinvia, poi, all’O.M. n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.
Pertanto, come affermato sia da questo Tribunale (v. tra le tante Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, n. 5382/2022) la disciplina generale prevista dall’ordinanza ministeriale consente l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non può ritenersi derogata dal D.M. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando all’ordinanza ministeriale per quanto in esso non specificamente previsto.
Dalle superiori considerazioni sugli atti generali, che recano la disciplina della fattispecie, ne deriva che la ricorrente, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, doveva essere inclusa, seppur con riserva, negli elenchi aggiuntivi alle GPS.
L’esclusione dagli elenchi aggiuntivi non può, poi, legittimamente fondarsi sulla nota ministeriale del 14.7.2021, specificamente contestata in ricorso, posto che tale nota, infatti, in disparte ogni valutazione circa la sua sostanziale legittimità, ha carattere generico ed indifferenziato, non considera le specifiche posizioni degli istanti né è stata mai comunicata agli interessati; pertanto, non può essere intesa quale provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento, inoltrata dalla ricorrente, e non è idonea a far venire meno il presupposto dell’ammissione con riserva, costituito dalla pendenza del procedimento di riconoscimento.
Ne consegue l’illegittimità dell’estromissione dalle graduatorie provinciali GPS, oggetto di gravame.
Per le superiori considerazioni, il ricorso va accolto nei termini di cui sopra in parte qua.
Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali in materia, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca De Gennaro | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO