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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 3056/2024, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MONTI ROSELLA
- ricorrente -
e
C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. MONTI ROSELLA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] “Voglia il Tribunale Ill.mo, 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute annotazioni;
2.
[...] Controparte_1
affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Persona_2
1 presso l'abitazione della madre;
3. disporre l'obbligo a carico del sig. di Controparte_1 corrispondere alla sig.ra entro il 5 di ogni mese l'assegno mensile di contributo Parte_1 al mantenimento dei figli e dell'importo di euro 300,00 (150,00 euro a figlio), Per_1 Persona_2 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici elaborati dall'ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria;
4. dare atto che il sig. verserà alla moglie il 50% dell'assegno unico 5. dare atto che i figli trascorreranno con il CP_1 padre fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola e sino alla domenica sera quando li Per_ riaccompagnerà dalla mamma entro le ore 21. Salvo diversi accordi dei genitori. e Per_1
trascorreranno con il padre anche un giorno infrasettimanale con pernottamento, salvo diverso accordo tra i genitori.
5. dare atto che i figli trascorreranno con i genitori e con il criterio
Per_ dell'alternanza tutte le vacanze religiose e civili. e , durante le vacanze estive resteranno Per_1
con ciascun genitore per un tempo anche non continuativo di tre settimane. Il periodo prescelto, ciascun genitore lo dovrà comunicare all'altro entro il 30 maggio di ogni anno 6.all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Alessandria il 20/05/2017 tra i sigg.ri e Parte_1
alle medesime condizioni stabilite per la separazione [ovvero alle diverse Controparte_1 condizioni da assumersi se necessario], con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla legge;
7.dare atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 31 dicembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 20 maggio 2017 in Alessandria (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano ad
Per_ Alessandria i figli , il 20 maggio 2016 e , il 3 ottobre 2019. Per_1
Le parti rappresentavano che la SI.ra è attualmente disoccupata e ha svolto in passato Parte_1
lavori occasionali come operaia presso le ditte che risultano dalla documentazione allegata, mentre il
SI. ha un contratto di lavoro come magazziniere presso la società Paglieri di Alessandria;
il CP_1
SI. è padre di un altro figlio minore nato da una precedente relazione e contribuisce al CP_1
mantenimento del medesimo. Le parti esponevano che contrasti ed incomprensioni avevano da tempo
2 deteriorato il rapporto tra i coniugi, facendo venir meno quell'affectio coniugalis che costituisce il fondamento del vincolo matrimoniale;
pertanto, pervenivano alla decisione di ottenere pronuncia giudiziale di separazione personale e all'esito, maturati i presupposti di legge, di scioglimento del matrimonio. In sede di udienza del 7 maggio 2025 le parti ulteriormente spiegavano le proprie condizioni patrimoniali “la mamma dichiara di percepire al mese, da poco, circa 450 al mese. sono in affitto, pago euro 300 al mese. percepisco metà dell'assegno unico per 200/230 euro al mese. ho il mio compagno che vive con me, suddividiamo le spese di affitto e utenze. Il papà dichiara di stare in Alessandria, vivo con la mia compagna che ha la casa di proprietà, paghiamo le utenze. Ora sono in disoccupazione e prendo 900. Prima prendevo sui 1200/1300. Arrivo sui 300 dell'assegno unico, perché ho un terzo figlio. Si calcola che la mamma ha a disposizione euro 800 circa così mentre il papà sui 900 comunque con a carico un altro minore;
entrambi i genitori fruiscono dell'aiuto dei compagni. Le parti concordano di modificare il ricorso con previsione di spese straordi-narie al 60
% in carico al papà.”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in Per_ contrasto con norme imperative, né con gli interessi dei figli minori e . Pertanto, tale Per_1
accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
avevano contratto matrimonio in Alessandria (AL), in data 20 maggio 2017 (Anno 2017 Parte
I Serie N. 43);
3 affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 Persona_2
l'abitazione della madre;
pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra entro il 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
l'assegno mensile di contributo al mantenimento dei figli e dell'importo Per_1 Persona_2
di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici elaborati dall'ISTAT, oltre il 60 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria;
dà atto che il SI. verserà alla moglie il 50% dell'assegno unico. CP_1
dispone che i figli trascorrano con il padre fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola e sino alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla mamma entro le ore 21; salvo diversi accordi
Per_ dei genitori. e trascorreranno con il padre anche un giorno infrasettimanale con Per_1
pernottamento, salvo diverso accordo tra i genitori. I figli trascorreranno poi con i genitori e Per_ con il criterio dell'alternanza tutte le vacanze religiose e civili. e , durante le vacanze Per_1
estive resteranno con ciascun genitore per un tempo anche non continuativo di tre settimane. Il periodo prescelto, ciascun genitore lo dovrà comunicare all'altro entro il 30 maggio di ogni anno.
dà atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 3056/2024, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MONTI ROSELLA
- ricorrente -
e
C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. MONTI ROSELLA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] “Voglia il Tribunale Ill.mo, 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute annotazioni;
2.
[...] Controparte_1
affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Persona_2
1 presso l'abitazione della madre;
3. disporre l'obbligo a carico del sig. di Controparte_1 corrispondere alla sig.ra entro il 5 di ogni mese l'assegno mensile di contributo Parte_1 al mantenimento dei figli e dell'importo di euro 300,00 (150,00 euro a figlio), Per_1 Persona_2 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici elaborati dall'ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria;
4. dare atto che il sig. verserà alla moglie il 50% dell'assegno unico 5. dare atto che i figli trascorreranno con il CP_1 padre fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola e sino alla domenica sera quando li Per_ riaccompagnerà dalla mamma entro le ore 21. Salvo diversi accordi dei genitori. e Per_1
trascorreranno con il padre anche un giorno infrasettimanale con pernottamento, salvo diverso accordo tra i genitori.
5. dare atto che i figli trascorreranno con i genitori e con il criterio
Per_ dell'alternanza tutte le vacanze religiose e civili. e , durante le vacanze estive resteranno Per_1
con ciascun genitore per un tempo anche non continuativo di tre settimane. Il periodo prescelto, ciascun genitore lo dovrà comunicare all'altro entro il 30 maggio di ogni anno 6.all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Alessandria il 20/05/2017 tra i sigg.ri e Parte_1
alle medesime condizioni stabilite per la separazione [ovvero alle diverse Controparte_1 condizioni da assumersi se necessario], con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla legge;
7.dare atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 31 dicembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 20 maggio 2017 in Alessandria (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano ad
Per_ Alessandria i figli , il 20 maggio 2016 e , il 3 ottobre 2019. Per_1
Le parti rappresentavano che la SI.ra è attualmente disoccupata e ha svolto in passato Parte_1
lavori occasionali come operaia presso le ditte che risultano dalla documentazione allegata, mentre il
SI. ha un contratto di lavoro come magazziniere presso la società Paglieri di Alessandria;
il CP_1
SI. è padre di un altro figlio minore nato da una precedente relazione e contribuisce al CP_1
mantenimento del medesimo. Le parti esponevano che contrasti ed incomprensioni avevano da tempo
2 deteriorato il rapporto tra i coniugi, facendo venir meno quell'affectio coniugalis che costituisce il fondamento del vincolo matrimoniale;
pertanto, pervenivano alla decisione di ottenere pronuncia giudiziale di separazione personale e all'esito, maturati i presupposti di legge, di scioglimento del matrimonio. In sede di udienza del 7 maggio 2025 le parti ulteriormente spiegavano le proprie condizioni patrimoniali “la mamma dichiara di percepire al mese, da poco, circa 450 al mese. sono in affitto, pago euro 300 al mese. percepisco metà dell'assegno unico per 200/230 euro al mese. ho il mio compagno che vive con me, suddividiamo le spese di affitto e utenze. Il papà dichiara di stare in Alessandria, vivo con la mia compagna che ha la casa di proprietà, paghiamo le utenze. Ora sono in disoccupazione e prendo 900. Prima prendevo sui 1200/1300. Arrivo sui 300 dell'assegno unico, perché ho un terzo figlio. Si calcola che la mamma ha a disposizione euro 800 circa così mentre il papà sui 900 comunque con a carico un altro minore;
entrambi i genitori fruiscono dell'aiuto dei compagni. Le parti concordano di modificare il ricorso con previsione di spese straordi-narie al 60
% in carico al papà.”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in Per_ contrasto con norme imperative, né con gli interessi dei figli minori e . Pertanto, tale Per_1
accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
avevano contratto matrimonio in Alessandria (AL), in data 20 maggio 2017 (Anno 2017 Parte
I Serie N. 43);
3 affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 Persona_2
l'abitazione della madre;
pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra entro il 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
l'assegno mensile di contributo al mantenimento dei figli e dell'importo Per_1 Persona_2
di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici elaborati dall'ISTAT, oltre il 60 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria;
dà atto che il SI. verserà alla moglie il 50% dell'assegno unico. CP_1
dispone che i figli trascorrano con il padre fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola e sino alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla mamma entro le ore 21; salvo diversi accordi
Per_ dei genitori. e trascorreranno con il padre anche un giorno infrasettimanale con Per_1
pernottamento, salvo diverso accordo tra i genitori. I figli trascorreranno poi con i genitori e Per_ con il criterio dell'alternanza tutte le vacanze religiose e civili. e , durante le vacanze Per_1
estive resteranno con ciascun genitore per un tempo anche non continuativo di tre settimane. Il periodo prescelto, ciascun genitore lo dovrà comunicare all'altro entro il 30 maggio di ogni anno.
dà atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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