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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza n. 1420/2020 del Tribunale di Napoli, publicata il 10 febbraio 2020, iscritto al n. 3864/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 1° aprile 2025 e pendente
T R A
l' (c.f.: ), con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in alla via Delle Puglie n. 28/I, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pellegrino Iglio (c.f.:
) - APPELLANTE - C.F._1
E la (c.f.: ) - Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
ex art. 5 d.l. 136/2013, con sede in Roma (Rm), alla Piazza Colonna n.
[...]
370, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli - APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 26/27 febbraio 2015, l'
[...]
d'ora in poi, per comodità, Parte_1
anche solo ) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Pt_1 [...]
per proporre opposizione avverso NT
l'ingiunzione di pagamento n. 10 del 22 gennaio 2015, emessa, ai sensi del r.d. n. Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Cont 639/1910, dall'Unità Tecnica Amministrativa (cd. ) della Controparte_1
per il recupero della somma di 1.092.255,99 €, oltre interessi moratori
[...]
computati al 15 gennaio 2015 in 235.252,33 €, per complessivi 1.327.508,32 €, “dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 4, della O.M. n. 3032 del 21/12/1999, come modificato e integrato dall'art. 9, comma 5, dell'ordinanza ministeriale n. 3100/2000 e dall'art. 2, comma 4, della O.P.C.M. n. 3286 del 9 maggio 2003 […] nonché ai sensi dell'art. 2, comma 5, della O.P.C.M. n. 3296/2003, oltre interessi a titolo moratorio, determinati, alla data del 15 gennaio 2015 […] nonché ulteriori interessi fino al soddisfo”. Tale credito era così specificato:556.836,39 € in virtù dell'articolo 2, comma 4, della
Ordinanza Ministeriale n. 3032 del 21/12/1999 (come modificato e integrato dall'articolo 9, comma 5, dell'Ordinanza Ministeriale n. 3100 del 22/12/2000 e dall'articolo 2, commi 4 e 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3286 del
9/5/2003); 535.419,60 € in virtù dell'articolo 2, comma 5, dell'Ordinanza del
Presidente del Consiglio n. 3286 del 9/5/2003; 235.252,33 € per interessi sulle predette somme.
A sostegno dell'opposizione, la parte istante sosteneva: 1) il difetto di legittimazione dell'Unità Tecnica Amministrativa;
2) la carenza di legittimazione passiva dell'opponente in relazione al credito contenuto nell'ingiunzione; 3)
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato;
4) l'improcedibilità della procedura d'ingiunzione per l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
2. Si costituivano in giudizio la e l'Unità Controparte_1
tecnica amministrativa della eccependo il difetto Controparte_1
di giurisdizione del giudice adito e contestando, nel merito, i motivi posti a base dell'opposizione, di cui chiedevano il rigetto.
3. Instaurato regolarmente il contradditorio, con ordinanza dell'11 giugno 2015, il Tribunale disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta e con verbale del 2 luglio 2015 rigettava la richiesta formulata dall'opponente di integrare il contradditorio nei confronti del Comune di Benevento, al quale l'opponente chiedeva di essere manleva di quanto sarebbe stata costretta a Pt_1
pagare alla P.C.M.
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Azienda Speciale Igiene Ambientale (Asia) Benevento c. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Uta Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
4. Sicché, in assenza di attività istruttoria, stante la natura documentale della causa, la stessa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale rigettava l'opposizione e revocava la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'amministrazione opposta, delle spese di giudizio liquidate in 21.424,00 € per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA (se dovute) come per legge.
A fondamento di tale decisione, il Tribunale:
a) affermava la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, poiché l'azione promossa dall'attrice atteneva “ad una questione meramente patrimoniale, connessa al mancato adempimento di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio”, la cui cognizione era devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;
Cont b) rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della .
A tal riguardo, ripercorreva l'intero quadro normativo che aveva interessato la materia dell'emergenza rifiuti in Campania dal 1998 al 2012, e, per quel che in questa
Con sede rileva, ricordava come l' che aveva emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata, fosse succeduta ad altri enti nell'attività di riscossione della tariffa
CP_ smaltimento rifiuti e di altre voci, in precedenza svolta da due società, la e
[...]
Nello specifico, queste società, con procedura di evidenza pubblica ex CP_6
OPCM 2274/1998, erano divenute, in un primo momento, concessionarie della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, dietro versamento di un corrispettivo costituito: i) dalle tariffe di conferimento dei rifiuti presso i CDR, dovute dai Comuni e loro consorzi e dai soggetti conferitari dei rifiuti;
ii) da ulteriori voci e maggiorazioni rispetto al costo ordinario del servizio di smaltimento, ivi compresa - a dire del
Tribunale – il cd. contributo ambientale, introdotto con OPCM 3032/1999 e successiva
OPCM 3100/2000, che prevedeva a carico dei Comuni che conferivano rifiuti, un contributo da erogare in favore dei Comuni sedi di impianti di CDR, di termovalorizzatori, di impianti di trasferenza e siti di stoccaggio provvisorio.
Con riferimento a tale ultima voce, le due concessionarie avevano operato - non come creditori diretti, quali esse erano per la prima voce (ma) - come semplici mandatarie all'incasso, in quanto avevano riscosso le dette somme per conto degli effettivi creditori, cioè i Comuni sede degli impianti e il Commissario di Governo, cui
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esse avevano poi versato le somme incassate. Tanto era stato disciplinato dall'art 2, comma 6 della O.P.C.M. 3286/2003, che - secondo il Tribunale - aveva imposto ai soggetti debitori, e quindi alla stessa , l'obbligo di versare tali quote alla Pt_1 [...]
quali affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti, che, a Controparte_7
loro volta, erano obbligate al successivo versamento di tali somme agli aventi diritto, ovvero ai Comuni. In seguito, con il DL 245/2005, risolti ex lege i contratti di CP_ concessione in corso con e con decorrenza dal 15 dicembre 2005, il CP_6
servizio in esame era stato preso in carico, dopo una fase transitoria gestita dalle ex concessionarie, direttamente dall'amministrazione, e per essa dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto legge “provvede(va) al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di protezione civile adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori”. Lo stato di emergenza dei rifiuti era poi cessato il 31 dicembre 2009 e con DL n. 195/2009 era stata prevista la cessazione degli effetti di tutte le ordinanze assunte durante la fase emergenziale e la prosecuzione delle attività inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con le medesime modalità operanti alla data del 31 dicembre 2009, mediante l'istituzione di una Unità Stralcio, cui erano state affidate le attività di accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività svolte dalle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di
Stato all'emergenza, alla quale era succeduta con OPCM 3920/2011, l'Unità Tecnica-
Amministrativa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile;
c) rigettava, poi, l'eccezione sollevata dall'opponente riferita al proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che “l'obbligo di pagamento, sia della tariffa sia dei ristori e maggiorazioni varie, grava sul soggetto che provvede al materiale
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conferimento dei rifiuti all'impianto (e non è contestato che l'opponente abbia svolto tale attività), fatta salva la responsabilità solidale tra detto soggetto e il Comune, per conto del quale viene fatto il conferimento”. A tanto aggiungeva che gli accordi col
Comune menzionati dall'opponente, assunti in esecuzione della delibera di C.C. n.
59/04, erano da intendersi come “accordi interni non opponibili a terzo creditore” e che l'obbligo di pagamento delle quote di ristoro ambientale era stato esteso anche ai soggetti affidatari del servizio di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 4/2007;
d) rigettava, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente ritenendo che “le tariffe di contenimento dei rifiuti non sono assoggettabili al termine prescrizionale quinquennale, di cui all'art 2948 c.c., bensì all'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c.” e, nella specie, trattandosi “di crediti relativi alle tariffe di smaltimento rifiuti sorti nel periodo settembre 2004-dicembre 2005 (vedi fatture in atti) e considerato che l'opponente non ha contestato di aver ricevuto Parte_1
le diffide prot. n. 5583 del 2 marzo 2006, e n. 3664 dell'11 settembre 2014 indicate nell'ingiunzione opposta (avente, quali diffide al pagamento, indubbio valore interruttivo della prescrizione), risulta evidente che al momento della notifica dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa il termine di prescrizione non era ancora decorso”;
e) rigettava, infine, anche le eccezioni relative alla non corretta quantificazione degli importi indicati nelle fatture poste a base dell'ingiunzione opposta.
5. Avverso tale sentenza, con una citazione telematicamente notificata in data 8 novembre 2020 alla NT
, l' ha proposto appello affidandolo ai motivi di
[...] Parte_1
cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accogliere
l'opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare l'ingiunzione di pagamento ex R.D.
n. 639 del 14 aprile 1910, prot. n. 411 del 30/1/2015 della Controparte_1
Unità Tecnica-Amministrativa; 2) vittoria di spese del doppio grado di
[...]
giudizio”.
6. Con una comparsa depositata il 22 febbraio 2021 di sole due pagine, in cui si richiamavano le difese svolte e gli atti e documenti depositati nel primo grado del giudizio, si sono costituite in giudizio la e l'Unità Controparte_1
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tecnica amministrativa, eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e la sua infondatezza nel merito.
7. All'udienza del 1° aprile 2025, la Corte ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è parzialmente fondato sulla base delle seguenti considerazioni.
II.1. Col primo motivo d'appello, l' contesta la sentenza di primo grado nella Pt_1
parte in cui il primo Giudice aveva riconosciuto la legittimazione attiva dell'Unità
Tecnica Amministrativa della Controparte_1
Sul punto, l'appellante sostiene che l'ordinanza ministeriale n. 3920/2011, Con istitutiva dell' aveva illegittimamente derogato alla fonte normativa primaria, rappresentata dall'art. 3 del D.L. n. 245/2005, che aveva attribuito la titolarità attiva per il recupero dei crediti in contesa esclusivamente al Commissario delegato.
Tale motivo è infondato.
Va, innanzitutto, chiarito che, nonostante l'Unità tecnica amministrativa (cd. Uta) sia un organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essa è stata investita del potere di riscuotere i crediti della Pubblica amministrazione sulla base di una serie di norme, di cui si dirà in prosieguo, ed, infatti, l'ordinanza ingiunzione fiscale opposta è stata emessa e firmata dal capo dell'Unità tecnica amministrativa.
Tale organo è stato istituito come prosecuzione delle Unità stralcio, sempre operanti presso la P.C.M., istituite con l'art. 2 del d.l. n. 195 del 2009, conv. in legge n.
26/2010, con lo specifico compito di provvedere alla chiusura dell'emergenza rifiuti in
Campania - in precedenza gestita dal commissario delegato presso la Regione - a loro volta succedute, anche nelle risorse umane, finanziarie e strumentali, alle Missioni, istituite con il d.l. n. 90/2008, proprio per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, cessate alla data del 31 dicembre 2009.
Ne consegue che con la citata ordinanza n. 3920/2011 - la cui natura di ordinanza di necessità ed urgenza in materia di protezione civile ex art. 5 comma 2 della L. n.
225/1992, che disciplinava lo “Stato di emergenza e potere di ordinanza”, non è contestata - la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha fatto altro che provvedere
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legittimamente ad istituire, al suo interno, un altro organo che completasse le attività in materia di smaltimento rifiuti, in precedenza svolte dalle Unità Stralcio, dalle
Missioni, e prima ancora dal Commissario delegato, istituiti con apposito atto CP_ normativo, e dalle concessionarie e Controparte_7
A tal proposito, va osservato che la durata di tale Unità tecnica amministrativa, prevista inizialmente come organo temporaneo a scadenza piuttosto breve, è stata successivamente prorogata con norme di rango legislativo, come il d.l. 10 dicembre
2013 n. 136, convertito nella l. 6 febbraio 2014 n. 6, il cui art. 5, co. 1 ha stabilito che
“Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unità Tecnica-
Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata fino al 31.12.2014 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri” nonché il conseguente D.P.C.M. 20 febbraio 2014.
Anche successivamente, la proroga è sempre avvenuta con norma di rango legislativo sino ai nostri giorni, in cui l'Uta è divenuta organo stabile della P.C.M. (cfr. il d.l. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito nella l. 25 febbraio 2016 n. 21, che ne ha prorogato la durata sino al 31 dicembre 2016; il successivo d.l. 30 dicembre 2016 n.
244, convertito nella l. 27 febbraio 2017 n. 19, che ne ha prorogato la durata sino al 31 dicembre 2017; la l. 27 dicembre 2017 n. 205 che ne ha prorogato la durata sino al 31 dicembre 2018; il d.l. 28 settembre 2018 n. 109, conv. nella l. 16 novembre 2018 n.
130, che ne ha prorogato la durata sino al 31 dicembre 2019; il d.l. 14 ottobre 2019 n.
111, conv. nella l. 12 dicembre 2019 n. 141, che ne ha prorogato la durata sino al 31 dicembre 2022; da ultimo, il d.l. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. nella l. 24 febbraio
2023 n. 14, che all'art. 19 ne ha prorogato al durata sino al 31 dicembre 2025).
Tale evoluzione normativa consente di affermare che “qualora alcuni contenuti di esse (id est le ordinanze previste dall'art. 5 della l. n. 225 del 1992) siano richiamati da una legge ordinaria, destinata a regolare situazioni distanti dal verificarsi dell'emergenza, anche se da questa dipendenti, tale rinvio è di natura materiale e recettizia per cui si cristallizza nella norma di rango primario, quale nuova fonte di
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diritto” (cfr. Cass. 26372/2017).
Ne consegue che certamente alla data della notificazione dell'ingiunzione Cont opposta (22 gennaio 2015), le attribuzioni della erano state già disposte con legge,
e pertanto, essa, certamente, sempre quale organo della P.C.M., era dotata di legittimazione attiva, proveniente da fonte normativa primaria, all'emanazione dell'ordinanza contestata.
Del resto, anche la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che “tale Unità tecnico amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, succeduta a titolo particolare nei rapporti già sorti con il Commissario per
l'emergenza rifiuti in Campania”, “abbia assunto tra i suoi compiti quello della gestione dei rapporti attivi e passivi a suo tempo curati dalle Unità , a loro volta Pt_2
subentrate alle attività dei Commissari istituti per l'emergenza rifiuti in Campania” (cfr. testo di Cass. 6747/2024, sebbene non massimata con riguardo al detto principio).
In conclusione, il primo motivo dell'appello è infondato.
II.2. Con il secondo motivo di gravame, l' contesta la sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui il primo Giudice, disattendendo la sua eccezione, ha affermato che essa era legittimata passiva, e dunque, tenuta a pagare l'intero importo ingiuntole.
Nello specifico, il Tribunale aveva affermato, con riguardo al contributo ambientale ed alla tariffa di smaltimento, che “… l'obbligo di pagamento delle quote di ristoro ambientale sia esteso anche ai soggetti affidatari del servizio di gestione rifiuti, sulla base dell'art. 28 della L.R. n. 4/2007 che prevede: "Ai Comuni sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato"; del pari, per le tariffe di smaltimento rifiuti l'art.2 del D.L.
245/05 prevede: “Il Commissario delegato per il perseguimento delle attività previste all'articolo 1 provvede al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di protezione civile adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, altresì' utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed
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adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori” e l'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3479 del 14 dicembre 2005 stabilisce: "A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il Commissario delegato determina le situazioni debitorie dei Comuni, dei relativi consorzi e degli altri affidatari della regione Campania, in ordine al pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti e provvede al relativo recupero. Per le situazioni debitorie maturate fino alla data del 31 dicembre 2004 il Commissario delegato tiene conto di quelle già certificate dai Comuni,
o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53".
A questo riguardo, l' , da un lato sostiene che “la normativa citata, Parte_1
e segnatamente la legge regionale n. 4/2007, è posteriore alle fatture emesse dalla
, circostanza che priva l'ingiunzione anche del carattere di certezza Controparte_7
del credito ingiunto, presupposto essenziale del procedimento ex Regio Decreto numero
639/1910” ; dall'altro lato, sostiene che, con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del
29/12/2004, era stato previsto che l'unico legittimato passivo era il Comune di
Benevento poiché tale ente si era espressamente accollato “...la responsabilità e
l'onere del pagamento di tutte le partite debitorie relative alla voce 'Fornitori di beni e servizi' risultante dalla situazione contabile dell'azienda speciale aggiornata alla data del 31/12/2004…”.
Tale motivo risulta parzialmente fondato.
Ed invero, come si evince dalla motivazione adottata in primo grado, il Tribunale aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della per le somme Parte_1
indicate nell'ingiunzione opposta, ed in particolare, per il contributo ambientale, sul rilievo che tale legittimazione avesse un fondamento normativo negli artt. 28 della L.R.
n. 4/2007, 2 del D.L. n. 245/05 e 2 comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3479 del 2005, che confermavano che tale contributo era dovuto “dai Comuni in veste di enti conferenti ”, ai quali erano espressamente assimilati “i relativi consorzi e gli altri affidatari”, ossia i soggetti – quale, appunto, la odierna opponente – che abbiano raccolto, depositato in aree di temporaneo stanziamento (o di trasferenza) e materialmente conferito agli impianti di destinazione, i rifiuti prodotti dai Comuni incaricati”.
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La Corte, con riguardo al contributo ambientale, dissente da tale interpretazione, giacché, dalle disposizioni citate nell'ingiunzione impugnata (e, in particolare, dall'art. 2, co. 4 dell'O.M. 3032/1999 come modificato dall'art. 9, co. 5 dell'O.P.C.M. n. 3100/2000; dall'art. 2, co. 4 e 6 dell'O.P.C.M. n. 3286/2003; dall'art. 2, co. 5 dell'O.P.C.M. n.3286/2003) non emerge nessuna specifica previsione che estende ai soggetti incaricati della raccolta e trasporto dei rifiuti (come, appunto, l
[...]
) la titolarità passiva, oltre che della tariffa di smaltimento, anche del Parte_1
contributo di ristoro ambientale. Infatti, l'art. 2, comma 4, dell'ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3032 del 1999 e l'art. 2, co. 6 dell'ordinanza n.
3286 del 2003, richiamate nell'ingiunzione opposta, prevedevano che "Il Commissario delegato - Presidente della Regione Campania dispone un contributo a carico dei
Comuni che conferiscono i rifiuti, da erogare a favore dei Comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasferenza, i siti di stoccaggio provvisorio di combustibile derivati dai rifiuti e i siti di stoccaggio definitivo..." nonché che tali contributi erano riscossi dall'affidataria del servizio di smaltimento rifiuti senza nessun riferimento ad altri soggetti obbligati, oltre ai comuni.
Del resto, se l'art. 28 della legge Regione Campania n. 4/2007, citato dal primo
Giudice, aveva previsto che : "ai comuni sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato”, senza riferirsi specificamente ai comuni, ma a tutti gli altri soggetti interessati al ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti, ciò vuol dire che, in precedenza, tale contributo gravava soltanto sui Comuni che conferivano i rifiuti ed erano destinati a favore dei Comuni sede di stoccaggio o degli impianti di trasferenza.
Ne consegue che, all'epoca dell'emissione delle fatture su cui l'ingiunzione si fonda (cioè, nelle annualità 2004-2005), almeno in Campania, i comuni da cui provenivano i rifiuti conferiti erano gli unici soggetti tenuti al pagamento della quota di ristoro ambientale, non gli altri soggetti del sistema di servizio integrato dei rifiuti.
Né, a smentire una tale ricostruzione, può valere il riferimento fatto nella sentenza impugnata all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3479 del 2005 o all'art. 2 del d.l. n. 245 del 2005 relativo al potere del Commissario delegato di provvedere al recupero delle somme dovute, oltre che presso i Comuni, anche presso "i relativi
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Consorzi e gli altri affidatari della Regione Campania...", giacché si tratta di ordinanze d'urgenza e di decreti legge comunque emessi a fine anno 2005, e pertanto, non applicabili al caso in esame.
In tal senso, si ritiene che, solo a decorrere dal 2005, in concomitanza con la CP_ risoluzione del rapporto di e e comunque, di sicuro nella Controparte_7
Regione Campania dal 2007, il legislatore ha inteso ampliare la platea dei soggetti tenuti alla corresponsione del detto contributo, estendendolo anche ai consorzi tra
Comuni o ad altre forme associative per lo svolgimento del servizio, quali Unioni di
Comuni, accordi di programma o convenzioni, cioè ad altri soggetti che beneficiavano, sia pure indirettamente, della prestazione di smaltimento, a discapito di altri comuni che provvedevano nel proprio territorio allo smaltimento dei rifiuti (cfr., in tal senso,
CdS, 5049/2023).
Ad ulteriore conferma di quanto sostenuto da questa Corte, vi è il fatto che la lettera di messa in mora del 13 novembre 2014, indirizzata all e Parte_1
proveniente dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti, faceva riferimento esclusivamente all'importo dovuto a titolo di tariffa di smaltimento rifiuti, non anche al contributo ambientale, nonché il fatto che, sebbene avente soltanto effetti interni tra le parti, l'accordo concluso tra Comune di Benevento ed con verbale del 15 marzo Pt_1
2006 (già previsto dalla delibera del Consiglio comunale n. 59 del 29 dicembre 2004) e relativo al trasferimento al comune dei debiti assunti dall' , come società Pt_1
partecipata dall'ente pubblico locale, faceva riferimento solo alla tassa di smaltimento CP_ rifiuti ed al debito verso e quali fornitori di beni e servizi. Controparte_7
Inoltre, va rilevato che, in allegato alla II memoria ex art. 183, co. Vi, c.p.c., l'
[...]
ha prodotto in giudizio un mandato di pagamento, proveniente dal Comune Parte_1
di Benevento ed indirizzato al commissario delegato, riferito alle somme specificamente accantonate a titolo di “contributi e maggiorazioni” ed originariamente dovuti alla affidataria e CP_7 Controparte_7
Alla luce delle suesposte argomentazioni, ed in accoglimento del secondo motivo d'appello, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui è stata riconosciuta la legittimazione passiva della al pagamento del Parte_1
contributo di ristoro ambientale determinato nell'ingiunzione opposta nell'importo di
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c. - Uta Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
“euro 556.836,39 dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, della O.P.C.M. n. 3032 del
21/12/1999, come modificato e integrato dall'art. 9, comma 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3100/2000”.
Resta invece dovuta la sola tariffa di smaltimento rifiuti quantificata nell'importo di “euro 535.419,60 ai sensi dell'art. 2, comma 5, della O.P.C.M.
3286/2003”, non avendo sul punto l'appellante mosso specifiche censure alla sentenza impugnata, riproponendo inammissibilmente quelle proposte nel primo grado del giudizio.
A tale ultimo importo, vanno poi aggiunti gli interessi moratori sia pure nella minore misura di 115.369,23 €, in luogo dei 235.252,33 € riconosciuti nell'ingiunzione opposta.
II.3. Parimenti inammissibile, e, comunque, infondato è il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante contesta il capo della sentenza in cui veniva l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto in contesa.
A questo riguardo, egli sostiene che poiché “alla TARSU e, più in generale, ai tributi locali” si applica “il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 del codice civile” , tale termine, in luogo di quello decennale, si dovrebbe estendere anche alle tariffe di smaltimento che pagano i comuni ed altri soggetti preposti allo smaltimento, nei confronti delle autorità sovraordinate.
Sul sunto, si osserva, come già correttamente rilevato dal Tribunale, che la tariffa di smaltimento dei rifiuti costituisce il corrispettivo di un servizio che il Comune
è tenuto a corrispondere allorquando, conferendo i rifiuti all'impianto, richiede l'erogazione di una prestazione costituita dallo smaltimento dei rifiuti. In sostanza, si tratta di un corrispettivo che prescinde da scadenze di ordine temporale poiché è connesso ad una prestazione resa dal gestore del servizio, il cui credito nei confronti del conferitore dei rifiuti matura - solo e soltanto - se vengono effettuati i conferimenti presso l'impianto; pertanto, il primo Giudice ha correttamente ritenuto
“che tali corrispettivi del servizio costituiscono ordinari diritti di credito e che, pertanto, essi soggiacciono al termine di prescrizione decennale”.
Diversamente, i tributi locali (come, appunto, la TARSU) sono soggetti al più breve termine quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4, per il fatto, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che gli stessi costituiscono prestazioni
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(già Prima Sezione Civile bis)
periodiche o di durata connotati “una causa debendi di tipo continuativo, in quanto
l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. (Cass. n. 4283/2010).
II.4. L'ultimo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta l'errata quantificazione, nelle fatture poste a base dell'ingiunzione opposta, del contributo di ristoro ambientale, ritenuto non dovuto nel merito per il mancato funzionamento, all'epoca di emissione delle suddette fatture, del termovalorizzatore di Acerra, deve ritenersi assorbito dall'affermata carenza di legittimazione passiva della
[...]
relativamente ad esso. Parte_1
Infondata è, invece, l'altra contestazione, secondo cui non era dovuto il corrispettivo, indicato nelle fatture come servizio tesoreria ex art. 2, comma 2,
O.P.C.M. n. 3286/2003 e come corrispettivo a titolo di servizio tesoreria ex art. 2, comma 5, OPCM. n. 3286/2003.
Difatti, l'appellante si è limitato, al riguardo, a sostenere che tale corrispettivo non era previsto da nessuna norma, senza tuttavia neppure depositare le fatture che facevano espresso riferimento allo stesso per l'attività di riscossione svolta dalla CP_8
disciplinata dal comma 6 dell'art. 2 della OPCM n. 3286/2003. Controparte_7
III. In definitiva, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata parzialmente modificata, dovendosi ritenere non dovuto – per carenza di legittimazione passiva dell'appellante - il contributo di ristoro ambientale determinato nell'ingiunzione opposta nella misura di 556.836,39 €, con conseguente riduzione degli importi indicati nella suddetta ingiunzione nella misura di 535.419,60 € (dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 5, della O.P.C.M. 3286/2003), oltre interessi moratori per l'importo
115.369,23 € sino al gennaio 2015, nonché ulteriori interessi sino al soddisfo.
IV. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento parziale dell'atto di appello, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante , che va, pertanto, condannata al pagamento in favore Parte_1
della Ministri - Unità Tecnica Amministrativa degli importi Controparte_1
calcolati sulla base del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione
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(già Prima Sezione Civile bis)
giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, in relazione al valore della controversia rapportato al decisum (da 520.000,01 € a 1.000.000,00 €), in complessivi:
- 19.291,00 € per il primo grado del giudizio, di cui 14.900,00 € per compenso
(2.400,00 € per la fase di studio, 1.600,00 € per la fase introduttiva, 6.800,00 € per la fase istruttoria e 4.100,00 € per la fase decisoria), 2.235,00 € per spese generali al 15%,
e 2.156,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
- 17.851,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 13.300,00 € per compenso
(2.900,00 € per la fase di studio, 1.700,00 € per la fase introduttiva, 3.900,00 € per la fase di trattazione e 4.800,00 € per la fase decisoria), 1.995,00 € per spese generali al
15% e 2.556,00 € per spese vive, oltre eventuali accessori se dovuti.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli – Quinta Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla Parte_1
nei confronti della
[...] NT
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1420/2020,
[...]
publicata il 10 febbraio 2020, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie solo in parte la domanda dell'opponente, condannandolo al pagamento della somma ingiunta nel solo importo di 535.419,60 €, oltre interessi moratori su tale somma nella misura di 115.369,23 € sino al gennaio
2015, nonché ulteriori interessi sino al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento a favore della Parte_1 [...]
tecnica delle spese del doppio grado di NT CP_3
giudizio, che si liquidano in complessivi:
- 19.291,00 € per il primo grado del giudizio, di cui 14.900,00 € per compenso,
2.235,00 € per spese generali al 15% e 2.156 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
- 17.851,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 13.300,00 € per compenso,
1.995,00 € per spese generali al 15% e 2.556,00 € per spese vive, oltre eventuali accessori se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
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Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
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Benevento c. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Uta Parte_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza n. 1420/2020 del Tribunale di Napoli, publicata il 10 febbraio 2020, iscritto al n. 3864/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 1° aprile 2025 e pendente
T R A
l' (c.f.: ), con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in alla via Delle Puglie n. 28/I, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pellegrino Iglio (c.f.:
) - APPELLANTE - C.F._1
E la (c.f.: ) - Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
ex art. 5 d.l. 136/2013, con sede in Roma (Rm), alla Piazza Colonna n.
[...]
370, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli - APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 26/27 febbraio 2015, l'
[...]
d'ora in poi, per comodità, Parte_1
anche solo ) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Pt_1 [...]
per proporre opposizione avverso NT
l'ingiunzione di pagamento n. 10 del 22 gennaio 2015, emessa, ai sensi del r.d. n. Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
Cont 639/1910, dall'Unità Tecnica Amministrativa (cd. ) della Controparte_1
per il recupero della somma di 1.092.255,99 €, oltre interessi moratori
[...]
computati al 15 gennaio 2015 in 235.252,33 €, per complessivi 1.327.508,32 €, “dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 4, della O.M. n. 3032 del 21/12/1999, come modificato e integrato dall'art. 9, comma 5, dell'ordinanza ministeriale n. 3100/2000 e dall'art. 2, comma 4, della O.P.C.M. n. 3286 del 9 maggio 2003 […] nonché ai sensi dell'art. 2, comma 5, della O.P.C.M. n. 3296/2003, oltre interessi a titolo moratorio, determinati, alla data del 15 gennaio 2015 […] nonché ulteriori interessi fino al soddisfo”. Tale credito era così specificato:556.836,39 € in virtù dell'articolo 2, comma 4, della
Ordinanza Ministeriale n. 3032 del 21/12/1999 (come modificato e integrato dall'articolo 9, comma 5, dell'Ordinanza Ministeriale n. 3100 del 22/12/2000 e dall'articolo 2, commi 4 e 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3286 del
9/5/2003); 535.419,60 € in virtù dell'articolo 2, comma 5, dell'Ordinanza del
Presidente del Consiglio n. 3286 del 9/5/2003; 235.252,33 € per interessi sulle predette somme.
A sostegno dell'opposizione, la parte istante sosteneva: 1) il difetto di legittimazione dell'Unità Tecnica Amministrativa;
2) la carenza di legittimazione passiva dell'opponente in relazione al credito contenuto nell'ingiunzione; 3)
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato;
4) l'improcedibilità della procedura d'ingiunzione per l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
2. Si costituivano in giudizio la e l'Unità Controparte_1
tecnica amministrativa della eccependo il difetto Controparte_1
di giurisdizione del giudice adito e contestando, nel merito, i motivi posti a base dell'opposizione, di cui chiedevano il rigetto.
3. Instaurato regolarmente il contradditorio, con ordinanza dell'11 giugno 2015, il Tribunale disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta e con verbale del 2 luglio 2015 rigettava la richiesta formulata dall'opponente di integrare il contradditorio nei confronti del Comune di Benevento, al quale l'opponente chiedeva di essere manleva di quanto sarebbe stata costretta a Pt_1
pagare alla P.C.M.
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Azienda Speciale Igiene Ambientale (Asia) Benevento c. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Uta Corte d'Appello di Napoli
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4. Sicché, in assenza di attività istruttoria, stante la natura documentale della causa, la stessa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale rigettava l'opposizione e revocava la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'amministrazione opposta, delle spese di giudizio liquidate in 21.424,00 € per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA (se dovute) come per legge.
A fondamento di tale decisione, il Tribunale:
a) affermava la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, poiché l'azione promossa dall'attrice atteneva “ad una questione meramente patrimoniale, connessa al mancato adempimento di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio”, la cui cognizione era devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;
Cont b) rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della .
A tal riguardo, ripercorreva l'intero quadro normativo che aveva interessato la materia dell'emergenza rifiuti in Campania dal 1998 al 2012, e, per quel che in questa
Con sede rileva, ricordava come l' che aveva emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata, fosse succeduta ad altri enti nell'attività di riscossione della tariffa
CP_ smaltimento rifiuti e di altre voci, in precedenza svolta da due società, la e
[...]
Nello specifico, queste società, con procedura di evidenza pubblica ex CP_6
OPCM 2274/1998, erano divenute, in un primo momento, concessionarie della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, dietro versamento di un corrispettivo costituito: i) dalle tariffe di conferimento dei rifiuti presso i CDR, dovute dai Comuni e loro consorzi e dai soggetti conferitari dei rifiuti;
ii) da ulteriori voci e maggiorazioni rispetto al costo ordinario del servizio di smaltimento, ivi compresa - a dire del
Tribunale – il cd. contributo ambientale, introdotto con OPCM 3032/1999 e successiva
OPCM 3100/2000, che prevedeva a carico dei Comuni che conferivano rifiuti, un contributo da erogare in favore dei Comuni sedi di impianti di CDR, di termovalorizzatori, di impianti di trasferenza e siti di stoccaggio provvisorio.
Con riferimento a tale ultima voce, le due concessionarie avevano operato - non come creditori diretti, quali esse erano per la prima voce (ma) - come semplici mandatarie all'incasso, in quanto avevano riscosso le dette somme per conto degli effettivi creditori, cioè i Comuni sede degli impianti e il Commissario di Governo, cui
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esse avevano poi versato le somme incassate. Tanto era stato disciplinato dall'art 2, comma 6 della O.P.C.M. 3286/2003, che - secondo il Tribunale - aveva imposto ai soggetti debitori, e quindi alla stessa , l'obbligo di versare tali quote alla Pt_1 [...]
quali affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti, che, a Controparte_7
loro volta, erano obbligate al successivo versamento di tali somme agli aventi diritto, ovvero ai Comuni. In seguito, con il DL 245/2005, risolti ex lege i contratti di CP_ concessione in corso con e con decorrenza dal 15 dicembre 2005, il CP_6
servizio in esame era stato preso in carico, dopo una fase transitoria gestita dalle ex concessionarie, direttamente dall'amministrazione, e per essa dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto legge “provvede(va) al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di protezione civile adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori”. Lo stato di emergenza dei rifiuti era poi cessato il 31 dicembre 2009 e con DL n. 195/2009 era stata prevista la cessazione degli effetti di tutte le ordinanze assunte durante la fase emergenziale e la prosecuzione delle attività inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con le medesime modalità operanti alla data del 31 dicembre 2009, mediante l'istituzione di una Unità Stralcio, cui erano state affidate le attività di accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività svolte dalle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di
Stato all'emergenza, alla quale era succeduta con OPCM 3920/2011, l'Unità Tecnica-
Amministrativa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile;
c) rigettava, poi, l'eccezione sollevata dall'opponente riferita al proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che “l'obbligo di pagamento, sia della tariffa sia dei ristori e maggiorazioni varie, grava sul soggetto che provvede al materiale
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conferimento dei rifiuti all'impianto (e non è contestato che l'opponente abbia svolto tale attività), fatta salva la responsabilità solidale tra detto soggetto e il Comune, per conto del quale viene fatto il conferimento”. A tanto aggiungeva che gli accordi col
Comune menzionati dall'opponente, assunti in esecuzione della delibera di C.C. n.
59/04, erano da intendersi come “accordi interni non opponibili a terzo creditore” e che l'obbligo di pagamento delle quote di ristoro ambientale era stato esteso anche ai soggetti affidatari del servizio di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 4/2007;
d) rigettava, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente ritenendo che “le tariffe di contenimento dei rifiuti non sono assoggettabili al termine prescrizionale quinquennale, di cui all'art 2948 c.c., bensì all'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c.” e, nella specie, trattandosi “di crediti relativi alle tariffe di smaltimento rifiuti sorti nel periodo settembre 2004-dicembre 2005 (vedi fatture in atti) e considerato che l'opponente non ha contestato di aver ricevuto Parte_1
le diffide prot. n. 5583 del 2 marzo 2006, e n. 3664 dell'11 settembre 2014 indicate nell'ingiunzione opposta (avente, quali diffide al pagamento, indubbio valore interruttivo della prescrizione), risulta evidente che al momento della notifica dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa il termine di prescrizione non era ancora decorso”;
e) rigettava, infine, anche le eccezioni relative alla non corretta quantificazione degli importi indicati nelle fatture poste a base dell'ingiunzione opposta.
5. Avverso tale sentenza, con una citazione telematicamente notificata in data 8 novembre 2020 alla NT
, l' ha proposto appello affidandolo ai motivi di
[...] Parte_1
cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accogliere
l'opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare l'ingiunzione di pagamento ex R.D.
n. 639 del 14 aprile 1910, prot. n. 411 del 30/1/2015 della Controparte_1
Unità Tecnica-Amministrativa; 2) vittoria di spese del doppio grado di
[...]
giudizio”.
6. Con una comparsa depositata il 22 febbraio 2021 di sole due pagine, in cui si richiamavano le difese svolte e gli atti e documenti depositati nel primo grado del giudizio, si sono costituite in giudizio la e l'Unità Controparte_1
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tecnica amministrativa, eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e la sua infondatezza nel merito.
7. All'udienza del 1° aprile 2025, la Corte ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è parzialmente fondato sulla base delle seguenti considerazioni.
II.1. Col primo motivo d'appello, l' contesta la sentenza di primo grado nella Pt_1
parte in cui il primo Giudice aveva riconosciuto la legittimazione attiva dell'Unità
Tecnica Amministrativa della Controparte_1
Sul punto, l'appellante sostiene che l'ordinanza ministeriale n. 3920/2011, Con istitutiva dell' aveva illegittimamente derogato alla fonte normativa primaria, rappresentata dall'art. 3 del D.L. n. 245/2005, che aveva attribuito la titolarità attiva per il recupero dei crediti in contesa esclusivamente al Commissario delegato.
Tale motivo è infondato.
Va, innanzitutto, chiarito che, nonostante l'Unità tecnica amministrativa (cd. Uta) sia un organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essa è stata investita del potere di riscuotere i crediti della Pubblica amministrazione sulla base di una serie di norme, di cui si dirà in prosieguo, ed, infatti, l'ordinanza ingiunzione fiscale opposta è stata emessa e firmata dal capo dell'Unità tecnica amministrativa.
Tale organo è stato istituito come prosecuzione delle Unità stralcio, sempre operanti presso la P.C.M., istituite con l'art. 2 del d.l. n. 195 del 2009, conv. in legge n.
26/2010, con lo specifico compito di provvedere alla chiusura dell'emergenza rifiuti in
Campania - in precedenza gestita dal commissario delegato presso la Regione - a loro volta succedute, anche nelle risorse umane, finanziarie e strumentali, alle Missioni, istituite con il d.l. n. 90/2008, proprio per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, cessate alla data del 31 dicembre 2009.
Ne consegue che con la citata ordinanza n. 3920/2011 - la cui natura di ordinanza di necessità ed urgenza in materia di protezione civile ex art. 5 comma 2 della L. n.
225/1992, che disciplinava lo “Stato di emergenza e potere di ordinanza”, non è contestata - la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha fatto altro che provvedere
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legittimamente ad istituire, al suo interno, un altro organo che completasse le attività in materia di smaltimento rifiuti, in precedenza svolte dalle Unità Stralcio, dalle
Missioni, e prima ancora dal Commissario delegato, istituiti con apposito atto CP_ normativo, e dalle concessionarie e Controparte_7
A tal proposito, va osservato che la durata di tale Unità tecnica amministrativa, prevista inizialmente come organo temporaneo a scadenza piuttosto breve, è stata successivamente prorogata con norme di rango legislativo, come il d.l. 10 dicembre
2013 n. 136, convertito nella l. 6 febbraio 2014 n. 6, il cui art. 5, co. 1 ha stabilito che
“Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unità Tecnica-
Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata fino al 31.12.2014 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri” nonché il conseguente D.P.C.M. 20 febbraio 2014.
Anche successivamente, la proroga è sempre avvenuta con norma di rango legislativo sino ai nostri giorni, in cui l'Uta è divenuta organo stabile della P.C.M. (cfr. il d.l. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito nella l. 25 febbraio 2016 n. 21, che ne ha prorogato la durata sino al 31 dicembre 2016; il successivo d.l. 30 dicembre 2016 n.
244, convertito nella l. 27 febbraio 2017 n. 19, che ne ha prorogato la durata sino al 31 dicembre 2017; la l. 27 dicembre 2017 n. 205 che ne ha prorogato la durata sino al 31 dicembre 2018; il d.l. 28 settembre 2018 n. 109, conv. nella l. 16 novembre 2018 n.
130, che ne ha prorogato la durata sino al 31 dicembre 2019; il d.l. 14 ottobre 2019 n.
111, conv. nella l. 12 dicembre 2019 n. 141, che ne ha prorogato la durata sino al 31 dicembre 2022; da ultimo, il d.l. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. nella l. 24 febbraio
2023 n. 14, che all'art. 19 ne ha prorogato al durata sino al 31 dicembre 2025).
Tale evoluzione normativa consente di affermare che “qualora alcuni contenuti di esse (id est le ordinanze previste dall'art. 5 della l. n. 225 del 1992) siano richiamati da una legge ordinaria, destinata a regolare situazioni distanti dal verificarsi dell'emergenza, anche se da questa dipendenti, tale rinvio è di natura materiale e recettizia per cui si cristallizza nella norma di rango primario, quale nuova fonte di
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diritto” (cfr. Cass. 26372/2017).
Ne consegue che certamente alla data della notificazione dell'ingiunzione Cont opposta (22 gennaio 2015), le attribuzioni della erano state già disposte con legge,
e pertanto, essa, certamente, sempre quale organo della P.C.M., era dotata di legittimazione attiva, proveniente da fonte normativa primaria, all'emanazione dell'ordinanza contestata.
Del resto, anche la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che “tale Unità tecnico amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, succeduta a titolo particolare nei rapporti già sorti con il Commissario per
l'emergenza rifiuti in Campania”, “abbia assunto tra i suoi compiti quello della gestione dei rapporti attivi e passivi a suo tempo curati dalle Unità , a loro volta Pt_2
subentrate alle attività dei Commissari istituti per l'emergenza rifiuti in Campania” (cfr. testo di Cass. 6747/2024, sebbene non massimata con riguardo al detto principio).
In conclusione, il primo motivo dell'appello è infondato.
II.2. Con il secondo motivo di gravame, l' contesta la sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui il primo Giudice, disattendendo la sua eccezione, ha affermato che essa era legittimata passiva, e dunque, tenuta a pagare l'intero importo ingiuntole.
Nello specifico, il Tribunale aveva affermato, con riguardo al contributo ambientale ed alla tariffa di smaltimento, che “… l'obbligo di pagamento delle quote di ristoro ambientale sia esteso anche ai soggetti affidatari del servizio di gestione rifiuti, sulla base dell'art. 28 della L.R. n. 4/2007 che prevede: "Ai Comuni sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato"; del pari, per le tariffe di smaltimento rifiuti l'art.2 del D.L.
245/05 prevede: “Il Commissario delegato per il perseguimento delle attività previste all'articolo 1 provvede al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di protezione civile adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, altresì' utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed
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adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori” e l'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3479 del 14 dicembre 2005 stabilisce: "A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il Commissario delegato determina le situazioni debitorie dei Comuni, dei relativi consorzi e degli altri affidatari della regione Campania, in ordine al pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti e provvede al relativo recupero. Per le situazioni debitorie maturate fino alla data del 31 dicembre 2004 il Commissario delegato tiene conto di quelle già certificate dai Comuni,
o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53".
A questo riguardo, l' , da un lato sostiene che “la normativa citata, Parte_1
e segnatamente la legge regionale n. 4/2007, è posteriore alle fatture emesse dalla
, circostanza che priva l'ingiunzione anche del carattere di certezza Controparte_7
del credito ingiunto, presupposto essenziale del procedimento ex Regio Decreto numero
639/1910” ; dall'altro lato, sostiene che, con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del
29/12/2004, era stato previsto che l'unico legittimato passivo era il Comune di
Benevento poiché tale ente si era espressamente accollato “...la responsabilità e
l'onere del pagamento di tutte le partite debitorie relative alla voce 'Fornitori di beni e servizi' risultante dalla situazione contabile dell'azienda speciale aggiornata alla data del 31/12/2004…”.
Tale motivo risulta parzialmente fondato.
Ed invero, come si evince dalla motivazione adottata in primo grado, il Tribunale aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della per le somme Parte_1
indicate nell'ingiunzione opposta, ed in particolare, per il contributo ambientale, sul rilievo che tale legittimazione avesse un fondamento normativo negli artt. 28 della L.R.
n. 4/2007, 2 del D.L. n. 245/05 e 2 comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3479 del 2005, che confermavano che tale contributo era dovuto “dai Comuni in veste di enti conferenti ”, ai quali erano espressamente assimilati “i relativi consorzi e gli altri affidatari”, ossia i soggetti – quale, appunto, la odierna opponente – che abbiano raccolto, depositato in aree di temporaneo stanziamento (o di trasferenza) e materialmente conferito agli impianti di destinazione, i rifiuti prodotti dai Comuni incaricati”.
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La Corte, con riguardo al contributo ambientale, dissente da tale interpretazione, giacché, dalle disposizioni citate nell'ingiunzione impugnata (e, in particolare, dall'art. 2, co. 4 dell'O.M. 3032/1999 come modificato dall'art. 9, co. 5 dell'O.P.C.M. n. 3100/2000; dall'art. 2, co. 4 e 6 dell'O.P.C.M. n. 3286/2003; dall'art. 2, co. 5 dell'O.P.C.M. n.3286/2003) non emerge nessuna specifica previsione che estende ai soggetti incaricati della raccolta e trasporto dei rifiuti (come, appunto, l
[...]
) la titolarità passiva, oltre che della tariffa di smaltimento, anche del Parte_1
contributo di ristoro ambientale. Infatti, l'art. 2, comma 4, dell'ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3032 del 1999 e l'art. 2, co. 6 dell'ordinanza n.
3286 del 2003, richiamate nell'ingiunzione opposta, prevedevano che "Il Commissario delegato - Presidente della Regione Campania dispone un contributo a carico dei
Comuni che conferiscono i rifiuti, da erogare a favore dei Comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasferenza, i siti di stoccaggio provvisorio di combustibile derivati dai rifiuti e i siti di stoccaggio definitivo..." nonché che tali contributi erano riscossi dall'affidataria del servizio di smaltimento rifiuti senza nessun riferimento ad altri soggetti obbligati, oltre ai comuni.
Del resto, se l'art. 28 della legge Regione Campania n. 4/2007, citato dal primo
Giudice, aveva previsto che : "ai comuni sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato”, senza riferirsi specificamente ai comuni, ma a tutti gli altri soggetti interessati al ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti, ciò vuol dire che, in precedenza, tale contributo gravava soltanto sui Comuni che conferivano i rifiuti ed erano destinati a favore dei Comuni sede di stoccaggio o degli impianti di trasferenza.
Ne consegue che, all'epoca dell'emissione delle fatture su cui l'ingiunzione si fonda (cioè, nelle annualità 2004-2005), almeno in Campania, i comuni da cui provenivano i rifiuti conferiti erano gli unici soggetti tenuti al pagamento della quota di ristoro ambientale, non gli altri soggetti del sistema di servizio integrato dei rifiuti.
Né, a smentire una tale ricostruzione, può valere il riferimento fatto nella sentenza impugnata all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3479 del 2005 o all'art. 2 del d.l. n. 245 del 2005 relativo al potere del Commissario delegato di provvedere al recupero delle somme dovute, oltre che presso i Comuni, anche presso "i relativi
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Consorzi e gli altri affidatari della Regione Campania...", giacché si tratta di ordinanze d'urgenza e di decreti legge comunque emessi a fine anno 2005, e pertanto, non applicabili al caso in esame.
In tal senso, si ritiene che, solo a decorrere dal 2005, in concomitanza con la CP_ risoluzione del rapporto di e e comunque, di sicuro nella Controparte_7
Regione Campania dal 2007, il legislatore ha inteso ampliare la platea dei soggetti tenuti alla corresponsione del detto contributo, estendendolo anche ai consorzi tra
Comuni o ad altre forme associative per lo svolgimento del servizio, quali Unioni di
Comuni, accordi di programma o convenzioni, cioè ad altri soggetti che beneficiavano, sia pure indirettamente, della prestazione di smaltimento, a discapito di altri comuni che provvedevano nel proprio territorio allo smaltimento dei rifiuti (cfr., in tal senso,
CdS, 5049/2023).
Ad ulteriore conferma di quanto sostenuto da questa Corte, vi è il fatto che la lettera di messa in mora del 13 novembre 2014, indirizzata all e Parte_1
proveniente dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti, faceva riferimento esclusivamente all'importo dovuto a titolo di tariffa di smaltimento rifiuti, non anche al contributo ambientale, nonché il fatto che, sebbene avente soltanto effetti interni tra le parti, l'accordo concluso tra Comune di Benevento ed con verbale del 15 marzo Pt_1
2006 (già previsto dalla delibera del Consiglio comunale n. 59 del 29 dicembre 2004) e relativo al trasferimento al comune dei debiti assunti dall' , come società Pt_1
partecipata dall'ente pubblico locale, faceva riferimento solo alla tassa di smaltimento CP_ rifiuti ed al debito verso e quali fornitori di beni e servizi. Controparte_7
Inoltre, va rilevato che, in allegato alla II memoria ex art. 183, co. Vi, c.p.c., l'
[...]
ha prodotto in giudizio un mandato di pagamento, proveniente dal Comune Parte_1
di Benevento ed indirizzato al commissario delegato, riferito alle somme specificamente accantonate a titolo di “contributi e maggiorazioni” ed originariamente dovuti alla affidataria e CP_7 Controparte_7
Alla luce delle suesposte argomentazioni, ed in accoglimento del secondo motivo d'appello, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui è stata riconosciuta la legittimazione passiva della al pagamento del Parte_1
contributo di ristoro ambientale determinato nell'ingiunzione opposta nell'importo di
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“euro 556.836,39 dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, della O.P.C.M. n. 3032 del
21/12/1999, come modificato e integrato dall'art. 9, comma 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3100/2000”.
Resta invece dovuta la sola tariffa di smaltimento rifiuti quantificata nell'importo di “euro 535.419,60 ai sensi dell'art. 2, comma 5, della O.P.C.M.
3286/2003”, non avendo sul punto l'appellante mosso specifiche censure alla sentenza impugnata, riproponendo inammissibilmente quelle proposte nel primo grado del giudizio.
A tale ultimo importo, vanno poi aggiunti gli interessi moratori sia pure nella minore misura di 115.369,23 €, in luogo dei 235.252,33 € riconosciuti nell'ingiunzione opposta.
II.3. Parimenti inammissibile, e, comunque, infondato è il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante contesta il capo della sentenza in cui veniva l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto in contesa.
A questo riguardo, egli sostiene che poiché “alla TARSU e, più in generale, ai tributi locali” si applica “il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 del codice civile” , tale termine, in luogo di quello decennale, si dovrebbe estendere anche alle tariffe di smaltimento che pagano i comuni ed altri soggetti preposti allo smaltimento, nei confronti delle autorità sovraordinate.
Sul sunto, si osserva, come già correttamente rilevato dal Tribunale, che la tariffa di smaltimento dei rifiuti costituisce il corrispettivo di un servizio che il Comune
è tenuto a corrispondere allorquando, conferendo i rifiuti all'impianto, richiede l'erogazione di una prestazione costituita dallo smaltimento dei rifiuti. In sostanza, si tratta di un corrispettivo che prescinde da scadenze di ordine temporale poiché è connesso ad una prestazione resa dal gestore del servizio, il cui credito nei confronti del conferitore dei rifiuti matura - solo e soltanto - se vengono effettuati i conferimenti presso l'impianto; pertanto, il primo Giudice ha correttamente ritenuto
“che tali corrispettivi del servizio costituiscono ordinari diritti di credito e che, pertanto, essi soggiacciono al termine di prescrizione decennale”.
Diversamente, i tributi locali (come, appunto, la TARSU) sono soggetti al più breve termine quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4, per il fatto, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che gli stessi costituiscono prestazioni
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periodiche o di durata connotati “una causa debendi di tipo continuativo, in quanto
l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. (Cass. n. 4283/2010).
II.4. L'ultimo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta l'errata quantificazione, nelle fatture poste a base dell'ingiunzione opposta, del contributo di ristoro ambientale, ritenuto non dovuto nel merito per il mancato funzionamento, all'epoca di emissione delle suddette fatture, del termovalorizzatore di Acerra, deve ritenersi assorbito dall'affermata carenza di legittimazione passiva della
[...]
relativamente ad esso. Parte_1
Infondata è, invece, l'altra contestazione, secondo cui non era dovuto il corrispettivo, indicato nelle fatture come servizio tesoreria ex art. 2, comma 2,
O.P.C.M. n. 3286/2003 e come corrispettivo a titolo di servizio tesoreria ex art. 2, comma 5, OPCM. n. 3286/2003.
Difatti, l'appellante si è limitato, al riguardo, a sostenere che tale corrispettivo non era previsto da nessuna norma, senza tuttavia neppure depositare le fatture che facevano espresso riferimento allo stesso per l'attività di riscossione svolta dalla CP_8
disciplinata dal comma 6 dell'art. 2 della OPCM n. 3286/2003. Controparte_7
III. In definitiva, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata parzialmente modificata, dovendosi ritenere non dovuto – per carenza di legittimazione passiva dell'appellante - il contributo di ristoro ambientale determinato nell'ingiunzione opposta nella misura di 556.836,39 €, con conseguente riduzione degli importi indicati nella suddetta ingiunzione nella misura di 535.419,60 € (dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 5, della O.P.C.M. 3286/2003), oltre interessi moratori per l'importo
115.369,23 € sino al gennaio 2015, nonché ulteriori interessi sino al soddisfo.
IV. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento parziale dell'atto di appello, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante , che va, pertanto, condannata al pagamento in favore Parte_1
della Ministri - Unità Tecnica Amministrativa degli importi Controparte_1
calcolati sulla base del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione
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giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, in relazione al valore della controversia rapportato al decisum (da 520.000,01 € a 1.000.000,00 €), in complessivi:
- 19.291,00 € per il primo grado del giudizio, di cui 14.900,00 € per compenso
(2.400,00 € per la fase di studio, 1.600,00 € per la fase introduttiva, 6.800,00 € per la fase istruttoria e 4.100,00 € per la fase decisoria), 2.235,00 € per spese generali al 15%,
e 2.156,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
- 17.851,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 13.300,00 € per compenso
(2.900,00 € per la fase di studio, 1.700,00 € per la fase introduttiva, 3.900,00 € per la fase di trattazione e 4.800,00 € per la fase decisoria), 1.995,00 € per spese generali al
15% e 2.556,00 € per spese vive, oltre eventuali accessori se dovuti.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli – Quinta Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla Parte_1
nei confronti della
[...] NT
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1420/2020,
[...]
publicata il 10 febbraio 2020, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie solo in parte la domanda dell'opponente, condannandolo al pagamento della somma ingiunta nel solo importo di 535.419,60 €, oltre interessi moratori su tale somma nella misura di 115.369,23 € sino al gennaio
2015, nonché ulteriori interessi sino al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento a favore della Parte_1 [...]
tecnica delle spese del doppio grado di NT CP_3
giudizio, che si liquidano in complessivi:
- 19.291,00 € per il primo grado del giudizio, di cui 14.900,00 € per compenso,
2.235,00 € per spese generali al 15% e 2.156 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
- 17.851,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 13.300,00 € per compenso,
1.995,00 € per spese generali al 15% e 2.556,00 € per spese vive, oltre eventuali accessori se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
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Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
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