Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 7652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7652 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07652/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01215/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2025, proposto da
NI RI, rappresentato e difeso dall’Avv. Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI BOSCOREALE, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Boscoreale sulla diffida presentata dal ricorrente il 20 novembre 2024, con cui è stata chiesta la conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione sismica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. AR DEOL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il presente gravame, il ricorrente riferisce di aver prodotto al Comune di Boscoreale istanza di autorizzazione sismica assunta al prot. n. 33216 del 12 dicembre 2022, in relazione ad un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di un fabbricato di proprietà sito nel territorio comunale alla Via Passanti Flocco, intervento per il quale aveva presentato la SCIA prot. n. 14065 del 20 maggio 2019 ed aveva ottenuto l’autorizzazione paesaggistica n. 4/2022 del 7 giugno 2022. Aggiunge che l’istanza era diretta all’amministrazione comunale, in quanto la Regione Campania aveva provveduto a trasferire al Comune di Boscoreale le funzioni in materia di prevenzione del rischio simico, in attuazione dell’art. 4-bis della legge regionale n. 9/1983;
- non avendo avuto risposta da parte del Comune di Boscoreale, il medesimo presentava, in data 20 novembre 2024, una diffida volta a sollecitare la conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione simica, a cui seguiva la nota comunale di riscontro prot. n. 1653 del 16 gennaio 2025, nella quale si rappresentava che “date le nuove disposizioni interne al settore urbanistica, che influenza anche i membri interni della commissione sismica comunale, la pratica in oggetto verrà esaminata ed istruita non appena sarà riorganizzato e recepito il nuovo assetto interno dell’ufficio di riferimento”;
- il ricorrente, sulla scorta del rilievo che l’amministrazione comunale non si sarebbe definitivamente pronunciata in ordine alla suddetta diffida, impedendo la conclusione del procedimento di autorizzazione sismica con un provvedimento espresso, domanda che sia accertata l’illegittimità del silenzio rifiuto e che sia anche nominato un commissario ad acta in grado di attivarsi in sostituzione dell’autorità inadempiente;
Rilevato, in via preliminare, che:
- sussiste la legittimazione passiva del Comune di Boscoreale in forza del trasferimento di funzioni in materia antisismica operato ai sensi dell’art. 4-bis della legge regionale n. 9/1983, come si evince dallo stesso tenore della nota comunale prot. n. 1653 del 16 gennaio 2025;
- in ossequio all’art. 31, comma 2, c.p.a., l’odierna azione avverso il silenzio è stata ritualmente proposta non oltre l’anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, dal momento che la diffida a provvedere è stata presentata il 20 novembre 2024 mentre il ricorso è stato depositato il 12 marzo 2025. Al riguardo, non assume rilievo giuridico la circostanza che l’originaria istanza di autorizzazione sismica sia stata prodotta il 12 dicembre 2022, dal momento che la diffida in questione funge da nuova istanza di avvio del procedimento, ricorrendone nello specifico i relativi presupposti;
- invero, mentre nelle ipotesi di decadenza l’inerzia del titolare della situazione giuridica soggettiva è sanzionata dalla legge con la perdita della situazione stessa, nel caso di silenzio rifiuto l’inerzia dell’interessato non gli preclude, per espressa previsione legislativa (contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 31, comma 2, c.p.a.), la possibilità di proporre nuovamente l’istanza, ove ne ricorrano i presupposti. Ne discende che la decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che ciò comporti alcuna vicenda estintiva dell’interesse legittimo pretensivo sotteso all’iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al privato anche dopo un anno dalla formazione del silenzio rifiuto, sussiste pure la legittimazione a riproporre l’istanza di avvio del procedimento e, di conseguenza, a promuovere l’azione avverso il silenzio. In tale ottica, dovendo essere così configurata la natura del termine annuale in una con la relativa ratio, la diffida a provvedere non può non essere equiparata ad una nuova istanza ex art. 31, comma 2, c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014 n. 2742; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 4 novembre 2024 n. 5911; TAR Puglia Bari, Sez. I, 20 novembre 2023 n. 1345; TAR Lazio Roma, Sez. III, 10 ottobre 2022 n. 12806; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 3 agosto 2020 n. 3475);
- a fronte della diffida a provvedere presentata il 20 novembre 2024, la nota comunale di riscontro prot. n. 1653 del 16 gennaio 2025 non può assurgere a valido segmento conclusivo del procedimento di autorizzazione sismica, atteso il suo evidente carattere soprassessorio, che rimanda a futuri (ed imprecisati) assetti organizzativi dell’ufficio di riferimento, con la conseguenza che persiste l’interesse del ricorrente ad una definizione della sua istanza da parte dell’amministrazione comunale;
- infatti, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., il presupposto della condanna dell’amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull’istanza dell’interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia e che, dunque, non sia venuto meno il relativo interesse ad agire dell’istante. Ne deriva che l’adozione da parte dell’autorità interpellata di un provvedimento esplicito, in risposta all’istanza del privato o in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire, laddove il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso, oppure improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, tutte le volte in cui lo stesso venga adottato nel corso del giudizio all’uopo instaurato. Viceversa, permane la situazione di inerzia colpevole e, correlativamente, l’interesse ad agire avverso il silenzio, qualora l’amministrazione non concluda il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento, ovvero qualora si pronunci con un atto endoprocedimentale o soprassessorio (come nella specie), atteso che una tale attività non implica l’adozione di un autentico provvedimento ultimativo, ma si traduce in un rinvio sine die della decisione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 novembre 2024 n. 9543; Consiglio di Stato, Sez. III, 17 giugno 2022 n. 4987; TAR Campania Napoli, Sez. V, 20 novembre 2024 n. 6387);
Considerato, nel merito, che:
- come condivisibilmente osservato dal massimo giudice amministrativo, “la procedura intesa alla formazione del c.d. "silenzio-inadempimento" riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente cioè atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l’emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, la p.a. omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge; di conseguenza l’omissione dell’adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico; presupposto per l’azione avverso il silenzio è, dunque, l’esistenza di un obbligo in capo all’Amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente” (così Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2017 n. 6096; negli stessi termini cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015 n. 5015);
- ebbene, l’art. 4-bis della legge regionale n. 9/1983 prevede l’obbligo dell’amministrazione comunale, a cui sono state trasferite le corrispondenti funzioni, di esitare l’istanza di autorizzazione sismica con un provvedimento espresso, nel caso di specie non ancora intervenuto nonostante sia trascorso il relativo termine procedimentale di complessivi 45 giorni (cfr. comma 4 del citato art. 4-bis);
- ne discende l’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Boscoreale sulla diffida presentata dal ricorrente il 20 novembre 2024, con cui è stata chiesta la conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione sismica;
Ritenuto, in conclusione, che:
- va dichiarato l’obbligo del Comune di Boscoreale di provvedere, in senso positivo o negativo, sulla suddetta diffida nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, laddove anteriore, della presente sentenza;
- va nominato, per il caso di persistente inadempienza nel termine indicato, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale provvederà, in luogo e a spese del Comune di Boscoreale, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione (a cura di parte ricorrente) del perdurare dell’inadempimento; le spese per la funzione commissariale vengono poste a carico dell’amministrazione comunale e sono liquidate come da dispositivo, potendo il commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;
- le spese processuali vanno addebitate alla soccombente amministrazione comunale, nella misura liquidata in dispositivo;
- ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990, va disposta la comunicazione della presente decisione – una volta passata in giudicato – alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini precisati in motivazione e per l’effetto:
a) ordina al Comune di Boscoreale di definire con un provvedimento espresso la diffida presentata dal ricorrente il 20 novembre 2024, con cui è stata chiesta la conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione sismica, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
b) nomina, per il caso di persistente inadempienza dell’amministrazione comunale, quale commissario ad acta, il Coordinatore dell’Area Pianificazione Strategica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario tecnico dell’Ufficio, che provvederà, in luogo e a spese del Comune di Boscoreale, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione (a cura di parte ricorrente) del perdurare dell’inadempimento; determina in € 1.000,00 (mille/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere, a cura del Comune di Boscoreale, al commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico;
c) condanna il Comune di Boscoreale alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL AR UO, Presidente
AR DEOL, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR DEOL | EL AR UO |
IL SEGRETARIO