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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/10/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 485 /2024 del ruolo generale promossa da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dall'avv. BRUNO BIANCHI, presso il cui studio in Lecco, piazza Affari n. 12, sono elettivamente domiciliati, giusta procura telematicamente allegata all'atto di costituzione,
parte attrice contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. LUISA RUSCONI, presso il cui studio in C.F._5
Lecco, via Cavour n. 26, sono elettivamente domiciliati, giusta procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
parte convenuta
1 in punto: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
conclusioni di parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previ gli opportuni accertamenti di rito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: respingere tutte le eccezioni ex adverso sollevate, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Nel merito:
− accertare che i signori , e hanno esercitato Parte_1 Parte_2 Parte_3
e mantenuto il possesso continuato pluriventennale uti dominus della porzione cortilizia del mappale n. 439 del Comune di Lecco di cui in premessa e rappresentata nella planimetria allegata quale doc. 1) (evidenziata in giallo), nonché dell'ulteriore porzione di circa un metro che consente l'accesso alla legnaia - quale area rappresentata nella planimetria allegata al doc. 1) (evidenziata in blu) - e per l'effetto dichiarare il trasferimento di proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. a favore degli attori delle aree de quibus, previo il relativo frazionamento;
− ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la relativa trascrizione della sentenza accertante l'intervenuta usucapione a favore dei signori , Parte_1 Parte_2 e , con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Parte_3
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria:
A) Si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova di seguito dedotti.
1.Vero che i signori , e sono comproprietari del Parte_1 Parte_2 Parte_3 compendio immobiliare sito in Lecco (LC), Via Brini n. 5, loc. Maggianico sez. Chiuso, identificato catastalmente al foglio n. 203 - mappale 439.
2. Vero che i signori , e possiedono da oltre 20 Parte_1 Parte_2 Parte_3 anni di fatto ed in via esclusiva e pacifica una porzione dello stesso di circa 3,45 metri in larghezza lordi e circa 4,30 metri in lunghezza lordi, come evidenziata nella planimetria allegata (doc. 1 parte evidenziata in giallo), che viene utilizzata da medesimi come legnaia e deposito attrezzi (docc. 2 e 8).
3. Vero che i signori , e hanno utilizzato da Parte_1 Parte_2 Parte_3 oltre vent'anni detta area ad uso legnaia e deposito attrezzi, occupandosi anche della relativa conservazione e manutenzione, senza che mai nessuno ne abbia contestato il possesso.
4. Vero che a protezione della legnaia veniva realizzata, a far data dal 1997/1998, da parte attrice, una tettoia ( doc. 4 ), che successivamente provvedeva a rimuovere nel corso dell'anno 2024 ( docc. 2 e 8 ).
5. Vero che, in aggiunta, da oltre vent'anni i signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
utilizzano, in via esclusiva, l'ulteriore porzione di circa un metro, come identificata nella
[...] planimetria allegata (doc. 1 parte evidenziata in blu), che consente l'accesso all'area sopra indicata ( in giallo ), nonché il passaggio delle loro autovetture per accedere al portico – posto auto di loro proprietà esclusiva ( doc. 2 ).
6. Vero che la scala di entrata all'abitazione delle convenute è a destra del pilastro ( doc. 5 ) del portico – posto auto di proprietà dei signori , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Si indicano a testi: sig. residente in [...] n. 63; sig. , residente in [...]. Tes_2
2 B) Si chiede inoltre l'ammissione di C.T.U. finalizzata, attraverso rilevamenti, ispezioni e verifiche, tenuto conto dei documenti agli atti, a procedere alla identificazione catastale delle porzioni immobiliari oggetto di domanda, previo il necessario frazionamento, come individuate con i colori giallo e blu nella planimetria depositata come doc. 1 allegato all'atto di citazione, ai fini della trascrizione della emananda sentenza”
conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza reietta e disattesa, così statuire:
IN VIA PRELIMINARE: Per le ragioni in atti, rigettare la domanda di usucapione in quanto il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio non è simmetrico alla domanda di mediazione ed è più ampio della stessa, con conseguente impossibilità di ritenere avverata la condizione di procedibilità.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA: Per le ragioni in atti, rigettare la domanda di usucapione avente ad oggetto la “porzione di circa un metro che consente l'accesso all'area sopra indicata, nonché il passaggio delle loro autovetture, compresa tra il limite della stessa sino allo spigolo del muretto di recinzione” evidenziata in blu nel doc. 1 di parte attrice per mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: Per le ragioni in atti, dichiarare inammissibile e/o inaccoglibile e/o improcedibile la domanda attorea per mancata individuazione certa delle aree oggetto di domanda.
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO: Rigettare integralmente tutte le domande ex adverso avanzate in quanto comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esplicitate in atti.
IN VIA SUBORDINATA: Alla luce degli esiti delle udienze del 2.10.2024 e 29.1.2025 nonché del contenuto del provvedimento datato 19.1.2025, emettere sentenza in conformità ai caposaldi formalizzati alla citata udienza del 2.10.2024, rigettando ogni e qualsivoglia ulteriore e diversa domanda ex adverso avanzata in quanto incompatibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esplicitate in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e richieste in corso di causa e che, pur nella consapevolezza del vulnus alla sinteticità dell'atto, vengono di seguito ritrascritte conformemente agli orientamenti di merito e di legittimità in vigore: A) Si chiede l'ammissione di prova per testi, con i testi infra indicati, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che le fotografie di cui alle pag.
8-9 del doc. 2 attoreo (che si rammostrano) sono state scattate dopo il 14.1.2024?
2) Vero che nel mese di Dicembre 2023 le Sig.re e , per il tramite dell'Avv. CP_1 Controparte_2
UI NI, contestavano agli odierni attori l'installazione su parti comuni della tettoia in assenza delle autorizzazioni (sia rilasciate dal Comune che dalle comproprietarie) prescritte per legge?
3) Vero che nel mese di Dicembre 2023 le Sig.re e , per il tramite dell'Avv. CP_1 Controparte_2 UI NI, intimavano agli attori la rimozione della tettoia?
4) Vero che nella seconda metà del mese di Gennaio 2024 la tettoia veniva rimossa?
5) Vero che a metà del 2006 la Sig.ra iniziava ad ingombrare il cortile comune Parte_1 depositandovi vari oggetti (quali, a titolo esemplificativo, biciclette, ammassi di legna, armadi ecc..)?
6) Vero che in data 13.9.2006, con raccomandata inviata dall'Avv. Monica L. Mariani, le Sig.re e contestavano alla Sig.ra l'ingombro del cortile CP_1 Controparte_2 Parte_1 comune? 7) Vero che tra il 2006 ed il 2008 intercorrevano tra le parti contatti per un possibile accordo in relazione alla regolarizzazione edilizia della tettoia?
3 8) Vero che in data 10.11.2008 Sig.re e , per il tramite dell'Avv. Monica CP_1 Controparte_2 L. Mariani, inviavano al Geom. una missiva precisando che ogni possibile accordo Parte_4 avrebbe dovuto includere l'eliminazione della legnaia?
9) Vero che in data 2.12.2008 l'Avv. Elena Barra, per conto della Sig.ra , scriveva Parte_1 al Geom. precisando che la Sig.ra medesima avrebbe acconsentito di mantenere Pt_4 Parte_1 i carichi sospesi relativi all'approvvigionamento della legna a favore della Sig.ra Controparte_2 solo a condizione che alla Sig.ra venisse consentito di mantenere la legnaia Parte_1 sull'area comune?
10) Vero che, poiché il mantenimento dei carichi sospesi era condizionato al mantenimento della legnaia sull'area comune, la Sig.ra rinunciava a mantenere qualsivoglia carico Controparte_2 sospeso?
11) Vero che da Gennaio a Dicembre 2009 la legna è stata portata nell'appartamento della Sig.ra a mani attraverso le scale interne? Controparte_2
12) Vero che con mail del 22.12.2023 l'Avv. Bruno Bianchi, per conto dei Sig.ri , Parte_1 e indicava che responsabilità e costi per la rimozione della tettoia Parte_2 Parte_3 avrebbero dovuto essere ripartiti fra tutti gli intestatari dell'area comune?
13) Vero che, dal 1969 e sino alla fine del 2004/primi mesi del 2005, le Sig.re e CP_1 [...]
hanno collocato all'interno dell'area colorata in giallo di cui al doc. 1 di parte attrice (che CP_2 si rammostra) propri vasi, piante ed altri oggetti?
14) Vero che, dal 1969 e sino ad oggi, le Sig.re e hanno utilizzato l'area CP_1 Controparte_2 colorata in blu di cui al doc. 1 di parte attrice (che si rammostra) quale zona di passaggio/sosta e manovra, oltre che per collocarvi temporaneamente beni di loro proprietà?
15) Vero che, segnatamente, la Sig.ra era solita far sostare nell'area colorata in blu Controparte_2 di cui al doc. 1 di parte attrice (che si rammostra) le proprie automobili per il tempo necessario per scaricare la spesa?
16) Vero che, segnatamente, la Sig.ra era solita far sostare e manovrare nell'area Controparte_2 colorata in blu di cui al doc. 1 di parte attrice (che si rammostra) il mezzo di trasporto del Sig. Per_1 tutte le volte in cui quest'ultimo – nel periodo dal 2001 sino alla fine del 2009 – si recava
[...] presso l'immobile delle convenute per scaricare e consegnare la legna utilizzata dalla Sig.ra
[...]
per il riscaldamento della sua abitazione? CP_2 17) Vero che, segnatamente, le Sig.re e erano solite far depositare CP_1 Controparte_2 provvisoriamente nell'area colorata in blu di cui al doc. 1 di parte attrice (che si rammostra) la legna portata dal Sig. nel periodo dal 2001 sino alla fine del 2009 ed utilizzata dalla Sig.ra Persona_1
per il riscaldamento della sua abitazione? Controparte_2
18) Vero che nel mese di Marzo 2024 le Sig.re e , come fatto anche prima CP_1 Controparte_2 di allora, posizionavano all'interno dell'area colorata in blu di cui al doc. 1 di parte attrice (che si rammostra) vasi con piante da esterno?
Si indicano a testimoni:
− Sig. residente in [...], sui capitoli 1, 4, 5, 10, 11, Persona_1 13, 14, 15, 16, 17, 18 sopra formulati
− Sig.ra residente in [...], sui capitoli Testimone_3
15, 16, 17 sopra formulati
− Sig. residente in [...], sui capitoli Testimone_4 10, 11, 15, 16, 17 sopra formulati
− Geom. con studio professionale in Lecco, Via Francesca Manzoni n. 3, sui Persona_2 capitoli 1, 2, 3, 4, 18 sopra formulati
− Geom. con studio professionale in Lecco, Via Brini n. 9, sui capitoli 6, 7, Parte_4 8, 9, 10, 11
4 B) Si chiede altresì l'ammissione dell'interrogatorio formale degli attori Sig.ri e Parte_2 sui capitoli 1, 2, 3 sopra formulati nonché dell'attrice Sig.ra Parte_3 Parte_1 sui capitoli 1, 2, 3, 10, 11, 12, 18 sopra formulati. C-1) Ci si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova orale formulati dalla difesa attorea per le ragioni meglio dettagliate alle pagine 5-7 della memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. nell'interesse delle convenute e da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte. C-2) Ribadite le ragioni di opposizione sopra dette, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di uno o più dei capitoli da 1 a 6 formulati dalla difesa attorea, si chiede ammettersi a prova contraria i seguenti ulteriori capitoli di prova, con i testi infra indicati:
19) Vero che in data 13.9.2006 l'Avv. Monica Linda Mariani inviava all'Avv. Elena Barra ed all'Avv. Flavio Natali la lettera di cui al doc. 4 di parte convenuta e che qui si rammostra?
20) Vero che in data 10.11.2008 l'Avv. Monica Linda Mariani inviava al Geom. ed Parte_4 all'Avv. Elena Barra il fax di cui al doc. 5 di parte convenuta e che qui si rammostra?
21) Vero che in data 2.12.2008 l'Avv. Elena Barra inviava al Geom. ed all'Avv. Parte_4 Monica Mariani il fax di cui al doc. 6 di parte convenuta e che qui si rammostra?
22) Vero che, dal 1969 e sino ad oggi, le Sig.re e hanno utilizzato l'area CP_1 Controparte_2 colorata in blu di cui al doc. 1 di parte attrice (che si rammostra) quale zona di passaggio/sosta e manovra, oltre che per collocarvi temporaneamente beni di loro proprietà?
23) Vero che, dal 1969 e sino ad oggi, la Sig.ra era solita far sostare nell'area Controparte_2 colorata in blu di cui al doc. 1 di parte attrice (che si rammostra) le proprie automobili per il tempo necessario per scaricare la spesa?
24) Vero che, nel periodo dal 2001 sino alla fine del 2009, la Sig.ra era solita far Controparte_2 sostare e manovrare nell'area colorata in blu di cui al doc. 1 di parte attrice (che si rammostra) il mezzo di trasporto del Sig. tutte le volte in cui quest'ultimo si recava presso l'immobile Persona_1 delle convenute per scaricare e consegnare la legna utilizzata dalla Sig.ra per il Controparte_2 riscaldamento della sua abitazione?
25) Vero che, nel periodo dal 2001 sino alla fine del 2009, le Sig.re e CP_1 Controparte_2 erano solite far depositare provvisoriamente nell'area colorata in blu di cui al doc. 1 di parte attrice (che si rammostra) la legna portata dal Sig. ed utilizzata dalla Sig.ra Persona_1 Controparte_2 per il riscaldamento della sua abitazione?
Si indicano a testimoni:
− Avv. MONICA LINDA MARIANI, con Studio professionale in Erba, Via Leopardi
− n. 7/D, sui capitoli 19, 20, 21 sopra formulati
− Avv. ELENA BARRA, con Studio professionale in Lecco, Piazza degli Affari n. 7,
− sui capitoli 19, 20, 21 sopra formulati
− Geom. come già meglio generalizzato nella memoria ex art. Parte_4
− 171-ter n. 2 c.p.c. depositata nell'interesse delle convenute, sui capitoli da 19 a 25
− sopra formulati
− Sig.ri e tutti come già meglio Persona_1 Testimone_3 Testimone_4 generalizzati nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. depositata nell'interesse delle convenute, sui capitoli da 22 a 25 sopra formulati.
D) Si rinnova e ribadisce l'opposizione all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dagli attori e “finalizzata, attraverso rilevamenti, ispezioni e verifiche, tenuto conto dei documenti agli atti, a procedere alla identificazione catastale delle porzioni immobiliari oggetto di domanda, previo il necessario frazionamento, come individuate con i colori giallo e blu nella planimetria depositata come doc. 1 allegato all'atto di citazione, ai fini della trascrizione della emananda sentenza” in quanto esplorativa ed inammissibile per le ragioni già meglio e dettagliatamente illustrate in particolare alle pagine 3 della memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. e 15 della memoria ex
5 art. 171-ter n. 2 c.p.c. depositate nell'interesse delle convenute e – di nuovo – da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte per ragioni di sinteticità.
E) Si rimette al Giudicante la valutazione circa l'inutilizzabilità, nell'ottica di sostenere e comprovare qualsivoglia tesi attorea, del doc. 6 (denominato “Copia relazione Geom. del 2008”) Pt_4 allegato alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. depositata nell'interesse degli attori: il documento in questione non è infatti mai stato citato né richiamato nel corpo della memoria medesima e nemmeno nei capitoli di prova articolati da controparte, con ciò impedendo tanto alla scrivente difesa quanto al Giudicante di comprendere quali circostanze lo stesso dovrebbe asseritamente dimostrare e comunque di prendere posizione in merito alle stesse.
IN OGNI CASO: Spese e compensi di avvocato per il presente giudizio integralmente rifusi, anche tenuto conto della condotta della parte attrice, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, con riguardo al diniego di aderire a dar corso alla formalizzazione nei termini raggiunti all'esito dell'udienza del 2.10.2024 Si dichiara di non accettare contraddittorio su qualunque domanda nuova, anche istruttoria, eventualmente formulata”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio le sig.re e Parte_3 Controparte_1 [...]
affinché l'intestato Tribunale dichiarasse il loro acquisto per usucapione del diritto di CP_2 proprietà sul bene immobile, in comproprietà con gli odierni convenuti, sito nel Comune di Lecco, al mappale n. 439, foglio 203, costituito da porzione cortilizia, avente dimensioni di circa 3,25 x 4,30 metri, oltre alla porzione di un metro che consente l'accesso a tale area.
Esponevano, infatti, gli attori di avere utilizzato il cespite, uti dominus, per oltre un ventennio, destinandolo ad uso legnaia ed occupandosi in via esclusiva della sua conservazione e manutenzione, senza che mai nessuno ne avesse contestato il possesso.
- Si costituivano in giudizio, con comparsa depositata il 17.5.2024, le sig.re CP_1
e , eccependo, in via preliminare, la parziale improcedibilità della
[...] Controparte_2 domanda, per non avere gli attori esperito il procedimento di mediazione obbligatorio su tutti i beni oggetto di giudizio, e per avere identificato in modo “vago, generico ed approssimativo” le aree oggetto di domanda. Spiegavano, in proposito, le convenute che le allegazioni attoree e la planimetria prodotta al documento n. 1, in assenza di misure e di riferimenti catastali precisi, non consentivano di individuare l'esatta estensione dell'area, rappresentata da una figura a forma di trapezio irregolare, di cui gli attori avevano fornito (in modo comunque approssimativo) le dimensioni di soli due lati.
Nel merito, le sig.re sostenevano l'infondatezza delle domande attoree, per mancanza CP_2 della prova dell'utilizzo e del godimento del bene, e per l'inesistenza dell'animus possidendi.
In particolare, le convenute deducevano che gli attori, nella vaghezza delle loro affermazioni, nulla riferivano in ordine all'utilizzo dell'area blu della planimetria, né indicavano precisi riferimenti temporali del possesso uti dominus. Inoltre, contestavano che controparte aveva prodotto documentazione fotografica non collocabile temporalmente e, comunque, riconducibile ad un'epoca piuttosto recente, considerato che la tettoia presente nell'area oggetto di domanda appariva come nuova nelle fotografie allegate alla perizia a firma del Geom del 2008 (doc. 3), mentre si Pt_4 presentava ingiallita e deformata a causa degli agenti atmosferici, in quelle prodotte sub doc. 2 dagli
6 attori. Rilevavano, infine, che le fotografie a pag. 8 e 9 di tale documento, nelle quali non era più presente la tettoia, non potevano che essere successive al gennaio 2024, in quanto, il manufatto era stato rimosso proprio in tale epoca, a seguito delle contestazioni mosse per il tramite del proprio legale.
Con riguardo all'animus possidenti, le sig.re allegavano che l'utilizzo dell'area in giallo CP_2 indicata in planimetria era stata oggetto di varie contestazioni e trattative, già a partire dalla metà del 2006, anche con l'interessamento del geom. autore della citata relazione, la quale era stata Pt_4 redatta su incarico comune delle parti tra il settembre 2007 e l'aprile 2008. Le convenute riferivano, inoltre, che solo a seguito del raggiunto accordo del dicembre 2008, la sig.ra Parte_1
iniziava ad utilizzare l'area, previa richiesta e consenso da parte delle convenute;
[...] circostanza che trovava conferma nella missiva inoltrata in data 22.12.2023 dal legale degli attori, ove, a fronte della richiesta di rimozione della tettoia ivi presente, gli stessi riferivano che i relativi costi e responsabilità si sarebbero dovuti ripartire “fra tutti gli attuali intestatari” (cfr. doc. 8, convenute).
Le convenute, rilevato infine che l'usucapione da parte del comproprietario esige presupposti e requisiti più stringenti rispetto a quelli dell'usucapione ordinario e che, in ogni caso, non è ravvisabile il possesso uti dominus di una sola quota del bene indiviso, avevano pertanto chiesto il rigetto delle domande avversarie, anche con riguardo all'area identificata in blu, poiché zona di passaggio, sosta e manovra utilizzata negli anni da tutte le parti.
- In assenza di provvedimenti da adottare ex art. 171 bis c.p.c., seguiva il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza, nel corso della quale le parti, dopo ampia discussione dichiaravano di avere raggiunto un accordo su alcuni capisaldi, la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 29.1.2025, per tentare la conciliazione.
- Fallito il tentativo di componimento bonario della vertenza, attesa l'indisponibilità delle convenute ad estendere l'accordo alle questioni estranee al giudizio indicate dagli attori, il Tribunale, senza dar corso ad attività istruttoria, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 24.9.2025.
1. Avendo entrambe le parti reiterato le istanze istruttorie svolte nel corso del giudizio, questo Giudice non può che richiamare la propria ordinanza dell'8.5.2025, ribadendo la superfluità dei mezzi di prova richiesti, anche per le ragioni che di seguito si delineeranno.
2. La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, non essendo stato allegato, ancora prima che provato, il protratto possesso ventennale del bene e la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa comune.
È indiscusso che le parti sono comproprietarie del compendio immobiliare sito nel Comune di Lecco (LC), via Brini n. 5, località Maggianico sez. Chiuso, identificato catastalmente al foglio n. 203, mappale 439, come indicato nell'atto di citazione e non contestato dalle convenute, di cui fanno parte
“una porzione […] di circa 3,45 metri in larghezza lordi e circa 4,30 metri in lunghezza lordi”, come evidenziato in giallo nella planimetria prodotta al documento n. 1, allegato all'atto di citazione, e dalla “ulteriore porzione di circa un metro che consente l'accesso all'area sopra indicata, nonché il
7 passaggio delle loro (i.e. degli attori) autovetture, compresa tra il limite della stessa sino allo spigolo del muretto di recinzione”, identificata in blu nella medesima planimetrica.
Pur a fronte delle argomentazioni svolte dalle convenute in merito all'imprecisa individuazione di tali aree, non è stata sollevata alcuna contestazione circa l'effettiva identificazione dei beni immobili oggetto del contendere, tant'è che le sig.re e sono state in CP_1 Controparte_2 grado di replicare puntualmente alle doglianze attoree.
3. Gli attori sostengo di avere acquistato il diritto di proprietà su tali porzioni in virtù di un possesso continuativo di oltre venti anni. Tuttavia, non vi è una precisa allegazione del momento dal quale il possesso avrebbe avuto inizio, essendosi i sig.ri e imitati a dedurre – per CP_2 Pt_2 la prima volta con la memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. – che la tettoia era già presente nell'anno 2003 e che l'epoca della sua realizzazione, avvenuta nel 1997/1998, sarebbe stata provata per testi.
Al di là della genericità delle allegazioni, gli attori non hanno fornito alcuna prova a sostengo di quanto dedotto, dato che gli unici capitoli formulati con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. non sono stati ammessi poiché relativi a circostanze altrettanto generiche e non circoscritte temporalmente, come nel caso dei capitoli 2 e 5 (cfr. memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. del 7.8.2024), nei quali si fa un laconico riferimento ad un “possesso da oltre 20 anni”, senza indicazione della data di decorrenza. Neppure il capitolo 4, ritenuto anch'esso inammissibile, sarebbe stato utile ai fini dell'accertamento del possesso ultraventennale, riguardando unicamente il momento di costruzione della tettoia e, dunque, non un fatto che poteva dimostrare in modo incontrovertibile l'utilizzo uti dominus del bene.
Anche con riguardo a quest'ultimo aspetto, gli attori non hanno allegato fatti specifici dai quali desumere il possesso in via esclusiva di entrambi i beni indicati.
A sostegno della domanda, gli attori hanno richiamato unicamente la relazione a firma del Geom.
nella parte in cui viene descritta la tettoia come “a protezione di una legnaia di uso Parte_4 esclusivo” (cfr. doc. 6, memoria ex art. 171 ter n. 2, c.p.c. attori). Tale asserzione è però inidonea a provare l'acquisto per usucapione dell'area di terreno indicata, poiché, oltre a riferirsi alla sola
“legnaia” ivi presente, non contiene riferimenti temporali (di tal ché non potrebbe che valere a far data dal conferimento dell'incarico al geometra del 14.9.2007).
A fronte delle contestazioni attoree, le medesime argomentazioni valgono anche per le fotografie prodotte (cfr. docc. 2, 4, 5 e 10, attori), mancando anch'esse di un riferimento temporale certo e non essendo utili a dimostrare che l'area era in uso esclusivo agli attori (inidonea è infatti la stampa
“16/12/2003” presente sulla prima pagina del documento n. 4, non essendo verificabile che il documento è stato realizzato effettivamente in quella data).
Anche la fotografia prodotta sub doc. 11, ritraente un camino asseritamente costruito nell'anno 1998 (per la quale valgono le medesime considerazioni sopra esposte), deve ritenersi irrilevante, poiché relativa ad un fatto dedotto dagli attori per la prima volta nell'ultima memoria istruttoria, in un momento in cui ogni allegazione in fatto doveva ritenersi ormai preclusa.
4. In punto di onere probatorio, chi intende fare valere una propria posizione di possesso ai fini dell'usucapione è onerato, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., a provare i fatti
8 costituivi della sua pretesa, ossia la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione (nella specie ventennale).
Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus (cfr. Cass. 28 gennaio 2000 n. 975).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale (cfr. Cass. civ. 29.7.2013 n. 18215).
Inoltre, nel caso di specie, occorre considerare che la domanda di usucapione è stata esperita da parte di alcuni comproprietari sulle quote di altri comproprietari. Presentando il possesso del comproprietario, oltre alle caratteristiche tipiche del proprietario esclusivo anche l'assenza di una manifestazione di uno ius excludendi verso gli altri comproprietari (possesso “uti dominus”, contrapposto al possesso “uti dominus”), chi presenta la relativa domanda è soggetto, in questo caso, ad un onere probatorio particolarmente gravoso, dovendo dimostrare di avere esercitato un possesso inequivocabilmente incompatibile con il possesso degli altri comproprietari.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di rilevare come “in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'suo della cosa comune” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 23539 del 10.11.2011; conf. Cass. civ., sez. II, n. 12775 del 20.5.2008).
Pertanto, nel caso di usucapione di quota di comproprietà, l'animus non può semplicemente essere dimostrato in via inferenziale attraverso fatti esteriori idonei a farlo presumere, potendo essere presunto dal corpus solo allorché quest'ultimo presenti caratteristiche tali da rendere chiara ed inequivocabile, per tutta la durata del periodo necessario ai fini dell'usucapione, la volontà del comproprietario di comportarsi uti dominus e non uti condominus.
Invero, in caso di comproprietà indivisa sussiste una logica presunzione che gli atti attraverso i quali viene esercitato il possesso da parte del comproprietario siano frutto della volontà di comportarsi uti condominus e non uti dominus;
presunzione che deve essere vinta attraverso la rigorosa prova dell'esclusione del compossesso degli altri partecipanti che, a sua volta, può rendersi evidente nell'opposizione manifesta a tale concorrente possesso oppure nell'esercizio del proprio possesso con modalità logicamente incompatibili con quello di costoro ed al di fuori della tolleranza di questi ultimi, che potrebbero non avere un concreto interesse ad utilizzare in tutto od in parte i beni comuni.
9 Il comproprietario deve dunque dimostrare la protratta utilizzazione esclusiva dell'area attraverso l'esercizio di un potere di fatto inconciliabile con l'altrui compossesso, soprattutto quando, per vent'anni, gli altri possessori non hanno, neppure, saltuariamente ed episodicamente, utilizzato quello spazio, allegando i fatti storici attraverso i quali si è manifestato un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, collocandoli precisamente nel tempo e nello spazio.
5. Ebbene, non risulta provata la volontà degli attori di comportarsi uti dominus atteso che ciascun partecipante alla comunione ha la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questo sia compatibile con i diritti degli altri e non avendo i sig.ri e CP_2 non solo provato, ma neppure allegato, circostanze di fatto da cui presumersi la loro Pt_2 volontà di comportarsi uti dominus.
Neppure l'argomentazione dedotta dagli attori, secondo cui i rapporti tra le parti sarebbero stati caratterizzati da una forte conflittualità (comunque non provata per l'intero arco del ventennio), è di per sé sufficiente ad escludere la tolleranza delle convenute rispetto all'uso da loro fatto del bene oggetto del contendere.
Analogamente, non sono stati allegati né provati fatti dai quali possa desumersi la loro opposizione all'uso degli altri comproprietari. Gli attori, infatti, si sono limitati a contestare il fatto che il posizionamento di alcune piante in vaso da parte dei convenuti sia “recentissimo” e che mai questi ultimi hanno utilizzato l'area in blu per scaricare la spesa (cfr. pag. 8, memoria ex art. 171 ter n. 1, c.p.c.); tali circostanze, anche se fossero state provare, non sarebbero state di per sé sufficiente a dimostrare che l'utilizzo delle aree oggetto di causa era precluso ai sig.ri e CP_2 Pt_2
Di talché, gli attori non hanno assolto all'onere probatorio di dimostrare di aver effettivamente esercitato un possesso incompatibile con un uso uti condominus, indice inequivocabile della volontà di comportarsi uti dominus.
6. Le argomentazioni che precedono valgono anche per l'area identificata in blu nella planimetrica attorea, in relazione alla quale i sig.ri anno allegato unicamente di averla Parte_5 utilizzata per accedere alla legnaia e per il passaggio delle loro autovetture.
A ragion del vero, l'uso di tale area, così descritta, porterebbe a ritenere che il diritto asseritamente usucapito non sia la proprietà del bene, bensì la servitù di passaggio sullo stesso. Tuttavia, in punto, la Suprema Corte ha espressamente statuito che “In caso di contratto di divisione di un fondo, il condividente che domanda di accertare l'acquisto per usucapione di una servitù a vantaggio della porzione a lui attribuita ed a carico della porzione attribuita ad altro condividente, non può unire al possesso di tale servitù, esercitato in esito alla divisione, quello da lui in precedenza svolto quale compossessore "pro indiviso" dell'asserito fondo dominante. Per godere degli effetti del possesso "ad usucapionem" di una servitù a carico di un fondo di proprietà comune occorre, infatti, che lo stesso sia esercitato a vantaggio di altro fondo di proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, ovvero che l'utilità tratta dalle nuove opere sia diversa da quella normalmente derivante dalla destinazione impressa al fondo comune fruita da tutti i compossessori, in quanto ove tale utilità (nella specie, il passaggio e la collocazione di condutture) derivi unicamente dalla natura e dalla pregressa destinazione del fondo in comproprietà, non è configurabile l'esercizio di una servitù a carico di detto bene” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 12381 del 9.5.2023).
10 Anche per tale ragione, la domanda di usucapione deve essere rigettata, senza che sia necessario esaminare le altre eccezioni proposte dalle convenute, in applicazione del principio della ragione più liquida o assorbente, che consente di accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre conduce alla soluzione, che è applicabile anche alle questioni pregiudiziali e preliminari (cfr. Cass. civ., sez. VI – Lav., sent. n. 12002 del 28.5.2014, secondo cui “Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 286 cod. proc. Civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economica processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa più essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”; conf. Cass. civ., S.U., sent. n. 9936 dell'8.5.2014, “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e pertanto gli attori vengono condannati a rifondere le convenute delle spese di lite liquidate in € 5.260,00 a titolo di compensi ex D.M. 55/2014 (in ragione del valore indeterminabile della causa, secondo lo scaglione base da € 26.000,01 ad € 52.000,00, della tabella n. 2 allegata al D.M., contenute entro i valori medi per la fase introduttiva e per la fase di studio, ed ai valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, considerata la semplicità delle questioni trattate e l'esigua attività svolta), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 D.M. citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Non si rinvengono gli estremi della sanzione per lite temeraria richiesta dalle convenute ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto le ragioni degli attori, anche in ordine alla scelta di definire aspetti ulteriori rispetto a quelli oggetto del presente giudizio, non sono apparse completamente sguarnite di motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna , rifondere Parte_1 Parte_2 Parte_3 ad e le spese del presente giudizio, che liquida Controparte_1 Controparte_2 in € 5.260,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Lecco, 22 ottobre 2025. Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. Il Giudice Dott.ssa Sara Cargasacchi
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