CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 19/12/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 191/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.191/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 105/2023 del Tribunale civile di
Isernia in composizione monocratica, pubblicata il 13.04.2023 a conclusione del giudizio n. 556/2015
R.G., avente ad oggetto: “responsabilità professionale medica”, vertente tra
c.f. e P. Iva in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti
OS IL e FR NI, presso lo studio del quale in Isernia, v. G. Berta n. 199 è
elettivamente domiciliata per procura allegata all'atto di appello.
[...]
[.. , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano Controparte_1 CodiceFiscale_1
Cappellu, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Isernia, v. Umbria (Centro Commercio e
Affari) Int. B/24 per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 30.07.2025.
CP_2
e c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Mario Pietrunti, presso lo studio del quale in Campobasso,
v. Pietrunti n. 20 è elettivamente domiciliata per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA -
e
Controparte_4
-APPELLATA non costituita -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti costituite, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del Consigliere istruttore del
30.10.2025.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 22.05.2023, l' ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 105/2023 con la quale il Tribunale di Isernia, nell'accogliere parzialmente la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del dr. Controparte_4
, ha nel contempo dichiarato tenuta la Società appellante a tenere indenne il Controparte_1
professionista, suo assicurato, di tutto quanto lo stesso fosse tenuto a corrispondere all'attrice in conseguenza della pronuncia, con condanna alle spese. Con l'atto di impugnazione la Società assicuratrice ha appellato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1892 c.c. (e 17 cga), censurando la relativa ricostruzione dei fatti.
Si è costituito il con comparsa del 31.10.2023 (nonché la con comparsa CP_1 CP_5
del 17.11.2023) contestando, anche in rito, l'avversa impugnativa, ribadendo la correttezza,
in parte qua, della sentenza gravata.
L'altra appellata, , non si è costituita. Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia dell'appellata , non costituitasi in giudizio nonostante la ritualità e tempestività Controparte_4
della notificazione dell'atto di appello.
Sempre in premessa, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.,
sollevata dall'appellato , avendo l'impugnante seguito lo schema della riforma Cartabia in CP_1
ogni suo specifico elemento
Nel merito, si evidenzia che la sentenza di prime cure è esente dalle censure prospettate dalla
OM assicuratrice che, di contro, si palesano prive di pregio.
Giova premettere che la fattispecie in esame rientra nell'ambito di responsabilità professionale medica ed i danni patiti dalla sig.ra , a seguito delle indagini esperite dal c.t.u. nominato in CP_4
primo grado, sono stati divisi in due categorie: i primi derivati dalla condotta del dr. , e i CP_1
secondi provocati da una complicanza infettiva non collegabile all'intervento del medico.
Ciò detto, si osserva che, a seguito della richiesta di manleva da parte del professionista, la
OM assicuratrice, attuale appellante, invocava l'inoperatività della polizza con questi conclusa per violazione dell'art. 17 del contratto di assicurazione e dell'art. 1892 c.c., assumendo che il sanitario già all'epoca della stipula della polizza (avvenuta il 30.09.2011) sarebbe stato a conoscenza delle complicanze derivanti dall'intervento di implantologia. Eccezione respinta dal Tribunale sulla base di un ragionamento logico che implica l'insussistenza di uno stato di consapevolezza dell'esistenza di eventi dannosi in capo al dr. . CP_1
Ed invero, secondo parte appellante quest'ultimo, sin dalla settimana successiva all'intervento,
eseguito il 4.07.2011, sarebbe stato al corrente “di tutti i presupposti della richiesta risarcitoria
avanzata dalla attrice, ovvero di essere incorso in errore professionale visti i sintomi della paziente
ed avendola visitata, avendo prescritto terapie specifiche ed avendo rilasciato certificazione medica
in tal senso, certificazione avente valore confessorio circa lo stato di salute della paziente, come
accertato dal sanitario … documentale ed incontestato risulta l'elemento fattuale rappresentato dal
fatto che il Dott. al momento della stipula della polizza nulla abbia dichiarato in merito CP_1
alla vicenda per cui è causa…”.
Nello specifico, i riferimenti fattuali che, a mente dell'appellante, deporrebbero per la consapevolezza, in capo all'appellato, dei “presupposti della richiesta risarcitoria” formulata dalla già al momento della stipula contrattuale, srebbero: a) la circostanza che in CP_4
data 11/07/2011, il sanitario emetteva certificato medico “per malattia” in favore della paziente, b) le dichiarazioni del marito della , secondo il quale verso il 15.07.2011, CP_4
la sig.ra si recò presso lo studio medico del professionista che le prescrisse una cura CP_4
antibiotica; c) che ci fu un successivo colloquio presso lo studio professionale a fine settembre/inizio ottobre 2011 (laddove la stipula della polizza è del 30.09.2011), che il dott.
avrebbe chiamato per aggiornamenti e, che, infine lo stesso si sarebbe dichiarato CP_1
disposto a risarcire il danno personalmente.
Ferma la correttezza della motivazione del giudice di primo grado, il quale ha escluso lo stato di consapevolezza di eventi dannosi in capo al medico al momento della stipula del contratto di assicurazione, tenuto conto della tipologia di danno, della sostanziale assenza di contatti tra le parti nei mesi successivi e della circostanza che è stato accertato come una rilevante parte dei pregiudizi lamentati dalla paziente non fosse riconducibile eziologicamente alla condotta del , valga considerare che, anche secondo un giudizio di prognosi CP_1 postuma ex ante, non è possibile considerare né certo, e men che meno prevedibile, in capo al , il verificarsi di un “sinistro”, ovvero di una richiesta risarcitoria da parte della CP_1
, già al momento della stipula contrattuale, sì da doversi escludere un addebito a CP_4
titolo di colpa (e a maggior ragione di dolo), come correttamente ritenuto dal giudice a quo.
A tal proposito, sono valutabili, quali indici di riferimento, a) la circostanza – acclarata dallo stesso Tribunale - che effettivamente tra le parti non vi siano stati contatti per un lungo lasso di tempo. Infatti, eseguito l'intervento il 4.07.2011 (e pervenuta al medico la richiesta di risarcimento danni in data 18.06.2013, ben due anni dopo), il dr. ha visto per CP_1
l'ultima volta la sig.ra il 15.07.2011 e, nell'occasione, il professionista prescriveva CP_4
alla paziente una cura antibiotica, ovvero una cura relativa alla complicanza infettiva
(costituente quota rilevante del danno) in relazione alla quale però è stato, come detto, esclusa la responsabilità del (è, pertanto, evidente l'errore in cui incorre l'appellante nel CP_1
voler ritenere detta circostanza rilevante in termini opposti, atteso che non può considerarsi indice presuntivo di riferimento una circostanza di fatto che addirittura esclude la responsabilità del medico ed il nesso di causalità tra la sua condotta ed il danno).
Risulta altresì che la successivamente al 15.07.2021 non ha mai lamentato CP_4
esplicitamente al dr. alcuna complicanza, circostanza confermata dalle CP_1
testimonianze rese dalle sig,re (udienza del 23.09.2016), e Testimone_1 Tes_2
(udienza del 9.12.20169), e che da quella stessa data (v.si verbale di pronto
[...]
soccorso dell'Ospedale di Cardarelli di Campobasso) non si è più recata dal per le CP_1
cure, bensì si è recata in altre strutture e presso altri specialisti, per poi rivolgersi nuovamente all'appellato, dopo due anni, per richiedergli il risarcimento dei danni subiti.
Pertanto, anche queste condizioni hanno impedito al dr. , alla data della stipula della CP_1
polizza, di essere in una condizione di consapevolezza circa l'esistenza di eventuali eventi dannosi e potenzialmente fonte di responsabilità, con la conseguenza che va ritenuta priva di fondamento l'eccezione di inoperatività alla invocata richiesta di manleva da parte dell'odontoiatra.
A nulla rileva neanche il richiamo che parte appellante fa (a pag. 10 dell'atto di gravame)
circa l'emissione di un certificato medico per malattia da parte del dr. in favore CP_1
della paziente, atteso che risulta che tale certificato è stato emesso perché la l'aveva CP_4
richiesto personalmente al dr. , tant'è che la stessa parte attrice, nella seconda CP_1
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. [pag. 3, domanda n) e pag. 5, domanda J)] parla di certificato rilasciato per la richiesta di gg. 3 di congedo per motivi personali [circostanza confermata all'udienza del 23.09.2016, sia dal dr. , in risposta alla domanda n), sia CP_1
dal marito della , sig. in risposta alla domanda J)]. Peraltro, tale assunto è CP_4 Per_1
privo di pregio anche in considerazione del fatto che il congedo da certificato del 12.07.2011
è terminato in data 14.07.2011, e la polizza è stata stipulata nel mese di settembre 2011 (oltre due mesi dopo).
Ma ad ogni buon conto, il rilascio del certificato non costituisce prova (né tanto meno ammissione sul punto) in ordine alla conoscenza del danno subito dall'attrice e foriero del risarcimento che ci occupa, trattandosi invece di certificazione necessaria all'ottenimento di un congedo a seguito dell'intervento di implantologia.
Nella comparsa conclusionale, l'appellante fa riferimento alla presunta “falsità” del certificato rilasciato dal alla pochi giorni dopo l'intervento, adducendo CP_1 CP_4
che in ordine allo stesso avrebbe dovuto essere formulata querela di falso, “non potendo certo
un medico emettere un certificato medico motivato da problematiche afferenti all'atto
chirurgico effettuato senza che ne sussistano i presupposti!!! Le necessità di congedo per
motivi personali non si soddisfano con la richiesta ed emissione di certificato medico di cui
oggi si assume la falsità…”.
Ora, non si comprende del tutto la questione posta dall'appellante in ordine alla presunta falsità del certificato in questione: di contro, detto certificato, generico per “malattia”, proprio perché rilasciato soltanto pochi giorni dopo l'intervento (ed evidentemente in relazione al decorso post operatorio) non può essere considerato, si ribadisce, indicativo della conoscenza in capo al di problematiche che evidentemente non erano ancora insorte ed erano CP_1
ignote alla stessa . E nondimeno, in data 15.07.2011 il professionista prescriveva CP_4
alla paziente terapia antibiotica in relazione alla complicanza infettiva, per la quale è stata esclusa la responsabilità, a riprova ulteriore che alcuna percezione agli poteva avere in relazione all'evento dannoso in questione, evidentemente ancora non manifestatosi in quella data.
Parimenti irrilevante è il richiamo che parte appellante fa all'escussione del sig.
[...]
marito della sig. , il quale afferma di aver accompagnato la di lui moglie Tes_3 CP_4
presso lo studio del dr. nel periodo di fine settembre2011/inizio ottobre 2011. Ora, CP_1
ammesso che l'incontro vi sia stato (la testimonianza infatti non ha trovato nessun riscontro in atti), la stessa si presterebbe comunque una lettura favorevole alla posizione del dr.
, atteso che il teste riferisce di un incontro avvenuto agli inizi di ottobre 2011 (dopo CP_1
la sottoscrizione della polizza) nel quale si sarebbe parlato di un'assicurazione (e quale se non quella sottoscritta con l'appellante, visto che per l'assicurazione era prevista Controparte_3
la clausola claims made).
Rimane in ogni caso il fatto che la Società appellante non ha assolto neppure all'onere probatorio relativo alla influenza della dichiarazione inesatta o reticente (presunta) ai fini della reale rappresentazione del rischio, come correttamente rilevato dal Tribunale, considerando,
altresì, che l' , pur dolendosi del mancato accoglimento delle proprie Parte_1
richieste istruttorie di prova orale (comunque inammissibili), non le ha reiterate in sede di appello.
Infine, per quanto riguarda l'eccezione di annullabilità del contratto di assicurazione, si evidenzia che il dr. in data 27.06.2013 aveva provveduto a mettere in mora CP_1
l'Assicuratore (doc. 4 della comparsa di costituzione del convenuto) e, nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 1892, secondo comma, c.c. (3 mesi da quando ha conosciuto l'inesattezza della presunta dichiarazione o reticenza), la OM non ha dichiarato al contraente di voler impugnare il contratto di polizza e, pertanto, ad oggi, l'Assicuratrice è
incorsa in decadenza (cfr. Cass. n. 3751 del 26.07.1978; Cass. civ., Sez. III, n. 16406 del
13.07.2010).
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
In riferimento al rapporto tra l'appellante e l'appellato , le spese processuali del CP_1
grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, in base ai criteri di cui al
D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 9.958,67).
Quanto alle altre parti, come espressamente dichiarato nell'atto di citazione in appello, l'appellante ha inteso impugnare la sentenza unicamente nei confronti del dr. ed ha notificato l'atto CP_1
anche alle altre parti del giudizio di primo grado ai soli fini della integrazione del contraddittorio.
Ricorrono, pertanto, eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese tra l'appellante e la Controparte_3
Spese irripetibili per l'appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 191/2023 R.G., sull'appello proposto da con citazione notificata il Parte_1
22.05.2023, nei confronti di , Controparte_1 Controparte_3 CP_4
avverso la sentenza n. 105/2023 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica,
[...]
pubblicata il 13.04.2023 a conclusione del giudizio n. 556/2015 R.G., ogni contraria domanda,
deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore di , delle spese processuali del grado, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 4.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Dispone l'integrale compensazione delle spese tra l'appellante e la
[...]
Controparte_3
4) Spese irripetibili per l'appellata contumace;
Controparte_4
5) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 28.11.2025
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.191/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 105/2023 del Tribunale civile di
Isernia in composizione monocratica, pubblicata il 13.04.2023 a conclusione del giudizio n. 556/2015
R.G., avente ad oggetto: “responsabilità professionale medica”, vertente tra
c.f. e P. Iva in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti
OS IL e FR NI, presso lo studio del quale in Isernia, v. G. Berta n. 199 è
elettivamente domiciliata per procura allegata all'atto di appello.
[...]
[.. , c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano Controparte_1 CodiceFiscale_1
Cappellu, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Isernia, v. Umbria (Centro Commercio e
Affari) Int. B/24 per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 30.07.2025.
CP_2
e c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Mario Pietrunti, presso lo studio del quale in Campobasso,
v. Pietrunti n. 20 è elettivamente domiciliata per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA -
e
Controparte_4
-APPELLATA non costituita -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti costituite, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del Consigliere istruttore del
30.10.2025.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 22.05.2023, l' ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 105/2023 con la quale il Tribunale di Isernia, nell'accogliere parzialmente la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del dr. Controparte_4
, ha nel contempo dichiarato tenuta la Società appellante a tenere indenne il Controparte_1
professionista, suo assicurato, di tutto quanto lo stesso fosse tenuto a corrispondere all'attrice in conseguenza della pronuncia, con condanna alle spese. Con l'atto di impugnazione la Società assicuratrice ha appellato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1892 c.c. (e 17 cga), censurando la relativa ricostruzione dei fatti.
Si è costituito il con comparsa del 31.10.2023 (nonché la con comparsa CP_1 CP_5
del 17.11.2023) contestando, anche in rito, l'avversa impugnativa, ribadendo la correttezza,
in parte qua, della sentenza gravata.
L'altra appellata, , non si è costituita. Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia dell'appellata , non costituitasi in giudizio nonostante la ritualità e tempestività Controparte_4
della notificazione dell'atto di appello.
Sempre in premessa, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.,
sollevata dall'appellato , avendo l'impugnante seguito lo schema della riforma Cartabia in CP_1
ogni suo specifico elemento
Nel merito, si evidenzia che la sentenza di prime cure è esente dalle censure prospettate dalla
OM assicuratrice che, di contro, si palesano prive di pregio.
Giova premettere che la fattispecie in esame rientra nell'ambito di responsabilità professionale medica ed i danni patiti dalla sig.ra , a seguito delle indagini esperite dal c.t.u. nominato in CP_4
primo grado, sono stati divisi in due categorie: i primi derivati dalla condotta del dr. , e i CP_1
secondi provocati da una complicanza infettiva non collegabile all'intervento del medico.
Ciò detto, si osserva che, a seguito della richiesta di manleva da parte del professionista, la
OM assicuratrice, attuale appellante, invocava l'inoperatività della polizza con questi conclusa per violazione dell'art. 17 del contratto di assicurazione e dell'art. 1892 c.c., assumendo che il sanitario già all'epoca della stipula della polizza (avvenuta il 30.09.2011) sarebbe stato a conoscenza delle complicanze derivanti dall'intervento di implantologia. Eccezione respinta dal Tribunale sulla base di un ragionamento logico che implica l'insussistenza di uno stato di consapevolezza dell'esistenza di eventi dannosi in capo al dr. . CP_1
Ed invero, secondo parte appellante quest'ultimo, sin dalla settimana successiva all'intervento,
eseguito il 4.07.2011, sarebbe stato al corrente “di tutti i presupposti della richiesta risarcitoria
avanzata dalla attrice, ovvero di essere incorso in errore professionale visti i sintomi della paziente
ed avendola visitata, avendo prescritto terapie specifiche ed avendo rilasciato certificazione medica
in tal senso, certificazione avente valore confessorio circa lo stato di salute della paziente, come
accertato dal sanitario … documentale ed incontestato risulta l'elemento fattuale rappresentato dal
fatto che il Dott. al momento della stipula della polizza nulla abbia dichiarato in merito CP_1
alla vicenda per cui è causa…”.
Nello specifico, i riferimenti fattuali che, a mente dell'appellante, deporrebbero per la consapevolezza, in capo all'appellato, dei “presupposti della richiesta risarcitoria” formulata dalla già al momento della stipula contrattuale, srebbero: a) la circostanza che in CP_4
data 11/07/2011, il sanitario emetteva certificato medico “per malattia” in favore della paziente, b) le dichiarazioni del marito della , secondo il quale verso il 15.07.2011, CP_4
la sig.ra si recò presso lo studio medico del professionista che le prescrisse una cura CP_4
antibiotica; c) che ci fu un successivo colloquio presso lo studio professionale a fine settembre/inizio ottobre 2011 (laddove la stipula della polizza è del 30.09.2011), che il dott.
avrebbe chiamato per aggiornamenti e, che, infine lo stesso si sarebbe dichiarato CP_1
disposto a risarcire il danno personalmente.
Ferma la correttezza della motivazione del giudice di primo grado, il quale ha escluso lo stato di consapevolezza di eventi dannosi in capo al medico al momento della stipula del contratto di assicurazione, tenuto conto della tipologia di danno, della sostanziale assenza di contatti tra le parti nei mesi successivi e della circostanza che è stato accertato come una rilevante parte dei pregiudizi lamentati dalla paziente non fosse riconducibile eziologicamente alla condotta del , valga considerare che, anche secondo un giudizio di prognosi CP_1 postuma ex ante, non è possibile considerare né certo, e men che meno prevedibile, in capo al , il verificarsi di un “sinistro”, ovvero di una richiesta risarcitoria da parte della CP_1
, già al momento della stipula contrattuale, sì da doversi escludere un addebito a CP_4
titolo di colpa (e a maggior ragione di dolo), come correttamente ritenuto dal giudice a quo.
A tal proposito, sono valutabili, quali indici di riferimento, a) la circostanza – acclarata dallo stesso Tribunale - che effettivamente tra le parti non vi siano stati contatti per un lungo lasso di tempo. Infatti, eseguito l'intervento il 4.07.2011 (e pervenuta al medico la richiesta di risarcimento danni in data 18.06.2013, ben due anni dopo), il dr. ha visto per CP_1
l'ultima volta la sig.ra il 15.07.2011 e, nell'occasione, il professionista prescriveva CP_4
alla paziente una cura antibiotica, ovvero una cura relativa alla complicanza infettiva
(costituente quota rilevante del danno) in relazione alla quale però è stato, come detto, esclusa la responsabilità del (è, pertanto, evidente l'errore in cui incorre l'appellante nel CP_1
voler ritenere detta circostanza rilevante in termini opposti, atteso che non può considerarsi indice presuntivo di riferimento una circostanza di fatto che addirittura esclude la responsabilità del medico ed il nesso di causalità tra la sua condotta ed il danno).
Risulta altresì che la successivamente al 15.07.2021 non ha mai lamentato CP_4
esplicitamente al dr. alcuna complicanza, circostanza confermata dalle CP_1
testimonianze rese dalle sig,re (udienza del 23.09.2016), e Testimone_1 Tes_2
(udienza del 9.12.20169), e che da quella stessa data (v.si verbale di pronto
[...]
soccorso dell'Ospedale di Cardarelli di Campobasso) non si è più recata dal per le CP_1
cure, bensì si è recata in altre strutture e presso altri specialisti, per poi rivolgersi nuovamente all'appellato, dopo due anni, per richiedergli il risarcimento dei danni subiti.
Pertanto, anche queste condizioni hanno impedito al dr. , alla data della stipula della CP_1
polizza, di essere in una condizione di consapevolezza circa l'esistenza di eventuali eventi dannosi e potenzialmente fonte di responsabilità, con la conseguenza che va ritenuta priva di fondamento l'eccezione di inoperatività alla invocata richiesta di manleva da parte dell'odontoiatra.
A nulla rileva neanche il richiamo che parte appellante fa (a pag. 10 dell'atto di gravame)
circa l'emissione di un certificato medico per malattia da parte del dr. in favore CP_1
della paziente, atteso che risulta che tale certificato è stato emesso perché la l'aveva CP_4
richiesto personalmente al dr. , tant'è che la stessa parte attrice, nella seconda CP_1
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. [pag. 3, domanda n) e pag. 5, domanda J)] parla di certificato rilasciato per la richiesta di gg. 3 di congedo per motivi personali [circostanza confermata all'udienza del 23.09.2016, sia dal dr. , in risposta alla domanda n), sia CP_1
dal marito della , sig. in risposta alla domanda J)]. Peraltro, tale assunto è CP_4 Per_1
privo di pregio anche in considerazione del fatto che il congedo da certificato del 12.07.2011
è terminato in data 14.07.2011, e la polizza è stata stipulata nel mese di settembre 2011 (oltre due mesi dopo).
Ma ad ogni buon conto, il rilascio del certificato non costituisce prova (né tanto meno ammissione sul punto) in ordine alla conoscenza del danno subito dall'attrice e foriero del risarcimento che ci occupa, trattandosi invece di certificazione necessaria all'ottenimento di un congedo a seguito dell'intervento di implantologia.
Nella comparsa conclusionale, l'appellante fa riferimento alla presunta “falsità” del certificato rilasciato dal alla pochi giorni dopo l'intervento, adducendo CP_1 CP_4
che in ordine allo stesso avrebbe dovuto essere formulata querela di falso, “non potendo certo
un medico emettere un certificato medico motivato da problematiche afferenti all'atto
chirurgico effettuato senza che ne sussistano i presupposti!!! Le necessità di congedo per
motivi personali non si soddisfano con la richiesta ed emissione di certificato medico di cui
oggi si assume la falsità…”.
Ora, non si comprende del tutto la questione posta dall'appellante in ordine alla presunta falsità del certificato in questione: di contro, detto certificato, generico per “malattia”, proprio perché rilasciato soltanto pochi giorni dopo l'intervento (ed evidentemente in relazione al decorso post operatorio) non può essere considerato, si ribadisce, indicativo della conoscenza in capo al di problematiche che evidentemente non erano ancora insorte ed erano CP_1
ignote alla stessa . E nondimeno, in data 15.07.2011 il professionista prescriveva CP_4
alla paziente terapia antibiotica in relazione alla complicanza infettiva, per la quale è stata esclusa la responsabilità, a riprova ulteriore che alcuna percezione agli poteva avere in relazione all'evento dannoso in questione, evidentemente ancora non manifestatosi in quella data.
Parimenti irrilevante è il richiamo che parte appellante fa all'escussione del sig.
[...]
marito della sig. , il quale afferma di aver accompagnato la di lui moglie Tes_3 CP_4
presso lo studio del dr. nel periodo di fine settembre2011/inizio ottobre 2011. Ora, CP_1
ammesso che l'incontro vi sia stato (la testimonianza infatti non ha trovato nessun riscontro in atti), la stessa si presterebbe comunque una lettura favorevole alla posizione del dr.
, atteso che il teste riferisce di un incontro avvenuto agli inizi di ottobre 2011 (dopo CP_1
la sottoscrizione della polizza) nel quale si sarebbe parlato di un'assicurazione (e quale se non quella sottoscritta con l'appellante, visto che per l'assicurazione era prevista Controparte_3
la clausola claims made).
Rimane in ogni caso il fatto che la Società appellante non ha assolto neppure all'onere probatorio relativo alla influenza della dichiarazione inesatta o reticente (presunta) ai fini della reale rappresentazione del rischio, come correttamente rilevato dal Tribunale, considerando,
altresì, che l' , pur dolendosi del mancato accoglimento delle proprie Parte_1
richieste istruttorie di prova orale (comunque inammissibili), non le ha reiterate in sede di appello.
Infine, per quanto riguarda l'eccezione di annullabilità del contratto di assicurazione, si evidenzia che il dr. in data 27.06.2013 aveva provveduto a mettere in mora CP_1
l'Assicuratore (doc. 4 della comparsa di costituzione del convenuto) e, nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 1892, secondo comma, c.c. (3 mesi da quando ha conosciuto l'inesattezza della presunta dichiarazione o reticenza), la OM non ha dichiarato al contraente di voler impugnare il contratto di polizza e, pertanto, ad oggi, l'Assicuratrice è
incorsa in decadenza (cfr. Cass. n. 3751 del 26.07.1978; Cass. civ., Sez. III, n. 16406 del
13.07.2010).
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
In riferimento al rapporto tra l'appellante e l'appellato , le spese processuali del CP_1
grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, in base ai criteri di cui al
D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 9.958,67).
Quanto alle altre parti, come espressamente dichiarato nell'atto di citazione in appello, l'appellante ha inteso impugnare la sentenza unicamente nei confronti del dr. ed ha notificato l'atto CP_1
anche alle altre parti del giudizio di primo grado ai soli fini della integrazione del contraddittorio.
Ricorrono, pertanto, eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese tra l'appellante e la Controparte_3
Spese irripetibili per l'appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 191/2023 R.G., sull'appello proposto da con citazione notificata il Parte_1
22.05.2023, nei confronti di , Controparte_1 Controparte_3 CP_4
avverso la sentenza n. 105/2023 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica,
[...]
pubblicata il 13.04.2023 a conclusione del giudizio n. 556/2015 R.G., ogni contraria domanda,
deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore di , delle spese processuali del grado, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 4.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Dispone l'integrale compensazione delle spese tra l'appellante e la
[...]
Controparte_3
4) Spese irripetibili per l'appellata contumace;
Controparte_4
5) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 28.11.2025
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico