Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5939 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12590/2020 del R.G., pendente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Dario Fusaro, Parte_4
E
.salerno. ; Email_1 CP_1
Attori
E
, , , _2 CP_3 Controparte_4 CP_5
ed , rappresentati e difesi dall'avv. Paola Controparte_6 Controparte_7
Coppola, Email_3
Convenuti
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e – premesso che la Corte d'appello penale di Napoli con sentenza
[...] Parte_4
1383/2019 aveva riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli il 14/4/2016 nei confronti di , e solo CP_3 CP_5 _2 Controparte_4 relativamente alle pene inflitte, mentre l'aveva confermata con riguardo al risarcimento del danno riconosciuto ad esse parti civili, da liquidarsi in separata sede – hanno citato in giudizio
[...]
, e per sentirli condannare al CP_3 CP_5 _2 Controparte_4 risarcimento dei danni per lesioni personali da ciascuno di essi subite in occasione dell'aggressione ricevuta in data 10/1/2012 in Bacoli, presso il terreno di proprietà di , confinante con Persona_1
ex art. 599 bis c.p.c., con rinuncia dei convenuti odierni (appellanti nel giudizio penale) ai motivi di appello diversi da quello del regime sanzionatorio, con la conseguenza che il fatto era ormai da ritenersi accertato, così come la responsabilità degli stessi. Hanno dedotto, inoltre, che
[...]
in data 18/6/2015, contestualmente allo svolgimento dell'istruttoria del giudizio penale di CP_3
primo grado, si era spogliato di tutti i suoi beni trasferendo a (moglie di Controparte_6 _2
), sua nuora, la propria quota di 125/1000 dell'eredità dei propri genitori, costituita da cinque
[...] appartamenti e un locale siti nel fabbricato di Bacoli sito alla via Roma 72, per l'irrisoria somma di euro 10.500,00, palesemente al di sotto del valore di mercato dei beni. Allo stesso modo, _2
, dopo appena un mese dal deposito il 20/2/2019 della sentenza della Corte d'Appello di
[...]
Napoli sopra citata, in data 21 marzo 2019 ha venduto per il prezzo irrisorio di 8.000,00 euro alla propria madre, , la proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Bacoli, Controparte_7
identificato nel relativo NCT al foglio 5, part. 838. Hanno denunziato la simulazione assoluta di questi atti, chiedendo che ne fosse accertata la nullità, ovvero, quantomeno, l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., citando in giudizio , , CP_3 CP_5 _2 [...]
, ed . CP_4 Controparte_6 Controparte_7
Si sono costituiti , , , CP_3 CP_5 _2 Controparte_4 CP_6
e , offrendo, in primo luogo, una diversa ricostruzione del fatto
[...] Controparte_7 verificatosi il 10/1/2012 e contestando, in secondo luogo e soprattutto, l'asserito credito da risarcimento del danno vantato dagli attori, di cui non vi era alcuna prova, con riferimento alle lesioni affermate e ai postumi invalidanti residui. Hanno dedotto che l'entità esigua del credito, comunque, non giustifica le domande di simulazione e di revocatoria. Hanno affermato che il trasferimento della propria quota ereditaria da parte di non ha per nulla depauperato CP_3
il proprio patrimonio, atteso il risibile valore della consistenza immobiliare. Hanno negato, inoltre, la simulazione dell'atto di compravendita di alla madre, , del terreno _2 Controparte_7 sito in Bacoli, nel 2019, in quanto si tratta solo del terreno circostante l'immobile di proprietà della
, cedutole per evidente comodità. Hanno dedotto, del resto, che risulta CP_7 _2 proprietario di altro terreno, con un'estensione di circa 1000 mq (particella 1355), di ben altro valore, che non ha subito alcun trasferimento, il che dimostra che l'intento dello stesso non era quello di privare l'eventuale creditore della garanzia del proprio credito. Hanno concluso, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande e, in subordine, l'accoglimento della sola domanda di risarcimento dei danni, ma nella misura ridotta quantificata dal giudice. Il 16/10/2020 e hanno depositato ricorso per sequestro Parte_1 Parte_2
conservativo relativamente al terreno sito in Bacoli e riportato in Catasto al foglio 5, particella 1355
(già 839), di . Si è costituito nel procedimento per sequestro, chiedendo _2 _2
il rigetto della domanda, per mancanza sia del fumus boni iuris, con riferimento soprattutto all'entità del credito asseritamente vantato da e , e per Parte_1 Parte_2
mancanza del periculum in mora. Con ordinanza del 17/12/2020 è stato autorizzato il sequestro conservativo del suddetto bene “fino alla concorrenza della somma vantata a titolo di credito risarcitorio di euro 172.445,68”.
La causa, istruita documentalmente, con l'assunzione di prova testimoniale e con esperimento di ctu medico legale, è stata assunta in decisione con ordinanza del 28 febbraio 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'emissione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 20 febbraio 2019, con la quale, prendendosi atto del raggiungimento del concordato ex art. 599 bis c.p.p., i convenuti
[...]
e sono stati condannati ad anni due e mesi sei di reclusione e i convenuti CP_3 CP_5
e sono stati condannati ad anni due di reclusione, per i reati di Controparte_4 _2
lesioni personali gravi e minaccia grave, con rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sul regime sanzionatorio, ha comportato il passaggio in giudicato della statuizione della sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli del 5/2/2016, che, in applicazione dell'art. 538 c.p.p., ha condannato , e al risarcimento dei CP_3 CP_5 _2 Controparte_4
danni in favore di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
, da liquidarsi in separata sede, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite. Vi è stato,
[...]
quindi, in sede penale, il riconoscimento del diritto degli odierni attori al risarcimento dei danni eziologicamente riconducibili ai reati rispetto ai quali è stata accertata la responsabilità dei convenuti, il che comporta che la res controversa in questo giudizio è limitata alla sola quantificazione del danno patito. I convenuti nel presente giudizio non possono più contestare la
"declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento, ma soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. 15557/2002; Cass. 2083/2013).
Invero, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla
"declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (Cass. 18352/2014).
Nello stesso senso si afferma che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati. (Cass. 5660/2018). Infatti, è ius receptum l'affermazione per cui la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. 11269/2018).
Tanto premesso, la domanda di risarcimento deidanno proposta dagli attori e Parte_1
è fondata e merita di essere accolta. Parte_2
In primo luogo, la sussistenza delle lesioni fisiche e dei conseguenti postumi invalidanti sulle persone di e , trova conferma nella descrizione della Parte_2 Parte_1
condotta di attori e convenuti contenuta nella sentenza del Tribunale di Napoli sopra richiamata, laddove si precisa che “le lesioni subite dalle vittime e, in particolare, da e Parte_2
venivano dunque riscontrate nell'immediatezza dei fatti da personale Parte_1
medico, investito del primo soccorso in struttura pubblica, e risultavano – già prima facie – riconducibili all'uso di strumenti idonei ad offendere, con cui appunto le numerose e tipiche ferite riportate apparivano compatibili. E, più in particolare, le stesse apparivano spiegabili alla luce delle dinamiche dell'azione delittuosa, consistente in numerosi colpi inferti, con violenza, e localizzati al capo e posti in essere con pugni, calci e corpi contundenti quali bastoni e noccoliere”.
Inoltre, questo giudice ritiene di dover interamente condividere la relazione di consulenza medico legale depositata il 3/12/2024 dal dott. , che si fonda su un'approfondita attività di Persona_2
valutazione e osservazione degli attori e della documentazione medica agli atti e perviene a conclusioni esaustive nonché logicamente e congruamente motivate. Alla luce delle risultanze peritali, risulta dimostrata la derivazione causale delle lesioni subite da e da Parte_2
dal fatto dannoso in discorso. Il CTU ha confermato che “ Parte_1 Parte_2
riportava un trauma cranio-facciale con ferita lacero-contusa in regione frontale sinistra e parietale sinistra , trauma toraco-addominale ed escoriazioni e contusioni multiple (referto n° 1466 del 10-01-2012 , P.S. Ospedale S.Maria delle Grazie di Pozzuoli ). Il SI Parte_1
riportava un trauma cranio facciale con ferita lacero-contusa regione parietale sinistra, ferita lacero-contusa regione zigomatica destra, trauma toraco-addominale , escoriazioni e contusioni multiple (referto n° 1465 del 10-01-2012, P.S. Ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli)”.
Esaminata la documentazione prodotta in giudizio e visitati gli attori, il consulente ha affermato che
“le lesioni, riportate all'epoca dal SI , sono certamente da ricondurre al Parte_2
trauma subito del 10-01-2012 . Avuto riguardo della natura e dell'entità delle lesioni riportate , da quanto si evince dalla documentazione sanitaria esibita e dalla comune esperienza clinica, è da riconoscere al SI , un periodo di Inabilità Temporanea Totale di giorni 4 Parte_2
(quattro ) relativi ai giorni di ricovero ospedaliero , un periodo di Inabilità Temporanea parziale
(50%) di giorni 30 (trenta). Per quanto attiene ai Postumi Invalidanti permanenti , in considerazione del sesso , dell'età e della capacità lavorativa, è riconoscibile un Danno Biologico del 3% (tre), inteso come menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (Lesioni personali + danno morale)”. Per quanto riguarda le lesioni riportate da il CTU ha Parte_1
affermato che “sono certamente da ricondurre al trauma del 10-01-2012. Avuto riguardo della natura e dell'entità delle lesioni riportate, da quanto si evince dalla documentazione sanitaria esibita e dalla comune esperienza clinica, è da riconoscere al SI , un Parte_1
periodo di Inabilità Temporanea Totale di giorni 4 (quattro ), relativi ai giorni di ricovero un periodo di Inabilità Temporanea parziale (75%) di giorni 10 (dieci ), un periodo di Inabilità
Temporanea parziale al 50 % di giorni 30 (trenta). Per quanto attiene ai Postumi Invalidanti permanenti , in considerazione del sesso , dell'età e della capacità lavorativa, è riconoscibile un
Danno Biologico del 10 % (dieci%) , inteso come menomazione permanente dell'integrità psico- fisica (Lesioni personali+ Danno morale)”.
Si ritiene di dover condividere la valutazione espressa dal CTU in maniera puntuale, in quanto l'iter motivazionale appare logico e scevro da vizi, anche con riguardo alle osservazioni fatte da parte convenuta.
Procedendo quindi alla liquidazione del danno, in difetto di diverse previsioni e parametri che si applicano ai casi particolari, questo Tribunale ritiene - per la liquidazione del danno non patrimoniale (comprensivo di quello biologico, nel suo aspetto statico e dinamico-relazionale standard, nonché del danno morale soggettivo normalmente connesso al grado di gravità delle lesioni riportate dal danneggiato) - applicabili i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano, nella versione aggiornata al 2024. I detti parametri conducono a riconoscere a di anni 33 alla data dell'evento, Parte_2
l'importo complessivo di euro 2.185,00 (euro 460,00 per l'invalidità temporanea totale ed euro
1.725,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50 %) in moneta attuale, per ciò che riguarda l'invalidità temporanea (reputandosi equo calcolare un valore di euro 115.00 al giorno) e di euro
4.937,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di euro 7.122,00.
I detti parametri conducono a riconoscere a di anni 61 alla data dell'evento, Parte_1
l'importo complessivo di euro 3.047,50 (euro 460,00 per l'invalidità temporanea totale, euro 862, per l'invalidità temporanea parziale al 75 % ed euro 1.725,00 per l'invalidità temporanea parziale al
50 %), in moneta attuale, per ciò che riguarda l'invalidità temporanea (reputandosi equo calcolare un valore di euro 115.00 al giorno) e di euro 28.801,25 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di euro 31.848,75.
Nel calcolo appena riferito, circa la posizione di , questo giudice ha applicato Parte_1
la personalizzazione del 25 % del danno, in conseguenza delle gravi e peculiari conseguenze del danno stesso, che sono risultate provate dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Già le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza - per certi versi, epocale -
26972/2008 aveva affermato la necessità di procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione al danneggiato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo, posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per
'personalizzare', in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella. Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona si sono verificati i presupposti per incrementare l'importo standardizzato del risarcimento del danno non patrimoniale considerato nelle tabelle di Milano.
Circa le dichiarazioni dei testi ritenute particolarmente significative sul punto, Tes_1
figlia di e sorella di , ha dichiarato che a
[...] Parte_1 Parte_2 seguito dell'aggressione il padre “si è chiuso in sé stesso, frequentava solo i parenti più stretti, era diventato timoroso di tutto anche nei confronti dei figli;
limitava anche gli spostamenti;
… da allora fa solo piccoli spostamenti e se più lunghi si fa accompagnare da noi familiari o da persone di fiducia, in particolare dal nipote o da mio marito;
… è diventato più apprensivo chiama Per_3
sempre per sapere dove sono i figli;
anche i figli hanno limitato la loro vita;
mio padre chiamava loro soprattutto quando i miei fratelli si spostavano in tutta Italia per le aste laddove era necessario per l'attività lavorativa (posto che il numero delle aste venne comunque limitato al necessario); ovviamente nel tempo la cosa si è affievolita rispetto ai momenti inziali ma il timore
c'è comunque anche attualmente”. Ha dichiarato che il fratello “aveva un disagio per la Pt_2
cicatrice visibile sulla fronte, evitava di uscire e di confrontarsi con i coetanei;
dal momento dell'accaduto si è trasferito da via Giovenale, dove abitava, a casa di miei genitori”. Pt_2
Anche il teste ha dichiarato “che a seguito dell'aggressione subita il sig. Testimone_2
(cfr. si è chiuso in sé stesso, limitando i rapporti. Dopo l'accaduto, infatti, Parte_1 Pt_1 ha cambiato del tutto il suo stile di vita. Il signor dopo l'aggressione ha Parte_1
bisogno di essere accompagnato, spesso dal nipote o dal genero di cui non ricordo il nome. Per_3
Dopo l'aggressione io e ci siamo sentiti principalmente via telefono poiché ha smesso di Pt_1
frequentare la nostra casa, non essendo più venuto a parlare con mio padre come spesso faceva in precedenza. Dopo l'accaduto l'ho visto più volte seduto fuori il terrazzino di casa sua.
Fondamentalmente il sig. si limita a stare con i propri parenti. Sul capitolo d) è vero, non Pt_1
l'ho più visto recarsi sulla proprietà di . Sul capitolo e) dopo l'accaduto il signor Per_1
si è sentito non all'altezza dei figli”. Circa ha confermato che Parte_1 Parte_2
ha avuto disagio da questa cicatrice sull'occhio tanto che ha sempre cercato di coprirla”. Pt_2
Queste dichiarazioni, che, con riguardo ad non giustificano una Parte_2
personalizzazione diversa del danno non patrimoniale, giustificano, invece, la personalizzazione operata circa la posizione di , in quanto è risultato che per lui le conseguenze Parte_1 dell'aggressione e delle lesioni subite sono state del tutto peculiari, essendosi trovato ad affrontare uno stravolgimento delle proprie abitudini di vita e di approccio alla vita stessa, che vanno al di là della misura, per così dire, “standard” del risarcimento previsto dalle tabelle ordinariamente prese in considerazione dalla giurisprudenza di merito.
Stravolgimento che non è stato smentito dalle dichiarazioni dei testi e Testimone_3 [...]
che si sono limitati a riferire di averlo, tutto sommato, visto continuare Testimone_4
ad occuparsi delle sue cose, senza poter andare nello specifico delle sue condizioni, come, invece, fatto dagli altri due testimoni sopra richiamati. Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a Sezioni Unite (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale. In punto di danno patrimoniale, a spetta il ristoro delle spese sanitarie Parte_1
documentate per euro 108,68 e a per euro 38,59. Parte_2
Va detto, invece, che la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali proposta da e da , che pure erano presenti all'epoca del fatto e sono Parte_3 Parte_4
stati aggrediti dai convenuti, secondo quanto accertato in sede penale, è rimasta del tutto sfornita di prova e non può che essere rigettata.
Con riguardo alla domanda di simulazione dei due atti indicati in citazione, questo giudice ritiene che non sia stata fornita la prova dell'accordo simulatorio ovvero dell'intenzione delle parti di non rendere efficace tra le parti il trasferimento immobiliare. In punto di diritto si premette che secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, dal quale il Tribunale non ritiene di doversi discostare, per ritenersi integrati gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (ex multis, Cass., 20.10.2008, n. 25490). Va, inoltre evidenziato, che l'onere della prova è, ovviamente, a carico di chi agisce per far valere la simulazione, mentre nel caso in esame gli attori si sono limitati a fornire dei dati, relativamente ai tempi dei due trasferimenti impugnati, e ad affermare l'esistenza del loro credito, per una cifra che, peraltro, in concreto è risultata di molto inferiore a quella ipotizzata. Nulla è stato provato o richiesto di provare circa la congruità del prezzo delle due vendite e nulla è stato dedotto per fronteggiare l'eccezione fatta dai convenuti e, soprattutto, da , con riguardo alla circostanza che non è vero che ha _2
inteso dismettere il suo patrimonio solo allo scopo di sottrarre i beni alla garanzia del credito avverso, come dimostrato da fatto che non ha compiuto alcun atto di alienazione del terreno sito sempre in Bacoli, identificato nel NCT al foglio 5, particella 1355 (già 839), che, infatti, ha costituito oggetto di autorizzazione del sequestro conservativo in corso di causa, cui si è accennato sopra.
Parimenti infondata si è rivelata l'azione revocatoria ordinaria proposta.
Essa richiede la sussistenza di tre presupposti: a) l'esistenza di un diritto di credito;
b) l'eventus damni;
c) il consilium fraudis. Quanto al primo dei suddetti presupposti, è assolutamente pacifico che legittimato all'azione revocatoria è il titolare non soltanto di un credito certo, liquido ed esigibile, bensì anche di un credito incerto ed eventuale od addirittura sottoposto a termine e/o a condizione, essendo sufficiente una ragione di credito, pur se ancora soggetta ad accertamento giudiziale. Circa l'eventus damni, e cioè il nocumento arrecato alla garanzia patrimoniale del credito, esso ricorre quando vi sia un pregiudizio alle ragioni del creditore che rende la realizzazione del credito più incerta, più difficoltosa o più dispendiosa. Infatti, posta la finalità cautelare e conservativa dell'azione revocatoria, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un pericolo di danno che abbia comportato una modifica nella situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o comprometterne la fruttuosità (Cass., 27.3.2007, n. 7507). Circa il terzo presupposto, rappresentato dalla scientia damni, e cioè, dalla mera conoscibilità e, quindi dalla consapevolezza, oltre che del debitore, anche da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, va precisato che la conoscibilità si verifica ogni qual volta l'atteggiamento soggettivo e le qualità personali e/o professionali del terzo facciano concretamente presumere la conoscenza dell'impedimento o della maggiore difficoltà frapposta nella realizzazione del credito.
Ebbene, nel caso di specie, il credito che viene riconosciuto in questa stessa sede è di gran lunga inferiore a quello ipotizzato e a sua garanzia è già stato autorizzato il sequestro conservativo di un bene di con la conseguenza che alcun pregiudizio alle ragioni del creditore, tanto da _2
rendere anche solo più difficoltosa la realizzazione del credito, è ipotizzabile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, includendovi anche le spese del procedimento cautelare in corso di causa, relativo al sequestro.
Le spese di CTU sono poste definitivamente e interamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nel giudizio promosso da , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di , Parte_3 Parte_4 CP_3 CP_5 _2
, , e , ogni contraria istanza ed
[...] Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7
eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da e Parte_2 Parte_1
e, per l'effetto, condanna , e
[...] CP_3 CP_5 _2 [...]
, in solido fra loro, a pagare : a) in favore di la somma di euro CP_4 Parte_2
7.122,00 per il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data dell'evento (10/1/2012) e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
nonché euro 38,59 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
b) in favore di Parte_1 la somma di euro 31.848,75 per il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e
[...] interessi legali dalla data dell'evento (10/1/2012) e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
nonché euro 108,68 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda di risarcimento proposta da e;
Parte_3 Parte_4
3) rigetta la domanda di simulazione e quella revocatoria;
4) condanna i convenuti , , a CP_3 CP_5 _2 Controparte_4
pagare le spese di lite in favore degli attori e , Parte_1 Parte_2
liquidandole in euro 920,00 per spese ed euro 6.900,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
5) dichiara interamente compensate le spese di lite fra attori e e Controparte_6 CP_7
;
[...]
6) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU.
Così deciso in Napoli il 13/06/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro