Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/01/2026, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01579/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15675/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15675 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Cavaler Zanoni, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., e Prefettura - Ufficio territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del Prefetto p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono legalmente domiciliati;
nei confronti
Comune -OMISSIS-, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Ministro dell’Interno, in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza presentata in data -OMISSIS- con la quale lo straniero di origine moldava, sig.-OMISSIS-, nato a -OMISSIS- l’-OMISSIS-, residente in Verona, via -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e ss. modificazioni e integrazioni; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026, il dott. IO BE e udito per le parti un difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente, nato in [...] il 0-OMISSIS-, immigrato in Italia dal 30.05.2008, ritenendo sussistenti i presupposti della concessione di cittadinanza per naturalizzazione, a seguito di continuata residenza in Italia per almeno dieci anni, presentava relativa istanza alla Prefettura -OMISSIS-, allegando la documentazione richiesta, compreso il permesso di soggiorno illimitato, ottenuto in data -OMISSIS-, nonché la documentazione attestante la percezione di redditi da lavoro. La domanda era registrata con protocollo -OMISSIS-.
Analoga istanza era presentata dalla di lui moglie, -OMISSIS-.
Sennonché, in data -OMISSIS-, a seguito di emissione di un decreto di giudizio immediato, -OMISSIS-, figlio del ricorrente, veniva evocato in un giudizio penale, in concorso con altre tre persone, perché sospettato di rapina impropria aggravata per fatti accaduti -OMISSIS-, il giorno -OMISSIS-. Il procedimento prendeva avvio con il n. -OMISSIS- R.G.N.R. della Procura -OMISSIS- e n. -OMISSIS- R.G. G.I.P./G.U.P. del Tribunale -OMISSIS-. Con sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Giudice per le indagini preliminari -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, -OMISSIS- veniva prosciolto da alcune delle accuse con la formula “ perché il fatto non sussiste ”. Nei suoi confronti, poi, il reato di truffa si estingueva, ex art. 162-ter c.p., per condotta riparatoria. Inoltre, nel corso di un controllo di polizia svoltosi il giorno -OMISSIS-, -OMISSIS- era trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza assimilabile alla marijuana (1,744 grammi di tetraidrocannabinolo - THC). In data -OMISSIS-, -OMISSIS- riceveva notifica del decreto penale di condanna n. -OMISSIS- (tempestivamente opposto), emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale -OMISSIS-, nel procedimento penale n.r.g. -OMISSIS-. Il G.I.P. -OMISSIS-, successivamente, pronunciava il proscioglimento dal reato ascritto, con sentenza n. -OMISSIS-.
Ciò detto, accadeva che, in data -OMISSIS-, era notificato al ricorrente il decreto n. -OMISSIS-, di diniego della concessione della cittadinanza italiana, sulla base dei seguenti presupposti, tutti riferibili al figlio del ricorrente: a) “ -OMISSIS-: notizia di reato all’Autorità Giudiziaria dei Carabinieri -OMISSIS- per violazione dell’art. 628 comma 8 parte 1 c.p. (rapina aggravata)”; b) “-OMISSIS-: notizia di reato all’Autorità Giudiziaria da Volanti -OMISSIS- per violazione dell’art. 73 comma 1, d.P.R. n. 309/90 (produzione e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)”; c) “elementi contrari forniti dalla Questura -OMISSIS- in data -OMISSIS- ”.
Al contrario, la moglie del ricorrente, sig.ra -OMISSIS-, madre di -OMISSIS-, otteneva il provvedimento favorevole alla concessione della cittadinanza, con fissazione dell’appuntamento per la pronuncia del giuramento.
Con p.e.c. del -OMISSIS-, il ricorrente chiedeva al Ministero dell’Interno formale accesso agli atti e documenti del procedimento, onde poter articolare le proprie difese. Tale istanza restava priva di riscontro.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 30.11.2022 e depositato il 13.12.2022, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge, con riferimento all’art. 10-bis legge n. 241/1990, per omessa o non valida comunicazione del preavviso di rigetto; 2) eccesso di potere, per violazione del principio del contraddittorio; 3) violazione di legge, con riferimento agli artt. 3, 7 e 10 legge n. 241/1990, per mancanza, insufficienza ed erroneità della motivazione; 4) eccesso di potere, per illogicità della motivazione, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento ed erroneità dei fatti; 5) violazione di legge, con riferimento all’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, per mancanza, insufficienza, illogicità e incongruità della motivazione; 6) eccesso di potere, per manifesta illogicità.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio. Deposita in atti idonea documentazione.
Nell’udienza straordinaria, tenutasi in modalità telematica, il 23 gennaio 2026, per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III - Deve premettersi che, come riconosciuto da costante e copiosa giurisprudenza, l’Amministrazione deputata a esaminare una domanda di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992 n. 91, è titolare dell’ampio potere discrezionale di valutare che l’interesse del richiedente a entrare a far parte stabilmente e a pieno titolo della comunità nazionale, assumendo l’insieme delle posizioni giuridiche attive e passive che sono compendiate nello status di cittadino, non sia confliggente, anzi si compenetri e immedesimi, con quello dello Stato a non avere quale suo componente elettivo un soggetto che non condivida i valori che costituiscono il tessuto ideale dell’aggregato consociativo che forma uno degli elementi costitutivi dell’entità statuale, ovvero il popolo dei cittadini (cfr.: Cons. Stato III, 30.10.2025 n. 8464).
È, infatti, evidente che tra i requisiti costitutivi dello Stato-comunità vi è quello dell’omogeneità dei fini che perseguono i suoi componenti, ovvero del quadro di valori da realizzare nella quotidianità del vivere comune e la cui prefigurazione programmatica si rinviene nella Carta costituzionale, non potendo ammettersi al suo interno elementi che, ponendosi su una linea di contrapposizione o comunque di non adesione a quei valori, minaccino la solidità e la coesione della societas dei cittadini e, nel lungo periodo, la sua stessa esistenza.
Va, tuttavia, rilevato che, nell’ambito della complessiva valutazione spettante all’Amministrazione in ordine alla meritevolezza dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, tra gli indici sintomatici del grado di inserimento del richiedente nel tessuto sociale ed economico della comunità ospitante (quali possono evincersi dalla durata della sua permanenza legittima sul relativo territorio, dall’attività lavorativa svolta, dalla stabilità dei suoi rapporti familiari e sociali) e quelli espressivi, per contro, della sua non integrale accettazione dei valori e delle regole sulle quali si fonda la comunità nazionale non è dato instaurare – come invece traspare dal contenuto motivazionale del provvedimento impugnato – una netta separazione o contrapposizione, quasi che i primi attengano al solo piano dei presupposti dell’istanza e non siano suscettibili di interferire con quello della sua intrinseca meritevolezza; ciò in quanto anche un fatto astrattamente indicativo della mancata accettazione di quei valori e di quelle regole, se analizzato nel contesto di una più ampia disamina della personalità e della condotta di vita dello straniero, è suscettibile di perdere o, comunque, vedere attenuata la sua potenziale rilevanza ostativa alla concessione del beneficio in parola.
IV - Svolte le opportune premesse all’analisi della vicenda in esame, deve osservarsi che, laddove - come nel caso di specie - il fatto suscettibile di rilevare ai fini ostativi non è ascrivibile all’istante bensì ad altra persona (precisamente a suo figlio), resta precluso all’Amministrazione di assumere quel dato a fattore ostativo all’accoglimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, in assenza di ulteriori analisi e valutazione, stante peraltro la vigenza del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.).
Se è vero che sussiste un orientamento giurisprudenziale, a mente del quale l’Amministrazione, nel valutare la meritevolezza della concessione di cittadinanza, può tener conto anche dei pregiudizi a carico di componenti del nucleo familiare nel quale l’istante è inserito (cfr.: T.a.r. Lazio Roma n. 66/2020), è altresì vero che per tali casi deve essere valutato (e provato) lo scarso inserimento dell’intero nucleo familiare nel contesto sociale, tale da far ritenere la mancata integrazione nella comunità nazionale.
L’Amministrazione intimata, nel provvedimento impugnato, non spiega adeguatamente in che modo la situazione del figlio del ricorrente possa costituire motivo ostativo per il genitore.
Deve, in conclusione, rilevarsi che il provvedimento di diniego qui impugnato, nell’attribuire a condanne penali subite da soggetti terzi il valore di elemento indicativo di un atteggiamento del ricorrente proclive a non prestare osservanza alle regole rispondenti al patrimonio valoriale della comunità nazionale, in mancanza di ogni valutazione in ordine, da un lato, alla personalità della responsabilità penale e all’effettiva commissione di reati, dall’altro, alla loro rilevanza ostativa sia dal punto di vista della loro qualificazione penalistica che per le loro implicazioni negative di ordine extra-penale, in un’ottica di carattere complessivo estesa alla condotta di vita tenuta dallo straniero medesimo, nel corso della sua prolungata permanenza sul territorio nazionale, non è sorretto da un compendio istruttorio e motivazionale adeguato, né immune dai vizi lamentati dal ricorrente, i quali non possono che condurre al suo annullamento, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
V – In conclusione, il ricorso è accolto. Le spese del giudizio, data la particolarità del caso, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in via telematica, il giorno 23 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IO BE, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.