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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18/2020 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FUSCA Parte_1 C.F._1
PIETRO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. PULIATTI ANTONIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TIRRO' CP_2 C.F._2
ANTONINO giusta procura in atti.
pagina 1 di 5 in persona del liquidatore pro tempore CP_3
TERZI CHIAMATI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha allegato di essersi sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva in data
23.5.2013 presso la;
di avere notato “nei mesi dopo l'intervento” una Controparte_4
asimmetria delle mammelle e di avere iniziato a lamentare incessanti dolori al seno destro;
che in esito ad un esame eseguito in data 21.7.2017 veniva riscontrata la rottura della protesi di destra per cui si era dovuta sottoporre ad un nuovo intervento di sostituzione delle protesi. Imputava
tale danno alla condotta dei medici operatori e conveniva la per il risarcimento di CP_1
tutti i danni patiti.
Si costituiva la che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e contestava CP_1
nel merito la pretesa.
Veniva autorizzata la chiamata del medico operatore e della quale società cedente Controparte_3
del ramo di azienda avente ad oggetto la . CP_1 CP_1
Si costituiva che contestava nel merito la pretesa attorea. CP_2
Restava contumace la Controparte_3
§§§
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
pagina 2 di 5 Innanzi tutto deve evidenziarsi una assoluta assenza di allegazione della condotta colposa imputata al medico operatore o alla struttura, soprattutto in ragione del fatto che l'accertamento della rottura protesica è avvenuto a distanza di ben 4 anni dall'impianto, in assenza di prova alcuna circa l'insorgenza dei sintomi della rottura stessa.
I consulenti del Tribunale hanno evidenziato che i documenti prodotti non consentono di collocare nel tempo l'epoca della rottura ed addirittura hanno escluso la certezza documentale della citata rottura, evidenziando che non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica della condizione estetica delle mammelle negli anni successivi all'intervento chirurgico eseguito nel 2013 dal dott. presso la Casa di cura “San Francesco – Valefranz”, né alcuna CP_2
certificazione circa le visite eseguite negli anni 2014, 2015, 2016 e inizi del 2017, né delle terapie prescritte, anche dal proprio medico curante, per verificare l'origine e curare terapeuticamente gli “incessanti dolori al seno”.
Esiste, infatti, esclusivamente il referto del 31.7.2017 di una mammografia digitale eseguita presso l'Università di Messina, che accerta la presenza di una calcificazione distrofica di 4
millimetri e consiglia l'esecuzione di una ecografia, mai eseguita. Invece, della RMN eseguita
(dalla quale si evidenzierebbe il sospetto che la protesi mammaria destra potesse essere rotta),
non esistono né le immagini diagnostiche, né la refertazione in originale.
Infine, non è stata neppure prodotta la cartella clinica dell'intervento eseguito il 24.10.2017, ma solo il foglio di dimissioni in cui si afferma, testualmente: “L'intervento si è svolto senza complicanze e non si sono verificate condizioni degne di nota nel (immediato) post-operatorio”.
Mancando la cartella operatoria, nulla è dato sapere sulle condizioni pre-operatorie delle mammelle (esame obiettivo locale), né se la protesi destra fosse realmente rotta (fatto che si può
pagina 3 di 5 accertare e certificare soltanto intraoperatoriamente, poiché ogni tipo di esame protesico strumentale nella mammella è soltanto deduttivo, potendo confermare mai lo stato reale), né se è
stata effettuata la segnalazione obbligatoria al Ministero della Salute se effettivamente fosse stata riscontrato un impianto di materiale mammario rotto.
In conclusione, non si rilevano profili di colpa in riferimento all'esecuzione tecnica all'intervento di mastoplastica additiva effettuato in data 23 maggio 2013 dal dott. ed non c'è CP_2
prova della lamentata complicanza (rottura protesica), non documentalmente acclarata (ma solo ipotizzata da alcuni specialisti sulla base dell'evidenze cliniche).
Le conclusioni della CTU appaiono logiche e correlate alla carenza di allegazione e documentazione e sono pertanto condivisibili.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore della controversia e per tutte le fasi, secondo i valori medi per la fase di studio ed introduttiva e secondo i valori minimi per le fasi di trattazione e conclusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta ed ai terzi chiamati le spese di lite, che si liquidano in € 5.261,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali, per ciascuna parte.
pagina 4 di 5 Così deciso in Catania, il 16 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18/2020 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FUSCA Parte_1 C.F._1
PIETRO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. PULIATTI ANTONIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TIRRO' CP_2 C.F._2
ANTONINO giusta procura in atti.
pagina 1 di 5 in persona del liquidatore pro tempore CP_3
TERZI CHIAMATI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha allegato di essersi sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva in data
23.5.2013 presso la;
di avere notato “nei mesi dopo l'intervento” una Controparte_4
asimmetria delle mammelle e di avere iniziato a lamentare incessanti dolori al seno destro;
che in esito ad un esame eseguito in data 21.7.2017 veniva riscontrata la rottura della protesi di destra per cui si era dovuta sottoporre ad un nuovo intervento di sostituzione delle protesi. Imputava
tale danno alla condotta dei medici operatori e conveniva la per il risarcimento di CP_1
tutti i danni patiti.
Si costituiva la che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e contestava CP_1
nel merito la pretesa.
Veniva autorizzata la chiamata del medico operatore e della quale società cedente Controparte_3
del ramo di azienda avente ad oggetto la . CP_1 CP_1
Si costituiva che contestava nel merito la pretesa attorea. CP_2
Restava contumace la Controparte_3
§§§
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
pagina 2 di 5 Innanzi tutto deve evidenziarsi una assoluta assenza di allegazione della condotta colposa imputata al medico operatore o alla struttura, soprattutto in ragione del fatto che l'accertamento della rottura protesica è avvenuto a distanza di ben 4 anni dall'impianto, in assenza di prova alcuna circa l'insorgenza dei sintomi della rottura stessa.
I consulenti del Tribunale hanno evidenziato che i documenti prodotti non consentono di collocare nel tempo l'epoca della rottura ed addirittura hanno escluso la certezza documentale della citata rottura, evidenziando che non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica della condizione estetica delle mammelle negli anni successivi all'intervento chirurgico eseguito nel 2013 dal dott. presso la Casa di cura “San Francesco – Valefranz”, né alcuna CP_2
certificazione circa le visite eseguite negli anni 2014, 2015, 2016 e inizi del 2017, né delle terapie prescritte, anche dal proprio medico curante, per verificare l'origine e curare terapeuticamente gli “incessanti dolori al seno”.
Esiste, infatti, esclusivamente il referto del 31.7.2017 di una mammografia digitale eseguita presso l'Università di Messina, che accerta la presenza di una calcificazione distrofica di 4
millimetri e consiglia l'esecuzione di una ecografia, mai eseguita. Invece, della RMN eseguita
(dalla quale si evidenzierebbe il sospetto che la protesi mammaria destra potesse essere rotta),
non esistono né le immagini diagnostiche, né la refertazione in originale.
Infine, non è stata neppure prodotta la cartella clinica dell'intervento eseguito il 24.10.2017, ma solo il foglio di dimissioni in cui si afferma, testualmente: “L'intervento si è svolto senza complicanze e non si sono verificate condizioni degne di nota nel (immediato) post-operatorio”.
Mancando la cartella operatoria, nulla è dato sapere sulle condizioni pre-operatorie delle mammelle (esame obiettivo locale), né se la protesi destra fosse realmente rotta (fatto che si può
pagina 3 di 5 accertare e certificare soltanto intraoperatoriamente, poiché ogni tipo di esame protesico strumentale nella mammella è soltanto deduttivo, potendo confermare mai lo stato reale), né se è
stata effettuata la segnalazione obbligatoria al Ministero della Salute se effettivamente fosse stata riscontrato un impianto di materiale mammario rotto.
In conclusione, non si rilevano profili di colpa in riferimento all'esecuzione tecnica all'intervento di mastoplastica additiva effettuato in data 23 maggio 2013 dal dott. ed non c'è CP_2
prova della lamentata complicanza (rottura protesica), non documentalmente acclarata (ma solo ipotizzata da alcuni specialisti sulla base dell'evidenze cliniche).
Le conclusioni della CTU appaiono logiche e correlate alla carenza di allegazione e documentazione e sono pertanto condivisibili.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore della controversia e per tutte le fasi, secondo i valori medi per la fase di studio ed introduttiva e secondo i valori minimi per le fasi di trattazione e conclusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta ed ai terzi chiamati le spese di lite, che si liquidano in € 5.261,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali, per ciascuna parte.
pagina 4 di 5 Così deciso in Catania, il 16 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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