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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 21/07/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1751/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
) e nato a [...] il [...], (c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), entrambi con l'avv. Ilaria Sala del Foro di Biella
[...] con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 04.06.25 per il P.M.: atti trasmessi al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 20.4.2022 il Tribunale di Biella ha omologato le condizioni di separazione congiuntamente proposte dalle parti.
Con ricorso dep. in data 5.5.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente provvedimento di omologa della separazione consensuale e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n. 898/1970 (come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
ERtanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative al mantenimento dei figli
ER
e , ormai maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, nonché ER_2
all'assegnazione alla madre della casa familiare, avendo le parti concordemente allegato che tale abitazione costituisce per i figli ancora “il loro punto di riferimento, anche quando trasferiranno il domicilio in altra città per seguire i rispettivi percorsi di studio”.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni, come richiesto.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in conformità agli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) e nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
01.05.61 (c.f. ), celebrato in Barzio (LC), in data 03.09.11, CodiceFiscale_2
successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Barzio (LC) al n. 4,
Parte II, Serie A Ufficio 1 dell'anno 2011; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Barzio (LC) di procedere alle incombenze di legge;
omologa le condizioni di cui al ricorso e per l'effetto dispone che: ER
1. i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, rimarranno ER_2
a vivere nella casa familiare, sita in Mongrando, via per Netro n. 9, che rimarrà il loro punto di riferimento, anche quando trasferiranno il domicilio in altra città per seguire i rispettivi percorsi di studio;
2. la casa familiare, di proprietà esclusiva della signora rimarrà assegnata Parte_1
alla stessa, unitamente ai beni e agli arredi ivi contenuti;
3. prende atto che la manutenzione ordinaria della casa familiare (pulizia, giardino, approvvigionamento legna) e le utenze domestiche rimarranno a carico di entrambi i genitori sino al momento in cui i figli manterranno lì la residenza e non saranno economicamente indipendenti;
4. per provvedere al mantenimento dei figli i genitori continueranno a versare entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c comune già aperto in fase di separazione, la somma di € 700,00 ciascuno, per far fronte alle spese ordinarie relative ai figli ed alla gestione della casa. Le parti dichiarano che tale conto non potrà essere utilizzato per le spese individuali, per le quali ognuno attingerà dal c/c personale;
5. le spese straordinarie, scolastiche, mediche, ludico - sportive saranno sostenute dai genitori nella misura del 50%, facendo riferimento, in ogni sua parte, al Protocollo d'intesa del Tribunale di
Biella sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio del 19.4.2018, che si intende integralmente richiamato;
6. prende atto che i coniugi, essendo autosufficienti, rinunziano reciprocamente a richiesta di assegno divorzile e avendo preventivamente risolto ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale, dichiarano di non aver nulla da pretendere, oggi retro;
prende atto delle ulteriori pattuizioni nell'ambito delle regolamentazioni dei rapporti economici di cui ai punti 6 e 7 del ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 16.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
) e nato a [...] il [...], (c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), entrambi con l'avv. Ilaria Sala del Foro di Biella
[...] con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 04.06.25 per il P.M.: atti trasmessi al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 20.4.2022 il Tribunale di Biella ha omologato le condizioni di separazione congiuntamente proposte dalle parti.
Con ricorso dep. in data 5.5.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente provvedimento di omologa della separazione consensuale e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n. 898/1970 (come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
ERtanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative al mantenimento dei figli
ER
e , ormai maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, nonché ER_2
all'assegnazione alla madre della casa familiare, avendo le parti concordemente allegato che tale abitazione costituisce per i figli ancora “il loro punto di riferimento, anche quando trasferiranno il domicilio in altra città per seguire i rispettivi percorsi di studio”.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni, come richiesto.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in conformità agli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) e nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
01.05.61 (c.f. ), celebrato in Barzio (LC), in data 03.09.11, CodiceFiscale_2
successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Barzio (LC) al n. 4,
Parte II, Serie A Ufficio 1 dell'anno 2011; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Barzio (LC) di procedere alle incombenze di legge;
omologa le condizioni di cui al ricorso e per l'effetto dispone che: ER
1. i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, rimarranno ER_2
a vivere nella casa familiare, sita in Mongrando, via per Netro n. 9, che rimarrà il loro punto di riferimento, anche quando trasferiranno il domicilio in altra città per seguire i rispettivi percorsi di studio;
2. la casa familiare, di proprietà esclusiva della signora rimarrà assegnata Parte_1
alla stessa, unitamente ai beni e agli arredi ivi contenuti;
3. prende atto che la manutenzione ordinaria della casa familiare (pulizia, giardino, approvvigionamento legna) e le utenze domestiche rimarranno a carico di entrambi i genitori sino al momento in cui i figli manterranno lì la residenza e non saranno economicamente indipendenti;
4. per provvedere al mantenimento dei figli i genitori continueranno a versare entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c comune già aperto in fase di separazione, la somma di € 700,00 ciascuno, per far fronte alle spese ordinarie relative ai figli ed alla gestione della casa. Le parti dichiarano che tale conto non potrà essere utilizzato per le spese individuali, per le quali ognuno attingerà dal c/c personale;
5. le spese straordinarie, scolastiche, mediche, ludico - sportive saranno sostenute dai genitori nella misura del 50%, facendo riferimento, in ogni sua parte, al Protocollo d'intesa del Tribunale di
Biella sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio del 19.4.2018, che si intende integralmente richiamato;
6. prende atto che i coniugi, essendo autosufficienti, rinunziano reciprocamente a richiesta di assegno divorzile e avendo preventivamente risolto ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale, dichiarano di non aver nulla da pretendere, oggi retro;
prende atto delle ulteriori pattuizioni nell'ambito delle regolamentazioni dei rapporti economici di cui ai punti 6 e 7 del ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 16.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore