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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10809/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nato nella Repubblica Popolare Cinese, il 25.10.1192 Cittadino: cinese Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federica Patera del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nata a Liaoining (Cina), il 10.02.1994 Cittadina: cinese Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Marzi del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata a [...], il [...], residente a [...], Parte_2 cittadina cinese
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.09.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con Parte_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre, in Milano, via U. Betti n. 125, che viene assegnata Cont alla sig.ra 2) il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 500,00, che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) le parti concordano che la somma indicata al punto n. 2 dovrà intendersi comprensiva di tutte le spese extra assegno relative alla figlia;
4) qualora la ricorrente dovesse decidere di trasferirsi definitivamente in Cina, unitamente alla minore , il Pt_2 padre continuerà a versare, a titolo di mantenimento, la somma complessiva di Euro 500,00. Pertanto, eventuali altre spese sostenute dalla madre in Cina, saranno a carico della ricorrente;
5) la minore fino al raggiungimento della maggiore età, frequenterà le scuole in Italia, salvo un Parte_2 trasferimento della minore in Cina- circostanza per la quale il sig. presta sin da ora il proprio Parte_3 consenso - previo avviso con congruo anticipo. Durante le vacanze scolastiche potrà frequentare dei corsi in Cina. 6) Il padre consentirà alla madre di portare la bambina in altri Paesi, compresa la Cina, per periodi anche prolungati, e si renderà disponibile a collaborare per eventuali procedure correlate. Tali viaggi dovranno, tuttavia, essere preventivamente concordati, sia per quanto riguarda la durata sia per quanto riguarda la destinazione;
7) Oltre a quanto stabilito al punto precedente, il padre concorda che la bambina possa andare in Cina durante il periodo del capodanno cinese, e restarci per un mese e mezzo;
8) qualora dovesse rimanere in Cina per un lungo periodo, entrambe Parte_2 le parti potranno negoziare il momento in cui far visita alla bambina;
9) Il padre dovrà essere informato preventivamente di eventuali rinnovi di documenti, visite mediche o riunioni scolastiche che riguardino la minore e che prevedono la presenza di entrambi i genitori;
10) Fatto salvo quanto stabilito ai punti precedenti, i ricorrenti, riconoscendo l'importanza per la piccola di trascorrere Pt_2 tempi adeguati con ciascuno dei genitori, stabiliscono che il padre potrà vedere la bambina un giorno a settimana e nei weekend che, di volta in volta, verranno concordati tra le parti a seconda degli impegni familiari e/o lavorativi di entrambi;
11) il padre potrà, altresì, previo accordo con la madre, vedere la bambina anche in altri giorni della settimana, ad esempio prelevandola all'uscita da scuola per poi riaccompagnarla a casa della madre prima dell'ora di cena;
12) le vacanze natalizie, pasquali ed estive saranno concordate, anno per anno, tra i ricorrenti anche in considerazione dell'eventualità che la minore possa trascorrere dei periodi di vacanza in Cina;
pertanto, ogni periodo di vacanza dovrà essere stabilito entro e non oltre un mese prima dell'inizio delle vacanze medesime;
13) entrambi i genitori si impegnano a rispettare i tempi e gli spazi di ciascuno evitando qualsiasi intromissione durante la permanenza della figlia con l'altro genitore;
14) in attuazione dell'affido condiviso stabilito, la madre in qualità di genitore collocatario si impegna a fornire tutte le informazioni relative all'aspetto scolastico, alla salute (comunicazione del nominativo del pediatra, dei risultati delle visite mediche o esami), in modo da non escludere il padre da qualsiasi questione che riguarda la figlia. 15) le spese legali del procedimento saranno compensate integralmente tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa M.Laura Amato