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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/07/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1668/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1668/2025 promossa congiuntamente da:
rappresentato e difeso dall'Avvocato BADINOTTI Parte_1 C.F._1
GIAMBATTISTA
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato BADINOTTI CP_1 C.F._2
GIAMBATTISTA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 CP_1
depositato in data 18/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, alle seguenti condizioni:
“
1. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti per cui rinunciano, reciprocamente, all'assegno divorzile”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di pagina 1 di 2 non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e hanno contratto matrimonio in MA in data 5.4.1995 Parte_1 CP_1
(matrimonio poi trascritto nei registri del Comune di Melegnano in data 12.08.2024 al n. 48, parte II, serie C, anno 2024) e dalla loro unione sono nati i figli il 23.10.1995, il 21.12.1997, Per_1 Per_2
il 29.12.2000 e 16.04.2004, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_3 Per_4
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 286/2024, pubblicata il 12.11.2024, ha omologato la separazione personale delle parti.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 CP_1
MA in data 05.04.1995 (matrimonio poi trascritto nei registri del Comune di Melegnano in data 12.08.2024 al n. 48, parte II, serie C, anno 2024);
2) omologa le condizioni di divorzio ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese;
4) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melegnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 11/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1668/2025 promossa congiuntamente da:
rappresentato e difeso dall'Avvocato BADINOTTI Parte_1 C.F._1
GIAMBATTISTA
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato BADINOTTI CP_1 C.F._2
GIAMBATTISTA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 CP_1
depositato in data 18/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, alle seguenti condizioni:
“
1. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti per cui rinunciano, reciprocamente, all'assegno divorzile”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di pagina 1 di 2 non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e hanno contratto matrimonio in MA in data 5.4.1995 Parte_1 CP_1
(matrimonio poi trascritto nei registri del Comune di Melegnano in data 12.08.2024 al n. 48, parte II, serie C, anno 2024) e dalla loro unione sono nati i figli il 23.10.1995, il 21.12.1997, Per_1 Per_2
il 29.12.2000 e 16.04.2004, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_3 Per_4
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 286/2024, pubblicata il 12.11.2024, ha omologato la separazione personale delle parti.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 CP_1
MA in data 05.04.1995 (matrimonio poi trascritto nei registri del Comune di Melegnano in data 12.08.2024 al n. 48, parte II, serie C, anno 2024);
2) omologa le condizioni di divorzio ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese;
4) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melegnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 11/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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