Articolo 3 della Legge 26 luglio 1984, n. 416
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 agosto 1984
Art. 3.
Le dotazioni organiche dirigenziali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono aumentate dei seguenti posti:
3 dirigenti generali con funzione di direttore compartimentale;
3 dirigenti superiori amministrativi con funzione di vice direttore compartimentale;
1 dirigente superiore tecnico delle telecomunicazioni con funzione di ispettore generale per i compartimenti;
1 dirigente superiore tecnico delle costruzioni con funzione di ispettore generale per i compartimenti;
1 dirigente superiore tecnico dei trasporti con funzione di ispettore generale per i compartimenti;
12 primi dirigenti amministrativi con funzione di direttore di ufficio compartimentale;
3 primi dirigenti tecnici delle telecomunicazioni con funzione di vice direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;
3 primi dirigenti tecnici delle costruzioni con funzione di direttore di ufficio compartimentale;
3 primi dirigenti tecnici dei trasporti con funzione di direttore di ufficio compartimentale.
Nulla muta circa la sede, le competenze e la dipendenza dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.
Entrata in vigore il 18 agosto 1984