Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00595/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01782/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1782 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Catanzaro, Via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
del provvedimento di revoca dell'abilitazione al servizio telematico “Entratel” e di inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa IA PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS- impugnava il provvedimento emarginato in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria, si costituiva in giudizio resistendo al ricorso.
La domanda cautelare, trattata all’udienza camerale del 15 dicembre 2021, era respinta con ordinanza della Sezione n. -OMISSIS-.
Con atto depositato nel fascicolo di causa il 20 febbraio 2026 il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del giudizio.
All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026 la causa era trattenuta in decisione.
Il Collegio, preso atto della dichiarazione della parte ricorrente, ritiene che la causa debba essere definita con sentenza di improcedibilità ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IA PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.