Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00470/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01129/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
LE - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RO Diagnostics S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B47048B0AC, B47048BOAC, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Jacopo Emilio Paolo Recla, Lara Bonoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EC UL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso il suo studio in LE, via Imbriani, 30;
AB S.r.l., non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
per l’annullamento:
-della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL LE n. 1298 del 30 settembre 2025, con cui l'ASL LE ha aggiudicato al TI EC - AB il Lotto 1 della procedura di gara indetta per l'affidamento in service di “sistemi analitici, reagenti e materiale di consumo, in regime di somministrazione, per n. 5 anni, prorogabili per ulteriori 12 mesi +20% ex art. 120 comma 10 D. Lgs.36/2023”, comunicata in data 1° ottobre 2025;
-dei verbali delle operazioni di gara;
-ove occorrer possa e ove intervenuta della nota di riscontro, allo stato non nota, dell'istanza di annullamento in autotutela presentata da RO in data 21 luglio 2025;
-ove occorrer possa, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico (doc.4) e di ogni atto costitutivo la lex specialis di gara nelle parti di cui in esposizione;
-in ogni caso, di qualsiasi altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso relativo alla procedura di gara, anche allo stato non noto;
nonché, per il risarcimento del danno subito,
in forma specifica anche tramite subentro del contratto nelle more eventualmente stipulato con il TI EC UL - AB, previa declaratoria di inefficacia del medesimo, o - in subordine -per equivalente economico come in seguito indicato.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato BE OU S.R.L., IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA DEL TI COSTITUITO TRA BE OU RL (MANDANTE) ED ABBOTT il 29/11/2025:
per l’annullamento
degli gli stessi impugnati con il ricorso principale da RO Diagnostics s.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. il 24/12/2025:
per l’annullamento
dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e cioè:
- “della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL LE n. 1298 del 30 settembre 2025, con cui l’ASL LE ha aggiudicato al TI EC – AB il Lotto 1 della procedura di gara indetta per l'affidamento in service di “sistemi analitici, reagenti e materiale di consumo, in regime di somministrazione, per n. 5 anni, prorogabili per ulteriori 12 mesi +20% ex art. 120 comma 10 D.
Lgs.36/2023” (CIG: B47048B0AC), comunicata in data 1° ottobre 2025 (doc. 1; doc. 1-bis);
-dei verbali delle operazioni di gara (doc. 2);
-ove occorrer possa e ove intervenuta della nota di riscontro, allo stato non nota, dell’istanza di annullamento in autotutela presentata da RO in data 21 luglio 2025;
-ove occorrer possa, del Disciplinare di gara (doc.3), del Capitolato Tecnico (doc.4) e di ogni atto costitutivo la lex specialis di gara nelle parti di cui in esposizione;
-in ogni caso, di qualsiasi altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso relativo alla procedura di gara, anche allo stato non noto”;
nonché, per il risarcimento del danno subito,
in forma specifica anche tramite subentro del contratto nelle more eventualmente stipulato con il TI EC UL - AB, previa declaratoria di inefficacia del medesimo, o - in subordine -per equivalente economico come in seguito indicato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della EC UL S.r.l. e dell’Azienda Sanitaria Locale LE;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale, EC UL S.r.l., in proprio e quale mandataria del TI costituito tra EC UL S.r.l. (mandante) ed AB s.r.l. (mandataria);
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa LA SS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, della deliberazione n. 1298 del 30.09.2025 con cui l’Azienda Sanitaria Locale di LE (d’ora in avanti solo SL LE) ha aggiudicato al R.T.I EC UL s.r.l. - AB s.r.l. il lotto n. 1 della procedura di gara indetta per l’affidamento in service dei “ sistemi analitici, reagenti e materiale di consumo, in regime di somministrazione, per n. 5 anni, prorogabili per ulteriori 12 mesi +20% ex art. 120, comma 10, D.lgs. n. 36/2023- CIG: B47048B0AC ” e per la condanna al risarcimento del danno, in forma specifica, anche tramite subentro nel contratto medio tempore stipulato; nonché, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
A. Sulla illegittimità della mancata esclusione del TI aggiudicatario.
1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Capitolato, dell’art. 16 e 21 del Disciplinare, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, sviamento di potere e ingiustizia manifesta, violazione del principio di par condicio e di proporzionalità.
2.Violazione e falsa applicazione dell’art. 1.1. del Capitolato, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, sviamento di potere e ingiustizia manifesta, violazione del principio di par condicio e di proporzionalità.
B. Sull’illegittimità dei punteggi attribuiti dalla Commissione.
3.Violazione e falsa applicazione del Capitolato e del par. 18.1 del Disciplinare, eccesso di potere per travisamento in fato e in diritto, difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, sviamento di potere e ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria, violazione del principio di par condicio e di proporzionalità.
B.1 Sull’illegittimità dei punteggi assegnati con riguardo ai criteri quantitativi:
3.1. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 1.3.;
3.2. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 1.5.;
3.3. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 3.3.;
3.4. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 4.4.;
3.5. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 5.4.;
3.6. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 6.1.
B.2.Sull’illegittimità dei punteggi assegnati con riguardo ai criteri discrezionali:
3.7. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 1.2.;
3.8. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 1.6.;
3.9. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 1.7.;
3.10 Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 1.8.;
3.11. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 1.10.;
3.12. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 3.4.;
3.13. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 4.3.;
3.14. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 5.3.;
3.15. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 6.2.;
3.16. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 6.5.;
3.17. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 6.6.;
3.18. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 8.1.;
3.19. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 8.2.;
3.20. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 8.3.;
3.21. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 8.4.;
3.22 Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 1.1. e, in particolare: 3.1.1. Sulla mancata valutazione (espressa) di tutti gli obiettivi; 3.1.2. Sull’erroneità delle (parziali) valutazioni espresse dalla Commissione; 3.1.3. Sull’errata mancata valutazione (espressa) del maggior valore dell’offerta del TI RO e/o del minor valore dell’offerta del TI EC.
La SL LE e la EC UL s.r.l. si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 12.11.2025 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta e il Presidente ha fissato, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 27.01.2026.
La controinteressata, con ricorso incidentale notificato e depositato in data 29.11.2025, ha impugnato gli atti di gara in epigrafe indicati, censurando la mancata esclusione della società ricorrente per: violazione della lex specialis, per violazione del bando e del capitolato speciale di gara.
Parte ricorrente, poi, con motivi aggiunti, notificati in data 23.12.2025 e depositati in data 24.12.2025, ad integrazione delle doglianze già formulate, ha proposto i seguenti ed ulteriori motivi di censura:
A. Sull’illegittimità della mancata esclusione del TI aggiudicatario per ulteriori profili.
4.Violazione e falsa applicazione dell’art 1 del Capitolato, dell’art. 16 e 21 del Disciplinare, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, sviamento di potere e ingiustizia manifesta, violazione del principio di par condicio e di proporzionalità.
5.Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 1.1. del Capitolato, degli artt. 16 e 21 del Disciplinare, eccesso di potere per travisamento dei presupposti id fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza, e illogicità, sviamento di potere, ingiustizia manifesta, violazione del principio di par condicio e di proporzionalità.
6.Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 1.1. del Capitolato, degli artt. 16 e 21 del Disciplinare, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, sviamento di potere, ingiustizia manifesta, violazione del principio di par condicio e di proporzionalità.
B. Sull’illegittimità dei punteggi attribuiti dalla Commissione.
7.Violazione e falsa applicazione del Capitolato e dell’art. 18.1. del Disciplinare, eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto, difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, sviamento di potere e ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria, violazione del principio di par condicio e di proporzionalità:
7.1. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 1.2. (cfr. punto B.2 - 3.7. del ricorso introduttivo).
7.2. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 1.6. (cfr. punto B.2 - 3.8. del ricorso introduttivo).
7.3. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 6.2. (cfr. punto B.2 - 3.15 del ricorso introduttivo).
7.4. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 8.1. (cfr. punto B.2 - 3.18 del ricorso introduttivo).
7.5. Sull’illegittimità del punteggio in relazione al criterio 1.1. (cfr. punto B.2 - 3.22. del ricorso introduttivo).
7.6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 1.1. del Capitolato, dell’art. 16 e 21 del Disciplinare, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fato e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, sviamento di potere e ingiustizia manifesta, violazione del principio di par condicio e di proporzionalità.
La controinteressata, poi, con memoria notificata in data 08.01.2026 e depositata in data 09.01.2026, ha proposto motivi aggiunti al ricorso incidentale, con deduzione delle seguenti censure: violazione di legge, violazione dell’art. 101, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006, violazione dei principi ordinamentali in tema di tutela ambientale, violazione della lex specialis.
La causa, già fissata per l’udienza pubblica del 27.01.2026, è stata rinviata, su richiesta congiunta delle parti al fine di controdedurre sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, all’udienza pubblica dell’11.03.2026.
Alla pubblica udienza dell’11.03.2026, previo deposito di memorie e documenti, la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare, in adesione alla recente giurisprudenza concernente il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale in materia di appalti, si ritiene di dover esaminare prioritariamente il ricorso principale e i motivi aggiunti presentati dalla società ricorrente, potendo la loro eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti proposti dalla controinteressata (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 8 maggio 2024, n. 4138; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 aprile 2024, n. 6597; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431).
Sempre in via preliminare, si ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezioni in rito sollevate dalla resistente e controinteressata perché il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti - che possono esaminarsi congiuntamente in ragione dell’affinità contenutistica delle doglianze prospettate - sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente vanno richiamati i fatti principali della vicenda in esame.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 1342 del 21.11.2024 è stata indetta una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs., 31 marzo 2023, n. 36, per l’affidamento della fornitura in service di sistemi analitici, reagenti e materiale di consumo, in regime di somministrazione, per la durata di 5 anni, prorogabile per ulteriori 12 mesi + 20%, occorrenti ai laboratori di patologia clinica della SL di LE.
La gara è stata suddivisa in due lotti.
Con riferimento al lotto n. 1 - fornitura in service del sistema Corelab Area Siero per i laboratori dei PP.OO. VI ZI, AL, IN, Scorrano, Gallipoli, RA e D.S.S. LE - la gara è stata aggiudicata al TI Bekman UL s.r.l. - AB s.r.l. con punti 98,98; l’odierna ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria con punti 88,53.
Con deliberazione del Direttore Generale della SL LE n. 1298 del 30 settembre 2025 è stata disposta l’aggiudicazione in favore del TI EC UL s.r.l. -AB s.r.l.
Alla luce di quanto sopra, la società ricorrente si è determinata a promuovere l’odierno giudizio, censurando, con il gravame introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, l’illegittimità della condotta assunta dall’Amministrazione resistente:1) quanto alla mancata esclusione del TI aggiudicatario: per violazione e falsa applicazione di legge (art.t. 1 e 1.1. del Capitolato, artt. 16 e 21 del Disciplinare), eccesso di potere sotto plurimi profili, violazione del principio di par condicio e di proporzionalità); 2) quanto all’illegittimità dei punteggi attribuiti dalla Commissione, con riguardo ai criteri quantitativi e discrezionali espressamente richiamati e indicati in calce al ricorso: per violazione e falsa applicazione di legge (Capitolato, par.18.1 del Disciplinare), eccesso di potere sotto plurimi profili, violazione del principio di par condicio e di proporzionalità.
Con ricorso incidentale, integrato dai motivi aggiunti, l’aggiudicataria ha contestato la mancava esclusione della odierna ricorrente per:1) violazione della lex specialis di gara; 2) violazione dell’art. 101, comma 5 del D.lgs. n. 152 del 2006 e dei principi in tema di tutela ambientale.
Tutto quanto premesso in punto di fatto, è possibile procedere all’esame delle doglianze attoree.
Sui motivi relativi alla mancata esclusione del TI aggiudicatario si rileva quanto segue.
La società ricorrente, con il primo motivo di ricorso, sostiene che l’aggiudicataria non avrebbe rispettato la prescrizione di cui all’art. 1, comma 1, del Capitolato Tecnico nella parte in cui è previsto che l’operatore economico dovesse fornire una strumentazione di ultima generazione, mentre la strumentazione offerta in gara dall’aggiudicataria, denominata “ Power Express”, doveva considerarsi obsoleta e, comunque, ritenersi superata dalla strumentazione “DxA5000”; da qui l’asserita illegittimità della mancata esclusione del TI aggiudicatario per aver lo stesso presentato un prodotto differente ( aliud pro alio ) rispetto a quello prescritto dalla lex specialis di gara.
In ordine alla nozione di “ strumentazione di ultima generazione” la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che: “Rimane innanzitutto insuperata la decisiva constatazione operata dal giudice di primo grado circa il fatto che la stazione appaltante non ha declinato in maniera oggettiva e/o per parametri assoluti cosa dovesse intendersi per “dispositivo medico di ultima generazione”. In assenza di riferimenti predefiniti, appare peraltro improprio ancorare la presenza o meno di tale caratteristica alla data di immissione in commercio del dispositivo. Vero è, infatti, che il momento del lancio distributivo di un dispositivo medico non ne determina automaticamente e necessariamente il grado di superiorità tecnologica, né, tantomeno, il livello di avanzamento in termini di performance.
2.5 Una lettura del parametro in questione ancorata alla maggiore o minore risalenza della immissione del prodotto nel mercato risulterebbe, oltre che ingiustificata sul piano dei principi, anche irragionevole nelle sue applicazioni pratiche, in quanto di fatto verrebbe a comprimere la libertà del concorrente di formulare l’offerta ritenuta più conveniente, avuto riguardo alle prescrizioni tecniche della legge di gara, imponendogli di concorrere con il prodotto di più recente introduzione, indipendentemente dal grado di maggiore o minore rispondenza alle specifiche tecniche previste dalla singola procedura (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3574/2015 e 2449/2013).
2.6. Risulta preferibile ritenere, pertanto, che la disposizione del capitolato in esame possa essere intesa nel senso di prevedere l’obbligo per l’impresa partecipante di fornire, del modello offerto, la più aggiornata versione in commercio, purché conforme alle esigenze del servizio messo a gara (Cons. Stato, sez. III, n. 2449/2013)” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 05.03.2019, n. 1536, id. Cons. di Stato, Sez. III, 06.07.2022, n. 5627).
Si è ulteriormente chiarito che si ha aliud pro alio quando si consente “ di offrire un bene radicalmente diverso a quello descritto nella lex specialis di gara, così finendo per rendere sostanzialmente indeterminato l’oggetto dell’appalto e per modificarne sostanzialmente i contenuti in danno della stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplina di gara” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 17.04.2025, n. 3345 che richiama Cons. di Stato, n. 7102 del 2024, id. 4155 del 2024).
Nel caso in esame, l’art. 1, comma 1, del Capitolato Tecnico ha previsto che “la strumentazione offerta dovrà essere nuova di fabbrica e di ultima generazione e possedere una tecnologia avanzata o, comunque, assicurare tutti i più recenti accorgimenti in termini tecnici; dovrà essere corredata di tutti gli accessori necessari al sicuro e buon funzionamento”.
Alla luce del dato letterale della norma sopra richiamata e dell’utilizzo in calce alla stessa della locuzione “o comunque” è evidente come l’Amministrazione abbia richiesto, ai fini della partecipazione, la fornitura di una strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione gara ovvero di una strumentazione tecnica in grado di assicurare quei “ recenti accorgimenti in termini tecnici” richiamati dalla norma e, quindi, di soddisfare le richieste della P.A. a cui, in ultima istanza, spetta il compito di valutare le qualità tecniche degli strumenti offerti dagli operatori economici.
Dal che ne deriva che, in presenza di una legge di gara che utilizza termini generici e non dettagliati quali quelli di cui si discorre l’ultima parola spetta sempre alla Stazione appaltante che, per quanto in atti (cfr. provvedimento di aggiudicazione e verbali di gara) non ha sollevato nel corso della gara obiezioni e/o contestazioni sul punto.
La società ricorrente, di contro, al di là delle proprie indimostrate affermazioni, non ha offerto elementi di prova oggettivi (o quanto meno un principio di prova) idonei a dimostrare la difformità del sistema “ Power Express ” proposto dal TI aggiudicatario rispetto alle prescrizioni tecniche di gara ovvero l’inidoneità dello stesso ad assicurare quei recenti accorgimenti in termini tecnici richiamati dalla legge di gara.
Né la stessa può pretendere, in difetto di espresse prese di posizione della SL LE, che questo Tribunale compia direttamente e per la prima volta valutazioni tecniche riservate all’Amministrazione.
Il motivo, pertanto, va respinto.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che il TI EC UL s.r.l. - AB s.r.l. non avrebbe rispettato l’art. 1.1. del Capitolato tecnico di gara e l’art. 16 del Disciplinate di gara nella parte in cui è previsto che l’operatore economico in gara dovesse fornire la documentazione di validazione dei reagenti di parte terza.
Secondo la ricostruzione della ricorrente, l’aggiudicataria non avrebbe incluso nella propria offerta la validazione del produttore delle due metodiche sul sistema offerto in gara (e cioè sui sistemi AU5800 e DXC700AU); tale mancanza sarebbe evidente, sempre in tesi, anche con riferimento ai test di amilasi pancreatica e di omocisteina.
Tali doglianze non possono trovare positiva condivisione.
L’art 2, comma 2, del Regolamento UE 746/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 n. 746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (che abroga la direttiva 98/79/CE la decisione 2010/227/UE della Commissione) definisce « dispositivo medico-diagnostico in vitro»: qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, un prodotto reattivo, un calibratore, un materiale di controllo, un kit, uno strumento, un apparecchio, una parte di attrezzatura, un software o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente al fine di fornire una o più delle seguenti informazioni …:
Il successivo comma 35 definisce, poi, il concetto di marcatura CE di conformità o marcatura CE: “ una marcatura mediante il quale il fabbricante indica che un dispositivo è conforme ai requisiti applicabili stabilmente nel presente regolamento e in altre normative di armonizzazione dell’Unione applicabili che ne prevedono l’apposizione”.
L’allegato I, Capo III. Requisiti riguardanti le informazioni fornite con il dispositivo, del citato Regolamento UE 746/2017, dispone che:
“Ogni dispositivo è corredato delle informazioni necessarie a identificare il dispositivo e il fabbricante e da tutte le informazioni in materia di sicurezza e prestazione pertinenti per gli utilizzatori o per altre persone, a seconda dei casi. Tali informazioni possono figurare sul dispositivo stesso, sul confezionamento e nelle istruzioni per l'uso e, se il fabbricante dispone di un sito web, sono messe a disposizione e aggiornate sul sito web, tenendo conto di quanto segue:
omissis
20.4.1 Le istruzioni per l'uso comprendono tutti i seguenti punti:
lett. j) per i dispositivi destinati a essere utilizzati in combinazione con altri dispositivi e/o attrezzature di impiego generale o a essi installati o collegati:
-informazioni per identificare tali dispositivi o attrezzature, per ottenere una combinazione convalidata e sicura, comprese le caratteristiche di prestazione principali, e/o
-informazioni su eventuali restrizioni note a combinazioni di dispositivi e attrezzature”.
Le norme sopraindicate, non richiedono, a differenza di quanto prospettato dalla ricorrente, l’allegazione di una validazione e/o certificazione cumulativa che attesti l’uso combinato dei reagenti con le metodiche dei diversi produttori ma solo un onere di indicare, nelle istruzioni d’uso, le informazioni utili per il loro utilizzo.
Né la tesi attorea trova conforto nella normativa di gara.
Infatti, l’art. 16 del Disciplinare di gara prevede che: “ nel campo del foglio relazione tecnica dovrà essere inserita la seguente documentazione: …….
lett. f) attestazione di conformità per tutti i sistemi, le apparecchiature, gli accessori e i materiali di consumo alle Direttive Comunitarie e alle Norme tecniche vigenti in particolare:
Il materiale offerto deve essere conforme alle norme vigenti in materia di “dispositivi medici -diagnostici in vitro”, ai sensi del nuovo IVDR 2017/746 e RUE 112/2022 ed eventualmente del MDR (Regolamento Europeo n. 2017/745).
Per tutti i prodotti offerti, inoltre, dovrà essere certificata la conformità alla normativa vigente, indicando il nome commerciale del prodotto, della Ditta produttrice, l’indicazione d’uso, il confezionamento, notizie sui processi di fabbricazione, materie prime e metodologia dei controlli di qualità. Dovrà essere altresì indicato il CND ed il numero di repertorio dei prodotti offerti nonché l’UDI e l’UDI-DI.
Nel caso in cui la documentazione tecnica sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella ita-liana, il Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione “di cortesia” della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo.
La suddetta prescrizione non si applica ai certificati CE, le certificazioni ISO, Emas nonché altri documenti, quali ad esempio la bibliografia che possono essere presenta anche in lingua originale inglese.
Resta inteso che la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti nella “BUSTA TEC-NICA” comporterà l’esclusione dalla gara”. (pag. 46 del Disciplinare, all. 3 al ricorso).
L’art. 1.1. del Capitolato “conformità a disposizioni e norme” poi dispone che:
“Tutti i dispositivi offerti devono essere conformi alla legislazione vigente. In particolare, devono rispettare le Direttive dell'Unione Europea recepite dalla legislazione nazionale e rispettare, se applicabili: omissis
-Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro conformi alle norme vigenti alla Direttiva Europea 98/79, recepita con Decreto Legislativo 332/2001 modificata ed integrata con D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 37, concernente i dispositivi medico diagnostici in vitro, alla direttiva CE 89/336 e alla direttiva CE 73/23con eventuali norme di riferimento CEI 66.5 e loro aggiornamenti. Nel caso in cui vengano offerti reagenti di parte terza, gli stessi devono essere validati dal produttore sul sistema offerto (presentare idonea documentazione) omissis
È di tutta evidenza come le contestazioni proposte sotto il profilo in esame, in presenza di una la norma di gara quale quella in esame che non richiede, come preteso dalla ricorrente, la certificazione della combinazione dei reagenti di parte terza con gli specifici strumenti dei diversi produttori ma solamente la presentazione di idonea documentazione attestante la validazione dal produttore del sistema offerto, non siano suscettibili di positiva condivisione.
Legittima, pertanto, è, sotto il profilo in esame la condotta della Stazione appaltante la quale in presenza di una offerta quale quella del TI EC s.r.l. - AB s.r.l. completa, per quanto in atti, delle schede tecniche dei reagenti prodotti dai relativi fabbricanti (Siemens, Sentinel, Axis-Shield) muniti della relativa certificazione CE-IVD del reagente stesso, in uno alle informazioni per l’uso (all.ti 10 11 e 37 al ricorso), non poteva far altro che ammettere, come di fatto ha ammesso in gara, l’offerta dell’odierna controinteressata.
In conclusione sul punto, il motivo va respinto.
È possibile ora procedere all’esame delle censure escludenti formulate dalla ricorrente con i motivi aggiunti.
In particolare, secondo la ricorrente (cfr. 4 motivo di ricorso per motivi aggiunti) l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto il sistema di preanalitica offerto da quest’ultima risulterebbe privo del backup funzionale dei moduli di check-in, sicché non sarebbe stato rispettato il requisito minimo di cui al par. 5 “ Caratteristiche indispensabili P.O. VI ZI – Sistema pre-analitico e track ” del Capitolato Tecnico (pag. 21, par. 5 Capitolato Tecnico, all. 4 al ricorso).
Sempre in tesi attorea, l’aver l’aggiudicataria offerto un solo modulo “ Dynamic Inlet ” per il check -in dei campioni e un solo modulo “ Bulk Inlet ” non soddisferebbe il requisito minimo di cui alla norma sopra richiamata; e ciò in quanto il citato modulo “ Bulk Inlet ” “ non sarebbe idoneo a garantire la continuità operativa in caso di indisponibilità, blocco operativo, o anomalie del modulo Dynamic Inlet ” (cfr. pag. 3 motivi aggiunti, pag. 13 memoria difensiva del 23.02.2026, id. Relazione tecnica Prof. Plebani, all.to 51 del 18.02.2026).
Nella specie, il par. 5 del Capitolato Tecnico citato prevede che “ il sistema di preanalitica dovrà garantire il backup funzionale di tutti i moduli di check-in, centrifugazione e strappatura a garanzia di continuità operativa”.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente “ ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex art. 1362 e 1362 cod. civ. Conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, sentenza n. 8966/2023, id. Sez. III, 13.12.2023, n. 10738).
Nel caso in esame, la SL LE ha inserito nella legge di gara la sopra richiamata previsione all’evidente fine di poter far affidamento su un sistema di backup funzionale relativo alla centrifugazione tale da garantire, come espressamente previsto, la continuità operativa della funzione check-in e check-out delle provette dell’area siero afferenti al laboratorio.
Ebbene, il fatto che nella propria offerta l’aggiudicataria abbia utilizzato un solo modulo “ Dynamic Inlet ” per il check-in dei campioni e un solo modulo “ Bulk Inlet” non sembra escludere aprioristicamente, come preteso dalla ricorrente, l’idoneità del sistema offerto ad assolvere alla funzione di backup funzionale nel senso richiesto dalla legge di gara.
Ciò in quanto la legge di gara richiedeva solo la presentazione di un sistema complesso idoneo ad assicurare la continuità operativa dei laboratori, senza imporre la presenza di uno o più moduli distinti come preteso dalla ricorrente.
E parte ricorrente, al di là della non condivisibilità del sistema proposto dalla controinteressata, non ha offerto un sia pur minimo principio di prova idoneo a superare la mera formulazione ipotetica in merito al fatto che un solo modulo “ Dynamic Inlet” e un solo modulo “ Bulk Inlet” non sarebbero in grado di svolgere la funzione di backup funzionale dei moduli di check-in richiesto dalla legge di gara.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalle tesi introdotte dalla società ricorrente, a mezzo del proprio consulente, Prof. Mario Plebani, posto che le stesse non sono idonee ad evidenziare, in difetto di altre e differenti risultanze oggettive e/o documentali, profili di illogicità e/o manifesta irragionevolezza nelle valutazioni compiute dalla Commissione di gara con riferimento alla soluzione offerta dal TI aggiudicatario per come emergente dalle Istruzioni d’uso e relazioni tecniche alla stessa allegate.
Per tali ragioni il motivo è infondato.
Sempre secondo la ricorrente (cfr. motivi n. 4 e 5 del ricorso per motivi aggiunti) l’aggiudicataria avrebbe dovuto esser esclusa per asserita indeterminatezza del progetto di installazione della strumentazione proposta e per asserita mancanza delle indicazioni minime necessarie per garantire la continuità operativa del laboratorio.
La legge di gara (cfr. art. 16 del Disciplinare di gara, al. 3 al ricorso), per quanto d’interesse, ha richiesto agli operatori economici:
- alla lett. a), la presentazione di una relazione contenente la stesura di un progetto tecnico organizzativo da cui emergano, in relazione ai singoli sub criteri di valutazione previsti dal capitolato, le caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura offerta e le modalità di espletamento dei servizi proposti per ogni singolo lotto relativamente ai reagenti, calibratori, controlli, materiali di consumo che dovranno essere forniti, le schede prodotte (con le relative specifiche prestazionali) e le schede di sicurezza, l’assistenza tecnica. Ulteriormente le ditte dovranno indicare le opere idrauliche, elettriche e termiche necessarie. La relazione dovrà contenere, altresì, la dichiarazione del numero dei giorni in cui la ditta concorrente si impegna a consegnare e completare l’installazione delle apparecchiature a partire dalla data di aggiudicazione della fornitura e descrivere le modalità di installazione del sistema, tenuto conto della necessità di non interrompere la normale attività lavorativa e di assicurare una corretta e completa valutazione del personale ;
-alla lett. b) la presentazione di un progetto di installazione della strumentazione proposta dal quale possano evincersi le tipologie di utenze necessarie (elettriche, informatiche, gas, acqua ecc.) relative al rifacimento degli impianti elettrici, idrici termici etc. ”.
Trattasi queste di previsioni indicative che rimettono alla Stazione appaltante la valutazione finale in ordine alla idoneità e/o completezza del sistema offerto.
Per quanto documentato in atti, la controinteressata ha presentato in gara, sia, il progetto di installazione (all.35 ricorrente), sia le specifiche tecniche dei sistemi (all.34 ricorso) dalle quali appaiono evincibili le componenti tecniche richieste dall’art. 16, lett b) del disciplinare di gara sopra richiamato.
Sempre per quanto in atti, il TI aggiudicatario ha fornito un cronoprogramma dettagliato tale da soddisfare le esigenze di continuità operative rappresentate in gara dalla Stazione appaltante.
Parte ricorrente, di contro, al di là della non condivisibilità del progetto di installazione presentato dall’aggiudicataria, non ha fornito elementi per ritenere che la controinteressata non abbia adempiuto agli incombenti prescritti dalla legge di gara e/o abbia presentato progetti inidonei a soddisfare le richieste della SL LE e, quindi, in ultima istanza, a presentare un progetto di installazione della strumentazione proposta tale da non consentire la continuità operativa dei laboratori.
Né, ad avviso del Collegio, sono ravvisabili nell’operato della Commissione profili di manifesta irragionevolezza ed illogicità eventualmente censurabili nella presente sede.
Tanto vale a respingere le doglianze prospettate sotto i profili in esame.
Con un secondo ordine di censure (cfr. Punto B, motivo n. 3, ricorso introduttivo, motivi n. 7 e 8 dei motivi aggiunti) parte ricorrente si duole dell’operato della Commissione di gara e, quindi, dell’attribuzione dei punteggi dalla stessa assegnati con riguardo ai criteri quantitativi e ai criteri discrezionali previsti dal Capitolato Tecnico.
Al riguardo, in via preliminare, vanno richiamati i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento al sindacato giudiziale dell’attività valutativa della Commissione giudicatrice di gara:
a) il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione ( ex multis : Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058);
b) le censure che attingono il merito di tale valutazione sono inammissibili perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572);
c) per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694);
d) ove non emergano evidenti travisamenti o irrazionalità ma solo margini di fisiologica opinabilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non può in alcun caso sovrapporre la propria valutazione a quella del competente organo della stazione appaltante, né può parimenti procedere ad una autonoma verifica di congruità dell’offerta medesima e delle sue singole voci (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2018, n. 6689).
Chiarito in generale in punto di diritto quanto sopra, è possibile procedere all’esame delle singole doglianze prospettate sotto il profilo in esame.
Sull’asserita illegittimità dei punteggi assegnati con riguardo ai criteri quantitativi (cfr. criteri: 1.3; 1.5; 3.3.; 4.4.; 5.4 e 6.1) si rileva quanto segue.
Con riguardo a tutti i richiamati criteri il TI ricorrente ha contestato l’attribuzione dei punteggi massimo o comunque quelli assegnati dalla Commissione al TI aggiudicatario.
La ricorrente ha anche lamentato la mancata valutazione della prevalenza o comunque della equivalenza di quanto da essa stessa offerto rispetto a quello di parte controinteressata.
Ad avviso di questo Collegio, le pretese a veder riconoscere, da un lato, punteggi inferiori all’aggiudicataria e, dall’altro, punteggi superiori all’offerta della ricorrente rispetto a quelli concretamente assegnati dalla Commissione di gara richiederebbe la dimostrazione di una assoluta evidente irragionevolezza o erroneità delle valutazioni tecniche della Commissione; vizi questi non ravvisabili nella specie.
Infatti, come si evince dalla lettura del verbale n. 4 del 27 maggio 2025, la Commissione ha valutato, per ciascun criterio sopra richiamato, le offerte del TI RO e del TI EC, motivando in modo sufficientemente adeguato.
Poi il fatto che per alcuni dei richiamati criteri la Commissione abbia inteso attribuire alle due concorrenti il medesimo punteggio, pur a fronte di offerte non sovrapponibili, non inficia l’operato dell’Amministrazione dal momento che il punteggio numerico è stato assegnato alla luce della valutazione complessiva ed unitaria di ogni singola offerta (cfr. verbale n. 4 del 27.05.2025); né parte ricorrente può pretendere che l’assegnazione dei punteggi avvenga attraverso valutazioni comparative tra le differenti proposte offerte dai singoli concorrenti in gara.
In ogni caso, dalla comparazione delle motivazioni addotte dalla Commissione rispetto all’offerta della ricorrente, da un lato, e della controinteressata, dall’altro, si comprendono chiaramente le giustificazioni dei maggior e/o minor punteggi assegnati ora all’una ora all’altra società.
Nello specifico:
-il criterio 1.3 è relativo all’ “ Organizzazione e flusso lavorativo - Livello di omogeneità delle modalità operative e delle soluzioni tecnologiche offerte nei vari presidi; sarà assegnato maggior punteggio al progetto che prevede il minor numero di tipologie di strumentazione ”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 2 punti.
Per tale criterio la Commissione ha attribuito il punteggio massimo (2 punti) sia al TI ricorrente che al TI aggiudicatario.
La ricorrente ha contestato l’attribuzione del medesimo punteggio (2 punti) assegnato dalla Commissione ai due TI concorrenti; e ciò in considerazione della mancata valutazione, quanto all’offerta del TI EC- AB del modulo ISE (cfr. diversi moduli ISE per come integrati nei diversi strumenti di chimica) e del sistema di conservazione dei campioni.
A prescindere dalle caratteristiche prettamente tecniche dei servizi offerti, ad avviso del Collegio, non è censurabile, per quanto in atti, la condotta della Commissione la quale ha inteso premiare con il massimo punteggio le offerte presentate dai due operatori economici in gara.
Né parte ricorrente può pretendere che la valutazione di offerte fondante su sistemi differenti per caratteristiche funzionali e strutturali, avvenga mediante la valutazione comparativa tra i due contendenti in gara.
Ma anche a voler ritenere fondata la censura l’accoglimento della stessa non supererebbe la prova di resistenza, in quanto la ricorrente guadagnerebbe un punto che non le consentirebbe comunque (per quanto già esposto e quanto si dirà nel prosieguo) di superare in graduatoria la società controinteressata.
-il criterio 1.5. afferisce all’ “ Organizzazione e flusso lavorativo - Potenzialità ed espandibilità del sistema offerto nel laboratorio P.O. VITO FAZZI; sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione che permetta un futuro incremento produttivo riferito ai test di immunometria / infettivologia, maggior numero di test maggior punteggio, mediante chiari layout che evidenzino le eventuali soluzioni di espandibilità proposte anche mediante sistemi offerti collegati e/o non collegati all’automazione ”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 2 punti.
Il TI ricorrente ha ottenuto 0 punti, l’aggiudicatario 2 punti.
La ricorrente ha contestato il minor punteggio assegnatole (0 punti) e il maggior punteggio (2 punti) assegnato al TI controinteressato.
Anche in questo caso le valutazioni della Commissione risultano esenti da censure alla luce del verbale di gara n. 4 del 27.05.2025 da cui si evince che la stessa ha inteso premiare la soluzione del TI EC - AB perché idonea a garantire l’espandibilità del sistema per entrambe le linee diagnostiche previste (cfr. immunometria e infettivologia).
La valutazione negativa espressa nei confronti della ricorrente, del pari, appare in linea con il richiamato criterio volto a valorizzare l’estensibilità del sistema per i test tanto di immunometria che di infettivologia.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalle contestazioni sollevate attraverso il richiamo alla presunta alternatività tra le due metodologie (immunometria e infettivologia) in considerazione dell’utilizzo, in calce alla norma, del segno grafico “/” tra il termine immunometria e infettivologia; posto che la stessa ricorrente, in presenza del medesimo segno grafico previsto in altri criteri di qualità ha inteso modulare, per quanto in atti, la propria offerta sia per l’uno che per l’altro ambito diagnostico indicato.
-il criterio 3.3 riguarda la “Tecnologia sistema di pre e post analitica integrato in maniera fisica e logica al sistema di trasposto (P.O. VI ZI) - Sistema di post analitica; capacità di stoccaggio calcolato come numero di provette stoccabili; maggior numero maggior punteggio” ; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 2 punti.
Il TI RO ha ottenuto 2 punti, il TI EC 1,6 punti.
La ricorrente ha contestato dello scarto di “soli” 0,4 punti tra le due offerte (2 punti al TI RO e1,6 al TI EC) alla luce della ritenuta superiorità qualitativa di quanto da lei proposto in gara.
Anche in questo caso la pretesa della ricorrente di veder assegnare un punteggio minore alla controinteressata imporrebbe, alla luce del criterio premiale di che trattasi, la dimostrazione di evidenti irragionevolezze e/o illogicità nell’operato della Commissione non evincibili per quanto in atti.
-il criterio 4.4. concerne la “ Tecnologia sistemi analitici (P.O. VI ZI) - TAT per l’esecuzione in urgenza di troponina I/T, proBNP/BNP, HCG/BHCG dalla presa in carico del campione da parte della piattaforma analitica fino alla produzione del dato analitico. Minor tempo maggior punteggio ”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 2 punti.
Il TI ricorrente ha ottenuto 2 punti, l’aggiudicatario 1,58 punti.
-il criterio 5.4., poi, riguarda la “ Tecnologia sistemi analitici (PP.OO Gallipoli, Scorrano, RA, AL, IN e DSS LE) - TAT per l’esecuzione in urgenza di troponina I/T, proBNP/BNP, HCG/BHCG dalla presa in carico del campione da parte della piattaforma analitica fino alla produzione del dato analitico. Minor tempo maggior punteggio ”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 2 punti.
Il TI RO ha ottenuto 2 punti, l’aggiudicatario 1,58 punti.
Con riguardo ad entrambi i criteri il TI ricorrente ha contestato il punteggio assegnato dalla Commissione al TI aggiudicatario in considerazione dell’asserita errata valutazione dei tempi di esecuzione dei testi ivi richiamati.
Tale interpretazione non trova riscontro nel dato letterale del prescritto requisito (il quale fa riferimento alla sola presa in carico del campione da parte della piattaforma analitica fino alla produzione del dato analitico senza prevedere in alcun modo quelli necessari per caricare il campione a bordo macchina).
La censura, pertanto, sostanziandosi in una interpretazione del criterio in esame non rispondente al dato letterale del criterio proposto dalla stazione appaltante e, in quanto tale, non può trovare positiva condivisione.
- il criterio 6.1. riguarda la “ qualità e completezza dei reagenti - stabilità bordo macchina e reagenti immunometria”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 1 punto.
Il TI RO ha ottenuto 1 punto, l’aggiudicatario 0,72 punti.
Per questo criterio la ricorrente ha contestato il maggior e/o minor punteggio assegnato dalla Commissione ai due operatori in gara.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, il giudizio della Commissione sarebbe illegittimo per aver la stessa assegnato il contestato punteggio senza alcuna considerazione per la stabilità a bordo macchina dei reagenti offerti dal TI ricorrente.
Anche in questo caso la prospettazione attorea si sostanzia in una inammissibile contestazione delle valutazioni di merito espresse dalla Commissione.
Quanto esposto comporta il rigetto di tutte le censure sollevate avverso i punteggi assegnati dalla Commissione con riguardo ai criteri quantitativi previsti assegnati attraverso il ricorso ad elementi premiali di volta in volta espressamente previsti.
Sull’asserita illegittimità dei punteggi assegnati con riguardo ai criteri discrezionali (cfr. criteri: 1.1;1.2; 1.6; 1.7; 1.8; 1.10; 3.4; 4.3; 5.3; 6.2; 6.5.; 6.6.; 8.1.; 8.2.; 8.3; 8.4) si rileva quanto segue:
Con riguardo ai contestati criteri discrezionali, ad avviso del Collegio, vale quanto già sopra rilevato coni riferimento ai criteri quantitativi, in ordine alla sufficienza ed adeguatezza delle motivazioni addotte dalla Commissione per come chiaramente evincibili dal verbale di gara n. 6 del 10 giugno 2025.
Per ciascun criterio sopra richiamato, le ragioni che hanno indotto la Commissione ad assegnare i punteggi e a privilegiare ora l’una ora l’altra offerta risultano chiare e ragionevoli.
Di contro, le articolate e tecniche censure proposte, non evidenziano, ad avviso di questo Collegio, quei profili di macroscopica irragionevolezza tali da giustificare il sindacato del giudice amministrativo.
Né parte ricorrente può pretendere che questo Tribunale si sostituisca alla Commissione in valutazioni riservate a quest’ultima, né che il giudizio di che trattasi si compia attraverso una valutazione comparativa delle offerte proposte dalla ricorrente e dall’aggiudicataria
Nello specifico, procedendo all’esame delle valutazioni espresse dalla Commissione alla luce dei singoli criteri discrezionali sopra richiamati, si rileva quanto segue:
-il criterio 1.1. - Organizzazione e flusso lavorativo - riguarda la “ Valutazione del modello organizzativo proposto rispetto agli obiettivi dei laboratori P.O. VI ZI, quale P.O. di II° livello e P.O. Gallipoli, Scorrano, RA, AL, IN, e DD LE: sarà premiata la soluzione che meglio bilanci i componenti del sistema in modo da ottenere tutti gli obiettivi richiesti (relazionare)”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 4 punti.
Il TI RO ha ottenuto 1,6 punti; il TI aggiudicatario 4 punti.
La ricorrente ha contestato le valutazioni della Commissione per essere le stesse erronee e parziali alla luce di quelli che erano i n. 18 obiettivi richiesti dal Capitolato Tecnico.
Le censure attoree non sono condivisibili.
Le valutazioni della Commissione non appaiono né illogiche né irragionevoli tenuto conto del fatto che come si evince dalla lettura del verbale n. 6 del 10.06.2025, la stessa ha inteso premiare, nella sua interezza, l’offerta tecnica del TI aggiudicatario in considerazione delle acclarate peculiarità del sistema dallo stesso offerto in gara (cfr. azzeramento dei reflui e del conseguente rischio biologico, contenimento dei costi per l’Ente, massima tracciabilità dei processi, collocazione della preanalitica e postanalitica all’ingresso dell’area corelab, con conseguente semplificazione del flusso lavorativo).
Di contro il minor punteggio assegnato al TI ricorrente trova giustificazione nella rilevata minor rispondenza del sistema offerto agli obiettivi prefissati per come richiamati in sede di valutazione delle offerte.
Né risultano evincibili disparità di trattamento nel giudizio delle offerte posto che le stesse sono state esaminate e valutate alla luce dei medesimi obiettivi cui la Commissione ha inteso appuntare la propria attenzione.
-il criterio 1.2. - Organizzazione e flusso lavorativo - riguarda l’“ Adattamento della soluzione progettuale proposta in riferimento al layout e ai processi produttivi. Sarà premiata la soluzione che presenti una maggior ottimizzazione degli spazi messi a disposizione e il miglior flusso lavorativo (P.O. VI ZI, quale P.O. di II livello e P.O. Gallipoli Scorrano, RA, AL, IN, e DD LE). Relazionare”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 4 punti.
Il TI RO ha ottenuto 1,6 punti; il TI aggiudicatario 4 punti.
La ricorrente ha sostenuto la necessità di rivedere i punteggi assegnati alla luce dell’errata valutazione in ordine ai prospettati flussi lavorativi.
Anche in questo caso non emergono profili di erroneità e/o illogicità nell’operato della Commissione la quale, come previsto dal requisito, ha inteso premiare la soluzione maggiormente corrispondente agli obiettivi dichiarati: buona gestione degli spazi, flusso lavorativo efficiente e lineare riduzione degli spostamenti degli operati all’interno dell’area corelab.
A ciò si aggiunga che quanto offerto dalla ricorrente è stato comunque valutato positivamente dalla Commissione benché la stessa abbia ritenuto, in parte qua, prevalente l’offerta del TI aggiudicatario per le motivazioni espresse sul punto per come evincibili dal verbale di gara n. 6 del 10.06.2025.
-il criterio 1.6 - Organizzazione flusso lavorativo – riguarda l’ “Impatto ambientale di tutti i sistemi offerti, P.O. VI ZI e P.O. Gallipoli, Scorrano, RA AL IN e DSS LE; sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione a minor impatto ambientale con riferimento a rumore, calore, rifiuti solidi e rifiuti liquidi prodotti (relazionare)”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 2 punti.
Il TI RO ha ottenuto 0,4 punti; il TI aggiudicatario 2 punti.
Per tale criterio la ricorrente ha contestato i punteggi assegnati dalla Commissione attraverso una valutazione comparativa delle caratteristiche del prodotto offerto dalla stessa rispetto a quello di parte controinteressata.
Le doglianze non meritano condivisione.
La Commissione ha ampiamente articolato la propria motivazione senza che dalla stessa sia evincibili profili censurabili nella presente sede giudiziaria.
-il criterio 1.7. - Organizzazione flusso lavoro - prevede che “P.O. VI ZI: Soluzioni tecnologiche atte a mitigare gli effetti sul processo in caso di guasti del sistema nella sua totalità, dal check in all’archivio del campione; sarà assegnato maggior puntegigo alla soluzione che preveda il back-up funzionale della maggior parte del processo produttivo (relazionare)”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 3 punti.
Il TI RO ha ottenuto 1,2 punti; il TI aggiudicatario il punteggio massimo (3 punti).
Le censure sul punto si fondano sul preteso maggior livello qualitativo del back up proposto nell’offerta della ricorrente rispetto a quello offerto dal TI aggiudicatario.
Le doglianze vanno disattese.
Le stesse integrano valutazioni che non trovano riscontro su dati oggettivi e in quanto tali, non sono idonee a sostituire le valutazioni tecniche - discrezionali operate dalla Commissione.
-il criterio 1.8. - Organizzazione flusso lavorativo - riguarda i: “PP.OO Gallipoli, Scorrano, RA, AL, IN e DSS LE: soluzioni tecnologiche atte a mitigare gli effetti sul processo in caso di fermo del sistema pre analitico e delle piattaforme analitiche; sarà assegnato maggior punteggio alla soluzione che preveda il back-up funzionale di tutto il processo (relazionare)”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 2 punti.
Il TI RO ha ottenuto 0,8 punti; il TI aggiudicatario 2 punti.
Sul punto valgono le considerazioni di cui al criterio precedente; anche in questo caso le pretese di efficienza qualitativa e di equivalenza del sistema offerto con quello del TI controinteressato si fondano su considerazioni soggettive che non possono sostituirsi alle valutazioni tecnico discrezionale della Commissione.
-il criterio 1.10 – Organizzazione flusso lavorativo - concerne, “ l’Organizzazione flusso con specifico riferimento alle Soluzioni informatiche per il controllo dell’intero processo in P.O. VI ZI e P.O. Gallipoli, RA, Scorrano AL, IN e DSS LE a garanzia della qualità del dato prodotto e del supporto fornito alla decisione clinica (relazionare)”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 2 punti.
Il TI RO ha ottenuto punti 0,8; il TI aggiudicatario 2 punti.
Per tale criterio la ricorrente ha lamentato la mancata valutazione di equivalenza del prodotto offerto rispetto a quello presentato dalla controinteressata.
La stessa non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare la suddetta equivalenza.
A ciò si aggiunga che la motivazione della Commissione risulta tale da non far emergere i profili critici lamentati dalla ricorrente.
-il criterio 3.4. afferisce al “ Sistema preanalitico o analitico in grado di effettuare uno screening degli indici di siero e documentare con immagine e trasferimento di quest’ultima al Middleware la non conformità e qualità della provetta campione”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 2 punti.
Il TI RO ha ottenuto il punteggio massimo (2 punti); il TI aggiudicatario 1,6 punti.
La ricorrente ha contestato i punteggi assegnati attraverso una valutazione comparativa delle offerte presentate in gara.
Dalla comparazione delle motivazioni addotte dalla Commissione rispetto all’offerta del TI ricorrente, da una parte, e del TI aggiudicatario, dall’altro, sono ben evincibili le giustificazioni del minor punteggio assegnato al secondo senza che possano rilevare le diverse ed opinabili valutazioni soggettive prospettate sul punto dalla difesa attorea.
-il criterio 4.3. - tecnologia sistemi analitici (P.O. VI ZI) - riguarda “ l’Assistenza remota in grado di garantire automaticamente inserimento e aggiornamento di metodiche, dati dei lotti reagenti, calibratori e controlli, download per aggiornamenti in software e teleassistenza”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 2 punti.
Il TI RO e il TI aggiudicatario hanno entrambi ottenuto il punteggio massimo (2 punti).
-il criterio 5.3. prevede gli “ Analizzatori di chimica clinica: tecnologia utilizzata per eliminare problemi di carry-over durante il processo di miscelazione della soluzione campione/reagente. Relazionare”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 2 punti.
Il TI ricorrente ha ottenuto 2 punti; il TI aggiudicatario 2 punti.
Per entrambi i criteri le contestazioni si sono incentrate nella ritenuta equivalenza delle offerte per il criterio in esame, pur in presenza di una pretesa maggior efficienza del servizio offerto dalla ricorrente rispetto a quello proposto dall’aggiudicataria.
Le censure vanno disattese, non risultando le stesse idonee a scalfire le valutazioni tecnico discrezionali operate dalla Commissione la quale ha inteso premiare con il massimo dei punti entrambe le offerte per la reciproca rispondenza agli obiettivi sottesi ai criteri in esame.
- il criterio 6.2. concerne le “ Caratteristiche reagenti Chimica clinica: contenuti in unico pack con minimo spazio per lo stoccaggio. Confezionamento utile per minimizzare il possibile contratto con gli operatori o contratto tra componenti reattivi oltre che garantire una buona conservazione a bordo macchina”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 2 punti.
Il TI ricorrente ha ottenuto 2 punti; il TI aggiudicatario 1,6.
Al pari di quanto rilevato in precedenza, la pretesa di veder assegnare un punteggio più basso di quello concretamente assegnato all’aggiudicatario imporrebbe la dimostrazione di profili di irragionevolezza e illogicità nell’operato della Commissione, non evincibili nel caso di specie.
-il criterio 6.5. riguarda la “ Valutazione Test TR I/T. Elencare indicazioni d’uso certificate test TR (riferimento IFU del prodotto) relazionare”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 1 punto.
Entrambi i concorrenti hanno ottenuto il punteggio massimo assegnabile: 1 punto.
Sul punto valgono le considerazioni espresse con riferimento ai criteri 4.3. e 5.3.; le doglianze non si fondano su dati oggettivi; le stesse, pertanto, non sono idonee a sostituirsi alle valutazioni della Commissione.
-il criterio 6.6. ha ad oggetto la “ Valutazione test BNP/NT-proBNP. Elencare indicazioni d’uso certificate test BNP/NT-proBNP (riferimento IFU del prodotto) relazionare”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 1 punto.
Il TI ricorrente ha ottenuto 0,6 punti; il TI aggiudicatario il punteggio massimo (1 punto).
Le contestazioni sollevate sul punto non sono idonee a censurare l’operato della Commissione la quale ha ben giustificato le ragioni addotte a fondamento dei punteggi assegnati con riferimento al criterio in esame.
-il criterio 8.1. riguarda il “ Programma di formazione continua e permanente del personale”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 1 punto.
Il TI ricorrente ha ottenuto 0,4 punti; il TI aggiudicatario 1 punto.
La ricorrente ha sostenuto la necessità di rimodulare i punteggi avendo la stessa offerto un piano di formazione del personale attraverso l’indicazione della durata in giornate come prescritto dal Capitolato (cfr. a pag. 12).
Anche in questo caso la Commissione ha articolato la propria motivazione, decidendo di premiare il programma formativo proposto dal TI aggiudicatario perché privo, per quanto rilevato, da limiti temporali.
Tale valutazione non appare censurabile non evidenziando la stessa profili di illogicità e/o irragionevolezza, unici sanzionabili.
-il criterio 8.2. prevede le “ Modalità e i tempi di intervento tecnico, e organizzazione del servizio tecnico e applicativo per i presidi di O.P. VI ZI e PP.OO Gallipoli, Scorrano, RA, AL, IN e DSS LE”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 1 punto.
Il TI aggiudicatario ha ottenuto 0,4 punti; il TI aggiudicatario 1 punto.
Le censure si fondano sulla presenza di numerosi elementi migliorativi e qualificanti propri dell’offerta della ricorrente rispetto a quella dell’aggiudicatario.
Tali doglianze non sono fondate su dati oggettivi ma su valutazioni soggettive ed opinabili; le stesse, pertanto, non possono sostituire il giudizio tecnico discrezionale della Commissione.
Del resto, come si evince dalla lettura del verbale n. 6 del 10.6.2025, la Commissione ha articolato la propria motivazione senza che dalla stessa siano evincibili profili di manifesta illogicità e/o irragionevolezza.
-il criterio 8.3 riguarda le “ Caratteristiche del piano di installazione, supporto tecnico applicativo per il laboratorio P.O. VI ZI”; in relazione a tale criterio è stato previsto un punteggio massimo di 1 punto.
Il TI ricorrente ha ottenuto 0,6 punti; il TI aggiudicatario 1 punto.
La ricorrente ha contestato l’operato della Commissione per aver la stessa privilegiato, sul punto, il solo dato numerico costituito dal cronoprogramma del piano di installazione e non anche gli aspetti qualitativi del servizio offerto.
La censura non è meritevole di condivisione posto che il cronoprogamma, contrariamente all’assunto attoreo, non rappresenta un mero dato numerico ma la risultanza, per come evincibile dalle relazioni allegate alle offerte, degli elementi che ogni operatore in gara ha inteso valorizzare al fine di assicurare l’installazione dei nuovi sistemi analitici richiesti.
-il criterio 8.4. riguarda i “ Servizi migliorativi rispetto ai requisiti di minima richiesta”; in relazione a tale criterio è stato previsto l’attribuzione di un punteggio massimo di 1 punto.
Il TI ricorrente ha ottenuto 02 punti; il TI aggiudicatario 1punto.
Le contestazioni si fondano sulla comparazione delle due offerte e sulla pretesa equiparabilità delle stesse in termini di servizi migliorativi offerti rispetto a quelli di minima richiesta.
Le censure non sono condivisibili, fondandosi le stesse su valutazioni soggettive delle offerte inidonee a sostituirsi, in quanto tali, all’operato tecnico discrezionale della Commissione.
In conclusione il Collegio, per quanto esposto, non condivide le doglianze attoree proposte avverso l’operato della Commissione giudicatrice.
Va anche rilevato poi come parte ricorrente, al di là della non condivisione dell’operato tecnico discrezionale della stazione appaltante, non ha fornito elementi per ritenere, in considerazione dello scarto di differenza esistente tra le due offerte (Bekman punti 99,98 e RO punti 88,53) che i punteggi contestati avrebbero effettivamente consentito alla ricorrente di superare l’offerta dell’aggiudicataria posto che gli stessi, per quanto in atti, non appaiono tali da far ritenere che sicuramente l’SL LE, nell’emendare il proprio giudizio, giungerebbe in sede di riedizione del suo giudizio ad attribuire un punteggio alla stessa tale da consentire, il superamento in graduatoria, dell’odierna controinteressata.
L’infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente reca con sé anche il rigetto della richiesta di ulteriori approfondimenti istruttori per il tramite della verificazione e/o consulenza tecnica.
In considerazione di quanto esposto, tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti - ivi inclusa quella risarcitoria in forma specifica e/o per equivalente, che presuppone l’illegittimità degli atti impugnati - vanno respinte.
Il rigetto del gravame introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, rende, conformemente alla giurisprudenza consolidata in materia sopra richiamata, improcedibili per carenza di interesse il ricorso incidentale escludente e i motivi aggiunti allo stesso proposti dalla EC UL s.r.l., non potendo la controinteressata trarre alcuna utilità dalla coltivazione del gravame proposto una volta consolidata la sua posizione di aggiudicataria; il tutto con conseguente assorbimento delle censure in rito e nel merito proposte avverso gli stessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di LE, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, sui motivi aggiunti, sul ricorso incidentale e sui motivi aggiunti al ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
-respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti del 24.12.2025;
-dichiara improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso incidentale e i motivi aggiunti proposti dalla controinteressata;
-condanna la società ricorrente a pagare, in favore dell’Amministrazione resistente e della società controinteressata, le spese del presente giudizio che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, e al rimborso delle spese vive sostenute e del contributo unificato se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LA SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA SS | AN PA |
IL SEGRETARIO