TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 470
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Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della mancata esclusione del TI aggiudicatario per violazione dell'art. 1 del Capitolato Tecnico

    La stazione appaltante non ha definito oggettivamente cosa si intenda per 'ultima generazione'. La giurisprudenza ritiene che non si possa ancorare tale caratteristica alla data di immissione in commercio. L'aliud pro alio si configura quando si offre un bene radicalmente diverso. Nel caso di specie, la clausola 'o comunque' permette di fornire una strumentazione tecnicamente avanzata. L'Amministrazione non ha sollevato obiezioni e la ricorrente non ha fornito prove oggettive della difformità.

  • Rigettato
    Illegittimità della mancata esclusione del TI aggiudicatario per violazione dell'art. 1.1. del Capitolato Tecnico e art. 16 del Disciplinare

    La normativa (Regolamento UE 746/2017) non richiede una validazione cumulativa, ma solo l'indicazione nelle istruzioni d'uso. La lex specialis richiede la conformità alle normative vigenti e la presentazione di idonea documentazione attestante la validazione dal produttore del sistema offerto. L'offerta dell'aggiudicataria includeva le schede tecniche e le certificazioni CE-IVD dei reagenti, soddisfacendo i requisiti.

  • Rigettato
    Illegittimità della mancata esclusione del TI aggiudicatario per violazione del par. 5 del Capitolato Tecnico

    La legge di gara richiedeva un sistema di backup funzionale per garantire la continuità operativa, senza imporre la presenza di moduli distinti. L'offerta dell'aggiudicataria, pur con un solo modulo 'Dynamic Inlet' e un solo modulo 'Bulk Inlet', non è aprioristicamente esclusa dall'idoneità a svolgere la funzione richiesta. La ricorrente non ha fornito prove oggettive dell'inidoneità.

  • Rigettato
    Illegittimità della mancata esclusione del TI aggiudicatario per indeterminatezza del progetto di installazione e mancanza di indicazioni per la continuità operativa

    Le previsioni della legge di gara sono indicative e rimettono alla Stazione appaltante la valutazione finale. L'aggiudicataria ha presentato un progetto di installazione e specifiche tecniche che appaiono evincere le componenti richieste. Ha fornito un cronoprogramma dettagliato. La ricorrente non ha fornito elementi per ritenere che i progetti fossero inidonei.

  • Rigettato
    Illegittimità dei punteggi attribuiti dalla Commissione con riguardo ai criteri quantitativi

    Il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi a quello della Commissione. Le censure devono dimostrare la palese inattendibilità o insostenibilità del giudizio tecnico. Le motivazioni della Commissione sono adeguate e le valutazioni non presentano abnormità. Per alcuni criteri, l'assegnazione dello stesso punteggio a entrambe le concorrenti è giustificata dalla valutazione complessiva dell'offerta. L'accoglimento di alcune censure non avrebbe consentito alla ricorrente di superare in graduatoria l'aggiudicataria.

  • Rigettato
    Illegittimità dei punteggi attribuiti dalla Commissione con riguardo ai criteri discrezionali

    Le motivazioni della Commissione sono sufficienti e ragionevoli. Le censure proposte non evidenziano profili di macroscopica irragionevolezza. Il giudice non può sostituirsi alla Commissione. Per diversi criteri, le valutazioni della Commissione sono giustificate dalle peculiarità delle offerte presentate e dalla loro rispondenza agli obiettivi richiesti.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria in forma specifica o per equivalente economico

    La domanda risarcitoria è infondata in quanto presuppone l'illegittimità degli atti impugnati, che sono stati respinti.

  • Improcedibile
    Mancata esclusione della società ricorrente

    Il ricorso incidentale è improcedibile per carenza di interesse, dato il rigetto del ricorso principale e il consolidamento della posizione di aggiudicataria della controinteressata.

  • Improcedibile
    Violazione dell'art. 101, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 e principi di tutela ambientale

    Il ricorso incidentale è improcedibile per carenza di interesse, dato il rigetto del ricorso principale e il consolidamento della posizione di aggiudicataria della controinteressata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 470
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 470
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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