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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/12/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott.ssa Simona Francese Giudice dott. Ilaria Marrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1011/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata in [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] con l'avv. Cacciami Giovanni
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e residente in CP_1 C.F._2
Valduggia (VC) con l'avv. Gagino Laura
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 17/12/2025 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori.
Collocazione della minore a settimane alterne presso ciascun genitore dal lunedì al venerdì, con facoltà per la minore stessa di decidere con quale genitore trascorrere il fine settimana. Contr Assegnazione della casa coniugale al sig. on obbligo per la signora di allontanarsene Parte_1 nel termine di 60 giorni dal giorno della presente udienza.
Mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza presso di sé, con ripartizione al 50% delle c.d. spese extra, come da Protocollo del tribunale di Vercelli. Per_ Cont Il cane di nome , formalmente intestato alla sig.ra resterà con il sig. e la sig.ra Parte_1 si impegna a trasferire nel termine di 40 giorni la titolarità del microchip in capo al sig. Parte_1
Contr
Rinuncia della sig.ra alla domanda di addebito. Parte_1
Spese compensate.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio civile il 01/09/2018 a Serravalle Parte_1 CP_1
SE (VC), trascritto nei Registri dello Stato Civile di suddetto Comune al n. 5, Parte I, Anno 2018. Dalla loro unione è nata in data [...] la figlia ancora minore. Per_2
Con ricorso presentato in data 18/07/2025 la sig.ra domandava la separazione personale dal Parte_1 marito con pronuncia di addebito, assegnazione della casa coniugale, affidamento condiviso della figlia minore con residenza presso la madre, contributo a carico del padre pari a euro 400,00 mensili. Cont In data 07/11/2025 si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava le domande di parte attrice, aderendo a quella di separazione.
Alla prima udienza davanti al Presidente Relatore in data 10/12/2025, veniva disposta la riunione a questo procedimento del n. RG 1170/2025 pendente tra le stesse parti con il medesimo oggetto;
le parti pagina 2 di 5 insistevano nelle loro domande e il Presidente Relatore fissava udienza al 17/12/2025 per l'audizione della figlia minore.
All'udienza del 17/12/2025, dopo l'audizione della minore, le parti raggiungevano un accordo, formulando le conclusioni congiunte di cui in epigrafe e il Presidente Relatore rimetteva la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
La sig.ra ha rinunciato alla sua domanda di addebito. Parte_1
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE Cont Su accordo delle parti la casa coniugale viene assegnata al padre sig. con obbligo per la signora di allontanarsene nel termine di 60 giorni dal giorno dell'udienza tenutasi in data Parte_1
17/12/2025.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_2
collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore dal lunedì al venerdì e facoltà per la minore stessa di decidere con quale genitore trascorrere il fine settimana.
pagina 3 di 5 SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che ciascun genitore mantenga direttamente la figlia minore nei periodi di permanenza presso di sé, con ripartizione al 50% delle c.d.
“spese extra”, così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Vercelli.
SULLE ALTRE QUESTIONI Cont Il Collegio dà atto che il cane UF, formalmente intestato alla sig.ra resterà con il sig. Parte_1
e la sig.ra si impegna a trasferire nel termine di 40 giorni la titolarità del microchip in capo Parte_1
Cont al sig.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1011/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile il 01/09/2018 a Serravalle SE (VC), trascritto nei Registri dello Stato Civile di suddetto Comune al n. 5, Parte I, Anno 2018;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Serravalle SE (VC) affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) AFFIDA la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione a settimane Per_2
alterne presso ciascun genitore dal lunedì al venerdì e facoltà per la minore stessa di decidere con quale genitore trascorrere il fine settimana;
pagina 4 di 5 Cont 4) ASSEGNA la casa coniugale al padre sig. con obbligo per la signora di Parte_1 allontanarsene nel termine di 60 giorni dal giorno dell'udienza tenutasi in data 17/12/2025;
5) PONE a carico di entrambi i genitori il mantenimento diretto della figlia minore nei periodi di permanenza presso di sé, con ripartizione al 50% delle c.d. “spese extra”, così come previsto dal
Protocollo del Tribunale di Vercelli;
Cont 6) DÀ ATTO che il cane UF, formalmente intestato alla sig.ra resterà con il sig. e Parte_1
la sig.ra si impegna a trasferire nel termine di 40 giorni la titolarità del microchip in Parte_1
Cont capo al sig.
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 22/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott.ssa Simona Francese Giudice dott. Ilaria Marrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1011/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata in [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] con l'avv. Cacciami Giovanni
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e residente in CP_1 C.F._2
Valduggia (VC) con l'avv. Gagino Laura
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 17/12/2025 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori.
Collocazione della minore a settimane alterne presso ciascun genitore dal lunedì al venerdì, con facoltà per la minore stessa di decidere con quale genitore trascorrere il fine settimana. Contr Assegnazione della casa coniugale al sig. on obbligo per la signora di allontanarsene Parte_1 nel termine di 60 giorni dal giorno della presente udienza.
Mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza presso di sé, con ripartizione al 50% delle c.d. spese extra, come da Protocollo del tribunale di Vercelli. Per_ Cont Il cane di nome , formalmente intestato alla sig.ra resterà con il sig. e la sig.ra Parte_1 si impegna a trasferire nel termine di 40 giorni la titolarità del microchip in capo al sig. Parte_1
Contr
Rinuncia della sig.ra alla domanda di addebito. Parte_1
Spese compensate.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio civile il 01/09/2018 a Serravalle Parte_1 CP_1
SE (VC), trascritto nei Registri dello Stato Civile di suddetto Comune al n. 5, Parte I, Anno 2018. Dalla loro unione è nata in data [...] la figlia ancora minore. Per_2
Con ricorso presentato in data 18/07/2025 la sig.ra domandava la separazione personale dal Parte_1 marito con pronuncia di addebito, assegnazione della casa coniugale, affidamento condiviso della figlia minore con residenza presso la madre, contributo a carico del padre pari a euro 400,00 mensili. Cont In data 07/11/2025 si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava le domande di parte attrice, aderendo a quella di separazione.
Alla prima udienza davanti al Presidente Relatore in data 10/12/2025, veniva disposta la riunione a questo procedimento del n. RG 1170/2025 pendente tra le stesse parti con il medesimo oggetto;
le parti pagina 2 di 5 insistevano nelle loro domande e il Presidente Relatore fissava udienza al 17/12/2025 per l'audizione della figlia minore.
All'udienza del 17/12/2025, dopo l'audizione della minore, le parti raggiungevano un accordo, formulando le conclusioni congiunte di cui in epigrafe e il Presidente Relatore rimetteva la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
La sig.ra ha rinunciato alla sua domanda di addebito. Parte_1
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE Cont Su accordo delle parti la casa coniugale viene assegnata al padre sig. con obbligo per la signora di allontanarsene nel termine di 60 giorni dal giorno dell'udienza tenutasi in data Parte_1
17/12/2025.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_2
collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore dal lunedì al venerdì e facoltà per la minore stessa di decidere con quale genitore trascorrere il fine settimana.
pagina 3 di 5 SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che ciascun genitore mantenga direttamente la figlia minore nei periodi di permanenza presso di sé, con ripartizione al 50% delle c.d.
“spese extra”, così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Vercelli.
SULLE ALTRE QUESTIONI Cont Il Collegio dà atto che il cane UF, formalmente intestato alla sig.ra resterà con il sig. Parte_1
e la sig.ra si impegna a trasferire nel termine di 40 giorni la titolarità del microchip in capo Parte_1
Cont al sig.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1011/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile il 01/09/2018 a Serravalle SE (VC), trascritto nei Registri dello Stato Civile di suddetto Comune al n. 5, Parte I, Anno 2018;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Serravalle SE (VC) affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) AFFIDA la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione a settimane Per_2
alterne presso ciascun genitore dal lunedì al venerdì e facoltà per la minore stessa di decidere con quale genitore trascorrere il fine settimana;
pagina 4 di 5 Cont 4) ASSEGNA la casa coniugale al padre sig. con obbligo per la signora di Parte_1 allontanarsene nel termine di 60 giorni dal giorno dell'udienza tenutasi in data 17/12/2025;
5) PONE a carico di entrambi i genitori il mantenimento diretto della figlia minore nei periodi di permanenza presso di sé, con ripartizione al 50% delle c.d. “spese extra”, così come previsto dal
Protocollo del Tribunale di Vercelli;
Cont 6) DÀ ATTO che il cane UF, formalmente intestato alla sig.ra resterà con il sig. e Parte_1
la sig.ra si impegna a trasferire nel termine di 40 giorni la titolarità del microchip in Parte_1
Cont capo al sig.
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 22/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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