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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 585/2020 R.G. vertente
TRA
(c.f. dell'avv. Giovanni BARDARI Parte_1 C.F._1
(c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2
calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 13/12/2022;
ATTORE
E
(già Controparte_1 [...]
) (C.F. Controparte_2
), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;
CONVENUTO
E
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Daniele PERCACCIUOLO (C.F. ) per procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione;
1 TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità ex art. 1218 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da note d'udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'11.01.2020, Parte_1
ha convenuto in giudizio il (già Controparte_1 [...]
), al fine di sentire accogliere le Controparte_4
seguenti conclusioni: “I) Confermare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la piena responsabilità del , in persona del Ministro Controparte_4
p.t. per i danni subiti dall'attore, minore all'epoca dell'accadimento del sinistro, in conseguenza dell'infortunio occorsogli all'interno della scuola durante la lezione, per come meglio esplicitato nel corpo dell'atto, e, per l'effetto, condannare il convenuto alla corresponsione della somma di
€19.013,25 a titolo di risarcimento del danno, o quella diversa che sarà accertata in corso di causa e si riterrà di giustizia a seguito all'istruttoria ed all'espletanda C.T.U medica, precisando che nel risarcimento richiesto si insiste acchè vengano riconosciute, altresì, tutte le voci costitutive del danno rappresentate dall'invalidità temporanea e permanente e da tutti gli aspetti connessi e correlati allo stesso, da valutare e quantificare eventualmente anche separatamente, come specifica voce di maggior danno, in quanto specificatamente lesivi alla vita di relazione, limitativi della professione futura, intesi quali perdita di chance, danno estetico permanente, morale, nonché, specificatamente si chiede il reintegro delle spese mediche e “non” sopportate conseguenzialmente al sinistro subito, salvo altro.
II) Condannare, in ogni caso, il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, gravati da accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
L'attore ha premesso in fatto quanto segue: che in data 11.02.2017, al tempo minorenne e studente presso il Liceo ginnasio statale “Francesco Fiorentino” in Lamezia Terme (CZ), durante l'ora di educazione fisica unitamente ai propri compagni di classe – mentre svolgeva una partita di pallavolo – colpiva la rete violentemente ferendosi gravemente alla mano destra;
2 dopo i primi soccorsi all'interno dei locali dell'istituto, di essere stato trasportato presso il locale nosocomio, con conseguente diagnosi di trauma al secondo dito della mano destra con lussazione e ferita lacero contusa, nonché sospetta lesione tendinea, riportando quindi una prognosi di venti giorni;
di aver effettuato altre tre visite presso lo stesso presidio ospedaliero per valutare il decorso dell'infortunio, rispettivamente il 15.02.2017, 22.02.2017 e il 03.03.2017; di essersi, successivamente a tali accessi, recato poi presso il medico legale dell' di Catanzaro, specialista in ortopedia e traumatologia, il quale, eseguita la relativa perizia sull'infortunio in argomento, ha attestato la compatibilità del danno subito con l'evento occorso, ravvisando un'inabilità temporanea totale di 20 giorni, una
ITP al 75% per 12 giorni e una ITP al 50% per 35 giorni, una ITP al 25% per 35 giorni;
di aver affrontato poi ulteriori e documentate spese mediche e legali, sia per l'acquisto di farmaci che per i rispettivi consulti specialistici.
A sostegno della domanda ha descritto la dinamica del sinistro nei Parte_1
seguenti termini: durante un'azione di gioco, la lesione veniva causata da un filo di ferro fuoriuscito dalla parte superiore della rete usurata e lo stesso non era visibile in quel momento.
Inoltre, l'attore ha citato la giurisprudenza secondo la quale la responsabilità del
, nell'ipotesi in cui gli alunni subiscano dei danni nel tempo di CP_4
permanenza scolastica, si presenta come contrattuale in caso di domanda volta all'accertamento dell'inadempimento – da parte del personale docente - dell'obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta verso gli alunni, al fine di impedire che questi ultimi si procurino un danno alla persona.
Con comparsa depositata il 6/5/2020 si è costituito il convenuto, che, CP_4
preliminarmente ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la
[...]
e, nel merito, ha eccepito l'indeterminatezza e genericità nonché CP_3
l'infondatezza della domanda, in quanto è onere a carico dell'attore allegare e provare il fatto illecito generatore del danno, non essendo invece sufficiente la mera
3 allegazione della sola circostanza che il fatto si era verificato durante l'orario di attività didattica, concludendo per il rigetto della domanda, vinte le spese.
Autorizzatane la chiamata in causa, con memoria del 18/4/2021, si è costituita l' quale compagnia di assicurazione per la responsabilità civile del Controparte_3
e del relativo personale, che ha contestato anch'essa gli assunti attorei, sostenendo che si trattasse di un infortunio autoprocuratosi dall'alunno, e ha chiesto il rigetto della domanda, in subordine, il concorso di colpa ex art. 1127 c.c., vinte le spese.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante allegazione documentali, escussione di testi e mediante CTU medico-legale. E' stata anche formulata una proposta conciliativa ex art. 185- bis c.p.c. che non è stata accettata da parte del CP_6
All'udienza del 3/3/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante deposito di note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda di parte attrice merita accoglimento nei termini e per i motivi che seguono.
A partire della sentenza n. 9346 del 27.06.2002 delle S.U. della Suprema Corte di
Cassazione si afferma che, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che quanto all'istituto scolastico l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che lo stesso procuri danno a se stesso;
e che quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare,
4 anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ. sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante, posto che la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa, pertanto, non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso.
La successiva giurisprudenza ha consolidato tale orientamento, continuando ad affermare che, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che quanto all'istituto scolastico l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il
5 regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (cfr. al riguardo Cass. sent. n. 2559 del 03.02.2011, Cass. sent. n. 2413 del 04.02.2014 e
Cass. sent. n. 3695 del 25.02.2016).
Ebbene, per orientamento assolutamente consolidato dei giudici di legittimità dall'iscrizione alla scuola, deriva, a carico di essa, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l'obbligo di vigilare sull'idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato, mentre sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato durante il tempo in cui egli era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico.
È infatti indifferente che colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno subito dall'allievo, durante il tempo in cui era affidato alla scuola, invochi la responsabilità contrattuale di questa per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie avuto riguardo sia all'età degli allievi e quindi al loro grado di maturazione, sia alle circostanze di tempo e luogo secondo l'ordinaria diligenza, onde salvaguardare la loro incolumità, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso (cfr. Cass. sent. n. 3081/2015, Cass. sent. n. 3680/2011,
Cass. sent. n. 3695 del 25.02.2016).
Dall'istruttoria svolta emergono circostanze che profilano elementi di prevedibilità
e evitabilità dell'evento causativo del danno subito dall'alunno , dal Parte_1
momento che sia l'elaborato peritale sia la prova testimoniale hanno fornito esauriente risposta rispettivamente in ordine al nesso causale tra evento lesivo e danno procurato e sulla prevedibilità dello stesso infortunio.
6 I testimoni interrogati sul punto hanno infatti riferito che la sporgenza del filo fosse ben visibile, che fosse presente al momento dell'infortunio l'insegnante e, inoltre, il
– compagno di classe dell'attore e coinvolto anch'egli Controparte_7
nell'attività ginnica in argomento – ha esposto come la sporgenza di questo filo di ferro dalla rete fosse stata dagli alunni segnalata al professore di educazione fisica già tempo prima (v. verbale udienza del 3/10/2022).
È infatti compito dell'amministrazione scolastica predisporre gli accorgimenti necessari in relazione alle circostanze del caso concreto per minimizzare i rischi ed a tal fine devono essere presi in considerazione molteplici aspetti, tra cui l'età degli alunni, nonché i pericoli che possono dipendere dalla presenza di persone o cose
(cfr. Cass. sent. n. 32377 del 8.11.2021).
L'istituto scolastico avrebbe quindi dovuto svolgere la partita di pallavolo in altro luogo o, comunque, senza utilizzare la rete danneggiata, al fine di prevenire possibili eventi rischiosi.
Tale condotta, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, avrebbe scongiurato eventi lesivi come quello in argomento.
Ne consegue che né l'istituto scolastico né la compagnia assicuratrice terza chiamata hanno fornito la prova liberatoria per escludere la colpa presente a proprio carico, la quale comporta la responsabilità per l'infortunio occorso.
In merito poi ai quesiti posti al CTU – che ha motivato in maniera condivisibile in ordine alla natura e all'entità delle lesioni causalmente connesse al sinistro per cui è causa – la sua relazione ha individuato la compatibilità tra le lesioni e la descritta dinamica del sinistro, ravvisando un danno biologico permanente nella misura del
2,50%, un'invalidità temporanea e parziale al 75% di giorni 20, parziale al 50% di giorni 30 e parziale al 25% di giorni 30.
Ricorrendo i presupposti che danno diritto al risarcimento, per la quantificazione del danno biologico da lesioni micropermanenti fino a 9 punti di invalidità può farsi ricorso al d. lgs. n. 209/2005 e succ. mod. che, agli artt. 138 e 139, che disciplina il
7 risarcimento del danno biologico da incidenti stradali, aggiornato da ultimo con
D.M. 16 luglio 2024.
Pertanto, secondo gli accertamenti del consulente tecnico, in applicazione dei criteri di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005, da ultimo aggiornati, tenendo conto dell'età dell'attore (17 anni) al momento dell'evento dannoso – va determinato in €
2.651,02 per danno da invalidità permanente (punto base pari ad € 947,30), €
828,60 per danno da invalidità temporanea parziale al 75%, € 828,60 per danno da invalidità temporanea parziale al 50% ed € 414,30 per danno da invalidità temporanea parziale al 25% ed € 504,11 per spese mediche documentate e ritenute congrue, quindi, complessivamente in € 4.722,52 all'attualità, oltre rivalutazione monetaria e interessi a tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'evento
(11.02.2017) e rivalutata annualmente in base agli indici Istat F.O.I., seguendo i principi stabiliti dalla nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n.
1712 del 17/02/1995.
Per quanto riguarda poi il risarcimento del danno morale, si osserva che la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento (cfr. Cass. n. 20661/2024 e n.
901/2018).
8 Nel caso di specie, i testi e , genitori di Testimone_1 Testimone_2 [...]
all'epoca conviventi con l'attore, hanno dichiarato che il figlio Parte_1
nell'immediatezza dell'incidente fu soggetto ad uno stato di ansia e timore in quanto avrebbe voluto diventare chirurgo e gli era stato detto che non era più possibile (v. verbale udienza del 3/10/2022).
Si ritiene quindi provata anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno morale, in quanto è verosimile la sofferenza psicologica di un ragazzo diciassettenne costretto ad abbandonare le proprie aspirazioni.
Pertanto, all'importo sopra liquidato a titolo di danno biologico, temporaneo e permanente, si aggiunge l'importo di € 1.574,02 a titolo di risarcimento del danno morale, calcolato nella percentuale di un terzo del danno biologico.
In conclusione, il deve essere condannato al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma complessiva di € Parte_1
6.800,65, oltre rivalutazione monetaria e interessi come sopra calcolati.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, decorrono gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Si condanna altresì l a manlevare quanto dovuto dal Controparte_8
convenuto in favore di , in ragione della copertura CP_4 Parte_1
assicurativa, come risulta dalla polizza allegata in atti (v. doc. 3 all. comparsa
[...]
, la quale si estende espressamente altresì alle spese legali (cfr. art. 55 CP_3
della polizza).
A questo riguardo, è da ritenersi priva di fondamento l'eccezione sollevata dalla stessa compagnia in ordine all'inoperatività della copertura assicurativa stipulata con l'istituto scolastico, sul presupposto che il contratto all'art. 52, denominato
“esclusioni” delle condizioni di polizza, stabilisce che “l'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi”, quale viene ritenuta dalla stessa compagnia la rete in argomento.
Si deve infatti ritenere condivisibile quanto affermato dallo stesso ministero nella propria memoria ex art.183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella formulazione a suo tempo
9 vigente), secondo cui la rete in questione, funzionale allo svolgimento dell'attività sportiva scolastica, non può essere considerata alla stregua di un “impianto fisso”, bensì un mero “strumento” rimovibile per consentire lo svolgimento di altre (e diverse) discipline.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra l'attore e il convenuto e si CP_4
liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
147/2022, scaglione come da valore della causa, individuato sulla base del criterio del decisum in quello da € 5.201 ad € 26.000.
Si dichiarano compensate le spese di lite tra il e . CP_6 CP_3
Sempre in applicazione del principio di soccombenza le spese di c.t.u., già liquidate come da separato decreto in atti, vengono poste definitivamente a carico del
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il
[...]
(già Controparte_1 Controparte_4
), in persona del e per esso la compagnia assicurativa
[...] CP_9 [...]
l pagamento, in favore di della complessiva CP_3 Parte_1
somma di € 6.800,65, oltre rivalutazione monetaria e interessi come calcolati in parte motiva, oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna il (già Controparte_1 [...]
), in persona del e per Controparte_4 CP_9
esso la compagnia assicurativa lla refusione delle spese di lite, Controparte_3
liquidate in € 5.077,00 oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dichiara compensate le spese di lite tra il Controparte_1
e ;
[...] CP_3
10 - pone integralmente a carico del (già Controparte_1
), in persona del Controparte_4 CP_9
p.t, e per esso a carico della compagnia assicurativa le spese Controparte_3
relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto in atti.
Catanzaro, lì 24 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. , M.O.T. nominato con d.m. Persona_1
4/4/2025
11
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 585/2020 R.G. vertente
TRA
(c.f. dell'avv. Giovanni BARDARI Parte_1 C.F._1
(c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2
calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 13/12/2022;
ATTORE
E
(già Controparte_1 [...]
) (C.F. Controparte_2
), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;
CONVENUTO
E
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Daniele PERCACCIUOLO (C.F. ) per procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione;
1 TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità ex art. 1218 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da note d'udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'11.01.2020, Parte_1
ha convenuto in giudizio il (già Controparte_1 [...]
), al fine di sentire accogliere le Controparte_4
seguenti conclusioni: “I) Confermare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la piena responsabilità del , in persona del Ministro Controparte_4
p.t. per i danni subiti dall'attore, minore all'epoca dell'accadimento del sinistro, in conseguenza dell'infortunio occorsogli all'interno della scuola durante la lezione, per come meglio esplicitato nel corpo dell'atto, e, per l'effetto, condannare il convenuto alla corresponsione della somma di
€19.013,25 a titolo di risarcimento del danno, o quella diversa che sarà accertata in corso di causa e si riterrà di giustizia a seguito all'istruttoria ed all'espletanda C.T.U medica, precisando che nel risarcimento richiesto si insiste acchè vengano riconosciute, altresì, tutte le voci costitutive del danno rappresentate dall'invalidità temporanea e permanente e da tutti gli aspetti connessi e correlati allo stesso, da valutare e quantificare eventualmente anche separatamente, come specifica voce di maggior danno, in quanto specificatamente lesivi alla vita di relazione, limitativi della professione futura, intesi quali perdita di chance, danno estetico permanente, morale, nonché, specificatamente si chiede il reintegro delle spese mediche e “non” sopportate conseguenzialmente al sinistro subito, salvo altro.
II) Condannare, in ogni caso, il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, gravati da accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
L'attore ha premesso in fatto quanto segue: che in data 11.02.2017, al tempo minorenne e studente presso il Liceo ginnasio statale “Francesco Fiorentino” in Lamezia Terme (CZ), durante l'ora di educazione fisica unitamente ai propri compagni di classe – mentre svolgeva una partita di pallavolo – colpiva la rete violentemente ferendosi gravemente alla mano destra;
2 dopo i primi soccorsi all'interno dei locali dell'istituto, di essere stato trasportato presso il locale nosocomio, con conseguente diagnosi di trauma al secondo dito della mano destra con lussazione e ferita lacero contusa, nonché sospetta lesione tendinea, riportando quindi una prognosi di venti giorni;
di aver effettuato altre tre visite presso lo stesso presidio ospedaliero per valutare il decorso dell'infortunio, rispettivamente il 15.02.2017, 22.02.2017 e il 03.03.2017; di essersi, successivamente a tali accessi, recato poi presso il medico legale dell' di Catanzaro, specialista in ortopedia e traumatologia, il quale, eseguita la relativa perizia sull'infortunio in argomento, ha attestato la compatibilità del danno subito con l'evento occorso, ravvisando un'inabilità temporanea totale di 20 giorni, una
ITP al 75% per 12 giorni e una ITP al 50% per 35 giorni, una ITP al 25% per 35 giorni;
di aver affrontato poi ulteriori e documentate spese mediche e legali, sia per l'acquisto di farmaci che per i rispettivi consulti specialistici.
A sostegno della domanda ha descritto la dinamica del sinistro nei Parte_1
seguenti termini: durante un'azione di gioco, la lesione veniva causata da un filo di ferro fuoriuscito dalla parte superiore della rete usurata e lo stesso non era visibile in quel momento.
Inoltre, l'attore ha citato la giurisprudenza secondo la quale la responsabilità del
, nell'ipotesi in cui gli alunni subiscano dei danni nel tempo di CP_4
permanenza scolastica, si presenta come contrattuale in caso di domanda volta all'accertamento dell'inadempimento – da parte del personale docente - dell'obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta verso gli alunni, al fine di impedire che questi ultimi si procurino un danno alla persona.
Con comparsa depositata il 6/5/2020 si è costituito il convenuto, che, CP_4
preliminarmente ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la
[...]
e, nel merito, ha eccepito l'indeterminatezza e genericità nonché CP_3
l'infondatezza della domanda, in quanto è onere a carico dell'attore allegare e provare il fatto illecito generatore del danno, non essendo invece sufficiente la mera
3 allegazione della sola circostanza che il fatto si era verificato durante l'orario di attività didattica, concludendo per il rigetto della domanda, vinte le spese.
Autorizzatane la chiamata in causa, con memoria del 18/4/2021, si è costituita l' quale compagnia di assicurazione per la responsabilità civile del Controparte_3
e del relativo personale, che ha contestato anch'essa gli assunti attorei, sostenendo che si trattasse di un infortunio autoprocuratosi dall'alunno, e ha chiesto il rigetto della domanda, in subordine, il concorso di colpa ex art. 1127 c.c., vinte le spese.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante allegazione documentali, escussione di testi e mediante CTU medico-legale. E' stata anche formulata una proposta conciliativa ex art. 185- bis c.p.c. che non è stata accettata da parte del CP_6
All'udienza del 3/3/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante deposito di note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda di parte attrice merita accoglimento nei termini e per i motivi che seguono.
A partire della sentenza n. 9346 del 27.06.2002 delle S.U. della Suprema Corte di
Cassazione si afferma che, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che quanto all'istituto scolastico l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che lo stesso procuri danno a se stesso;
e che quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare,
4 anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ. sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante, posto che la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa, pertanto, non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso.
La successiva giurisprudenza ha consolidato tale orientamento, continuando ad affermare che, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che quanto all'istituto scolastico l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il
5 regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (cfr. al riguardo Cass. sent. n. 2559 del 03.02.2011, Cass. sent. n. 2413 del 04.02.2014 e
Cass. sent. n. 3695 del 25.02.2016).
Ebbene, per orientamento assolutamente consolidato dei giudici di legittimità dall'iscrizione alla scuola, deriva, a carico di essa, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l'obbligo di vigilare sull'idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato, mentre sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato durante il tempo in cui egli era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico.
È infatti indifferente che colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno subito dall'allievo, durante il tempo in cui era affidato alla scuola, invochi la responsabilità contrattuale di questa per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie avuto riguardo sia all'età degli allievi e quindi al loro grado di maturazione, sia alle circostanze di tempo e luogo secondo l'ordinaria diligenza, onde salvaguardare la loro incolumità, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso (cfr. Cass. sent. n. 3081/2015, Cass. sent. n. 3680/2011,
Cass. sent. n. 3695 del 25.02.2016).
Dall'istruttoria svolta emergono circostanze che profilano elementi di prevedibilità
e evitabilità dell'evento causativo del danno subito dall'alunno , dal Parte_1
momento che sia l'elaborato peritale sia la prova testimoniale hanno fornito esauriente risposta rispettivamente in ordine al nesso causale tra evento lesivo e danno procurato e sulla prevedibilità dello stesso infortunio.
6 I testimoni interrogati sul punto hanno infatti riferito che la sporgenza del filo fosse ben visibile, che fosse presente al momento dell'infortunio l'insegnante e, inoltre, il
– compagno di classe dell'attore e coinvolto anch'egli Controparte_7
nell'attività ginnica in argomento – ha esposto come la sporgenza di questo filo di ferro dalla rete fosse stata dagli alunni segnalata al professore di educazione fisica già tempo prima (v. verbale udienza del 3/10/2022).
È infatti compito dell'amministrazione scolastica predisporre gli accorgimenti necessari in relazione alle circostanze del caso concreto per minimizzare i rischi ed a tal fine devono essere presi in considerazione molteplici aspetti, tra cui l'età degli alunni, nonché i pericoli che possono dipendere dalla presenza di persone o cose
(cfr. Cass. sent. n. 32377 del 8.11.2021).
L'istituto scolastico avrebbe quindi dovuto svolgere la partita di pallavolo in altro luogo o, comunque, senza utilizzare la rete danneggiata, al fine di prevenire possibili eventi rischiosi.
Tale condotta, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, avrebbe scongiurato eventi lesivi come quello in argomento.
Ne consegue che né l'istituto scolastico né la compagnia assicuratrice terza chiamata hanno fornito la prova liberatoria per escludere la colpa presente a proprio carico, la quale comporta la responsabilità per l'infortunio occorso.
In merito poi ai quesiti posti al CTU – che ha motivato in maniera condivisibile in ordine alla natura e all'entità delle lesioni causalmente connesse al sinistro per cui è causa – la sua relazione ha individuato la compatibilità tra le lesioni e la descritta dinamica del sinistro, ravvisando un danno biologico permanente nella misura del
2,50%, un'invalidità temporanea e parziale al 75% di giorni 20, parziale al 50% di giorni 30 e parziale al 25% di giorni 30.
Ricorrendo i presupposti che danno diritto al risarcimento, per la quantificazione del danno biologico da lesioni micropermanenti fino a 9 punti di invalidità può farsi ricorso al d. lgs. n. 209/2005 e succ. mod. che, agli artt. 138 e 139, che disciplina il
7 risarcimento del danno biologico da incidenti stradali, aggiornato da ultimo con
D.M. 16 luglio 2024.
Pertanto, secondo gli accertamenti del consulente tecnico, in applicazione dei criteri di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005, da ultimo aggiornati, tenendo conto dell'età dell'attore (17 anni) al momento dell'evento dannoso – va determinato in €
2.651,02 per danno da invalidità permanente (punto base pari ad € 947,30), €
828,60 per danno da invalidità temporanea parziale al 75%, € 828,60 per danno da invalidità temporanea parziale al 50% ed € 414,30 per danno da invalidità temporanea parziale al 25% ed € 504,11 per spese mediche documentate e ritenute congrue, quindi, complessivamente in € 4.722,52 all'attualità, oltre rivalutazione monetaria e interessi a tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'evento
(11.02.2017) e rivalutata annualmente in base agli indici Istat F.O.I., seguendo i principi stabiliti dalla nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n.
1712 del 17/02/1995.
Per quanto riguarda poi il risarcimento del danno morale, si osserva che la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento (cfr. Cass. n. 20661/2024 e n.
901/2018).
8 Nel caso di specie, i testi e , genitori di Testimone_1 Testimone_2 [...]
all'epoca conviventi con l'attore, hanno dichiarato che il figlio Parte_1
nell'immediatezza dell'incidente fu soggetto ad uno stato di ansia e timore in quanto avrebbe voluto diventare chirurgo e gli era stato detto che non era più possibile (v. verbale udienza del 3/10/2022).
Si ritiene quindi provata anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno morale, in quanto è verosimile la sofferenza psicologica di un ragazzo diciassettenne costretto ad abbandonare le proprie aspirazioni.
Pertanto, all'importo sopra liquidato a titolo di danno biologico, temporaneo e permanente, si aggiunge l'importo di € 1.574,02 a titolo di risarcimento del danno morale, calcolato nella percentuale di un terzo del danno biologico.
In conclusione, il deve essere condannato al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma complessiva di € Parte_1
6.800,65, oltre rivalutazione monetaria e interessi come sopra calcolati.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, decorrono gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Si condanna altresì l a manlevare quanto dovuto dal Controparte_8
convenuto in favore di , in ragione della copertura CP_4 Parte_1
assicurativa, come risulta dalla polizza allegata in atti (v. doc. 3 all. comparsa
[...]
, la quale si estende espressamente altresì alle spese legali (cfr. art. 55 CP_3
della polizza).
A questo riguardo, è da ritenersi priva di fondamento l'eccezione sollevata dalla stessa compagnia in ordine all'inoperatività della copertura assicurativa stipulata con l'istituto scolastico, sul presupposto che il contratto all'art. 52, denominato
“esclusioni” delle condizioni di polizza, stabilisce che “l'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi”, quale viene ritenuta dalla stessa compagnia la rete in argomento.
Si deve infatti ritenere condivisibile quanto affermato dallo stesso ministero nella propria memoria ex art.183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella formulazione a suo tempo
9 vigente), secondo cui la rete in questione, funzionale allo svolgimento dell'attività sportiva scolastica, non può essere considerata alla stregua di un “impianto fisso”, bensì un mero “strumento” rimovibile per consentire lo svolgimento di altre (e diverse) discipline.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra l'attore e il convenuto e si CP_4
liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
147/2022, scaglione come da valore della causa, individuato sulla base del criterio del decisum in quello da € 5.201 ad € 26.000.
Si dichiarano compensate le spese di lite tra il e . CP_6 CP_3
Sempre in applicazione del principio di soccombenza le spese di c.t.u., già liquidate come da separato decreto in atti, vengono poste definitivamente a carico del
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il
[...]
(già Controparte_1 Controparte_4
), in persona del e per esso la compagnia assicurativa
[...] CP_9 [...]
l pagamento, in favore di della complessiva CP_3 Parte_1
somma di € 6.800,65, oltre rivalutazione monetaria e interessi come calcolati in parte motiva, oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna il (già Controparte_1 [...]
), in persona del e per Controparte_4 CP_9
esso la compagnia assicurativa lla refusione delle spese di lite, Controparte_3
liquidate in € 5.077,00 oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dichiara compensate le spese di lite tra il Controparte_1
e ;
[...] CP_3
10 - pone integralmente a carico del (già Controparte_1
), in persona del Controparte_4 CP_9
p.t, e per esso a carico della compagnia assicurativa le spese Controparte_3
relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto in atti.
Catanzaro, lì 24 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. , M.O.T. nominato con d.m. Persona_1
4/4/2025
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