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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/12/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2410 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Valentini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Barbaranelli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
2
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice, all'udienza del 21.03.25 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.08.2020, ritualmente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 20.12.2018 aveva Parte_1 contratto matrimonio in Tarquinia (VT) con e che dalla loro CP_1 unione non erano nati figli, venuta meno la comunione materiale e spiritale alla base del rapporto, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente deduceva:
- che aveva contratto matrimonio con il dopo una lunga CP_1 frequentazione;
- che entrambe le parti avevano avuto un precedente matrimonio ed erano divorziate;
Per_
- di avere un figlio di nome nato dalla precedente relazione;
- che la casa coniugale era stata fissata in Tarquinia (VT) in un'abitazione presa in locazione dalle parti;
- che il aveva intrattenuto una relazione extraconiugale sin CP_1 dall'inizio del matrimonio e già durante il viaggio di nozze il resistente si intratteneva spesso al telefono anche di sera tardi, con la scusa che si trattava di telefonate di lavoro;
- che alcuni mesi dopo il matrimonio aveva rinvenuto un biglietto nella cassetta postale su cui era scritto che il marito la tradiva;
- che nel corso della settimana il marito pernottava spesso fuori casa deducendo motivi lavorativi ed anche la sera di San Valentino con una scusa si era intrattenuto fuori casa;
- che una sua amica le aveva riferito di aver incontrato suo marito con 3
un'altra donna;
- che il esercitava la professione di Commercialista in VE CP_1
(VT) mentre la ricorrente lavorava come aiuto cuoca;
- che aveva sostenuto gran parte delle spese per la celebrazione del matrimonio;
- che, non appena scoperta l'infedeltà coniugale del marito, aveva deciso di porre immediatamente fine alla loro relazione.
Tutto ciò premesso, la chiedeva la pronuncia di separazione Pt_1 personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito, un assegno di mantenimento a suo favore di euro 500,00 al mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, la condanna della controparte al ristoro dei danni patrimoniali e morali subiti, quantificati in euro 10.000,00, o nella diversa misura ritenuta dal Tribunale.
Con memoria difensiva del 02.09.2021 si costituiva in giudizio il resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che la ricorrente era a conoscenza della circostanza per cui il CP_1 dal 1997 al 2017 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con la sig.ra e che insieme avevano edificato un immobile in VE (VT); CP_2
- che erano in corso controversie dirette all'accertamento della proprietà della costruzione che era stata edificata sul suolo di proprietà dei genitori della
CP_2
- che si era dovuto intrattenere spesso presso l'abitazione di VE (VT) abitando al piano seminterrato mentre la abitava al piano superiore per CP_2 controllare i luoghi dove era avvenuta l'edificazione ed evitare che i suoceri ne prendessero possesso;
- che non aveva avuto alcuna relazione extraconiugale e che la moglie era stata indotta in errore da qualcuno vicino agli interessi contesi con la e CP_2 comunque a seguito di una vendetta della medesima che aveva reagito male al nuovo matrimonio del resistente;
- che in data 09.03.2019, due soli due mesi dopo le nozze, la lo Pt_1 aveva allontanato dalla casa coniugale;
- che la ricorrente lavorava presso il ristorante “Ambaradan” in Tarquinia
(VT) e percepiva una retribuzione di circa euro 1.500,00 al mese e dunque 4
disponeva di adeguati redditi per il proprio sostentamento;
Per_
- che la ricorrente conviveva con il figlio maggiorenne e abile al lavoro ed era comproprietaria di un immobile sito in Tarquinia (VT) alla via F.
Turati n. 9 potendone godere dei proventi;
- che il resistente aveva collaborato presso un CAF fino al 2020 e percepiva una pensione mensile di euro 963,72 tenuto conto anche della trattenuta di euro
500,00 circa mensili per il mantenimento alla figlia, nata da una precedente relazione affettiva.
Tanto premesso, il chiedeva al Tribunale, in caso di esito CP_1 negativo del tentativo di riconciliazione tra i coniugi, la pronuncia di separazione personale e la dichiarazione di indipendenza economica delle parti nonchè il rigetto della domanda di risarcimento danni avversaria in quanto inammissibile e, nel merito, infondata.
All'udienza presidenziale svolta in data 21.09.2021, il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, all'esito dell'ascolto delle parti, rilevato che la ricorrente era impiegata come badante e pagava un affitto modesto e che non vi era, allo stato, prova di una sproporzione evidente di redditi, nulla disponeva sul mantenimento richiesto dalla autorizzava Pt_1
i coniugi a vivere separatamente e rinviava per il prosieguo della causa avanti al
Giudice istruttore.
I procuratori delle parti depositavano la memoria integrativa e la comparsa di costituzione con cui insistevano con le loro eccezioni, istanze e difese. In particolare, parte ricorrete insisteva per l'addebito della separazione al marito, rinunciava alla domanda risarcitoria riservando ogni azione in separato giudizio, mentre il resistente chiedeva la conferma delle disposizioni adottate in sede presidenziale e di conseguenza la dichiarazione di autonomia economica delle parti ed il rigetto della domanda di addebito.
All'udienza cartolare del 03.03.2022, il Giudice lette le note depositate dai procuratori delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e fissava udienza di ammissione delle prove.
Le difese depositavano le suddette memorie e articolavano istanze istruttorie.
Il Giudice all'udienza del 20.01.2023, tenutasi in modalità cartolare, 5
ammetteva le prove orali nei limiti indicati nella ordinanza e fissava l'udienza per l'assunzione delle prove.
La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale della ricorrente e prova per testi alle udienze del 15.09.2023 e 22.03.2024 ed esaurita la prova il
Giudice disponeva il deposito di aggiornata documentazione reddituale delle parti e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni con note scritte del 20.03.2025 e all'udienza cartolare tenutasi il giorno seguente il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica e insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio ed appare pertanto oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro cessata già poco mesi dopo la celebrazione del matrimonio.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve quindi essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito
La parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di addebito della separazione per colpa del marito e ha dedotto che il ha intrattenuto CP_1 una relazione extraconiugale sin dai primi giorni dopo il matrimonio. La Pt_1 ha inoltre dedotto di essere venuta a conoscenza dell'infedeltà del marito tramite uno scritto trovato nel 2019 nella cassetta delle lettere dell'abitazione di
Tarquinia in via Nazario Sauro, che è stato depositato dalla difesa unitamente alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e di avere avuto conferma sia dalla ex convivente del sia dal medesimo che, dopo essere stato scoperto, CP_1 aveva ammesso la relazione. 6
Il resistente ha negato la circostanza e ha dedotto che la notizia era stata data alla moglie verosimilmente dalla sua ex compagna, con la quale CP_2 erano pendenti delle procedure in Tribunale per l'accertamento della proprietà dell'immobile edificato in VE (VT) nel periodo della loro relazione terminata nel 2017 e la quale non aveva preso bene il matrimonio del CP_1 con la Pt_1
Giova in primo luogo rammentare che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Alla luce dell'istruttoria svolta e delle deduzioni svolte dalle parti il
Tribunale ritiene che la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del marito debba essere accolta.
In particolare, occorre evidenziare che la ricorrente ha allegato il bigliettino rinvenuto nella cassetta della posta in cui si faceva riferimento alla relazione extraconiugale del . Sono stati anche allegati tramite screen shot dei CP_1 messaggi intercorsi tra le parti tramite whatsapp. Dal tenore dei messaggi risulterebbe che il non abbia potuto negare la relazione extraconiugale CP_1 una volta scoperto e che lo stesso abbia richiesto perdono per quanto era accaduto. Si vedano in tal senso i messaggi del 22 marzo 2019 il cui contenuto di seguito si riporta: - Dammi un'ultima possibilità si da anche ad un CP_1 condannato a morte il pentimento!!!!! … veramente che senza di te non serve più vivere per chi vivo per me stesso???? Anche perché non mi vorrebbe vedere più nessuno meglio il ponte di
Blera credimi ciao. - L'hai fatta veramente grossa… Troppo… - TI Pt_1 CP_1
RIPETO PENSACI BENE IO L'HO FATTA GROSSA MA TU LA 7
INGIGANTISCI TROPPO NON CONOSCI LA PAROLA PERDONO -
Perché sei pentito..??? E comunque quella condannata che è stata umiliata offesa e Pt_1 tradita sono io . Tu ti sei solo divertito… - ore 12.44: Tantissimo non l'avessi mai CP_1 fatto capisco tutto il dolore che ti ho fatto e ti giuro ci soffro tantissimo tu sei una persona a modo e perfetta tutto ciò non te lo sei meritato ed è per questo che ti sto supplicando sto Pt_2 veramente male e sto pensando veramente che senza di te non serve più vivere per chi vivo per me stesso???? Anche perché non mi vorrebbe vedere più nessuno meglio il ponte di Blera credimi ciao. - L'hai fatta veramente grossa… Troppo… - TI RIPETO Pt_1 CP_1
PENSACI BENE IO L'HO FATTA GROSSA MA TU LA INGIGANTISCI
TROPPO NON CONOSCI LA PAROLA PERDONO”.
Parte resistente ha contestato sia il contenuto dello scritto depositato che dei messaggi allegati in atti deducendo che la riproduzione fotografica dei messaggi whatsapp è inutilizzabile e non può considerarsi prova se non si depositano contestualmente i supporti informatici contenenti le suddette conversazioni e che controparte non ha richiesto una consulenza al fine di accertare la genuinità e la provenienza dei messaggi (cfr. Cass. Pen. n.
49016/2017 e Tribunale Civile di Reggio Calabria, Sent. n. 10/2019).
Il Collegio osserva che, di recente, sulla questione della utilizzabilità probatoria degli screenshot di messaggi WhatsApp si è pronunciata la Corte di
Cassazione, Sez. II, con sentenza n. 1254/2025 secondo cui: “si rileva che i messaggi
“whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una
“chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023).
Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica
(c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.
2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez.
2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del
14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 8
c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023). Nel caso in disputa, l'odierno ricorrente ha contestato precipuamente l'utilizzabilità processuale del “documento” in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto…”. Inoltre, per ciò che rileva nel presente giudizio, secondo la Suprema Corte il messaggio WhatsApp costituisce anche un elemento indiziario utilizzato per suffragare l'attendibilità delle testimonianze rese in corso di causa.
Dunque, per un verso, va rilevato che la generica contestazione dei messaggi non è sufficiente a ritenere che gli stessi non forniscano prova di quanto negli stessi riportato – dovendo ritenersi che, nel caso di specie, il resistente non ha contestato il contenuto quanto la utilizzabilità processuale dei messaggi e la incompletezza e decontestualizzazione essendo stati prodotti soltanto alcuni stralci dei medesimi - in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità è necessaria una specifica contestazione con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e realtà riprodotta, che nel caso di specie è mancata (ex multis: Cass. n. 12794/2021).
Per altro verso, in merito alle circostanze poste alla base della richiesta di addebito, si è svolta attività istruttoria ed i testi sentiti indotti da parte ricorrente hanno confermato le circostanze di fatto dedotte in merito alla relazione extraconiugale, tali da suffragare pienamente il contenuto dei messaggi allegati in atti. Infatti, all'udienza del 15 settembre 2023 è stata sentita la teste Tes_1 la quale, sul capitolo n. 12, ha confermato che nel mese di febbraio
[...]
2019 il era stato visto in compagnia di un'altra donna: “E' vero. Lo so CP_1 perché me lo disse che una sua amica l'aveva informata di aver visto in Pt_1 CP_1 compagnia di un'altra donna. Mi fu detto che era stato visto con la sig.ra , sua ex CP_2 convivente” e, sui capitoli n. 13 e n. 14, ha confermato la circostanza relativa al biglietto rinvenuto dalla nella sua cassetta della posta, con il quale Pt_1 veniva messa a conoscenza della relazione extraconiugale del marito con altra donna, tale : “E' vero. Mi chiamò AN in lacrime per darmi la notizia ed andai CP_2
a casa sua e ho visto la lettera”, ed ha anche confermato di essere venuta a conoscenza dell'incontro avuto dalla con l'altra donna: “E' vero. AN Pt_1 mi disse di aver incontrato questa dopo aver rinvenuto il biglietto. Mi disse che CP_2 CP_2 le confermò la loro relazione”. Infine, sul capitolo n. 15, la teste ha dichiarato: “Così mi disse , a cui la sig.ra le aveva fatto veder anche una foto in cui la stessa era Pt_1 CP_2 insieme al sig. il 14 febbraio 2019” e sul capitolo n. 16: “Dopo parecchio tempo CP_1 9
il sig. ha confessato la relazione con la sig.ra . Non ero presente in tale CP_1 CP_2 circostanza. All'inizio negava la relazione. Mi frequentavo spesso con la mia amica Pt_1 ed il marito prima del matrimonio, mentre dopo il matrimonio veniva sporadicamente a CP_1
Tarquinia. Dopo la lettera provai a contattare per sapere di tale relazione e lui mi scrisse CP_1 un messaggio diverso tempo dopo (circa 15 giorni) dicendomi che lui era innamoratissimo di
ma che era stato costretto alla relazione per motivi economici. Dopo non l'ho più Pt_1 sentito”.
Inoltre, la teste all'udienza del 22.03.2024 ha testualmente Testimone_2 riferito sul cap. n. 12: “E' vero. So che un'amica comune mia e della ha incontrato Pt_1
l'ex marito con la sua precedente compagna. La persona che lo ha detto alla si Pt_1 chiamava e questa circostanza mi è stata riferita dalla mia amica. Ricordo che tale Per_2 circostanza avvenne nel 2019 ma non ricordo il mese”.
Sebbene i testi abbiano in parte riferito di circostanze che sono state raccontate dalla ricorrente, i medesimi hanno anche dato atto della reazione di disperazione e profondo sconforto della allorquando ha appreso la Pt_1 notizia della ripresa della relazione con la sig.ra e della circostanza CP_2 per cui anche la medesima le aveva confermato la relazione. Inoltre, alcune delle circostanze riferite sono cadute sotto la diretta percezione dei testi, come la conferma da parte del alla sig.ra he aveva intrapreso una CP_1 Tes_1 relazione sebbene costretto per motivi economici.
Dunque, appare non credibile la tesi per cui la si fosse voluta CP_2 vendicare perché il si era sposato con la in quanto lo stesso CP_1 Pt_1 avrebbe potuto affrontare la questione con la moglie invece di negare fino a quando non era stato scoperto frapponendo scuse in varie circostanze per giustificare la permanenza a VE ed il mancato a casa rientro dalla moglie (v. messaggi allegati in atti).
In punto di diritto, osserva il collegio che la Cassazione ha stabilito che la relazione extraconiugale di un coniuge rende addebitabile la separazione ex art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cassazione civile sez. I, 12.04.2013, n. 8929;
Cassazione n. 27995/2022; Cass. 03.01.1991, n. 26). Per ottenere l'addebito occorre dunque dimostrare che l'infedeltà sia stata la causa della crisi della coppia 10
(Tribunale Milano sez. IX, 07.09.2012, n. 9832; Cass. 19.09.2006, n. 20256; Cass.
12.04.2006, n. 8512). La prova dell'adulterio ben può fondarsi sia su messaggi
(sms, messaggi WhatsApp) estratti dal telefono cellulare di un coniuge, di cui l'altro coniuge è entrato in possesso, essendo recessivo, rispetto al diritto di difesa in giudizio, quello alla inviolabilità della corrispondenza (Tribunale Roma,
17.05.2017; Cass. ordinanza n. 12794/2021) sia sui post pubblicati su Facebook
o altri social network (Tribunale di Rimini, n. 82/2021; Tribunale di Bari, n.
2525/2020; Tribunale di Roma, n. 456/2016; Tribunale di Torre Annunziata, n.
2643/2016; Cass. n. 18853/2011).
Nel caso di specie, dopo solo due mesi dalla celebrazione del matrimonio non avrebbe avuto senso che la chiedesse la separazione se non fosse Pt_1 stata determinata dal tradimento scoperto da parte del marito, il quale risulta avere violato doveri coniugali di fedeltà ed assistenza determinando la definitiva rottura del rapporto coniugale. Inoltre, a ciò va aggiunto che la ricorrente ha anche intrapreso con fiducia un progetto di vita con il resistente, avendo lasciato la propria abitazione in cui abitava con il figlio maggiorenne ed andandosi a trasferire in abitazione in affitto per convivere con il e che dunque CP_1 non aveva alcun interesse a porre fine la relazione matrimoniale.
Per converso, come detto, non appare credibile la versione del resistente per cui lo stesso sarebbe stato vittima di un complotto ai suoi danni o di avere necessità di “presidiare” il seminterrato dell'abitazione di VE per evitare che i suoceri ne prendessero possesso.
Dunque, deve ritenersi che la separazione debba essere addebitata al con accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente. CP_1
Sulla domanda di mantenimento
Parte ricorrente ha chiesto un assegno di mantenimento a carico del marito di euro 500,00 al mese e ha dedotto di lavorare come badante, nonché presso un ristorante e di percepire un reddito complessivo di circa 780,00 euro per dodici mensilità e di corrispondere un canone di locazione di euro 250,00 mensili ma di avere in seguito lasciato la casa in locazione per impossibilità di versamento del canone locatizio.
Il ha dedotto di essere stato amministratore di una società che CP_1 11
si occupava di consulenza fiscale in VE (VT) sino alla cessazione dell'attività nel 2020 e di essere in pensione con un emolumento mensile di euro 963,00, somma ridotta per la decurtazione in cedolino di pensione dell'assegno di mantenimento dovuto per la figlia di nome nata da una precedente Per_3 relazione di convivenza.
Le parti hanno depositato documentazione reddituale aggiornata come disposto dal Giudice istruttore all'udienza del 22.03.24.
In particolare, la ricorrente ha prodotto autocertificazione del 28.01.2025 in cui ha dichiarato di lavorare dapprima per una cooperativa sociale ed in seguito come inserviente in una casa di riposo di Tarquinia con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato fino al mese di febbraio 2025 e con stipendi in media di euro 1.400,00 / 1.500,00 circa, copia delle buste paga e della movimentazione del conto Postepay sino al 2025 e visura catastale da cui risulta che la medesima è contitolare di taluni immobili a Tarquinia in quota con altri familiari.
Il resistente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
27.01.2025, gli ultimi cedolini della pensione erogata (novembre 2024 -gennaio
2025), un estratto del conto corrente bancario tratto su “Banca centro Toscana
Umbria” per le annualità 2022-2025 e le dichiarazioni dei redditi da cui risultano redditi lordi dichiarati per l'anno 2023 di euro 31.621, e per il 2022 e 2021 di euro 29.000,00 circa. Dagli estratti conto risulta che la pensione netta percepita ammonta a circa 1.500,00 euro mensili.
Tenuto conto della breve durata della convivenza coniugale di circa due mesi dalla celebrazione del matrimonio ed esaminata la documentazione delle parti depositata, il Tribunale ritiene che non vi sia una sperequazione reddituale tra le parti che possa giustificare l'attribuzione alla ricorrente di un assegno di mantenimento a carico del marito né che possa farsi riferimento al tenore di vita in costanza di coniugio, posto che lo stesso è cessato pochi mesi dopo il matrimonio, dovendosi ritenere inoltre che la disponga di adeguati Pt_1 redditi per fare fronte alle proprie esigenze di vita in via autonoma.
Deve pertanto essere rigetta la domanda della ricorrente e dichiarata l'indipendenza e autosufficienza economica delle parti.
Il collego dà atto che la ricorrente ha rinunciato in corso di giudizio alla domanda di risarcimento dei danni per cui nulla deve essere disposto con 12
riferimento a tale domanda.
L'accoglimento della domanda di addebito determina la condanna alle spese di lite a carico del resistente a favore della ricorrente.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto non è risultato che il resistente abbia resistito con dolo o colpa grave o che le omissioni della documentazione depositata non abbiano consentito la ricostruzione della sua situazione reddituale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2410 del 2020 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 20.05.1968 e , nato a [...] il [...], aventi CP_1 contratto matrimonio in data 20.12.2018 in Tarquinia (VT), registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 28 parte I dell'anno 2018;
2) dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dalla che la responsabilità della separazione è da ascrivere al , Pt_1 CP_1 per i motivi sopra indicati;
3) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
4) prende atto della rinuncia alla domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente;
5) manda all'Ufficiale di Stato civile competente l'annotazione nei registri della sentenza.
Così deciso, in Civitavecchia il 18.11.2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2410 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Valentini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Barbaranelli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
2
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice, all'udienza del 21.03.25 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.08.2020, ritualmente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 20.12.2018 aveva Parte_1 contratto matrimonio in Tarquinia (VT) con e che dalla loro CP_1 unione non erano nati figli, venuta meno la comunione materiale e spiritale alla base del rapporto, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente deduceva:
- che aveva contratto matrimonio con il dopo una lunga CP_1 frequentazione;
- che entrambe le parti avevano avuto un precedente matrimonio ed erano divorziate;
Per_
- di avere un figlio di nome nato dalla precedente relazione;
- che la casa coniugale era stata fissata in Tarquinia (VT) in un'abitazione presa in locazione dalle parti;
- che il aveva intrattenuto una relazione extraconiugale sin CP_1 dall'inizio del matrimonio e già durante il viaggio di nozze il resistente si intratteneva spesso al telefono anche di sera tardi, con la scusa che si trattava di telefonate di lavoro;
- che alcuni mesi dopo il matrimonio aveva rinvenuto un biglietto nella cassetta postale su cui era scritto che il marito la tradiva;
- che nel corso della settimana il marito pernottava spesso fuori casa deducendo motivi lavorativi ed anche la sera di San Valentino con una scusa si era intrattenuto fuori casa;
- che una sua amica le aveva riferito di aver incontrato suo marito con 3
un'altra donna;
- che il esercitava la professione di Commercialista in VE CP_1
(VT) mentre la ricorrente lavorava come aiuto cuoca;
- che aveva sostenuto gran parte delle spese per la celebrazione del matrimonio;
- che, non appena scoperta l'infedeltà coniugale del marito, aveva deciso di porre immediatamente fine alla loro relazione.
Tutto ciò premesso, la chiedeva la pronuncia di separazione Pt_1 personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito, un assegno di mantenimento a suo favore di euro 500,00 al mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, la condanna della controparte al ristoro dei danni patrimoniali e morali subiti, quantificati in euro 10.000,00, o nella diversa misura ritenuta dal Tribunale.
Con memoria difensiva del 02.09.2021 si costituiva in giudizio il resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che la ricorrente era a conoscenza della circostanza per cui il CP_1 dal 1997 al 2017 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con la sig.ra e che insieme avevano edificato un immobile in VE (VT); CP_2
- che erano in corso controversie dirette all'accertamento della proprietà della costruzione che era stata edificata sul suolo di proprietà dei genitori della
CP_2
- che si era dovuto intrattenere spesso presso l'abitazione di VE (VT) abitando al piano seminterrato mentre la abitava al piano superiore per CP_2 controllare i luoghi dove era avvenuta l'edificazione ed evitare che i suoceri ne prendessero possesso;
- che non aveva avuto alcuna relazione extraconiugale e che la moglie era stata indotta in errore da qualcuno vicino agli interessi contesi con la e CP_2 comunque a seguito di una vendetta della medesima che aveva reagito male al nuovo matrimonio del resistente;
- che in data 09.03.2019, due soli due mesi dopo le nozze, la lo Pt_1 aveva allontanato dalla casa coniugale;
- che la ricorrente lavorava presso il ristorante “Ambaradan” in Tarquinia
(VT) e percepiva una retribuzione di circa euro 1.500,00 al mese e dunque 4
disponeva di adeguati redditi per il proprio sostentamento;
Per_
- che la ricorrente conviveva con il figlio maggiorenne e abile al lavoro ed era comproprietaria di un immobile sito in Tarquinia (VT) alla via F.
Turati n. 9 potendone godere dei proventi;
- che il resistente aveva collaborato presso un CAF fino al 2020 e percepiva una pensione mensile di euro 963,72 tenuto conto anche della trattenuta di euro
500,00 circa mensili per il mantenimento alla figlia, nata da una precedente relazione affettiva.
Tanto premesso, il chiedeva al Tribunale, in caso di esito CP_1 negativo del tentativo di riconciliazione tra i coniugi, la pronuncia di separazione personale e la dichiarazione di indipendenza economica delle parti nonchè il rigetto della domanda di risarcimento danni avversaria in quanto inammissibile e, nel merito, infondata.
All'udienza presidenziale svolta in data 21.09.2021, il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, all'esito dell'ascolto delle parti, rilevato che la ricorrente era impiegata come badante e pagava un affitto modesto e che non vi era, allo stato, prova di una sproporzione evidente di redditi, nulla disponeva sul mantenimento richiesto dalla autorizzava Pt_1
i coniugi a vivere separatamente e rinviava per il prosieguo della causa avanti al
Giudice istruttore.
I procuratori delle parti depositavano la memoria integrativa e la comparsa di costituzione con cui insistevano con le loro eccezioni, istanze e difese. In particolare, parte ricorrete insisteva per l'addebito della separazione al marito, rinunciava alla domanda risarcitoria riservando ogni azione in separato giudizio, mentre il resistente chiedeva la conferma delle disposizioni adottate in sede presidenziale e di conseguenza la dichiarazione di autonomia economica delle parti ed il rigetto della domanda di addebito.
All'udienza cartolare del 03.03.2022, il Giudice lette le note depositate dai procuratori delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e fissava udienza di ammissione delle prove.
Le difese depositavano le suddette memorie e articolavano istanze istruttorie.
Il Giudice all'udienza del 20.01.2023, tenutasi in modalità cartolare, 5
ammetteva le prove orali nei limiti indicati nella ordinanza e fissava l'udienza per l'assunzione delle prove.
La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale della ricorrente e prova per testi alle udienze del 15.09.2023 e 22.03.2024 ed esaurita la prova il
Giudice disponeva il deposito di aggiornata documentazione reddituale delle parti e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni con note scritte del 20.03.2025 e all'udienza cartolare tenutasi il giorno seguente il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica e insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio ed appare pertanto oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro cessata già poco mesi dopo la celebrazione del matrimonio.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve quindi essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito
La parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di addebito della separazione per colpa del marito e ha dedotto che il ha intrattenuto CP_1 una relazione extraconiugale sin dai primi giorni dopo il matrimonio. La Pt_1 ha inoltre dedotto di essere venuta a conoscenza dell'infedeltà del marito tramite uno scritto trovato nel 2019 nella cassetta delle lettere dell'abitazione di
Tarquinia in via Nazario Sauro, che è stato depositato dalla difesa unitamente alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e di avere avuto conferma sia dalla ex convivente del sia dal medesimo che, dopo essere stato scoperto, CP_1 aveva ammesso la relazione. 6
Il resistente ha negato la circostanza e ha dedotto che la notizia era stata data alla moglie verosimilmente dalla sua ex compagna, con la quale CP_2 erano pendenti delle procedure in Tribunale per l'accertamento della proprietà dell'immobile edificato in VE (VT) nel periodo della loro relazione terminata nel 2017 e la quale non aveva preso bene il matrimonio del CP_1 con la Pt_1
Giova in primo luogo rammentare che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Alla luce dell'istruttoria svolta e delle deduzioni svolte dalle parti il
Tribunale ritiene che la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del marito debba essere accolta.
In particolare, occorre evidenziare che la ricorrente ha allegato il bigliettino rinvenuto nella cassetta della posta in cui si faceva riferimento alla relazione extraconiugale del . Sono stati anche allegati tramite screen shot dei CP_1 messaggi intercorsi tra le parti tramite whatsapp. Dal tenore dei messaggi risulterebbe che il non abbia potuto negare la relazione extraconiugale CP_1 una volta scoperto e che lo stesso abbia richiesto perdono per quanto era accaduto. Si vedano in tal senso i messaggi del 22 marzo 2019 il cui contenuto di seguito si riporta: - Dammi un'ultima possibilità si da anche ad un CP_1 condannato a morte il pentimento!!!!! … veramente che senza di te non serve più vivere per chi vivo per me stesso???? Anche perché non mi vorrebbe vedere più nessuno meglio il ponte di
Blera credimi ciao. - L'hai fatta veramente grossa… Troppo… - TI Pt_1 CP_1
RIPETO PENSACI BENE IO L'HO FATTA GROSSA MA TU LA 7
INGIGANTISCI TROPPO NON CONOSCI LA PAROLA PERDONO -
Perché sei pentito..??? E comunque quella condannata che è stata umiliata offesa e Pt_1 tradita sono io . Tu ti sei solo divertito… - ore 12.44: Tantissimo non l'avessi mai CP_1 fatto capisco tutto il dolore che ti ho fatto e ti giuro ci soffro tantissimo tu sei una persona a modo e perfetta tutto ciò non te lo sei meritato ed è per questo che ti sto supplicando sto Pt_2 veramente male e sto pensando veramente che senza di te non serve più vivere per chi vivo per me stesso???? Anche perché non mi vorrebbe vedere più nessuno meglio il ponte di Blera credimi ciao. - L'hai fatta veramente grossa… Troppo… - TI RIPETO Pt_1 CP_1
PENSACI BENE IO L'HO FATTA GROSSA MA TU LA INGIGANTISCI
TROPPO NON CONOSCI LA PAROLA PERDONO”.
Parte resistente ha contestato sia il contenuto dello scritto depositato che dei messaggi allegati in atti deducendo che la riproduzione fotografica dei messaggi whatsapp è inutilizzabile e non può considerarsi prova se non si depositano contestualmente i supporti informatici contenenti le suddette conversazioni e che controparte non ha richiesto una consulenza al fine di accertare la genuinità e la provenienza dei messaggi (cfr. Cass. Pen. n.
49016/2017 e Tribunale Civile di Reggio Calabria, Sent. n. 10/2019).
Il Collegio osserva che, di recente, sulla questione della utilizzabilità probatoria degli screenshot di messaggi WhatsApp si è pronunciata la Corte di
Cassazione, Sez. II, con sentenza n. 1254/2025 secondo cui: “si rileva che i messaggi
“whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una
“chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023).
Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica
(c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.
2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez.
2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del
14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 8
c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023). Nel caso in disputa, l'odierno ricorrente ha contestato precipuamente l'utilizzabilità processuale del “documento” in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto…”. Inoltre, per ciò che rileva nel presente giudizio, secondo la Suprema Corte il messaggio WhatsApp costituisce anche un elemento indiziario utilizzato per suffragare l'attendibilità delle testimonianze rese in corso di causa.
Dunque, per un verso, va rilevato che la generica contestazione dei messaggi non è sufficiente a ritenere che gli stessi non forniscano prova di quanto negli stessi riportato – dovendo ritenersi che, nel caso di specie, il resistente non ha contestato il contenuto quanto la utilizzabilità processuale dei messaggi e la incompletezza e decontestualizzazione essendo stati prodotti soltanto alcuni stralci dei medesimi - in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità è necessaria una specifica contestazione con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e realtà riprodotta, che nel caso di specie è mancata (ex multis: Cass. n. 12794/2021).
Per altro verso, in merito alle circostanze poste alla base della richiesta di addebito, si è svolta attività istruttoria ed i testi sentiti indotti da parte ricorrente hanno confermato le circostanze di fatto dedotte in merito alla relazione extraconiugale, tali da suffragare pienamente il contenuto dei messaggi allegati in atti. Infatti, all'udienza del 15 settembre 2023 è stata sentita la teste Tes_1 la quale, sul capitolo n. 12, ha confermato che nel mese di febbraio
[...]
2019 il era stato visto in compagnia di un'altra donna: “E' vero. Lo so CP_1 perché me lo disse che una sua amica l'aveva informata di aver visto in Pt_1 CP_1 compagnia di un'altra donna. Mi fu detto che era stato visto con la sig.ra , sua ex CP_2 convivente” e, sui capitoli n. 13 e n. 14, ha confermato la circostanza relativa al biglietto rinvenuto dalla nella sua cassetta della posta, con il quale Pt_1 veniva messa a conoscenza della relazione extraconiugale del marito con altra donna, tale : “E' vero. Mi chiamò AN in lacrime per darmi la notizia ed andai CP_2
a casa sua e ho visto la lettera”, ed ha anche confermato di essere venuta a conoscenza dell'incontro avuto dalla con l'altra donna: “E' vero. AN Pt_1 mi disse di aver incontrato questa dopo aver rinvenuto il biglietto. Mi disse che CP_2 CP_2 le confermò la loro relazione”. Infine, sul capitolo n. 15, la teste ha dichiarato: “Così mi disse , a cui la sig.ra le aveva fatto veder anche una foto in cui la stessa era Pt_1 CP_2 insieme al sig. il 14 febbraio 2019” e sul capitolo n. 16: “Dopo parecchio tempo CP_1 9
il sig. ha confessato la relazione con la sig.ra . Non ero presente in tale CP_1 CP_2 circostanza. All'inizio negava la relazione. Mi frequentavo spesso con la mia amica Pt_1 ed il marito prima del matrimonio, mentre dopo il matrimonio veniva sporadicamente a CP_1
Tarquinia. Dopo la lettera provai a contattare per sapere di tale relazione e lui mi scrisse CP_1 un messaggio diverso tempo dopo (circa 15 giorni) dicendomi che lui era innamoratissimo di
ma che era stato costretto alla relazione per motivi economici. Dopo non l'ho più Pt_1 sentito”.
Inoltre, la teste all'udienza del 22.03.2024 ha testualmente Testimone_2 riferito sul cap. n. 12: “E' vero. So che un'amica comune mia e della ha incontrato Pt_1
l'ex marito con la sua precedente compagna. La persona che lo ha detto alla si Pt_1 chiamava e questa circostanza mi è stata riferita dalla mia amica. Ricordo che tale Per_2 circostanza avvenne nel 2019 ma non ricordo il mese”.
Sebbene i testi abbiano in parte riferito di circostanze che sono state raccontate dalla ricorrente, i medesimi hanno anche dato atto della reazione di disperazione e profondo sconforto della allorquando ha appreso la Pt_1 notizia della ripresa della relazione con la sig.ra e della circostanza CP_2 per cui anche la medesima le aveva confermato la relazione. Inoltre, alcune delle circostanze riferite sono cadute sotto la diretta percezione dei testi, come la conferma da parte del alla sig.ra he aveva intrapreso una CP_1 Tes_1 relazione sebbene costretto per motivi economici.
Dunque, appare non credibile la tesi per cui la si fosse voluta CP_2 vendicare perché il si era sposato con la in quanto lo stesso CP_1 Pt_1 avrebbe potuto affrontare la questione con la moglie invece di negare fino a quando non era stato scoperto frapponendo scuse in varie circostanze per giustificare la permanenza a VE ed il mancato a casa rientro dalla moglie (v. messaggi allegati in atti).
In punto di diritto, osserva il collegio che la Cassazione ha stabilito che la relazione extraconiugale di un coniuge rende addebitabile la separazione ex art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cassazione civile sez. I, 12.04.2013, n. 8929;
Cassazione n. 27995/2022; Cass. 03.01.1991, n. 26). Per ottenere l'addebito occorre dunque dimostrare che l'infedeltà sia stata la causa della crisi della coppia 10
(Tribunale Milano sez. IX, 07.09.2012, n. 9832; Cass. 19.09.2006, n. 20256; Cass.
12.04.2006, n. 8512). La prova dell'adulterio ben può fondarsi sia su messaggi
(sms, messaggi WhatsApp) estratti dal telefono cellulare di un coniuge, di cui l'altro coniuge è entrato in possesso, essendo recessivo, rispetto al diritto di difesa in giudizio, quello alla inviolabilità della corrispondenza (Tribunale Roma,
17.05.2017; Cass. ordinanza n. 12794/2021) sia sui post pubblicati su Facebook
o altri social network (Tribunale di Rimini, n. 82/2021; Tribunale di Bari, n.
2525/2020; Tribunale di Roma, n. 456/2016; Tribunale di Torre Annunziata, n.
2643/2016; Cass. n. 18853/2011).
Nel caso di specie, dopo solo due mesi dalla celebrazione del matrimonio non avrebbe avuto senso che la chiedesse la separazione se non fosse Pt_1 stata determinata dal tradimento scoperto da parte del marito, il quale risulta avere violato doveri coniugali di fedeltà ed assistenza determinando la definitiva rottura del rapporto coniugale. Inoltre, a ciò va aggiunto che la ricorrente ha anche intrapreso con fiducia un progetto di vita con il resistente, avendo lasciato la propria abitazione in cui abitava con il figlio maggiorenne ed andandosi a trasferire in abitazione in affitto per convivere con il e che dunque CP_1 non aveva alcun interesse a porre fine la relazione matrimoniale.
Per converso, come detto, non appare credibile la versione del resistente per cui lo stesso sarebbe stato vittima di un complotto ai suoi danni o di avere necessità di “presidiare” il seminterrato dell'abitazione di VE per evitare che i suoceri ne prendessero possesso.
Dunque, deve ritenersi che la separazione debba essere addebitata al con accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente. CP_1
Sulla domanda di mantenimento
Parte ricorrente ha chiesto un assegno di mantenimento a carico del marito di euro 500,00 al mese e ha dedotto di lavorare come badante, nonché presso un ristorante e di percepire un reddito complessivo di circa 780,00 euro per dodici mensilità e di corrispondere un canone di locazione di euro 250,00 mensili ma di avere in seguito lasciato la casa in locazione per impossibilità di versamento del canone locatizio.
Il ha dedotto di essere stato amministratore di una società che CP_1 11
si occupava di consulenza fiscale in VE (VT) sino alla cessazione dell'attività nel 2020 e di essere in pensione con un emolumento mensile di euro 963,00, somma ridotta per la decurtazione in cedolino di pensione dell'assegno di mantenimento dovuto per la figlia di nome nata da una precedente Per_3 relazione di convivenza.
Le parti hanno depositato documentazione reddituale aggiornata come disposto dal Giudice istruttore all'udienza del 22.03.24.
In particolare, la ricorrente ha prodotto autocertificazione del 28.01.2025 in cui ha dichiarato di lavorare dapprima per una cooperativa sociale ed in seguito come inserviente in una casa di riposo di Tarquinia con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato fino al mese di febbraio 2025 e con stipendi in media di euro 1.400,00 / 1.500,00 circa, copia delle buste paga e della movimentazione del conto Postepay sino al 2025 e visura catastale da cui risulta che la medesima è contitolare di taluni immobili a Tarquinia in quota con altri familiari.
Il resistente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
27.01.2025, gli ultimi cedolini della pensione erogata (novembre 2024 -gennaio
2025), un estratto del conto corrente bancario tratto su “Banca centro Toscana
Umbria” per le annualità 2022-2025 e le dichiarazioni dei redditi da cui risultano redditi lordi dichiarati per l'anno 2023 di euro 31.621, e per il 2022 e 2021 di euro 29.000,00 circa. Dagli estratti conto risulta che la pensione netta percepita ammonta a circa 1.500,00 euro mensili.
Tenuto conto della breve durata della convivenza coniugale di circa due mesi dalla celebrazione del matrimonio ed esaminata la documentazione delle parti depositata, il Tribunale ritiene che non vi sia una sperequazione reddituale tra le parti che possa giustificare l'attribuzione alla ricorrente di un assegno di mantenimento a carico del marito né che possa farsi riferimento al tenore di vita in costanza di coniugio, posto che lo stesso è cessato pochi mesi dopo il matrimonio, dovendosi ritenere inoltre che la disponga di adeguati Pt_1 redditi per fare fronte alle proprie esigenze di vita in via autonoma.
Deve pertanto essere rigetta la domanda della ricorrente e dichiarata l'indipendenza e autosufficienza economica delle parti.
Il collego dà atto che la ricorrente ha rinunciato in corso di giudizio alla domanda di risarcimento dei danni per cui nulla deve essere disposto con 12
riferimento a tale domanda.
L'accoglimento della domanda di addebito determina la condanna alle spese di lite a carico del resistente a favore della ricorrente.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto non è risultato che il resistente abbia resistito con dolo o colpa grave o che le omissioni della documentazione depositata non abbiano consentito la ricostruzione della sua situazione reddituale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2410 del 2020 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 20.05.1968 e , nato a [...] il [...], aventi CP_1 contratto matrimonio in data 20.12.2018 in Tarquinia (VT), registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 28 parte I dell'anno 2018;
2) dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dalla che la responsabilità della separazione è da ascrivere al , Pt_1 CP_1 per i motivi sopra indicati;
3) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
4) prende atto della rinuncia alla domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente;
5) manda all'Ufficiale di Stato civile competente l'annotazione nei registri della sentenza.
Così deciso, in Civitavecchia il 18.11.2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso