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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/12/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8831/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. dott.ssa Bellingeri Daniela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 8831/2023 promossa da di Genova (P.I. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, Geom. , con sede in Genova, Via G. Rossetti Parte_1
19R, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Serra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Palestro n. 10/6A, in forza di procura speciale in atti attrice in opposizione contro
Condominio Vista Mare Via Biasioli 31 Gruppo A - B in Genova, C.F. , in persona P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore ed elettivamente domiciliato in Genova, Corso Torino 14/6, presso lo studio dell'Avv. Mauro Barosso che lo rappresenta e difende come da procura in atti convenuto in opposizione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2088/2023.
Conclusioni
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia all'Illo.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, invia istruttoria, disporre l'esibizione a carico del , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore degli estratti conto del conto corrente acceso su ora Controparte_2
n. 1459380 a partire dall'anno 2009 all'anno 2020; CP_3 comunque in via istruttoria, ammettere le prove per interrogatorio e testi sulle circostanze per cui è causa di cui ai capitoli indicati in atti;
sempre in via istruttoria, in caso di contestazione sulle poste contabili a debito del Condomino Vista Mare Gruppo A – B, disporre consulenza CP_1 tecnica d'ufficio contabile atta alla ricostruzione dei movimenti di cassa del Condomino Vista Mare
Via Gruppo A – B, per gli esercizi contabili degli anni dal 2009 al 2020; si insite quindi CP_1 per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti anche quelle non ammesse;
in via principale e nel merito, dichiarare nullo e/o inefficace o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare che nessuna somma ad alcun titolo è dovuta dalla
[...] al Parte_1 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore per le causali di cui in narrativa;
[...] sempre nel merito e in via subordinata e riconvenzionale, previo accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della a favore del Parte_1
, con fondi propri di spese di competenza del Controparte_1 suddetto Condomino per l'importo complessivo di € 22.093,24 di cui alla fattura n. 2 del 2021, dichiarare essere tenuto e quindi condannare il Controparte_1
B, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della suddetta somma a titolo di
[...] anticipazioni di cassa eseguite nell'interesse e per conto del citato oltre interessi. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa gravati di IVA e CPA.”
Con ogni più ampia riserva di formulare difese e istanze nei modi e nelle forme di legge.
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa eventuale rimessione in istruttoria della causa,
1) in via preliminare, concedere l'immediata esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c., per tutti i motivi indicati in atti;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità in capo all'opponente rispetto all'eccezione relativa ad asserite anticipazioni, e per conseguenza rigettarne le domande, per tutti i motivi indicati in atti;
3) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda e delle difese avversarie per genericità ed indeterminatezza, nonché violazione del diritto di difesa, per tutti i motivi indicati in atti;
4) in via principale, rigettare in toto l'opposizione avversaria, siccome nulla, e/o inammissibile e/o improcedibile, e comunque infondata in fatto e in diritto e/o perché carente di prova e/o comunque per tutte le motivazioni indicate in atti, compresa l'eccezione di prescrizione;
5) conseguentemente, confermare la piena efficacia e validità del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in atti;
6) in ogni caso, e a prescindere dalla sussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che l'attrice in opposizione è debitrice in favore dell'esponente, per tutte le motivazioni indicate in atti, della somma di Euro 22.093,45 oltre interessi come per legge, e per l'effetto condannare l'attrice in opposizione a corrispondere all'esponente la suddetta somma e/o comunque altra somma meglio vista e ritenuta, per tutti i motivi indicati in atti;
7) in ogni caso, rigettare comunque qualsiasi difesa e domanda avversaria proposta e/o proponenda nei confronti dell'esponente in quanto nulla e/o inammissibile e/o improponibile, e/o comunque infondata in fatto ed in diritto, e/o comunque non provata, e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti;
8) in via istruttoria, per il denegato caso in cui allo stato non ritenesse di accogliere le difese e domande dell'esponente, rimettere in istruttoria la causa per l'emissione dell'ordine richiesta in seconda memoria integrativa ex art. 210 c.p.c. nei riguardi di parte attrice per l'esibizione dei suoi estratti conto bancari relativi al trimestre di esecuzione del bonifico oggetto di causa onde verificare l'incasso, e nei guardi di per l'esibizione di una informativa sull'esecuzione e gli esiti CP_2 dell'operazione di bonifico di cui al doc. 4 fase monitoria, e/o comunque per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie solo cautelativamente formulate dal in corso di causa;
CP_1
9) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, anche relativi alla fase monitoria, come prescritti dalla legge.
Sentenza esecutiva ai sensi di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 25 settembre 2023, la Società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2088/2023 (RG. 5183/2023), emesso dal Tribunale di Genova il 21/07/2023 con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.093,42.
2. La società opponente affermava che tale importo, prelevato dal conto corrente condominiale il 25 gennaio 2021, costituiva rimborso di anticipazioni sostenute dall'amministratore Parte_1
e dal padre , avendo gli stessi anticipato fondi al con fondi propri Persona_1 CP_1 nel corso degli anni, per sopperire alla mancanza di liquidità del opposto. CP_1
3. L'opposto Condominio si costituiva in giudizio con comparsa del 11.12.2023 chiedendo il rigetto dell'opposizione per difetto assoluto di prova delle asserite anticipazioni, per illegittimità del prelievo effettuato dopo la cessazione del mandato, per carenza di legittimazione attiva della Pt_1
e per intervenuta prescrizione.
4. Alle udienze svolte da remoto del 25 marzo 2024 e del 26 settembre 2024 le parti non comparivano personalmente con impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e i rispettivi difensori chiedevano rinvio per la pendenza di trattative.
5. Seguivano udienze in modalità scritta rinviate su richiesta dei difensori essendo pendenti trattative.
6. Con ordinanza 13.05.2025 il Giudice rigettava le istanze istruttorie dell'opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. per il giorno 11.11.2025, udienza che sostituiva con scambio di note scritte e assegnazione di termini per deposito di precisazione conclusioni, comparse conclusionali e memorie di repliche.
7. Con ordinanza 25.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si conferma l'ordinanza del 15.05.2025 in quanto:
1.1. L'ordine di esibizione ex art. 210 cpc appare volto a ottenere documentazione irrilevante ai fini del decidere.
1.2. Le prove testimoniali appaiono vertere su valutazioni contabili e non su fatti specifici.
1.3. La richiesta di ctu appare esplorativa.
2. Si osserva che è pacifico che in data 25 gennaio 2021, l'amministratore uscente abbia disposto un bonifico di € 22.093,24 dal conto condominiale in favore della propria società.
3. L'opponente afferma che la somma prelevata costituirebbe rimborso di anticipazioni sostenute negli anni.
3.1. Secondo l'opponente il avrebbe attraversato per lungo tempo una situazione di CP_1 carenza di liquidità e, per evitare interruzioni nei servizi essenziali e garantire la continuità dei pagamenti, l'amministratore – sia personalmente sia tramite la avrebbe effettuato Pt_1 anticipazioni di cassa, utilizzando denaro proprio e la somma prelevata in data 25 gennaio
2021 costituirebbe dunque il saldo finale delle anticipazioni non ancora rimborsate dal
CP_1
3.2. A parere di parte opponente tali anticipazioni risulterebbero
3.2.1. dalle voci di bilancio (quali “debito verso amministratore”, “anticipazioni amministratore”) presenti negli stati patrimoniali delle gestioni precedenti;
3.2.2. dalla circostanza che il nuovo amministratore, al momento del passaggio di consegne, avrebbe ricevuto una contabilità nella quale risultava evidenziato un debito a favore dell'amministratore uscente, sicché il prelievo doveva considerarsi “fisiologico” e giustificato;
3.3. Le contestazioni del nascerebbero da una erronea interpretazione della CP_1 situazione debitoria, la quale andrebbe ricostruita mediante l'acquisizione degli estratti conto bancari degli anni di gestione e mediante l'espletamento di una CTU contabile.
4. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione l'approvazione del rendiconto recante un disavanzo tra le somme spese e quelle incamerate dal condominio per effetto dei versamenti eseguiti dai condomini o per altra causa, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall'amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l'importo corrispondente“.(Cass n. 20137/2017; Cass. Civ. n. 10153/2011, Cass n. 25315/2025).
5. In base ai principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre l'indicazione del credito dell'amministratore uscente effettuata dal nuovo amministratore del al CP_1 momento del passaggio delle consegne non vincola il non integrando un CP_1 riconoscimento del debito (Cass. n. 8498/2012; Cass. n.15702/2020).
6. Come chiarito dalla giurisprudenza costante di merito e di legittimità l'amministratore deve provare con documenti certi l'esborso personale (Cass. 3859/2020, 5062/2020, 18084/2014,
9037/2025.
6.1. Nello specifico l'amministratore opponente si è limitato a produrre un estratto del conto corrente intestato al ove detta somma risulta depositata senza ulteriore CP_1 allegazione di altri elementi e documenti che confermino che le somme depositate sul conto corrente condominiale provenissero dal patrimonio personale.
6.2. L'assenza della prova di aver effettuato versamenti nell'interesse del mediante CP_1
l'impiego di fondi personali non può essere compensata dall'indicazione tra le passività della voce “debito vs amministratore” contenuta nello stato patrimoniale dei bilanci dove anche la delibera assembleare seppur di approvazione, non costituisce un fatto ricognitivo.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono si rileva che l'amministratore opponente non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico. L'opponente non ha fornito neppure un principio di prova circa l'effettivo impiego di risorse economiche proprie nell'interesse del Condominio, omettendo di produrre estratti conto personali, documentazione bancaria, quietanze, bonifici o qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare la fuoriuscita di somme dal proprio patrimonio e il loro successivo impiego a beneficio della collettività condominiale.
8. In assenza di prova della provenienza personale delle somme depositate sul conto corrente condominiale in data 25 gennaio 2021 l'opposizione non può che essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna dell'opponente alle spese di lite.
9. A fronte dell'accoglimento di tale motivo di censura, ogni pronuncia sulle altre doglianze risulta superata e assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOT Dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 8831/2023, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, 1) rigetta l'opposizione proposta da per le Parte_1 ragioni di cui in parte motiva;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 2088/2023 (RG. 5183/2023), emesso dal Tribunale di Genova il
21/07/2023;
3) condanna l'opponente in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
in persona dell'amministratore pro tempore, spese che – Controparte_4 in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del D.M. 147/2022 e applicati i valori minimi in considerazione della limitata complessità– si liquidano per la fase di merito , in €
2.540,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge,
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 28 novembre 2025
Il G.O.T
dott.ssa Bellingeri Daniela
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. dott.ssa Bellingeri Daniela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 8831/2023 promossa da di Genova (P.I. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, Geom. , con sede in Genova, Via G. Rossetti Parte_1
19R, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Serra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Palestro n. 10/6A, in forza di procura speciale in atti attrice in opposizione contro
Condominio Vista Mare Via Biasioli 31 Gruppo A - B in Genova, C.F. , in persona P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore ed elettivamente domiciliato in Genova, Corso Torino 14/6, presso lo studio dell'Avv. Mauro Barosso che lo rappresenta e difende come da procura in atti convenuto in opposizione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2088/2023.
Conclusioni
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia all'Illo.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, invia istruttoria, disporre l'esibizione a carico del , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore degli estratti conto del conto corrente acceso su ora Controparte_2
n. 1459380 a partire dall'anno 2009 all'anno 2020; CP_3 comunque in via istruttoria, ammettere le prove per interrogatorio e testi sulle circostanze per cui è causa di cui ai capitoli indicati in atti;
sempre in via istruttoria, in caso di contestazione sulle poste contabili a debito del Condomino Vista Mare Gruppo A – B, disporre consulenza CP_1 tecnica d'ufficio contabile atta alla ricostruzione dei movimenti di cassa del Condomino Vista Mare
Via Gruppo A – B, per gli esercizi contabili degli anni dal 2009 al 2020; si insite quindi CP_1 per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti anche quelle non ammesse;
in via principale e nel merito, dichiarare nullo e/o inefficace o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare che nessuna somma ad alcun titolo è dovuta dalla
[...] al Parte_1 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore per le causali di cui in narrativa;
[...] sempre nel merito e in via subordinata e riconvenzionale, previo accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della a favore del Parte_1
, con fondi propri di spese di competenza del Controparte_1 suddetto Condomino per l'importo complessivo di € 22.093,24 di cui alla fattura n. 2 del 2021, dichiarare essere tenuto e quindi condannare il Controparte_1
B, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della suddetta somma a titolo di
[...] anticipazioni di cassa eseguite nell'interesse e per conto del citato oltre interessi. CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa gravati di IVA e CPA.”
Con ogni più ampia riserva di formulare difese e istanze nei modi e nelle forme di legge.
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa eventuale rimessione in istruttoria della causa,
1) in via preliminare, concedere l'immediata esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c., per tutti i motivi indicati in atti;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità in capo all'opponente rispetto all'eccezione relativa ad asserite anticipazioni, e per conseguenza rigettarne le domande, per tutti i motivi indicati in atti;
3) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda e delle difese avversarie per genericità ed indeterminatezza, nonché violazione del diritto di difesa, per tutti i motivi indicati in atti;
4) in via principale, rigettare in toto l'opposizione avversaria, siccome nulla, e/o inammissibile e/o improcedibile, e comunque infondata in fatto e in diritto e/o perché carente di prova e/o comunque per tutte le motivazioni indicate in atti, compresa l'eccezione di prescrizione;
5) conseguentemente, confermare la piena efficacia e validità del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in atti;
6) in ogni caso, e a prescindere dalla sussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che l'attrice in opposizione è debitrice in favore dell'esponente, per tutte le motivazioni indicate in atti, della somma di Euro 22.093,45 oltre interessi come per legge, e per l'effetto condannare l'attrice in opposizione a corrispondere all'esponente la suddetta somma e/o comunque altra somma meglio vista e ritenuta, per tutti i motivi indicati in atti;
7) in ogni caso, rigettare comunque qualsiasi difesa e domanda avversaria proposta e/o proponenda nei confronti dell'esponente in quanto nulla e/o inammissibile e/o improponibile, e/o comunque infondata in fatto ed in diritto, e/o comunque non provata, e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti;
8) in via istruttoria, per il denegato caso in cui allo stato non ritenesse di accogliere le difese e domande dell'esponente, rimettere in istruttoria la causa per l'emissione dell'ordine richiesta in seconda memoria integrativa ex art. 210 c.p.c. nei riguardi di parte attrice per l'esibizione dei suoi estratti conto bancari relativi al trimestre di esecuzione del bonifico oggetto di causa onde verificare l'incasso, e nei guardi di per l'esibizione di una informativa sull'esecuzione e gli esiti CP_2 dell'operazione di bonifico di cui al doc. 4 fase monitoria, e/o comunque per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie solo cautelativamente formulate dal in corso di causa;
CP_1
9) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, anche relativi alla fase monitoria, come prescritti dalla legge.
Sentenza esecutiva ai sensi di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 25 settembre 2023, la Società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2088/2023 (RG. 5183/2023), emesso dal Tribunale di Genova il 21/07/2023 con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.093,42.
2. La società opponente affermava che tale importo, prelevato dal conto corrente condominiale il 25 gennaio 2021, costituiva rimborso di anticipazioni sostenute dall'amministratore Parte_1
e dal padre , avendo gli stessi anticipato fondi al con fondi propri Persona_1 CP_1 nel corso degli anni, per sopperire alla mancanza di liquidità del opposto. CP_1
3. L'opposto Condominio si costituiva in giudizio con comparsa del 11.12.2023 chiedendo il rigetto dell'opposizione per difetto assoluto di prova delle asserite anticipazioni, per illegittimità del prelievo effettuato dopo la cessazione del mandato, per carenza di legittimazione attiva della Pt_1
e per intervenuta prescrizione.
4. Alle udienze svolte da remoto del 25 marzo 2024 e del 26 settembre 2024 le parti non comparivano personalmente con impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e i rispettivi difensori chiedevano rinvio per la pendenza di trattative.
5. Seguivano udienze in modalità scritta rinviate su richiesta dei difensori essendo pendenti trattative.
6. Con ordinanza 13.05.2025 il Giudice rigettava le istanze istruttorie dell'opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. per il giorno 11.11.2025, udienza che sostituiva con scambio di note scritte e assegnazione di termini per deposito di precisazione conclusioni, comparse conclusionali e memorie di repliche.
7. Con ordinanza 25.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si conferma l'ordinanza del 15.05.2025 in quanto:
1.1. L'ordine di esibizione ex art. 210 cpc appare volto a ottenere documentazione irrilevante ai fini del decidere.
1.2. Le prove testimoniali appaiono vertere su valutazioni contabili e non su fatti specifici.
1.3. La richiesta di ctu appare esplorativa.
2. Si osserva che è pacifico che in data 25 gennaio 2021, l'amministratore uscente abbia disposto un bonifico di € 22.093,24 dal conto condominiale in favore della propria società.
3. L'opponente afferma che la somma prelevata costituirebbe rimborso di anticipazioni sostenute negli anni.
3.1. Secondo l'opponente il avrebbe attraversato per lungo tempo una situazione di CP_1 carenza di liquidità e, per evitare interruzioni nei servizi essenziali e garantire la continuità dei pagamenti, l'amministratore – sia personalmente sia tramite la avrebbe effettuato Pt_1 anticipazioni di cassa, utilizzando denaro proprio e la somma prelevata in data 25 gennaio
2021 costituirebbe dunque il saldo finale delle anticipazioni non ancora rimborsate dal
CP_1
3.2. A parere di parte opponente tali anticipazioni risulterebbero
3.2.1. dalle voci di bilancio (quali “debito verso amministratore”, “anticipazioni amministratore”) presenti negli stati patrimoniali delle gestioni precedenti;
3.2.2. dalla circostanza che il nuovo amministratore, al momento del passaggio di consegne, avrebbe ricevuto una contabilità nella quale risultava evidenziato un debito a favore dell'amministratore uscente, sicché il prelievo doveva considerarsi “fisiologico” e giustificato;
3.3. Le contestazioni del nascerebbero da una erronea interpretazione della CP_1 situazione debitoria, la quale andrebbe ricostruita mediante l'acquisizione degli estratti conto bancari degli anni di gestione e mediante l'espletamento di una CTU contabile.
4. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione l'approvazione del rendiconto recante un disavanzo tra le somme spese e quelle incamerate dal condominio per effetto dei versamenti eseguiti dai condomini o per altra causa, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall'amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l'importo corrispondente“.(Cass n. 20137/2017; Cass. Civ. n. 10153/2011, Cass n. 25315/2025).
5. In base ai principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre l'indicazione del credito dell'amministratore uscente effettuata dal nuovo amministratore del al CP_1 momento del passaggio delle consegne non vincola il non integrando un CP_1 riconoscimento del debito (Cass. n. 8498/2012; Cass. n.15702/2020).
6. Come chiarito dalla giurisprudenza costante di merito e di legittimità l'amministratore deve provare con documenti certi l'esborso personale (Cass. 3859/2020, 5062/2020, 18084/2014,
9037/2025.
6.1. Nello specifico l'amministratore opponente si è limitato a produrre un estratto del conto corrente intestato al ove detta somma risulta depositata senza ulteriore CP_1 allegazione di altri elementi e documenti che confermino che le somme depositate sul conto corrente condominiale provenissero dal patrimonio personale.
6.2. L'assenza della prova di aver effettuato versamenti nell'interesse del mediante CP_1
l'impiego di fondi personali non può essere compensata dall'indicazione tra le passività della voce “debito vs amministratore” contenuta nello stato patrimoniale dei bilanci dove anche la delibera assembleare seppur di approvazione, non costituisce un fatto ricognitivo.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono si rileva che l'amministratore opponente non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico. L'opponente non ha fornito neppure un principio di prova circa l'effettivo impiego di risorse economiche proprie nell'interesse del Condominio, omettendo di produrre estratti conto personali, documentazione bancaria, quietanze, bonifici o qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare la fuoriuscita di somme dal proprio patrimonio e il loro successivo impiego a beneficio della collettività condominiale.
8. In assenza di prova della provenienza personale delle somme depositate sul conto corrente condominiale in data 25 gennaio 2021 l'opposizione non può che essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna dell'opponente alle spese di lite.
9. A fronte dell'accoglimento di tale motivo di censura, ogni pronuncia sulle altre doglianze risulta superata e assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOT Dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 8831/2023, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, 1) rigetta l'opposizione proposta da per le Parte_1 ragioni di cui in parte motiva;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 2088/2023 (RG. 5183/2023), emesso dal Tribunale di Genova il
21/07/2023;
3) condanna l'opponente in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
in persona dell'amministratore pro tempore, spese che – Controparte_4 in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del D.M. 147/2022 e applicati i valori minimi in considerazione della limitata complessità– si liquidano per la fase di merito , in €
2.540,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge,
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 28 novembre 2025
Il G.O.T
dott.ssa Bellingeri Daniela