Articolo 3 della Legge 22 novembre 1961, n. 1286
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1961
Art. 3.
All'onere di lire 10.600.000.000 per l'esercizio 1961-62 si fara' fronte con una parte dei maggiori introiti derivanti dall'aumento delle tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1961, n. 515 .

Data a Roma, addi' 22 novembre 1961

GRONCHI

- FANFANI - SPATARO - TAVIANI - PELLA
Entrata in vigore il 31 dicembre 1961