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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 12244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12244 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 61624 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 03.03.2025, vertente tra:
; Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Flaminia n. 357, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Anselmi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E
la ; CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, in piazza Cavour n. 19, presso lo studio dell'avv. Michele Roma, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10270/2020 – domanda di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03.03.2025. pagina 1 di 6
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
10270/2020, con la quale sono state parzialmente accolte le domande proposte nei confronti della
[...]
al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento della CP_1 convenuta alle obbligazioni assunte con la polizza per l'assistenza stradale stipulata con l'attore, danno contenuto nella somma complessiva di euro 5.000,00.
, premesso che l'autovettura di sua proprietà, modello Smart, targata DN220LS, era Parte_1 stata coinvolta in un sinistro stradale, verificatosi in data 10.06.2016 a Cannes, deduceva che la
[...]
(ora ), con la quale aveva stipulato una polizza relativa al Controparte_2 CP_1 soccorso stradale, aveva provveduto dopo il sinistro ad intervenire con un mezzo di soccorso e a trasportare l'auto presso un deposito. L'assicurazione, tuttavia, nonostante i reiterati solleciti, ometteva di comunicare all'attore il luogo ove era ricoverata l'autovettura, che non veniva neppure trasportata – come previsto dalla polizza - presso la più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice del veicolo.
A causa della tardiva comunicazione del luogo ove era custodita la vettura, era Parte_1 quindi tenuto a versare la somma complessiva di euro 6.093,60 alla Depannage Cote d'Azur
Transoports per il deposito dell'auto (pari ad euro 24,00 oltre iva al giorno per il deposito del veicolo, oltre ad euro 74,40 per spese di gestione).
Il Giudice di Pace ha ritenuto parzialmente fondata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore, condannando la al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 938,30, pari alle spese di gestione e al costo sostenuto per il deposito dell'auto dal 23.06.2020 al
23.07.2016, data in cui all'attore veniva comunicato il luogo ove era custodita l'auto.
Avverso tale statuizione ha proposto appello , rilevando di essere riuscito a recuperare Parte_1 il veicolo coinvolto nel sinistro solo in data 17.01.2017, presso il Depannage Cote d'Azur Transoports di Route de Grenoble n. 370 sito a Nice, luogo diverso da quello comunicato dalla , ossia CP_1 il Depannage Cote d'Azur Transoports sito in Route du Cannet n. 235, in Mougins
Il giudice di prime cure non avrebbe quindi adeguatamente valutato l'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta.
La non corretta indicazione dell'indirizzo del deposito ove era ricoverata la vettura (veniva infatti comunicato l'indirizzo di Route du Cannet n. 235, in Mougins, in luogo di Route de Grenoble n. 370 a
Nizza) avrebbe impedito all'attore di recuperare tempestivamente l'auto, determinando l'ulteriore ritardo sino al 17.01.2017 e i conseguenti costi per il deposito del veicolo. pagina 2 di 6 In via subordinata, l'appellante ha chiesto la condanna della al risarcimento del danno CP_1 subito per effetto della indisponibilità del veicolo Smart targato DN220LS, dal giorno del sinistro sino al 17.01.2017
Si è costituita in giudizio la eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello CP_1 ai sensi dell'art. 345 c.p.c., avendo avanzato l'appellante, in sede di gravame, una domanda nuova, rispetto a quella proposta nel corso del giudizio di prime cure.
Nel merito, la ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, rilevando che la CP_1 spesa relativa al deposito del veicolo dal giorno del sinistro sino al 21.06.2016, pari ad euro 345,60, era oggetto di offerta stragiudiziale da parte dell'assicurazione, mentre per il periodo successivo al
23.07.2016 ogni ulteriore esborso sarebbe imputabile alla condotta dello stesso . Parte_1
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Secondo la prospettazione difensiva della l'appellante avrebbe posto a fondamento del CP_1 gravame fatti nuovi, non allegati nel corso del giudizio di prime cure, sicché l'appello sarebbe inammissibile.
Si osserva al riguardo che la domanda proposta in sede di gravame da non appare Parte_1 modificata negli elementi costituitivi, integrati – oltre che dalle parti - dalla causa petendi
(l'inadempimento contrattuale ascrivile all'assicurazione, per non aver tempestivamente comunicato il luogo ove il veicolo era ricoverato) e dal petitum (il risarcimento del danno subito, costituito dalla spesa per il deposito del veicolo)
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo affermare che: “La domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale” (Cass. n. 15880/2025).
Di contro la valorizzazione, a fondamento della stessa domanda, di fatti principali o secondari emergenti dagli atti già prodotti nel corso del giudizio di prime cure, ancorché non oggetto di attività assertiva nel corso del primo giudizio, non viola il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. (cfr. in tema di eccezioni in senso lato Cass. n. 34053/2023).
3. Nel merito l'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che, con fax del 23.07.2016, l'assicurazione comunicava a che il veicolo era ricoverato presso il deposito il Depannage Cote d'Azur Parte_1
Transports sito in Route du Cannet n. 235, in Mougins.
Il Giudice di Pace, ritenendo accertato l'inadempimento della , ha liquidato in favore CP_1 dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di euro 938,30, pari al costo sostenuto per il deposito dell'auto dal 23.06.2016 al 23.07.2016 e ai costi di gestione. pagina 3 di 6 Il Giudice di Pace ha invece ritenuto ascrivibile all'attore l'ulteriore ritardo maturato prima del recupero del mezzo, avvenuto il 17.01.2017.
L'appellante ha contestato tale statuizione evidenziando che il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione in atti, dalla quale emergerebbe l'errore in cui è incorsa l'assicurazione, che avrebbe comunicato all'interessato un indirizzo sbagliato, risultando in realtà il mezzo ricoverato presso il deposito di Route de Grenoble n. 370 a Nizza.
Da tale errore discenderebbe l'imputabilità alla convenuta dell'ulteriore ritardo nel recupero del veicolo e degli ulteriori costi nelle more maturati.
Gli assunti difensivi dell'appellante non possono essere condivisi.
Va premesso che non è chiaro il motivo per il quale, pur essendo a conoscenza del soggetto presso il quale l'auto era depositata, ossia il Depannage Cote d'Azur Transports, l'attore per circa sei mesi non sia stato in grado di ritirare il veicolo, sebbene lo stesso si trovasse presso una sede diversa da quella inizialmente indicata dall'assicurazione.
Al riguardo, nel primo grado di giudizio, l'attore aveva dedotto: “Ora si potrebbe ipotizzare che il creditore avrebbe dovuto ritirare l'auto a sue spese da settembre 2016 per poi richiederle alla compagnia, ebbene il debito maturato di fatto ha impedito a questi di poter provvedere in quanto tale somma non era nelle sue disponibilità” (così pag. 2 dell'atto di citazione).
L'assunto, rimasto privo di riscontro probatorio, non avendo l'attore dimostrato di versare in condizioni economiche tali da impedirgli di versare la somma dovuta nel mese di luglio per il deposito (poco più di mille euro, tenuto conto del costo giornaliero), è stato poi smentito dalle deduzioni difensive svolte in sede di appello, per le quali in realtà sarebbe stato l'errore commesso dalla CP_1 nell'indicare l'indirizzo del deposito ad impedire all'attore di ritirare il mezzo sino al mese di gennaio del 2017, quando la stessa assicurazione gli avrebbe fornito tutte le informazioni necessarie.
Non risultano, tuttavia, esplicitate le ragioni per le quali non sia stato possibile recuperare il mezzo prima del mese di gennaio del 2017, considerato che nella comunicazione del 23.07.2016 era chiaramente indicata l'azienda presso la quale era depositata l'auto (Depannage Cote d'Azur
Transports) e il numero di telefono, il quale peraltro risulta il medesimo per entrambe le sedi
(0493298787), sicché sarebbe bastata una semplice telefonata per acquisire le informazioni necessarie al recupero del mezzo in tempi più contenuti.
Neppure risulta allegato (prima ancora che provato) che l'appellante si sia recato personalmente presso la sede di Route du Cannet n. 235, in Mougins, e in tale sede il personale del Depannage Cote d'Azur
Transports non sia stato in grado di fornire le informazioni necessarie per il recupero del veicolo presso la sede di Nizza. pagina 4 di 6 La prospettazione difensiva dell'appellante al riguardo appare del tutto lacunosa, essendosi egli limitato a riferire di aver ricevuto dall'assicurazione un indirizzo sbagliato, senza tuttavia precisare per qual motivo non sia stato possibile, con una semplice richiesta alla Depannage Cote d'Azur Transports nello stesso momento in cui (presso la sede di Mougins oppure telefonicamente) veniva accertato l'errore, acquisire le informazioni necessarie al recupero del veicolo e per quale motivo sia stato necessario attendere un ulteriore intervento dell'assicurazione (peraltro non documentato) nel mese di gennaio del
2017.
Ritenuto che le informazioni del quale disponeva nel mese di luglio del 2016 fossero Parte_1 sufficienti – con una condotta improntata alla ordinaria diligenza – al recupero del veicolo presso il depositario, il contesto assertivo e probatorio sopra evidenziato, in difetto di adeguata prospettazione delle specifiche difficoltà riscontrate nel recupero del mezzo presso l'azienda Depannage Cote d'Azur
Transports, non consente di ascrivere alla l'ulteriore danno subito dall'attore, costituito CP_1 dal protrarsi del deposito sino al 17.01.2017, alla luce del disposto dell'art. 1227 comma primo c.c.
E' da ultimo appena il caso di osservare che la domanda di risarcimento del danno subito per effetto del mancato utilizzo della propria autovettura nel periodo durante il quale è stata ricoverata presso l'azienda Depannage Cote d'Azur Transports, non solo è stata proposta per la prima volta in appello, ma risulta altresì sfornita di qualsiasi corredo probatorio, non risultando documentate le spese sostenute per il reperimento di un veicolo sostitutivo né il mancato guadagno determinato dalla mancanza dell'auto (Cass. n. 32946/2024, che ha chiarito che il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
4. La regolamentazione delle spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto delle modifiche introdotte ratione temporis dal D.M.
147/2022, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza dell'appellante.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
pagina 5 di 6 la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10270/2020, ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese di lite in favore della , liquidate in Parte_1 CP_1 euro 900,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 05.09.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 6 di 6