TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 17.07.2025, ha emesso , la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8082/2024 R.G., promossa
DA
, con sede in Maniace via Enrico Parte_1
Berlinguer n. 47, P.I. , in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cavallaro del foro di Catania, C.F.
con studio legale sito in Catania, alla via Gustavo Vagliasindi n. 9, C.F._1 domiciliata, come da procura in atti;
CONTRO
(c.f. - P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Lucia Orsingher del Foro di Bolzano e dall'Avv. dall'avv. Pier Luigi
Tomaselli (come da procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM) ), anche quali mandatari della in virtù di mandato Persona_1 Pt_2 del 3.7.2014, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso l'Ufficio legale distrettuale, Piazza della Repubblica 26, Catania;
CONTRO
, (di seguito ) con sede in Roma via G. Grezar 14 cod. Controparte_3 CP_4 fisc. e P. Iva , quale successore a titolo universale di P.IVA_4 Controparte_5 giusta disposizione di cui all'art. 76 D. L. 25.5.2021 n. 73, convertito con modificazioni della L.
23.07.2021 n. 106, in persona del responsabile pro tempore, sig. , in qualità di Controparte_6 responsabile atti introduttivi del giudizio , giusta la procura speciale autenticata per atto CP_5 notaio di Roma - Rep. n. 181515 racc. n. 12772 del 25.07.2024, Persona_2 elettivamente domiciliata in Catania alla Via M. R. Imbriani n. 222 presso lo studio dell'Avv.
Maria Emanuela Berlich, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.08.2024 la , in Parte_3 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig.ra , Parte_4 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 293 76 2024
00002273 000, notificata il 24.10.2024, limitatamente alla parte relativa l'avviso di addebito n.
593 2014 0005565776 000 avente ad oggetto contributi IVS – anno 2013 – di € 13.541,01, come da estratti ruolo depositati (all. 2 e all. 3), chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione nonché l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo. Il tutto con condanna alle spese di causa.
CP_ Si costituiva l' e , in persona dei rispettivi legali Controparte_8 rappresentanti chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della spiegata opposizione la carenza di legittimazione passiva e nel merito il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata con condanna alle spese del giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 17.07.2025 sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c. per discussione e decisione. Le parti hanno depositate le note ex art 127 ter c.p.c. nel rispetto della normativa indi il giudice ha deciso la sentenza emessa fuori udienza.
Premessi gli atti introduttivi ed i verbali di causa il cui contento deve intendersi riportato va preliminarmente rilevato che parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata ed estinzione del diritto del credito annualità
2013 di cui all'avviso di addebito n. 593 2014 0005565776 000 notificato il 24.10.2014 inerente a IVS operai a tempo determinando periodo di riferimento 2013 in quanto si fonda su crediti ormai estinti a causa dell'intervenuta decadenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali l'opposizione all'esecuzione è dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Dall'esame della documentazione in atti viena accolta in quanto fondata, l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria successivamente alla notifica posto che avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato ( 24.10.2014) in mancanza di validi atti interruttivi entro il termine prescrizionale quinquennale vale a dire entro il 24.10.2019 il credito si è prescritto.
Pertanto alla data della notifica della successiva intimazione di pagamento n. 293 2019
9003614310 000 (all. 4 e 4a) notificata il 07.11.2019 a mezzo pec e della seconda intimazione di pagamento n. 293 2024 9021171910 000 (all. 5 e 5a) notificata il 21.05.2024 la prescrizione era gia maturata.
Pertanto in accoglimento della spiegata opposizione annulla la comunicazione preventive di iscrizione ipotecaria per sopravvenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito impugnato che per l'effetto non dovrà essere portato in esecuzione.
Pag. 2 di 3 In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di prescrizione maturata sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa n. 8082/2024 RG di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
per le causali di cui in parte motiva, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata per sopravvenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n.
593 2014 0005565776 000 che per l'effetto non dovrà essere portato in esecuzione;
spese compensate.
Cosi deciso il 22.07.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 17.07.2025, ha emesso , la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8082/2024 R.G., promossa
DA
, con sede in Maniace via Enrico Parte_1
Berlinguer n. 47, P.I. , in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cavallaro del foro di Catania, C.F.
con studio legale sito in Catania, alla via Gustavo Vagliasindi n. 9, C.F._1 domiciliata, come da procura in atti;
CONTRO
(c.f. - P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Lucia Orsingher del Foro di Bolzano e dall'Avv. dall'avv. Pier Luigi
Tomaselli (come da procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM) ), anche quali mandatari della in virtù di mandato Persona_1 Pt_2 del 3.7.2014, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso l'Ufficio legale distrettuale, Piazza della Repubblica 26, Catania;
CONTRO
, (di seguito ) con sede in Roma via G. Grezar 14 cod. Controparte_3 CP_4 fisc. e P. Iva , quale successore a titolo universale di P.IVA_4 Controparte_5 giusta disposizione di cui all'art. 76 D. L. 25.5.2021 n. 73, convertito con modificazioni della L.
23.07.2021 n. 106, in persona del responsabile pro tempore, sig. , in qualità di Controparte_6 responsabile atti introduttivi del giudizio , giusta la procura speciale autenticata per atto CP_5 notaio di Roma - Rep. n. 181515 racc. n. 12772 del 25.07.2024, Persona_2 elettivamente domiciliata in Catania alla Via M. R. Imbriani n. 222 presso lo studio dell'Avv.
Maria Emanuela Berlich, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.08.2024 la , in Parte_3 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig.ra , Parte_4 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 293 76 2024
00002273 000, notificata il 24.10.2024, limitatamente alla parte relativa l'avviso di addebito n.
593 2014 0005565776 000 avente ad oggetto contributi IVS – anno 2013 – di € 13.541,01, come da estratti ruolo depositati (all. 2 e all. 3), chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione nonché l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo. Il tutto con condanna alle spese di causa.
CP_ Si costituiva l' e , in persona dei rispettivi legali Controparte_8 rappresentanti chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della spiegata opposizione la carenza di legittimazione passiva e nel merito il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata con condanna alle spese del giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 17.07.2025 sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c. per discussione e decisione. Le parti hanno depositate le note ex art 127 ter c.p.c. nel rispetto della normativa indi il giudice ha deciso la sentenza emessa fuori udienza.
Premessi gli atti introduttivi ed i verbali di causa il cui contento deve intendersi riportato va preliminarmente rilevato che parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata ed estinzione del diritto del credito annualità
2013 di cui all'avviso di addebito n. 593 2014 0005565776 000 notificato il 24.10.2014 inerente a IVS operai a tempo determinando periodo di riferimento 2013 in quanto si fonda su crediti ormai estinti a causa dell'intervenuta decadenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali l'opposizione all'esecuzione è dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Dall'esame della documentazione in atti viena accolta in quanto fondata, l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria successivamente alla notifica posto che avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato ( 24.10.2014) in mancanza di validi atti interruttivi entro il termine prescrizionale quinquennale vale a dire entro il 24.10.2019 il credito si è prescritto.
Pertanto alla data della notifica della successiva intimazione di pagamento n. 293 2019
9003614310 000 (all. 4 e 4a) notificata il 07.11.2019 a mezzo pec e della seconda intimazione di pagamento n. 293 2024 9021171910 000 (all. 5 e 5a) notificata il 21.05.2024 la prescrizione era gia maturata.
Pertanto in accoglimento della spiegata opposizione annulla la comunicazione preventive di iscrizione ipotecaria per sopravvenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito impugnato che per l'effetto non dovrà essere portato in esecuzione.
Pag. 2 di 3 In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di prescrizione maturata sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa n. 8082/2024 RG di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
per le causali di cui in parte motiva, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata per sopravvenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n.
593 2014 0005565776 000 che per l'effetto non dovrà essere portato in esecuzione;
spese compensate.
Cosi deciso il 22.07.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 3 di 3