Sentenza 28 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 14 giugno 2021
Ordinanza collegiale 8 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 28/10/2020, n. 11006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11006 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/10/2020
N. 11006/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03795/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3795 del 2020, proposto da
Solar Italy I S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Lirosi, Francesca Carlesi e Elisabetta Gardini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , congiuntamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna, 27;
Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio dei Ministri, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, congiuntamente alla presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito dell’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 14 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo con la nota prot. 1149 del 15 gennaio 2020 avverso la Determinazione 19 dicembre 2019, n. G18139 della Regione Lazio recante “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di “un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 70 MWp, ridotto 62,5 MWp in fase istruttoria, connesso alla RTN, denominato Campo Agrosolare Tuscia 15”, nel Comune di Tuscania (VT) località Le tre sugherete, Poggio Tondo, Prato Levantino, Fabbrichella, Rimessa del Casale e Casal Ghezzo. Proponente Società Solar Italy I S.r.l. Registro elenco progetti: n. 05/2019”;
dell’obbligo di provvedere;
e per la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti a provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Solar Italy I S.r.l. ha presentato un progetto inerente un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 70 MWp, ridotto 62,5 MWp in fase istruttoria, connesso alla RTN, denominato Campo Agrosolare Tuscia 15”, nel Comune di Tuscania (VT) località Le tre sugherete, Poggio Tondo, Prato Levantino, Fabbrichella, Rimessa del Casale e Casal Ghezzo ed ha ottenuto il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) con Determinazione del 19 dicembre 2019, n. G18139 della Regione Lazio. Nel corso della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 ter L. 7 agosto 1990, n. 241 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo si era espresso negativamente in relazione all’Impianto tanto che il MIBACT, con atto del 15 gennaio 2020, ha proposto opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso il PAUR, ai sensi dell’art. 14 quinquies L. 241/1990.
Essendo l’ iter delineato dal citato art. 14 quinquies ancora pendente, nonostante dalla presentazione dell’opposizione da parte del MIBACT siano decorsi oltre quattro mesi, la ricorrente ha proposto ricorso per sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dallo stesso Consiglio dei Ministri, chiedendo dichiararsi l’obbligo delle suddette amministrazioni di pronunciarsi mediante adozione di un provvedimento espresso.
Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In particolare la prima ha rappresentato di aver posto in essere ogni attività procedimentale di sua competenza, tanto da aver rilasciato il PAUR; afferma, dunque, che non le sarebbe imputabile alcuna inerzia.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese ma, in vista della camera di consiglio, ha depositato una relazione a firma del Direttore dell’Ufficio per la concertazione amministrativa del DICA nella quale, dopo aver ripercorso tutto l’ iter del procedimento, si chiede la reiezione del ricorso per infondatezza nonché per inapplicabilità della normativa invocata dalla parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Non è contestato che la ricorrente abbia ottenuto dalla Regione Lazio il PAUR del 19 dicembre 2019, avverso il quale il MIBACT ha proposto opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14 quinquies L. 241/90.
Dispone, infatti, la suddetta norma per quanto di interesse:
“ 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. ...
3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. …..
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. ….. ”.
Nel caso di specie risulta, dalla documentazione acquisita dalla ricorrente in sede di accesso agli atti, che con nota prot. 73276 del 23 gennaio 2020 il DICA della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha convocato la riunione prescritta dall’art. 14 quinquies della Legge n. 241/1990 per il giorno 31 gennaio 2020.
La relazione depositata dall’amministrazione riferisce che in tale riunione non è stato raggiunto un accordo.
Ne discende che, alla stregua della richiamata norma, l’opposizione sarebbe dovuta essere decisa dal Consiglio dei Ministri; dispone infatti il comma 6 dell’art. 14 quinquies cit. che, qualora l'intesa non sia raggiunta non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri ed è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione di detto Organo successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa.
Nel caso di specie, stando a quanto riferisce l’amministrazione nella relazione, risulta che la “questione” non è stata posta, ad oggi, all'ordine del giorno di alcuna riunione del Consiglio dei ministri né nel termine indicato dall’art. 14 quinquies , né successivamente.
Ciò posto, la mancata adozione di un provvedimento come prescritto per legge, pur in assenza di termini “perentori”, non può che qualificarsi come inerzia dell’amministrazione che, dato il tempo trascorso dalla riunione tenutasi presso il DICA e pur tenendo conto dell’intervenuta sospensione straordinaria dei termini procedimentali dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 per effetto dell’art. 103 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dell’art. 37 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, risulta illegittima e, comunque, non giustificata, come confermato dalla circostanza, riferita e valorizzata dalla relazione dell’amministrazione, che altre due analoghe opposizioni sono state decise dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 giugno 2020.
Non appare condivisibile la tesi dell’amministrazione secondo cui l'art. 2 della legge n. 241 del 1990 non sarebbe applicabile alla presente fattispecie essendo il procedimento dell'opposizione, di cui all'articolo 14 quinquies della citata legge, un rimedio alle conclusioni della conferenza di servizi, che può essere attivato solo da una amministrazione partecipante alla medesima conferenza e che sia titolare degli interessi “qualificati”.
Non è revocabile in dubbio che l’opposizione disciplinata dall’art. 14 quinquies L. 241/90, quale rimedio a disposizione dell’amministrazione partecipante alla conferenza di servizi, rappresenti una fase del complesso procedimento amministrativo che consegue ad un'istanza del privato, finalizzato al rilascio del PAUR, procedimento che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso, come previsto dall'art. 2 L. 241/1990.
Diversamente opinando si finirebbe con l’ammettere, in spregio a tutti i principi, immanenti all’ordinamento, di efficienza e buon andamento della P.A., che, qualora venga proposta una opposizione ai sensi dell’art. 14 quinquies L. 241/90, il procedimento amministrativo conseguente alla domanda del privato possa rimanere sospeso sine die , senza possibilità per l’istante di attivare alcun rimedio avverso l’inerzia dell’amministrazione che si deve pronunciare su tale opposizione.
Né colgono nel segno, in proposito, le argomentazioni dell’amministrazione circa la complessità dell’istruttoria che, a suo dire, giustificherebbe il mancato pronunciamento del Consiglio dei ministri, atteso che nella stessa relazione si legge che “la Presidenza del Consiglio ha condotto una istruttoria ad ampio raggio…che tenesse conto dell’ampiezza della problematica” al fine di “approdare a decisioni del Consiglio dei Ministri che non creino disparità di trattamento rispetto alle singole autorizzazioni concesse dalla regione Lazio”: riferisce infatti l’amministrazione che il Consiglio dei Ministri ha già deciso due analoghe opposizioni del MIBACT, ossia quelle relative all'impianto di Tuscania, località Pian di Vico (VT) e di Montalto di Castro, località Campomorto e Canino (VT), accogliendole con distinte deliberazioni dell’11 giugno 2020.
Osserva il Collegio che in definitiva risulta, per espressa ammissione dell’amministrazione: che l’istruttoria è stata completata dal DICA, a ben vedere fin dal gennaio 2020; che su altre, del tutto analoghe, due opposizioni il Consiglio dei Ministri si è pronunciato accogliendole in data 11 giugno 2020.
Sono dunque estranee all’oggetto del giudizio tutte le ulteriori argomentazioni spese dall’amministrazione nella relazione versata in atti, che attengono invece al merito della questione, ossia alla sussistenza o meno dei presupposti di legge e di tipo pianificatorio per la concessione del PAUR per l’impianto progettato dalla ricorrente.
Altrettanto estranee al thema decidendum sono le argomentazioni dell’amministrazione secondo cui la adottanda decisione del Consiglio dei Ministri sull’opposizione del MIBACT avrebbe consistenza di atto di alta amministrazione, come tale sindacabile entro ristretti limiti, atteso che il ricorso in epigrafe non è diretto a rivendicare un provvedimento attributivo del bene della vita, bensì esclusivamente all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla declaratoria dell’obbligo di quest’ultima di provvedere.
Ne discende che il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di calendarizzare la decisione sulla opposizione per cui è causa all’ordine del giorno di un Consiglio dei Ministri che si terrà nel termine, ritenuto congruo in ragione delle urgenze dovute alla nota situazione pandemica, invocata dall’amministrazione, di novanta giorni (corrispondente al triplo dell’ordinario termine di trenta giorni di cui all’art. 117 c.p.a.) dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, onde assumere nello stesso termine la decisione sull’opposizione del MIBACT come previsto per legge.
Le spese del giudizio, quanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; possono, viceversa, compensarsi con la Regione Lazio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, provvede come da motivazione.
Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alle spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge; compensa le spese con la Regione Lazio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO