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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 8027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8027 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2702/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2702/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 20.1.2023
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Milano viale Tunisia n. 25 presso l'avv. Massimo
VO e l'avv. Maria Isabella VO, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona di un procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano via Amedeo d'Aosta n. 7 presso l'avv. Adriana
Morelli, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA pagina 1 di 13 OGGETTO: contratto di assicurazione.
L'attrice ha così concluso:
“ACCERTARE E DARE ATTO che nell'evento atmosferico nubifragio occorso in data 24 luglio 2020 i macchinari all'interno del capannone in azienda hanno riportato danni pari ad Pt_1 Parte_1 Euro 965.000,00 come illustrato in narrativa (o quell'altro importo maggiore che avesse a risultare in corso di giudizio), e quindi CONDANNARE già , a mantenere Controparte_1 Controparte_2 fede e dare esecuzione agli impegni assunti nei confronti della convenuta con la polizza n. Pt_1 2211.8003453331 e segnatamente: CONDANNARE a corrispondere a Controparte_1 [...] l'importo di Euro 965.000,00 (novecentosessantacinquemila/00), o quell'altra differente Parte_1 somma che avesse a risultare all'esito del giudizio, oltre intressi legali e maggior danno da svalutazione monetaria dal dì del sinistro 24 luglio 2020 al dì dell'effettivo saldo;
ACCERTARE E DICHIARARE che il mancato risarcimento da parte di , già Controparte_1
, dal dì del sinistro si è verificato per esclusivo fatto e colpa della condotta illegittima Controparte_3 ed antigiuridica della stessa e concreta quindi danno extracontrattuale, la Controparte_1 responsabilità del quale è ascrivibile integralmente ed esclusivamente ad;
Controparte_1 CONDANNARE a corrispondere a l'ulteriore importo non Controparte_4 Pt_1 Parte_1 minore di Euro 155.166,86.Oltre interessi legali e maggior danno da rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, e con condanna altresì di al Controparte_1 risarcimento previsto dall'art. 96 c.p.c.”
La convenuta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e previe tutte le declaratorie del caso,
-dichiarare improponibili e/o inammissibili e comunque respingere le domande proposte nei confronti della società assicuratrice concludente perché infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.1.2023 la società Parte_1
ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice esponendo Controparte_1
che:
-in data 24.7.2020 un fortissimo nubifragio si era abbattuto su con blocchi di Pt_2
grandine, devastando la struttura e serramenti e sfondando in più punti la copertura del capannone industriale sito in alla via RE TI n. 38; Pt_2
pagina 2 di 13 -lo sfondamento del tetto aveva comportato pure lo scroscio dell'acqua all'interno del capannone, con il conseguente allagamento del medesimo, e grave, gravissimo o irreparabile danneggiamento degli stessi macchinari ed attrezzature per l'attività dell'attrice siti all'interno del capannone;
-prontamente presentava denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa con la quale aveva in corso due polizze e specificatamente la polizza n. 2211.6563173 a copertura dei danni al capannone e alla struttura e la polizza n. 2211.80003453331 a specifica copertura assicurativa in relazione ai danni al contenuto del capannone, segnatamente attrezzature e macchinari;
-segnalava in particolare l'urgenza di ottenere i risarcimenti al fine di procedere agli opportuni ed importanti ripristini, urgenza dovuta in primo luogo alla presenza di una voragine sul tetto che lasciò lo stesso capannone esposto agli eventi atmosferici successivi ed in secondo luogo per l'inutilizzabilità di parte sostanziale e determinante delle attrezzature presenti nel capannone;
-per quanto riguarda la polizza capannone, sebbene fosse pacifico fin dall'inizio l'evento e l'operatività della polizza, la stessa fu onorata in due rate soltanto dopo quasi due anni dal verificarsi dell'evento, con evidente condotta dilatoria;
-per quanto riguarda, invece, la polizza a copertura del contenuto si susseguirono numerosi solleciti, a cui seguirono sopralluoghi della convenuta senza tuttavia che venisse dato seguito alla richiesta risarcitoria;
-a seguito dei solleciti ripetuti da parte dell'attrice, la convenuta effettuò altri sopralluoghi, effettuò o ottenne ampio materiale fotografico raffigurante i macchinari ammalorati o non più utilizzabili;
prese nota di marca, modello, numero di matricola di ogni singolo macchinario ammalorato e mai formulò specifiche richieste o osservazioni quanto a chiarimenti, riserve o altro, relativamente alla entità e consistenza del danno;
- fu l'attrice a doversi attivare per specificare i valori ed importi relativi alle riparazioni,
o all'acquisto di nuovi macchinari, a seconda dei casi e a tal specifico fine predispose analitica, chiara e completa “tabella” con la elencazione dei danni ai macchinari e degli pagina 3 di 13 importi corrispondenti ai relativi interventi riparatori, o per sostituzione, elenco/tabella che fu corredato di preventivi per riparazione, eventuali dichiarazioni di non utile riparabilità e relativi preventivi per l'acquisto;
-le richieste di risarcimento non hanno avuto alcun esito.
Deduce che:
-il risarcimento richiesto per la polizza a copertura del contenuto ammonta ad euro
965.000,00 come risulta dalla tabella predisposta;
-tra le pattuizioni della polizza è stata convenuta espressamente la clausola “a nuovo”;
-la condotta dilatoria ed antigiuridica della compagnia assicuratrice dà origine al danno extracontrattuale quantificato in un importo non inferiore ad almeno euro 155.166,86, in considerazione di lavorazioni e commesse perse e in particolare lavorazioni date all'esterno di cui euro 81.587,21 per il primo anno dal giorno del sinistro ed euro
73.579,65 per il secondo anno fino al 31.7.2022, fatto salvo in ogni caso l'ulteriore danno dal luglio 2022 fino alla data dell'effettivo avvenuto risarcimento del sinistro.
Chiede pertanto di accertare e dichiarare che i macchinari hanno riportato danni pari ad euro 965.000,00 e quindi di condannare la convenuta a dare esecuzione agli impegni assunti con la polizza n. 2211.80003453331, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria dalla data del sinistro;
di accertare e dichiarare che il mancato risarcimento da parte di si è verificato per esclusivo fatto e colpa Controparte_1
della condotta illegittima ed antigiuridica della stessa e concreta quindi un danno extracontrattuale e quindi condannare la stessa al risarcimento del danno per l'importo non minore di euro 155.166,86, oltre interessi legali e maggior danni da rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice la quale Controparte_1
contesta quanto ex adverso dedotto ed espone che:
-ricevuta la domanda del sinistro, aveva subito incaricato il proprio perito di dar corso alla perizia contrattuale per la valutazione dei danni ma le relative operazioni, dopo il loro iniziale avvio, non hanno potuto concludersi a causa dell'ostinato, quanto pagina 4 di 13 inspiegabile, rifiuto dell'assicurata di fornire la documentazione a tal fine necessaria e, in particolare, il proprio registro dei beni ammortizzabili e le fatture attestanti l'acquisto dei beni danneggiati;
-la società si è infatti limitata a produrre un elenco dei macchinari con Pt_1 Parte_1
l'indicazione del loro presunto valore, senza dimostrare né il proprio titolo di proprietà né l'epoca e le condizioni del loro acquisto, così da non consentire in alcun modo all'assicuratore di poter verificare l'effettiva operatività della copertura assicurativa invocata ed ai periti di poter determinare il reale valore di tali macchinari.
Eccepisce, pertanto, l'assoluta mancanza di prova circa l'effettiva proprietà delle cose assicurate ed il conseguente difetto di legittimazione a pretendere l'indennizzo.
Eccepisce, poi, per l'ipotesi che i macchinari danneggiati risultino di proprietà di terzi, anche l'inoperatività della garanzia prestata, trattandosi di rischio non compreso (salvo il caso di macchinari in leasing non diversamente assicurati: cfr. art. 5 delle Condizioni
Speciali Incendio), oltre che l'inesistenza delle relative condizioni di esigibilità.
Rileva, inoltre, che non sarebbero in ogni caso indennizzabili i macchinari, anche se effettivamente di proprietà dell'assicurata, che al momento del sinistro risultavano ubicati all'esterno sotto una tettoria e non all'interno del fabbricato.
Deduce che in ogni caso deve negarsi che possano trovare ristoro gli ulteriori danni verificatisi successivamente al sinistro del 24 luglio 2020 a causa dell'insufficienza delle coperture provvisorie disposte dall'assicurata e dalla mancanza dell'immediato ricorso ad imprese specializzate per provvedere alla tempestiva asciugatura delle macchine, in quanto l'art. 1914 c.c. impone all'assicurato -e non all'assicuratore- l'obbligo di fare tutto quanto è possibile per contenere o limitare il danno, restando conseguentemente a carico dello stesso assicurato tutti i pregiudizi riferibili alla propria ingiustificata inerzia.
Deduce, infine, del tutto destituita di fondamento deve ritenersi inoltre anche la pretesa della di vedersi riconosciuto l'indennizzo per il c.d. “valore a nuovo”, Parte_1
dal momento che, secondo quanto consta, non risulta che essa, come dispone l'art. 8.5
pagina 5 di 13 delle “norme in caso di sinistro”, abbia ancora provveduto al rimpiazzo dei beni danneggiati dall'evento atmosferico per cui è causa.
2) La garanzia prestata dalla compagnia assicuratrice comparente ha ad oggetto i soli danni “materiali e diretti” alle cose assicurate e restano, quindi, esclusi da essa tutti i danni indiretti, quali i costi delle lavorazioni affidate a terzi per ovviare all'impossibilità di utilizzare i macchinari danneggiati in seguito al sinistro, che la società attrice vorrebbe invece addebitare al proprio assicuratore in forza di una non meglio precisata responsabilità “extracontrattuale”.
Chiede, pertanto, di dichiarare improponibili e/o inammissibili e comunque respingere le domande attoree proposte perché infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande proposte dall'attrice siano fondate nei limiti che seguono.
Preliminarmente, si rileva che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande proposte dall'attrice siano fondate nei limiti che seguono.
Preliminarmente, si rileva che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i pagina 6 di 13 rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Ritiene il Tribunale che sia priva di pregio l'unica eccezione rilevante sollevata dalla convenuta e in particolare la mancata dimostrazione del proprio titolo di proprietà con riferimento ai beni contenuti nel capannone danneggiato e dell'epoca e delle condizioni del loro acquisto.
Ed invero nessuna clausola della polizza prescrive che, per ottenere l'indennizzo,
l'assicurato debba dimostrare la proprietà dei beni contenuti nel capannone al momento del sinistro né l'epoca del loro acquisto.
La polizza (v. doc. n. 2 convenuta) prevede che tra i “Settori di rischio e partite assicurate” che in caso di Incendio -a cui è equiparato il sinistro da Eventi atmosferici- rientrino l'arredamento, i macchinari e le attrezzature, a valore intero e per la somma assicurata di un milione di euro.
All'art.
1.1 delle Condizioni di assicurazione (v. doc. n. 2a convenuta) la polizza prevede che “La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza e nell'ambito dei limiti e percentuali riportati alle singole garanzie, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
… 10) eventi atmosferici quali trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all'interno del fabbricato, a seguito di rotture, brecce o lesioni subite dal tetto, dalle pareti o dai serramenti, direttamente causate dalla violenza dei predetti eventi.”
Pertanto, nessuna clausola fa espresso riferimento a beni che siano di proprietà del contraente/assicurato.
D'altro canto, nel Glossario (v. doc. n. 2b convenuta) contenuto nella Nota informativa di cui al Fascicolo informativo le parti hanno previsto che per “contenuto” si intende “Il complesso dei beni riposti nel fabbricato dell' nelle eventuali dipendenze, Pt_3
pagina 7 di 13 cantine, box, anche in corpi separati purché siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, il tutto pertinente l'attività dichiarata e distinto nelle seguenti voci: Macchinari e attrezzature …, Arredamento …, Merci … anche se di proprietà di terzi”.
Soltanto nelle “Condizioni speciali incendio” (v. doc. n. 2a convenuta) alla clausola 5)
“Beni in leasing” si fa riferimento al titolo che lega il bene all'assicurato, precisando che
“Relativamente alla partita contenuto -salvo diversa pattuizione- sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione.”
Nella fattispecie in esame la convenuta non ha allegato e poi provato che taluno o taluni dei beni contenuti nel capannone al momento del sinistro fossero in leasing e fossero già coperti da altra assicurazione.
Ne consegue che non è richiesto che l'assicurato debba provare la proprietà dell'assicurato, essendo necessario che si tratti un bene mobile (macchinario, attrezzatura, arredamento), pertinente l'attività dichiarata, che si trovasse nel capannone al momento del sinistro.
Con riferimento al danno lamentato dall'attrice è stata disposto in corso di causa l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale è stata affidata all'ing.
Persona_1
In particolare è stato affidato al CTU il seguente quesito:
“Dica il CTU, letti gli atti e i documenti, effettuati i necessari accertamenti, quali danni abbiano subito i beni (macchinari, impianti, attrezzature, merci, etc.) posti all'interno del capannone sito in via C. TI n. 38 a seguito degli eventi atmosferici Pt_2
verificatisi in data 24.7.2020, procedendo alla quantificazione dei medesimi tenuto conto del valore degli stessi al momento del sinistro;
accerti, altresì, quali attività si sono rese necessarie per la riparazione dei medesimi, procedendo alla quantificazione delle stesse;
accerti se taluni dei beni sono inservibili quantificandone il valore secondo le pattuizioni di polizza;
esperisca il tentativo di conciliazione tra le parti”.
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio -il quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con i consulenti di parte e ha giustificato ogni sua pagina 8 di 13 affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09,
Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 6.3.2025 di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
Il consulente è giunto alle seguenti conclusioni:
“-i macchinari, impianti, attrezzature e merci danneggiati dagli eventi atmosferici del
24/07/20 sono stati esaminati durante i sopralluoghi peritali del 16/10/24 (rif. all. 1) e del 05/12/24 (rif. all. 2) presso il capannone di a Cormano (MI) in via Parte_1
RE TI 38. Durante il primo incontro peritale, lo scrivente, su richiesta dei
CCTTPP, ha autorizzato gli stessi a produrre una relazione tecnica preliminare. Il CTP attoreo ha prodotto una relazione (rif. all. 2) con stima dei danni subiti dai macchinari posti all'interno del capannone di corredata da una tabella Parte_1
riepilogativa (rif. all. 2.1) e da offerte per la riparazione dei macchinari danneggiati o per la loro sostituzione, nel caso non sia possibile la riparazione (rif. all. 2.2). Il CTP della convenuta ha invece prodotto una relazione (rif. all. 3) che riporta la cronistoria degli eventi dopo il sinistro e prima della citazione in giudizio, nonché una sintesi delle condizioni contrattuali della polizza N. 8000345331-09 a garanzia dei beni contenuti nel capannone dell'attrice, ma non ha prodotto una propria stima dei danni in questione.
Premesso che l'evento atmosferico dannoso del 24/07/20 è circostanza pacifica per entrambe le parti, tanto è vero che la convenuta ha risarcito i danni subiti dal capannone dell'attrice causati da tale evento (coperti da polizza separata, anch'essa di
), lo scrivente, nel seguito riporta la propria stima, utilizzando, per CP_1
comodità, l'elencazione fornita dal CTP attoreo.
Il costo totale delle opere di ripristino indicato in tabella è: € 864.424,00 + IVA;
-dagli accertamenti peritali condotti è emerso che nessun bene danneggiato è stato riparato. La quantificazione dei costi di ripristino è riportata nella risposta definitiva alla prima parte del quesito peritale;
pagina 9 di 13 -ad eccezione dei beni descritti alle posizioni N. 5, 6, 11, 14, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 36,
38, 40 e 42 (specificate nella risposta data alla prima parte del quesito peritale) che non sono stati danneggiati dal sinistro (come la stessa attrice ammette) e dei beni descritti alle posizioni N. 17, 18, 19, 20, 30, 34, 35, 37, 39, 41 e 43 (specificate nella risposta data alla prima parte del quesito peritale) per i quali l'attrice non ha prodotto documentazione idonea a comprovarne il valore prima del sinistro e del costo di riparazione dopo il sinistro, i beni descritti alle altre posizioni specificate nella risposta data alla prima parte del quesito peritale sono attualmente guasti e perciò inservibili, ma possono essere riparati o sostituiti (nel caso non possano essere riparati) con i costi riportati nella risposta data alla prima parte del quesito peritale ed ammontanti complessivamente ad € 864.424,00 + IVA. L'art.
8.5 lettera “b” delle condizioni di polizza (doc. 2° convenuta) stabilisce che l'assicurato ha diritto al rimborso dei costi di riparazione dei beni danneggiati e riparabili e al rimpiazzo con beni equivalenti nuovi, nel caso in cui i beni danneggiati non siano riparabili. Lo stesso articolo recita anche:
“L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non derivi aggravio per la Società”. Per quanto riguarda la vicenda per cui è causa, si osserva che l'atto di liquidazione amichevole e/o il verbale definitivo di perizia non sono mai stati sottoscritti e nemmeno proposti all'attrice, per cui tale termine non è mai decorso.
E' importante infine osservare che la polizza (doc. 1 convenuta) specifica che la somma assicurata per “arredamento / macchinari / attrezzature” è pari ad € 1.000.000,00 [poi aggiornata ad € 1.023.109,75 (doc. “D” attrice)] per cui l'assicurato ha diritto al rimborso a “valore intero” come specifica la citata polizza alla voce “forma assicurata”. Nel nostro caso, visto che l'ammontare dei danni è minore della somma assicurata, non si applica la regola proporzionale, per cui l'assicurato ha diritto al rimborso dell'intero danno.”
Sulla base di quanto riconosciuto nella citata consulenza tecnica risulta che l'indennizzo pagina 10 di 13 spettante alla società attrice è pari alla somma complessiva di euro 864.424,00, oltre
IVA.
Con particolare riferimento alla richiesta rivalutazione, in materia di assicurazione contro i danni, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n.
15868/15), il debito d'indennizzo dell'assicuratore si caratterizza come debito di valore;
difatti l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.; in sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui è effettuata la liquidazione.
Pertanto, la somma riconosciuta a titolo di indennizzo deve essere rivalutata a far data dal sinistro (v. Cass. n. 10488/09 e Cass. n. 15868/15), nel caso di specie coincidente con la data dell'evento ossia dal 24.7.2020 sino al momento della presente liquidazione: applicando il corrispondente indice I.S.T.A.T. va determinata, quindi, la somma di euro
1.028.664,56, oltre IVA, all'attualità.
Ne consegue che la compagnia assicurativa va condannata a Controparte_1
risarcire alla società il danno che si liquida nella somma Parte_1
complessiva di euro 1.028.664,56, oltre IVA.
In merito, poi, agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi non devono essere calcolati sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla pagina 11 di 13 somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Gli interessi vanno quindi calcolati al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma di euro 864.424,00, così devalutata alla data del sinistro e quindi al
24.7.2020, e poi progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data da ultimo indicata fino alla domanda.
Dalla domanda saranno poi dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. sull'importo liquidato.
Ritiene, invece, il Tribunale che sia infondata la domanda, che viene dall'attrice prospettata da responsabilità extracontrattuale, di risarcimento del danno per perdita di clientela, ritardi nell'esecuzione di commesse e necessità di aziende terze estranee per l'ulteriore importo di euro 155.166,86 ed invero gli stessi non risultano provati né risulta provato il rapporto di causalità di tali asseriti danni con l'ipotizzato inadempimento della convenuta al pagamento dell'indennizzo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto della soccombenza parziale (v. Cass. n. 3438/16 e Cass. n. 26918/18) sussistono motivi per compensarle nella misura di un terzo e la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice la restante parte come liquidata in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna la compagnia assicurativa a risarcire alla società Controparte_1
il danno che si liquida nella somma complessiva di euro Parte_1
pagina 12 di 13 1.028.664,56, oltre IVA, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. su tale somma, devalutata al momento del fatto -24.7.2020 -e progressivamente rivalutata anno per anno, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, oltre interessi successivi al saggio legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-rigetta la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale proposta dalla società
Parte_1
-compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di un terzo e, per l'effetto,
-condanna la compagnia assicurativa a rimborsare alla società Controparte_1
la restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di Parte_1
euro 24.003,00, di cui 19.462,00 per compenso ed euro 4.541,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-pone definitivamente a carico della compagnia assicurativa le Controparte_1
spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Milano, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2702/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 20.1.2023
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Milano viale Tunisia n. 25 presso l'avv. Massimo
VO e l'avv. Maria Isabella VO, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona di un procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano via Amedeo d'Aosta n. 7 presso l'avv. Adriana
Morelli, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA pagina 1 di 13 OGGETTO: contratto di assicurazione.
L'attrice ha così concluso:
“ACCERTARE E DARE ATTO che nell'evento atmosferico nubifragio occorso in data 24 luglio 2020 i macchinari all'interno del capannone in azienda hanno riportato danni pari ad Pt_1 Parte_1 Euro 965.000,00 come illustrato in narrativa (o quell'altro importo maggiore che avesse a risultare in corso di giudizio), e quindi CONDANNARE già , a mantenere Controparte_1 Controparte_2 fede e dare esecuzione agli impegni assunti nei confronti della convenuta con la polizza n. Pt_1 2211.8003453331 e segnatamente: CONDANNARE a corrispondere a Controparte_1 [...] l'importo di Euro 965.000,00 (novecentosessantacinquemila/00), o quell'altra differente Parte_1 somma che avesse a risultare all'esito del giudizio, oltre intressi legali e maggior danno da svalutazione monetaria dal dì del sinistro 24 luglio 2020 al dì dell'effettivo saldo;
ACCERTARE E DICHIARARE che il mancato risarcimento da parte di , già Controparte_1
, dal dì del sinistro si è verificato per esclusivo fatto e colpa della condotta illegittima Controparte_3 ed antigiuridica della stessa e concreta quindi danno extracontrattuale, la Controparte_1 responsabilità del quale è ascrivibile integralmente ed esclusivamente ad;
Controparte_1 CONDANNARE a corrispondere a l'ulteriore importo non Controparte_4 Pt_1 Parte_1 minore di Euro 155.166,86.Oltre interessi legali e maggior danno da rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, e con condanna altresì di al Controparte_1 risarcimento previsto dall'art. 96 c.p.c.”
La convenuta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e previe tutte le declaratorie del caso,
-dichiarare improponibili e/o inammissibili e comunque respingere le domande proposte nei confronti della società assicuratrice concludente perché infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.1.2023 la società Parte_1
ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice esponendo Controparte_1
che:
-in data 24.7.2020 un fortissimo nubifragio si era abbattuto su con blocchi di Pt_2
grandine, devastando la struttura e serramenti e sfondando in più punti la copertura del capannone industriale sito in alla via RE TI n. 38; Pt_2
pagina 2 di 13 -lo sfondamento del tetto aveva comportato pure lo scroscio dell'acqua all'interno del capannone, con il conseguente allagamento del medesimo, e grave, gravissimo o irreparabile danneggiamento degli stessi macchinari ed attrezzature per l'attività dell'attrice siti all'interno del capannone;
-prontamente presentava denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa con la quale aveva in corso due polizze e specificatamente la polizza n. 2211.6563173 a copertura dei danni al capannone e alla struttura e la polizza n. 2211.80003453331 a specifica copertura assicurativa in relazione ai danni al contenuto del capannone, segnatamente attrezzature e macchinari;
-segnalava in particolare l'urgenza di ottenere i risarcimenti al fine di procedere agli opportuni ed importanti ripristini, urgenza dovuta in primo luogo alla presenza di una voragine sul tetto che lasciò lo stesso capannone esposto agli eventi atmosferici successivi ed in secondo luogo per l'inutilizzabilità di parte sostanziale e determinante delle attrezzature presenti nel capannone;
-per quanto riguarda la polizza capannone, sebbene fosse pacifico fin dall'inizio l'evento e l'operatività della polizza, la stessa fu onorata in due rate soltanto dopo quasi due anni dal verificarsi dell'evento, con evidente condotta dilatoria;
-per quanto riguarda, invece, la polizza a copertura del contenuto si susseguirono numerosi solleciti, a cui seguirono sopralluoghi della convenuta senza tuttavia che venisse dato seguito alla richiesta risarcitoria;
-a seguito dei solleciti ripetuti da parte dell'attrice, la convenuta effettuò altri sopralluoghi, effettuò o ottenne ampio materiale fotografico raffigurante i macchinari ammalorati o non più utilizzabili;
prese nota di marca, modello, numero di matricola di ogni singolo macchinario ammalorato e mai formulò specifiche richieste o osservazioni quanto a chiarimenti, riserve o altro, relativamente alla entità e consistenza del danno;
- fu l'attrice a doversi attivare per specificare i valori ed importi relativi alle riparazioni,
o all'acquisto di nuovi macchinari, a seconda dei casi e a tal specifico fine predispose analitica, chiara e completa “tabella” con la elencazione dei danni ai macchinari e degli pagina 3 di 13 importi corrispondenti ai relativi interventi riparatori, o per sostituzione, elenco/tabella che fu corredato di preventivi per riparazione, eventuali dichiarazioni di non utile riparabilità e relativi preventivi per l'acquisto;
-le richieste di risarcimento non hanno avuto alcun esito.
Deduce che:
-il risarcimento richiesto per la polizza a copertura del contenuto ammonta ad euro
965.000,00 come risulta dalla tabella predisposta;
-tra le pattuizioni della polizza è stata convenuta espressamente la clausola “a nuovo”;
-la condotta dilatoria ed antigiuridica della compagnia assicuratrice dà origine al danno extracontrattuale quantificato in un importo non inferiore ad almeno euro 155.166,86, in considerazione di lavorazioni e commesse perse e in particolare lavorazioni date all'esterno di cui euro 81.587,21 per il primo anno dal giorno del sinistro ed euro
73.579,65 per il secondo anno fino al 31.7.2022, fatto salvo in ogni caso l'ulteriore danno dal luglio 2022 fino alla data dell'effettivo avvenuto risarcimento del sinistro.
Chiede pertanto di accertare e dichiarare che i macchinari hanno riportato danni pari ad euro 965.000,00 e quindi di condannare la convenuta a dare esecuzione agli impegni assunti con la polizza n. 2211.80003453331, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria dalla data del sinistro;
di accertare e dichiarare che il mancato risarcimento da parte di si è verificato per esclusivo fatto e colpa Controparte_1
della condotta illegittima ed antigiuridica della stessa e concreta quindi un danno extracontrattuale e quindi condannare la stessa al risarcimento del danno per l'importo non minore di euro 155.166,86, oltre interessi legali e maggior danni da rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice la quale Controparte_1
contesta quanto ex adverso dedotto ed espone che:
-ricevuta la domanda del sinistro, aveva subito incaricato il proprio perito di dar corso alla perizia contrattuale per la valutazione dei danni ma le relative operazioni, dopo il loro iniziale avvio, non hanno potuto concludersi a causa dell'ostinato, quanto pagina 4 di 13 inspiegabile, rifiuto dell'assicurata di fornire la documentazione a tal fine necessaria e, in particolare, il proprio registro dei beni ammortizzabili e le fatture attestanti l'acquisto dei beni danneggiati;
-la società si è infatti limitata a produrre un elenco dei macchinari con Pt_1 Parte_1
l'indicazione del loro presunto valore, senza dimostrare né il proprio titolo di proprietà né l'epoca e le condizioni del loro acquisto, così da non consentire in alcun modo all'assicuratore di poter verificare l'effettiva operatività della copertura assicurativa invocata ed ai periti di poter determinare il reale valore di tali macchinari.
Eccepisce, pertanto, l'assoluta mancanza di prova circa l'effettiva proprietà delle cose assicurate ed il conseguente difetto di legittimazione a pretendere l'indennizzo.
Eccepisce, poi, per l'ipotesi che i macchinari danneggiati risultino di proprietà di terzi, anche l'inoperatività della garanzia prestata, trattandosi di rischio non compreso (salvo il caso di macchinari in leasing non diversamente assicurati: cfr. art. 5 delle Condizioni
Speciali Incendio), oltre che l'inesistenza delle relative condizioni di esigibilità.
Rileva, inoltre, che non sarebbero in ogni caso indennizzabili i macchinari, anche se effettivamente di proprietà dell'assicurata, che al momento del sinistro risultavano ubicati all'esterno sotto una tettoria e non all'interno del fabbricato.
Deduce che in ogni caso deve negarsi che possano trovare ristoro gli ulteriori danni verificatisi successivamente al sinistro del 24 luglio 2020 a causa dell'insufficienza delle coperture provvisorie disposte dall'assicurata e dalla mancanza dell'immediato ricorso ad imprese specializzate per provvedere alla tempestiva asciugatura delle macchine, in quanto l'art. 1914 c.c. impone all'assicurato -e non all'assicuratore- l'obbligo di fare tutto quanto è possibile per contenere o limitare il danno, restando conseguentemente a carico dello stesso assicurato tutti i pregiudizi riferibili alla propria ingiustificata inerzia.
Deduce, infine, del tutto destituita di fondamento deve ritenersi inoltre anche la pretesa della di vedersi riconosciuto l'indennizzo per il c.d. “valore a nuovo”, Parte_1
dal momento che, secondo quanto consta, non risulta che essa, come dispone l'art. 8.5
pagina 5 di 13 delle “norme in caso di sinistro”, abbia ancora provveduto al rimpiazzo dei beni danneggiati dall'evento atmosferico per cui è causa.
2) La garanzia prestata dalla compagnia assicuratrice comparente ha ad oggetto i soli danni “materiali e diretti” alle cose assicurate e restano, quindi, esclusi da essa tutti i danni indiretti, quali i costi delle lavorazioni affidate a terzi per ovviare all'impossibilità di utilizzare i macchinari danneggiati in seguito al sinistro, che la società attrice vorrebbe invece addebitare al proprio assicuratore in forza di una non meglio precisata responsabilità “extracontrattuale”.
Chiede, pertanto, di dichiarare improponibili e/o inammissibili e comunque respingere le domande attoree proposte perché infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande proposte dall'attrice siano fondate nei limiti che seguono.
Preliminarmente, si rileva che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande proposte dall'attrice siano fondate nei limiti che seguono.
Preliminarmente, si rileva che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i pagina 6 di 13 rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Ritiene il Tribunale che sia priva di pregio l'unica eccezione rilevante sollevata dalla convenuta e in particolare la mancata dimostrazione del proprio titolo di proprietà con riferimento ai beni contenuti nel capannone danneggiato e dell'epoca e delle condizioni del loro acquisto.
Ed invero nessuna clausola della polizza prescrive che, per ottenere l'indennizzo,
l'assicurato debba dimostrare la proprietà dei beni contenuti nel capannone al momento del sinistro né l'epoca del loro acquisto.
La polizza (v. doc. n. 2 convenuta) prevede che tra i “Settori di rischio e partite assicurate” che in caso di Incendio -a cui è equiparato il sinistro da Eventi atmosferici- rientrino l'arredamento, i macchinari e le attrezzature, a valore intero e per la somma assicurata di un milione di euro.
All'art.
1.1 delle Condizioni di assicurazione (v. doc. n. 2a convenuta) la polizza prevede che “La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza e nell'ambito dei limiti e percentuali riportati alle singole garanzie, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
… 10) eventi atmosferici quali trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all'interno del fabbricato, a seguito di rotture, brecce o lesioni subite dal tetto, dalle pareti o dai serramenti, direttamente causate dalla violenza dei predetti eventi.”
Pertanto, nessuna clausola fa espresso riferimento a beni che siano di proprietà del contraente/assicurato.
D'altro canto, nel Glossario (v. doc. n. 2b convenuta) contenuto nella Nota informativa di cui al Fascicolo informativo le parti hanno previsto che per “contenuto” si intende “Il complesso dei beni riposti nel fabbricato dell' nelle eventuali dipendenze, Pt_3
pagina 7 di 13 cantine, box, anche in corpi separati purché siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, il tutto pertinente l'attività dichiarata e distinto nelle seguenti voci: Macchinari e attrezzature …, Arredamento …, Merci … anche se di proprietà di terzi”.
Soltanto nelle “Condizioni speciali incendio” (v. doc. n. 2a convenuta) alla clausola 5)
“Beni in leasing” si fa riferimento al titolo che lega il bene all'assicurato, precisando che
“Relativamente alla partita contenuto -salvo diversa pattuizione- sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione.”
Nella fattispecie in esame la convenuta non ha allegato e poi provato che taluno o taluni dei beni contenuti nel capannone al momento del sinistro fossero in leasing e fossero già coperti da altra assicurazione.
Ne consegue che non è richiesto che l'assicurato debba provare la proprietà dell'assicurato, essendo necessario che si tratti un bene mobile (macchinario, attrezzatura, arredamento), pertinente l'attività dichiarata, che si trovasse nel capannone al momento del sinistro.
Con riferimento al danno lamentato dall'attrice è stata disposto in corso di causa l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale è stata affidata all'ing.
Persona_1
In particolare è stato affidato al CTU il seguente quesito:
“Dica il CTU, letti gli atti e i documenti, effettuati i necessari accertamenti, quali danni abbiano subito i beni (macchinari, impianti, attrezzature, merci, etc.) posti all'interno del capannone sito in via C. TI n. 38 a seguito degli eventi atmosferici Pt_2
verificatisi in data 24.7.2020, procedendo alla quantificazione dei medesimi tenuto conto del valore degli stessi al momento del sinistro;
accerti, altresì, quali attività si sono rese necessarie per la riparazione dei medesimi, procedendo alla quantificazione delle stesse;
accerti se taluni dei beni sono inservibili quantificandone il valore secondo le pattuizioni di polizza;
esperisca il tentativo di conciliazione tra le parti”.
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio -il quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con i consulenti di parte e ha giustificato ogni sua pagina 8 di 13 affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09,
Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 6.3.2025 di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
Il consulente è giunto alle seguenti conclusioni:
“-i macchinari, impianti, attrezzature e merci danneggiati dagli eventi atmosferici del
24/07/20 sono stati esaminati durante i sopralluoghi peritali del 16/10/24 (rif. all. 1) e del 05/12/24 (rif. all. 2) presso il capannone di a Cormano (MI) in via Parte_1
RE TI 38. Durante il primo incontro peritale, lo scrivente, su richiesta dei
CCTTPP, ha autorizzato gli stessi a produrre una relazione tecnica preliminare. Il CTP attoreo ha prodotto una relazione (rif. all. 2) con stima dei danni subiti dai macchinari posti all'interno del capannone di corredata da una tabella Parte_1
riepilogativa (rif. all. 2.1) e da offerte per la riparazione dei macchinari danneggiati o per la loro sostituzione, nel caso non sia possibile la riparazione (rif. all. 2.2). Il CTP della convenuta ha invece prodotto una relazione (rif. all. 3) che riporta la cronistoria degli eventi dopo il sinistro e prima della citazione in giudizio, nonché una sintesi delle condizioni contrattuali della polizza N. 8000345331-09 a garanzia dei beni contenuti nel capannone dell'attrice, ma non ha prodotto una propria stima dei danni in questione.
Premesso che l'evento atmosferico dannoso del 24/07/20 è circostanza pacifica per entrambe le parti, tanto è vero che la convenuta ha risarcito i danni subiti dal capannone dell'attrice causati da tale evento (coperti da polizza separata, anch'essa di
), lo scrivente, nel seguito riporta la propria stima, utilizzando, per CP_1
comodità, l'elencazione fornita dal CTP attoreo.
Il costo totale delle opere di ripristino indicato in tabella è: € 864.424,00 + IVA;
-dagli accertamenti peritali condotti è emerso che nessun bene danneggiato è stato riparato. La quantificazione dei costi di ripristino è riportata nella risposta definitiva alla prima parte del quesito peritale;
pagina 9 di 13 -ad eccezione dei beni descritti alle posizioni N. 5, 6, 11, 14, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 36,
38, 40 e 42 (specificate nella risposta data alla prima parte del quesito peritale) che non sono stati danneggiati dal sinistro (come la stessa attrice ammette) e dei beni descritti alle posizioni N. 17, 18, 19, 20, 30, 34, 35, 37, 39, 41 e 43 (specificate nella risposta data alla prima parte del quesito peritale) per i quali l'attrice non ha prodotto documentazione idonea a comprovarne il valore prima del sinistro e del costo di riparazione dopo il sinistro, i beni descritti alle altre posizioni specificate nella risposta data alla prima parte del quesito peritale sono attualmente guasti e perciò inservibili, ma possono essere riparati o sostituiti (nel caso non possano essere riparati) con i costi riportati nella risposta data alla prima parte del quesito peritale ed ammontanti complessivamente ad € 864.424,00 + IVA. L'art.
8.5 lettera “b” delle condizioni di polizza (doc. 2° convenuta) stabilisce che l'assicurato ha diritto al rimborso dei costi di riparazione dei beni danneggiati e riparabili e al rimpiazzo con beni equivalenti nuovi, nel caso in cui i beni danneggiati non siano riparabili. Lo stesso articolo recita anche:
“L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non derivi aggravio per la Società”. Per quanto riguarda la vicenda per cui è causa, si osserva che l'atto di liquidazione amichevole e/o il verbale definitivo di perizia non sono mai stati sottoscritti e nemmeno proposti all'attrice, per cui tale termine non è mai decorso.
E' importante infine osservare che la polizza (doc. 1 convenuta) specifica che la somma assicurata per “arredamento / macchinari / attrezzature” è pari ad € 1.000.000,00 [poi aggiornata ad € 1.023.109,75 (doc. “D” attrice)] per cui l'assicurato ha diritto al rimborso a “valore intero” come specifica la citata polizza alla voce “forma assicurata”. Nel nostro caso, visto che l'ammontare dei danni è minore della somma assicurata, non si applica la regola proporzionale, per cui l'assicurato ha diritto al rimborso dell'intero danno.”
Sulla base di quanto riconosciuto nella citata consulenza tecnica risulta che l'indennizzo pagina 10 di 13 spettante alla società attrice è pari alla somma complessiva di euro 864.424,00, oltre
IVA.
Con particolare riferimento alla richiesta rivalutazione, in materia di assicurazione contro i danni, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n.
15868/15), il debito d'indennizzo dell'assicuratore si caratterizza come debito di valore;
difatti l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.; in sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui è effettuata la liquidazione.
Pertanto, la somma riconosciuta a titolo di indennizzo deve essere rivalutata a far data dal sinistro (v. Cass. n. 10488/09 e Cass. n. 15868/15), nel caso di specie coincidente con la data dell'evento ossia dal 24.7.2020 sino al momento della presente liquidazione: applicando il corrispondente indice I.S.T.A.T. va determinata, quindi, la somma di euro
1.028.664,56, oltre IVA, all'attualità.
Ne consegue che la compagnia assicurativa va condannata a Controparte_1
risarcire alla società il danno che si liquida nella somma Parte_1
complessiva di euro 1.028.664,56, oltre IVA.
In merito, poi, agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi non devono essere calcolati sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla pagina 11 di 13 somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Gli interessi vanno quindi calcolati al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma di euro 864.424,00, così devalutata alla data del sinistro e quindi al
24.7.2020, e poi progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data da ultimo indicata fino alla domanda.
Dalla domanda saranno poi dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. sull'importo liquidato.
Ritiene, invece, il Tribunale che sia infondata la domanda, che viene dall'attrice prospettata da responsabilità extracontrattuale, di risarcimento del danno per perdita di clientela, ritardi nell'esecuzione di commesse e necessità di aziende terze estranee per l'ulteriore importo di euro 155.166,86 ed invero gli stessi non risultano provati né risulta provato il rapporto di causalità di tali asseriti danni con l'ipotizzato inadempimento della convenuta al pagamento dell'indennizzo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto della soccombenza parziale (v. Cass. n. 3438/16 e Cass. n. 26918/18) sussistono motivi per compensarle nella misura di un terzo e la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice la restante parte come liquidata in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna la compagnia assicurativa a risarcire alla società Controparte_1
il danno che si liquida nella somma complessiva di euro Parte_1
pagina 12 di 13 1.028.664,56, oltre IVA, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. su tale somma, devalutata al momento del fatto -24.7.2020 -e progressivamente rivalutata anno per anno, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, oltre interessi successivi al saggio legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-rigetta la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale proposta dalla società
Parte_1
-compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di un terzo e, per l'effetto,
-condanna la compagnia assicurativa a rimborsare alla società Controparte_1
la restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di Parte_1
euro 24.003,00, di cui 19.462,00 per compenso ed euro 4.541,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-pone definitivamente a carico della compagnia assicurativa le Controparte_1
spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Milano, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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