Sentenza 10 maggio 2011
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2012
Sentenza 1 dicembre 2016
Parere definitivo 7 febbraio 2018
Ordinanza collegiale 17 giugno 2020
Ordinanza presidenziale 13 ottobre 2021
Ordinanza presidenziale 15 novembre 2023
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 10482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10482 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10482/2025REG.PROV.COLL.
N. 01210/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2017, proposto da EP SO, LE SO e TE SO, rappresentati e difesi dagli avvocati Attilio Spagnolo e Pierfrancesco Ursini, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini;
contro
il Comune Triggiano, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Tatone, domiciliato presso segreteria della Sezione IV in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
l’Azienda sanitaria locale Asl Ba in persona del legale rappresentante pro tempore , la Regione Puglia in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, n. 1336/2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Triggiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la Cons. AN IA;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che il T.a.r. Puglia, sede di Bari, con l’impugnata sentenza n. 1336/2016, statuiva che “la restituzione del fondo ovvero l’adozione di un provvedimento ex art. 42 bis T.U. espr. devono ritenersi esclusi dalle statuizioni della sentenza n. 2090/2010 che, con affermazioni ormai dotate di efficacia di giudicato, ha ritenuto che la proposizione del giudizio civile per il ristoro in termini economici concretasse un’ipotesi di rinuncia al diritto dominicale” e, di conseguenza, respingeva ogni richiesta ivi compresa quella di nomina del commissario ad acta;
2. Rilevato, altresì, che l’allora proprietario dell’immobile, de cuius degli appellanti, con atto di citazione notificato il 2 ottobre 1995, conveniva dinanzi al Tribunale civile di Bari (R.G. n. 5081/1995) il Comune di Triggiano chiedendo la condanna dell’Ente territoriale al risarcimento dei danni da occupazione appropriativa per irreversibile trasformazione dei suoli occupati a seguito dell'intervenuta edificazione dell'opera pubblica, senza provvedere alla pronuncia del decreto d'espropriazione nei termini di legge;
3. Considerato che nell’ambito di tale giudizio, a seguito dell’ordinanza emessa ex art. 186- quater c.p.c. dal Tribunale di Bari e depositata in data 17 luglio 2008, delle sentenze della Corte d’appello di Bari, n. 1231 del 19 novembre 2012 e n. 1546 del 19 novembre 2013 e della sentenza della Corte di cassazione n. 1186 del 18 gennaio 2018, da ultimo la Corte d’Appello di Bari, Sezione prima, nel giudizio di rinvio, con sentenza n. 469 del 22 febbraio 2019, ha condannato il Comune di Triggiano al pagamento del risarcimento per l’illecita ablazione del suolo: in particolare, per “la somma di euro 903.927,92 a titolo di risarcimento del danno per equivalente con riferimento alla porzione di fondo di mq 2.959, illegittimamente appresa dal Comune di Triggiano, oltre interessi dalla pronuncia di primo grado (17.07.2008), al soddisfo” ;
Considerato altresì che tale sentenza è stata impugnata, con ricorso in Cassazione, in via principale dagli odierni appellanti e in via incidentale dal Comune di Triggiano;
4. Rilevato, peraltro, che gli stessi appellanti, “tenuto conto che in caso di reiezione del ricorso incidentale comunale e conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello (in punto di intervenuta rinunzia abdicativa) il presente giudizio potrebbe definirsi con una cessazione della materia del contendere” , hanno presentato istanza di sospensione del giudizio in attesa della formazione del giudicato sulla controversia decisa dalla sentenza n. 469/2019 della Corte di appello di Bari;
5. Dato atto che:
- con ordinanza n. 3893 del 17 giugno 2020 la Sezione ha sospeso il giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 e 337, comma 2, c.p.c., in attesa della definizione del giudizio civile;
- con decreto presidenziale n. 1795 del 13 ottobre 2021 è stato disposto incombente istruttorio volto a verificare se sia stato definito il ricorso proposto alla Corte di cassazione e se sussista ancora interesse alla definizione del giudizio;
- con memoria depositata il 12 novembre 2021 gli appellanti hanno dichiarato sussistere ancora l’interesse alla decisione essendo ancora pendente il giudizio civile (ricorso per cassazione n.15782/2017);
- con decreto presidenziale n. 1408 del 15 novembre 2021 è stato disposto incombente istruttorio volto ad acquisire dalle parti specifici elementi sull’esito del ricorso proposto davanti alla Corte di Cassazione (n.r.g. n.15782/2017), nonché sul conseguente permanere dell’interesse alla definizione del giudizio;
- con memoria depositata il 1 dicembre 2023 gli appellanti hanno dichiarato la mancata definizione del pregiudiziale ricorso per cassazione e dunque la persistenza dell’interesse processuale degli appellanti principali al ricorso;
- con deposito del 15 ottobre 2025 è stata depositata l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 231234 del 12 agosto 2025;
- con memoria depositata il gli appellanti hanno chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio ex artt.35, 80 ed 85 c.p.a. o la sua improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse “Considerato altresì che la memoria depositata da controparte per l’udienza del 18.12.2025 fissata d’ufficio, non può pacificamente essere equivalente ad una istanza di prosecuzione, richiedendo la citata norma inderogabilmente la proposizione di uno specifico atto di impulso processuale (id est deposito dell’istanza di fissazione di udienza) ad opera della parte che ne ha interesse” ;
6. Ritenuto da parte del Collegio che l’istanza declaratoria di estinzione del giudizio sia da accogliere giacché lo stesso non è stato formalmente riassunto dalle parti nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 80 c.p.a.;
7. Ritenuto altresì che le spese possano essere compensate in considerazione dell’esito del giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dà atto dell’estinzione del giudizio.
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
VI PI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
EP Rotondo, Consigliere
AN IA, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IA | VI PI |
IL SEGRETARIO