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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 25/02/2026, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3261/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
GIUGLIANO LUCIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 11535/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Del Demanio Dr Campania - Via Barberini 38 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249016793369000 DEMANIO STORICO ARTISTICO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3340/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249016793369000 notificata il 29/05/24 relativa a crediti vantati dall'Agenzia del Demanio, filiale
Campania, per l'annualità 2011 di cui ad una precedente cartella esattoriale n. 07120120018613567000.
Premette di avere proposto ricorso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata recante Rg. n. 2679/24, conclusosi con sentenza n. n° 733/25, emessa e pubblicata il 21/03/24 n. cronol. 2166/2025, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario, fissando i termini di 60 gg per la riassunzione innanzi la Commissione Tributaria competente territorialmente.
Con il presente ricorso ha riassunto la causa innanzi al Giudice Tributario ribadendo che la cartella n.07120120018613567000 notificata in data 08.02.2012 e presupposta all'intimazione impugnata, è stata già oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario di Torre Annunziata il quale, con sentenza di accoglimento parziale n. 2440/15, depositata con attestazione del passaggio in giudicato, ne aveva ridotto l'importo dovuto e che noncurante di tale pronuncia, l'ufficio ha comunque proceduto nell'attività di riscossione senza emettere un nuovo titolo indicante il corretto importo ancora dovuto.
Eccepisce l'erroneità delle somme rivendicate anche a titolo di interessi e di sanzioni nonché l'intervenuta prescrizione successiva alla predetta sentenza n. 2440/15 depositata in data 04/12/15 per la maturazione del termine quinquennale previsto ex art 2948 c.c. comma 3, applicabile ai crediti derivanti dal mancato pagamento dei canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale.
Formulava istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Si è costituita l' Agenzia delle Entrate – Riscossione che, contestata l'eccezione di prescrizione successiva alla sentenza del 2015, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per ciò che attiene la somma sgravata dalla sentenza medesima pari ad euro 279,97.
Restava contumace l'Agenzia del Demanio.
In corso di causa con Ordinanza n. 5172/2025 la Corte disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione.
All'udienza del 19.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto nella misura di cui alla motivazione che segue.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. comma 3 con riferimento alle sanzioni ed agli interessi indicati nella cartella n. 07120120018613567000 sottesa all'intimazione impugnata n. 07120249016793369000. Al riguardo, come confermato dallo stesso ricorrente, in relazione a detta cartella è intervenuta la sentenza n. 2440/15 depositata in data 04/12/15 del Tribunale di Torre Annunziata che ha riconosciuto come dovuta una somma di importo inferitore a quella ivi riportata.
Il ricorrente ha confermato che detta sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione da parte dell'ufficio. Ne consegue che, in applicazione del disposto di cui all'art. 2953 Codice Civile, secondo il quale
“i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni” non può più darsi applicazione al termine di prescrizione quinquennale originariamente previsto in base alla tipologia del tributo per il quale si procede, ma il credito soggiace, per conversione da “actio judicati“, al termine di prescrizione ordinario decennale dal passaggio in giudicato previsto dall'art. 2953 c.c..
Per quanto attiene al quantum dell'importo ancora dovuto dal ricorrente, l'Ente creditore, che avrebbe potuto controdedurre nel merito, non si è costituito in giudizio benché regolarmente convenuto, per cui valgono le ragioni formulate dal ricorrente, nella misura in cui sono state confermate nella sentenza emessa da Tribunale di Torre annunziata n. 2440/2015, dallo stesso richiamata ed allegata, che sanciva che l'importo da sgravare dalla cartella n. 07120120018613567000 è pari ad euro 279,97, come da dispositivo a cui integralmente ci si riporta: “
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto delle convenute a procedere all'esecuzione nei riguardi dell'opponente sulla base della cartella esattoriale impugnata limitatamente alla somma di € 279,97, nonché per gli importi relativi agli interessi corrispondenti alla conseguente riduzione della sorta capitale”
In ragione della reciproca soccombenza e del parziale accoglimento della domanda le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso disponendo l'insussistenza del diritto delle convenute a procedere all'esecuzione nei riguardi dell'opponente sulla base dell'intimazione impugnata ed alla sottesa cartella limitatamente alla somma di 297,97 nonchè per gli importi relativi agli interessi corrispondenti alla conseguente riduzione della sorta capitale . Conferma per il resto l'intimazione impugnata . Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
GIUGLIANO LUCIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 11535/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Del Demanio Dr Campania - Via Barberini 38 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249016793369000 DEMANIO STORICO ARTISTICO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3340/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249016793369000 notificata il 29/05/24 relativa a crediti vantati dall'Agenzia del Demanio, filiale
Campania, per l'annualità 2011 di cui ad una precedente cartella esattoriale n. 07120120018613567000.
Premette di avere proposto ricorso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata recante Rg. n. 2679/24, conclusosi con sentenza n. n° 733/25, emessa e pubblicata il 21/03/24 n. cronol. 2166/2025, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario, fissando i termini di 60 gg per la riassunzione innanzi la Commissione Tributaria competente territorialmente.
Con il presente ricorso ha riassunto la causa innanzi al Giudice Tributario ribadendo che la cartella n.07120120018613567000 notificata in data 08.02.2012 e presupposta all'intimazione impugnata, è stata già oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario di Torre Annunziata il quale, con sentenza di accoglimento parziale n. 2440/15, depositata con attestazione del passaggio in giudicato, ne aveva ridotto l'importo dovuto e che noncurante di tale pronuncia, l'ufficio ha comunque proceduto nell'attività di riscossione senza emettere un nuovo titolo indicante il corretto importo ancora dovuto.
Eccepisce l'erroneità delle somme rivendicate anche a titolo di interessi e di sanzioni nonché l'intervenuta prescrizione successiva alla predetta sentenza n. 2440/15 depositata in data 04/12/15 per la maturazione del termine quinquennale previsto ex art 2948 c.c. comma 3, applicabile ai crediti derivanti dal mancato pagamento dei canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale.
Formulava istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Si è costituita l' Agenzia delle Entrate – Riscossione che, contestata l'eccezione di prescrizione successiva alla sentenza del 2015, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per ciò che attiene la somma sgravata dalla sentenza medesima pari ad euro 279,97.
Restava contumace l'Agenzia del Demanio.
In corso di causa con Ordinanza n. 5172/2025 la Corte disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione.
All'udienza del 19.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto nella misura di cui alla motivazione che segue.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. comma 3 con riferimento alle sanzioni ed agli interessi indicati nella cartella n. 07120120018613567000 sottesa all'intimazione impugnata n. 07120249016793369000. Al riguardo, come confermato dallo stesso ricorrente, in relazione a detta cartella è intervenuta la sentenza n. 2440/15 depositata in data 04/12/15 del Tribunale di Torre Annunziata che ha riconosciuto come dovuta una somma di importo inferitore a quella ivi riportata.
Il ricorrente ha confermato che detta sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione da parte dell'ufficio. Ne consegue che, in applicazione del disposto di cui all'art. 2953 Codice Civile, secondo il quale
“i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni” non può più darsi applicazione al termine di prescrizione quinquennale originariamente previsto in base alla tipologia del tributo per il quale si procede, ma il credito soggiace, per conversione da “actio judicati“, al termine di prescrizione ordinario decennale dal passaggio in giudicato previsto dall'art. 2953 c.c..
Per quanto attiene al quantum dell'importo ancora dovuto dal ricorrente, l'Ente creditore, che avrebbe potuto controdedurre nel merito, non si è costituito in giudizio benché regolarmente convenuto, per cui valgono le ragioni formulate dal ricorrente, nella misura in cui sono state confermate nella sentenza emessa da Tribunale di Torre annunziata n. 2440/2015, dallo stesso richiamata ed allegata, che sanciva che l'importo da sgravare dalla cartella n. 07120120018613567000 è pari ad euro 279,97, come da dispositivo a cui integralmente ci si riporta: “
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto delle convenute a procedere all'esecuzione nei riguardi dell'opponente sulla base della cartella esattoriale impugnata limitatamente alla somma di € 279,97, nonché per gli importi relativi agli interessi corrispondenti alla conseguente riduzione della sorta capitale”
In ragione della reciproca soccombenza e del parziale accoglimento della domanda le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso disponendo l'insussistenza del diritto delle convenute a procedere all'esecuzione nei riguardi dell'opponente sulla base dell'intimazione impugnata ed alla sottesa cartella limitatamente alla somma di 297,97 nonchè per gli importi relativi agli interessi corrispondenti alla conseguente riduzione della sorta capitale . Conferma per il resto l'intimazione impugnata . Spese compensate.