Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00276/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01050/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Lecce, alla Via Templari n. 10;
contro
Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Questura di Lecce, e Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto prot. n. -OMISSIS- del 24 luglio 2023, Cat.-OMISSIS-, con cui il Questore di Lecce ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia;
-ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-, CAT-OMISSIS-, del 26 maggio 2023, della Questura di Lecce;
-ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 7 ottobre 2023,Cat.-OMISSIS-Div.Pas., della Questura di Lecce;
-di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Questura di Lecce, del Ministero della Difesa e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa RI RT e uditi per le parti i difensori l’Avv. S. Petrelli, in sostituzione degli Avv.ti L. Maruotti e F. Romano, per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 23.10.2023 e depositato in giudizio il 25.10.2023, il ricorrente ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Espone di aver ottenuto in data 28 agosto 2021, il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, rilasciata dal Commissariato P.S. di Nardò e che con nota del 26 maggio 2023, prot. n. -OMISSIS-, CAT-OMISSIS-, dopo che i Carabinieri di Nardò in data 12 maggio 2023 hanno ritirato cautelativamente le armi del Sig. -OMISSIS-, la Questura di Lecce gli ha comunicato l’avvio del procedimento per la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia (ritenendo la mancanza dei prescritti requisiti di assoluta affidabilità, avuto riguardo alla nota prot. nr. -OMISSIS- datata 06.05.2023 e nr. -OMISSIS- del 12.05.2023 con la quale il Comando Stazione Carabinieri di Nardò riferiva di una denuncia/querela sporta dalla moglie del ricorrente per il reato di maltrattamenti in famiglia - art. 572 c.p. - per cui è stato iscritto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Lecce nr. -OMISSIS- R.G.N.R. , nonchè in considerazione dell’assunzione di sostanze alcoliche).
Il ricorrente espone, inoltre, di aver formalizzato istanza di accesso agli atti il 30 maggio 2023, e di aver appreso che l’unico episodio indicato dalla denunciante è quello accaduto in data 9 marzo 2023 e che, dalle successive indagini espletate, non sarebbero emersi ulteriori elementi per la configurazione di un’ipotesi certa di reato.
L’odierno ricorrente espone che, pur avendo confutato (nelle osservazioni) le mere asserzioni della moglie, tuttavia, con l’impugnato provvedimento, indicante una motivazione diversa rispetto a quella posta alla base dell’avviso di avvio del procedimento (poichè, non è più stata indicata la circostanza per la quale l’odierno ricorrente avrebbe perso i requisiti a causa della “frequente” assunzione di sostanze alcoliche, unica motivazione posta alla base dell’avviso di avvio del procedimento), è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Espone, infine, il ricorrente che successivamente, con riferimento al procedimento penale R.G.N.R. P.M. n. -OMISSIS-, R.G. GIP n. -OMISSIS-, instauratosi a seguito della denuncia della moglie dell’odierno ricorrente, il P.M., in data 7 agosto 2023, ha formulato richiesta di archiviazione per i reati contestati e, quindi, il GIP ha fissato l’udienza in camera di consiglio, in data 13 novembre 2023, “per valutare l’istanza nel contraddittorio delle parti interessate”
La Prefettura di Lecce, con atto prot. n. -OMISSIS- del 3 agosto 2023, notificato in data 8 agosto 2023, ha avviato il procedimento volto al divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente, pertanto il ricorrente, in sede di osservazioni ha richiesto, in considerazione della ‘probabile’ archiviazione del procedimento penale, la sospensione del procedimento sino all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 13 novembre 2023 ed, in accogliento delle osservazioni, la predetta Prefettura ha sospeso il procedimento.
Il 26 settembre 2023 il ricorrente, ha richiesto alla Questura di Lecce di annullare in autotutela il Decreto adottato e di sospendere il procedimento volto alla revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia, sino all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 13 novembre 2023, relativa al procedimento penale R.G.N.R. P.M. n. -OMISSIS-, R.G. GIP n. -OMISSIS-”.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 7 ottobre 2023 Cat.-OMISSIS- Div.Pas. la predetta Questura ha rigettato la suddetta istanza rappresentando che qualora il Giudice per le Indagini Preliminari disponga l’archiviazione del procedimento penale, instaurato nei suoi confronti, e il Prefetto di Lecce disponga anch’esso l’archiviazione del procedimento amministrativo del divieto detenzione armi, il ricorrente potrà presentare una nuova istanza, volta alle revisione del Decreto del Questore di revoca della licenza di porto di fucile.
Infine, espone il ricorrente che, a seguito della prima udienza di cui al procedimento volto alla separazione giudiziale dei coniugi, le parti hanno concordato di separarsi, accordandosi per il “rilascio della casa familiare da parte del sig. -OMISSIS- entro e non oltre il 20.11.2023”.
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990 e ss.mm.; Eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; illogicità; contraddittorietà; Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa;
II) Violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990 e ss.mm.; Eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; illogicità; contraddittorietà; Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S.;
III) Violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990 e ss.mm.; Eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta; illogicità; contraddittorietà; Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S.;
4. Il 30.10.2023 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Interno, la Questura di Lecce, il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con memoria depositata il 13.11.2023, l’Avvocatura Erariale, per conto del Ministero dell’Interno, della Questura di Lecce, del Ministero della Difesa e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e, in subordine, ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 5.11.2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare i difensori di parte ricorrente hanno formulato a verbale rinuncia alla istanza cautelare, pertanto il Presidente della Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio.
5. Nella pubblica udienza del 10.02.2026, la causa è stata trattenuta per la decisione
6. Il ricorso è sicuramente infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto, in disparte (per ragioni di economia processuale) ogni questione sull’eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalle parti resistenti.
Osserva, il Tribunale che nel nostro ordinamento non sussiste un diritto assoluto al porto d'armi (cfr. nel senso Corte Costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440), rappresentando invece, quest’ultimo un'eccezione al normale divieto, che può riconosciuta soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività. Pertanto il legislatore affida all'Autorità di Pubblica Sicurezza l’importante compito di apprezzare, con il massimo rigore, le eccezioni al divieto di circolare armati e nel bilanciamento degli interessi coinvolti nella scelta selettiva della Pubblica Amministrazione, assume carattere prevalente l’interesse pubblico, volto alla tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (cfr. Consiglio di Stato Sez. III, sent. n. 840 del 2023).
Rileva inoltre il Tribunale che il legislatore ha precisato all’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”) che: “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”. L’art. 43 (anch’esso richiamato dal ricorrente a sostegno del ricorso) dello stesso R.D. n. 773/1931 stabilisce che: “ Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Per giurisprudenza pacifica e condivisibile " ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di "non affidabilità" del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla "buona condotta" dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, -OMISSIS-; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018), sussistendo soltanto " in capo all'Amministrazione l'obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata", potendo la revoca della licenza essere "sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l'interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l'assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività " (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 22 aprile 2024, n. 3585).
Infatti, in materia di porto d’armi, la tipica regola del diritto amministrativo della prevenzione del "più probabile che non", non necessita del raggiungimento di alcuna certezza probatoria, né rappresenta una valutazione di pericolosità del soggetto a tutti gli effetti, come nel caso del giudizio sotteso all'adozione delle misure di sicurezza.
Pertanto l’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, nell’esercizio del potere discrezionale, può non autorizzare l’uso delle armi a soggetti ritenuti capaci di abusarne, in considerazione delle finalità per cui il potere è attribuito, ovvero la tutela dell’ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione, giacchè la natura cautelare del provvedimento fa sì che lo stesso si fondi su considerazioni probabilistiche.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale indicato emerge che l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di "non affidabilità" del titolare del porto d'armi apprezzando discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, anche episodi privi di rilievo penale “ indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato " (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 19 luglio 2024, n. 6530).
Applicando le suindicate coordinate testuali e giurisprudenziali, osserva il Collegio che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il decreto prot. n. -OMISSIS- del 24 luglio 2023, Cat.-OMISSIS-, del Questore di Lecce, di revoca licenza di porto di fucile per uso caccia, impugnato, risulta adottato a seguito della segnalazione da parte del Comando Stazione dei Carabinieri di Nardò, della sussistenza di una denuncia/querela contro il ricorrente, da parte della (allora) moglie per il reato di maltrattamenti in famiglia, da cui era emerso che durante una discussione “il predetto si era recato presso una cassaforte in cui custodiva le armi ed una volta aperta, prelevava e maneggiava una di esse, inserendo persino un caricatore allo scopo di intimorirla” inoltre “nel verbale aggiungeva che il marito era un assiduo bevitore di alcol e che a causa di queste condizioni psico fisiche il medico di famiglia non gli aveva rilasciato la certificazione medica per il rinnovo della licenza di posto di fucile”. Pertanto non può sostenersi, come affermato dalla difesa del ricorrente che il decreto gravato indichi come unica circostanza posta alla base della revoca, la situazione di conflittualità tra i coniugi, a differenza della comunicazione di avvio del procedimento.
Inoltre, dalla lettura del decreto del Questore di Lecce emerge che il giudizio di “non affidabilità” esercitato (discrezionalmente) dall’Autorità di P.S. resistente risulta scevro da profili di illogicità, irrazionalità o errori manifesti essendo emersi fatti, circostanze e condotte che possono fare ragionevolmente dubitare – anche a livello indiziario – della permanenza dei requisiti di affidabilità circa il corretto uso delle armi dal soggetto titolare (che deve essere persona specchiata e nei cui confronti non esista alcun elemento anche indiziario di carattere negativo), sussistendo oggettivamente una situazione di aspra e grave conflittualità, sfociata in reciproche denunce penali, tra il ricorrente e la moglie (pur se ora separata) e dall’istruttoria svolta nel procedimento amministrativo emergono anche dei ragionevoli dubbi (seppur a livello indiziario) in relazione alle condizioni generali di salute e di piena idoneità psico-fisica del predetto.
Orbene, a giudizio del Tribunale è rilevante, ai fini del rilascio e/o del ritiro delle licenze in materia di armi, la sussistenza di conflittualità familiari o di coppia, come nell'ambito di separazioni familiari, caratterizzate da tensioni, litigi, minacce ed eventuali denunce, non essendo necessario, ai fini della specifica valutazione operata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza in subiecta materia il riscontro di condotte di rilievo penale, quanto piuttosto il riscontro di un clima di conflittualità che possa favorire o anche solo dare adito a dubbi circa il pericolo di abusi delle armi.
Osserva inoltre il Tribunale che il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato e non ha carattere sanzionatorio, tendendo invece alla prevenzione di reati e con un fine di scongiurare un abuso nell’uso delle armi.
Né, per le ragioni sopra esposte, può essere condivisa la censura con cui la difesa del ricorrente lamenta che sussiste il rischio di compromettere la libertà del ricorrente, qualora non venissero sospesi gli effetti del provvedimento opposto, atteso che l’esercizio dell’attività venatoria non può essere considerata necessaria per il proprio sostentamento e che, come correttamente rilevato dall’Avvocatura Erariale, non sussistono pericoli imminenti di danni gravi e irreparabili, così come previsto dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034.
7. In definitiva, i provvedimenti impugnati risultano esenti dalle censure rassegnate nel ricorso il quale deve conseguentemente essere respinto.
8. Sussistono, nondimeno, giusti motivi (considerata anche la peculiarità e la natura delle questioni oggetto del giudizio) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RO, Presidente
RI RT, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RT | IA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.