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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TORINO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Giudice, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento r.g. n. 9638/24 azionato con ricorso da nato a [...] il [...], CUI , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Praticò
ricorrente Contro
con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 Controparte_2 resistente costituito avente ad oggetto: impugnazione avverso il decreto di revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 20.2.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato impugnava il decreto prot. n. Parte_1
166/2024 emesso dal Questore di Torino il 1.2.2024 che aveva rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari allegando che la pericolosità sociale della ricorrente – condannato nel 2020, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2021, alla pena di anni 2 di reclusione per reato in materia di stupefacente - era venuta meno alla luce del nucleo familiare formato e della integrazione effettuata. La PA non si costituiva e veniva dichiarata contumace All'esito dell'udienza del 20.2.2025 , la causa è stata trattenuta a riserva per la decisione. Ciò premesso, ritiene questo Giudice quanto di seguito. Il decreto del Questore fonda il rigetto sulla pericolosità sociale del ricorrente rilevando come la condanna riportata sia ostativo alla permanenza sul territorio nazionale come sancito dall'art. 4 d.lgs. 286/98. Al riguardo tuttavia deve richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che richiama la Corte Costituzionale, che stabilisce come la pericolosità non si possa fare discendere dalla mera sussistenza di una sentenza di condanna penale in quanto occorre fare una valutazione caso per caso essendo in ogni caso necessario fare un bilanciamento tra gli interessi di sicurezza e l'ordine pubblico e i diritti costituzionali dello straniero (“In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del pagina 1 di 3 d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018), in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente” (cfr. Sentenza n. 23597 del 02/08/2023). Ed invero – afferma la Corte Costituzionale nella sentenza 88 del 2023 – se, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda, per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino». Ne consegue – sempre secondo i giudici di legittimità – che se il legislatore, nell'esercizio di tale discrezionalità, «può anche prevedere casi in cui, di fronte alla commissione di reati di una certa gravità, ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione sia tenuta a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni», ciò può compierlo alla condizione che simile previsione sia il risultato «di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato ai sensi dell'art. 3 Cost., tra l'esigenza, da un lato, di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di regolare i flussi migratori e, dall'altro, di salvaguardare i diritti dello straniero, riconosciutigli dalla Costituzione»(cfr. anche sentenza n. 202 del 2013, che richiama la sentenza n. 172 del 2012). Ciò premesso, si ritiene nel caso di specie che, seppur il ricorrente sia stato condannato per reato in materia di stupefacente, il tempo ormai trascorso dalla commissione del suddetto reato, la circostanza che il medesimo conviva dal 2008 con il fratello cittadino italiano (circostanza non contestata), con la madre e la cognata, che sia padre di una bambina nata nel 1997 che vive a e con cui ha dei legami, che il fratello medesimo si sia preso cura del CP_2 suo mantenimento e delle sue condizioni di salute – che essendo affetto da diabete, cardiopatia e ipertensione necessita di cure –, che il ricorrente ha svolto attività di lavoro subordinato e più recentemente ha aperto una partita iva e si occupa di sgombero cantine quando ciò è compatibile con la propria salute, costituiscono tutte circostanze che consentono di apprezzare in concreto il venire meno all'attualità di una pericolosità del ricorrente. Ne consegue che il ricorso va accolto.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si fonda anche su documenti sopravvenuti nel corso del giudizio, si dichiarano irripetibili le spese di lite.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari;
- Dichiara irripetibili le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
pagina 2 di 3 Torino, 5.3.2025
Il Giudice Silvia Carosio
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Giudice, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento r.g. n. 9638/24 azionato con ricorso da nato a [...] il [...], CUI , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Praticò
ricorrente Contro
con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 Controparte_2 resistente costituito avente ad oggetto: impugnazione avverso il decreto di revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 20.2.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato impugnava il decreto prot. n. Parte_1
166/2024 emesso dal Questore di Torino il 1.2.2024 che aveva rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari allegando che la pericolosità sociale della ricorrente – condannato nel 2020, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2021, alla pena di anni 2 di reclusione per reato in materia di stupefacente - era venuta meno alla luce del nucleo familiare formato e della integrazione effettuata. La PA non si costituiva e veniva dichiarata contumace All'esito dell'udienza del 20.2.2025 , la causa è stata trattenuta a riserva per la decisione. Ciò premesso, ritiene questo Giudice quanto di seguito. Il decreto del Questore fonda il rigetto sulla pericolosità sociale del ricorrente rilevando come la condanna riportata sia ostativo alla permanenza sul territorio nazionale come sancito dall'art. 4 d.lgs. 286/98. Al riguardo tuttavia deve richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che richiama la Corte Costituzionale, che stabilisce come la pericolosità non si possa fare discendere dalla mera sussistenza di una sentenza di condanna penale in quanto occorre fare una valutazione caso per caso essendo in ogni caso necessario fare un bilanciamento tra gli interessi di sicurezza e l'ordine pubblico e i diritti costituzionali dello straniero (“In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del pagina 1 di 3 d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018), in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente” (cfr. Sentenza n. 23597 del 02/08/2023). Ed invero – afferma la Corte Costituzionale nella sentenza 88 del 2023 – se, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda, per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino». Ne consegue – sempre secondo i giudici di legittimità – che se il legislatore, nell'esercizio di tale discrezionalità, «può anche prevedere casi in cui, di fronte alla commissione di reati di una certa gravità, ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione sia tenuta a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni», ciò può compierlo alla condizione che simile previsione sia il risultato «di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato ai sensi dell'art. 3 Cost., tra l'esigenza, da un lato, di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di regolare i flussi migratori e, dall'altro, di salvaguardare i diritti dello straniero, riconosciutigli dalla Costituzione»(cfr. anche sentenza n. 202 del 2013, che richiama la sentenza n. 172 del 2012). Ciò premesso, si ritiene nel caso di specie che, seppur il ricorrente sia stato condannato per reato in materia di stupefacente, il tempo ormai trascorso dalla commissione del suddetto reato, la circostanza che il medesimo conviva dal 2008 con il fratello cittadino italiano (circostanza non contestata), con la madre e la cognata, che sia padre di una bambina nata nel 1997 che vive a e con cui ha dei legami, che il fratello medesimo si sia preso cura del CP_2 suo mantenimento e delle sue condizioni di salute – che essendo affetto da diabete, cardiopatia e ipertensione necessita di cure –, che il ricorrente ha svolto attività di lavoro subordinato e più recentemente ha aperto una partita iva e si occupa di sgombero cantine quando ciò è compatibile con la propria salute, costituiscono tutte circostanze che consentono di apprezzare in concreto il venire meno all'attualità di una pericolosità del ricorrente. Ne consegue che il ricorso va accolto.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si fonda anche su documenti sopravvenuti nel corso del giudizio, si dichiarano irripetibili le spese di lite.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari;
- Dichiara irripetibili le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
pagina 2 di 3 Torino, 5.3.2025
Il Giudice Silvia Carosio
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