Ordinanza collegiale 21 febbraio 2018
Sentenza 18 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 18/06/2018, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2018
N. 00493/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2010, proposto da:
TO HI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Morello, Maria Giulia Roversi Monaco, con domicilio eletto presso il loro studio in Bologna, via San Vitale 55;
contro
Comune di Ostellato, Provincia di Ferrara, Comune di Argenta, Comune di Migliarino, Comune di Portomaggiore, Comune di Voghiera non costituiti in giudizio;
per l'annullamento in parte qua
del Piano Strutturale Comunale ed approvato, per quanto riguarda il Comune di Ostellato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 27 novembre 2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. Ugo De Carlo e uditi per il ricorrente l’avv. Antonino Morello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, quale proprietario di una grossa azienda agricola in Rovereto frazione del Comune di Ostellato, impugnava la previsione del Piano Strutturale Comunale associato che ricomprendeva anche il Comune di Ostellato che aveva previsto modificare il tracciato della Strada Provinciale 23 che collega i centri abitati di Rovereto e di Medelana creando un bretella che evitava l’attraversamento dei centri abitati ma che tagliava a metà i terreni dell’azienda agricola del ricorrente.
Inoltre si doleva della modifica della destinazione d’uso da zona D.1 produttiva artigianale-industriale di completamento a zona agricola di un terreno facente parte di un’area oggetto di una lottizzazione artigianale-industriale, già completata.
Le osservazioni presentate dal ricorrente allo strumento adottato per entrambe le previsioni del PSC non sono state accolte e le controdeduzioni non sono note.
Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 9, 22, 28 e dell'art. a-5 dell'allegato L.R. 20/2000, e degli artt. 5 e 7 L.R. 30/1998.
La tavola 3.ol del Piano Strutturale prevede l'attraversamento dell'Azienda agricola HI che viene divisa in due parti, ad opera di una strada che dichiaratamente, costituisce una " proposta integrativa della rete di' base di interesse regionale ".
La strada di progetto rappresenta un nuovo intervento che modifica il Piano Regionale Integrato dei Trasporti.
Essa ha un rilievo regionale, essendo essa inserita quale tratto esterno ai centri abitati dalle strade classificate dal PRIT come "Rete di base regionale", classificabile come strada extraurbana secondaria di tipo C.
Ma modificando la rete viaria d'interesse regionale disciplinata dal
PRIT, il PSC ha apposto un vincolo relativo alle infrastrutture per la mobilità violando la normativa regionale per la quale il PSC ha la potestà di incidere sulle sole scelte di interesse comunale, essendo demandata agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica degli enti territoriali sovraordinati le scelte di carattere sovracomunale, nella fattispecie di interesse regionale.
Vi è altresì la violazione degli artt. 5 e 7 L.R. 30/1998 e dell'articolo A-5 L.R. 20/2000 poiché non vi è stato l'intervento della Regione nel procedimento di approvazione, oppure in sede di conferenza di pianificazione.
Il secondo motivo denuncia l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione poiché è mancata una congrua istruttoria per dimostrare la necessità della variante.
Sulla base dei dati sul traffico per la Strada Provinciale 23 è possibile rilevare una diminuzione dei mezzi pesanti transitati giornalmente sul tratto che attualmente congiunge i centri abitati di Rovereto e Medelana.
Il terzo motivo censura la violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità e l’eccesso di potere per contraddittorietà per l’evidente sproporzione tra il sacrificio che viene arrecato all'Azienda agricola di proprietà del ricorrente, che rappresenta una grossa realtà economica del Comune di Ostellato, la quale verrebbe irrazionalmente divisa in due parti dalla strada, e gli indimostrati vantaggi che ne deriverebbero alla comunità locale.
Il quarto motivo attiene alla seconda previsione censurata poiché non si è tenuto conto che per effetto dell'insediamento già realizzato, l'area residua ha perso l'attitudine agricola, rappresentando, sotto il profilo urbanistico, il completamento della lottizzazione già effettuata, come riconosciuto dalla stessa classificazione di Piano Regolatore.
Il ripristino della classificazione a zona agricola da parte del Piano Strutturale è però illegittimo, considerato che la legge regionale 20/2000 non ha assegnato a tale strumento la capacità di incidere con efficacia conformativa (art. 28, comma 1) sui singoli suoli, se non limitatamente ai vincoli e condizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2 (vincoli c.d. morfologici, ivi elencati).
Il quinto motivo contesta che non è stato rispettato l’art. 43, comma 3, L.R. 20/2000 che consente la revisione del piano regolatore generale se effettuata con la " contemporanea elaborazione ed adozione del PSC e del RUE " cosa non avvenuta nel caso di specie.
Il Comune di Ostellato non si è costituito in giudizio ed il Collegio all’udienza del 21.2.2018 chiedeva al Comune la documentazione relativa all’approvazione del Piano strutturale all’eventuale approvazione di strumenti attuativi. L’onere istruttorio veniva assolto con invio della documentazione accompagnata da una relazione in data 29.3.2018.
Il ricorso non è fondato.
In relazione al primo motivo non vi è stata alcuna lesione delle prerogative della Regione organo deputato ad approvare il PRIT e le sue variazioni.
La scelta della variante al tracciato della Strada provinciale 23 ritenuta lesiva dal ricorrente è una semplice proposta programmatica che non muta lo strumento urbanistico sovraordinato e che dovrà essere accolta dalla Regione se e quando riterrà di modificare il PRIT vigente. Fino a quel momento la previsione non ha alcuna efficacia prescrittiva né costituisce dichiarazione di pubblica utilità che pone un vincolo espropriativo del terreno dove la variante dovrebbe essere costruita.
Peraltro la Regione informata nella Conferenza di Pianificazione dell’adozione del PSC ed anche della previsione contestata non ha preso posizione in alcun senso circa la proposta contestata.
Infatti trascorsi, otto anni dalla presentazione del ricorso, nulla è mutato né sono stati adottati ulteriori atti amministrativi lesivi degli interessi del ricorrente.
Il secondo ed il terzo motivo propongono censure di merito delle scelte di programmazione al limite dell’inammissibilità; sul punto basterà osservare che anche se è diminuito il traffico dei mezzi pesanti e comunque interesse dei cittadini evitare l’attraversamento di tali mezzi nel centro abitato tanto è vero che la creazione di bretelle e tangenziali avviene frequentemente in molti Comuni tenuto conto che quando le strade provinciali sono state costruite il traffico veicolare era piuttosto scarso e l’inquinamento da traffico era meno sentito.
Costituisce poi un consolidato orientamento giurisprudenziale che che le singole scelte urbanistiche devono soltanto obbedire al superiore criterio di razionalità nella definizione delle linee dell'assetto territoriale, nell'interesse pubblico alla sicurezza delle persone e dell'ambiente, ma non anche a criteri di proporzionalità distributiva degli oneri e dei vincoli (T.A.R. Lombardia, sezione staccata Brescia 539/2013 ).
Passando ad esaminare l’altra previsione censurata, la scelta programmatoria di tutti i comuni coinvolti nel PSC redato in forma associata è stata quella di ridurre gli ambiti specializzati produttivi sovralocali per la diminuita esigenza in tal senso dal punto di vista economico e per meglio qualificare gli ambiti residui.
L’area artigianale, in cui si trova il terreno del ricorrente, è stata esclusa con contestuale modifica della destinazione d’uso perché la scelta è caduta su un’altra area che aveva già un piano attuativo presentato, mentre quella di interesse non aveva neanche una richiesta di autorizzazione alla presentazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa produttiva.
La scelta urbanistica appare correttamente motivata e non censurabile in questa sede.
Viene, altresì, contestato che il PSC sia andato oltre le proprie competenze classificando con effetto conformativo il terreno di interesse come agricolo.
L’art. 28 L.R. 20/2000 prevede tra le funzioni del PSC quella di classificare il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale; sarà poi il POC a dare le destinazioni d’uso che conformano il territorio sulla scorta delle classificazione di massima del PSC.
Pertanto non vi è stata alcuna violazione della norma suindicata.
Il quinto motivo si fonda sulla formulazione dell’art. 43, comma 3, L.R. 20/2000 posteriore alle modifiche apportate con la L.R. 6/2009 che non è applicabile al cado di specie; la precedente formulazione della norme prevedeva che: “ in sede di prima applicazione della presente legge, la revisione dei piani regolatori generali è effettuata attraverso la contemporanea elaborazione del P.S.C., del R.U.E. e del P.O.C., secondo i contenuti di cui alla presente legge. A tal fine il P.S.C., il R.U.E. e il P.O.C. possono essere adottati dal Comune contestualmente. ”.
Era sufficiente, pertanto, la contemporanea elaborazione dei tre strumenti urbanistici cosa che in concreto è avvenuta con l’approvazione di un documento preliminare da parte della Giunta del Comune di Ostellato in data 14.2.2006.
La mancata costituzione del Comune esonera da una pronuncia in materia di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giuseppe Di Nunzio |
IL SEGRETARIO