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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 11476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio di appello promosso da
, nata a [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Alberto Parte_1 C.F._1
Zecca appellante nei confronti di
, con gli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi Controparte_1
appellata avverso la sentenza del Giudice di Pace di pronunciata il 1.3.2024 con cui è stata rigettata CP_1
l'opposizione dell'appellante avverso il verbale numero 099681/M/23 della Provincia di CP_1
Corpo di Polizia Provinciale notificato il 4.10.2023 (accertamento della violazione del limite di velocità fissato a 90 Km/h il 2.9.2023 alle ore 03.34 nel Comune di Rezzato al Km 15+515 sulla SP
BS11 Tangenziale Sud e irrogazione delle sanzioni di euro 245,67 e della decurtazione di 3 punti della patente) sulle con clusi oni
1. di parte appellante: nell'atto di appello: “riformare l'impugnata sentenza n. 215/2024 emessa e pubblicata dal Giudice di Pace di Brescia, nella persona della dott.ssa Silvia Natalini, in data 01 marzo 2024 e conseguentemente annullare il verbale di accertamento di violazione al codice della Strada n.
099681/M/23 - registro n. 249193/23, emesso dalla Provincia di – Corpo di Polizia CP_1
Provinciale” nella nota del 29.1.2025: “parte ricorrente aderisce all'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla e, stante la particolarità del caso, chiede cortesemente che Controparte_1
l'Ill.mo Giudice disponga la compensazione delle spese legali”
2. di parte appellata: “in via principale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni
1 di 3 esposte. Nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato e confermare la sentenza di primo grado, con rifusione delle spese. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, compensare le spese di lite.” ha pronunciato la seguente sen ten za
1. In via preliminare all'esame dell'unico motivo di appello (omessa omologazione delle apparecchiature Velocar Red & Speed EVO M matricole 637-638 dal Controparte_2
ai sensi dell'art. 142 comma 6 C.d.s.), va valutata la fondatezza della questione
[...] evidenziata dall'appellante di inammissibilità dell'appello proposto avverso il solo dispositivo della sentenza.
Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, l'art 429 c.p.c. è possibile proporre appello avverso il dispositivo nel solo caso in cui il giudice, all'esito dell'udienza di discussione, decida la causa dando lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni in fatto e diritto che ne sono a fondamento. Nel caso in cui non sia data lettura delle motivazioni della decisione l'impugnativa deve ritenersi ammissibile solo avverso la sentenza pubblicata unitamente alle motivazioni. La sentenza è appellabile ai sensi dell'art. 339, comma 1, e 433, comma 1, c.p.c., solo quando contenente tutti gli elementi elencati nell'art. 132, comma 1, c.p.c. compresa la motivazione.
Nel caso in esame la motivazione non è stata depositata.
L'appello è inammissibile secondo l'eccezione dell'appellato, a cui ha aderito anche l'appellante.
2. La mancanza della motivazione della sentenza appellata impedisce di conoscere in modo pieno gli atti del giudizio di primo grado per disporre sulle spese sostenute dalle parti in tale sede: di conseguenza nulla deve essere disposto.
L'inammissibilità dell'appello era talmente evidente da non poter essere valutata a favore dell'appellante: non è possibile compensare le spese processuali come richiesto dall'appellante che va condannato al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione appellata nel presente grado di giudizio.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione come emerge dalle considerazioni svolte sopra. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore fino a 1.100 euro.
L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Le spese vanno determinate in euro 232 (66 + 66 + 100), oltre alle spese generali previste dalla legge e C.p.a. e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per qu esti motivi
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio Parte_1
2 di 3 dalla che si liquidano in 232 euro, oltre alle spese generali previste dalla legge Controparte_1
e C.p.a. e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del
30 maggio 2002 per il pagamento in capo all'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Si comunichi.
Brescia, 301.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio di appello promosso da
, nata a [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Alberto Parte_1 C.F._1
Zecca appellante nei confronti di
, con gli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi Controparte_1
appellata avverso la sentenza del Giudice di Pace di pronunciata il 1.3.2024 con cui è stata rigettata CP_1
l'opposizione dell'appellante avverso il verbale numero 099681/M/23 della Provincia di CP_1
Corpo di Polizia Provinciale notificato il 4.10.2023 (accertamento della violazione del limite di velocità fissato a 90 Km/h il 2.9.2023 alle ore 03.34 nel Comune di Rezzato al Km 15+515 sulla SP
BS11 Tangenziale Sud e irrogazione delle sanzioni di euro 245,67 e della decurtazione di 3 punti della patente) sulle con clusi oni
1. di parte appellante: nell'atto di appello: “riformare l'impugnata sentenza n. 215/2024 emessa e pubblicata dal Giudice di Pace di Brescia, nella persona della dott.ssa Silvia Natalini, in data 01 marzo 2024 e conseguentemente annullare il verbale di accertamento di violazione al codice della Strada n.
099681/M/23 - registro n. 249193/23, emesso dalla Provincia di – Corpo di Polizia CP_1
Provinciale” nella nota del 29.1.2025: “parte ricorrente aderisce all'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla e, stante la particolarità del caso, chiede cortesemente che Controparte_1
l'Ill.mo Giudice disponga la compensazione delle spese legali”
2. di parte appellata: “in via principale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni
1 di 3 esposte. Nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato e confermare la sentenza di primo grado, con rifusione delle spese. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, compensare le spese di lite.” ha pronunciato la seguente sen ten za
1. In via preliminare all'esame dell'unico motivo di appello (omessa omologazione delle apparecchiature Velocar Red & Speed EVO M matricole 637-638 dal Controparte_2
ai sensi dell'art. 142 comma 6 C.d.s.), va valutata la fondatezza della questione
[...] evidenziata dall'appellante di inammissibilità dell'appello proposto avverso il solo dispositivo della sentenza.
Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, l'art 429 c.p.c. è possibile proporre appello avverso il dispositivo nel solo caso in cui il giudice, all'esito dell'udienza di discussione, decida la causa dando lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni in fatto e diritto che ne sono a fondamento. Nel caso in cui non sia data lettura delle motivazioni della decisione l'impugnativa deve ritenersi ammissibile solo avverso la sentenza pubblicata unitamente alle motivazioni. La sentenza è appellabile ai sensi dell'art. 339, comma 1, e 433, comma 1, c.p.c., solo quando contenente tutti gli elementi elencati nell'art. 132, comma 1, c.p.c. compresa la motivazione.
Nel caso in esame la motivazione non è stata depositata.
L'appello è inammissibile secondo l'eccezione dell'appellato, a cui ha aderito anche l'appellante.
2. La mancanza della motivazione della sentenza appellata impedisce di conoscere in modo pieno gli atti del giudizio di primo grado per disporre sulle spese sostenute dalle parti in tale sede: di conseguenza nulla deve essere disposto.
L'inammissibilità dell'appello era talmente evidente da non poter essere valutata a favore dell'appellante: non è possibile compensare le spese processuali come richiesto dall'appellante che va condannato al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione appellata nel presente grado di giudizio.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione come emerge dalle considerazioni svolte sopra. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore fino a 1.100 euro.
L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Le spese vanno determinate in euro 232 (66 + 66 + 100), oltre alle spese generali previste dalla legge e C.p.a. e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per qu esti motivi
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio Parte_1
2 di 3 dalla che si liquidano in 232 euro, oltre alle spese generali previste dalla legge Controparte_1
e C.p.a. e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del
30 maggio 2002 per il pagamento in capo all'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Si comunichi.
Brescia, 301.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3