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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3486 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 620/2025
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
GiudiceDott. Chiara Delmonte
Dott. Valentina Di Peppe Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/01/2025 da
1) Parte 1
Nato a Somma Lombardo (VA) il 28/03/1964
Cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Luca Profita del Foro di Busto Arsizio presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 2
Nata a Milano il 25/09/1975
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Giannessi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bollate in data 23.6.2023
(anno 2023, atto n. 32, parte I) Regime: separazione dei beni
☐ separati con sentenza n. 847/2025 del 04/03/2025
(passata in giudicato, v. documenti in atti) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio fra Parte 1 nato a [...], il
28 marzo 1964 e residente a [...] C.F.: C.F. 3 e Pt 2
Codice Fiscale 4 ) nata a [...], il [...] residente a [...], alla (C.F.
[...] via Toti n. 10 contratto in Bollate in data 23.06.23 atto n. 32, Parte 1 anno 2023 trascritto nel Comune di Bollate ordinando la trascrizione ai competenti uffici;
2) dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto che segue:
Nell'ambito della definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nonché a saldo, stralcio e transazione di ogni ragione relativa all'intercorsa convivenza coniugale e quale liquidazione in unica soluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L. 898/70 e succ. mod., dichiarata equa dal Tribunale, il signor versa alla signora Pt 2 l'importo di € Pt 1
30.000,00 come segue:
- € 30.000,00 entro il 30 agosto 2025 tramite bonifico sulla seguente carta postepay N. 5333 1712
2668 2298, intestata alla Signora Pt_2 3) i coniugi si obbligano a mettere in vendita a terzi la casa coniugale sita a Bollate alla via Toti n.
10 nel più breve tempo possibile;
4) i coniugi riconoscono reciprocamente che tale vendita è di utilità per entrambi i coniugi;
5) i coniugi si obbligano pertanto a incaricare due agenzie immobiliari di fiducia entro trenta giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
6) il prezzo di vendita verrà fissato inizialmente in euro 630.000,00;
7) la casa verrà proposta non arredata;
8) Gli arredi dell'abitazione verranno suddivisi in parti uguali ad eccezione dei beni ed effetti personali delle parti che ognuna provvederà a prelevare, nonché degli arredi della cucina e delle camerette delle figlie della Signora Pt 2 di esclusiva pertinenza della stessa;
9)I coniugi si impegnano ad accettare eventuali proposte di acquisto entro il prezzo minimo di euro
570.000,00;
10)ove entro il 30.08.25 non dovessero pervenire proposte d'acquisto le parti si impegnano ad accettare anche proposte inferiori, entro il prezzo minimo di euro 520.000,00;
11) il ricavato della vendita verrà suddiviso in parti uguali
12) la sig.ra Pt 2 continuerà ad abitare nella casa coniugale e la stessa si obbliga a lasciarla al momento del rogito;
13) il sig Pt 1 si impegna a rimborsare le spese di mantenimento della casa, ivi comprese le utenze domestiche, sino al 30 agosto 2025;
14) dopo la data del 30 agosto 2025, in caso di permanenza, presso l'immobile, della Signora Pt_2 la stessa sosterrà in via esclusiva le spese di mantenimento della casa e le utenze domestiche;
15)i coniugi pattuiscono espressamente che in caso di mancata accettazione, da parte della Signora Pt 2 di proposta di acquisto conforme ai prezzi come sopra fissati ovvero in caso di mancata liberazione dell'immobile al momento del rogito, la stessa si obbliga a rimborsare al sig Pt_1 la somma di euro 100.000,00 per le spese di ristrutturazione della casa e l'acquisto degli arredi, fermo il diritto del sig Pt 1 di procedere a giudizio di divisione e vendita della casa e i maggiori danni;
Le parti dichiarano che con l'adempimento di quanto sopra non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa al rapporto coniugale e alla sentenza di separazione, fatto salvo il regolare adempimento di quanto fissato con la predetta sentenza, dichiarando, altresì, il Signor Pt 1 di non avere più nulla a pretendere dalla Signora
Pt 2 in relazione a quanto dallo stesso versato ad estinzione del mutuo, gravante sulla Signora
Pt 2 ed inerente il 50% di proprietà dell'immobile di Via Toti, 10, Bollate (MI), e ai costi sostenuti per la ristrutturazione e arredo del predetto immobile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bollate il 23/06/2023 tra Parte 1
[...] e Parte 2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di lite;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
GiudiceDott. Chiara Delmonte
Dott. Valentina Di Peppe Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/01/2025 da
1) Parte 1
Nato a Somma Lombardo (VA) il 28/03/1964
Cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Luca Profita del Foro di Busto Arsizio presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 2
Nata a Milano il 25/09/1975
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Giannessi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bollate in data 23.6.2023
(anno 2023, atto n. 32, parte I) Regime: separazione dei beni
☐ separati con sentenza n. 847/2025 del 04/03/2025
(passata in giudicato, v. documenti in atti) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio fra Parte 1 nato a [...], il
28 marzo 1964 e residente a [...] C.F.: C.F. 3 e Pt 2
Codice Fiscale 4 ) nata a [...], il [...] residente a [...], alla (C.F.
[...] via Toti n. 10 contratto in Bollate in data 23.06.23 atto n. 32, Parte 1 anno 2023 trascritto nel Comune di Bollate ordinando la trascrizione ai competenti uffici;
2) dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto che segue:
Nell'ambito della definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nonché a saldo, stralcio e transazione di ogni ragione relativa all'intercorsa convivenza coniugale e quale liquidazione in unica soluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L. 898/70 e succ. mod., dichiarata equa dal Tribunale, il signor versa alla signora Pt 2 l'importo di € Pt 1
30.000,00 come segue:
- € 30.000,00 entro il 30 agosto 2025 tramite bonifico sulla seguente carta postepay N. 5333 1712
2668 2298, intestata alla Signora Pt_2 3) i coniugi si obbligano a mettere in vendita a terzi la casa coniugale sita a Bollate alla via Toti n.
10 nel più breve tempo possibile;
4) i coniugi riconoscono reciprocamente che tale vendita è di utilità per entrambi i coniugi;
5) i coniugi si obbligano pertanto a incaricare due agenzie immobiliari di fiducia entro trenta giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
6) il prezzo di vendita verrà fissato inizialmente in euro 630.000,00;
7) la casa verrà proposta non arredata;
8) Gli arredi dell'abitazione verranno suddivisi in parti uguali ad eccezione dei beni ed effetti personali delle parti che ognuna provvederà a prelevare, nonché degli arredi della cucina e delle camerette delle figlie della Signora Pt 2 di esclusiva pertinenza della stessa;
9)I coniugi si impegnano ad accettare eventuali proposte di acquisto entro il prezzo minimo di euro
570.000,00;
10)ove entro il 30.08.25 non dovessero pervenire proposte d'acquisto le parti si impegnano ad accettare anche proposte inferiori, entro il prezzo minimo di euro 520.000,00;
11) il ricavato della vendita verrà suddiviso in parti uguali
12) la sig.ra Pt 2 continuerà ad abitare nella casa coniugale e la stessa si obbliga a lasciarla al momento del rogito;
13) il sig Pt 1 si impegna a rimborsare le spese di mantenimento della casa, ivi comprese le utenze domestiche, sino al 30 agosto 2025;
14) dopo la data del 30 agosto 2025, in caso di permanenza, presso l'immobile, della Signora Pt_2 la stessa sosterrà in via esclusiva le spese di mantenimento della casa e le utenze domestiche;
15)i coniugi pattuiscono espressamente che in caso di mancata accettazione, da parte della Signora Pt 2 di proposta di acquisto conforme ai prezzi come sopra fissati ovvero in caso di mancata liberazione dell'immobile al momento del rogito, la stessa si obbliga a rimborsare al sig Pt_1 la somma di euro 100.000,00 per le spese di ristrutturazione della casa e l'acquisto degli arredi, fermo il diritto del sig Pt 1 di procedere a giudizio di divisione e vendita della casa e i maggiori danni;
Le parti dichiarano che con l'adempimento di quanto sopra non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa al rapporto coniugale e alla sentenza di separazione, fatto salvo il regolare adempimento di quanto fissato con la predetta sentenza, dichiarando, altresì, il Signor Pt 1 di non avere più nulla a pretendere dalla Signora
Pt 2 in relazione a quanto dallo stesso versato ad estinzione del mutuo, gravante sulla Signora
Pt 2 ed inerente il 50% di proprietà dell'immobile di Via Toti, 10, Bollate (MI), e ai costi sostenuti per la ristrutturazione e arredo del predetto immobile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bollate il 23/06/2023 tra Parte 1
[...] e Parte 2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di lite;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo