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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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- 1. Se deposito i bilanci significa che tieni la contabilità; se non la consegni al curatore vuol dire che l’hai sottrattaAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 27 settembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2024, n. 34811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34811 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Lorenzo Bertacco, che conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la refusione delle spese processuali come da nota spese;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Andrea Toppi, che si riporta al ricorso e alla memoria conclusiva;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Monza del 71.02.2023 che condannava VI ZI alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di Penale Sent. Sez. 5 Num. 34811 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 17/07/2024 bancarotta fraudolenta documentale in concorso con MA NO, quale liquidatore, giudicato separatamente, consistito nell'avere, quale amministratore di fatto della ERRE 8 s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita coni sentenza del 4.05.2018, sottratto, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili, non rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della fallita. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, Avv. Andrea Toppi, affidato a quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione erronea applicazione ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216 co. primo n.2, 223, comma primo, RD 267/1942, nonché inosservanza ed erronea applicazione degli artt.63, comma 2, e 64, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alle medesime disposizioni di legge, e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territonale fondato la prova della responsabilità penale del ricorrente quale amministratore di fatto della società ERRE 8 s.r.l. in liquidazione sulle sommarie informazioni testimoniali rese da IA IA MO alla PG, di cui assume la inutilizzabilità perché avrebbe dovuto essere sentita sin dall'inizio come persona sottoposta alle indagini, con gli avvisi di cui all'art.64 cod. proc. pen., in quanto, al tempo delle dichiarazioni, sarebbe stata attinta da indizi di reità del reato di bancarotta fraudolenta documentale quale amministratore unico e socio della Erre 8 s.r.l. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale è incorsa in errore sulla qualifica del soggetto recipiente le dichiarazioni rese dalla MO, Curatore fallimentare e non PG, con conseguente inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese anche contra alios ed anche nel giudizio abbreviato, chiedendo dichiararsi la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IA IA MO e la estromissione dal processo. Quanto alla c.d. prova di resistenza, le dichiarazioni di IE DI sarebbero rilevanti solo completandosi con quelle rese dalla teste MO perché non direbbero nulla sulla direzione amministrativa, commerciale, contabile della Erre 8 s.r.l. presso cui di fatto la teste non ha mai lavorato, quanto alle circostanze del ruolo dell'imputato di depositario delle scritture contabili della società dal 2003, anno di costituzione della società, nonché di soggetto incaricato del deposito dei bilanci presso la Camera di Commercio dal 2007 al 2010 e dal 2013 al 2014, non sarebbero sufficienti a ritenerlo amministratore di fatto della società in quanto attività collegabile e compatibile con il ruolo di consulente aziendale, svolto sino al 2012, quantO alla ritenuta 2 inattendibilità delle dichiarazioni di MA NO, precedente liquidatore, che durante l'audizione davanti al Curatore, dichiarava di non conoscere il ricorrente e contestualmente riceveva, sul telefono del proprio difensore, uno telefonata di VI ZI, si deduce che le stesse non avrebbero valore accusatorio. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216 co. primo, 223 n.2, comma primo, RD 267/1942, nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art.194 comma 1 n.1 e n.3, cod. proc. pen., degli artt. 27 e 111 Cost. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216 co. primo, 223, comma primo, RD 267/1942, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la difesa avrebbe dovuto provare la inattendibilità della teste IE DI le cui dichiarazioni sarebbero ininfluenti ai fini della decisione perché, riferendo di visite periodiche del ricorrente presso la sede di lavoro in Buccinasco per effettuare consulenze alla RA RD e a NT, non avrebbe avuto conoscenza diretta di fatti per dimostrare il presunto ruolo gestori° esercitato da ZI nella società fallita, che i giudici primo e secondo grado hanno ritenuto che il compendio probatorio potesse trovare fondamento nella testimonianza incrociata della MO e della DI e che per effetto della inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni della MO, non potrebbe supportarsi la tesi della testimonianza incrociata con conseguente insufficienza della prova della commissione del fatto reato. Deduce il ricorrente che le dichiarazioni della DI, laddove riferisce ad un più ampio contesto di emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché del contenuto delle riunioni intercorse tra ZI e Ravasco, traendone personali conclusioni, sarebbero valutazioni discrezionali prive di evidenza probatoria, sulle quali i giudici di merito erroneamente fonderebbero la valutazione in punto di quantificazione della pena in violazione del disposto degli artt.194 cod. proc. pen. e 27 e 111 Cost. Deduce infine il ricorrente la inattendibilità della teste DI per il risentimento personale dalla stessa nutrito nei confronti del ZI per effetto della pendenza di diversi contenziosi civili anche per risarcimento del danno. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione ed erroneo applicazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216 co. primo, n.2, 223, comma primo, RD 267/1942, nonché all'art.194 comma 1 n.1 e n.3, cod. proc. pen., agli artt. 27 e 111 Cost. e agli artt. 110 cod. pen., 216 co. primo, 223, comma primo, RD 267/1942, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deducendo che estromettendo le dichiarazioni della teste DI circa un presunto coinvolgimento del ZI in un più ampio ambito di illegalità, la Motivazione in 3 ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sarebbe illegittima in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art.133 cod. pen., e che il risalente precedente penale per il reato di cui all'arti° quater D.Lgs. 74/2000 non sarebbe in grado di fornire prova della predilezione dell'imputato verso condotte illecite, e che il riferimento alla assenza di condotta risarcitoria e riparatoria anche simbolica e la mancata prova di elementi idonei a dimostrare la resipiscenza e rimeditazione critica delle condotte devianti contrasterebbero con il principio costituzionale di presunzione di innocenza di cui all'art:27 Cost. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216 co. primo n.2, 223, comma primo, RD 267/1942, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale, qualificando il fatto nel reato di bancarotta documentale generica, ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza del reato, l'accertamento da parte della Curatela della carenza parziale della documentazione societaria senza svolgere altra indagine neppure circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, chiedendo annullarsi la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni è ammissibile, nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso, sulla base dell'appello, l'iter motivazionale della sentenza di primo grado per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed esaminato le censure svo te. I giudici di 4 merito hanno ricostruito nel dettaglio tutte le vicende societarie splla base delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari e ne hanno 'dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantomeno manifesta, peraltro in doppia conforme. Nel ricorso, la difesa ripropone in sostanza censure già sviluppate in appello prospettando una diversa valutazione dei fatti, senza confrontarsi con la motivazione adottata. Le deduzioni svolte, oltre che meramente reiterative, sono infondate nei termini di cui si dirà, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico- argomentativo dei giudici di appello, che hanno ricavato la consapevolezza dell'imputato del ruolo svolto e dell'attività illecita della società da precisi elementi, idonei al fine di dimostrare l'elemento psicologico in capo allo stesso. 2.1 II primo motivo del ricorso - con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IA IA MO (che si assume rese alla polizia giudiziaria e non al curatore come indicato in sentenza) è manifestamente infondato per le ragioni indicate puntualmente a pag. 12 e 13 del provvedimento impugnato. A tal proposito va ribadito comunque un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato nella motivazione dell'impugnata sentenza, secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63, comma I, cod. proc. pen., solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale della inutilizzabilità, prevista dall'art. 63, comma I, cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 28583 del 18/06/2021 Cc., Rv. 281807 - 01; Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020, Rv. 279804; Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, Rv. 280640; Sez. 2, Ordinanza n. 30965 del 14/07/2016, Di Giacomo, Rv. 267571;) prevalendo la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso (Sez. 2 Sent. n. 283 del 01/10/2013, dep. 08/01/2014, Rv. 258105), né di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. (Sez. 5, Sentenza n. 43508 del 28/05/2014 Cc., Rv. 261078). Ne risulta affermare che il primo motivo, nella parte in cui deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste MO perché la stessa avrebbe dovuto essere sentita sin dal primo atto quale indagata, non è fondato posto che 5 l'imputato non può eccepire la violazione di una garanzia posta a tutela del solo dichiarante (Sez. 2, Sentenza n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807 - 01). Per quanto attiene al profilo di violazione di legge, deve eSsere ricordato che, in tema di prova dichiarativa, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio che spetta al giudice di merito il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, rattribuibilità al dichiarante della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, ma il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (S. U. n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 e conforme, più di recente, Sez. 5, Sentenza n. 39498 del 25/06/2021, Rv. 282030 - 01; Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, Rv. 279606; Séz. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Rv. 27794; Sez.6, n. 20098 del 19/04/2016, Pg in proc. SC ed altri, Rv. 267129). D'altra parte, questo Collegio intende qui ahche ribadire il principio che, quando dalle dichiarazioni rese da una persona emergano indizi di colpevolezza a carico della stessa nel corso dell'esame testimoniale - e quindi nell'impossibilità di esercitare i diritti di difesa - i contenuti dichiarativi non possono essere utilizzati a suo carico, ma possono certamente esserlo nei confronti dei terzi (in tal senso, Sez.6, n. 29535 del 02/07/2013, Oppolo e altro, Rv. 256151, Sez. 2, n. 43338 del 24/09/2015, Faranda, Rv. 265071). Nel caso di specie, comunque, l'accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale, sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede, che richiama interamente la motivazione del Tribunale, ha dato conto delle ragioni per le quali, al di là della veste formale di amministratore della società sino giugno 2017, alla quale succedeva MA NO, quale liquidatore, sino alla data del fallimento, pacificamente mai assunta dalla denunciante, la testimone esaminata non fosse soggetto da reputarsi "indagabile", al momento delle sommarie informazioni testimoniali, escludendo che a carico della MO potessero essere ravvisati indizi di reità in relazione al reato di sottrazione delle scritture contabili relative all'esercizio dell'attività di impresa. Condividendo con argomentazione coerente la valutazione già espressa sul punto dai giudici di prime cure, la Corte territoriale richiama integralmente la sentenza di primo grado che ha escluso con motivazione immune da vizi logico-giuridici che la teste MO, al momento delle sommarie dichiarazioni alla PG, poteva assumere la veste di testimone in quanto, in relazione al particolare reato contestato, l'indagine veniva limitata all'ultimo liquidatore della società sino alla data del fallimento, MA NO, ed al soggetto che sulla base delle indagini risultava esserne amministratore di fatto, VI ZI, che, dalla data della costituzione della società sino alla data del 6 fallimento, aveva detenuto le scritture contabili, con conseguente superamento dell'errore in cui è incorsa la Corte territoriale. Nella sostanza, il motivo formulato dal ricorrente tende a suggerire una diversa lettura di quanto considerato dai giudici di merito all'esito dell'esame di tutto il materiale probatorio in atti, accertamento di fatto precluso a questa Corte in considerazione degli ambiti del giudizio di legittimità. Peraltro, è decisivo osservare come le dichiarazioni della MO non assumono valore essenziale nell'ambito della ricostruzione probatoria operata dai giudici di merito, costituendo solo uno dei plurimi e convergenti elementi impiegati dal giudice di prime cure a conforto del possesso in capo al ZI della qualità di amministratore di fatto della società fallita desunta dalla concreta, effettiva ed esclusiva gestione aziendale della società rispetto a IA IA MO e DA NO, amministratori di diritto, e poi a MA NO, liquidatore, titolari solo di cariche formali, mai ingeritisi nella gestione societaria, e fondata su plurimi elementi, quali innanzi tutto le dichiarazioni rese da IE DI prima al Curatore e poi confermate alla P.G., la documentazione acquisita che ha consentito di accertare il ruolo dell'imputato di depositario delle scritture contabili sin dal 2003 (data di costituzione della società) e di consulente contabile e fiscale per 69 S.r.l.- precedente denominazione di Erre 8 s.r.I.-, nonché di soggetto incaricato del deposito dei bilanci presso la Camera di Commercio per i periodi dal 2007 al 2010 e dal 2013 al 2014, epoca del trasferimento di quote sociali e dell'assunzione della carica di amministratore unico prima da parte di DA UI NO, padre di MA NO, poi di IA IA MO, la valutazione del comportamento contraddittorio tenuto dell'ultimo liquidatore della società, MA NO, che mostrava di conoscere bene il ricorrente sebbene avesse dichiarato di non conoscerlo (Sez. 3 - , Sentenza n. 10916 del 12/11/2019 Rv. 279859). Il ruolo di amministratore di fatto effettivamente svolto dall'imputato è ampiamente argomentato con motivazione immune da censure e vizi rilevabili in sede di legittimità. In ogni caso, come sostenuto anche in precedenti decisioni di questa Corte, anche in sede di legittimità può procedersi alla c.d. "prova di resistenza" nel senso di valutare se gli elementi di prova o indiziari acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso decisivo sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sé sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 1, n. 1495 del 02/12/1998, Archina Rv. 212274). Ebbene, dall'esame della motivazione della sentenza della Corte territoriale si ricava che le dichiarazioni della teste MO sono state utilizzate quale mero riscontro ai dati documentali ed alle dichiarazioni rese dalla teste DI che hanno consentito di attribuire al ricorrente il ruolo non di semplice professionista con incarichi di consulenza bensì di dominus della società fallita con poteri gestori, di disposizione e decisori, 'corrispondenti all'esercizio di fatto dell'amministrazione della società. 2.2 Parimenti inammissibile, alla luce della motivazione corretta ed immune da censure e da vizi di illogicità adottata dalla Corte territoriale, è il secondo motivo di ricorso che contesta l'attendibilità delle dichiarazioni rese da IE DI prima al Curatore e poi confermate alla P.G. La Corte ha valutato la intrinseca attendibilità della teste sotto il profilo della logicità, coerenza ed analiticità della deposizione, indicando con precisione le ragioni per cui ha ritenuto particolarmente affidabile la DI, quali il rapporto lavorativo di collaborazione e di dipendenza intercorso con VI ZI dal 2006 al 2013, mantenuto anche nel periodo successivo, sebbene la teste, su precisa disposizione del ZI, veniva assunta con mansioni di impiegata amministrativa da altra società, l'avere continuato a ricevere istruzioni sempre solo da VI ZI peraltro, nei rapporti con la Erre 8 s.d., senza mai conoscere e avere rapporti con il liquidatore, MA NO, né con il precedente amministratore, DA UI NO, e quanto alla società di cui era dipendente, L.C.L. s.r.l. (già La RA OM s.r.I.) s.r.I., ed amministrata da IA IA MO, la teste dichiarava di avere sempre interpellato ZI e mai la MO. Parimenti, con riguardo ai riscontri oggettivi esterni, la sentenza della Corte territoriale è completa, esaustiva ed immune da vizi, nonché ha tenuto conto del contesto complessivamente considerato in cui, nel corso degli anni, pur alternandosi nella gestione della Erre 8 s.r.l. diversi amministratori (prima, DA UI NO, padre di MA NO, poi IA IA MO), ed infine nominato il liquidatore (MA NO), in realtà colui che ha sempre esercitato in esclusiva, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici relativi alla qualifica o alle funzioni dell'amministratore di diritto è stato l'odierno ricorrente, senza parcellizzare i vari elementi di prova come fa invece la difesa che trascrive nel ricorso solo parte delle dichiarazioni rese dalla teste DI. Parimenti immune da censure e vizi di illogicità è la valutazione compiuta dalla Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio delle dichiarazioni della teste DI circa le indicazioni ricevute su fatture da emettere dalle società La RA OM e NT dopo riunioni del socio IO con VI ZI presso la sede della prima, e circa i riscontrati insoluti dei clienti nei cui confronti erano stati emessi i documenti fiscali, tutti operatori economici riferibili 8 a ZI VI o quali società del gruppo C.M.P. Consultino s.r.l. da lui amministrata o quali suoi clienti come professionista. Analoghe considerazioni si impongono circa la ritenuta irrilevanza, quale indice di inattendibilità della teste, della vertenza con l'imputato per pregresse spettanze contrattuali in quanto al momento della audizione da parte del curatore era stata già soddisfatta del suo credito verso la società fallita e dunque teste disinteressato ad accuse false e calunniose. Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertanhenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. (506, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei già menzionati vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01; Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023). Ne consegue l'inammissibilità del motivo, per quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli k Rv. 268823), in ragione del principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Invero, nel caso in esame, il motivo si limita a riprodurre le censure dedotte in appello, solo con il riferimento in premessa alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata, difettando del tutto di critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e al tri, Rv. 254584). 3. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile perché generico. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Cass. III, n. 44071/2014), posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguarnento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in Considerazione 9 di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, sicché la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo òll'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. D'altra parte, le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, che presentino, pur sempre, connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 14.01.1999, n.2642; Cass. Pen., Sez. VI, 28.05.1999, n.8668). Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte territoriale in punto di diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche rapportata alla condotta complessivamente realizzata dal ricorrente quale amministratore di fatto della società fallita per un lungo arco temporale, sin dalla costituzione della società, alla valutazione compiuta dai giudici di prime cure ed alla mancanza di elementi positivi tali da potere giustificare il riconoscimento del chiesto beneficio, è corretta ed immune da vizi. 4. Il quarto motivo di ricorso che lamenta violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 216 co. Primo n.2, 223, comma primo, RD 267/1942, è inammissibile perché meramente contestativo di quanto argomentato dai giudici di merito con motivazione del tutto congrua ed immune dai vizi logico-giuridici che si confronta puntualmente con il motivo di appello. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che, a differenza che nel reato di bancarotta semplice, in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'elemento oggettivo riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867). L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale, cioè, può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 44886 del 23/9/2015, Rossi, Rv.1265508; Sez. 5, n. 22593 del 20/4/2012, Pupillo, Rv. 252973; Sez. 5, n. 7165 del 29/1/1977, Alberi, Rv. 136073). 10 Anche la deduzione in punto di insussistenza del dolo è priva di pregio. La bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta, sottrazione od occultamento delle scritture contabili, prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, I. fall., configura un reato a dolo specifico;
viceversa, è sufficiente il dolo generico nell'ipotesi prevista dalla seconda parte della medesima disposizione per le condotte di infedele tenuta delle scritture contabili in guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Ciò posto, e nonostante la non brillante formulazione dell'imputazione, i giudici di merito hanno condannato il ricorrente per la "tenuta fraudolenta" ed infedele delle scritture contabili, riportando i rilievi sollevati dal curatore nel corso delle sue attività di verifica, ed evidenziando che l'esistenza di bilanci depositati presso il Registro delle Imprese e di registri fiscali è sufficiente per ritenere che scritture e documenti contabili e fiscali siano stati tenuti e istituiti, omettendone in via definitiva la consegna agli organi della procedura fallimentare, da cui è derivata la impossibilità di ricostruire gli atti gestori, il movimento degli affari e il patrimonio della società fallita. Invero, la Corte territoriale, qualificato il fatto nel reato di bancarotta documentale generica, ha ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza del reato, l'accertamento della Curatela della carenza parziale della documentazione societaria, senza una indicazione precisa dei libri e delle scritture contabili mancanti, indicando soltanto quelle effettivamente ricevute dal curatore, peraltro di entità rninimale e per lo più riconducibili alla sola annualità del 2017, in considerazione dello specifico obbligo di consegna di tutta la documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione che discende direttamente dalla legge (art.86 L. Fall.), che incombe sull'imprenditore dichiarato fallito. Parimenti infondato è il motivo laddove deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di accertamento dell'elemento soggettivo del reato. In relazione a tale fattispecie, coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la Corte d'Appello ha ricercato il dolo generico quale coefficiente soggettivo necessario a configurare il reato di bancarotta documentale generica, prevista dall'art.216, comma primo, n.2, seconda parte, L. Fall., costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenutal delle scritture "con la logica ed immanente consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, 11 Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). La ricostruzione dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua duplice declinazione, si fonda sull'ovvia constatazione secondo cui, alla luce degli artt. 2214 e segg. cod. civ., la conservazione e la fedele redazione delle scritture di impresa è preciso ed indefettibile onere dell'imprenditore, sia individuale che associato, nonché, di conseguenza, anche dell'amministratore di fatto, individuato ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. La norma incriminatrice di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, come da tempo affermato da questa Corte, tende, tra l'altro, anche a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela;
sicché, nel caso in cui le scritture siano state tenute in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, la disposizione circoscrive nel perimetro della rilevanza penale ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari. Da tempo è stato chiarito come tale ultimo addebito si riferisca ad una condotta a forma libera che, in realtà, comprende ogni ipotesi di falsità, sia materiale che ideologica, posto che proprio l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela non può che essere ostacolata non solo da falsità materiali dei documenti, ma anche - e soprattutto — da quelle ideologiche, che forniscono un'infedele rappresentazione del dato contabile (Sez. 5, n. 3115 del 17/12/2010, dep. 28/01/2011, Clementoni, Rv. 249267; Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, De Simone, Rv. 189812). In linea con tale linea interpretativa, va ulteriormente chiarito che la parziale omissione del dovere annotativo, che riguardi uno o più libri contabili, integra la fattispecie di bancarotta documentale a dolo generico;
ciò in quanto la singola, omessa annotaziOne, o anche l'annotazione parziale, presuppongono, in ogni caso, l'esistenza della scrittura contabile di riferimento, elemento imprescindibile per la configurazione della bancarotta a dolo generico;
inoltre, tali condotte di falsificazione ideologica, che rendono lacunosa e/o incompleta la rappresentazione contenuta nella scrittura, concretano, in sostanza, altrettante falsificazioni per omissione, valutabili ai fini di una impossibilità o difficoltà nella ricostruzione delle vicende contabili e patrimoniali dell'impresa (Sez. 5, Sentenza n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677 - 02; Sez. 5, n. 3114 del 17/12/2010, dep. 28/01/2011,, Zaccaria, Rv. 249266). Questa Corte (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta Stefania, Rv. 282280; (conformi: 13 Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata;
Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata;
Sez. 12 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata;
Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816), ha inoltre ribadito la necessità di dimostrare l'effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture, tale de impedire la ricostruzione del movimento degli affari. Nella specie, la Corte di merito richiama il ruolo svolto dall'imputato, quale amministratore di fatto della Erre 8 s.r.I., occupandosi, in via esclusiva, della gestione della società fallita, nonostante l'avvicendarsi, nel corso degli anni, prima di diversi amministratori (prima, DA UI NO, padre di MA NO, poi IA IA MO), poi del liquidatore (MA NO), esercitando in modo continuativo e significativo i poteri tipici relativi alla qualifica o alle funzioni dell'amministratore di diritto, e ne sottolinea, altresì, il ruolo di depositario delle scritture contabili sin dal 2003, anno di costituzione della società, e di consulente contabile e fiscale per 69 S.r.1,- precedente denominazione di Erre 8 s.r.I.-, nonché di soggetto incaricato del deposito dei bilanci presso la Camera di Commercio per i periodi dal 2007 al 2010 e dal 2013 al 2014, ruolo che ha mantenuto nonostante la nomina del liquidatore nella persona di MA NO tant'è che questi consegnava al curatore i documenti in suo possesso (libro dei verbali dell'assemblea, registri IVA relativi al 2017, estratti del conto corrente societario relativi al medesimo anno, epoca in cui l'impresa era già inattiva) ed indicava quale depositario delle scritture contabili, dopo il decesso del precedente professionista, ragionier Gaetano Pota, una società estera, con sede in Romania, dichiarazioni smentite attraverso la verifica del cassetto fiscale da cui emergeva che il depositario della contabilità, sin dalla data di costituzione della società, era proprio il ZI, soggetto con il quale l'NO si rapportava continuamente, e sul quale incombeva lo specifico obbligo di consegna al curatore. Ne consegue, che l'imputato, unico depositario delle scritture contabili dalla data di costituzione della società e di consulente contabile e fiscale per 69 S.r.l.- precedente denominazione di Erre 8 s.r.I.-, sino alla data del fallimento, nonché di vero e proprio dominus della società fallita con poteri gestori, di disposizione e decisori, corrispondenti all'esercizio di fatto dell'amministrazione, era consapevole dello stato effettivo delle scritture e che la irregolare tenuta delle scritture contabili relative alla vita della società amministrata, non rendeva possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della fallita. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende. 13 Il ricorrente va condannato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nella misura di complessivi euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 17/07/2024. o
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Lorenzo Bertacco, che conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la refusione delle spese processuali come da nota spese;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Andrea Toppi, che si riporta al ricorso e alla memoria conclusiva;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Monza del 71.02.2023 che condannava VI ZI alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di Penale Sent. Sez. 5 Num. 34811 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 17/07/2024 bancarotta fraudolenta documentale in concorso con MA NO, quale liquidatore, giudicato separatamente, consistito nell'avere, quale amministratore di fatto della ERRE 8 s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita coni sentenza del 4.05.2018, sottratto, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili, non rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della fallita. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, Avv. Andrea Toppi, affidato a quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione erronea applicazione ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216 co. primo n.2, 223, comma primo, RD 267/1942, nonché inosservanza ed erronea applicazione degli artt.63, comma 2, e 64, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alle medesime disposizioni di legge, e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territonale fondato la prova della responsabilità penale del ricorrente quale amministratore di fatto della società ERRE 8 s.r.l. in liquidazione sulle sommarie informazioni testimoniali rese da IA IA MO alla PG, di cui assume la inutilizzabilità perché avrebbe dovuto essere sentita sin dall'inizio come persona sottoposta alle indagini, con gli avvisi di cui all'art.64 cod. proc. pen., in quanto, al tempo delle dichiarazioni, sarebbe stata attinta da indizi di reità del reato di bancarotta fraudolenta documentale quale amministratore unico e socio della Erre 8 s.r.l. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale è incorsa in errore sulla qualifica del soggetto recipiente le dichiarazioni rese dalla MO, Curatore fallimentare e non PG, con conseguente inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese anche contra alios ed anche nel giudizio abbreviato, chiedendo dichiararsi la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IA IA MO e la estromissione dal processo. Quanto alla c.d. prova di resistenza, le dichiarazioni di IE DI sarebbero rilevanti solo completandosi con quelle rese dalla teste MO perché non direbbero nulla sulla direzione amministrativa, commerciale, contabile della Erre 8 s.r.l. presso cui di fatto la teste non ha mai lavorato, quanto alle circostanze del ruolo dell'imputato di depositario delle scritture contabili della società dal 2003, anno di costituzione della società, nonché di soggetto incaricato del deposito dei bilanci presso la Camera di Commercio dal 2007 al 2010 e dal 2013 al 2014, non sarebbero sufficienti a ritenerlo amministratore di fatto della società in quanto attività collegabile e compatibile con il ruolo di consulente aziendale, svolto sino al 2012, quantO alla ritenuta 2 inattendibilità delle dichiarazioni di MA NO, precedente liquidatore, che durante l'audizione davanti al Curatore, dichiarava di non conoscere il ricorrente e contestualmente riceveva, sul telefono del proprio difensore, uno telefonata di VI ZI, si deduce che le stesse non avrebbero valore accusatorio. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216 co. primo, 223 n.2, comma primo, RD 267/1942, nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art.194 comma 1 n.1 e n.3, cod. proc. pen., degli artt. 27 e 111 Cost. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216 co. primo, 223, comma primo, RD 267/1942, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la difesa avrebbe dovuto provare la inattendibilità della teste IE DI le cui dichiarazioni sarebbero ininfluenti ai fini della decisione perché, riferendo di visite periodiche del ricorrente presso la sede di lavoro in Buccinasco per effettuare consulenze alla RA RD e a NT, non avrebbe avuto conoscenza diretta di fatti per dimostrare il presunto ruolo gestori° esercitato da ZI nella società fallita, che i giudici primo e secondo grado hanno ritenuto che il compendio probatorio potesse trovare fondamento nella testimonianza incrociata della MO e della DI e che per effetto della inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni della MO, non potrebbe supportarsi la tesi della testimonianza incrociata con conseguente insufficienza della prova della commissione del fatto reato. Deduce il ricorrente che le dichiarazioni della DI, laddove riferisce ad un più ampio contesto di emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché del contenuto delle riunioni intercorse tra ZI e Ravasco, traendone personali conclusioni, sarebbero valutazioni discrezionali prive di evidenza probatoria, sulle quali i giudici di merito erroneamente fonderebbero la valutazione in punto di quantificazione della pena in violazione del disposto degli artt.194 cod. proc. pen. e 27 e 111 Cost. Deduce infine il ricorrente la inattendibilità della teste DI per il risentimento personale dalla stessa nutrito nei confronti del ZI per effetto della pendenza di diversi contenziosi civili anche per risarcimento del danno. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione ed erroneo applicazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216 co. primo, n.2, 223, comma primo, RD 267/1942, nonché all'art.194 comma 1 n.1 e n.3, cod. proc. pen., agli artt. 27 e 111 Cost. e agli artt. 110 cod. pen., 216 co. primo, 223, comma primo, RD 267/1942, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deducendo che estromettendo le dichiarazioni della teste DI circa un presunto coinvolgimento del ZI in un più ampio ambito di illegalità, la Motivazione in 3 ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sarebbe illegittima in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art.133 cod. pen., e che il risalente precedente penale per il reato di cui all'arti° quater D.Lgs. 74/2000 non sarebbe in grado di fornire prova della predilezione dell'imputato verso condotte illecite, e che il riferimento alla assenza di condotta risarcitoria e riparatoria anche simbolica e la mancata prova di elementi idonei a dimostrare la resipiscenza e rimeditazione critica delle condotte devianti contrasterebbero con il principio costituzionale di presunzione di innocenza di cui all'art:27 Cost. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216 co. primo n.2, 223, comma primo, RD 267/1942, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale, qualificando il fatto nel reato di bancarotta documentale generica, ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza del reato, l'accertamento da parte della Curatela della carenza parziale della documentazione societaria senza svolgere altra indagine neppure circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, chiedendo annullarsi la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni è ammissibile, nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso, sulla base dell'appello, l'iter motivazionale della sentenza di primo grado per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed esaminato le censure svo te. I giudici di 4 merito hanno ricostruito nel dettaglio tutte le vicende societarie splla base delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari e ne hanno 'dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantomeno manifesta, peraltro in doppia conforme. Nel ricorso, la difesa ripropone in sostanza censure già sviluppate in appello prospettando una diversa valutazione dei fatti, senza confrontarsi con la motivazione adottata. Le deduzioni svolte, oltre che meramente reiterative, sono infondate nei termini di cui si dirà, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico- argomentativo dei giudici di appello, che hanno ricavato la consapevolezza dell'imputato del ruolo svolto e dell'attività illecita della società da precisi elementi, idonei al fine di dimostrare l'elemento psicologico in capo allo stesso. 2.1 II primo motivo del ricorso - con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IA IA MO (che si assume rese alla polizia giudiziaria e non al curatore come indicato in sentenza) è manifestamente infondato per le ragioni indicate puntualmente a pag. 12 e 13 del provvedimento impugnato. A tal proposito va ribadito comunque un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato nella motivazione dell'impugnata sentenza, secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63, comma I, cod. proc. pen., solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale della inutilizzabilità, prevista dall'art. 63, comma I, cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 28583 del 18/06/2021 Cc., Rv. 281807 - 01; Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020, Rv. 279804; Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, Rv. 280640; Sez. 2, Ordinanza n. 30965 del 14/07/2016, Di Giacomo, Rv. 267571;) prevalendo la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso (Sez. 2 Sent. n. 283 del 01/10/2013, dep. 08/01/2014, Rv. 258105), né di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. (Sez. 5, Sentenza n. 43508 del 28/05/2014 Cc., Rv. 261078). Ne risulta affermare che il primo motivo, nella parte in cui deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste MO perché la stessa avrebbe dovuto essere sentita sin dal primo atto quale indagata, non è fondato posto che 5 l'imputato non può eccepire la violazione di una garanzia posta a tutela del solo dichiarante (Sez. 2, Sentenza n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807 - 01). Per quanto attiene al profilo di violazione di legge, deve eSsere ricordato che, in tema di prova dichiarativa, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio che spetta al giudice di merito il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, rattribuibilità al dichiarante della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, ma il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (S. U. n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 e conforme, più di recente, Sez. 5, Sentenza n. 39498 del 25/06/2021, Rv. 282030 - 01; Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, Rv. 279606; Séz. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Rv. 27794; Sez.6, n. 20098 del 19/04/2016, Pg in proc. SC ed altri, Rv. 267129). D'altra parte, questo Collegio intende qui ahche ribadire il principio che, quando dalle dichiarazioni rese da una persona emergano indizi di colpevolezza a carico della stessa nel corso dell'esame testimoniale - e quindi nell'impossibilità di esercitare i diritti di difesa - i contenuti dichiarativi non possono essere utilizzati a suo carico, ma possono certamente esserlo nei confronti dei terzi (in tal senso, Sez.6, n. 29535 del 02/07/2013, Oppolo e altro, Rv. 256151, Sez. 2, n. 43338 del 24/09/2015, Faranda, Rv. 265071). Nel caso di specie, comunque, l'accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale, sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede, che richiama interamente la motivazione del Tribunale, ha dato conto delle ragioni per le quali, al di là della veste formale di amministratore della società sino giugno 2017, alla quale succedeva MA NO, quale liquidatore, sino alla data del fallimento, pacificamente mai assunta dalla denunciante, la testimone esaminata non fosse soggetto da reputarsi "indagabile", al momento delle sommarie informazioni testimoniali, escludendo che a carico della MO potessero essere ravvisati indizi di reità in relazione al reato di sottrazione delle scritture contabili relative all'esercizio dell'attività di impresa. Condividendo con argomentazione coerente la valutazione già espressa sul punto dai giudici di prime cure, la Corte territoriale richiama integralmente la sentenza di primo grado che ha escluso con motivazione immune da vizi logico-giuridici che la teste MO, al momento delle sommarie dichiarazioni alla PG, poteva assumere la veste di testimone in quanto, in relazione al particolare reato contestato, l'indagine veniva limitata all'ultimo liquidatore della società sino alla data del fallimento, MA NO, ed al soggetto che sulla base delle indagini risultava esserne amministratore di fatto, VI ZI, che, dalla data della costituzione della società sino alla data del 6 fallimento, aveva detenuto le scritture contabili, con conseguente superamento dell'errore in cui è incorsa la Corte territoriale. Nella sostanza, il motivo formulato dal ricorrente tende a suggerire una diversa lettura di quanto considerato dai giudici di merito all'esito dell'esame di tutto il materiale probatorio in atti, accertamento di fatto precluso a questa Corte in considerazione degli ambiti del giudizio di legittimità. Peraltro, è decisivo osservare come le dichiarazioni della MO non assumono valore essenziale nell'ambito della ricostruzione probatoria operata dai giudici di merito, costituendo solo uno dei plurimi e convergenti elementi impiegati dal giudice di prime cure a conforto del possesso in capo al ZI della qualità di amministratore di fatto della società fallita desunta dalla concreta, effettiva ed esclusiva gestione aziendale della società rispetto a IA IA MO e DA NO, amministratori di diritto, e poi a MA NO, liquidatore, titolari solo di cariche formali, mai ingeritisi nella gestione societaria, e fondata su plurimi elementi, quali innanzi tutto le dichiarazioni rese da IE DI prima al Curatore e poi confermate alla P.G., la documentazione acquisita che ha consentito di accertare il ruolo dell'imputato di depositario delle scritture contabili sin dal 2003 (data di costituzione della società) e di consulente contabile e fiscale per 69 S.r.l.- precedente denominazione di Erre 8 s.r.I.-, nonché di soggetto incaricato del deposito dei bilanci presso la Camera di Commercio per i periodi dal 2007 al 2010 e dal 2013 al 2014, epoca del trasferimento di quote sociali e dell'assunzione della carica di amministratore unico prima da parte di DA UI NO, padre di MA NO, poi di IA IA MO, la valutazione del comportamento contraddittorio tenuto dell'ultimo liquidatore della società, MA NO, che mostrava di conoscere bene il ricorrente sebbene avesse dichiarato di non conoscerlo (Sez. 3 - , Sentenza n. 10916 del 12/11/2019 Rv. 279859). Il ruolo di amministratore di fatto effettivamente svolto dall'imputato è ampiamente argomentato con motivazione immune da censure e vizi rilevabili in sede di legittimità. In ogni caso, come sostenuto anche in precedenti decisioni di questa Corte, anche in sede di legittimità può procedersi alla c.d. "prova di resistenza" nel senso di valutare se gli elementi di prova o indiziari acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso decisivo sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sé sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 1, n. 1495 del 02/12/1998, Archina Rv. 212274). Ebbene, dall'esame della motivazione della sentenza della Corte territoriale si ricava che le dichiarazioni della teste MO sono state utilizzate quale mero riscontro ai dati documentali ed alle dichiarazioni rese dalla teste DI che hanno consentito di attribuire al ricorrente il ruolo non di semplice professionista con incarichi di consulenza bensì di dominus della società fallita con poteri gestori, di disposizione e decisori, 'corrispondenti all'esercizio di fatto dell'amministrazione della società. 2.2 Parimenti inammissibile, alla luce della motivazione corretta ed immune da censure e da vizi di illogicità adottata dalla Corte territoriale, è il secondo motivo di ricorso che contesta l'attendibilità delle dichiarazioni rese da IE DI prima al Curatore e poi confermate alla P.G. La Corte ha valutato la intrinseca attendibilità della teste sotto il profilo della logicità, coerenza ed analiticità della deposizione, indicando con precisione le ragioni per cui ha ritenuto particolarmente affidabile la DI, quali il rapporto lavorativo di collaborazione e di dipendenza intercorso con VI ZI dal 2006 al 2013, mantenuto anche nel periodo successivo, sebbene la teste, su precisa disposizione del ZI, veniva assunta con mansioni di impiegata amministrativa da altra società, l'avere continuato a ricevere istruzioni sempre solo da VI ZI peraltro, nei rapporti con la Erre 8 s.d., senza mai conoscere e avere rapporti con il liquidatore, MA NO, né con il precedente amministratore, DA UI NO, e quanto alla società di cui era dipendente, L.C.L. s.r.l. (già La RA OM s.r.I.) s.r.I., ed amministrata da IA IA MO, la teste dichiarava di avere sempre interpellato ZI e mai la MO. Parimenti, con riguardo ai riscontri oggettivi esterni, la sentenza della Corte territoriale è completa, esaustiva ed immune da vizi, nonché ha tenuto conto del contesto complessivamente considerato in cui, nel corso degli anni, pur alternandosi nella gestione della Erre 8 s.r.l. diversi amministratori (prima, DA UI NO, padre di MA NO, poi IA IA MO), ed infine nominato il liquidatore (MA NO), in realtà colui che ha sempre esercitato in esclusiva, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici relativi alla qualifica o alle funzioni dell'amministratore di diritto è stato l'odierno ricorrente, senza parcellizzare i vari elementi di prova come fa invece la difesa che trascrive nel ricorso solo parte delle dichiarazioni rese dalla teste DI. Parimenti immune da censure e vizi di illogicità è la valutazione compiuta dalla Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio delle dichiarazioni della teste DI circa le indicazioni ricevute su fatture da emettere dalle società La RA OM e NT dopo riunioni del socio IO con VI ZI presso la sede della prima, e circa i riscontrati insoluti dei clienti nei cui confronti erano stati emessi i documenti fiscali, tutti operatori economici riferibili 8 a ZI VI o quali società del gruppo C.M.P. Consultino s.r.l. da lui amministrata o quali suoi clienti come professionista. Analoghe considerazioni si impongono circa la ritenuta irrilevanza, quale indice di inattendibilità della teste, della vertenza con l'imputato per pregresse spettanze contrattuali in quanto al momento della audizione da parte del curatore era stata già soddisfatta del suo credito verso la società fallita e dunque teste disinteressato ad accuse false e calunniose. Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertanhenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. (506, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei già menzionati vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01; Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023). Ne consegue l'inammissibilità del motivo, per quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli k Rv. 268823), in ragione del principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Invero, nel caso in esame, il motivo si limita a riprodurre le censure dedotte in appello, solo con il riferimento in premessa alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata, difettando del tutto di critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e al tri, Rv. 254584). 3. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile perché generico. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Cass. III, n. 44071/2014), posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguarnento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in Considerazione 9 di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, sicché la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo òll'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. D'altra parte, le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, che presentino, pur sempre, connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 14.01.1999, n.2642; Cass. Pen., Sez. VI, 28.05.1999, n.8668). Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte territoriale in punto di diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche rapportata alla condotta complessivamente realizzata dal ricorrente quale amministratore di fatto della società fallita per un lungo arco temporale, sin dalla costituzione della società, alla valutazione compiuta dai giudici di prime cure ed alla mancanza di elementi positivi tali da potere giustificare il riconoscimento del chiesto beneficio, è corretta ed immune da vizi. 4. Il quarto motivo di ricorso che lamenta violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 216 co. Primo n.2, 223, comma primo, RD 267/1942, è inammissibile perché meramente contestativo di quanto argomentato dai giudici di merito con motivazione del tutto congrua ed immune dai vizi logico-giuridici che si confronta puntualmente con il motivo di appello. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che, a differenza che nel reato di bancarotta semplice, in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'elemento oggettivo riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867). L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale, cioè, può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 44886 del 23/9/2015, Rossi, Rv.1265508; Sez. 5, n. 22593 del 20/4/2012, Pupillo, Rv. 252973; Sez. 5, n. 7165 del 29/1/1977, Alberi, Rv. 136073). 10 Anche la deduzione in punto di insussistenza del dolo è priva di pregio. La bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta, sottrazione od occultamento delle scritture contabili, prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, I. fall., configura un reato a dolo specifico;
viceversa, è sufficiente il dolo generico nell'ipotesi prevista dalla seconda parte della medesima disposizione per le condotte di infedele tenuta delle scritture contabili in guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Ciò posto, e nonostante la non brillante formulazione dell'imputazione, i giudici di merito hanno condannato il ricorrente per la "tenuta fraudolenta" ed infedele delle scritture contabili, riportando i rilievi sollevati dal curatore nel corso delle sue attività di verifica, ed evidenziando che l'esistenza di bilanci depositati presso il Registro delle Imprese e di registri fiscali è sufficiente per ritenere che scritture e documenti contabili e fiscali siano stati tenuti e istituiti, omettendone in via definitiva la consegna agli organi della procedura fallimentare, da cui è derivata la impossibilità di ricostruire gli atti gestori, il movimento degli affari e il patrimonio della società fallita. Invero, la Corte territoriale, qualificato il fatto nel reato di bancarotta documentale generica, ha ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza del reato, l'accertamento della Curatela della carenza parziale della documentazione societaria, senza una indicazione precisa dei libri e delle scritture contabili mancanti, indicando soltanto quelle effettivamente ricevute dal curatore, peraltro di entità rninimale e per lo più riconducibili alla sola annualità del 2017, in considerazione dello specifico obbligo di consegna di tutta la documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione che discende direttamente dalla legge (art.86 L. Fall.), che incombe sull'imprenditore dichiarato fallito. Parimenti infondato è il motivo laddove deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di accertamento dell'elemento soggettivo del reato. In relazione a tale fattispecie, coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la Corte d'Appello ha ricercato il dolo generico quale coefficiente soggettivo necessario a configurare il reato di bancarotta documentale generica, prevista dall'art.216, comma primo, n.2, seconda parte, L. Fall., costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenutal delle scritture "con la logica ed immanente consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (tra le altre: Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, 11 Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). La ricostruzione dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua duplice declinazione, si fonda sull'ovvia constatazione secondo cui, alla luce degli artt. 2214 e segg. cod. civ., la conservazione e la fedele redazione delle scritture di impresa è preciso ed indefettibile onere dell'imprenditore, sia individuale che associato, nonché, di conseguenza, anche dell'amministratore di fatto, individuato ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. La norma incriminatrice di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, come da tempo affermato da questa Corte, tende, tra l'altro, anche a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela;
sicché, nel caso in cui le scritture siano state tenute in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, la disposizione circoscrive nel perimetro della rilevanza penale ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari. Da tempo è stato chiarito come tale ultimo addebito si riferisca ad una condotta a forma libera che, in realtà, comprende ogni ipotesi di falsità, sia materiale che ideologica, posto che proprio l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela non può che essere ostacolata non solo da falsità materiali dei documenti, ma anche - e soprattutto — da quelle ideologiche, che forniscono un'infedele rappresentazione del dato contabile (Sez. 5, n. 3115 del 17/12/2010, dep. 28/01/2011, Clementoni, Rv. 249267; Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, De Simone, Rv. 189812). In linea con tale linea interpretativa, va ulteriormente chiarito che la parziale omissione del dovere annotativo, che riguardi uno o più libri contabili, integra la fattispecie di bancarotta documentale a dolo generico;
ciò in quanto la singola, omessa annotaziOne, o anche l'annotazione parziale, presuppongono, in ogni caso, l'esistenza della scrittura contabile di riferimento, elemento imprescindibile per la configurazione della bancarotta a dolo generico;
inoltre, tali condotte di falsificazione ideologica, che rendono lacunosa e/o incompleta la rappresentazione contenuta nella scrittura, concretano, in sostanza, altrettante falsificazioni per omissione, valutabili ai fini di una impossibilità o difficoltà nella ricostruzione delle vicende contabili e patrimoniali dell'impresa (Sez. 5, Sentenza n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677 - 02; Sez. 5, n. 3114 del 17/12/2010, dep. 28/01/2011,, Zaccaria, Rv. 249266). Questa Corte (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta Stefania, Rv. 282280; (conformi: 13 Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata;
Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata;
Sez. 12 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata;
Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816), ha inoltre ribadito la necessità di dimostrare l'effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture, tale de impedire la ricostruzione del movimento degli affari. Nella specie, la Corte di merito richiama il ruolo svolto dall'imputato, quale amministratore di fatto della Erre 8 s.r.I., occupandosi, in via esclusiva, della gestione della società fallita, nonostante l'avvicendarsi, nel corso degli anni, prima di diversi amministratori (prima, DA UI NO, padre di MA NO, poi IA IA MO), poi del liquidatore (MA NO), esercitando in modo continuativo e significativo i poteri tipici relativi alla qualifica o alle funzioni dell'amministratore di diritto, e ne sottolinea, altresì, il ruolo di depositario delle scritture contabili sin dal 2003, anno di costituzione della società, e di consulente contabile e fiscale per 69 S.r.1,- precedente denominazione di Erre 8 s.r.I.-, nonché di soggetto incaricato del deposito dei bilanci presso la Camera di Commercio per i periodi dal 2007 al 2010 e dal 2013 al 2014, ruolo che ha mantenuto nonostante la nomina del liquidatore nella persona di MA NO tant'è che questi consegnava al curatore i documenti in suo possesso (libro dei verbali dell'assemblea, registri IVA relativi al 2017, estratti del conto corrente societario relativi al medesimo anno, epoca in cui l'impresa era già inattiva) ed indicava quale depositario delle scritture contabili, dopo il decesso del precedente professionista, ragionier Gaetano Pota, una società estera, con sede in Romania, dichiarazioni smentite attraverso la verifica del cassetto fiscale da cui emergeva che il depositario della contabilità, sin dalla data di costituzione della società, era proprio il ZI, soggetto con il quale l'NO si rapportava continuamente, e sul quale incombeva lo specifico obbligo di consegna al curatore. Ne consegue, che l'imputato, unico depositario delle scritture contabili dalla data di costituzione della società e di consulente contabile e fiscale per 69 S.r.l.- precedente denominazione di Erre 8 s.r.I.-, sino alla data del fallimento, nonché di vero e proprio dominus della società fallita con poteri gestori, di disposizione e decisori, corrispondenti all'esercizio di fatto dell'amministrazione, era consapevole dello stato effettivo delle scritture e che la irregolare tenuta delle scritture contabili relative alla vita della società amministrata, non rendeva possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della fallita. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende. 13 Il ricorrente va condannato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nella misura di complessivi euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 17/07/2024. o