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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 142/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montereale - Via Dei Condotti, Snc 67015 Montereale AQ
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166 DEL 05.11.2024 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Mediante ricorso depositato in data 26.2.2025 il Difensore di impugnava l'avviso di accertamento sopra indicato (notificato in data 5.12.2024), emesso dal Comune di Montereale (AQ) in materia di T.A.R.I. per l'anno 2014 ed avente un importo complessivo di
€.4.090,00.
Nell'impugnativa si prospetta l'illegittimità della pretesa tributaria per violazione dell'art. 1, co. 161°, Legge n. 296/2006, essendo decorso il relativo termine decadenziale per l'accertamento del tributo de quo al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero nel caso in esame il 31.12.2019.
In data 21 ottobre 2025 si costituiva in giudizio il Comune di Montereale, contestando l'assunto del ricorrente in ragione del sollecito di pagamento n. 397 del 14.12. 2019, che il ricorrente rinviava al mittente e la cui comunicazione si perfezionava per compiuta giacenza in data 10.1.2020.
Il ricorrente depositava memoria illustrative in data 17.10.2025, 4.11.2025 e 7.1.2026.
In data 10 novembre 2025 veniva celebrata l'udienza nella quale si accoglieva l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ed in data odierna, all'esito di pubblica discussione, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed, invero, l'avviso di accertamento impugnato risulta affetto dalla patologia eccepita dal ricorrente, essendo decorso il menzionato termine decadenziale quinquennale per l'annualità in valutazione in questa sede (2019).
Nessuna valenza interruttiva dell'intervenuta decadenza dal diritto di esercitare la pretesa impositiva può, infatti, essere fondatamente attribuita al menzionato sollecito di pagamento emesso dal Comune di Montereale, atteso che l'atto in esame costituisce una mera esortazione nei confronti del contribuente inadempiente e, quindi, non riveste le medesime caratteristiche funzionali e motivazionali dell'avviso di accertamento, unico provvedimento che proprio per le specifiche connotazioni finalistiche e formali risulta idoneo a porre il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni (di fatto e di diritto) dell'an e del quantum della rivendicazione tributaria.
La particolare natura della controversia - caratterizzata sia dalla mancata diligenza dell'ente impositore di esercitare tempestivamente la pretesa tributaria sia dall'inadempimento del ricorrente nell'assolvere i propri doveri di contribuente - giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione monocratica - accoglie il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
L'Aquila, li 19 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 142/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Montereale - Via Dei Condotti, Snc 67015 Montereale AQ
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166 DEL 05.11.2024 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Mediante ricorso depositato in data 26.2.2025 il Difensore di impugnava l'avviso di accertamento sopra indicato (notificato in data 5.12.2024), emesso dal Comune di Montereale (AQ) in materia di T.A.R.I. per l'anno 2014 ed avente un importo complessivo di
€.4.090,00.
Nell'impugnativa si prospetta l'illegittimità della pretesa tributaria per violazione dell'art. 1, co. 161°, Legge n. 296/2006, essendo decorso il relativo termine decadenziale per l'accertamento del tributo de quo al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero nel caso in esame il 31.12.2019.
In data 21 ottobre 2025 si costituiva in giudizio il Comune di Montereale, contestando l'assunto del ricorrente in ragione del sollecito di pagamento n. 397 del 14.12. 2019, che il ricorrente rinviava al mittente e la cui comunicazione si perfezionava per compiuta giacenza in data 10.1.2020.
Il ricorrente depositava memoria illustrative in data 17.10.2025, 4.11.2025 e 7.1.2026.
In data 10 novembre 2025 veniva celebrata l'udienza nella quale si accoglieva l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ed in data odierna, all'esito di pubblica discussione, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed, invero, l'avviso di accertamento impugnato risulta affetto dalla patologia eccepita dal ricorrente, essendo decorso il menzionato termine decadenziale quinquennale per l'annualità in valutazione in questa sede (2019).
Nessuna valenza interruttiva dell'intervenuta decadenza dal diritto di esercitare la pretesa impositiva può, infatti, essere fondatamente attribuita al menzionato sollecito di pagamento emesso dal Comune di Montereale, atteso che l'atto in esame costituisce una mera esortazione nei confronti del contribuente inadempiente e, quindi, non riveste le medesime caratteristiche funzionali e motivazionali dell'avviso di accertamento, unico provvedimento che proprio per le specifiche connotazioni finalistiche e formali risulta idoneo a porre il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni (di fatto e di diritto) dell'an e del quantum della rivendicazione tributaria.
La particolare natura della controversia - caratterizzata sia dalla mancata diligenza dell'ente impositore di esercitare tempestivamente la pretesa tributaria sia dall'inadempimento del ricorrente nell'assolvere i propri doveri di contribuente - giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione monocratica - accoglie il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
L'Aquila, li 19 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI