CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI FR, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Domicilio_1 CF_Difensore_1 Geom. C/o -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023BO0082142 CATASTO-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento dell'atto impugnato;
la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: in via principale dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
in via subordinata, nel merito, il rigetto del ricorso;
in ogni caso la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso RGR n. 190/2025 depositato il 28/02/2025, il Sig. ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2023BO0082142, notificato in data 2 dicembre 2024, con cui l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Bologna, a seguito di dichiarazione DOCFA, ha rettificato il classamento dell'unità immobiliare sita in Imola (BO), Via Indirizzo_1 Dati_catastali_1,
In particolare, a fronte della categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) con rendita di € 128,29 proposta dal contribuente, l'Ufficio ha attribuito la categoria A/3 (abitazione di tipo economico), classe 1, consistenza 5,5 vani e rendita di € 369,27.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato, in sintesi, per i seguenti motivi:
1. Carenza di motivazione dell'atto impugnato, per mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto.
2. Erroneità ed illegittimità del classamento, sostenendo che l'immobile, per caratteristiche strutturali e stato di fatto, non sarebbe idoneo all'uso abitativo ma configurerebbe un mero locale di deposito.
3. Incoerenza tra la destinazione d'uso urbanistica (“deposito”) e la categoria catastale attribuita dall'Ufficio, con conseguente pregiudizio alla commerciabilità del bene.
Ha concluso, pertanto, per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso poiché notificato a mezzo PEC privo della prescritta firma digitale del difensore, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 e delle relative specifiche tecniche.
Nel merito, l'Ufficio ha ribadito la legittimità del proprio operato, evidenziando che:
• l'immobile presenta caratteristiche oggettive (tre vani finestrati, bagno con luce diretta, ingresso indipendente) tipiche di un'unità abitativa;
• il classamento catastale si fonda sulla potenziale destinazione ordinaria del bene e non sull'uso effettivo o sullo stato degli impianti;
• vige un consolidato principio di autonomia tra l'ordinamento catastale e quello urbanistico-edilizio, per cui la destinazione autorizzata dal Comune non è vincolante ai fini del classamento.
L'Agenzia ha quindi chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto nel merito, con vittoria di spese.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso
L'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate, relativa all'inammissibilità del ricorso per assenza di firma digitale sull'atto notificato via PEC, è infondata e deve essere rigettata.
L'Ufficio lamenta la violazione dell'art. 16-bis del D. Lgs. 546/92 e delle relative norme tecniche, che impongono la sottoscrizione con firma digitale per gli atti processuali notificati e depositati telematicamente. Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato come mera scansione di un documento cartaceo recante la firma autografa del difensore.
Ritiene questo Collegio che, sebbene la modalità di notifica non sia stata formalmente corretta, occorra fare applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo, sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile anche al processo tributario. La notifica, pur irregolare, ha pienamente raggiunto il suo obiettivo, consentendo all'Amministrazione finanziaria di ricevere l'atto e di approntare una difesa completa ed articolata, sia in rito che nel merito, come dimostrano le corpose controdeduzioni depositate.
La presenza della firma autografa del difensore sulla copia scansionata garantisce, inoltre, la paternità e la riconducibilità dell'atto al soggetto legittimato, soddisfacendo la ratio sottesa all'obbligo di sottoscrizione. L'assenza della firma digitale si configura, pertanto, come una mera irregolarità formale che, nel caso di specie, non ha determinato alcun pregiudizio concreto al diritto di difesa della parte resistente (Cass Civ., Sent. n. 15353/2021; Cass. SS.UU. Sent. n. 6477/2024).
Accogliere l'eccezione dell'Ufficio si tradurrebbe in un'eccessiva sanzione processuale, sproporzionata rispetto alla natura della violazione e contraria al principio di strumentalità delle forme, che impone di dare prevalenza alla sostanza sulla forma quando lo scopo dell'atto processuale sia stato comunque conseguito.
L'eccezione di inammissibilità va, di conseguenza, respinta.
2. Nel merito
Il ricorso è, nel merito, infondato.
Il primo motivo, con cui si lamenta la carenza di motivazione, non può trovare accoglimento. Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in materia di classamento a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'Ufficio può ritenersi assolto con la semplice indicazione dei dati oggettivi posti a fondamento della rettifica, essendo il contribuente già a conoscenza di tutti gli elementi della sua stessa dichiarazione (cfr. ex multis, Cass. n. 12777/2018). Nel caso di specie, l'avviso impugnato indica chiaramente le ragioni della riclassificazione, descrivendo l'immobile come “una mansarda [...] dotata di ingresso indipendente, [che] si compone di tre locali finestrati oltre bagno di nuova realizzazione anch'esso avente luce diretta”, e concludendo che “le caratteristiche del bene sono ordinariamente associabili all'uso abitativo”. Tale motivazione, seppur sintetica, ha consentito al contribuente di comprendere appieno la pretesa e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, come dimostra la specificità dei motivi di ricorso.
Il fulcro della controversia risiede negli altri due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, relativi all'erroneità del classamento e al contrasto con la disciplina urbanistica. Anche tali doglianze sono infondate.
È principio cardine e pacifico in giurisprudenza quello della piena autonomia dell'ordinamento catastale rispetto a quello urbanistico-edilizio (cfr. Cass. n. 26849/2020). Il classamento di un'unità immobiliare non è finalizzato a verificarne la legittimità urbanistica, bensì ad accertarne la potenziale capacità di produrre reddito, sulla base delle sue caratteristiche oggettive e della sua “destinazione ordinaria”. Quest'ultima va intesa non come l'uso effettivo e contingente che ne fa il proprietario, né come la destinazione autorizzata in sede edilizia, ma come la sua potenziale ed intrinseca idoneità funzionale.
Nel caso in esame, gli elementi agli atti convergono nel delineare un'unità immobiliare che, per struttura e finiture, possiede le caratteristiche di un'abitazione. La stessa relazione di sopralluogo del Comune di Imola del 21/01/2025, pur concludendo per l'archiviazione del procedimento di controllo sull'uso, attesta la “presenza di finiture idonee all'uso abitativo”. Le fotografie prodotte in giudizio, sia dal ricorrente che dall'Ufficio, mostrano ambienti con pavimentazione di pregio, infissi di buona qualità e una distribuzione interna (zona giorno, camere e servizio igienico) tipica di un appartamento, e non di un locale deposito.
Le circostanze addotte dal ricorrente – quali l'assenza di impianto di riscaldamento, la presenza di fili elettrici a vista o l'utilizzo attuale dei locali come deposito di arredi e scatoloni – sono irrilevanti ai fini del classamento. Esse attengono, infatti, a uno stato transitorio di non completamento degli impianti o a un utilizzo di fatto del bene, che non ne modifica la natura e la potenzialità strutturale. Un immobile con le caratteristiche oggettive di un'abitazione deve essere classificato come tale, anche se temporaneamente non abitato o utilizzato per altri scopi.
Pertanto, l'operato dell'Agenzia delle Entrate, che ha ricondotto l'immobile alla categoria A/3 in ragione delle sue intrinseche caratteristiche costruttive e distributive, risulta corretto e conforme ai principi che governano la materia catastale.
La reiezione dell'eccezione preliminare di inammissibilità, sollevata dall'Ufficio e ritenuta infondata, integra giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, Sezione 1^, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso, compensa le spese di giudizio
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI FR, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 Domicilio_1 CF_Difensore_1 Geom. C/o -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023BO0082142 CATASTO-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento dell'atto impugnato;
la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: in via principale dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
in via subordinata, nel merito, il rigetto del ricorso;
in ogni caso la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso RGR n. 190/2025 depositato il 28/02/2025, il Sig. ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2023BO0082142, notificato in data 2 dicembre 2024, con cui l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Bologna, a seguito di dichiarazione DOCFA, ha rettificato il classamento dell'unità immobiliare sita in Imola (BO), Via Indirizzo_1 Dati_catastali_1,
In particolare, a fronte della categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) con rendita di € 128,29 proposta dal contribuente, l'Ufficio ha attribuito la categoria A/3 (abitazione di tipo economico), classe 1, consistenza 5,5 vani e rendita di € 369,27.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato, in sintesi, per i seguenti motivi:
1. Carenza di motivazione dell'atto impugnato, per mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto.
2. Erroneità ed illegittimità del classamento, sostenendo che l'immobile, per caratteristiche strutturali e stato di fatto, non sarebbe idoneo all'uso abitativo ma configurerebbe un mero locale di deposito.
3. Incoerenza tra la destinazione d'uso urbanistica (“deposito”) e la categoria catastale attribuita dall'Ufficio, con conseguente pregiudizio alla commerciabilità del bene.
Ha concluso, pertanto, per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso poiché notificato a mezzo PEC privo della prescritta firma digitale del difensore, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 e delle relative specifiche tecniche.
Nel merito, l'Ufficio ha ribadito la legittimità del proprio operato, evidenziando che:
• l'immobile presenta caratteristiche oggettive (tre vani finestrati, bagno con luce diretta, ingresso indipendente) tipiche di un'unità abitativa;
• il classamento catastale si fonda sulla potenziale destinazione ordinaria del bene e non sull'uso effettivo o sullo stato degli impianti;
• vige un consolidato principio di autonomia tra l'ordinamento catastale e quello urbanistico-edilizio, per cui la destinazione autorizzata dal Comune non è vincolante ai fini del classamento.
L'Agenzia ha quindi chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto nel merito, con vittoria di spese.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso
L'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate, relativa all'inammissibilità del ricorso per assenza di firma digitale sull'atto notificato via PEC, è infondata e deve essere rigettata.
L'Ufficio lamenta la violazione dell'art. 16-bis del D. Lgs. 546/92 e delle relative norme tecniche, che impongono la sottoscrizione con firma digitale per gli atti processuali notificati e depositati telematicamente. Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato come mera scansione di un documento cartaceo recante la firma autografa del difensore.
Ritiene questo Collegio che, sebbene la modalità di notifica non sia stata formalmente corretta, occorra fare applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo, sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., applicabile anche al processo tributario. La notifica, pur irregolare, ha pienamente raggiunto il suo obiettivo, consentendo all'Amministrazione finanziaria di ricevere l'atto e di approntare una difesa completa ed articolata, sia in rito che nel merito, come dimostrano le corpose controdeduzioni depositate.
La presenza della firma autografa del difensore sulla copia scansionata garantisce, inoltre, la paternità e la riconducibilità dell'atto al soggetto legittimato, soddisfacendo la ratio sottesa all'obbligo di sottoscrizione. L'assenza della firma digitale si configura, pertanto, come una mera irregolarità formale che, nel caso di specie, non ha determinato alcun pregiudizio concreto al diritto di difesa della parte resistente (Cass Civ., Sent. n. 15353/2021; Cass. SS.UU. Sent. n. 6477/2024).
Accogliere l'eccezione dell'Ufficio si tradurrebbe in un'eccessiva sanzione processuale, sproporzionata rispetto alla natura della violazione e contraria al principio di strumentalità delle forme, che impone di dare prevalenza alla sostanza sulla forma quando lo scopo dell'atto processuale sia stato comunque conseguito.
L'eccezione di inammissibilità va, di conseguenza, respinta.
2. Nel merito
Il ricorso è, nel merito, infondato.
Il primo motivo, con cui si lamenta la carenza di motivazione, non può trovare accoglimento. Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in materia di classamento a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'Ufficio può ritenersi assolto con la semplice indicazione dei dati oggettivi posti a fondamento della rettifica, essendo il contribuente già a conoscenza di tutti gli elementi della sua stessa dichiarazione (cfr. ex multis, Cass. n. 12777/2018). Nel caso di specie, l'avviso impugnato indica chiaramente le ragioni della riclassificazione, descrivendo l'immobile come “una mansarda [...] dotata di ingresso indipendente, [che] si compone di tre locali finestrati oltre bagno di nuova realizzazione anch'esso avente luce diretta”, e concludendo che “le caratteristiche del bene sono ordinariamente associabili all'uso abitativo”. Tale motivazione, seppur sintetica, ha consentito al contribuente di comprendere appieno la pretesa e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, come dimostra la specificità dei motivi di ricorso.
Il fulcro della controversia risiede negli altri due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, relativi all'erroneità del classamento e al contrasto con la disciplina urbanistica. Anche tali doglianze sono infondate.
È principio cardine e pacifico in giurisprudenza quello della piena autonomia dell'ordinamento catastale rispetto a quello urbanistico-edilizio (cfr. Cass. n. 26849/2020). Il classamento di un'unità immobiliare non è finalizzato a verificarne la legittimità urbanistica, bensì ad accertarne la potenziale capacità di produrre reddito, sulla base delle sue caratteristiche oggettive e della sua “destinazione ordinaria”. Quest'ultima va intesa non come l'uso effettivo e contingente che ne fa il proprietario, né come la destinazione autorizzata in sede edilizia, ma come la sua potenziale ed intrinseca idoneità funzionale.
Nel caso in esame, gli elementi agli atti convergono nel delineare un'unità immobiliare che, per struttura e finiture, possiede le caratteristiche di un'abitazione. La stessa relazione di sopralluogo del Comune di Imola del 21/01/2025, pur concludendo per l'archiviazione del procedimento di controllo sull'uso, attesta la “presenza di finiture idonee all'uso abitativo”. Le fotografie prodotte in giudizio, sia dal ricorrente che dall'Ufficio, mostrano ambienti con pavimentazione di pregio, infissi di buona qualità e una distribuzione interna (zona giorno, camere e servizio igienico) tipica di un appartamento, e non di un locale deposito.
Le circostanze addotte dal ricorrente – quali l'assenza di impianto di riscaldamento, la presenza di fili elettrici a vista o l'utilizzo attuale dei locali come deposito di arredi e scatoloni – sono irrilevanti ai fini del classamento. Esse attengono, infatti, a uno stato transitorio di non completamento degli impianti o a un utilizzo di fatto del bene, che non ne modifica la natura e la potenzialità strutturale. Un immobile con le caratteristiche oggettive di un'abitazione deve essere classificato come tale, anche se temporaneamente non abitato o utilizzato per altri scopi.
Pertanto, l'operato dell'Agenzia delle Entrate, che ha ricondotto l'immobile alla categoria A/3 in ragione delle sue intrinseche caratteristiche costruttive e distributive, risulta corretto e conforme ai principi che governano la materia catastale.
La reiezione dell'eccezione preliminare di inammissibilità, sollevata dall'Ufficio e ritenuta infondata, integra giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, Sezione 1^, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso, compensa le spese di giudizio