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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'opposizione ex art. 187 septies TUF iscritta al n. 405 / 2024 R.G.;
promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TR CA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA D.
BERTOLOTTI, 2 10121 TORINO;
- ricorrente in opposizione contro
(c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. CASTELLI FRANCESCA ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo Studio in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO;
- convenuta in opposizione
Oggetto: opposizione ex art. 187 septies d.lgs. 58/98.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “Vglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare in via pregiudiziale e/o preliminare e/o cautelare con decreto reso inaudita altera parte o, in via strettamente subordinata, previa fissazione dell'udienza di discussione ed al suo esito, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 187 septies comma 5 T.U.F. e per l'effetto disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera n. 23012 del 20 febbraio 2024 della
[...]
e dell'allegato Atto di Accertamento, notificata al Dottore Controparte_1
in data 27 febbraio 2024 nella parte in cui ha irrogato la sanzione Parte_1
amministrativa pecuniaria pari ad euro 25.000,00 fissando la successiva udienza dinanzi al
Collegio per la conferma del decreto ai sensi dell'art. 351, terzo comma c.p.c. in via principale previa fissazione dell'udienza di discussione di cui all'articolo 187 septies comma 6 TUF, in accoglimento della presente opposizione dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare e/o priva di efficacia la delibera n. 23012 del 20 febbraio 2024 della
[...]
e dell'allegato Atto di Accertamento, notificata al Controparte_1 Pt_2 Pt_1
in data 27 febbraio 2024 e tutti gli atti ad essa connessi e/o collegati e/o
[...] conseguenti, per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso, e per l'effetto dichiarare estinte
e/o caducate le sanzioni amministrative principali e accessorie erogate con la delibera n.
23012 del 20 febbraio 2024 della e Controparte_1 dell'allegato Atto di Accertamento, notificata al Dottore in data 27 febbraio Parte_1
2024 in via subordinata per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino non ravvisasse i presupposti per l'annullamento della delibera n. 23012 del 20 febbraio 2024 della
e dell'allegato Atto di Accertamento, Controparte_1
notificata al in data 27 febbraio 2024, ridurre la sanzione Pt_2 Parte_1
amministrativa pecuniaria e accessoria al minimo edittale.
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
2
Per parte convenuta: “Si conclude perché piaccia a codesta ecc.ma Corte di Appello rigettare il ricorso in quanto infondato, confermando per l'effetto l'importo delle sanzioni applicate nei confronti dell'opponente.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni, produzioni documentali ed istanze, anche istruttorie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e la delibera sanzionatoria CP_1
1.1.1 - Con un primo comunicato stampa diffuso il 10 marzo 2020, alle ore 8,15, in piena pandemia COVID 19, , società operante nel settore farmaceutico e della Pt_3 diagnostica in vitro, ha dato l'annuncio di avere completato presso l'Ospedale Spallanzani di Roma e il Policlinico San Matteo di Pavia gli studi necessari a supportare l'approvazione da parte della UE e della FDA un test molecolare in grado di consentire l'individuazione del virus entro 60 minuti, rispetto alle 5-6 ore fino a quel momento occorrenti;
il comunicato preannuncia la commercializzazione del test entro la fine di marzo 2020.
1.1.2 - Con un secondo comunicato stampa diffuso il 7 aprile 2020, alle ore 07:09,
ha dato l'annuncio di aver altresì completato presso il Pt_3 Controparte_2
gli studi necessari al lancio di un nuovo test sierologico ad alto volume di
[...]
processamento per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati dal SARS-CoV-2; il comunicato preannuncia la commercializzazione del test entro la fine di aprile 2020.
1.1.3 - La ha ritenuto che tali informazioni, in particolare, per quel che qui CP_1
interessa, quella relativa allo sviluppo ed al conseguente lancio del test sierologico, costituissero informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 596/2014 sugli abusi di mercato – MAR, al più tardi dal 25 marzo 2020 e fino alla diffusione da, parte di , Pt_3
il 7 aprile 2020, del comunicato stampa relativo al completamento con successo degli studi ed al conseguente lancio, entro la fine di aprile 2020, del test sierologico per identificare la risposta immunitaria al SARS-CoV-2.
Secondo l'art. 7 del Reg. MAR, un'informazione è privilegiata se ha i caratteri:
3 - della precisione: ossia se fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà, e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi degli strumenti finanziari;
- della materialità: l'informazione, concernendo direttamente o indirettamente uno o più soggetti emittenti strumenti finanziari quotati o quotandi, deve essere tale da poter influire in modo sensibile, se resa pubblica, sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non sia stata resa pubblica.
Quando poi l'informazione inerisca ad un “processo prolungato” che si svolge in più tappe, come è un processo di elaborazione di un prodotto diagnostico, le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione dell'evento futuro, possono essere anch'esse ritenute informazioni privilegiate se posseggono i caratteri della precisione e della materialità, oltre che del non essere state rese pubbliche.
1.2.1 - è Global Supply Chain Director di : come dirigente Parte_1 CP_3
si occupa della gestione ed ottimizzazione della catena di approvvigionamento Pt_3
delle risorse e delle materie prime e dello stoccaggio dei prodotti finiti, volta a garantire che questi arrivino ai clienti finali nel modo più efficiente possibile.
Secondo quanto lui stesso riferisce delle sue mansioni in azienda, egli si occupa, nel dettaglio, della pianificazione degli ordini ai reparti produttivi interni e/o ai fornitori esterni, della gestione del magazzino, di assicurare la spedizione e il trasporto del prodotto ai clienti finali, di acquisire ordini dai clienti e di garantire che le attività siano svolte nel rispetto delle procedure di qualità e sicurezza.
1.2.2 - In riferimento al comunicato stampa del test sierologico diffuso il 7 aprile 2020,
, operando su un conto deposito titoli cointestato con Parte_1 Pt_4
presso NT NP, in data 3 aprile 2020 (quattro giorni prima della
[...]
diffusione del comunicato stampa), ha acquistato n. 85 azioni per un Pt_3 controvalore di € 10.021,50, previo inserimento di un ordine a prezzo di mercato (ossia senza istruzioni di limiti di prezzo) alle ore 11:04.
Il 7 aprile 2020 il FORNUTO ha venduto le n. 85 azioni , per un controvalore di € Pt_3
10.625,00, previo inserimento dell'ordine a prezzo di mercato alle ore 12:38.
Il profitto conseguito mediante le suddette operazioni è stato pari ad € 603,50.
4 Alla data del 31 marzo 2020 (ossia prima dell'acquisto ora in esame), nel portafoglio relativo al conto titoli cointestato a e a presso Parte_1 Parte_4 CP_4
non risultavano presenti strumenti finanziari. Nel primo semestre 2020 il
[...]
non ha effettuato ulteriori operazioni su azioni;
nel primo semestre Pt_1 Pt_3
2020 risulta aver operato soltanto su azioni NT NP (in numero di 3.500) nelle stesse giornate in cui ha operato su azioni e a brevissima distanza temporale. Pt_3
Nei due anni precedenti, dal 3 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, le ultime operazioni su azioni risalgono al 24 aprile 2018, quando il aveva venduto n. 150 Pt_3 Pt_1
azioni acquistate il 12 febbraio 2018 (pag. 53 atto di accertamento).
1.3.1 - CONSOB sostiene che tale acquisto sia avvenuto da parte di Parte_1 sfruttando l'informazione privilegiata concernente il completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio di un test sierologico entro la fine di aprile 2020, che il , Pt_1 come dirigente incaricato della gestione dell'approvvigionamento delle risorse e Pt_3
delle materie prime, avrebbe acquisito presso la stessa società.
Ed infatti, , nella sua qualità di dirigente Supply Chain DIASORIN, Parte_1
secondo quanto riferito dalla stessa società nella nota diretta a del 19 aprile 2022 CP_1
e per quanto poi accertato dalla Procura delle Repubblica di Milano nell'indagine a carico dell'a.d. : Parte_5
- è stato coinvolto nel processo di progettazione e sperimentazione del test sierologico ed era al corrente dell'informazione relativa alla progettazione e sperimentazione del test sierologico a partire dalle ore 19:13 del 20 marzo 2020, quando il dr. Per_1
Corporate Senior Director of Innovation di , lo coinvolse per ricevere supporto Pt_3
per questioni logistiche connesse allo sviluppo del nuovo prodotto;
- in data 25 marzo 2020 (in periodo di stretto lock down), presso il Controparte_2
, si tiene alle ore 10:00 un incontro tra , (Chef
[...] Parte_5 Parte_6
Technology Officer di ), (Responsabile del Laboratorio di CP_3 Testimone_1
Virologia Molecolare della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia) e Parte_7
(Direttore Generale della predetta Fondazione) per un aggiornamento sui risultati conseguiti per lo sviluppo del test;
- il 26 marzo 2020 riceve una comunicazione da parte del dr. Parte_1
on cui veniva confermata la consegna al di Per_1 CP_2 Controparte_2 sacche di plasma “per i controlli positivi”;
5 - il 1° aprile 2020 il dr. , Persona_2 Controparte_5
trasmette al FORNUTO un aggiornamento in merito alla capacità produttiva della società dei kit sierologici;
- il 2 aprile 2020 il comunica ufficialmente a la CP_2 Controparte_2 Pt_3
“validazione” clinica del test sierologico predisposto da detta società;
- gli acquisti incriminati risalgono al giorno successivo 3 aprile 2020.
1.3.2 - Con lettera notificata il 19 maggio 2023, la Direzione ha Controparte_6 perciò contestato a l'illecito amministrativo previsto dall'art. 14, lett. a), Parte_1
Reg. MAR, per avere egli, essendo in possesso dell'informazione privilegiata concernente gli esiti del test sierologico, della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato - acquistato in data 3 aprile 2020 n. 85 azioni Pt_3
(per un controvalore di € 10.021,50) utilizzando detta informazione privilegiata.
1.3.3 - Con delibera n. 23.012 del 20 febbraio 2024, emessa all'esito del procedimento sanzionatorio, la CONSOB ha comminato a la sanzione amministrativa Parte_1 pecuniaria di € 25.000 (il minimo edittale è di € 20.000) (a), la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, co. 1 e 2, del TUF, per un periodo di tre mesi (b), e la confisca obbligatoria dell'illecito profitto conseguito dall'acquisto e successiva rivendita delle azioni , pari ad 603,50. Pt_3
2. – Il ricorso in opposizione di e le difese di a) il primo motivo Parte_1 CP_1
di impugnazione.
Con ricorso ex art. 187 septies, co. 5, TUF depositato il 2 aprile 2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio CP_1
Con lo stesso ricorso in opposizione, e poi con successiva memoria depositata in vista dell'udienza fissata per decidere sul provvedimento cautelare richiesto, Parte_1
ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento sanzionatorio della CP_1
Con ordinanza in data 2.07.2024 questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione.
2.1 - Con il primo motivo, l'opponente denuncia la tardività della contestazione rispetto al termine perentorio di 180 giorni dall'accertamento, stabilito dall'art. 187 septies, co. 1, TUF,
e dell'art. 4, co. 1, del Reg. CONSOB n. 18.750/2013: (a) si sarebbe convinta CP_1
6 della natura privilegiata dell'informazione nel mese di dicembre 2021, con l'acquisizione di informazioni dalla Procura della Repubblica di Milano, che stava indagando sulla vicenda;
(b) in data 15 gennaio 2021 riscontrava, con una prima articolata memoria, la Pt_3
richiesta di informazioni di fornendo la cronologia degli incontri e dei contatti tra i CP_1
soggetti coinvolti nel processo di sperimentazione del test sierologico, e, al più tardi, con una successiva comunicazione del 19 aprile 2022 la stessa società forniva all'Autorità di vigilanza sostanzialmente le stesse informazioni già trasmesse nel 2021; (c) la data in cui avrebbe acquisito piena contezza che il FORNUTO aveva sfruttato (presunte) CP_1
informazioni privilegiate è da collocarsi al ricevimento della risposta da parte di NT
NP sulla operatività del FORNUTO sui titoli , ossia con la lettera del 17 Pt_3
dicembre 2021.
quindi, avrebbe accertato proprio alla data del 17 dicembre 2021 il presunto CP_1
abuso di informazioni privilegiate da parte del ricorrente, e a quella data era in possesso di tutti gli elementi per riscontrare una condotta sanzionabile e per procedere, quindi, alla sua contestazione;
pertanto, le contestazioni dovevano avvenire non oltre il 30 novembre 2022, mentre sono state notificate solamente il 29 maggio 2023. Non sarebbe stato per nulla rilevante, ad una valutazione prognostica ex ante, accertare la posizione di altri soggetti coinvolti nella vicenda, dato che accertare la loro posizione non era necessario per una completa valutazione degli elementi a carico del . Pt_1
2.2 – La ha inteso replicare alle censure riguardanti la presunta tardività delle CP_1
contestazioni: si premette che la legge non delimita temporalmente il termine entro il quale deve essere compiuto l'accertamento dell'illecito, bensì solo il termine entro cui, dal compimento dell'accertamento dell'illecito, deve essere effettuata la contestazione (a); che secondo la giurisprudenza, l'accertamento è compiuto solo con la completa e definitiva acquisizione di tutti gli elementi indispensabili per la ricostruzione del fatto nella sua materialità e per la determinazione appropriata della sanzione, nessuno escluso (b); che ancora, per valutare la tempestività delle contestazioni, si deve tener conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere informazioni anche riguardo ad altre posizioni o ad altre violazioni, mediante un'attività istruttoria unitaria che consenta di ricostruire l'intera vicenda, escludendo soltanto gli atti di indagine che appaiano superflui ad una valutazione già ex ante, e non ex post (c).
Prosegue col dire che l'indagine è stata avviata nel novembre 2020 sulla base di CP_1
una rilevante anomala operatività riscontrata sui titoli;
sono stati quindi individuati Pt_3
7 i soggetti cui erano riferibili tali operazioni anomale verificando la coerenza operativa rilevata in prossimità delle date degli annunci societari rispetto a quella dello loro caratteristica e l'eventuale presenza di evidenti collegamenti con l'emittente o con le strutture sanitarie ed amministrative coinvolte nella sperimentazione;
si è poi proceduto ad indagare una serie di soggetti, in gran parte dirigenti e i loro familiari, coinvolti in acquisti di titoli della Pt_3 società in periodo sospetto;
gli ultimi atti dell'indagine sono stati compiuti tra settembre e novembre 2022 e sono stati finalizzati ad acquisire, attraverso richieste informative indirizzate a , – acquirenti di azioni CP_7 Parte_8 Persona_3 Parte_9
nel periodo sospetto, in un contesto di oggettiva anomalia – elementi utili per Pt_3
valutare se essi avessero operato utilizzando informazioni privilegiate;
tali accertamenti, ad una valutazione ex ante, apparivano indispensabili per fornire un quadro d'insieme della complessa vicenda e per concludere, in questo modo, anche sulla posizione dei soggetti facenti parte della “seconda tranche”; l'ultimo dei riscontri alle richieste di informazioni è pervenuto a il 23 novembre 2022, e da quella data alla data in cui è stata data in CP_1 consegna la raccomandata contenente l'atto formale di contestazione, il 19 maggio 2023, non sono passati 180 giorni.
2.3 – Alla prima udienza del 18.03.2025, la difesa ha prodotto la lettera di riscontro CP_1
inviata da e datata 22.11.2022; la Corte ha preso atto della produzione, Parte_9 riservando al merito di valutarne l'ammissibilità.
2.4 - In sede di discussione finale, la difesa opponente ha ribadito la contestazione della ammissibilità della produzione della lettera di , anche in relazione al fatto Parte_9
che a suo tempo, nel corso del procedimento sanzionatorio, non vi era stata ostensione di essa alla richiesta di accesso e che, comunque, detta lettera non compariva negli atti del procedimento;
ha rilevato che è ignota la data certa del documento in cui è stato protocollato, che le dichiarazioni del si riferiscono alla vicenda del test molecolare mentre la Pt_9
contestazione al proprio assistito riguarda il test sierologico, e, in ogni caso, che la posizione di e degli altri due poteva essere valutata e definita separatamente dalla posizione Pt_9 di , che nulla c'entra con il . Parte_1 Pt_9
La difesa opponente ha poi ribadito che la seconda richiesta di informazioni a Pt_3 dell'aprile 2022 era superflua perché c'erano già i dati forniti dalla stessa nel Pt_3 gennaio 2021, e di fatto sarebbe stata fatta ad arte per “allungare” artificiosamente il dies a quo di decorrenza del termine dell'art. 187 septies, co. 1, TUF per la contestazione.
8 2.5 – Il motivo è infondato sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
2.5.1 – Va anzitutto riconosciuta l'ammissibilità della produzione della risposta di Pt_9
, effettuata da all'udienza dell'18.03.2025.
[...] CP_1
A norma dell'art. 187 septies, co. 6 bis, TUF, il giudice investito dell'opposizione ad una sanzione dispone di ampi poteri istruttori officiosi per l'accertamento dell'illecito, CP_1
e nella specie, il documento (prodotto a sostegno delle tesi di parte che ritiene di CP_1
dover collocare il completamento degli accertamenti istruttori alla data in cui sono pervenute le informazioni dal ) deve ritenersi acquisibile anche d'ufficio perché consente a Pt_9
questa Corte di accertare se e in che misura, ad un giudizio prognostico ex ante, la verifica della posizione del fosse necessaria per il completamento delle indagini e a che Pt_9 data risalisse la risposta di questi ai quesiti prospettati dall'Autorità di vigilanza – da quando la stessa pretende di far decorrere i centottanta giorni per l'invio della CP_1
contestazione.
La possibilità di acquisire officiosamente il documento in questione esclude che in relazione alla sua produzione in giudizio possano sussistere delle preclusioni, secondo il rito speciale dell'art. 187 septies TUF.
Ha in ogni caso precisato la S.C. che le scelte istruttorie della nel procedimento CP_1
amministrativo di accertamento di illeciti anticoncorrenziali, come attività amministrativa funzionale alla tutela del mercato e della concorrenza, sono insindacabili dal g.o. e che la valutazione da compiersi ai fini del rispetto del termine dei 180 giorni deve essere formulata in termini di non superfluità dell'attività istruttoria ad un giudizio prognostico ex ante in relazione agli sviluppi fino a quel momento raggiunti dall'indagine, o di non pretestuosità dell'attività stessa per prolungare arbitrariamente i tempi della contestazione, e non invece in termini di effettiva utilità dell'attività compiuta per l'accertamento delle responsabilità secondo il senno di poi (così la Cass., 21 ottobre 2024, n. 27.242, in motivazione: “spetta all'autorità amministrativa, e non al giudice, decidere se avviare o meno un'attività di indagine;
al giudice compete esclusivamente controllare se il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in un tempo ragionevole e, a tal fine, deve valutare la superfluità ex ante,
e non la congruità ex post, dell'indagine amministrativa prodromica all'adozione del provvedimento sanzionatorio”).
9 2.5.3 – Ora, la comunicazione di alla Procura della Repubblica di Milano del 4 CP_1 novembre 2020, che richiama l'esito della riunione del Comitato di consultazione per gli abusi di mercato del 19 ottobre precedente, dà atto dell'avvio dell'istruttoria volta all'accertamento di violazioni in materia di abusi di mercato, evidenziando l'operatività posta in essere su azioni da parte, tra gli altri, di “soggetti, collegati a vario titolo Pt_3 all'emittente ovvero potenzialmente collegati alle strutture …. che hanno collaborato con la società [ ] allo sviluppo di soluzioni diagnostiche anti-Covid”. In quella fase, quindi, Pt_3
le indagini erano solo agli inizi ed ogni ipotesi accusatoria era tutta da verificare.
A quella data, inoltre, non aveva neppure accertato la natura privilegiata delle CP_1
informazioni oggetto del comunicato del 7 marzo, in relazione alle quali la Direzione Mercati avrebbe poi richiesto informazioni a il 9 dicembre 2020, informazioni che poi le Pt_3
furono fornite il 15 gennaio successivo.
Nella risposta del 15 gennaio 2021, ebbe a fornire: a) un elenco dei soggetti Pt_3
interni alla società e di eventuali soggetti esterni informati della progettazione e sperimentazione dei test molecolare e sierologico;
b) un elenco dei soli soggetti iscritti, alla data del 9 dicembre 2021, alla sezione permanente del Registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate;
c) un elenco dei soggetti rilevanti e delle persone a questi strettamente legate riferito all'anno 2020, a norma dell'art. 19, par. 5, Reg. MAR.
La risposta è stata successivamente integrata il 4 aprile 2022.
I dati così forniti dalla società andavano confrontati con le evidenze relative all'operatività dei titoli in relazione all'evento del 10 marzo 2020 e riguardanti il periodo 17 Pt_3 febbraio – 20 marzo 2020, che constavano di ben 630.000 report relativi a contratti conclusi con oltre 13.000 codici clienti e che andavano evidentemente scremati e valutati, onde procedere ai necessari raffronti ed alle successive analisi.
Non è perciò corretta la pretesa di parte ricorrente di individuare il termine dei centottanta giorni per la contestazione in un momento prossimo all'avvio delle indagini di CONSOB in merito ad ipotesi di abuso di informazioni privilegiate relative ai test diagnostici, molecolare e sierologico, sviluppati da nei primi mesi del 2020. Pt_3
in qualità di persona offesa, ha ricevuto dalla Procura della Repubblica di Milano, CP_1 il 3 maggio 2021, l'avviso di conclusione delle indagini relative all'ipotesi di insider trading relative al test sierologico: ma pur riguardando la presente vicenda il test molecolare, non è stata irragionevole la richiesta, avanzata dall'Autorità di vigilanza dei mercati alla stessa
Procura il 25 maggio 2021, per l'acquisizione di elementi informativi di possibile utilità per la prosecuzione degli accertamenti di competenza. Ad un giudizio ex ante, si trattava infatti di
10 atti istruttori relativi a soggetti che avevano collegamenti diretti o indiretti con Pt_3
(l'a.d. , imputato a Milano insieme con e che Parte_5 Controparte_8 concernevano l'attività di studio e di ricerca svolta dalla società in quel periodo per la predisposizione di test volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19; e da tali atti istruttori avrebbero ben potuto emergere legami e relazioni tra soggetti, scambi di informazioni, invio di documenti ed altri elementi utili per le indagini di CP_1
Occorreva, in altre parole, acquisire anche gli atti delle indagini penali per valutarne la consistenza e i contenuti ai fini di una eventuale formulazione dell'incolpazione, riscontrando tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, dell'illecito qui contestato.
L'autorizzazione del P.M. all'estrazione di copia del fascicolo delle indagini preliminari è dell'11 novembre 2021 e tra il 6 e il 21 dicembre 2021 l'Ufficio Abusi di Mercato ha chiesto informazioni bancarie;
il 17 dicembre 2021 NT NP forniva risposta quanto ai dati sui conti correnti e conto titoli intestati al , attraverso i quali era stato Pt_1 effettuato l'acquisto “sospetto” del 3 aprile 2020.
Sono state poi acquisite ulteriori informazioni da con richiesta del 4 aprile 2022 Pt_3
e , con missiva del 19 aprile 2022 (la seconda rispetto a quella già inviata il 15 Pt_3 gennaio 2021), ha confermato che “… il dott. era stato coinvolto nel processo ed Pt_1 era pertanto al corrente dell'informazione relativa alla progettazione e sperimentazione del test sierologico a partire dalle ore 19:13 del 20 marzo 2020, quando il Dott. lo Per_1
coinvolse per ricevere supporto per questioni logistiche connesse allo sviluppo del nuovo prodotto”.
A questo punto, ha del tutto condivisibilmente atteso il completamento delle CP_1
verifiche con tutti i soggetti che, ritenuti legati a vario titolo a o agli enti di ricerca Pt_3
coinvolti nella sperimentazione, risultavano avere operato su azioni della società nel periodo prossimo alla diffusione della notizia sui test molecolare e sierologico – cosa che si è perfezionata solo con l'acquisizione delle informazioni da parte di il 23 Parte_9
novembre 2022 (la missiva reca la data di protocollo interno, che, essendo la una CP_1
P.A., è atto fidefacente: artt. 40 bis d.lgs. 80/2005 e 53 D.P.R. 445/2000).
Obietta al riguardo la difesa ricorrente che le contestazioni al proprio assistito concernono un presunto market abuse di informazioni relative al test sierologico, mentre il questionario sottoposto al PAVAN da parte di si riferiva ad acquisti effettuati nel marzo 2020 CP_1 ed al possesso, da parte dell'investitore, di informazioni privilegiate sul test molecolare - e dunque a dati d'indagine apparentemente estranei alla vicenda qui in discussione.
11 A tale ultimo rilievo si può agevolmente replicare – e sempre mantenendosi, come da ultimo indicato dalla S.C., entro una valutazione di non superfluità ex ante dell'attività istruttoria, e non di sua congruità ex post - che era comunque necessario ricostruire la vicenda nel suo complesso: cioè a dire, che appariva necessario verificare tutte le operatività anomale sui titoli di una stessa società che, in un arco temporale che va da febbraio ad aprile 2020 e in un contesto economico contraddistinto da una fortissima competizione tra le aziende farmaceutiche, stava elaborando dei test diagnostici per il Sars-Cov-19 per poi poterli, a breve, lanciare sul mercato, da parte di persone comunque legate a vario titolo alla società emittente o agli istituti di ricerca che si occupavano del processo di validazione dei test diagnostici, molecolare e sierologico.
Il risultava infatti aver acquistato n. 500 azioni il 9 marzo 2020 per € Pt_9 Pt_3
49.750 ed averle rivendute il 13 a € 60.000, operando sul conto della moglie CP_9
benchè avesse una ridotta operatività su quegli strumenti finanziari nei due anni precedenti;
si ipotizzava, per tali ragioni, che egli potesse aver abusato di informazioni riservate sul lancio del test molecolare, approfittando di presunti legami con la famiglia che Per_4
detiene la maggioranza di controllo di , ed in particolare con e , Pt_3 Per_5 Per_6
rispettivamente presidente e vice presidente di quella società. Il ha risposto Pt_9
negativamente alla domanda del questionario sul fatto di avere rapporti od anche solo di conoscere la famiglia le due persone al vertice di . Per_4 Pt_3
Se il procedimento di contestazione esige che sia acquisita la piena conoscenza del fatto da parte dell'Autorità di vigilanza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e degli elementi indispensabili per la determinazione adeguata della sanzione, doveva CP_1
evidentemente poter disporre di un quadro completo della vicenda, con riguardo alle situazioni di tutti gli indagati che avevano operato con modalità e tempistiche sospette su titoli in riferimento agli annunci del test molecolare, a marzo 2020, come pure Pt_3 del test sierologico, ad aprile successivo, per poter formulare un'ipotesi accusatoria anche a carico del , senza che tale soluzione possa essere ritenuta alla stregua di un Pt_1 ingiustificato ritardo od un'artificiosa protrazione nello svolgimento dei compiti di indagine affidati all'organo di vigilanza.
Il riscontro alla richiesta di informazioni all'ultimo dei soggetti titolari di posizioni secondarie coinvolti nelle indagini, il , è pervenuto a il 23 novembre 2022; Parte_9 CP_1
l'atto di contestazione è datato 17 maggio 2023, è stato inviato per lettera raccomandata ricevuta bensì il 30 maggio seguente (così la cartolina di ricevimento), ma risulta spedito dall'ufficio postale RM 39 il 19 maggio.
12 Dovendo tenere conto, ai fini del rispetto del termine (perentorio) dei centottanta giorni, della data in cui il piego è stato consegnato alle per la spedizione e senza che rilevi la data CP_10
di effettiva ricezione, non potendo farsi carico al mittente degli eventuali disguidi o ritardi dell'agente postale nella consegna, tra il 23 novembre 2022, quando risultano completate le indagini per quanto sopra, e il 19 maggio 2023, data di spedizione del piego, sono trascorsi n. 177 giorni, nei limiti, quindi, del termine previsto dall'art. 187 septies, co. 1, TUF.
2.5.4 – E' infondato il rilievo dell'opponente per cui la seconda richiesta di informazioni a dell'aprile 2022 sarebbe stata superflua perché già la prima missiva del 15 Pt_3
gennaio 2021 avrebbe contenuto tutte le notizie occorrenti per formulare una imputazione, ed anzi, tale seconda lettera avrebbe artificiosamente allungato i tempi per la conclusione degli accertamenti, da cui partono i centottanta giorni previsti per la contestazione.
Ponendosi, infatti, in un'ottica ex ante, tale seconda richiesta dell'aprile 2022 appariva giustificata perché , nella precedente lettera del 15 gennaio 2021, aveva Pt_3 precisato in un caveat che l'elenco dei possibili possessori delle informazioni relative ai testi sierologico e molecolare non poteva ritenersi esaustivo, dato che i partecipanti alle riunioni e agli incontri potevano avere, a loro volta, informato altri soggetti;
ciò, quindi, avrebbe reso indispensabili ulteriori approfondimenti da parte di per quel che riguarda gli altri CP_1
soggetti coinvolti e la distanza temporale tra le due richieste (gennaio 2021 e aprile 2022) risulta giustificata in ragione del fatto che si tratta di accertamenti complessi che riguardano una pluralità di soggetti che potevano potenzialmente essere stati coinvolti, come insiders secondari, nelle informazioni in esame.
Ed infatti, l'elenco dei possibili detentori di “informazioni privilegiate” relative al test sierologico, allegato alla missiva del 15 gennaio 2021, come pure l'analogo elenco dei possibili detentori di “informazioni privilegiate” sul test molecolare, reca la seguente precisazione: “Si precisa che l'elenco non può essere considerato esaustivo e completo sia per quanto concerne le riunioni ed audioconferenze tenutesi, sia in relazione ai partecipanti delle stesse: occorre infatti considerare che ciascuno degli invitati potrebbe di volta in volta aver coinvolto ulteriori soggetti e che talune riunioni ed audioconferenze potrebbero essere state convocate, rinviate o disdette verbalmente;
si precisa inoltre che il seguente elenco contiene la menzione delle principali comunicazioni e-mail aventi ad oggetto la genesi ed il processo di formazione dell'informazione relativa alla progettazione”.
13 2.5.5 – E' parimenti infondata la doglianza per cui, essendo stata la lettera di risposta del
“omissata” a fronte della richiesta di accesso agli atti rivolta dal , la Pt_9 Pt_1
mancata produzione di tale missiva nel corso del procedimento sanzionatorio (che si assume necessaria per accertare la tempistica dei centottanta giorni per la contestazione) avrebbe leso il diritto di difesa dell'odierno ricorrente, come parte del procedimento (egli ne sarebbe venuto al corrente solo in questa fase giudiziale di opposizione, con la produzione della citata lettera all'udienza del 18.03.2025 da parte di , ed inficiato, di CP_1
conseguenza, il provvedimento sanzionatorio conclusivo.
E' vero, bensì, che la risposta del era stata “omissata” da opponendo il Pt_9 CP_1 segreto d'ufficio ex art. 4, co. 10, TUF), in ragione del fatto che tale documento riguardava la posizione di soggetti terzi parimenti coinvolti nelle indagini.
Nondimeno, tale scelta di negare l'accesso appare corretta proprio alla luce dei motivi che l'organo di vigilanza ha addotto alla richiesta del . Pt_1
Secondo, infatti, il Cons Stato, VI sez., 7 novembre 2006, n. 6562 – che richiama le decisioni della Corte Costituzionale n. 460/2000 e n. 23/2005 – il segreto d'ufficio previsto per gli atti istruttori della CONSOB dall'art. 4, co. 10, TUF non ha carattere assoluto e non può operare nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio o di contestazioni prodromiche all'applicazione di sanzioni amministrative (cfr. anche l'art. 24, co. 7, l. 241/90, nel testo introdotto dalla l. 15/2005, richiamato in generale dall'art. 24 l.
262/2005 per i procedimenti di competenza, tra l'altro, proprio della CONSOB). L'Autorità di vigilanza può, invece, validamente opporre il segreto se indica, con una specifica motivazione, l'autonomia fattuale e valutativa di specifici documenti perché occorrenti per l'instaurazione o la prosecuzione di un procedimento a carico di terzi oppure di un procedimento contro lo stesso soggetto, che però necessiti di un completamento ai fini della formalizzazione di eventuali addebiti, sia quanto all'ulteriore acquisizione di elementi di fatto
(ulteriori attività istruttorie), sia relativamente ad uno spatium deliberandi per la valutazione della ricorrenza di ipotesi di illecito ulteriore rispetto a quello per cui si procede. In tale seconda ipotesi, la dovrebbe, propriamente, servirsi del potere di differimento CP_1 dell'accesso previsto dall'art. 25 l. 241/90, differendo l'ostensione degli atti richiesti per il tempo necessario a completare gli accertamenti.
Nel caso in esame, la richiesta di informazioni e la relativa risposta di Parte_9 riguardano proprio la posizione di quest'ultimo, che è terzo estraneo alla posizione di
, ed il rifiuto di ostensione motivato da proprio in nome di Parte_1 CP_1 esigenze di riservatezza di terzi si rivela perciò corretto. D'altro canto, verrebbe da
14 aggiungere, la successiva produzione di quei documenti da parte di in questa CP_1
sede giudiziale di opposizione alla sanzione amministrativa non ha conculcato i diritti difensivi dell'odierno opponente, che ha potuto prendere posizione ed articolare le proprie difese proprio in relazione a tali produzioni – sia pure in riferimento al tema della tempestività
o meno della contestazione, in rapporto ai termini previsti dall'art. 187 septies, co. 1, TUF.
3. – Segue, il ricorso di e le difese di b) il secondo motivo di Parte_1 CP_1 impugnazione. Rinvio all'esame del terzo motivo, con effetti assorbenti.
3.1 - Con il secondo motivo, si afferma che le informazioni relative al test sierologico, alla data dell'acquisto delle azioni da parte del ricorrente, il 3 aprile 2020, non Pt_3
potevano essere ritenute alla stregua di informazioni privilegiate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Reg. MAR. colloca la data in cui l'informazione sul test sierologico avrebbe assunto i caratteri CP_1
della precisione (nel senso di ragionevole previsione di un evento futuro incidente sul prezzo degli strumenti finanziari) al tempo della riunione presso il di Pavia Controparte_2 tra l'a.d. di , un suo dirigente, e dirigenti della struttura sanitaria sugli sviluppi del Pt_3 test, svoltasi il 25 marzo 2020. In realtà, dice l'opponente, a quella data il test sierologico non era nemmeno stato validato (la validazione viene comunicata il 2 aprile) e comunque, il processo di sviluppo di un test diagnostico può ritenersi concluso solo con il completamento della quarta fase (la validazione è la terza), che corrisponde con il rilascio della marcatura CE e con l'approvazione dell'FDA, necessari per la commercializzazione del prodotto;
lo stesso Tribunale di Milano, nella sentenza 12 febbraio 2024 che ha assolto
, ha escluso che l'informazione sugli esiti dell'esame del test sierologico presso Parte_5
il di Pavia data via whatsapp dal a in data 26 marzo CP_2 Pt_5 Parte_10
2020 fosse “precisa”, nel senso richiesto dall'art. 7 Reg. MAR.
Inoltre, l'informazione relativa al test sierologico era, di fatto, pubblica per quanto riportava la stampa italiana ( ” diceva in un articolo del 1° aprile 2020 che “la sfida … Controparte_11
è lo sviluppo di un test su sangue in grado di individuare pazienti che siano stati esposti al contagio tramite la misurazione della risposta immunitaria”) e la stampa estera (si cita un articolo della CNN del 2 aprile).
3.2 – Nel replicare a tale secondo motivo di opposizione, richiama i contenuti CP_1 dell'atto di accertamento quanto alla sussistenza delle condizioni dell'art. 7 Reg. MAR, e rileva, in ogni caso, che la natura privilegiata di un'informazione non si fonda sul
15 riconoscimento come tale da parte dell'emittente, bensì sulla ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria.
Nello specifico, la Commissione osserva che:
- la natura privilegiata di un'informazione è bensì rimessa, in prima battuta, alla prudente valutazione della società interessata, che deve adottare una condotta conseguente, ma essa non si fonda sul riconoscimento come tale da parte dell'emittente, bensì sulla ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;
- l'informazione, nel caso in esame, era sufficientemente specifica, considerato che il 2 aprile
2020 erano stati comunicati a gli esiti positivi della fase di validazione del test Pt_3 presso il di Pavia;
l'informazione, come tappa intermedia di un procedimento CP_2
complesso, avrebbe infatti consentito di prognosticare con ragionevole probabilità la positiva conclusione favorevole del processo di sperimentazione, con la successiva marcatura CE
e con l'approvazione della FDA – e dunque l'esito favorevole del lancio del prodotto “test sierologico per la diagnosi veloce del SARS-Covid 19” (per inciso, la marcatura CE del test sierologico è rilasciata il 17 aprile, l'approvazione della FDA il 25 aprile 2020).
L'informazione, in particolare, rientrerebbe nell'elenco esemplificativo contenuto nelle Linee
Guida della CONSOB del 2017, dove si fa riferimento anche ad “ogni altra variabile di mercato che, nella data situazione, possa influire sugli strumenti finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, liquidità, correlazioni con altri strumenti finanziari, quantitativi scambiati, offerta, domanda, ecc.”), richiamando il “considerando” n. 14 del Reg. MAR – e si rimarca lo specialissimo contesto storico in cui si inquadra la vicenda;
- l'informazione possedeva, inoltre, i requisiti della materialità, ossia della capacità di incidere significativamente sul prezzo del titolo quotato: facendo riferimento alla nozione di
“materialità” risultante dall'art. 7 Reg. MAR, un investitore ragionevole in possesso dell'informazione sussistente alla data del 2 aprile 2020 relativa all'intervenuta validazione clinica di un test sierologico, per di più in una situazione del tutto inedita con l'incombente interesse collettivo al contenimento della pandemia, l'avrebbe considerata un importante elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento sul titolo , potendo Pt_3 prevederne un impatto positivo avere sull'andamento del titolo;
- secondo la sentenza del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2024, l'informazione privilegiata avente ad oggetto il positivo esito della sperimentazione del test sierologico sussisteva senz'altro alla data del 2 aprile 2020, data in cui si è verificato l'evento della validazione del prodotto presso il di Pavia: lo si dice a proposito della CP_2
posizione di Presidente della Fondazione SAN MATTEO, poi assolto Controparte_8
16 perché il “passaggio” dell'informazione a presidente dell'Istituto di Ricerca, era CP_12 avvenuto nell'ambito di un rapporto di lavoro tra i due;
l'a.d. era Parte_5 stato assolto perché il giudicante penale aveva ritenuto che l'informazione da lui passata via whatsapp a in data 26 marzo 2020 era intervenuta in un tempo in cui la fase Parte_10
di validazione del test sierologico non si era ancora conclusa;
- le notizie circolate prima della diffusione del comunicato stampa del 7 aprile 2020 attraverso la stampa, in relazione allo svolgimento in corso di attività sperimentali in
Lombardia finalizzate allo sviluppo di un test diagnostico, non contenevano alcuna segnalazione specifica, né in relazione all'esito della ricerca, né in relazione alla tempistica di tale esito, né riguardo al coinvolgimento di nella sperimentazione;
Pt_3
- a conferma ex post di tali considerazioni starebbero i risultati borsistici di il 7 Pt_3
aprile 2020, dopo la diffusione del comunicato alle ore 7:09, che segnano un incremento iniziale del + 6,10 % sul prezzo di chiusura del giorno precedente e, alla chiusura dei mercati, una variazione definitiva del + 5,76 %, con un incremento dello scambio di azioni circa tre volte più elevata di quello della seduta precedente (503.694 azioni a fronte di
144.071 azioni del giorno prima).
3.3 – Ritiene la Corte di accantonare l'esame di tale motivo sulla natura dell'informazione relativa al test sierologico e di vagliare prioritariamente, in nome della ragione più liquida, il terzo motivo, al par. seguente, con il quale si contesta il possesso stesso, da parte dell'opponente , di una notizia price sensitive al tempo in cui egli operò Parte_1
l'acquisto di n. 85 azioni , per poi rivenderle pochi giorni dopo. Pt_3
4. – L'esame, con effetti assorbenti sul secondo e sul quarto motivo, del terzo motivo di opposizione.
4.1 - Con il terzo motivo, l'opponente protesta l'insussistenza delle condotte contestate, dato che non vi sarebbe prova che egli avesse utilizzato l'informazione relativa al prossimo lancio del test sierologico da parte di al tempo in cui effettuò l'acquisto di n. 85 azioni. Pt_3
4.2 – In risposta a tale motivo di opposizione, osserva preliminarmente come la CP_1
prova indiziaria si basi su un ragionamento inferenziale in termini di elevata probabilità e non richieda invece l'ineluttabilità delle conclusioni. Tanto premesso, si evidenzia come l'ipotesi di un indebito utilizzo dell'informazione privilegiata relativa all'esito favorevole del test sierologico per effettuare l'acquisto e successiva rivendita di titoli la si Pt_3
17 desuma dai seguenti indizi, che assumerebbero i caratteri di gravità, precisione e concordanza:
- il coinvolgimento di , direttore Supply Chain di , nel processo Parte_1 Pt_3
di sperimentazione del test sierologico sin dal marzo 2020, in relazione a questioni logistiche;
- la mancata attivazione presso la dei presidi procedurali previsti dalla disciplina Pt_3
in materia di market abuse, secondo il Reg. MAR, per la gestione delle informazioni privilegiate;
- la “validazione clinica” del test sierologico avvenuta nella mattinata del 2 aprile 2020 presso il di Pavia;
nel primo pomeriggio del 2 aprile già circolava Controparte_2 all'interno della la bozza di comunicato stampa predisposto dal responsabile Pt_3
comunicazione sul test sierologico;
si ritiene del tutto verosimile che, in Testimone_2
quella circostanza, siano state coinvolte le funzioni aziendali del di supply chain Pt_1
e della logistica, considerata anche l'urgenza dell'approntamento della macchina organizzativa necessaria per la produzione del prodotto, a causa dell'amplificarsi della diffusione del virus;
in ogni caso, la fonte dell'informazione privilegiata – che non è necessario individuare – è rintracciabile nell'ambiente lavorativo del ricorrente, nel contesto prossimo alla validazione del test da parte del di Pavia;
CP_2
- l'anomalia della tempistica dell'acquisto dei titoli , avvenuta il 3 aprile 2020, con Pt_3
ordine a prezzo di mercato (cioè senza istruzioni di limiti di prezzo) alle ore 11:04, e dunque il primo giorno di negoziazione successivo alla acquisizione della notizia della validazione clinica del test sierologico da parte del di Pavia;
CP_2
- l'anomalia della rivendita degli stessi titoli, avvenuta a prezzo di mercato alle ore 12:38 del
7 aprile 2020, dopo la diffusione del comunicato di sul prossimo, imminente Pt_3 lancio del prodotto diagnostico: è evidente l'intento speculativo fondato sull'aspettativa di un apprezzamento della quotazione del titolo dopo diffuso il comunicato stampa relativo al prossimo lancio del test sierologico;
- la ridotta operatività in strumenti finanziari del FORNUTO, avente ad oggetto sporadici investimenti di breve durata proprio su azioni , e in due sole occasioni. Pt_3
Secondo CONSOB, gli indizi convergerebbero verso un'unica ipotesi plausibile, ossia quella del possesso da parte del dell'informazione relativa alla (già intervenuta) Pt_1
validazione clinica del test sierologico di e il successivo utilizzo della notizia Pt_3 tramite l'acquisto di azioni di quella società. La circostanza, allegata da controparte, del contestuale acquisto di azioni NT SAN PAOLO non spiega comunque il perché
18 dell'anomalo acquisto di azioni e della loro successiva rivendita dopo diffuso il Pt_3
comunicato stampa.
4.3 – Il motivo è fondato.
4.3.1 – Nell'ambito dell'accertamento di condotte di abuso di informazioni privilegiate, la prova per presunzioni costituisce di norma l'unico strumento che consente di affermare il possesso delle dette informazioni, dal momento che il trasferimento di queste si attua di prassi con modalità che escludono attività di documentazione, mentre la rappresentazione dell'insider trading attraverso prove orali è un'eventualità per lo più esclusa dalla riservatezza delle comunicazioni e dalla mancata conoscenza, da parte di di CP_1 quanti, vicini all'incolpato, potrebbero fornire precise informazioni al riguardo.
Il procedimento di valutazione della prova indiziaria si articola in due distinti momenti: in primo luogo, il giudice valuta in maniera analitica ognuno degli indizi per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass., 13 ottobre 2005, n. 19.894). A sua volta, il giudizio di concordanza deve essere condotto in modo unitario, apprezzando gli indizi tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri (Id., 9 marzo 2012, n. 3703).
Nella specie, si tratta di verificare, per via presuntiva, (a) il possesso di informazioni privilegiate relative al test molecolare, alla data degli acquisti;
(b) la consapevolezza del della natura privilegiata di tali informazioni;
e (c) che su tali informazioni poggi Pt_1
la scelta degli acquisti di azioni il 3 aprile 2020. Pt_3
4.3.2 - CONSOB parte dalle risultanze della lettera del 19 aprile 2022 di , nella Pt_3 quale la società datrice di lavoro dell'odierno opponente conferma che “… il dott. Pt_1 era stato coinvolto nel processo ed era pertanto al corrente dell'informazione relativa alla progettazione e sperimentazione del test sierologico a partire dalle ore 19:13 del 20 marzo
2020, quando il Dott. lo coinvolse per ricevere supporto per questioni logistiche Per_1 connesse allo sviluppo del nuovo prodotto”.
19 Ora, era, all'epoca dei fatti, ed è tuttora dirigente Supply Chain di Parte_1
e, in tale veste, si occupava di verificare l'ottimizzazione dei piani di produzione CP_3
e la loro attuazione;
essendo estraneo all'attività di sperimentazione e ricerca scientifica, egli non figura tra i destinatari delle comunicazioni via mail che, nel primo pomeriggio del 2 aprile 2020, intercorrono tra il e i vertici e gli uffici tecnici Controparte_2 di e che informano la società dell'esito favorevole del procedimento di Pt_3 validazione del test sierologico. Senz'altro, non si può affermare che, per il semplice ruolo di dirigente , di un settore peraltro non direttamente interessato alla Pt_3 sperimentazione e ai rapporti con gli istituti di ricerca, ma coinvolto solo per le attività “a valle” di un eventuale esito favorevole delle verifiche sperimentali sui test diagnostici (tra l'altro: al tempo dell'acquisto incriminato, il 3 aprile 2020, il test molecolare aveva già avuto risposta favorevole, nel marzo precedente, da parte dei tecnici dell' di Parte_11
Roma e ci si stava apprestando a lanciarlo sul mercato), il FORNUTO “non poteva non sapere”, poiché ciò si tradurrebbe in una inammissibile responsabilità di posizione, in contrasto con il principio di colpevolezza, di cui all'art. 3 l. 689/81.
I contatti intrattenuti dal in epoca anteriore o prossima alle comunicazioni del 2 Pt_1
aprile 2020, secondo la ricostruzione fornita da nella lettera del 19 aprile 2022 e Pt_3
che costituirebbero, nella prospettazione di altrettanti elementi indiziari per CP_1 ritenerlo possessore di informazioni price sensitives al tempo dell'acquisto di azioni
, non consentono di pervenire in modo chiaro ed univoco alle conclusioni Pt_3 sostenute dall'Autorità di vigilanza.
Ed infatti:
- con la mail del 20 marzo 2020, il direttore hiede soltanto al di Per_1 Pt_1
“organizzare il trasporto di materiali dal centro di ricerca di Gerenzano verso lo stabilimento di Saluggia e successivamente dallo stabilimento di Saluggia verso due centri ospedalieri, il Niguarda di Milano ed il Policlinico San Matteo di Pavia”, senza comunicare lo stato di avanzamento del progetto né le tempistiche del lancio sul mercato;
- la mail di del 26 marzo 2020, trasmessa ad otto destinatari, parla solo di Per_1
“controlli positivi” riferendosi al campione di sangue o di plasma prelevati a pazienti infetti e necessari per la fase di sviluppo del test al fine di verificarne il funzionamento e l'attendibilità.
Questo il testo della mail:
20 Secondo i “controlli positivi”, di cui parla la missiva, si riferirebbero ai risultati CP_1
positivi dei test in vivo, e lo scopo della comunicazione sarebbe quello di ottimizzare detti test su campioni biologici prelevati da pazienti.
In realtà, nel testo della mail non si fa cenno all'esito positivo dei test diagnostici, ma di controlli positivi dei campioni di sangue (le “sacche”, ossia “sacche di sangue”) che sono positivi;
è in ogni caso sicuramente arbitrario inferire alcunchè sugli esiti (che peraltro verranno comunicati ufficialmente ai vertici dai biologi del di Pavia Pt_3 CP_2
solo il 2 aprile seguente) delle verifiche in corso sul test sierologico;
- il testo della mail datata 1° aprile 2020 di , inviata per conoscenza Persona_2
al , che viene ritenuta da come prova della conoscenza Pt_1 CP_1 dell'informazione privilegiata, è il seguente:
21 22 La mail sembra piuttosto riferirsi al test molecolare sviluppato presso un centro Pt_3
a Cypress, in California, e non al test sierologico che viene qui in discussione, o comunque
è incerto che si parli di kit del test sierologico anziché del kit del molecolare, e in tale incertezza non pare possibile arguire alcunchè circa la conoscenza di informazioni prive sensitive – ribadendo, ancora una volta, che la validazione del test sierologico da parte del viene comunicata solo nel primo pomeriggio del successivo 2 aprile. Controparte_2
Il dato indiziario costituito dall'acquisto in data 3 aprile 2020 di n. 85 azioni , per Pt_3 un importo di circa 10 mila euro, contestuale all'acquisto di azioni NP, con la loro successiva rivendita il 7 seguente, poco dopo diffuso il comunicato stampa sul risultato positivo del test sierologico, è anch'esso equivoco ed inidoneo ad inferire che sicuramente tale acquisto è avvenuto causa il possesso di un'informazione privilegiata: il Pt_1
aveva infatti già operato nei due anni precedenti sui titoli , anche in questo caso Pt_3
con operazioni di breve periodo con finalità speculative, e precisamente tra il febbraio e l'aprile 2018, quando aveva prima acquistato e poi poco dopo rivenduto n. 150 azioni della società (pag. 53 dell'atto di accertamento).
Diversamente da quanto ritiene non sussiste, quindi, alcuna oggettiva anomalia CP_1 nell'acquisto di n. 85 azioni il 3 aprile 2020, in rapporto all'operatività precedente Pt_3
su quel genere di strumenti finanziari, tale da poterne desumere, per via inferenziale, il possesso di notizie riservate;
il , del resto, aveva ricevuto nel marzo 2020 un Pt_1
premio di produttività e un secondo premio di fedeltà per complessivi 60 mila euro, e in un periodo contraddistinto da elevate prospettive di realizzo per i titoli delle aziende farmaceutiche (si era in piena pandemia covid, le aziende farmaceutiche di tutto il mondo si affannavano ad arrivare per prime alla ricerca di strumenti diagnostici e di rimedi o vaccini), avrebbe deciso di investirne una parte in azioni della società per cui lavorava, come pure aveva fatto con buon esito in un recente passato.
4.3.3 – Per concludere, il quadro indiziario offerto da pur anche se globalmente CP_1 esaminato, non consente di ritenere provato il possesso, in capo all'odierno opponente, dell'informazione privilegiata costituita dal risultato favorevole, prodromico al successivo lancio sul mercato, della validazione scientifica del test sierologico covid-19 predisposto da e dell'abuso di tale informazione, in occasione dell'acquisto di azioni di quella Pt_3
società in data 3 aprile 2020.
23 5. – Conclusioni: l'accoglimento dell'opposizione e le spese.
L'accoglimento del terzo motivo di opposizione assorbe l'esame del secondo e del quarto, formulato in subordine e che attiene alla eccessività della sanzione.
Il provvedimento sanzionatorio n. 23.012 del 20 febbraio 2024 deve, in CP_1
conclusione, essere annullato relativamente alla posizione di . Parte_1
Le spese, da liquidarsi nei medi tariffari e sul valore della sanzione più la confisca, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 187 septies d.lgs. 58/98 proposta da contro Parte_1
avverso la Controparte_1
delibera sanzionatoria n. 23012, emessa in data 20 febbraio 2024 dalla predetta
Commissione, con ricorso depositato in data 3.04.2024:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto, annulla la delibera sanzionatoria CONSOB n.
23012 del 20 febbraio 2024, limitatamente alla posizione di;
Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi € 5.809, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, e oltre a c.u. come in atti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'opposizione ex art. 187 septies TUF iscritta al n. 405 / 2024 R.G.;
promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TR CA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA D.
BERTOLOTTI, 2 10121 TORINO;
- ricorrente in opposizione contro
(c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. CASTELLI FRANCESCA ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo Studio in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO;
- convenuta in opposizione
Oggetto: opposizione ex art. 187 septies d.lgs. 58/98.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “Vglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare in via pregiudiziale e/o preliminare e/o cautelare con decreto reso inaudita altera parte o, in via strettamente subordinata, previa fissazione dell'udienza di discussione ed al suo esito, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 187 septies comma 5 T.U.F. e per l'effetto disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera n. 23012 del 20 febbraio 2024 della
[...]
e dell'allegato Atto di Accertamento, notificata al Dottore Controparte_1
in data 27 febbraio 2024 nella parte in cui ha irrogato la sanzione Parte_1
amministrativa pecuniaria pari ad euro 25.000,00 fissando la successiva udienza dinanzi al
Collegio per la conferma del decreto ai sensi dell'art. 351, terzo comma c.p.c. in via principale previa fissazione dell'udienza di discussione di cui all'articolo 187 septies comma 6 TUF, in accoglimento della presente opposizione dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare e/o priva di efficacia la delibera n. 23012 del 20 febbraio 2024 della
[...]
e dell'allegato Atto di Accertamento, notificata al Controparte_1 Pt_2 Pt_1
in data 27 febbraio 2024 e tutti gli atti ad essa connessi e/o collegati e/o
[...] conseguenti, per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso, e per l'effetto dichiarare estinte
e/o caducate le sanzioni amministrative principali e accessorie erogate con la delibera n.
23012 del 20 febbraio 2024 della e Controparte_1 dell'allegato Atto di Accertamento, notificata al Dottore in data 27 febbraio Parte_1
2024 in via subordinata per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino non ravvisasse i presupposti per l'annullamento della delibera n. 23012 del 20 febbraio 2024 della
e dell'allegato Atto di Accertamento, Controparte_1
notificata al in data 27 febbraio 2024, ridurre la sanzione Pt_2 Parte_1
amministrativa pecuniaria e accessoria al minimo edittale.
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
2
Per parte convenuta: “Si conclude perché piaccia a codesta ecc.ma Corte di Appello rigettare il ricorso in quanto infondato, confermando per l'effetto l'importo delle sanzioni applicate nei confronti dell'opponente.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni, produzioni documentali ed istanze, anche istruttorie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e la delibera sanzionatoria CP_1
1.1.1 - Con un primo comunicato stampa diffuso il 10 marzo 2020, alle ore 8,15, in piena pandemia COVID 19, , società operante nel settore farmaceutico e della Pt_3 diagnostica in vitro, ha dato l'annuncio di avere completato presso l'Ospedale Spallanzani di Roma e il Policlinico San Matteo di Pavia gli studi necessari a supportare l'approvazione da parte della UE e della FDA un test molecolare in grado di consentire l'individuazione del virus entro 60 minuti, rispetto alle 5-6 ore fino a quel momento occorrenti;
il comunicato preannuncia la commercializzazione del test entro la fine di marzo 2020.
1.1.2 - Con un secondo comunicato stampa diffuso il 7 aprile 2020, alle ore 07:09,
ha dato l'annuncio di aver altresì completato presso il Pt_3 Controparte_2
gli studi necessari al lancio di un nuovo test sierologico ad alto volume di
[...]
processamento per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati dal SARS-CoV-2; il comunicato preannuncia la commercializzazione del test entro la fine di aprile 2020.
1.1.3 - La ha ritenuto che tali informazioni, in particolare, per quel che qui CP_1
interessa, quella relativa allo sviluppo ed al conseguente lancio del test sierologico, costituissero informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 596/2014 sugli abusi di mercato – MAR, al più tardi dal 25 marzo 2020 e fino alla diffusione da, parte di , Pt_3
il 7 aprile 2020, del comunicato stampa relativo al completamento con successo degli studi ed al conseguente lancio, entro la fine di aprile 2020, del test sierologico per identificare la risposta immunitaria al SARS-CoV-2.
Secondo l'art. 7 del Reg. MAR, un'informazione è privilegiata se ha i caratteri:
3 - della precisione: ossia se fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà, e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi degli strumenti finanziari;
- della materialità: l'informazione, concernendo direttamente o indirettamente uno o più soggetti emittenti strumenti finanziari quotati o quotandi, deve essere tale da poter influire in modo sensibile, se resa pubblica, sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non sia stata resa pubblica.
Quando poi l'informazione inerisca ad un “processo prolungato” che si svolge in più tappe, come è un processo di elaborazione di un prodotto diagnostico, le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione dell'evento futuro, possono essere anch'esse ritenute informazioni privilegiate se posseggono i caratteri della precisione e della materialità, oltre che del non essere state rese pubbliche.
1.2.1 - è Global Supply Chain Director di : come dirigente Parte_1 CP_3
si occupa della gestione ed ottimizzazione della catena di approvvigionamento Pt_3
delle risorse e delle materie prime e dello stoccaggio dei prodotti finiti, volta a garantire che questi arrivino ai clienti finali nel modo più efficiente possibile.
Secondo quanto lui stesso riferisce delle sue mansioni in azienda, egli si occupa, nel dettaglio, della pianificazione degli ordini ai reparti produttivi interni e/o ai fornitori esterni, della gestione del magazzino, di assicurare la spedizione e il trasporto del prodotto ai clienti finali, di acquisire ordini dai clienti e di garantire che le attività siano svolte nel rispetto delle procedure di qualità e sicurezza.
1.2.2 - In riferimento al comunicato stampa del test sierologico diffuso il 7 aprile 2020,
, operando su un conto deposito titoli cointestato con Parte_1 Pt_4
presso NT NP, in data 3 aprile 2020 (quattro giorni prima della
[...]
diffusione del comunicato stampa), ha acquistato n. 85 azioni per un Pt_3 controvalore di € 10.021,50, previo inserimento di un ordine a prezzo di mercato (ossia senza istruzioni di limiti di prezzo) alle ore 11:04.
Il 7 aprile 2020 il FORNUTO ha venduto le n. 85 azioni , per un controvalore di € Pt_3
10.625,00, previo inserimento dell'ordine a prezzo di mercato alle ore 12:38.
Il profitto conseguito mediante le suddette operazioni è stato pari ad € 603,50.
4 Alla data del 31 marzo 2020 (ossia prima dell'acquisto ora in esame), nel portafoglio relativo al conto titoli cointestato a e a presso Parte_1 Parte_4 CP_4
non risultavano presenti strumenti finanziari. Nel primo semestre 2020 il
[...]
non ha effettuato ulteriori operazioni su azioni;
nel primo semestre Pt_1 Pt_3
2020 risulta aver operato soltanto su azioni NT NP (in numero di 3.500) nelle stesse giornate in cui ha operato su azioni e a brevissima distanza temporale. Pt_3
Nei due anni precedenti, dal 3 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, le ultime operazioni su azioni risalgono al 24 aprile 2018, quando il aveva venduto n. 150 Pt_3 Pt_1
azioni acquistate il 12 febbraio 2018 (pag. 53 atto di accertamento).
1.3.1 - CONSOB sostiene che tale acquisto sia avvenuto da parte di Parte_1 sfruttando l'informazione privilegiata concernente il completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio di un test sierologico entro la fine di aprile 2020, che il , Pt_1 come dirigente incaricato della gestione dell'approvvigionamento delle risorse e Pt_3
delle materie prime, avrebbe acquisito presso la stessa società.
Ed infatti, , nella sua qualità di dirigente Supply Chain DIASORIN, Parte_1
secondo quanto riferito dalla stessa società nella nota diretta a del 19 aprile 2022 CP_1
e per quanto poi accertato dalla Procura delle Repubblica di Milano nell'indagine a carico dell'a.d. : Parte_5
- è stato coinvolto nel processo di progettazione e sperimentazione del test sierologico ed era al corrente dell'informazione relativa alla progettazione e sperimentazione del test sierologico a partire dalle ore 19:13 del 20 marzo 2020, quando il dr. Per_1
Corporate Senior Director of Innovation di , lo coinvolse per ricevere supporto Pt_3
per questioni logistiche connesse allo sviluppo del nuovo prodotto;
- in data 25 marzo 2020 (in periodo di stretto lock down), presso il Controparte_2
, si tiene alle ore 10:00 un incontro tra , (Chef
[...] Parte_5 Parte_6
Technology Officer di ), (Responsabile del Laboratorio di CP_3 Testimone_1
Virologia Molecolare della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia) e Parte_7
(Direttore Generale della predetta Fondazione) per un aggiornamento sui risultati conseguiti per lo sviluppo del test;
- il 26 marzo 2020 riceve una comunicazione da parte del dr. Parte_1
on cui veniva confermata la consegna al di Per_1 CP_2 Controparte_2 sacche di plasma “per i controlli positivi”;
5 - il 1° aprile 2020 il dr. , Persona_2 Controparte_5
trasmette al FORNUTO un aggiornamento in merito alla capacità produttiva della società dei kit sierologici;
- il 2 aprile 2020 il comunica ufficialmente a la CP_2 Controparte_2 Pt_3
“validazione” clinica del test sierologico predisposto da detta società;
- gli acquisti incriminati risalgono al giorno successivo 3 aprile 2020.
1.3.2 - Con lettera notificata il 19 maggio 2023, la Direzione ha Controparte_6 perciò contestato a l'illecito amministrativo previsto dall'art. 14, lett. a), Parte_1
Reg. MAR, per avere egli, essendo in possesso dell'informazione privilegiata concernente gli esiti del test sierologico, della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato - acquistato in data 3 aprile 2020 n. 85 azioni Pt_3
(per un controvalore di € 10.021,50) utilizzando detta informazione privilegiata.
1.3.3 - Con delibera n. 23.012 del 20 febbraio 2024, emessa all'esito del procedimento sanzionatorio, la CONSOB ha comminato a la sanzione amministrativa Parte_1 pecuniaria di € 25.000 (il minimo edittale è di € 20.000) (a), la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, co. 1 e 2, del TUF, per un periodo di tre mesi (b), e la confisca obbligatoria dell'illecito profitto conseguito dall'acquisto e successiva rivendita delle azioni , pari ad 603,50. Pt_3
2. – Il ricorso in opposizione di e le difese di a) il primo motivo Parte_1 CP_1
di impugnazione.
Con ricorso ex art. 187 septies, co. 5, TUF depositato il 2 aprile 2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio CP_1
Con lo stesso ricorso in opposizione, e poi con successiva memoria depositata in vista dell'udienza fissata per decidere sul provvedimento cautelare richiesto, Parte_1
ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento sanzionatorio della CP_1
Con ordinanza in data 2.07.2024 questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione.
2.1 - Con il primo motivo, l'opponente denuncia la tardività della contestazione rispetto al termine perentorio di 180 giorni dall'accertamento, stabilito dall'art. 187 septies, co. 1, TUF,
e dell'art. 4, co. 1, del Reg. CONSOB n. 18.750/2013: (a) si sarebbe convinta CP_1
6 della natura privilegiata dell'informazione nel mese di dicembre 2021, con l'acquisizione di informazioni dalla Procura della Repubblica di Milano, che stava indagando sulla vicenda;
(b) in data 15 gennaio 2021 riscontrava, con una prima articolata memoria, la Pt_3
richiesta di informazioni di fornendo la cronologia degli incontri e dei contatti tra i CP_1
soggetti coinvolti nel processo di sperimentazione del test sierologico, e, al più tardi, con una successiva comunicazione del 19 aprile 2022 la stessa società forniva all'Autorità di vigilanza sostanzialmente le stesse informazioni già trasmesse nel 2021; (c) la data in cui avrebbe acquisito piena contezza che il FORNUTO aveva sfruttato (presunte) CP_1
informazioni privilegiate è da collocarsi al ricevimento della risposta da parte di NT
NP sulla operatività del FORNUTO sui titoli , ossia con la lettera del 17 Pt_3
dicembre 2021.
quindi, avrebbe accertato proprio alla data del 17 dicembre 2021 il presunto CP_1
abuso di informazioni privilegiate da parte del ricorrente, e a quella data era in possesso di tutti gli elementi per riscontrare una condotta sanzionabile e per procedere, quindi, alla sua contestazione;
pertanto, le contestazioni dovevano avvenire non oltre il 30 novembre 2022, mentre sono state notificate solamente il 29 maggio 2023. Non sarebbe stato per nulla rilevante, ad una valutazione prognostica ex ante, accertare la posizione di altri soggetti coinvolti nella vicenda, dato che accertare la loro posizione non era necessario per una completa valutazione degli elementi a carico del . Pt_1
2.2 – La ha inteso replicare alle censure riguardanti la presunta tardività delle CP_1
contestazioni: si premette che la legge non delimita temporalmente il termine entro il quale deve essere compiuto l'accertamento dell'illecito, bensì solo il termine entro cui, dal compimento dell'accertamento dell'illecito, deve essere effettuata la contestazione (a); che secondo la giurisprudenza, l'accertamento è compiuto solo con la completa e definitiva acquisizione di tutti gli elementi indispensabili per la ricostruzione del fatto nella sua materialità e per la determinazione appropriata della sanzione, nessuno escluso (b); che ancora, per valutare la tempestività delle contestazioni, si deve tener conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere informazioni anche riguardo ad altre posizioni o ad altre violazioni, mediante un'attività istruttoria unitaria che consenta di ricostruire l'intera vicenda, escludendo soltanto gli atti di indagine che appaiano superflui ad una valutazione già ex ante, e non ex post (c).
Prosegue col dire che l'indagine è stata avviata nel novembre 2020 sulla base di CP_1
una rilevante anomala operatività riscontrata sui titoli;
sono stati quindi individuati Pt_3
7 i soggetti cui erano riferibili tali operazioni anomale verificando la coerenza operativa rilevata in prossimità delle date degli annunci societari rispetto a quella dello loro caratteristica e l'eventuale presenza di evidenti collegamenti con l'emittente o con le strutture sanitarie ed amministrative coinvolte nella sperimentazione;
si è poi proceduto ad indagare una serie di soggetti, in gran parte dirigenti e i loro familiari, coinvolti in acquisti di titoli della Pt_3 società in periodo sospetto;
gli ultimi atti dell'indagine sono stati compiuti tra settembre e novembre 2022 e sono stati finalizzati ad acquisire, attraverso richieste informative indirizzate a , – acquirenti di azioni CP_7 Parte_8 Persona_3 Parte_9
nel periodo sospetto, in un contesto di oggettiva anomalia – elementi utili per Pt_3
valutare se essi avessero operato utilizzando informazioni privilegiate;
tali accertamenti, ad una valutazione ex ante, apparivano indispensabili per fornire un quadro d'insieme della complessa vicenda e per concludere, in questo modo, anche sulla posizione dei soggetti facenti parte della “seconda tranche”; l'ultimo dei riscontri alle richieste di informazioni è pervenuto a il 23 novembre 2022, e da quella data alla data in cui è stata data in CP_1 consegna la raccomandata contenente l'atto formale di contestazione, il 19 maggio 2023, non sono passati 180 giorni.
2.3 – Alla prima udienza del 18.03.2025, la difesa ha prodotto la lettera di riscontro CP_1
inviata da e datata 22.11.2022; la Corte ha preso atto della produzione, Parte_9 riservando al merito di valutarne l'ammissibilità.
2.4 - In sede di discussione finale, la difesa opponente ha ribadito la contestazione della ammissibilità della produzione della lettera di , anche in relazione al fatto Parte_9
che a suo tempo, nel corso del procedimento sanzionatorio, non vi era stata ostensione di essa alla richiesta di accesso e che, comunque, detta lettera non compariva negli atti del procedimento;
ha rilevato che è ignota la data certa del documento in cui è stato protocollato, che le dichiarazioni del si riferiscono alla vicenda del test molecolare mentre la Pt_9
contestazione al proprio assistito riguarda il test sierologico, e, in ogni caso, che la posizione di e degli altri due poteva essere valutata e definita separatamente dalla posizione Pt_9 di , che nulla c'entra con il . Parte_1 Pt_9
La difesa opponente ha poi ribadito che la seconda richiesta di informazioni a Pt_3 dell'aprile 2022 era superflua perché c'erano già i dati forniti dalla stessa nel Pt_3 gennaio 2021, e di fatto sarebbe stata fatta ad arte per “allungare” artificiosamente il dies a quo di decorrenza del termine dell'art. 187 septies, co. 1, TUF per la contestazione.
8 2.5 – Il motivo è infondato sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
2.5.1 – Va anzitutto riconosciuta l'ammissibilità della produzione della risposta di Pt_9
, effettuata da all'udienza dell'18.03.2025.
[...] CP_1
A norma dell'art. 187 septies, co. 6 bis, TUF, il giudice investito dell'opposizione ad una sanzione dispone di ampi poteri istruttori officiosi per l'accertamento dell'illecito, CP_1
e nella specie, il documento (prodotto a sostegno delle tesi di parte che ritiene di CP_1
dover collocare il completamento degli accertamenti istruttori alla data in cui sono pervenute le informazioni dal ) deve ritenersi acquisibile anche d'ufficio perché consente a Pt_9
questa Corte di accertare se e in che misura, ad un giudizio prognostico ex ante, la verifica della posizione del fosse necessaria per il completamento delle indagini e a che Pt_9 data risalisse la risposta di questi ai quesiti prospettati dall'Autorità di vigilanza – da quando la stessa pretende di far decorrere i centottanta giorni per l'invio della CP_1
contestazione.
La possibilità di acquisire officiosamente il documento in questione esclude che in relazione alla sua produzione in giudizio possano sussistere delle preclusioni, secondo il rito speciale dell'art. 187 septies TUF.
Ha in ogni caso precisato la S.C. che le scelte istruttorie della nel procedimento CP_1
amministrativo di accertamento di illeciti anticoncorrenziali, come attività amministrativa funzionale alla tutela del mercato e della concorrenza, sono insindacabili dal g.o. e che la valutazione da compiersi ai fini del rispetto del termine dei 180 giorni deve essere formulata in termini di non superfluità dell'attività istruttoria ad un giudizio prognostico ex ante in relazione agli sviluppi fino a quel momento raggiunti dall'indagine, o di non pretestuosità dell'attività stessa per prolungare arbitrariamente i tempi della contestazione, e non invece in termini di effettiva utilità dell'attività compiuta per l'accertamento delle responsabilità secondo il senno di poi (così la Cass., 21 ottobre 2024, n. 27.242, in motivazione: “spetta all'autorità amministrativa, e non al giudice, decidere se avviare o meno un'attività di indagine;
al giudice compete esclusivamente controllare se il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in un tempo ragionevole e, a tal fine, deve valutare la superfluità ex ante,
e non la congruità ex post, dell'indagine amministrativa prodromica all'adozione del provvedimento sanzionatorio”).
9 2.5.3 – Ora, la comunicazione di alla Procura della Repubblica di Milano del 4 CP_1 novembre 2020, che richiama l'esito della riunione del Comitato di consultazione per gli abusi di mercato del 19 ottobre precedente, dà atto dell'avvio dell'istruttoria volta all'accertamento di violazioni in materia di abusi di mercato, evidenziando l'operatività posta in essere su azioni da parte, tra gli altri, di “soggetti, collegati a vario titolo Pt_3 all'emittente ovvero potenzialmente collegati alle strutture …. che hanno collaborato con la società [ ] allo sviluppo di soluzioni diagnostiche anti-Covid”. In quella fase, quindi, Pt_3
le indagini erano solo agli inizi ed ogni ipotesi accusatoria era tutta da verificare.
A quella data, inoltre, non aveva neppure accertato la natura privilegiata delle CP_1
informazioni oggetto del comunicato del 7 marzo, in relazione alle quali la Direzione Mercati avrebbe poi richiesto informazioni a il 9 dicembre 2020, informazioni che poi le Pt_3
furono fornite il 15 gennaio successivo.
Nella risposta del 15 gennaio 2021, ebbe a fornire: a) un elenco dei soggetti Pt_3
interni alla società e di eventuali soggetti esterni informati della progettazione e sperimentazione dei test molecolare e sierologico;
b) un elenco dei soli soggetti iscritti, alla data del 9 dicembre 2021, alla sezione permanente del Registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate;
c) un elenco dei soggetti rilevanti e delle persone a questi strettamente legate riferito all'anno 2020, a norma dell'art. 19, par. 5, Reg. MAR.
La risposta è stata successivamente integrata il 4 aprile 2022.
I dati così forniti dalla società andavano confrontati con le evidenze relative all'operatività dei titoli in relazione all'evento del 10 marzo 2020 e riguardanti il periodo 17 Pt_3 febbraio – 20 marzo 2020, che constavano di ben 630.000 report relativi a contratti conclusi con oltre 13.000 codici clienti e che andavano evidentemente scremati e valutati, onde procedere ai necessari raffronti ed alle successive analisi.
Non è perciò corretta la pretesa di parte ricorrente di individuare il termine dei centottanta giorni per la contestazione in un momento prossimo all'avvio delle indagini di CONSOB in merito ad ipotesi di abuso di informazioni privilegiate relative ai test diagnostici, molecolare e sierologico, sviluppati da nei primi mesi del 2020. Pt_3
in qualità di persona offesa, ha ricevuto dalla Procura della Repubblica di Milano, CP_1 il 3 maggio 2021, l'avviso di conclusione delle indagini relative all'ipotesi di insider trading relative al test sierologico: ma pur riguardando la presente vicenda il test molecolare, non è stata irragionevole la richiesta, avanzata dall'Autorità di vigilanza dei mercati alla stessa
Procura il 25 maggio 2021, per l'acquisizione di elementi informativi di possibile utilità per la prosecuzione degli accertamenti di competenza. Ad un giudizio ex ante, si trattava infatti di
10 atti istruttori relativi a soggetti che avevano collegamenti diretti o indiretti con Pt_3
(l'a.d. , imputato a Milano insieme con e che Parte_5 Controparte_8 concernevano l'attività di studio e di ricerca svolta dalla società in quel periodo per la predisposizione di test volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19; e da tali atti istruttori avrebbero ben potuto emergere legami e relazioni tra soggetti, scambi di informazioni, invio di documenti ed altri elementi utili per le indagini di CP_1
Occorreva, in altre parole, acquisire anche gli atti delle indagini penali per valutarne la consistenza e i contenuti ai fini di una eventuale formulazione dell'incolpazione, riscontrando tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, dell'illecito qui contestato.
L'autorizzazione del P.M. all'estrazione di copia del fascicolo delle indagini preliminari è dell'11 novembre 2021 e tra il 6 e il 21 dicembre 2021 l'Ufficio Abusi di Mercato ha chiesto informazioni bancarie;
il 17 dicembre 2021 NT NP forniva risposta quanto ai dati sui conti correnti e conto titoli intestati al , attraverso i quali era stato Pt_1 effettuato l'acquisto “sospetto” del 3 aprile 2020.
Sono state poi acquisite ulteriori informazioni da con richiesta del 4 aprile 2022 Pt_3
e , con missiva del 19 aprile 2022 (la seconda rispetto a quella già inviata il 15 Pt_3 gennaio 2021), ha confermato che “… il dott. era stato coinvolto nel processo ed Pt_1 era pertanto al corrente dell'informazione relativa alla progettazione e sperimentazione del test sierologico a partire dalle ore 19:13 del 20 marzo 2020, quando il Dott. lo Per_1
coinvolse per ricevere supporto per questioni logistiche connesse allo sviluppo del nuovo prodotto”.
A questo punto, ha del tutto condivisibilmente atteso il completamento delle CP_1
verifiche con tutti i soggetti che, ritenuti legati a vario titolo a o agli enti di ricerca Pt_3
coinvolti nella sperimentazione, risultavano avere operato su azioni della società nel periodo prossimo alla diffusione della notizia sui test molecolare e sierologico – cosa che si è perfezionata solo con l'acquisizione delle informazioni da parte di il 23 Parte_9
novembre 2022 (la missiva reca la data di protocollo interno, che, essendo la una CP_1
P.A., è atto fidefacente: artt. 40 bis d.lgs. 80/2005 e 53 D.P.R. 445/2000).
Obietta al riguardo la difesa ricorrente che le contestazioni al proprio assistito concernono un presunto market abuse di informazioni relative al test sierologico, mentre il questionario sottoposto al PAVAN da parte di si riferiva ad acquisti effettuati nel marzo 2020 CP_1 ed al possesso, da parte dell'investitore, di informazioni privilegiate sul test molecolare - e dunque a dati d'indagine apparentemente estranei alla vicenda qui in discussione.
11 A tale ultimo rilievo si può agevolmente replicare – e sempre mantenendosi, come da ultimo indicato dalla S.C., entro una valutazione di non superfluità ex ante dell'attività istruttoria, e non di sua congruità ex post - che era comunque necessario ricostruire la vicenda nel suo complesso: cioè a dire, che appariva necessario verificare tutte le operatività anomale sui titoli di una stessa società che, in un arco temporale che va da febbraio ad aprile 2020 e in un contesto economico contraddistinto da una fortissima competizione tra le aziende farmaceutiche, stava elaborando dei test diagnostici per il Sars-Cov-19 per poi poterli, a breve, lanciare sul mercato, da parte di persone comunque legate a vario titolo alla società emittente o agli istituti di ricerca che si occupavano del processo di validazione dei test diagnostici, molecolare e sierologico.
Il risultava infatti aver acquistato n. 500 azioni il 9 marzo 2020 per € Pt_9 Pt_3
49.750 ed averle rivendute il 13 a € 60.000, operando sul conto della moglie CP_9
benchè avesse una ridotta operatività su quegli strumenti finanziari nei due anni precedenti;
si ipotizzava, per tali ragioni, che egli potesse aver abusato di informazioni riservate sul lancio del test molecolare, approfittando di presunti legami con la famiglia che Per_4
detiene la maggioranza di controllo di , ed in particolare con e , Pt_3 Per_5 Per_6
rispettivamente presidente e vice presidente di quella società. Il ha risposto Pt_9
negativamente alla domanda del questionario sul fatto di avere rapporti od anche solo di conoscere la famiglia le due persone al vertice di . Per_4 Pt_3
Se il procedimento di contestazione esige che sia acquisita la piena conoscenza del fatto da parte dell'Autorità di vigilanza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e degli elementi indispensabili per la determinazione adeguata della sanzione, doveva CP_1
evidentemente poter disporre di un quadro completo della vicenda, con riguardo alle situazioni di tutti gli indagati che avevano operato con modalità e tempistiche sospette su titoli in riferimento agli annunci del test molecolare, a marzo 2020, come pure Pt_3 del test sierologico, ad aprile successivo, per poter formulare un'ipotesi accusatoria anche a carico del , senza che tale soluzione possa essere ritenuta alla stregua di un Pt_1 ingiustificato ritardo od un'artificiosa protrazione nello svolgimento dei compiti di indagine affidati all'organo di vigilanza.
Il riscontro alla richiesta di informazioni all'ultimo dei soggetti titolari di posizioni secondarie coinvolti nelle indagini, il , è pervenuto a il 23 novembre 2022; Parte_9 CP_1
l'atto di contestazione è datato 17 maggio 2023, è stato inviato per lettera raccomandata ricevuta bensì il 30 maggio seguente (così la cartolina di ricevimento), ma risulta spedito dall'ufficio postale RM 39 il 19 maggio.
12 Dovendo tenere conto, ai fini del rispetto del termine (perentorio) dei centottanta giorni, della data in cui il piego è stato consegnato alle per la spedizione e senza che rilevi la data CP_10
di effettiva ricezione, non potendo farsi carico al mittente degli eventuali disguidi o ritardi dell'agente postale nella consegna, tra il 23 novembre 2022, quando risultano completate le indagini per quanto sopra, e il 19 maggio 2023, data di spedizione del piego, sono trascorsi n. 177 giorni, nei limiti, quindi, del termine previsto dall'art. 187 septies, co. 1, TUF.
2.5.4 – E' infondato il rilievo dell'opponente per cui la seconda richiesta di informazioni a dell'aprile 2022 sarebbe stata superflua perché già la prima missiva del 15 Pt_3
gennaio 2021 avrebbe contenuto tutte le notizie occorrenti per formulare una imputazione, ed anzi, tale seconda lettera avrebbe artificiosamente allungato i tempi per la conclusione degli accertamenti, da cui partono i centottanta giorni previsti per la contestazione.
Ponendosi, infatti, in un'ottica ex ante, tale seconda richiesta dell'aprile 2022 appariva giustificata perché , nella precedente lettera del 15 gennaio 2021, aveva Pt_3 precisato in un caveat che l'elenco dei possibili possessori delle informazioni relative ai testi sierologico e molecolare non poteva ritenersi esaustivo, dato che i partecipanti alle riunioni e agli incontri potevano avere, a loro volta, informato altri soggetti;
ciò, quindi, avrebbe reso indispensabili ulteriori approfondimenti da parte di per quel che riguarda gli altri CP_1
soggetti coinvolti e la distanza temporale tra le due richieste (gennaio 2021 e aprile 2022) risulta giustificata in ragione del fatto che si tratta di accertamenti complessi che riguardano una pluralità di soggetti che potevano potenzialmente essere stati coinvolti, come insiders secondari, nelle informazioni in esame.
Ed infatti, l'elenco dei possibili detentori di “informazioni privilegiate” relative al test sierologico, allegato alla missiva del 15 gennaio 2021, come pure l'analogo elenco dei possibili detentori di “informazioni privilegiate” sul test molecolare, reca la seguente precisazione: “Si precisa che l'elenco non può essere considerato esaustivo e completo sia per quanto concerne le riunioni ed audioconferenze tenutesi, sia in relazione ai partecipanti delle stesse: occorre infatti considerare che ciascuno degli invitati potrebbe di volta in volta aver coinvolto ulteriori soggetti e che talune riunioni ed audioconferenze potrebbero essere state convocate, rinviate o disdette verbalmente;
si precisa inoltre che il seguente elenco contiene la menzione delle principali comunicazioni e-mail aventi ad oggetto la genesi ed il processo di formazione dell'informazione relativa alla progettazione”.
13 2.5.5 – E' parimenti infondata la doglianza per cui, essendo stata la lettera di risposta del
“omissata” a fronte della richiesta di accesso agli atti rivolta dal , la Pt_9 Pt_1
mancata produzione di tale missiva nel corso del procedimento sanzionatorio (che si assume necessaria per accertare la tempistica dei centottanta giorni per la contestazione) avrebbe leso il diritto di difesa dell'odierno ricorrente, come parte del procedimento (egli ne sarebbe venuto al corrente solo in questa fase giudiziale di opposizione, con la produzione della citata lettera all'udienza del 18.03.2025 da parte di , ed inficiato, di CP_1
conseguenza, il provvedimento sanzionatorio conclusivo.
E' vero, bensì, che la risposta del era stata “omissata” da opponendo il Pt_9 CP_1 segreto d'ufficio ex art. 4, co. 10, TUF), in ragione del fatto che tale documento riguardava la posizione di soggetti terzi parimenti coinvolti nelle indagini.
Nondimeno, tale scelta di negare l'accesso appare corretta proprio alla luce dei motivi che l'organo di vigilanza ha addotto alla richiesta del . Pt_1
Secondo, infatti, il Cons Stato, VI sez., 7 novembre 2006, n. 6562 – che richiama le decisioni della Corte Costituzionale n. 460/2000 e n. 23/2005 – il segreto d'ufficio previsto per gli atti istruttori della CONSOB dall'art. 4, co. 10, TUF non ha carattere assoluto e non può operare nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio o di contestazioni prodromiche all'applicazione di sanzioni amministrative (cfr. anche l'art. 24, co. 7, l. 241/90, nel testo introdotto dalla l. 15/2005, richiamato in generale dall'art. 24 l.
262/2005 per i procedimenti di competenza, tra l'altro, proprio della CONSOB). L'Autorità di vigilanza può, invece, validamente opporre il segreto se indica, con una specifica motivazione, l'autonomia fattuale e valutativa di specifici documenti perché occorrenti per l'instaurazione o la prosecuzione di un procedimento a carico di terzi oppure di un procedimento contro lo stesso soggetto, che però necessiti di un completamento ai fini della formalizzazione di eventuali addebiti, sia quanto all'ulteriore acquisizione di elementi di fatto
(ulteriori attività istruttorie), sia relativamente ad uno spatium deliberandi per la valutazione della ricorrenza di ipotesi di illecito ulteriore rispetto a quello per cui si procede. In tale seconda ipotesi, la dovrebbe, propriamente, servirsi del potere di differimento CP_1 dell'accesso previsto dall'art. 25 l. 241/90, differendo l'ostensione degli atti richiesti per il tempo necessario a completare gli accertamenti.
Nel caso in esame, la richiesta di informazioni e la relativa risposta di Parte_9 riguardano proprio la posizione di quest'ultimo, che è terzo estraneo alla posizione di
, ed il rifiuto di ostensione motivato da proprio in nome di Parte_1 CP_1 esigenze di riservatezza di terzi si rivela perciò corretto. D'altro canto, verrebbe da
14 aggiungere, la successiva produzione di quei documenti da parte di in questa CP_1
sede giudiziale di opposizione alla sanzione amministrativa non ha conculcato i diritti difensivi dell'odierno opponente, che ha potuto prendere posizione ed articolare le proprie difese proprio in relazione a tali produzioni – sia pure in riferimento al tema della tempestività
o meno della contestazione, in rapporto ai termini previsti dall'art. 187 septies, co. 1, TUF.
3. – Segue, il ricorso di e le difese di b) il secondo motivo di Parte_1 CP_1 impugnazione. Rinvio all'esame del terzo motivo, con effetti assorbenti.
3.1 - Con il secondo motivo, si afferma che le informazioni relative al test sierologico, alla data dell'acquisto delle azioni da parte del ricorrente, il 3 aprile 2020, non Pt_3
potevano essere ritenute alla stregua di informazioni privilegiate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Reg. MAR. colloca la data in cui l'informazione sul test sierologico avrebbe assunto i caratteri CP_1
della precisione (nel senso di ragionevole previsione di un evento futuro incidente sul prezzo degli strumenti finanziari) al tempo della riunione presso il di Pavia Controparte_2 tra l'a.d. di , un suo dirigente, e dirigenti della struttura sanitaria sugli sviluppi del Pt_3 test, svoltasi il 25 marzo 2020. In realtà, dice l'opponente, a quella data il test sierologico non era nemmeno stato validato (la validazione viene comunicata il 2 aprile) e comunque, il processo di sviluppo di un test diagnostico può ritenersi concluso solo con il completamento della quarta fase (la validazione è la terza), che corrisponde con il rilascio della marcatura CE e con l'approvazione dell'FDA, necessari per la commercializzazione del prodotto;
lo stesso Tribunale di Milano, nella sentenza 12 febbraio 2024 che ha assolto
, ha escluso che l'informazione sugli esiti dell'esame del test sierologico presso Parte_5
il di Pavia data via whatsapp dal a in data 26 marzo CP_2 Pt_5 Parte_10
2020 fosse “precisa”, nel senso richiesto dall'art. 7 Reg. MAR.
Inoltre, l'informazione relativa al test sierologico era, di fatto, pubblica per quanto riportava la stampa italiana ( ” diceva in un articolo del 1° aprile 2020 che “la sfida … Controparte_11
è lo sviluppo di un test su sangue in grado di individuare pazienti che siano stati esposti al contagio tramite la misurazione della risposta immunitaria”) e la stampa estera (si cita un articolo della CNN del 2 aprile).
3.2 – Nel replicare a tale secondo motivo di opposizione, richiama i contenuti CP_1 dell'atto di accertamento quanto alla sussistenza delle condizioni dell'art. 7 Reg. MAR, e rileva, in ogni caso, che la natura privilegiata di un'informazione non si fonda sul
15 riconoscimento come tale da parte dell'emittente, bensì sulla ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria.
Nello specifico, la Commissione osserva che:
- la natura privilegiata di un'informazione è bensì rimessa, in prima battuta, alla prudente valutazione della società interessata, che deve adottare una condotta conseguente, ma essa non si fonda sul riconoscimento come tale da parte dell'emittente, bensì sulla ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;
- l'informazione, nel caso in esame, era sufficientemente specifica, considerato che il 2 aprile
2020 erano stati comunicati a gli esiti positivi della fase di validazione del test Pt_3 presso il di Pavia;
l'informazione, come tappa intermedia di un procedimento CP_2
complesso, avrebbe infatti consentito di prognosticare con ragionevole probabilità la positiva conclusione favorevole del processo di sperimentazione, con la successiva marcatura CE
e con l'approvazione della FDA – e dunque l'esito favorevole del lancio del prodotto “test sierologico per la diagnosi veloce del SARS-Covid 19” (per inciso, la marcatura CE del test sierologico è rilasciata il 17 aprile, l'approvazione della FDA il 25 aprile 2020).
L'informazione, in particolare, rientrerebbe nell'elenco esemplificativo contenuto nelle Linee
Guida della CONSOB del 2017, dove si fa riferimento anche ad “ogni altra variabile di mercato che, nella data situazione, possa influire sugli strumenti finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, liquidità, correlazioni con altri strumenti finanziari, quantitativi scambiati, offerta, domanda, ecc.”), richiamando il “considerando” n. 14 del Reg. MAR – e si rimarca lo specialissimo contesto storico in cui si inquadra la vicenda;
- l'informazione possedeva, inoltre, i requisiti della materialità, ossia della capacità di incidere significativamente sul prezzo del titolo quotato: facendo riferimento alla nozione di
“materialità” risultante dall'art. 7 Reg. MAR, un investitore ragionevole in possesso dell'informazione sussistente alla data del 2 aprile 2020 relativa all'intervenuta validazione clinica di un test sierologico, per di più in una situazione del tutto inedita con l'incombente interesse collettivo al contenimento della pandemia, l'avrebbe considerata un importante elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento sul titolo , potendo Pt_3 prevederne un impatto positivo avere sull'andamento del titolo;
- secondo la sentenza del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2024, l'informazione privilegiata avente ad oggetto il positivo esito della sperimentazione del test sierologico sussisteva senz'altro alla data del 2 aprile 2020, data in cui si è verificato l'evento della validazione del prodotto presso il di Pavia: lo si dice a proposito della CP_2
posizione di Presidente della Fondazione SAN MATTEO, poi assolto Controparte_8
16 perché il “passaggio” dell'informazione a presidente dell'Istituto di Ricerca, era CP_12 avvenuto nell'ambito di un rapporto di lavoro tra i due;
l'a.d. era Parte_5 stato assolto perché il giudicante penale aveva ritenuto che l'informazione da lui passata via whatsapp a in data 26 marzo 2020 era intervenuta in un tempo in cui la fase Parte_10
di validazione del test sierologico non si era ancora conclusa;
- le notizie circolate prima della diffusione del comunicato stampa del 7 aprile 2020 attraverso la stampa, in relazione allo svolgimento in corso di attività sperimentali in
Lombardia finalizzate allo sviluppo di un test diagnostico, non contenevano alcuna segnalazione specifica, né in relazione all'esito della ricerca, né in relazione alla tempistica di tale esito, né riguardo al coinvolgimento di nella sperimentazione;
Pt_3
- a conferma ex post di tali considerazioni starebbero i risultati borsistici di il 7 Pt_3
aprile 2020, dopo la diffusione del comunicato alle ore 7:09, che segnano un incremento iniziale del + 6,10 % sul prezzo di chiusura del giorno precedente e, alla chiusura dei mercati, una variazione definitiva del + 5,76 %, con un incremento dello scambio di azioni circa tre volte più elevata di quello della seduta precedente (503.694 azioni a fronte di
144.071 azioni del giorno prima).
3.3 – Ritiene la Corte di accantonare l'esame di tale motivo sulla natura dell'informazione relativa al test sierologico e di vagliare prioritariamente, in nome della ragione più liquida, il terzo motivo, al par. seguente, con il quale si contesta il possesso stesso, da parte dell'opponente , di una notizia price sensitive al tempo in cui egli operò Parte_1
l'acquisto di n. 85 azioni , per poi rivenderle pochi giorni dopo. Pt_3
4. – L'esame, con effetti assorbenti sul secondo e sul quarto motivo, del terzo motivo di opposizione.
4.1 - Con il terzo motivo, l'opponente protesta l'insussistenza delle condotte contestate, dato che non vi sarebbe prova che egli avesse utilizzato l'informazione relativa al prossimo lancio del test sierologico da parte di al tempo in cui effettuò l'acquisto di n. 85 azioni. Pt_3
4.2 – In risposta a tale motivo di opposizione, osserva preliminarmente come la CP_1
prova indiziaria si basi su un ragionamento inferenziale in termini di elevata probabilità e non richieda invece l'ineluttabilità delle conclusioni. Tanto premesso, si evidenzia come l'ipotesi di un indebito utilizzo dell'informazione privilegiata relativa all'esito favorevole del test sierologico per effettuare l'acquisto e successiva rivendita di titoli la si Pt_3
17 desuma dai seguenti indizi, che assumerebbero i caratteri di gravità, precisione e concordanza:
- il coinvolgimento di , direttore Supply Chain di , nel processo Parte_1 Pt_3
di sperimentazione del test sierologico sin dal marzo 2020, in relazione a questioni logistiche;
- la mancata attivazione presso la dei presidi procedurali previsti dalla disciplina Pt_3
in materia di market abuse, secondo il Reg. MAR, per la gestione delle informazioni privilegiate;
- la “validazione clinica” del test sierologico avvenuta nella mattinata del 2 aprile 2020 presso il di Pavia;
nel primo pomeriggio del 2 aprile già circolava Controparte_2 all'interno della la bozza di comunicato stampa predisposto dal responsabile Pt_3
comunicazione sul test sierologico;
si ritiene del tutto verosimile che, in Testimone_2
quella circostanza, siano state coinvolte le funzioni aziendali del di supply chain Pt_1
e della logistica, considerata anche l'urgenza dell'approntamento della macchina organizzativa necessaria per la produzione del prodotto, a causa dell'amplificarsi della diffusione del virus;
in ogni caso, la fonte dell'informazione privilegiata – che non è necessario individuare – è rintracciabile nell'ambiente lavorativo del ricorrente, nel contesto prossimo alla validazione del test da parte del di Pavia;
CP_2
- l'anomalia della tempistica dell'acquisto dei titoli , avvenuta il 3 aprile 2020, con Pt_3
ordine a prezzo di mercato (cioè senza istruzioni di limiti di prezzo) alle ore 11:04, e dunque il primo giorno di negoziazione successivo alla acquisizione della notizia della validazione clinica del test sierologico da parte del di Pavia;
CP_2
- l'anomalia della rivendita degli stessi titoli, avvenuta a prezzo di mercato alle ore 12:38 del
7 aprile 2020, dopo la diffusione del comunicato di sul prossimo, imminente Pt_3 lancio del prodotto diagnostico: è evidente l'intento speculativo fondato sull'aspettativa di un apprezzamento della quotazione del titolo dopo diffuso il comunicato stampa relativo al prossimo lancio del test sierologico;
- la ridotta operatività in strumenti finanziari del FORNUTO, avente ad oggetto sporadici investimenti di breve durata proprio su azioni , e in due sole occasioni. Pt_3
Secondo CONSOB, gli indizi convergerebbero verso un'unica ipotesi plausibile, ossia quella del possesso da parte del dell'informazione relativa alla (già intervenuta) Pt_1
validazione clinica del test sierologico di e il successivo utilizzo della notizia Pt_3 tramite l'acquisto di azioni di quella società. La circostanza, allegata da controparte, del contestuale acquisto di azioni NT SAN PAOLO non spiega comunque il perché
18 dell'anomalo acquisto di azioni e della loro successiva rivendita dopo diffuso il Pt_3
comunicato stampa.
4.3 – Il motivo è fondato.
4.3.1 – Nell'ambito dell'accertamento di condotte di abuso di informazioni privilegiate, la prova per presunzioni costituisce di norma l'unico strumento che consente di affermare il possesso delle dette informazioni, dal momento che il trasferimento di queste si attua di prassi con modalità che escludono attività di documentazione, mentre la rappresentazione dell'insider trading attraverso prove orali è un'eventualità per lo più esclusa dalla riservatezza delle comunicazioni e dalla mancata conoscenza, da parte di di CP_1 quanti, vicini all'incolpato, potrebbero fornire precise informazioni al riguardo.
Il procedimento di valutazione della prova indiziaria si articola in due distinti momenti: in primo luogo, il giudice valuta in maniera analitica ognuno degli indizi per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass., 13 ottobre 2005, n. 19.894). A sua volta, il giudizio di concordanza deve essere condotto in modo unitario, apprezzando gli indizi tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri (Id., 9 marzo 2012, n. 3703).
Nella specie, si tratta di verificare, per via presuntiva, (a) il possesso di informazioni privilegiate relative al test molecolare, alla data degli acquisti;
(b) la consapevolezza del della natura privilegiata di tali informazioni;
e (c) che su tali informazioni poggi Pt_1
la scelta degli acquisti di azioni il 3 aprile 2020. Pt_3
4.3.2 - CONSOB parte dalle risultanze della lettera del 19 aprile 2022 di , nella Pt_3 quale la società datrice di lavoro dell'odierno opponente conferma che “… il dott. Pt_1 era stato coinvolto nel processo ed era pertanto al corrente dell'informazione relativa alla progettazione e sperimentazione del test sierologico a partire dalle ore 19:13 del 20 marzo
2020, quando il Dott. lo coinvolse per ricevere supporto per questioni logistiche Per_1 connesse allo sviluppo del nuovo prodotto”.
19 Ora, era, all'epoca dei fatti, ed è tuttora dirigente Supply Chain di Parte_1
e, in tale veste, si occupava di verificare l'ottimizzazione dei piani di produzione CP_3
e la loro attuazione;
essendo estraneo all'attività di sperimentazione e ricerca scientifica, egli non figura tra i destinatari delle comunicazioni via mail che, nel primo pomeriggio del 2 aprile 2020, intercorrono tra il e i vertici e gli uffici tecnici Controparte_2 di e che informano la società dell'esito favorevole del procedimento di Pt_3 validazione del test sierologico. Senz'altro, non si può affermare che, per il semplice ruolo di dirigente , di un settore peraltro non direttamente interessato alla Pt_3 sperimentazione e ai rapporti con gli istituti di ricerca, ma coinvolto solo per le attività “a valle” di un eventuale esito favorevole delle verifiche sperimentali sui test diagnostici (tra l'altro: al tempo dell'acquisto incriminato, il 3 aprile 2020, il test molecolare aveva già avuto risposta favorevole, nel marzo precedente, da parte dei tecnici dell' di Parte_11
Roma e ci si stava apprestando a lanciarlo sul mercato), il FORNUTO “non poteva non sapere”, poiché ciò si tradurrebbe in una inammissibile responsabilità di posizione, in contrasto con il principio di colpevolezza, di cui all'art. 3 l. 689/81.
I contatti intrattenuti dal in epoca anteriore o prossima alle comunicazioni del 2 Pt_1
aprile 2020, secondo la ricostruzione fornita da nella lettera del 19 aprile 2022 e Pt_3
che costituirebbero, nella prospettazione di altrettanti elementi indiziari per CP_1 ritenerlo possessore di informazioni price sensitives al tempo dell'acquisto di azioni
, non consentono di pervenire in modo chiaro ed univoco alle conclusioni Pt_3 sostenute dall'Autorità di vigilanza.
Ed infatti:
- con la mail del 20 marzo 2020, il direttore hiede soltanto al di Per_1 Pt_1
“organizzare il trasporto di materiali dal centro di ricerca di Gerenzano verso lo stabilimento di Saluggia e successivamente dallo stabilimento di Saluggia verso due centri ospedalieri, il Niguarda di Milano ed il Policlinico San Matteo di Pavia”, senza comunicare lo stato di avanzamento del progetto né le tempistiche del lancio sul mercato;
- la mail di del 26 marzo 2020, trasmessa ad otto destinatari, parla solo di Per_1
“controlli positivi” riferendosi al campione di sangue o di plasma prelevati a pazienti infetti e necessari per la fase di sviluppo del test al fine di verificarne il funzionamento e l'attendibilità.
Questo il testo della mail:
20 Secondo i “controlli positivi”, di cui parla la missiva, si riferirebbero ai risultati CP_1
positivi dei test in vivo, e lo scopo della comunicazione sarebbe quello di ottimizzare detti test su campioni biologici prelevati da pazienti.
In realtà, nel testo della mail non si fa cenno all'esito positivo dei test diagnostici, ma di controlli positivi dei campioni di sangue (le “sacche”, ossia “sacche di sangue”) che sono positivi;
è in ogni caso sicuramente arbitrario inferire alcunchè sugli esiti (che peraltro verranno comunicati ufficialmente ai vertici dai biologi del di Pavia Pt_3 CP_2
solo il 2 aprile seguente) delle verifiche in corso sul test sierologico;
- il testo della mail datata 1° aprile 2020 di , inviata per conoscenza Persona_2
al , che viene ritenuta da come prova della conoscenza Pt_1 CP_1 dell'informazione privilegiata, è il seguente:
21 22 La mail sembra piuttosto riferirsi al test molecolare sviluppato presso un centro Pt_3
a Cypress, in California, e non al test sierologico che viene qui in discussione, o comunque
è incerto che si parli di kit del test sierologico anziché del kit del molecolare, e in tale incertezza non pare possibile arguire alcunchè circa la conoscenza di informazioni prive sensitive – ribadendo, ancora una volta, che la validazione del test sierologico da parte del viene comunicata solo nel primo pomeriggio del successivo 2 aprile. Controparte_2
Il dato indiziario costituito dall'acquisto in data 3 aprile 2020 di n. 85 azioni , per Pt_3 un importo di circa 10 mila euro, contestuale all'acquisto di azioni NP, con la loro successiva rivendita il 7 seguente, poco dopo diffuso il comunicato stampa sul risultato positivo del test sierologico, è anch'esso equivoco ed inidoneo ad inferire che sicuramente tale acquisto è avvenuto causa il possesso di un'informazione privilegiata: il Pt_1
aveva infatti già operato nei due anni precedenti sui titoli , anche in questo caso Pt_3
con operazioni di breve periodo con finalità speculative, e precisamente tra il febbraio e l'aprile 2018, quando aveva prima acquistato e poi poco dopo rivenduto n. 150 azioni della società (pag. 53 dell'atto di accertamento).
Diversamente da quanto ritiene non sussiste, quindi, alcuna oggettiva anomalia CP_1 nell'acquisto di n. 85 azioni il 3 aprile 2020, in rapporto all'operatività precedente Pt_3
su quel genere di strumenti finanziari, tale da poterne desumere, per via inferenziale, il possesso di notizie riservate;
il , del resto, aveva ricevuto nel marzo 2020 un Pt_1
premio di produttività e un secondo premio di fedeltà per complessivi 60 mila euro, e in un periodo contraddistinto da elevate prospettive di realizzo per i titoli delle aziende farmaceutiche (si era in piena pandemia covid, le aziende farmaceutiche di tutto il mondo si affannavano ad arrivare per prime alla ricerca di strumenti diagnostici e di rimedi o vaccini), avrebbe deciso di investirne una parte in azioni della società per cui lavorava, come pure aveva fatto con buon esito in un recente passato.
4.3.3 – Per concludere, il quadro indiziario offerto da pur anche se globalmente CP_1 esaminato, non consente di ritenere provato il possesso, in capo all'odierno opponente, dell'informazione privilegiata costituita dal risultato favorevole, prodromico al successivo lancio sul mercato, della validazione scientifica del test sierologico covid-19 predisposto da e dell'abuso di tale informazione, in occasione dell'acquisto di azioni di quella Pt_3
società in data 3 aprile 2020.
23 5. – Conclusioni: l'accoglimento dell'opposizione e le spese.
L'accoglimento del terzo motivo di opposizione assorbe l'esame del secondo e del quarto, formulato in subordine e che attiene alla eccessività della sanzione.
Il provvedimento sanzionatorio n. 23.012 del 20 febbraio 2024 deve, in CP_1
conclusione, essere annullato relativamente alla posizione di . Parte_1
Le spese, da liquidarsi nei medi tariffari e sul valore della sanzione più la confisca, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 187 septies d.lgs. 58/98 proposta da contro Parte_1
avverso la Controparte_1
delibera sanzionatoria n. 23012, emessa in data 20 febbraio 2024 dalla predetta
Commissione, con ricorso depositato in data 3.04.2024:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto, annulla la delibera sanzionatoria CONSOB n.
23012 del 20 febbraio 2024, limitatamente alla posizione di;
Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi € 5.809, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, e oltre a c.u. come in atti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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