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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2024, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
- I Sezione Civile – riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice dott.ssa Silvia Blasi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5213/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
, (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.12.1934, ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Piano di Sorrento alla Via Ripa di Cassano n. 53, presso lo studio degli Avvocati Cinzia Pane (C.F.
e Mariafrancesca Gargiulo (C.F. ), che la C.F._2 C.F._3
rappresentano e difendono in virtù di procura su foglio separato allegata al ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081-18872621; indirizzo di p.e.c.: e Email_1
Email_2
Ricorrente
E
, (C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._4
26.06.1953, residente in [...], elettivamente domiciliato in Sorrento al C.so Italia n. 267 presso lo studio dell'Avv. Thomas Ruggiero (C.F.
, dal quale è rappresentato e difeso per procura su foglio separato C.F._5
allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale (per le comunicazioni: p.e.c. Email_3
Resistente -ricorrente in riconvenzionale
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'8.5.2023 la sola ricorrente ha reso le seguenti conclusioni: si riporta a tutti Parte_1 verbali e propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e diritto. Con lo scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie, l'onorevole giudicante rilevava che le parti non hanno depositato la documentazione reddituale e patrimoniale come richiesto all'udienza del 31 maggio 2022. Preliminarmente, eccepisce che la posizione reddituale della ricorrente era stata documentata sin dall'introduzione del giudizio, invero, in uno con il ricorso introduttivo era stato allegato l'ISEE per l'anno 2019- 2020-2021, nonché il modello 730 per l'anno 2019, inoltre in ottemperanza al decreto di fissazione udienza, in data 7 febbraio 2022 era stata depositata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Concludeva affinché l'Onorevole
Giudicante voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi;
confermare i provvedimenti disposti in sede presidenziale;
rigettare la richiesta di addebito della separazione a carico della sig.ra per i motivi di cui in atti;
rigettare la richiesta di Parte_1
mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
dichiarare che entrambi i coniugi economicamente autonomi. Con vittoria di spese a disporsi in favore degli avvocati antistatari. Chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con l'adozione di ogni più altro utile e dovuto provvedimento di legge e di giustizia.
Per il resistente conclusioni come da comparsa di costituzione. Controparte_1
Il P.M. : in data 5.1.2024 ha concluso per la pronuncia di separazione giudiziale e la conferma dei provvedimenti provvisoriamente adottati all'udienza presidenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato il 6.10.2021, , premesso che in data 12.9.2013 aveva Parte_1 contratto matrimonio civile in SS EN con e che dalla loro unione Controparte_1
non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito di responsabilità al coniuge, disporsi l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente
, che ne era proprietaria, dare atto dell'autosfficienza economica di entrambi i coniugi, con vittoria di spese e compensi di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda affermava che il matrimonio con il , più giovane di CP_1
circa venti anni, ma già sposato e padre di due figli, era intervenuto dopo pochi mesi di fidanzamento, durante i quali si erano frequentati poco e senza avere rapporti fisici;
che, prima di convolare a nozze, il resistente le aveva chiesto di redigere testamento per nominarlo erede universale dei suoi beni, richiesta cui ella aveva dato seguito in data 11.2.2013, convolando a nozze il successivo 12.9.2013 con un matrimonio celebrato senza la partecipazione dei suoi cari;
che durante la convivenza coniugale, presso l'abitazione della ricorrente, il CP_1
aveva cominciato a manifestare un comportamento dispotico, prepotente e distaccato, tanto che i due non avevano neanche consumato il matrimonio, dimostrando il D repulsione e CP_1 respingendola nelle occasioni in cui lei cercava un contatto fisico;
che il , titolare di CP_1
una pensione di invalidità e poi anche di anzianità, che impiegava solo per le sue mecessità e quelle dei figli, lavorava occasionalmente come pittore e non aveva mai contribuito al menage familiare, di fatto gravante esclusivamente sulla istante;
che tali atteggiamenti, divenuti anche minacciosi, avevano progressivamento logorato l'affetto coniugale;
che a maggio del 2021 il marito, aveva subito un infortunio mentre era a casa di terzi, si era ricoverato e dopo le dimissioni, di sua volontà, non era rientrato a casa per la convalescenza ma si era trasferito a casa di un figlio, la cui residenza ella aveva appreso solo attraverso ricerche presso l'ufficio anagrafe del comune di Avellino;
che in quella circostanza la ricorrente arrivava alla determinazione di separarsi dal marito, non intendendo continuare a convivere con un uomo violento, insensibile che non perdeva occasione per disprezzarla.
1.2 - Costituitosi in giudizio, contestava l'avverso dedotto, chiedeva il Controparte_1
rigetto della avversa domanda di addebito e, in via riconvenzionale, chiedeva a sua volta pronunciarsi la separazione con addebito alla ricorrente, condannarsi la medesima ricorrente al risarcimento dei danni subiti all'integrità psicofisica, all'onore e all'immagine, assegnarsi la casa familiare al resistente con le relative suppellettili e arredi, porsi a carico della resistente un contributo al proprio mantenimento di € 500,00 mensili, con vittoria di spese e competenze del giudizio ed attribuzione al procuratore costituito antistatario.
A fondamento delle riferite pretese, il resistente deduceva di aver cominciato la convivenza con la nel 2006 e di aver divorziato dalla prima moglie, da cui era consensualmente Parte_1
separato, a giugno del 2013 per poter sposare la ricorrente;
contestava la mancata consumazione della loro unione prima e dopo il matrimonio e di aver richiesto alla di fare testamento Parte_1
in suo favore;
allegava di aver sempre provveduto a tutte le necessità quotidiane della moglie e della sua proprietà, svolgendo mansioni di autista, cuoco, pasticcere, muratore, idraulico , giardiniere, accompagnando la dal medico, al mercato, aspettandola fuori dai negozi Parte_1
senza poter proferire in ordine ai tipi di acquisto fatti;
di aver sempre cercato di lavorare per concorrere alle spese familiari;
che in seguito ad un incidente occorsogli ad aprile 2021, quando era caduto da una scala mentre svolgeva lavoro occasionale, la gli aveva rifiutato Parte_1
ogni cura e assistenza, non gli aveva consegnato la biancheria da letto e gli effetti personali;
che, trasportato in ospedale dapprima a Sorrento e poi con elitrasporto all' Organizzazione_1
di Napoli, ella non aveva mai risposto ai solleciti e alle telefonate effettuate non solo dal resistente, ma anche dal personale ospedaliero;
che una volta dimesso, a maggio del 2021, aveva trovato ospitalità dapprima presso il figlio a Cercola, poi presso le sorelle a Capri, successivamente presso un amico in SS EN e, infine, presso la ex moglie.
1.3.- All'udienza del 23.2.2012, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente, autorizzava i coniugi a vivere separati, nulla disponeva in ordine alla casa familiare attesa l'assenza di figli, rimetteva al prosieguo istruttorio la verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del resistente e rimetteva le parti dinanzi all'istruttore all'udienza del 30.5.2022.
1.4- Depositata dalle parti memoria con cui ribadivano le iniziali richieste, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 cpc e rigettate le istanze istruttorie così come articolate, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c e previo parere del PM.
2.- La domanda di separazione giudiziale dei coniugi è fondata e va pertanto accolta. Risulta invero incontrovertibilmente provato, alla luce delle allegazioni delle parti, della gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi dai coniugi e del loro comportamento processuale (e in specie della mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), oltre che del tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, asseritamente risalente ad oltre due anni or sono, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere ogni possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.- Vanno invece disattese, poiché non provate nel loro fondamento, le domande di addebito della separazione all'uno e/o all'altro coniuge reciprocamente proposte dalle parti.
Al riguardo si rammenta, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ., Sez. I, n. 2445 del
9.02.2015), condiviso dal Tribunale, che la dichiarazione di addebito della separazione postula la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile, esclusivamente, al comportamento
- volontariamente e consapevolmente - contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 14840 del 27.06.2006).
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita coniugale, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito"(Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392; Cass. Civ. sez.VI n.
14591 del 28.5.2019).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al per aver CP_1
manifestato repulsione fisica nei suoi confronti al punto da non aver consumato il matrimonio e respinto ogni tentativo di contatto fisico della istante e per aver altresì assunto nel corso della convivenza un comportamento prepotente, dispotico e denigratorio. La ha allegato Parte_1
altresì di non aver mai fatto mancare nulla al resistente durante la vita coniugale, che in occasione dell'incidente occorsogli a maggio del 2021 il coniuge, dopo le dimissioni dall'ospedale, aveva preferito trascorrere altrove la convalescenza, senza comunicare il proprio recapito alla moglie, che si era adoperata per rintracciarlo ed aveva cercato in ogni modo di avere informazioni sullo stato di salute del marito.
Il resistente, per contro, ha sostenuto che era stata la moglie a cacciarlo di casa dopo l'incidente, disinterrandosi completamente del proprio stato di salute, non rispondendo alle telefonate effettuate dal personale medico durante le cure in ospedale e obbligandolo, una volta dimesso,
a reperire sistemazioni provvisorie a casa di amici e conoscenti. Orbene, le allegazioni e le reciproche accuse delle parti sono rimaste per lo più indimostrate e comunque danno conto di una crisi coniugale risalente nel tempo fino all'inizio della conviveza matrimoniale: la ricorrente stessa, infatti, ha affermato che sin dall'inizio della convivenza vi erano state alcune tensioni, che l'atteggiamento prevaricatorio del aveva contribuito CP_1
a logorare l'affectio coniugalis nel corso tempo e che, solo a seguito dell'assenza del marito durante le cure in ospedale, aveva ritrovato una certa serenità, tanto da spingerla a chiedere la separazione ed anche il D ha evidenziato tensioni e disarmonie nel rapporto con il CP_1 coniuge riferendo che era “costretto ad aspettare fuori dai negozi senza nulla poter proferire in ordine ai tipi di acquisto fatti che, per ciò che attiene al vestirio erano fatti ad esclusivo beneficio della ricorrente anche con risorse procacciate dal marito. Mai alcun dono chiese il
e mai alcun regalo ricevette” o ancora (come si legge nella comparsa di risposta) CP_1 che la ricorrente commentava “i pasti che egli le preparava dicendo «mangio solo perché mangi anche tu, solo così sono sicura che non mi avveleni», imputando addirittura al
D'OS intenti omicidi al solo fine di umiliarlo”, elementi tutti questi indicativi di un rapporto già tormentato e che si è disgregato con il tempo fino all'episodio del maggio 2021, che, di conseguenza, rappresenta il culmine di una crisi già in atto, sfociata nella presente lite giudiziaria.
Di qui, in mancaza di prova di un comportamento o di un episodio determinante, ascrivibile all'uno o all'altro coniuge, tale da causare la rottura del vincolo coniugale, ed in presenza per contro di plurimi elementi complessivamente indicativi del progressivo logoramento del rapporto coniugale il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla ma anche Parte_1 dell'analoga domanda proposta dal . Con riguardo a tale ultima domanda, infatti, CP_1
oltre a mancare un adeguato riscontro probatorio al comportamento distaccato e disinteressato asseritamente manifestato dalla ricorrente rispetto allo stato di salute del marito in occasione dell'incidente occorsogli nella primacera del 2021, va ribadito che le condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio da ciascun coniuge ascritte all'altro in occasione del suddetteo incidente, se anche provate, sono comunque l'effetto e non la causa di una crisi coniugale già in essere da tempo ed ormai irreversibile.
3.1- Il rigetto della domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla e il Parte_1
mancato riscontro probatorio alla domanda ricovenzionale di risarcimento del danno proposta dal D'TO danno conto del rigetto della suddetta domanda.
4.- In assenza di figli, va, poi, rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale, di proprietà della avanzata nei rispettivi atti introduttivi da entrambi i coniugi (ma non Parte_1
ribadita nelle conclusioni dalla ricorrente (la difesa della ha chiesto, infatti, di Parte_1 confermare i provvedimenti provvisori assunti con l'ordinanza presidenziale, che nulla aveva disposto riguardo alla casa coniugale per mancanza dei presupposti di legge).
Come è noto, l'art. 337 sexies c.c., in tema di assegnazione della casa familiare, prevede che
(comma 1) “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Il titolo ad abitare per il coniuge è strumentale alla conservazione della comunità domestica ed
è giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli, per cui in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, la casa coniugale non può essere assegnata. La S.C. al riguardo ha, invero, chiarito che “In tema di separazione,
l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria”
(Cass. civ., 18440/2013).
5.- Va, infine, esaminata la domanda riconvenzionale con cui il ha chiesto porsi a CP_1 carico della un assegno di mantenimento in proprio favore dell'importo di € 500,00 Parte_1
mensili.
Ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi. Quanto alla nozione di reddito, si ritiene che oltre al denaro, si intendono in esso comprese anche altre utilità economicamente valutabili (come la disponibilità della casa coniugale, cfr. Cass. civ., 19291/2005, 4543/1998, 961/1992). Il giudice dovrà tener conto, infatti, anche dei beni immobili posseduti, sia dal punto del valore implicito che essi hanno, sia dei proventi ricavabili dalla locazione o vendita degli stessi, nonché dei crediti esigibili dei coniugi, dei risparmi investiti o produttivi, della disponibilità della casa coniugale, dei titoli di credito, delle partecipazioni in società, della titolarità di aziende (cfr.
Cass. civ., 17199/2013). Circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento, secondo la giurisprudenza, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass. civ., 13592/2006, 25618/2007).
Il secondo comma dell'art. 156 c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno, impone al giudice di determinarne l'entità in relazione, oltre che al reddito, alle “circostanze”, e di qui la possibilità di valutare anche elementi fattuali che, se non propriamente reddituali, hanno comunque la capacità di influire sul reddito di una delle parti. E sotto tale profilo, assume rilievo l'attitudine a lavorare che il giudice deve valutare, nel senso che, laddove il coniuge beneficiario sia nella concreta possibilità di svolgere un'attività lavorativa retributiva, tale circostanza andrà ad incidere sulla quantificazione dell'assegno, comportandone un decremento. Ma ciò con la precisazione che l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez.
1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. n. 11686/2013).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, risulta pacificamente che entrambe le parti sono titolari di redditi modesti. La per quanto dalla stessa dichiarato e confermato da controparte, è Parte_1 titolare di pensione (il cui importo, nel corso dell'udienza presidenziale, è stato indicato dalla ricorrente in euro 500-600 mensili, dal resistente in circa euro 680,00 mensili) ed è proprietaria della casa coniugale in cui abita;
il D'TO, per contro, è titolare di pensione di invalidità Org_ dell'importo, ad aprile del 2022, di euro 381,00 mensili (giusta statino in atti), ha allegato ma non documentato di percepire altresì un trattamento pensionistico base di importo non precisato né documentato (v. dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 11.2.2022) e ha infine dichiarato, nel corso dell'udienza presidenziale del 23.2.2022, di svolgere ancora piccoli lavori edili con un'entrata mensile di euro 500-600.
Tutto ciò considerato, alla luce delle riferite risultanze istruttorie ed in mancanza di documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata (entrambe le parti, nel termine assegnato per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. non hanno provveduto, benchè loro richiesto, al deposito delle rispettive dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e di copia dei titoli di proprietà), ritiene il collegio che la sostanziale equivalenza dei redditi delle parti, valutata in uno alla pacifica ridotta autonomia fisica della per problemi di Parte_1 deambulazione, alla persistente residua capacità di lavoro del ed al concorso CP_1
economico alla conduzione del menage familiare dallo stesso rivendicato escluda allo stato la fondatezza della pretesa del , la cui domanda ricovnezionale di un contributo da CP_1
porre a carico della per il proprio mantenimento va pertanto rigettata. Parte_1
5. – La specialità del presente giudizio e del suo oggetto in uno all'esito della lite, che ha visto entrambe le parti reciprocamente soccombenti, giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
12.12.1934, e , nato ad [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di SS EN (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 6, parte I, serie A dell'anno 2013);
c) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta in via principale da Parte_1
e in via riconvenzionale da;
[...] Controparte_1
d) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale da CP_1
;
[...]
e) rigetta le domande riconvenzionali di assegnazione in proprio favore della casa familiare e di un contributo al proprio mantenimento avanzate da;
Controparte_1
f) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.1.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
- I Sezione Civile – riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice dott.ssa Silvia Blasi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5213/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
, (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.12.1934, ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Piano di Sorrento alla Via Ripa di Cassano n. 53, presso lo studio degli Avvocati Cinzia Pane (C.F.
e Mariafrancesca Gargiulo (C.F. ), che la C.F._2 C.F._3
rappresentano e difendono in virtù di procura su foglio separato allegata al ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081-18872621; indirizzo di p.e.c.: e Email_1
Email_2
Ricorrente
E
, (C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._4
26.06.1953, residente in [...], elettivamente domiciliato in Sorrento al C.so Italia n. 267 presso lo studio dell'Avv. Thomas Ruggiero (C.F.
, dal quale è rappresentato e difeso per procura su foglio separato C.F._5
allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale (per le comunicazioni: p.e.c. Email_3
Resistente -ricorrente in riconvenzionale
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'8.5.2023 la sola ricorrente ha reso le seguenti conclusioni: si riporta a tutti Parte_1 verbali e propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e diritto. Con lo scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie, l'onorevole giudicante rilevava che le parti non hanno depositato la documentazione reddituale e patrimoniale come richiesto all'udienza del 31 maggio 2022. Preliminarmente, eccepisce che la posizione reddituale della ricorrente era stata documentata sin dall'introduzione del giudizio, invero, in uno con il ricorso introduttivo era stato allegato l'ISEE per l'anno 2019- 2020-2021, nonché il modello 730 per l'anno 2019, inoltre in ottemperanza al decreto di fissazione udienza, in data 7 febbraio 2022 era stata depositata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Concludeva affinché l'Onorevole
Giudicante voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi;
confermare i provvedimenti disposti in sede presidenziale;
rigettare la richiesta di addebito della separazione a carico della sig.ra per i motivi di cui in atti;
rigettare la richiesta di Parte_1
mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
dichiarare che entrambi i coniugi economicamente autonomi. Con vittoria di spese a disporsi in favore degli avvocati antistatari. Chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con l'adozione di ogni più altro utile e dovuto provvedimento di legge e di giustizia.
Per il resistente conclusioni come da comparsa di costituzione. Controparte_1
Il P.M. : in data 5.1.2024 ha concluso per la pronuncia di separazione giudiziale e la conferma dei provvedimenti provvisoriamente adottati all'udienza presidenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato il 6.10.2021, , premesso che in data 12.9.2013 aveva Parte_1 contratto matrimonio civile in SS EN con e che dalla loro unione Controparte_1
non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito di responsabilità al coniuge, disporsi l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente
, che ne era proprietaria, dare atto dell'autosfficienza economica di entrambi i coniugi, con vittoria di spese e compensi di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda affermava che il matrimonio con il , più giovane di CP_1
circa venti anni, ma già sposato e padre di due figli, era intervenuto dopo pochi mesi di fidanzamento, durante i quali si erano frequentati poco e senza avere rapporti fisici;
che, prima di convolare a nozze, il resistente le aveva chiesto di redigere testamento per nominarlo erede universale dei suoi beni, richiesta cui ella aveva dato seguito in data 11.2.2013, convolando a nozze il successivo 12.9.2013 con un matrimonio celebrato senza la partecipazione dei suoi cari;
che durante la convivenza coniugale, presso l'abitazione della ricorrente, il CP_1
aveva cominciato a manifestare un comportamento dispotico, prepotente e distaccato, tanto che i due non avevano neanche consumato il matrimonio, dimostrando il D repulsione e CP_1 respingendola nelle occasioni in cui lei cercava un contatto fisico;
che il , titolare di CP_1
una pensione di invalidità e poi anche di anzianità, che impiegava solo per le sue mecessità e quelle dei figli, lavorava occasionalmente come pittore e non aveva mai contribuito al menage familiare, di fatto gravante esclusivamente sulla istante;
che tali atteggiamenti, divenuti anche minacciosi, avevano progressivamento logorato l'affetto coniugale;
che a maggio del 2021 il marito, aveva subito un infortunio mentre era a casa di terzi, si era ricoverato e dopo le dimissioni, di sua volontà, non era rientrato a casa per la convalescenza ma si era trasferito a casa di un figlio, la cui residenza ella aveva appreso solo attraverso ricerche presso l'ufficio anagrafe del comune di Avellino;
che in quella circostanza la ricorrente arrivava alla determinazione di separarsi dal marito, non intendendo continuare a convivere con un uomo violento, insensibile che non perdeva occasione per disprezzarla.
1.2 - Costituitosi in giudizio, contestava l'avverso dedotto, chiedeva il Controparte_1
rigetto della avversa domanda di addebito e, in via riconvenzionale, chiedeva a sua volta pronunciarsi la separazione con addebito alla ricorrente, condannarsi la medesima ricorrente al risarcimento dei danni subiti all'integrità psicofisica, all'onore e all'immagine, assegnarsi la casa familiare al resistente con le relative suppellettili e arredi, porsi a carico della resistente un contributo al proprio mantenimento di € 500,00 mensili, con vittoria di spese e competenze del giudizio ed attribuzione al procuratore costituito antistatario.
A fondamento delle riferite pretese, il resistente deduceva di aver cominciato la convivenza con la nel 2006 e di aver divorziato dalla prima moglie, da cui era consensualmente Parte_1
separato, a giugno del 2013 per poter sposare la ricorrente;
contestava la mancata consumazione della loro unione prima e dopo il matrimonio e di aver richiesto alla di fare testamento Parte_1
in suo favore;
allegava di aver sempre provveduto a tutte le necessità quotidiane della moglie e della sua proprietà, svolgendo mansioni di autista, cuoco, pasticcere, muratore, idraulico , giardiniere, accompagnando la dal medico, al mercato, aspettandola fuori dai negozi Parte_1
senza poter proferire in ordine ai tipi di acquisto fatti;
di aver sempre cercato di lavorare per concorrere alle spese familiari;
che in seguito ad un incidente occorsogli ad aprile 2021, quando era caduto da una scala mentre svolgeva lavoro occasionale, la gli aveva rifiutato Parte_1
ogni cura e assistenza, non gli aveva consegnato la biancheria da letto e gli effetti personali;
che, trasportato in ospedale dapprima a Sorrento e poi con elitrasporto all' Organizzazione_1
di Napoli, ella non aveva mai risposto ai solleciti e alle telefonate effettuate non solo dal resistente, ma anche dal personale ospedaliero;
che una volta dimesso, a maggio del 2021, aveva trovato ospitalità dapprima presso il figlio a Cercola, poi presso le sorelle a Capri, successivamente presso un amico in SS EN e, infine, presso la ex moglie.
1.3.- All'udienza del 23.2.2012, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente, autorizzava i coniugi a vivere separati, nulla disponeva in ordine alla casa familiare attesa l'assenza di figli, rimetteva al prosieguo istruttorio la verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del resistente e rimetteva le parti dinanzi all'istruttore all'udienza del 30.5.2022.
1.4- Depositata dalle parti memoria con cui ribadivano le iniziali richieste, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 cpc e rigettate le istanze istruttorie così come articolate, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c e previo parere del PM.
2.- La domanda di separazione giudiziale dei coniugi è fondata e va pertanto accolta. Risulta invero incontrovertibilmente provato, alla luce delle allegazioni delle parti, della gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi dai coniugi e del loro comportamento processuale (e in specie della mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), oltre che del tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, asseritamente risalente ad oltre due anni or sono, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere ogni possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.- Vanno invece disattese, poiché non provate nel loro fondamento, le domande di addebito della separazione all'uno e/o all'altro coniuge reciprocamente proposte dalle parti.
Al riguardo si rammenta, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ., Sez. I, n. 2445 del
9.02.2015), condiviso dal Tribunale, che la dichiarazione di addebito della separazione postula la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile, esclusivamente, al comportamento
- volontariamente e consapevolmente - contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 14840 del 27.06.2006).
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita coniugale, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito"(Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392; Cass. Civ. sez.VI n.
14591 del 28.5.2019).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al per aver CP_1
manifestato repulsione fisica nei suoi confronti al punto da non aver consumato il matrimonio e respinto ogni tentativo di contatto fisico della istante e per aver altresì assunto nel corso della convivenza un comportamento prepotente, dispotico e denigratorio. La ha allegato Parte_1
altresì di non aver mai fatto mancare nulla al resistente durante la vita coniugale, che in occasione dell'incidente occorsogli a maggio del 2021 il coniuge, dopo le dimissioni dall'ospedale, aveva preferito trascorrere altrove la convalescenza, senza comunicare il proprio recapito alla moglie, che si era adoperata per rintracciarlo ed aveva cercato in ogni modo di avere informazioni sullo stato di salute del marito.
Il resistente, per contro, ha sostenuto che era stata la moglie a cacciarlo di casa dopo l'incidente, disinterrandosi completamente del proprio stato di salute, non rispondendo alle telefonate effettuate dal personale medico durante le cure in ospedale e obbligandolo, una volta dimesso,
a reperire sistemazioni provvisorie a casa di amici e conoscenti. Orbene, le allegazioni e le reciproche accuse delle parti sono rimaste per lo più indimostrate e comunque danno conto di una crisi coniugale risalente nel tempo fino all'inizio della conviveza matrimoniale: la ricorrente stessa, infatti, ha affermato che sin dall'inizio della convivenza vi erano state alcune tensioni, che l'atteggiamento prevaricatorio del aveva contribuito CP_1
a logorare l'affectio coniugalis nel corso tempo e che, solo a seguito dell'assenza del marito durante le cure in ospedale, aveva ritrovato una certa serenità, tanto da spingerla a chiedere la separazione ed anche il D ha evidenziato tensioni e disarmonie nel rapporto con il CP_1 coniuge riferendo che era “costretto ad aspettare fuori dai negozi senza nulla poter proferire in ordine ai tipi di acquisto fatti che, per ciò che attiene al vestirio erano fatti ad esclusivo beneficio della ricorrente anche con risorse procacciate dal marito. Mai alcun dono chiese il
e mai alcun regalo ricevette” o ancora (come si legge nella comparsa di risposta) CP_1 che la ricorrente commentava “i pasti che egli le preparava dicendo «mangio solo perché mangi anche tu, solo così sono sicura che non mi avveleni», imputando addirittura al
D'OS intenti omicidi al solo fine di umiliarlo”, elementi tutti questi indicativi di un rapporto già tormentato e che si è disgregato con il tempo fino all'episodio del maggio 2021, che, di conseguenza, rappresenta il culmine di una crisi già in atto, sfociata nella presente lite giudiziaria.
Di qui, in mancaza di prova di un comportamento o di un episodio determinante, ascrivibile all'uno o all'altro coniuge, tale da causare la rottura del vincolo coniugale, ed in presenza per contro di plurimi elementi complessivamente indicativi del progressivo logoramento del rapporto coniugale il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla ma anche Parte_1 dell'analoga domanda proposta dal . Con riguardo a tale ultima domanda, infatti, CP_1
oltre a mancare un adeguato riscontro probatorio al comportamento distaccato e disinteressato asseritamente manifestato dalla ricorrente rispetto allo stato di salute del marito in occasione dell'incidente occorsogli nella primacera del 2021, va ribadito che le condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio da ciascun coniuge ascritte all'altro in occasione del suddetteo incidente, se anche provate, sono comunque l'effetto e non la causa di una crisi coniugale già in essere da tempo ed ormai irreversibile.
3.1- Il rigetto della domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla e il Parte_1
mancato riscontro probatorio alla domanda ricovenzionale di risarcimento del danno proposta dal D'TO danno conto del rigetto della suddetta domanda.
4.- In assenza di figli, va, poi, rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale, di proprietà della avanzata nei rispettivi atti introduttivi da entrambi i coniugi (ma non Parte_1
ribadita nelle conclusioni dalla ricorrente (la difesa della ha chiesto, infatti, di Parte_1 confermare i provvedimenti provvisori assunti con l'ordinanza presidenziale, che nulla aveva disposto riguardo alla casa coniugale per mancanza dei presupposti di legge).
Come è noto, l'art. 337 sexies c.c., in tema di assegnazione della casa familiare, prevede che
(comma 1) “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Il titolo ad abitare per il coniuge è strumentale alla conservazione della comunità domestica ed
è giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli, per cui in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, la casa coniugale non può essere assegnata. La S.C. al riguardo ha, invero, chiarito che “In tema di separazione,
l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria”
(Cass. civ., 18440/2013).
5.- Va, infine, esaminata la domanda riconvenzionale con cui il ha chiesto porsi a CP_1 carico della un assegno di mantenimento in proprio favore dell'importo di € 500,00 Parte_1
mensili.
Ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi. Quanto alla nozione di reddito, si ritiene che oltre al denaro, si intendono in esso comprese anche altre utilità economicamente valutabili (come la disponibilità della casa coniugale, cfr. Cass. civ., 19291/2005, 4543/1998, 961/1992). Il giudice dovrà tener conto, infatti, anche dei beni immobili posseduti, sia dal punto del valore implicito che essi hanno, sia dei proventi ricavabili dalla locazione o vendita degli stessi, nonché dei crediti esigibili dei coniugi, dei risparmi investiti o produttivi, della disponibilità della casa coniugale, dei titoli di credito, delle partecipazioni in società, della titolarità di aziende (cfr.
Cass. civ., 17199/2013). Circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento, secondo la giurisprudenza, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass. civ., 13592/2006, 25618/2007).
Il secondo comma dell'art. 156 c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno, impone al giudice di determinarne l'entità in relazione, oltre che al reddito, alle “circostanze”, e di qui la possibilità di valutare anche elementi fattuali che, se non propriamente reddituali, hanno comunque la capacità di influire sul reddito di una delle parti. E sotto tale profilo, assume rilievo l'attitudine a lavorare che il giudice deve valutare, nel senso che, laddove il coniuge beneficiario sia nella concreta possibilità di svolgere un'attività lavorativa retributiva, tale circostanza andrà ad incidere sulla quantificazione dell'assegno, comportandone un decremento. Ma ciò con la precisazione che l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez.
1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. n. 11686/2013).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, risulta pacificamente che entrambe le parti sono titolari di redditi modesti. La per quanto dalla stessa dichiarato e confermato da controparte, è Parte_1 titolare di pensione (il cui importo, nel corso dell'udienza presidenziale, è stato indicato dalla ricorrente in euro 500-600 mensili, dal resistente in circa euro 680,00 mensili) ed è proprietaria della casa coniugale in cui abita;
il D'TO, per contro, è titolare di pensione di invalidità Org_ dell'importo, ad aprile del 2022, di euro 381,00 mensili (giusta statino in atti), ha allegato ma non documentato di percepire altresì un trattamento pensionistico base di importo non precisato né documentato (v. dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 11.2.2022) e ha infine dichiarato, nel corso dell'udienza presidenziale del 23.2.2022, di svolgere ancora piccoli lavori edili con un'entrata mensile di euro 500-600.
Tutto ciò considerato, alla luce delle riferite risultanze istruttorie ed in mancanza di documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata (entrambe le parti, nel termine assegnato per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. non hanno provveduto, benchè loro richiesto, al deposito delle rispettive dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e di copia dei titoli di proprietà), ritiene il collegio che la sostanziale equivalenza dei redditi delle parti, valutata in uno alla pacifica ridotta autonomia fisica della per problemi di Parte_1 deambulazione, alla persistente residua capacità di lavoro del ed al concorso CP_1
economico alla conduzione del menage familiare dallo stesso rivendicato escluda allo stato la fondatezza della pretesa del , la cui domanda ricovnezionale di un contributo da CP_1
porre a carico della per il proprio mantenimento va pertanto rigettata. Parte_1
5. – La specialità del presente giudizio e del suo oggetto in uno all'esito della lite, che ha visto entrambe le parti reciprocamente soccombenti, giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
12.12.1934, e , nato ad [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di SS EN (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 6, parte I, serie A dell'anno 2013);
c) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta in via principale da Parte_1
e in via riconvenzionale da;
[...] Controparte_1
d) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale da CP_1
;
[...]
e) rigetta le domande riconvenzionali di assegnazione in proprio favore della casa familiare e di un contributo al proprio mantenimento avanzate da;
Controparte_1
f) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.1.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano