CASS
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2025, n. 34468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34468 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/03/2025 del Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesame;
udita la relazione svolta dal Consigliere CI AV;
sentite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, che si è riportata alla requisitoria in atti e ha conclusoe per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, TU NI, che si è riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. AN DR è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, quale promotore dell’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 del d.P.R. 309/1990), pluriaggravato dalla recidiva specifica e reiterata, nonché dal fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata “consorteria di Carini” e dall’essersi avvalso della forza di intimidazione derivante dallo stesso vincolo associativo. Per l’accusa, il AN, pur essendo agli arresti domiciliari, sarebbe stato supervisore del mercato degli stupefacenti nel territorio carinese su incarico dei capi mafiosi, Lo UC US e CQ US. Il G.I.P. ha desunto la gravità indiziaria da varie intercettazioni che Penale Sent. Sez. 5 Num. 34468 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 29/09/2025 2 dimostravano l’incarico dato al AN di riordino del traffico di droga, di supervisione su altri spacciatori, di referente che versava regolarmente la quota di denaro al vertice mafioso: insomma, il detto indagato avrebbe costituito un rilevante "snodo" comunicativo e di supervisione. 2. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 5 marzo 2025, ha rigettato la richiesta difensiva di annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il Tribunale ha ritenuto che l’ordinanza genetica contenesse un’autonoma valutazione della posizione del AN (precisamente alle pagine 976 e seguenti della detta ordinanza), confermando la sussistenza dei gravi indizi sul ruolo di supervisore e l'adeguatezza della custodia in carcere in ragione delle rilevanti esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio e di reiterazione) derivanti dal contesto mafioso. 3. Avverso tale provvedimento la difesa ha proposto ricorso per cassazione, di seguito sintetizzato. 3.1. Col primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, con conseguente nullità dell’ordinanza genetica e dell’ordinanza del riesame ex artt. 292 cod. proc. pen. e 111 Cost. Il ricorrente assume che il G.I.P. avrebbe riprodotto quasi integralmente il provvedimento di fermo del Pubblico Ministero, senza svolgere alcuna autonoma valutazione della posizione individualizzante del ricorrente, quanto ai gravi indizi ed alle esigenze cautelari, riferite indistintamente alla generalità degli indagati. La difesa sostiene che l’esposizione dei gravi indizi, contenuta da pagina 976 dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sarebbe meramente descrittiva delle emergenze investigative e non costituirebbe quella autonoma valutazione richiesta dal legislatore. Vengono allegati al ricorso i passaggi in cui il G.I.P., pur menzionando il AN come “protagonista del mandato di riordino del settore dei traffici di stupefacenti e di coordinamento delle piazze di spaccio”, si limiterebbe a un rinvio per relationem alla richiesta del Pubblico Ministero. Per quanto concerne le esigenze cautelari, la difesa sottolinea che il G.I.P. si sarebbe limitato ad affermare in generale il «pericolo di inquinamento probatorio» e il «pericolo di reiterazione» per tutti gli indagati, senza individuare elementi specifici riferibili al AN. Si osserva, ad esempio, che il Giudice ha motivato sulla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere facendo riferimento a reati di estorsione o all’associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., fattispecie di reato, però, non ipotizzate a carico del ricorrente. In definitiva, la difesa sostiene che il Tribunale collegiale, anziché annullare 3 l’ordinanza per difetto di motivazione, avrebbe confermato la misura con una motivazione illogica e contraddittoria, con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c), e 309, comma 9, cod. proc. pen., in quanto mancherebbe un’autonoma valutazione da parte del G.I.P.. 3.2. Col secondo motivo si lamentano la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e l’illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo e sulla qualifica di promotore. La difesa censura la valutazione operata dai giudici di merito per vari aspetti. Ricorda che le intercettazioni ambientali rilevanti a diretto carico del ricorrente fossero solo due (in data 7 luglio 2021 e 12 gennaio 2023) e che nel periodo in questione il AN era agli arresti domiciliari, circostanza che ostacolava l’esercizio del ruolo attribuitogli. Lamenta l’indebita valorizzazione di conversazioni tra terzi, come quella tra il Lo UC ed il EL del 18 febbraio 2022, da cui si desumeva che, al più, i due «ipotizzavano» il ruolo del AN come causa dell’atteggiamento defilato del CQ: senza che fosse indicato quale specifico elemento indiziario si ricavasse da tale captazione. Anche la conversazione del 12 gennaio 2023, in cui emergeva che il AN aveva chiesto al CQ l’autorizzazione ad acquistare stupefacenti da fornitori diversi da quelli indicati dal sodalizio, non spiegherebbe – secondo la difesa – il ruolo di “supervisore” attribuitogli. La mancata contestazione di reati-fine contestati e l’assenza di contatti con altri presunti sodali (US, GR, ZI, NZ e RD) sarebbero state pretermesse dai giudici di merito, evidenziando la carenza di un contributo stabile e permanente all’associazione. Parte ricorrente contesta, poi, l’equazione tra “supervisore” e “promotore”, operata dal Tribunale, definita un «claudicante sillogismo» privo di logica, nonché l’omessa risposta alle specifiche doglianze mosse nei motivi nuovi: come quella relativa alla captazione del 13 gennaio 2023 (in cui il RD affermava che il AN non avesse mantenuto attivo alcun canale di approvvigionamento) o quella relativa ad un’intercettazione del 18 febbraio 2022, in cui l’indagato era definito un “carabiniere”, ovvero un collaborante con le Forze dell’ordine. In definitiva, non sarebbe spiegato quale sarebbe stata la condotta da qualificare come stabile contributo all’associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La censura di cui al primo motivo – circa la nullità dell’ordinanza cautelare e, per conseguenza, di quella di riesame per assenza di autonoma motivazione - 4 è infondata. In generale, la dichiarazione di nullità va limitata ai casi in cui la motivazione manchi del tutto o si risolva in clausole di stile tali da impedire di individuare la ratio decidendi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Rv. 261839-01): in altri termini, quando vi sia un acritico rimando ad altra motivazione, senza che emergano le ragioni per cui le tesi difensive contrapposte non siano state accolte e, dunque, la motivazione del primo giudice manchi del tutto. Anzi, è stato ribadito, pur dopo le modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del Tribunale, quale giudice del riesame, di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo i casi di motivazione mancante sotto il profilo grafico o del tutto apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi indizianti (così Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925-01 e Sez. 3, n. 19700 del 06/02/2018, Rv. 272875-01, la quale, ad esempio, ha ritenuto che in sede di riesame possa integrarsi la motivazione in ordine alle esigenze cautelari di particolare rilevanza di cui al comma quarto dell'art. 275 cod. proc. pen., trattandosi di una insufficienza incidente solo sulla scelta della misura, non sull’an, non rientrante nel divieto di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.). In definitiva, la dichiarazione di nullità presuppone l’assoluta mancanza di autonoma valutazione nel provvedimento impugnato. Nel caso in esame, come rilevato dal Tribunale collegiale, l’ordinanza genetica, pur riproducendo ampie parti della richiesta del Pubblico Ministero, contiene un autonomo capitolo (pagg. 976 ss.) dedicato alla posizione del AN, ove si ricostruisce il suo ruolo di supervisore del traffico di droga su mandato dei capi mafiosi, si richiamano alcune conversazioni intercettate (del 7 luglio 2021, del 17–18 febbraio 2022 e del 12 gennaio 2023) e si dà atto del contributo del ricorrente nella gestione delle piazze di spaccio e nell’ampliamento dei canali di approvvigionamento. È quindi possibile individuare l’autonoma valutazione in ordine sia alla ritenuta gravità indiziaria, sia alle esigenze cautelari, integrate dal richiamo al contesto mafioso in cui il reato associativo era stato consumato, sia ai precedenti dell’indagato. In presenza di tale apparato argomentativo, non ricorre l’ipotizzata nullità. Né può rilevare la circostanza che l’ordinanza genetica sia in parte copiata dal provvedimento di fermo del Pubblico Ministero, poiché, come detto, la 5 giurisprudenza non vieta, di per sé, la motivazione che faccia rinvio ad altri atti, quando il giudice abbia svolto un reale vaglio critico, come risulta, per quanto detto, nel caso in esame. 2. Le doglianze riguardanti la valutazione del quadro indiziario (di cui al secondo motivo) sono, invece, radicalmente inammissibili, poiché tendono a sollecitare una rilettura del merito, non consentita in sede di legittimità, per giunta sulla base di meri stralci di prove. 2.1. Anzitutto, va ribadito che, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è possibile, in questa sede, esaminare il rapporto tra motivazione e decisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito: non potendosi, dunque, chiedere l’adesione a un'ipotesi alternativa, ancorché plausibile come quella sposata nel provvedimento impugnato. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02). Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01). La deduzione di vizi motivazionali asseritamente decisivi è, poi, radicalmente inammissibile, per genericità, ove si alleghino stralci di prove, non trascritte o allegate per intero o almeno indicate nella loro collocazione all’interno del fascicolo, non potendo la Corte, per il principio di autosufficienza del ricorso, accedere all’integrale lettura degli atti processuali per individuare il tenore di quelli richiamati in ricorso (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384-01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01). A pena di inammissibilità, parte ricorrente deve, dunque: a) trascrivere, 6 allegare o indicare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare, al suo interno, il dato probatorio di interesse, dare la prova della sua certa verità e spiegare perché sia radicalmente incompatibile con il provvedimento impugnato e ne comprometta, in modo decisivo, la tenuta logica (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01). Per l’affermazione di siffatti principi, anche in materia cautelare, si vedano Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01 e Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01, circa l’incensurabilità della valutazione della gravità indiziaria, nonché Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Rv. 250093- 01, circa l’incensurabilità della valutazione delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura. Ed ancora, va chiarito che il contenuto di intercettazioni, da cui emergano chiari (e credibili) elementi d’accusa nei confronti di un terzo soggetto, può costituire fonte probatoria diretta ed esclusiva della colpevolezza di questi o avere natura indiziaria (richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.), senza che abbisogni di riscontri ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150-04; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Rv. 278314-02; Sez. 5, n. 27569 del 08/04/2025, non massimata). Inoltre, l’interpretazione del linguaggio usato nelle intercettazioni costituisce questione di fatto, sindacabile soltanto nei limiti della manifesta illogicità o del travisamento della prova, cioè dell’indicazione di un contenuto diverso da quello reale, che sia anche decisivo. Come già affermato, infatti, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558-01). 2.2. Nel caso di specie, la generica indicazione di meri stralci di prove non consente, in radice, alcuna valutazione di fondatezza del vizio dedotto. Tanto più, poi, che, con motivazione in sé esente da vizi i giudici di merito sono concordi nell’affermare che, in base alle intercettazioni da essi indicate (di cui non si lamentano travisamenti), il AN svolgesse, con continuità, un ruolo di supervisore e organizzatore del traffico di stupefacenti a Carini. 7 In particolare, il Giudice per le indagini preliminari ha ricostruito, in dettaglio, il ruolo del AN, prendendo le mosse dall’incontro del 7 luglio 2021 tra questi, il Lo UC e lo ZI (si veda l’ordinanza genetica, par. B4.3). In quell’occasione, il capo mafioso Lo UC aveva incaricato lo ZI di riorganizzare la piazza di spaccio di Carini e di mettere “in riga” i pusher locali, affidandolo, però, alla supervisione del AN. Secondo il Giudice per le indagini preliminari, il Lo UC si era già lamentato della disorganizzazione del mercato e dell’inaffidabilità di altri soggetti, tanto da sottolineare come «non c’è stata mai una persona affidabile», salvo proprio il AN. Da tale contesto il giudice desume che costui, pur detenuto agli arresti domiciliari, godeva di credito presso i vertici mafiosi e, grazie a tale investitura, doveva “riportare all’ordine e allontanare CC (ossia uno dei pusher che creava problemi) con l’uso della violenza se necessario e supervisionare lo ZI, verificando che rispettasse le regole del sodalizio, riferendo di eventuali criticità ai capi. Il Giudice per le indagini preliminari richiama, poi, una serie di captazioni successive per dimostrare la continuità del ruolo del AN. Le conversazioni del 17 e 18 febbraio 2022 tra il Lo UC, il IO ed il EL mostravano che il AN fosse ancora ritenuto parte integrante del sodalizio e continuasse a “ricevere” lo ZI. In particolare, il Lo UC, riferendosi al AN con l’appellativo di “napoletano”, confermava che quest’ultimo doveva sorvegliare il comportamento dello ZI, che aveva di nuovo causato problemi. Nella conversazione del 3 gennaio 2023, invece, secondo l’ordinanza genetica, il coindagato GR aveva informato il CQ che il US stava organizzando un incontro con spacciatori palermitani per ottenere forniture a condizioni più vantaggiose. Il GR aggiungeva che il ricorrente era partecipe di questa iniziativa e che lo avrebbero contattato a breve. Per il Giudice per le indagini preliminari, questa circostanza confermava che il AN non solo vigilasse sulla piazza di spaccio, ma prendesse parte alle decisioni strategiche in materia di approvvigionamento, mantenendo rapporti con diversi sodali (US, NZ, GR e altri). Particolarmente significativa, secondo il Giudice per le indagini preliminari, è la captazione del 12 gennaio 2023, in cui il AN si confronta direttamente con il CQ. Da un lato, il AN riferisce le lamentele del fornitore NZ («si è lamentato… ma c’è bisogno che noi gli dobbiamo dare questa importanza?»), svolgendo un chiaro compito informativo;
dall’altro, chiede e ottiene l’autorizzazione a discostarsi dell'assetto consolidato del circuito di distribuzione dello stupefacente, così assoggettandosi, secondo l’ordinanza genetica, all’autorità gerarchica del CQ, pur godendo di sufficiente credito 8 da convincerlo a modificare le regole di distribuzione dello stupefacente. Nello stesso incontro, peraltro, il CQ aveva informato – sempre secondo l’ordinanza genetica – il AN che il US aveva versato 500,00 euro «anche per conto» dello stesso AN. Ciò dimostrerebbe, secondo il giudice, l’assolvimento dell’onere contributivo verso la consorteria mafiosa e, quindi, l’integrazione stabile e organica del AN nell’organizzazione. In sintesi, anche il Tribunale, quale giudice del riesame, ha rimarcato: - la partecipazione del AN all’investitura dello ZI quale responsabile della piazza di via Sotto l’Arco; - il ruolo di collegamento con il CQ, al quale riportava le lamentele raccolte sul territorio;
- l’iniziativa di discostarsi dall'assetto consolidato del circuito di distribuzione dello stupefacente, previa autorizzazione del CQ;
- l’adempimento del contributo economico alla consorteria mafiosa e il supporto al US nel versamento delle somme dovute. Tali elementi, desunti dalle captazioni ambientali e dalle perquisizioni che hanno confermato l’esistenza di un sodalizio stabilmente dedito al traffico di cocaina e crack, sono stati reputati dal giudice del riesame idonei a dimostrare l’esistenza della struttura criminale e la sussistenza di un rapporto stabile e continuativo con essa da parte del ricorrente. Il fatto che il AN fosse agli arresti domiciliari ha – per il provvedimento impugnato (p. 7) – solo rallentato la sua operatività, ma non gli ha impedito di continuare a gestire aspetti cruciali del traffico illecito e di mantenere contatti costanti con i vertici mafiosi e con chi si occupava dell’attività di spaccio. L’ordinanza genetica e quella qui impugnata valorizzano il controllo, da parte del AN, affinché lo ZI e il suo gruppo di pusher rispettassero le regole del sodalizio, evitando comportamenti che potessero arrecare pregiudizio allo stesso. Ed ancora, secondo il Giudice per le indagini preliminari, “Lo UC, nel commentare negativamente i trafficanti che operavano sul territorio, implicitamente esprimeva un apprezzamento su come invece fosse affidabile il AN” (p. 342 ordinanza genetica). Questo tipo di “controllo” affidato al ricorrente, in definitiva, è stato ritenuto grave indizio della qualifica del AN come figura di riferimento del sodalizio, con funzioni non solo di vigilanza, ma anche di impulso e coordinamento: quindi, una figura, secondo l’ordinanza genetica e quella di riesame (con motivazioni esenti da vizi), assimilabile a quella del promotore. 9 Insomma, sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale desumono, da una serie di conversazioni, che il AN fosse al centro dell’organizzazione dello spaccio nel territorio di Carini: egli partecipa all’investitura dello ZI, ne controlla l’operato, gestisce i rapporti con i vertici mafiosi, propone modifiche strategiche alle modalità di approvvigionamento e assolve l’onere contributivo economico. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti dai giudici di merito per configurare un rapporto stabile e organico con l’associazione criminosa e per giustificare, sul piano cautelare, la misura della custodia in carcere. Le doglianze circa la presunta insufficienza delle captazioni o il riferimento a conversazioni nelle quali l’indagato sarebbe definito “carabiniere” sono inammissibili, anzitutto, perché riportano stralci di prove, risultando totalmente generiche (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601- 01). In ogni caso, da quanto è dato desumere dalle allegazioni di parte ricorrente, le stesse non evidenziano un travisamento decisivo, tale, cioè, come anzidetto, da scardinare il ragionamento dei giudici di merito, ma propongono una lettura alternativa delle prove, inammissibile in questa sede (in cui, ad esempio, non si può, evidentemente, verificare se l’appellativo di “carabiniere” si riferisse al ricorrente ed avesse proprio l’accezione che gli ha dato parte ricorrente, e non un’altra). 3. Circa la ritenuta figura di promotore, è opportuno ribadire, in diritto e in generale, che nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (ex multis Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890-01; Sez. 2, n. 2036 del 19/12/2023, dep. 2024, Francescone, non massimata;
Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Rv. 267464-01; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Rv. 255915-01). In particolare, è definito “organizzatore” o “promotore” anche solo chi svolga compiti di coordinamento dell'attività degli associati, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena funzionalità dell'organismo criminale (Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Anioke, Rv. 273737-01; Sez. 3, n. 40348 del 06/07/2016, Martiello, Rv. 267760-01). Del resto, tale veste non può, per logica, spettare solo a chi “fa nascere” il sodalizio, ma anche a chi, a sodalizio già costituito, ne accresce, con la sua attività di coordinamento e supervisione dell’altrui attività illecita, le potenzialità criminali. Dunque, chi sovrintende ed organizza l’altrui attività, nell’ambito del 10 sodalizio, può ben essere definito promotore della stessa. Né, comunque, parte ricorrente chiarisce per quale ragione la detta attività di supervisione e coordinamento, pur se non definita letteralmente di “promozione” dell’associazione, sarebbe aliena al profilo direttivo comunque chiaramente delineato in capo al ricorrente. 4. Quanto, infine, alla valutazione delle esigenze cautelari, è stato già rilevato, da questa Corte, che non è viziata l'ordinanza del giudice che dia una motivazione "collettiva" delle ragioni della decisione, in quanto tale tipo di motivazione non viola l'obbligo di individualizzazione delle decisioni nei casi in cui la sovrapponibilità delle situazioni consenta anche una sovrapponibilità delle argomentazioni (così Sez. 2, n. 5566 del 16/01/2014, Di Maio, Rv. 258273-01, nel respingere la richiesta presentata da più imputati di sostituzione della misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari;
confronta, negli stessi termini, Sez. 4, n. 12559 del 01/12/2004, dep. 2005, Polito, Rv. 231314-01). Per giunta, in concreto, a fronte della doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e richiamata correttamente sia dal Giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale collegiale, nulla di specifico ha opposto parte ricorrente, che, anche in questa sede, si è limitato a censurare una valutazione complessiva che, come appena detto, di per sé non è vietata. Secondo i conformi provvedimenti di merito, insomma, non sussistono elementi idonei a superare detta presunzione e, al contrario, vi sono elementi per affermare, nello specifico, la sussistenza delle esigenze di cui all’art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen.. In particolare, essi rammentano che: - gli indagati (alcuni dei quali protagonisti di pestaggi e spedizioni punitive) potrebbero avvalersi di complici non identificati e del “dispiegamento di mezzi di Cosa Nostra” per intimidire o subornare persone informate sui fatti (p. 994 ordinanza genetica); - le “spiccate potenzialità criminali” degli indagati, desumibili dalle modalità violente di esecuzione di alcuni dei delitti contestati e dal ruolo ricoperto anche da chi non è affiliato all’associazione mafiosa, operando, tuttavia, in un contesto di “interazioni tipicamente mafiose” (pagine 995 ordinanza genetica e 6 provvedimento impugnato), palesano il pericolo di reiterazione del reato è dedotto. 5. In conclusione, nessuna delle censure dedotte coglie e il ricorso va 11 rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertà del detenuto, una sua copia va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (ai sensi del comma 1-ter del medesimo articolo).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CI AV OS TE
udita la relazione svolta dal Consigliere CI AV;
sentite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, che si è riportata alla requisitoria in atti e ha conclusoe per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, TU NI, che si è riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. AN DR è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, quale promotore dell’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 del d.P.R. 309/1990), pluriaggravato dalla recidiva specifica e reiterata, nonché dal fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata “consorteria di Carini” e dall’essersi avvalso della forza di intimidazione derivante dallo stesso vincolo associativo. Per l’accusa, il AN, pur essendo agli arresti domiciliari, sarebbe stato supervisore del mercato degli stupefacenti nel territorio carinese su incarico dei capi mafiosi, Lo UC US e CQ US. Il G.I.P. ha desunto la gravità indiziaria da varie intercettazioni che Penale Sent. Sez. 5 Num. 34468 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 29/09/2025 2 dimostravano l’incarico dato al AN di riordino del traffico di droga, di supervisione su altri spacciatori, di referente che versava regolarmente la quota di denaro al vertice mafioso: insomma, il detto indagato avrebbe costituito un rilevante "snodo" comunicativo e di supervisione. 2. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 5 marzo 2025, ha rigettato la richiesta difensiva di annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il Tribunale ha ritenuto che l’ordinanza genetica contenesse un’autonoma valutazione della posizione del AN (precisamente alle pagine 976 e seguenti della detta ordinanza), confermando la sussistenza dei gravi indizi sul ruolo di supervisore e l'adeguatezza della custodia in carcere in ragione delle rilevanti esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio e di reiterazione) derivanti dal contesto mafioso. 3. Avverso tale provvedimento la difesa ha proposto ricorso per cassazione, di seguito sintetizzato. 3.1. Col primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, con conseguente nullità dell’ordinanza genetica e dell’ordinanza del riesame ex artt. 292 cod. proc. pen. e 111 Cost. Il ricorrente assume che il G.I.P. avrebbe riprodotto quasi integralmente il provvedimento di fermo del Pubblico Ministero, senza svolgere alcuna autonoma valutazione della posizione individualizzante del ricorrente, quanto ai gravi indizi ed alle esigenze cautelari, riferite indistintamente alla generalità degli indagati. La difesa sostiene che l’esposizione dei gravi indizi, contenuta da pagina 976 dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sarebbe meramente descrittiva delle emergenze investigative e non costituirebbe quella autonoma valutazione richiesta dal legislatore. Vengono allegati al ricorso i passaggi in cui il G.I.P., pur menzionando il AN come “protagonista del mandato di riordino del settore dei traffici di stupefacenti e di coordinamento delle piazze di spaccio”, si limiterebbe a un rinvio per relationem alla richiesta del Pubblico Ministero. Per quanto concerne le esigenze cautelari, la difesa sottolinea che il G.I.P. si sarebbe limitato ad affermare in generale il «pericolo di inquinamento probatorio» e il «pericolo di reiterazione» per tutti gli indagati, senza individuare elementi specifici riferibili al AN. Si osserva, ad esempio, che il Giudice ha motivato sulla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere facendo riferimento a reati di estorsione o all’associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., fattispecie di reato, però, non ipotizzate a carico del ricorrente. In definitiva, la difesa sostiene che il Tribunale collegiale, anziché annullare 3 l’ordinanza per difetto di motivazione, avrebbe confermato la misura con una motivazione illogica e contraddittoria, con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c), e 309, comma 9, cod. proc. pen., in quanto mancherebbe un’autonoma valutazione da parte del G.I.P.. 3.2. Col secondo motivo si lamentano la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e l’illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo e sulla qualifica di promotore. La difesa censura la valutazione operata dai giudici di merito per vari aspetti. Ricorda che le intercettazioni ambientali rilevanti a diretto carico del ricorrente fossero solo due (in data 7 luglio 2021 e 12 gennaio 2023) e che nel periodo in questione il AN era agli arresti domiciliari, circostanza che ostacolava l’esercizio del ruolo attribuitogli. Lamenta l’indebita valorizzazione di conversazioni tra terzi, come quella tra il Lo UC ed il EL del 18 febbraio 2022, da cui si desumeva che, al più, i due «ipotizzavano» il ruolo del AN come causa dell’atteggiamento defilato del CQ: senza che fosse indicato quale specifico elemento indiziario si ricavasse da tale captazione. Anche la conversazione del 12 gennaio 2023, in cui emergeva che il AN aveva chiesto al CQ l’autorizzazione ad acquistare stupefacenti da fornitori diversi da quelli indicati dal sodalizio, non spiegherebbe – secondo la difesa – il ruolo di “supervisore” attribuitogli. La mancata contestazione di reati-fine contestati e l’assenza di contatti con altri presunti sodali (US, GR, ZI, NZ e RD) sarebbero state pretermesse dai giudici di merito, evidenziando la carenza di un contributo stabile e permanente all’associazione. Parte ricorrente contesta, poi, l’equazione tra “supervisore” e “promotore”, operata dal Tribunale, definita un «claudicante sillogismo» privo di logica, nonché l’omessa risposta alle specifiche doglianze mosse nei motivi nuovi: come quella relativa alla captazione del 13 gennaio 2023 (in cui il RD affermava che il AN non avesse mantenuto attivo alcun canale di approvvigionamento) o quella relativa ad un’intercettazione del 18 febbraio 2022, in cui l’indagato era definito un “carabiniere”, ovvero un collaborante con le Forze dell’ordine. In definitiva, non sarebbe spiegato quale sarebbe stata la condotta da qualificare come stabile contributo all’associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La censura di cui al primo motivo – circa la nullità dell’ordinanza cautelare e, per conseguenza, di quella di riesame per assenza di autonoma motivazione - 4 è infondata. In generale, la dichiarazione di nullità va limitata ai casi in cui la motivazione manchi del tutto o si risolva in clausole di stile tali da impedire di individuare la ratio decidendi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Rv. 261839-01): in altri termini, quando vi sia un acritico rimando ad altra motivazione, senza che emergano le ragioni per cui le tesi difensive contrapposte non siano state accolte e, dunque, la motivazione del primo giudice manchi del tutto. Anzi, è stato ribadito, pur dopo le modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del Tribunale, quale giudice del riesame, di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo i casi di motivazione mancante sotto il profilo grafico o del tutto apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi indizianti (così Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925-01 e Sez. 3, n. 19700 del 06/02/2018, Rv. 272875-01, la quale, ad esempio, ha ritenuto che in sede di riesame possa integrarsi la motivazione in ordine alle esigenze cautelari di particolare rilevanza di cui al comma quarto dell'art. 275 cod. proc. pen., trattandosi di una insufficienza incidente solo sulla scelta della misura, non sull’an, non rientrante nel divieto di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.). In definitiva, la dichiarazione di nullità presuppone l’assoluta mancanza di autonoma valutazione nel provvedimento impugnato. Nel caso in esame, come rilevato dal Tribunale collegiale, l’ordinanza genetica, pur riproducendo ampie parti della richiesta del Pubblico Ministero, contiene un autonomo capitolo (pagg. 976 ss.) dedicato alla posizione del AN, ove si ricostruisce il suo ruolo di supervisore del traffico di droga su mandato dei capi mafiosi, si richiamano alcune conversazioni intercettate (del 7 luglio 2021, del 17–18 febbraio 2022 e del 12 gennaio 2023) e si dà atto del contributo del ricorrente nella gestione delle piazze di spaccio e nell’ampliamento dei canali di approvvigionamento. È quindi possibile individuare l’autonoma valutazione in ordine sia alla ritenuta gravità indiziaria, sia alle esigenze cautelari, integrate dal richiamo al contesto mafioso in cui il reato associativo era stato consumato, sia ai precedenti dell’indagato. In presenza di tale apparato argomentativo, non ricorre l’ipotizzata nullità. Né può rilevare la circostanza che l’ordinanza genetica sia in parte copiata dal provvedimento di fermo del Pubblico Ministero, poiché, come detto, la 5 giurisprudenza non vieta, di per sé, la motivazione che faccia rinvio ad altri atti, quando il giudice abbia svolto un reale vaglio critico, come risulta, per quanto detto, nel caso in esame. 2. Le doglianze riguardanti la valutazione del quadro indiziario (di cui al secondo motivo) sono, invece, radicalmente inammissibili, poiché tendono a sollecitare una rilettura del merito, non consentita in sede di legittimità, per giunta sulla base di meri stralci di prove. 2.1. Anzitutto, va ribadito che, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è possibile, in questa sede, esaminare il rapporto tra motivazione e decisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito: non potendosi, dunque, chiedere l’adesione a un'ipotesi alternativa, ancorché plausibile come quella sposata nel provvedimento impugnato. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02). Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01). La deduzione di vizi motivazionali asseritamente decisivi è, poi, radicalmente inammissibile, per genericità, ove si alleghino stralci di prove, non trascritte o allegate per intero o almeno indicate nella loro collocazione all’interno del fascicolo, non potendo la Corte, per il principio di autosufficienza del ricorso, accedere all’integrale lettura degli atti processuali per individuare il tenore di quelli richiamati in ricorso (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384-01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01). A pena di inammissibilità, parte ricorrente deve, dunque: a) trascrivere, 6 allegare o indicare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare, al suo interno, il dato probatorio di interesse, dare la prova della sua certa verità e spiegare perché sia radicalmente incompatibile con il provvedimento impugnato e ne comprometta, in modo decisivo, la tenuta logica (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01). Per l’affermazione di siffatti principi, anche in materia cautelare, si vedano Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01 e Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01, circa l’incensurabilità della valutazione della gravità indiziaria, nonché Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Rv. 250093- 01, circa l’incensurabilità della valutazione delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura. Ed ancora, va chiarito che il contenuto di intercettazioni, da cui emergano chiari (e credibili) elementi d’accusa nei confronti di un terzo soggetto, può costituire fonte probatoria diretta ed esclusiva della colpevolezza di questi o avere natura indiziaria (richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.), senza che abbisogni di riscontri ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150-04; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Rv. 278314-02; Sez. 5, n. 27569 del 08/04/2025, non massimata). Inoltre, l’interpretazione del linguaggio usato nelle intercettazioni costituisce questione di fatto, sindacabile soltanto nei limiti della manifesta illogicità o del travisamento della prova, cioè dell’indicazione di un contenuto diverso da quello reale, che sia anche decisivo. Come già affermato, infatti, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558-01). 2.2. Nel caso di specie, la generica indicazione di meri stralci di prove non consente, in radice, alcuna valutazione di fondatezza del vizio dedotto. Tanto più, poi, che, con motivazione in sé esente da vizi i giudici di merito sono concordi nell’affermare che, in base alle intercettazioni da essi indicate (di cui non si lamentano travisamenti), il AN svolgesse, con continuità, un ruolo di supervisore e organizzatore del traffico di stupefacenti a Carini. 7 In particolare, il Giudice per le indagini preliminari ha ricostruito, in dettaglio, il ruolo del AN, prendendo le mosse dall’incontro del 7 luglio 2021 tra questi, il Lo UC e lo ZI (si veda l’ordinanza genetica, par. B4.3). In quell’occasione, il capo mafioso Lo UC aveva incaricato lo ZI di riorganizzare la piazza di spaccio di Carini e di mettere “in riga” i pusher locali, affidandolo, però, alla supervisione del AN. Secondo il Giudice per le indagini preliminari, il Lo UC si era già lamentato della disorganizzazione del mercato e dell’inaffidabilità di altri soggetti, tanto da sottolineare come «non c’è stata mai una persona affidabile», salvo proprio il AN. Da tale contesto il giudice desume che costui, pur detenuto agli arresti domiciliari, godeva di credito presso i vertici mafiosi e, grazie a tale investitura, doveva “riportare all’ordine e allontanare CC (ossia uno dei pusher che creava problemi) con l’uso della violenza se necessario e supervisionare lo ZI, verificando che rispettasse le regole del sodalizio, riferendo di eventuali criticità ai capi. Il Giudice per le indagini preliminari richiama, poi, una serie di captazioni successive per dimostrare la continuità del ruolo del AN. Le conversazioni del 17 e 18 febbraio 2022 tra il Lo UC, il IO ed il EL mostravano che il AN fosse ancora ritenuto parte integrante del sodalizio e continuasse a “ricevere” lo ZI. In particolare, il Lo UC, riferendosi al AN con l’appellativo di “napoletano”, confermava che quest’ultimo doveva sorvegliare il comportamento dello ZI, che aveva di nuovo causato problemi. Nella conversazione del 3 gennaio 2023, invece, secondo l’ordinanza genetica, il coindagato GR aveva informato il CQ che il US stava organizzando un incontro con spacciatori palermitani per ottenere forniture a condizioni più vantaggiose. Il GR aggiungeva che il ricorrente era partecipe di questa iniziativa e che lo avrebbero contattato a breve. Per il Giudice per le indagini preliminari, questa circostanza confermava che il AN non solo vigilasse sulla piazza di spaccio, ma prendesse parte alle decisioni strategiche in materia di approvvigionamento, mantenendo rapporti con diversi sodali (US, NZ, GR e altri). Particolarmente significativa, secondo il Giudice per le indagini preliminari, è la captazione del 12 gennaio 2023, in cui il AN si confronta direttamente con il CQ. Da un lato, il AN riferisce le lamentele del fornitore NZ («si è lamentato… ma c’è bisogno che noi gli dobbiamo dare questa importanza?»), svolgendo un chiaro compito informativo;
dall’altro, chiede e ottiene l’autorizzazione a discostarsi dell'assetto consolidato del circuito di distribuzione dello stupefacente, così assoggettandosi, secondo l’ordinanza genetica, all’autorità gerarchica del CQ, pur godendo di sufficiente credito 8 da convincerlo a modificare le regole di distribuzione dello stupefacente. Nello stesso incontro, peraltro, il CQ aveva informato – sempre secondo l’ordinanza genetica – il AN che il US aveva versato 500,00 euro «anche per conto» dello stesso AN. Ciò dimostrerebbe, secondo il giudice, l’assolvimento dell’onere contributivo verso la consorteria mafiosa e, quindi, l’integrazione stabile e organica del AN nell’organizzazione. In sintesi, anche il Tribunale, quale giudice del riesame, ha rimarcato: - la partecipazione del AN all’investitura dello ZI quale responsabile della piazza di via Sotto l’Arco; - il ruolo di collegamento con il CQ, al quale riportava le lamentele raccolte sul territorio;
- l’iniziativa di discostarsi dall'assetto consolidato del circuito di distribuzione dello stupefacente, previa autorizzazione del CQ;
- l’adempimento del contributo economico alla consorteria mafiosa e il supporto al US nel versamento delle somme dovute. Tali elementi, desunti dalle captazioni ambientali e dalle perquisizioni che hanno confermato l’esistenza di un sodalizio stabilmente dedito al traffico di cocaina e crack, sono stati reputati dal giudice del riesame idonei a dimostrare l’esistenza della struttura criminale e la sussistenza di un rapporto stabile e continuativo con essa da parte del ricorrente. Il fatto che il AN fosse agli arresti domiciliari ha – per il provvedimento impugnato (p. 7) – solo rallentato la sua operatività, ma non gli ha impedito di continuare a gestire aspetti cruciali del traffico illecito e di mantenere contatti costanti con i vertici mafiosi e con chi si occupava dell’attività di spaccio. L’ordinanza genetica e quella qui impugnata valorizzano il controllo, da parte del AN, affinché lo ZI e il suo gruppo di pusher rispettassero le regole del sodalizio, evitando comportamenti che potessero arrecare pregiudizio allo stesso. Ed ancora, secondo il Giudice per le indagini preliminari, “Lo UC, nel commentare negativamente i trafficanti che operavano sul territorio, implicitamente esprimeva un apprezzamento su come invece fosse affidabile il AN” (p. 342 ordinanza genetica). Questo tipo di “controllo” affidato al ricorrente, in definitiva, è stato ritenuto grave indizio della qualifica del AN come figura di riferimento del sodalizio, con funzioni non solo di vigilanza, ma anche di impulso e coordinamento: quindi, una figura, secondo l’ordinanza genetica e quella di riesame (con motivazioni esenti da vizi), assimilabile a quella del promotore. 9 Insomma, sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale desumono, da una serie di conversazioni, che il AN fosse al centro dell’organizzazione dello spaccio nel territorio di Carini: egli partecipa all’investitura dello ZI, ne controlla l’operato, gestisce i rapporti con i vertici mafiosi, propone modifiche strategiche alle modalità di approvvigionamento e assolve l’onere contributivo economico. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti dai giudici di merito per configurare un rapporto stabile e organico con l’associazione criminosa e per giustificare, sul piano cautelare, la misura della custodia in carcere. Le doglianze circa la presunta insufficienza delle captazioni o il riferimento a conversazioni nelle quali l’indagato sarebbe definito “carabiniere” sono inammissibili, anzitutto, perché riportano stralci di prove, risultando totalmente generiche (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601- 01). In ogni caso, da quanto è dato desumere dalle allegazioni di parte ricorrente, le stesse non evidenziano un travisamento decisivo, tale, cioè, come anzidetto, da scardinare il ragionamento dei giudici di merito, ma propongono una lettura alternativa delle prove, inammissibile in questa sede (in cui, ad esempio, non si può, evidentemente, verificare se l’appellativo di “carabiniere” si riferisse al ricorrente ed avesse proprio l’accezione che gli ha dato parte ricorrente, e non un’altra). 3. Circa la ritenuta figura di promotore, è opportuno ribadire, in diritto e in generale, che nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (ex multis Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890-01; Sez. 2, n. 2036 del 19/12/2023, dep. 2024, Francescone, non massimata;
Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Rv. 267464-01; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Rv. 255915-01). In particolare, è definito “organizzatore” o “promotore” anche solo chi svolga compiti di coordinamento dell'attività degli associati, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena funzionalità dell'organismo criminale (Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Anioke, Rv. 273737-01; Sez. 3, n. 40348 del 06/07/2016, Martiello, Rv. 267760-01). Del resto, tale veste non può, per logica, spettare solo a chi “fa nascere” il sodalizio, ma anche a chi, a sodalizio già costituito, ne accresce, con la sua attività di coordinamento e supervisione dell’altrui attività illecita, le potenzialità criminali. Dunque, chi sovrintende ed organizza l’altrui attività, nell’ambito del 10 sodalizio, può ben essere definito promotore della stessa. Né, comunque, parte ricorrente chiarisce per quale ragione la detta attività di supervisione e coordinamento, pur se non definita letteralmente di “promozione” dell’associazione, sarebbe aliena al profilo direttivo comunque chiaramente delineato in capo al ricorrente. 4. Quanto, infine, alla valutazione delle esigenze cautelari, è stato già rilevato, da questa Corte, che non è viziata l'ordinanza del giudice che dia una motivazione "collettiva" delle ragioni della decisione, in quanto tale tipo di motivazione non viola l'obbligo di individualizzazione delle decisioni nei casi in cui la sovrapponibilità delle situazioni consenta anche una sovrapponibilità delle argomentazioni (così Sez. 2, n. 5566 del 16/01/2014, Di Maio, Rv. 258273-01, nel respingere la richiesta presentata da più imputati di sostituzione della misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari;
confronta, negli stessi termini, Sez. 4, n. 12559 del 01/12/2004, dep. 2005, Polito, Rv. 231314-01). Per giunta, in concreto, a fronte della doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e richiamata correttamente sia dal Giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale collegiale, nulla di specifico ha opposto parte ricorrente, che, anche in questa sede, si è limitato a censurare una valutazione complessiva che, come appena detto, di per sé non è vietata. Secondo i conformi provvedimenti di merito, insomma, non sussistono elementi idonei a superare detta presunzione e, al contrario, vi sono elementi per affermare, nello specifico, la sussistenza delle esigenze di cui all’art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen.. In particolare, essi rammentano che: - gli indagati (alcuni dei quali protagonisti di pestaggi e spedizioni punitive) potrebbero avvalersi di complici non identificati e del “dispiegamento di mezzi di Cosa Nostra” per intimidire o subornare persone informate sui fatti (p. 994 ordinanza genetica); - le “spiccate potenzialità criminali” degli indagati, desumibili dalle modalità violente di esecuzione di alcuni dei delitti contestati e dal ruolo ricoperto anche da chi non è affiliato all’associazione mafiosa, operando, tuttavia, in un contesto di “interazioni tipicamente mafiose” (pagine 995 ordinanza genetica e 6 provvedimento impugnato), palesano il pericolo di reiterazione del reato è dedotto. 5. In conclusione, nessuna delle censure dedotte coglie e il ricorso va 11 rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertà del detenuto, una sua copia va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (ai sensi del comma 1-ter del medesimo articolo).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CI AV OS TE