Sentenza 17 maggio 2017
Massime • 1
La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di natura accessoria. (Fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento per reati tributari in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria per equivalente ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2017, n. 39081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39081 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2017 |
Testo completo
3908 1 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.715 sez - Presidente - Silvio Amoresano CC 17/05/2017 Vito Di Nicola Relatore - Andrea Gentili R.G.N. 42036/2017 Enrico Mengoni Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Del Giudice Tullio, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 13-07-2016 del tribunale di di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Tullio Del Giudice ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Cosenza ha disposto, ex articolo 130 del codice di procedura penale, la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza emessa ex articolo 444 del codice di procedura penale in data 22 aprile 2016 mediante l'aggiunta nella motivazione e nel dispositivo della seguente espressione "ai sensi degli articoli 322-ter del codice penale e 1, comma 143, del decreto legislativo n. 244 del 2007, dispone la confisca obbligatoria della somma di euro 239.971,02, pari all'ammontare dell'imposta evasa, o di beni nella disponibilità dell'imputato fino a concorrenza della predetta somma". A 2. Per l'annullamento dell'impugnata se nza il ricorrente solleva, tramite il difensore, due motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'articolo 322-ter del codice va penale (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) del codice di procedura penale), sul rilievo che l'articolo 1, comma 143, della legge 244 del 2007, facendo un generico rinvio, in quanto compatibile, all'articolo 322-ter del codice penale ha richiamato soltanto (primo comma di tale articolo, essendo il secondo comma riferito specificamente ad altra peculiare fattispecie delittuosa, con la conseguenza che la disposizione legittimerebbe esclusivamente la confisca del prezzo e non anche del profitto del reato. Non essendo praticabile la confisca del prezzo del reato per intervenuta estinzione della ditta individuale, conclude come non fosse possibile procedere alla correzione dell'errore materiale, essendo incorso il tribunale nel vizio di violazione di legge denunciato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'articolo 130 del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) del codice di procedura penale). Sostiene come non sia possibile attivare il procedimento di correzione degli errori materiali allorquando, attraverso la correzione, si pervenga ad una modifica essenziale dell'atto, circostanza nella specie sussistente perché il tribunale, disponendo la confisca in precedenza omessa, ha apportato una modificazione sostanziale alla sentenza di patteggiamento.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata sostenendo come fosse dirimente il rilievo circa la 2 conformità del procedimento adottato per la statuizione della confisca obbligatoria, omessa in sede di pronuncia della sentenza di applicazione della pena. 斥 Sostiene il requirente che, a tale ammissione sarebbe stato possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'articolo 676 del codice di procedura penale specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria. L'integrazione del dispositivo della sentenza con l'aggiunta del deliberato sulla confisca, ha inciso invece sul un aspetto essenziale del provvedimento, non fungendo solo in termini esplicativi di quanto già stabilito, ma integrativi di statuizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è non fondato.
2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di reati va tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato, in quanto l'integrale rinvio alle "disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale", contenuto nell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 (ora articolo 12-bis decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), consente di affermare che, con riferimento ai reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica (Sez. 3, n. 23108 del 23/04/2013, Nacci, Rv. 255446; Sez. 3, n. 35807 del 07/07/2010, Bellonzi, Rv. 248618). Deve essere solo precisato che, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto D.Lgs. (introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386), con la conseguenza che non si pone pertanto alcuna questione di diritto intertemporale tra la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 12-bis, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158), che prevede la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e la 3 fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del D.Lgs. n. 158 del 2015, e che prevedeva analoga sanzione (Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764).
3. Il secondo motivo è invece infondato. Sulla questione se sia possibile il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali al fine di disporre la confisca obbligatoria, la cui statuizione sia stata omessa in sentenza, la giurisprudenza di legittimità è divisa.
3.1. Secondo un primo orientamento, è abnorme l'ordinanza con cui il giudice, avendo omesso di disporre con la sentenza di condanna la confisca obbligatoria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito utilizzando il procedimento per la correzione di errori materiali (Sez. 1, n. 43521 del 19/09/2013, Strangio, Rv. 257039; Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, De Angelis, Rv. 250264; Sez. 4, n. 25035 del 21/03/2007, Peluso, Rv. 237005). -La sentenza Peluso - precedente, come si vedrà, alle Sezioni Unite Boccia afferma che la mancanza di una statuizione dovuta non può aver luogo alla va procedura della correzione dell'errore materiale, potendosi disporre modifiche od integrazioni solo dal giudice d'appello mediante la relativa determinazione sul punto. La procedura di correzione di cui agli artt. 130 e 547 del codice di procedura penale può aver luogo solo quando si sia in presenza di errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento e di natura tale da non modificare il contenuto essenziale dell'atto. Occorre in sostanza che si tratti di errore od omissione materiale e non concettuale, con la conseguenza che l'atto che immuti la sentenza in tale guisa non consentita si pone al di fuori delle linee essenziali tracciate dall'ordinamento per definire i connotati ed i tratti di definitività della sentenza;
e costituisce quindi provvedimento abnorme. La sentenza De Angelis fa invece leva sulla lettura congiunta degli artt. 579 e 676 del codice di procedura penale, dai quali si evince che il legislatore ha previsto specifici e tassativi rimedi procedurali per riparare all'omissione della decisione sia nella fase di cognizione (tramite l'impugnazione) sia nell'ipotesi in cui la sentenza sia passata in giudicato senza che il giudice abbia provveduto: tali rimedi, però, non comprendono la possibilità, da parte del giudice della cognizione, di provvedere con separata ordinanza una volta che il processo sia stato definito con la lettura del dispositivo, attivando la procedura della correzione dell'errore materiale.
3.2. L'opposto indirizzo teorizza invece il principio secondo il quale all'omessa statuizione della confisca obbligatoria nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si può ovviare con la procedura di correzione degli errori materiali, ammettendo quindi che possa essere disposta, ricorrendo 4 alla procedura di correzione degli errori materiali, l'integrazione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di aggiungervi l'ordine di confisca (Sez. 6, n. 2944 del 12/11/2009, dep. 2010, Rubino, Rv. 246131; Sez. 1, n. 2881 del 13/06/1994, Smaldone, Rv. 198945). La sentenza Rubino richiama in particolare i principi affermati dalle Sezioni Unite Boccia. Con quest'ultimo arresto, le Sezioni Unite, dopo aver ampiamente descritto la panoramica dottrinale e giurisprudenziale in tema di errore materiale, correggibile a sensi dell'articolo 130 del codice di procedura penale, hanno affermato come tale errore venisse anzitutto, e unanimemente, ravvisato nell'ipotesi di divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione. Tipici in tal senso l'errore linguistico e l'errore evidenziabile immediatamente dal contesto interno dell'atto. In tali situazioni, che si risolvono in sostanza in mere irregolarità formali, riparabili attraverso la semplice esplicitazione della volontà effettiva del giudice enucleabile dall'atto stesso, le Sezioni Unite hanno tratto argomento per ritenere van evidente che non possono in radice operare le preclusioni di cui all'articolo 130 del codice di procedura penale, non potendo, l'irregolarità, determinare nullità, né, la sua rimozione, una modificazione essenziale dell'atto, pervenendo alla conclusione che non si differenziano concettualmente da tali ipotesi, anche se comportano in concreto un'estensione dell'area di ricognizione della volontà del giudice, quelle pronunce che ammettono la correzione sulla base di atti diversi da quello da correggere. Il Supremo Collegio ha quindi posto in evidenza come una variante qualitativa, rispetto all'impostazione di base, si coglie invece in quella (prevalente) giurisprudenza, seguita da parte della dottrina, che, con riferimento in particolare a casi di errore omissivo, ritiene esperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l'espressione usata dal giudice e quanto egli, pur nell'assenza di dirette risultanze della sua volontà in tal senso, avrebbe comunque dovuto univocamente esprimere in forza di un obbligo normativo, sottolineando come, in tale indirizzo, ricorra ugualmente la necessità e automaticità dell'intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale "tradito" dalla concreta realizzazione espressiva, con la conseguenza che il dato peculiare è che quello che si "ricostruisce" non è la volontà "soggettiva" del giudice emergente dallo stesso atto (o da atti allo stesso collegati), bensì la sua volontà "oggettiva", da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto per dettato ordinamentale. Questa "estensione" della nozione di errore materiale nel processo penale è stata condivisa dalle Sezioni Unite Boccia sul fondamentale rilievo che dal tenore dell'articolo 130 del codice di procedura penale non si evince alcun vincolo nel 5 senso che il risultato dell'operanda correzione debba essere stato imprescindibilmente oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice. Quello che si richiede è solo che dall'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale. E se il carattere "materiale" e ricognitivo dell'operazione non può evidentemente mai legittimare processi concettuali di revisione o formulazione ex novo della volontà giudiziale, non per questo debbono considerarsi inibiti, nei limiti delle condizioni normativamente previste, interventi correttivi di automatica applicazione di quanto sia imposto dall'ordinamento (e non sia stato, beninteso, "deliberatamente" disatteso dal giudice). Ne consegue che l'unica verifica da compiere è quella relativa all'insussistenza delle condizioni preclusive previste dall'articolo 130 del codice di procedura penale e, nell'ambito di tale aspetto, le Sezioni Unite affermano come sia indubitabile che non possano, per coerenza del sistema, determinare nullità e attenere a componenti essenziali dell'atto quelle omissioni per le quali lo stesso ordinamento prevede la correggibilità mediante la procedura di cui all'articolo 130 del codice di procedura penale (come nel caso delle ipotesi di cui all'articolo ven 535, comma 4, del codice di procedura penale e al coordinato disposto degli artt. 536, comma 3, e 547 stesso codice) e come analoghe ragioni sistematiche impongano di ritenere insussistenti le condizioni preclusive di cui all'articolo 130 del codice di procedura penale anche per quelle omissioni in ordine alle quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice dell'esecuzione, come ad esempio nei casi in cui sia mancata (non per scelta consapevole del giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di confisca obbligatoria, aggiungendo che l'elemento che accomuna le situazioni descritte è, all'evidenza, la realizzabilità dell'integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e conseguenziale. Tale elemento può, dunque, considerarsi presupposto sostanziale per la (implicita) valutazione normativa di non essenzialità della componente dell'atto omessa e di esclusione del carattere invalidante dell'omissione, cosicché la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'articolo 130 del codice di procedura penale (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, in motivazione).
4. Il Collegio ritiene di aderire e di porsi in continuità, per le ragioni suesposte che condivide, con tale ultimo orientamento sul rilievo che la confisca obbligatoria, la cui statuizione sia stata omessa dal giudice della cognizione, risolvendosi nell'omissione di una pronuncia obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente 6 essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'articolo 130 del codice di procedura penale, a condizione che l'errore sia riparato prima del passaggio in giudicato del provvedimento che tale mancanza contenga, altrimenti spettando ogni delibazione in proposito al giudice dell'esecuzione funzionalmente competente a provvedere, se investito con incidente di esecuzione, dopo l'irrevocabilità della sentenza.
5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/05/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio Amoresano Vito Di Nicola Vitocilicca DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2017 1 0AGR VIL DANCE ALDERE Luana Marani 7