Art. 2.
L'Ufficio sanitario del comune tiene nota delle vaccinazioni eseguite in appositi schedari o registri, sulla base dei quali rilascia agli interessati, gratuitamente, l'attestato di subita vaccinazione.
L'Ufficio sanitario del comune tiene nota delle vaccinazioni eseguite in appositi schedari o registri, sulla base dei quali rilascia agli interessati, gratuitamente, l'attestato di subita vaccinazione.