TRIB
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/06/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2166/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2166/2025 avente ad oggetto. separazione, promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. TRICARICO MARTA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA SAVENELLA 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TRICARICO MARTA
ricorrenti con l'intervento del PM – atti trasmessi al PM il 27.2.2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/04/2001 nel Comune di Ferrara (FE) con regime di separazione dei beni, come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio al N. 34 P. 1 anno 2001.
Per_ Dal matrimonio sono nati tre figli: , nata il [...] a [...], attualmente residente a
Monzuno e sposata;
, nata il [...] a [...], attualmente residente a [...]Persona_2 in Casale con il suo compagno;
, nato il [...] a [...], attualmente residente a [...]Per_3 con la sua compagna. Tutti i figli sono ormai autonomi e autosufficienti.
Con ricorso depositato il 20.2.2025 la moglie ha introdotto il presente procedimento di separazione. A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il marito si costituiva col medesimo difensore, aderendo alle domande proposte dalla moglie. Entrambi comparivano pagina 1 di 2 personalmente all'udienza del 24-6-2025, confermando le condizioni concordate. Esse risultano conformi a legge e frutto di libero accordo (essendo i figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti), pertanto vanno accolte anche in punto di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1- Pronuncia la separazione fra , nata ad [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data Parte_2
21/04/2001 nel Comune di Ferrara (FE) con regime di separazione dei beni, come risulta dal
Registro degli Atti di Matrimonio al N. 34 P. 1 anno 2001; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2- Dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
a - le parti vivranno separate nel reciproco rispetto;
b - il sig. contribuirà al mantenimento della moglie versandole la somma di euro 300 mensili Pt_2 oltre rivalutazione annuale istat come per legge;
c - la sig.ra resterà nella casa familiare finchè non troverà altra soluzione abitativa, senza che Pt_1 ciò significhi ripresa della convivenza, e comunque non oltre il 31.12.2025;
d - durante la permanenza della signora nella casa familiare, l'affitto e le utenze saranno a esclusivo carico del marito.
e - spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2166/2025 avente ad oggetto. separazione, promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. TRICARICO MARTA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA SAVENELLA 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TRICARICO MARTA
ricorrenti con l'intervento del PM – atti trasmessi al PM il 27.2.2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/04/2001 nel Comune di Ferrara (FE) con regime di separazione dei beni, come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio al N. 34 P. 1 anno 2001.
Per_ Dal matrimonio sono nati tre figli: , nata il [...] a [...], attualmente residente a
Monzuno e sposata;
, nata il [...] a [...], attualmente residente a [...]Persona_2 in Casale con il suo compagno;
, nato il [...] a [...], attualmente residente a [...]Per_3 con la sua compagna. Tutti i figli sono ormai autonomi e autosufficienti.
Con ricorso depositato il 20.2.2025 la moglie ha introdotto il presente procedimento di separazione. A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il marito si costituiva col medesimo difensore, aderendo alle domande proposte dalla moglie. Entrambi comparivano pagina 1 di 2 personalmente all'udienza del 24-6-2025, confermando le condizioni concordate. Esse risultano conformi a legge e frutto di libero accordo (essendo i figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti), pertanto vanno accolte anche in punto di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1- Pronuncia la separazione fra , nata ad [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data Parte_2
21/04/2001 nel Comune di Ferrara (FE) con regime di separazione dei beni, come risulta dal
Registro degli Atti di Matrimonio al N. 34 P. 1 anno 2001; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2- Dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
a - le parti vivranno separate nel reciproco rispetto;
b - il sig. contribuirà al mantenimento della moglie versandole la somma di euro 300 mensili Pt_2 oltre rivalutazione annuale istat come per legge;
c - la sig.ra resterà nella casa familiare finchè non troverà altra soluzione abitativa, senza che Pt_1 ciò significhi ripresa della convivenza, e comunque non oltre il 31.12.2025;
d - durante la permanenza della signora nella casa familiare, l'affitto e le utenze saranno a esclusivo carico del marito.
e - spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2