Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2015, n. 25800
CASS
Sentenza 1 luglio 2015

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In tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, poichè tale accertamento non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità. (Nella specie, la Corte ha evidenziato che la motivazione del giudice di merito dava pienamente conto delle ragioni sulla base delle quali era stata dedotta l'attendibilità del racconto della vittima).

In tema di rimessione, la sospensione obbligatoria del processo, prevista dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. pen., può essere disposta dal giudice procedente solo in presenza di una duplice condizione, e cioè che il processo stia per entrare in una fase processuale particolarmente qualificata (prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione, ovvero prima della pronuncia del decreto che dispone il giudizio o della sentenza) e che al giudice sia pervenuta la notizia che l'istanza di rimessione sia stata assegnata alle Sezioni unite o, comunque, ad una sezione competente a decidere nel merito (v. Corte cost. sent. n. 268 del 2004).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2015, n. 25800
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25800
Data del deposito : 1 luglio 2015

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