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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/12/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5302/2024 R.G., iniziata con atto di citazione notifi- cato il 25/10/2024, da
Parte_1
già -
[...] Parte_1
C.F. e P. VA , elettivamente domiciliato in PIAZZA G. SAL- P.IVA_1
VEMINI 13 PADOVA presso lo studio dell'Avv. MAZZON ANDREA, c.f.: dal quale è rappresentato e difeso C.F._1
- ATTORE OPPONENTE - contro
, c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA DELLE CP_1 P.IVA_2
CORSE 110 39012 MERANO, presso lo studio dell'Avv. GAPP HUBERT,
c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
- CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1825/2024 emesso da questo Tribunale il 12/9/2024.
Causa discussa senza assumere alcun mezzo di prova sulle seguenti conclu- sioni di parte attrice opponente: “In via preliminare: respingersi l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per i motivi in fatto e in diritto esposti. in via principale: 1) accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo CP_1 opposto n. 1825/2024 del 12.9.2024 emesso dal Tribunale di Padova, R.G. 4055/2024, Giudi- ce Dott.ssa Elisa Rubbis con conseguente condanna di alla restituzione del relati- CP_1 vo importo eventualmente medio- tempore versatole da nonché alla corresponsione, Pt_1 per i motivi esposti in narrativa, a favore di dell'importo di euro 26.000,00; Parte_1 In subordine: 2) accertato l'inadempimento contrattuale di dichiarare la non debenza CP_1 da parte di di alcuna somma nei confronti di e per l'effetto dichia- Parte_1 CP_1 rare l'illegittimità/nullità e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1825/2024 del 12.9.2024 emesso dal Tribunale di Padova, R.G. 4055/2024, Giudice Dott.ssa Elisa Rubbis con conse- guente condanna di alla restituzione del relativo importo eventualmente medio- CP_1 tempore versatole da nonché alla corresponsione a dell'importo di Pt_1 Parte_1 euro 6.000,00 pari alla differenza tra l'importo di Euro 26.000,00 dovuto da a titolo di CP_1 garanzia fidejussoria e l'importo di Euro 20.000,00, in linea capitale oggetto del decreto in- giuntivo opposto. In via ulteriormente subordinata: 3) nella denegata ipotesi in cui non venisse revocato il de- creto ingiuntivo opposto e il Giudice ritenga integralmente o parzialmente dovuto l'importo richiesto da controparte con il decreto ingiuntivo, accertato l'inadempimento di CP_1 all'obbligo di prestare la garanzia di cui all'art. 12 del contratto e accertato il controcredito di per tutti i motivi esposti in narrativa, operarsi la compensazione dei rispet- Parte_1 tivi crediti e debiti tra le parti e, conseguentemente, condannare al versamento del CP_1 maggior importo dovuto in favore di . Parte_1 In via istruttoria: 4) ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione ex adverso formulata per le ragioni già esposte in atti. In ogni caso: 5) con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
e di parte convenuta opposta: “A. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1825/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data 12.09.2024 e, per l'effetto, rigettarla;
B. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1825/2024, già dichiarato provvisoriamente ese- cutivo con ordinanza dd. 14.7.2025, ovvero, in subordine, condannare l'opponente al paga- mento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
C. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto della domanda riconven- zionale e, per l'effetto, rigettarla;
D. con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP come per legge. In via istruttoria, si insiste sulla richiesta di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., affinché parte convenuta venga onerata di produrre:
- l'invito eventualmente inoltrato dalla ditta alla ditta Marx, anteriormente alla sti- Pt_1 pulazione del contratto di subappalto, relativo alla prestazione della garanzia di cui all'art. 12.1 del contratto, ovvero eventuale sollecito alla stipula della suddetta garanzia.”
FATTO E DIRITTO.
In via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da è infondata e va pertanto rigettata. Pt_1
- 2 - L'a.t.i. tra e l'opposta non è stata costituita (circo- Controparte_2 stanza pacifica); conseguentemente entrambi i subappaltatori possono far va- lere direttamente i diritti scaturenti in loro favore, dal contratto di subappalto del 30/01/2023, da loro regolarmente sottoscritto.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. non aveva l'obbligo di prestare fideiussione per un valore pari al CP_1
10% del prezzo delle opere ad essa affidate ed ha diritto al pagamento del sal- do del compenso pattuito per le stesse.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Il 30/01/2023, i contendenti hanno stipulato un contratto di subappalto avente ad oggetto la demolizione dell'immobile sito in Silandro (BZ) alla via
Nazionale n.7 (vedasi doc.3 opponente).
L'appalto principale è stato stipulato tra (denominato Controparte_3
COMMITTENTE) e ed aveva ad oggetto la demolizione e nuova Pt_1 costruzione di un immobile con destinazione commerciale (vedasi premesse del subappalto del 30/01/2023).
2) Nel paragrafo “definizioni” posto all'inizio del contratto,
[...]
(ora Parte_1 Parte_1
CP_
, viene definita APPALTATORE mentre l (poi non
[...] costituita) SUBAPPALTATORE.
3) Il predetto contratto è firmato digitalmente dall'opponente, dall'opposta e dall'altra ditta che avrebbe dovuto comporre Controparte_2
l'a.t.i. (vedasi doc.3 opponente).
4) I lavori commissionati da sono terminati a dicembre 2023 e non CP_5
sono sorte contestazioni o riserve sugli stessi sia in ordine alla qualità dell'opera svolta che al compenso per essa stabilito (circostanza pacifica).
- 3 - 5) ha ricevuto da il pagamento parziale di €180.000,00# CP_1 Pt_1
(vedasi doc. 18 opposta) ed avrebbe dovuto ricevere da quest'ultima, il saldo di €20.000,00# a fine lavori, ad avvenuto collaudo positivo dell'opera e pa- gamento da parte di a (vedasi art.
4.2 subappalto). CP_3 Pt_1
6) L'art. 12.1 del succitato subappalto recita testualmente: “A garanzia del corretto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sot- toscrizione del presente contratto, L'APPALTATORE si è impegnato a consegna- re al COMMITTENTE – entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizio- ne dello stesso – garanzia per l'importo pari al 10% (diecipercento) del cor- rispettivo complessivo determinato al precedente articolo 4.1. Detta garanzia
è stata prestata a mezzo fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richie- sta, rilasciata da primario istituto e dovrà contenere la clausola di rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, così come da fac-simile allegato sub n.
4. Detta garanzia verrà in- tegralmente svincolata trascorsi tre anni successivi alla cessazione del con- tratto, qualora nel frattempo non venga avanzata alcuna richiesta dagli enti preposti a norma delle disposizioni di legge applicabili.”
7) L'art.
7.3 del succitato subappalto recita testualmente: “Le parti conven- gono che il corrispettivo di cui al precedente punto 4.1 è da considerarsi comprensivo anche delle prestazioni e/o forniture di seguito individuate, da considerarsi quali attività accessorie indispensabili per l'esecuzione dell'opera: […] adempimento degli obblighi meglio specificati nel successivo art.12 […]”.
8) l'art. 12.3 e 12.4, sempre del subappalto, stabilisce testualmente: “12.3 Il
SUBAPPALTATORE dichiara l'esistenza a proprio favore di regolare polizza
RCT/RCO per congrui importi e si impegna a trasmettere copia della stessa
ALL'APPALTATORE entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di sotto- scrizione del presente contratto. 12.4 Fermo restando quanto sopra,
- 4 - L'APPALTATORE si obbliga a rifondere il COMMITTENTE e L'APPALTATORE di qualsiasi danno non coperto dalle predette polizze di cui sopra, compresi eventuali scoperti e/o franchigie”.
Ad avviso dello scrivente, alla luce dei precedenti punti 6, 7 e 8, su CP_1 non gravava l'obbligo di prestare fideiussione per il 10% del prezzo delle ope- re subappaltate. L'art. 12.1 del contratto, infatti, pone tale obbligo a carico dell'appaltatore che per definizione (vedasi precedente punto 2) è
l'opponente.
A carico dell'opposta vi era invece l'obbligo ai sensi del combinato disposto degli artt.
7.3 e 12.3 nonchè 12.4, di stipulare una polizza RCT/RCO per i danni derivanti dallo svolgimento delle opere subappaltate e coprire in proprio quelli esclusi dalla polizza assicurativa.
A tal proposito si rileva che l'art. 12.4 definisce erroneamente come CP_1 appaltatore e non come subappaltatore. Trattasi di refuso di stampa. In caso contrario, il comma 4 dell'art. 12 non avrebbe senso poichè la copertura extra- polizza fornita da un soggetto (erroneamente definito appaltatore) non potreb- be andare a vantaggio del committente e dello stesso appaltatore. E' evidente che l'obbligato debba essere necessariamente persona diversa sia dal commit- tente che dall'appaltatore e in virtù del collegamento che vi è tra il comma 3 ed il comma 4 dell'art. 12, detto obbligato non può che essere CP_1
In considerazione dell'esito della lite, le spese per essa sostenute vanno poste a carico dell'attore opponente ed in favore dell'altra parte, liquidandole in
€5.100,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta
- 5 - l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1825/2024 emesso da questo Tribunale il 12/9/2024.
Condanna Parte_1
(già , a pagare a
[...] Parte_1 CP_1 entrambi in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Così deciso il 15 dicembre 2024.
Il giudice onorario: dott. Raffaele Sannicandro
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